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Decisione

12.2014.97

Contratto di architetto - accordo transattivo - prova testimoniale - vizio di volontà - azione riconvenzionale

2 marzo 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi AP

1 verseranno il saldo di CHF 9'000 relativi alla progettazione “Farmacia”” (doc. H).

C. Ne è seguito un fitto scambio

di corrispondenza tra le parti. In sintesi, lo Studio di architettura,

ritenendo di aver adempiuto ai propri obblighi derivanti da predetto accordo,

ha richiesto il pagamento dell’importo ancora scoperto pari a complessivi fr.

78'000.-, mentre i convenuti hanno contestato la pretesa e ammesso unicamente

il debito di fr. 9'000.- relativo alla progettazione della farmacia (doc. V,

AA, BB, CC, DD, EE e FF).

In data 19 agosto 2010 AO 1 ha

quindi fatto spiccare nei confronti dei coniugi AP 1, in qualità di debitori

solidali, 4 precetti esecutivi per complessivi fr.78'000.- (PE n. __________;

cfr. doc. II, LL, MM, NN). Precetti contro i quali i destinatari hanno

interposto opposizione in data 31 agosto 2010.

D. Previo tentativo di

conciliazione (CM.2011.9), con petizione del 14 giugno 2011 la

società AO 1 si è quindi rivolta alla Pretura di Mendrisio Nord chiedendo la

condanna dei coniugi AP 1, in solido, al pagamento di fr. 78'000.- oltre

interessi al 5% dal 2 dicembre 2009.

In estrema

sintesi, l’attrice ha sostenuto di aver adempiuto ai propri impegni scaturiti

dall’accordo 19 febbraio 2009, avendo fatto istallare i contatori a sue spese e

avendo sollecitato quegli artigiani ai quali incombeva l’eliminazione di alcuni

difetti e la conclusione di alcuni lavori determinati in occasione di uno

specifico sopralluogo tenutosi il 17 aprile 2009. Per loro parte invece i

convenuti non avrebbero dato seguito al proprio obbligo di pagare quanto

pattuito. Da qui la richiesta volta al versamento di complessivi fr. 78'000.- (di

cui fr. 3'500.- per i contatori + fr. 67'500.- a titolo di richiesta ridotta

(anziché fr. 67'800.-) di onorari e spese + fr. 9'000.- per progettazione

farmacia – fr. 2'000.- di sconto concesso successivamente alla firma

dell’accordo).

E. I convenuti si sono opposti

alla petizione contestando integralmente le allegazioni dell’attrice. In breve,

a detta degli stessi, nulla sarebbe dovuto alla medesima in base

all’accordo 19 febbraio 2009. In primis, in quanto predetto accordo non sarebbe

valido, rispettivamente non sarebbe più in vigore, avendo l’attrice stessa dichiarato

di non ritenersi più vincolata al medesimo con scritto 9 aprile 2010. In

secondo luogo, in quanto lo studio di architettura non avrebbe adempiuto a

quanto previsto nell’accordo in base al quale la somma sarebbe stata pagata

solo a “fine lavori”, ovvero a lavori ultimati e dopo risoluzione di tutte le

problematiche e difetti ancora esistenti nell’immobile sito sul mapp. __________

di Genestrerio (nel frattempo costituito in PPP). Parimenti i convenuti hanno

contestato anche il credito relativo alla progettazione della farmacia e hanno

rimproverato alla controparte di non aver eseguito il mandato a regola d’arte, tanto da necessitare l’intervento di terzi.

In via

riconvenzionale i coniugi AP 1 hanno postulato la condanna di AO 1 al pagamento

di fr. 137'802.21. A sostegno della propria richiesta essi adducono la

violazione di diversi obblighi scaturenti dal contratto di architetto da parte

della società.

F. In replica AO 1 ha ribadito

la propria posizione e ha precisato che con la conclusione

dell’accordo 19 febbraio 2009 le parti avrebbero posto fine, con concessioni reciproche,

a ogni contenzioso derivante dal precedente rapporto giuridico. Essa avrebbe rinunciato

a una parte delle sue pretese relative agli onorari e i convenuti a qualsiasi

pretesa nei confronti della controparte, fatto salvo quanto indicato

nell’accordo medesimo. L’attrice ha quindi ribadito di aver adempiuto alle

incombenze costituenti la premessa per il pagamento da parte dei convenuti. Nel

contempo essa ha contestato l’esistenza dei difetti lamentati dai convenuti e

ha negato che detti difetti le potessero essere imputati. Ad ogni buon conto le

problematiche ad essi legate sarebbero state superate dal contenuto

dell’accordo.

