12.2014.97
Contratto di architetto - accordo transattivo - prova testimoniale - vizio di volontà - azione riconvenzionale
2 marzo 2016Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.97
Lugano
2 marzo 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.7 della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord - promossa con petizione 14 giugno 2011
da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
AP 2
tutti
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna delle controparti al pagamento di fr. 78'000.- oltre interessi
e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalle stesse ai PE
n. __________ dell’UE di Mendrisio,
richieste avversate dai
convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che con domanda
riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
137'802.21, pretese su cui ha statuito il Pretore con sentenza del 5 maggio
2014 con cui ha integralmente accolto la petizione e rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta ai summenzionati PE, e ha invece respinto
la domanda riconvenzionale,
appellanti i convenuti
che con atto di appello 3 giugno 2014 postulano il rigetto della petizione e
l’accoglimento della domanda riconvenzionale, protestate tasse, spese e
ripetibili,
mentre l’attrice con
risposta del 20 agosto 2014 postula la reiezione del gravame pure con protesta
di tasse spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. In data 18
aprile 2006 i coniugi AP 1 e AP 2 hanno concluso con la società __________ (poi
diventata __________, qui di seguito: AO 1) un contratto in base al quale lo
studio di architettura è stato incaricato della progettazione e della direzione
lavori concernente la ristrutturazione e l’ampliamento della costruzione
esistente sul fondo n. __________ di Genestrerio di loro proprietà (cfr. licenze
edilizie doc. C e E e doc. rich. dal Comune di Mendrisio). Su incarico dei
coniugi Lo Cicero, lo studio di architettura si è pure occupato della
progettazione di una nuova costruzione a carattere commerciale (farmacia) sul
fondo n. __________ Genestrerio, anch’esso di loro proprietà (cfr. licenza edilizia
doc. GG e doc. rich. dal Comune di Mendrisio).
B. Tra
le parti sono sorte delle controversie in merito alla realizzazione dei lavori
(doc. F).
In
data 19 febbraio 2009 i coniugi AP 1 e AO 1 hanno sottoscritto un documento
intitolato “accordo” dal seguente tenore:
“Verranno
posati i contatori H2O sanitaria a carico dello Studio AO 1 (…) Il costo di CHF
3'500 .- iniziali verrà assunto dai signori AP 1 e la eventuale differenza
dallo Studio AO 1 (…).
A fine lavori
le parti effettueranno un sopralluogo per verificare la situazione.
Di principio
lo Studio AO 1 dichiara di vantare la somma di CHF 65'000 oltre a 2'800 di
spese, per totali CHF 67'800.-
AP 1 salderanno
la somma di CHF 67'800 a fine lavori; lo Studio AO 1 non emetterà fattura
alcuna per i piani della PPP provvisoria e nemmeno per quella definitiva, che
verranno allestiti dall’arch. __________ a pagamento avvenuto del saldo della
D.L./Progettazione.
Fatti
I coniugi AP
1 verseranno il saldo di CHF 9'000 relativi alla progettazione “Farmacia”” (doc. H).
C. Ne è seguito un fitto scambio
di corrispondenza tra le parti. In sintesi, lo Studio di architettura,
ritenendo di aver adempiuto ai propri obblighi derivanti da predetto accordo,
ha richiesto il pagamento dell’importo ancora scoperto pari a complessivi fr.
78'000.-, mentre i convenuti hanno contestato la pretesa e ammesso unicamente
il debito di fr. 9'000.- relativo alla progettazione della farmacia (doc. V,
AA, BB, CC, DD, EE e FF).
In data 19 agosto 2010 AO 1 ha
quindi fatto spiccare nei confronti dei coniugi AP 1, in qualità di debitori
solidali, 4 precetti esecutivi per complessivi fr.78'000.- (PE n. __________;
cfr. doc. II, LL, MM, NN). Precetti contro i quali i destinatari hanno
interposto opposizione in data 31 agosto 2010.
D. Previo tentativo di
conciliazione (CM.2011.9), con petizione del 14 giugno 2011 la
società AO 1 si è quindi rivolta alla Pretura di Mendrisio Nord chiedendo la
condanna dei coniugi AP 1, in solido, al pagamento di fr. 78'000.- oltre
interessi al 5% dal 2 dicembre 2009.
In estrema
sintesi, l’attrice ha sostenuto di aver adempiuto ai propri impegni scaturiti
dall’accordo 19 febbraio 2009, avendo fatto istallare i contatori a sue spese e
avendo sollecitato quegli artigiani ai quali incombeva l’eliminazione di alcuni
difetti e la conclusione di alcuni lavori determinati in occasione di uno
specifico sopralluogo tenutosi il 17 aprile 2009. Per loro parte invece i
convenuti non avrebbero dato seguito al proprio obbligo di pagare quanto
pattuito. Da qui la richiesta volta al versamento di complessivi fr. 78'000.- (di
cui fr. 3'500.- per i contatori + fr. 67'500.- a titolo di richiesta ridotta
(anziché fr. 67'800.-) di onorari e spese + fr. 9'000.- per progettazione
farmacia – fr. 2'000.- di sconto concesso successivamente alla firma
dell’accordo).
E. I convenuti si sono opposti
alla petizione contestando integralmente le allegazioni dell’attrice. In breve,
a detta degli stessi, nulla sarebbe dovuto alla medesima in base
all’accordo 19 febbraio 2009. In primis, in quanto predetto accordo non sarebbe
valido, rispettivamente non sarebbe più in vigore, avendo l’attrice stessa dichiarato
di non ritenersi più vincolata al medesimo con scritto 9 aprile 2010. In
secondo luogo, in quanto lo studio di architettura non avrebbe adempiuto a
quanto previsto nell’accordo in base al quale la somma sarebbe stata pagata
solo a “fine lavori”, ovvero a lavori ultimati e dopo risoluzione di tutte le
problematiche e difetti ancora esistenti nell’immobile sito sul mapp. __________
di Genestrerio (nel frattempo costituito in PPP). Parimenti i convenuti hanno
contestato anche il credito relativo alla progettazione della farmacia e hanno
rimproverato alla controparte di non aver eseguito il mandato a regola d’arte, tanto da necessitare l’intervento di terzi.
In via
riconvenzionale i coniugi AP 1 hanno postulato la condanna di AO 1 al pagamento
di fr. 137'802.21. A sostegno della propria richiesta essi adducono la
violazione di diversi obblighi scaturenti dal contratto di architetto da parte
della società.
F. In replica AO 1 ha ribadito
la propria posizione e ha precisato che con la conclusione
dell’accordo 19 febbraio 2009 le parti avrebbero posto fine, con concessioni reciproche,
a ogni contenzioso derivante dal precedente rapporto giuridico. Essa avrebbe rinunciato
a una parte delle sue pretese relative agli onorari e i convenuti a qualsiasi
pretesa nei confronti della controparte, fatto salvo quanto indicato
nell’accordo medesimo. L’attrice ha quindi ribadito di aver adempiuto alle
incombenze costituenti la premessa per il pagamento da parte dei convenuti. Nel
contempo essa ha contestato l’esistenza dei difetti lamentati dai convenuti e
ha negato che detti difetti le potessero essere imputati. Ad ogni buon conto le
problematiche ad essi legate sarebbero state superate dal contenuto
dell’accordo.
Con risposta riconvenzionale AO 1 si è opposta alla domanda
riconvenzionale e ha negato la possibilità di vantare pretese poggianti sul
contratto di architetto, poiché superato dall’accordo 19 febbraio 2009. Nel
contempo essa ha sostenuto di aver fatto fronte ai propri obblighi
contrattuali.
G. In duplica i
coniugi AP 1 hanno ribadito e approfondito le proprie tesi. Essi hanno inoltre
invocato il vizio di volontà nell’ipotesi in cui il giudice dovesse ammettere
la validità dell’accordo senza che vi fosse per la controparte un impegno alla
sistemazione di tutti i problemi.