Con risposta riconvenzionale AO 1 si è opposta alla domanda

riconvenzionale e ha negato la possibilità di vantare pretese poggianti sul

contratto di architetto, poiché superato dall’accordo 19 febbraio 2009. Nel

contempo essa ha sostenuto di aver fatto fronte ai propri obblighi

contrattuali.

G. In duplica i

coniugi AP 1 hanno ribadito e approfondito le proprie tesi. Essi hanno inoltre

invocato il vizio di volontà nell’ipotesi in cui il giudice dovesse ammettere

la validità dell’accordo senza che vi fosse per la controparte un impegno alla

sistemazione di tutti i problemi.

Con replica

riconvenzionale AP 1 e AP 2 si sono riconfermati nelle loro domande. Essi hanno

altresì postulato la rifusione del danno patito a causa della mancata esecuzione

delle prestazioni, rispettivamente il danno derivante dalla risoluzione del

contratto secondo gli artt. 107 e 109 CO.

H. Con duplica riconvenzionale AO

1 ha contestato l’adempimento dei presupposti degli art. 107 segg. CO, così

come il vizio di volontà, eccepito tardivamente.

Esperita l’istruttoria le parti

hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati

conclusivi esse hanno riconfermato le proprie antitetiche posizioni.

I. Con sentenza del 5 maggio

2014 il Pretore ha accolto integralmente la petizione condannando i convenuti

al pagamento di fr. 78'000.- e ordinando il rigetto in via definitiva

dell’opposizione ai PE n. __________ n. __________ dell’UE di Mendrisio. La

domanda riconvenzionale è stata respinta.

L. Con atto di appello del 3 giugno

2014 i convenuti chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di

respingere integralmente la petizione e di accogliere l’azione riconvenzionale,

protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta del 20 agosto

2014 l’attrice postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse,

spese e ripetibili.

e considerato,

in diritto: 1. Il 1° gennaio

2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile

svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura

innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione

di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa

Camera il 20 giugno 2014. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

Considerandi

2.

Nella propria sentenza il

Pretore, respingendo la tesi dei convenuti secondo cui l’accordo del 19

febbraio 2009 sarebbe venuto a cadere per effetto di un patto risolutorio, ha

accertato la validità dello stesso. Egli ha quindi analizzato il contenuto del

documento al fine di determinare i presupposti che avrebbero reso esigibili

l’impegno del pagamento da parte dei convenuti. Il magistrato, sulla scorta

delle dichiarazioni della teste avv. __________ e della genesi dell’accordo, ha

ritenuto dimostrata la tesi attorea secondo cui il versamento dell’importo era

condizionato unicamente alla posa dei contattori d’acqua e all’espletamento di

un sopralluogo con successivo invio dei solleciti agli artigiani affinché

risolvessero le problematiche di loro competenza. Il primo giudice ha definito

il contratto in parola quale accordo transattivo. Il Pretore ha quindi

analizzato la censura relativa al vizio di volontà invocata dai convenuti giungendo

alla conclusione che non ne fossero soddisfatte le premesse. In conclusione il

magistrato, ritenendo adempiuti i presupposti convenuti tra le parti per il

pagamento, ha sancito il diritto dell’attrice al versamento dell’importo

richiesto con la petizione.

Nel contempo, relativamente all’azione

riconvenzionale, il giudice ha respinto la domanda ritenendo che il contratto di

architetto del 18 aprile 2006 su cui i convenuti fondavano le loro pretese

fosse stato superato da quanto pattuito con il successivo accordo transattivo

del 19 febbraio 2009. A titolo abbondanziale egli ha inoltre rimproverato ai

convenuti di non aver fatto fronte all’onere della prova quo a eventuali

violazioni contrattuali e al nesso causale tra le stesse e il lamentato danno.

3.

Per sua

natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante

deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando

per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da

riformare (v. Reetz/Theiler in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36

ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,

n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,

consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e

riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica

puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in

prima sede limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria

lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella

misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone critiche

circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono

irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio

impugnato.

4.

Gli appellanti contestano

la validità dell’accordo sottoscritto il 19 febbraio 2009 avendo l’attrice

dichiarato di non ritenersi più vincolata dallo stesso. Nel contempo censurano

gli accertamenti e le valutazioni pretorili in relazione al contenuto

dell’accordo medesimo e agli impegni che esso comportava per l’attrice. In

particolare, negano di aver inteso dispensare la controparte dal terminare i

lavori e dal porre rimedio alle problematiche riscontrate; parallelamente contestano

la portata probatoria delle dichiarazioni rese dalla teste avv. __________ di

cui mettono in dubbio l’imparzialità. I coniugi AP 1 lamentano inoltre una

disparità tra le prestazioni pattuite dalle parti nel predetto documento e

invocano il vizio di volontà e l’errore sui fatti.

In relazione alla domanda riconvenzionale

essi ribadiscono la tesi secondo cui l’accordo del 19 febbraio 2009 non debba

espletare alcun effetto. In via sussidiaria, essi negano che con detto accordo

si volesse escludere ogni e qualsiasi responsabilità dell’attrice per quanto

avvenuto e di sua competenza o rinunciare alla garanzia per i lavori effettuati.

Da ultimo i coniugi AP 1 contestano la valutazione pretorile secondo cui non

avrebbero adempiuto al loro onere della prova e affermano che l’istruttoria ha

messo in evidenza sia le violazioni contrattuali che la connessione con il

danno da essi subito.

5.

Nella prima parte

dell’appello gli appellanti, riproponendo in sostanza quanto addotto in prima

sede, contestano la validità dell’accordo del 19 febbraio 2009, in quanto a

loro dire rescisso dalle parti. Più precisamente, essi sostengono che la

proposta di annullamento dell’accordo formulata dall’attrice con scritto del 9

aprile 2010 sarebbe stata da loro recepita e accettata.

5.1

Questa tesi non trova riscontro

nelle risultanze istruttorie. Vero è che l’attrice, con missiva del 9 aprile 2010,

ritenendo l’accordo in parola non rispettato dalle controparti, ha trasmesso

per pagamento ai qui convenuti i conteggi finali originali, ovvero calcolati

sulla base del contratto di architetto (doc. DD). D’altro canto, già in data 4

giugno 2010 essa ha nuovamente postulato per il tramite del suo legale

l’adempimento dell’accordo del 19 febbraio 2009 e il pagamento del credito

risultante dallo stesso (doc. EE), manifestando quindi la propria volontà di

attenersi all’accordo. I convenuti hanno risposto a questo scritto dichiarando che

“per il progetto “Farmacia” non abbiamo obbiezioni a effettuare il pagamento,

mentre la richiesta per il saldo del progetto immobile, (…), abbiamo in sospeso

diversi lavori (…)”(doc. FF). Di fatto, i coniugi AP 1 hanno quindi ammesso

una delle pretese derivanti dal contratto medesimo (quella di fr. 9’000.- per

la farmacia; cfr. anche CM.2011.9 doc. I) mentre hanno sollevato obbiezioni in

relazione al pagamento delle altre somme richieste per ragioni che, stando al contenuto

del loro scritto, sono da ricondurre all’esecuzione dell’accordo medesimo (in

concreto, presunti lavori non terminati) e non alla qui invocata invalidità

dello stesso.

Come giustamente rilevato dal

Pretore (cfr. sentenza impugnata pag. 5), e contrariamente a quanto asserito

nell’appello, anche volendo considerare lo scritto del 9 aprile 2010 quale

proposta attorea di annullamento dell’accordo del 19 febbraio 2009, dall’incarto

non emergono elementi che permettano di ritenere che AP 1 abbiano accettato la stessa

prima che questa venisse revocata con il successivo scritto del 4 giugno 2014.

Alla luce di quanto precede, la

decisione pretorile resiste alla critica e merita pertanto conferma su questo

punto.

6.

In seguito, gli appellanti

contestano la determinazione del contenuto del contratto operata dal Pretore e

rimproverano allo stesso di essersi fondato in maniera decisiva sulle

dichiarazioni della teste avv. __________, di cui mettono in dubbio

l’attendibilità e l’imparzialità, per accertare i termini dell’accordo.

6.1

Giusta l’art. 157 CPC, il

giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. In

base a predetto disposto legale è fondamentale anche l’impressione personale

che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione,

aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione del suo peso

probatorio (per i dettagli cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, Commentario

al CPC, pag. 743). Nel contempo egli deve però tener conto anche dell’eventuale

vicinanza del testimone a una parte o se questi è interessato all’esito della

vertenza. A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla

luce anche delle altre risultanze istruttorie (cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, op. cit., pag. 743 segg., 746

segg.).

6.2

Nel caso concreto, dagli

atti si evince che la testimone si è occupata, in veste di notaio rogante,

degli atti di compravendita di due degli appartamenti di proprietà dei AP 1. In

seguito, essendo sorte delle problematiche legate alla consegna degli immobili,

essa ha assistito i qui appellanti, in qualità di loro legale, nelle trattative

vertenti al rilascio delle dichiarazioni di tacitazione da parte degli

artigiani e questo a partire dalla fine del 2008. Sempre in questa veste essa

ha partecipato all’elaborazione e alla stesura dell’accordo del 19 febbraio

2009.

Nell’ambito del presente

procedimento, gli appellanti sollevano dubbi circa l’agire della teste e le

imputano di essere stata più interessata a tutelare gli interessi della banca

concedente il credito che i loro; stando al contenuto dell’appello infatti essa

sarebbe stata “anche, e soprattutto, legale della Banca” (cfr. atto di

appello pag. 5) e avrebbe avuto quale obiettivo quello di “cercare di

arginare la voragine che si stava creando con il credito verso la banca” (cfr.

atto di appello pag. 6). Questa affermazione è priva di fondamento.

Vero è che, come ammesso dalla testimone

medesima, “(…) parte delle mie spese mi sono state coperte dalla Banca R__________.

In sostanza la banca aveva riconosciuto che io svolgevo una funzione che curava

gli interessi sia dei committenti sia della banca finanziatrice medesima”

(cfr. audizione testimoniale del 4 giugno 2012 pag. 2). Nondimeno non risulta che

essa abbia ricevuto un mandato diretto dalla banca, la quale oltretutto era

rappresentata all’incontro dal “signor __________ della Banca R__________”

(cfr. audizione cit. pag. 2). Che ne dicano gli appellanti non vi è alcuna

prova che in quel momento i loro interessi e quelli della banca creditrice

divergessero, anzi è legittimo credere che la risoluzione delle controversie

sorte tra i proprietari-committenti, qui appellanti, e gli appaltatori, rispettivamente

gli artigiani, andasse a beneficio di entrambi. L’assunzione da parte della banca

di una parte dei costi della legale che si era adoperata a tal fine non solo

non sciocca ma non può essere considerato un elemento tale da mettere in dubbio

l’attendibilità della teste.

A questo vada inoltre aggiunto

che l’esposizione fatta dalla stessa innanzi al Pretore oltre ad essere lineare

e dettagliata trova riscontro nelle risultanze istruttorie, ciò che ne suffraga

la credibilità. Anche la genesi dell’accordo, così come riferito dalla teste,

ben si inserisce nella serie di transazioni promosse dall’avv. __________

aventi per fine la risoluzione delle vertenze ancora legate agli immobili e di

cui danno riscontro gli atti.

6.3

A giusta ragione il

magistrato si è quindi basato sulle dichiarazioni della teste avv. __________ per

determinare i termini dell’accordo in esame. Al riguardo essa ha riferito che

il pagamento della somma pattuita nell’accordo del 19 febbraio 2009 era

subordinato, da un canto, alla posa dei contatori dell’ acqua (cfr. doc H) e,

dall’altro, all’espletamento di un sopralluogo per determinare i problemi

ancora presenti con successivo invio da parte dell’attrice di un sollecito agli

artigiani interessati affinché provvedessero a sistemare le problematiche di

loro competenza (cfr. audizione cit. pag. 3). Incombenze a cui, come emerge

dall’incarto, AO 1 ha adempiuto, ciò che peraltro neppure i coniugi AP 1

contestano (cfr. in relazione alla posa dei contatori risposta e duplica ad 11

nonché, per tutti, audizione testimoniale di A__________ del 4 giugno 2012,

pag. 7; in merito al sopralluogo duplica ad 9 e doc. L-P e documento allegato a

verbale 4 gennaio 2012).

Interrogata in merito

all’indicazione figurante nell’accordo di “fine lavori” la teste ha

precisato che dovevasi intendere unicamente la posa dei predetti contatori e

l’invio dei solleciti (cfr. audizione cit. doc. 6) e non la risoluzione di

tutte le divergenze come ora preteso dai qui appellanti.

Sulla base della

testimonianza dell’avv. __________ e dei riscontri istruttori, il magistrato ha

ritenuto che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, la sistemazione dei

problemi incombesse ai singoli artigiani (cfr. sentenza impugnata pag. 6). Questa

valutazione è condivisibile.

L’accertamento pretorile relativo

al contenuto dell’accordo pare quindi corretto e va tutelato.

7.

Gli appellanti invocano nuovamente

il vizio di volontà e l’errore sui fatti. In particolare, essi lamentano una

disuguaglianza tra le rinunce sopportate dalle parti in base al contenuto dell’accordo

così come determinato dal Pretore. Più precisamente essi ritengono che vi sia

una manifesta sproporzione tra la rinuncia concessa dall’attrice a parte del

suo onorario, che essi ritengono minima, e la loro rinuncia a ottenere una

garanzia circa la perfetta sistemazione di tutti i problemi relativi

all’immobile. Essi ribadiscono di non aver mai voluto concludere un accordo che

esimesse l’attrice dagli interventi necessari a risolvere le problematiche.

7.1

Giusta l'art. 23 CO, un

contratto non obbliga colui che vi è stato indotto per errore essenziale, in

particolare quando la parte in errore abbia promesso o si sia fatta promettere

una prestazione di un’estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui

era diretta la volontà (art. 24 cpv. 1 cifra 3 CO) e anche quando l’errore

concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore

considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei

rapporti d'affari (art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO).

Il Pretore ha escluso l’errore

essenziale ritenendo che le parti avessero chiaramente stabilito le condizioni

da cui far dipendere il pagamento dell’importo pattuito e che stante l’importante

rinuncia di onorario da parte dell’attrice le controparti non potessero ragionevolmente

presupporre di far dipendere il loro impegno dalla consegna di un’opera

completa e senza difetti (cfr. sentenza impugnata pag. 8).

7.2

A prescindere dalla effettiva

ammissibilità della contestazione, la censura deve comunque essere respinta nel

merito per mancanza di buon fondamento. Infatti, diversamente da quanto sostenuto

dai coniugi AP 1, analizzando la documentazione agli atti non si osserva una

disproporzione manifesta tra le prestazioni delle parti contrattuali in parola.

In particolare, contrariamente all’opinione degli appellanti la rinuncia a una

parte della propria mercede da parte di AO 1 non può certo essere considerata

irrisoria (cfr. appello pag. 9 in alto “un minimo sconto”). Stando agli

atti, infatti, al momento della sottoscrizione dell’accordo del 19 febbraio

2009.

l’attrice vantava nei confronti degli appellanti un credito complessivo ancora

scoperto di fr. 123’210.10 (cfr. doc. OO; nelle conclusioni pag. 4 l’attrice

indica fr. 123'203.10), credito a cui essa ha parzialmente rinunciato

accettando a saldo delle proprie pretese l’importo di fr. 80'300.- poi ridotto

a fr. 78'000.- (cfr. doc. H, DD e EE).

Anche volendo seguire il

ragionamento degli appellanti (cfr. appello pag. 7 e 8) e considerare la

mercede totale (fr. 310'931.65, doc. OO) e non solo quella ancora scoperta, la

riduzione concessa assomma a circa il 15% dell’importo concordato. Non certo

poco.

Come rettamente rimarcato dal

Pretore, a fronte di una simile rinuncia, in un’ottica transattiva, gli

appellanti non potevano ragionevolmente pretendere, nemmeno secondo la buona

fede degli affari, che la controparte prescindesse dal richiedere una parte consistente

del proprio onorario ma nel contempo continuasse ad essere vincolata

all’obbligo di risoluzione delle problematiche in discussione, ritenuto

oltretutto che, come accennato in precedenza, stando alle risultanze

istruttorie, la sistemazione dei difetti incombeva ai singoli artigiani.

Già per questi motivi la censura

deve essere respinta e la sentenza pretorile confermata.

7.3

A questo vada altresì

aggiunto che, nel caso concreto, la notifica del (invocato) vizio alla

controparte pare tardiva essendo avvenuta unicamente in data 9 gennaio 2012 in sede

di duplica e replica riconvenzionale e pertanto, alla luce delle dichiarazioni

dell’avv. __________, secondo cui già “verso la fine del 2009” i qui

appellanti le manifestarono la loro intenzione di non “dar seguito agli accordi

conclusi con la DL e alcuni artigiani” (cfr. audizione testimoniale cit.

pag. 4), ben oltre il termine di un anno previsto dall’art. 31 CO.

8.

Alla luce di quanto

precede, l’adempimento dei presupposti a base del pagamento deve essere

ritenuto accertato, avendo, da un canto l’attrice provveduto alla posa dei

contatori dell’acqua e, dall’altro, presenziato al sopralluogo e allestito la

lista dei difetti e in seguito proceduto all’invio delle richieste di

sistemazione agli artigiani (cfr. consid. 6.3).

AO 1 ha pertanto diritto al

pagamento dell’importo pattuito di fr. 78'000.-.

9.

Per quanto attiene

all’azione riconvenzionale i coniugi AP 1, dopo aver ribadito le loro

contestazioni in merito alla validità dell’accordo del 19 febbraio 2009 e al

contenuto dello stesso (censure evase da questa Camera ai consid. 5.1 e 6.3 a

cui si rinvia), paiono misconoscere l’effetto novatore dell’accordo e negano che

le parti abbiano voluto “soprassedere a quanto effettuato in passato, in

particolare ai ritardi accumulati per colpa della Direzione Lavori, nonché alla

garanzia quanto ai lavori svolti” (cfr. appello pag. 11).

9.1

Il carattere transattivo dell’accordo

emerge in maniera chiara dalle risultanze istruttorie. Contrariamente a quanto

sostengono gli appellanti, dagli accertamenti risulta che con esso le parti

hanno inteso ridefinire i reciproci diritti e doveri per porre fine alle loro

controversie derivanti dal rapporto contrattuale originario, ovvero quello di

architetto dell’aprile 2006. L’effetto novatore del nuovo accordo è intrinseco

allo stesso.

Affermare, come fanno i coniugi AP

1, che la pattuizione non avrebbe avuto per fine quello di regolare “quanto

effettuato in passato”, stride con ogni logica e rasenta la temerarietà.

Corrisponde al contenuto

dell’accordo ed è conforme allo spirito dello stesso che gli appellanti non

potessero pretendere dalla controparte più di quanto espressamente pattuito. Essi

non potevano pertanto aspettarsi di rendere AO 1 responsabile per eventuali

danni o disagi derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori da parte degli

artigiani.

Già solo per questo le pretese

fatte valere in via riconvenzionale non possono essere accolte.

9.2

Vada inoltre aggiunto che,

quand’anche si volesse ritenere che l’accordo del 19 febbraio 2009 non abbia

ridefinito in toto i rapporti tra le parti, le allegazioni dei coniugi AP 1 al

riguardo delle (invocate) violazioni contrattuali e del nesso causale tra le

stesse e l’asserito danno non possono essere ammesse in quanto troppo generiche

e non supportate da elementi probatori concreti. In particolare fanno difetto

riscontri che permettano di imputare a manchevolezze di AO 1 i lavori di

sistemazioni presi a carico dagli appellanti e i disagi che avrebbero costretto

gli stessi a concedere degli sconti sui prezzi di vendita degli appartamenti,

così come rettamente stabilito dal giudice di prime cure (cfr. sentenza pag.

10).

Contrariamente a quanto sembrano

credere i coniugi AP 1 tali elementi non emergono in maniera univoca né dalle

due perizie allestite in corso di causa (inc. perizia fonica Studio __________ SA

e inc. perizia tecnica __________ Sagl) né dai documenti da essi prodotti (doc.

6.

– 19).

Discorso analogo deve essere

fatto anche in merito alla questione, solo accennata dagli appellanti, di “difetti

che non erano riscontrabili con il normale esame dell’opera” (cfr. appello

pag. 12) e di cui non risultano debitamente comprovati né l’imputabilità allo

studio di architettura né il nesso di causalità con il preteso danno.

10.

Ne discende che l’appello

deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia,

le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza degli appellanti, i

quali rifonderanno alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di

appello. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente

giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa Camera

(art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda

riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1).

Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda

riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il

valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per

quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 1). Nella

fattispecie il valore litigioso della domanda principale è di fr. 78'000.-.

Quello della domanda riconvenzionale è di fr. 137'802.21.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la

LTG,

decide:

1. L’appello 3 giugno 2014 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2. Le

spese d’appello di complessivi fr. 6'000.-, parzialmente anticipate dagli appellanti,

restano a loro carico, in solido, con obbligo di versare, in solido, alla

controparte fr. 4’000.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).