Con replica
riconvenzionale AP 1 e AP 2 si sono riconfermati nelle loro domande. Essi hanno
altresì postulato la rifusione del danno patito a causa della mancata esecuzione
delle prestazioni, rispettivamente il danno derivante dalla risoluzione del
contratto secondo gli artt. 107 e 109 CO.
H. Con duplica riconvenzionale AO
1 ha contestato l’adempimento dei presupposti degli art. 107 segg. CO, così
come il vizio di volontà, eccepito tardivamente.
Esperita l’istruttoria le parti
hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati
conclusivi esse hanno riconfermato le proprie antitetiche posizioni.
I. Con sentenza del 5 maggio
2014 il Pretore ha accolto integralmente la petizione condannando i convenuti
al pagamento di fr. 78'000.- e ordinando il rigetto in via definitiva
dell’opposizione ai PE n. __________ n. __________ dell’UE di Mendrisio. La
domanda riconvenzionale è stata respinta.
L. Con atto di appello del 3 giugno
2014 i convenuti chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere integralmente la petizione e di accogliere l’azione riconvenzionale,
protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta del 20 agosto
2014 l’attrice postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse,
spese e ripetibili.
e considerato,
in diritto: 1. Il 1° gennaio
2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile
svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura
innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione
di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa
Camera il 20 giugno 2014. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Considerandi
2.
Nella propria sentenza il
Pretore, respingendo la tesi dei convenuti secondo cui l’accordo del 19
febbraio 2009 sarebbe venuto a cadere per effetto di un patto risolutorio, ha
accertato la validità dello stesso. Egli ha quindi analizzato il contenuto del
documento al fine di determinare i presupposti che avrebbero reso esigibili
l’impegno del pagamento da parte dei convenuti. Il magistrato, sulla scorta
delle dichiarazioni della teste avv. __________ e della genesi dell’accordo, ha
ritenuto dimostrata la tesi attorea secondo cui il versamento dell’importo era
condizionato unicamente alla posa dei contattori d’acqua e all’espletamento di
un sopralluogo con successivo invio dei solleciti agli artigiani affinché
risolvessero le problematiche di loro competenza. Il primo giudice ha definito
il contratto in parola quale accordo transattivo. Il Pretore ha quindi
analizzato la censura relativa al vizio di volontà invocata dai convenuti giungendo
alla conclusione che non ne fossero soddisfatte le premesse. In conclusione il
magistrato, ritenendo adempiuti i presupposti convenuti tra le parti per il
pagamento, ha sancito il diritto dell’attrice al versamento dell’importo
richiesto con la petizione.
Nel contempo, relativamente all’azione
riconvenzionale, il giudice ha respinto la domanda ritenendo che il contratto di
architetto del 18 aprile 2006 su cui i convenuti fondavano le loro pretese
fosse stato superato da quanto pattuito con il successivo accordo transattivo
del 19 febbraio 2009. A titolo abbondanziale egli ha inoltre rimproverato ai
convenuti di non aver fatto fronte all’onere della prova quo a eventuali
violazioni contrattuali e al nesso causale tra le stesse e il lamentato danno.
3.
Per sua
natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante
deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando
per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da
riformare (v. Reetz/Theiler in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,
consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e
riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica
puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in
prima sede limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria
lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella
misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone critiche
circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono
irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio
impugnato.
4.
Gli appellanti contestano
la validità dell’accordo sottoscritto il 19 febbraio 2009 avendo l’attrice
dichiarato di non ritenersi più vincolata dallo stesso. Nel contempo censurano
gli accertamenti e le valutazioni pretorili in relazione al contenuto
dell’accordo medesimo e agli impegni che esso comportava per l’attrice. In
particolare, negano di aver inteso dispensare la controparte dal terminare i
lavori e dal porre rimedio alle problematiche riscontrate; parallelamente contestano
la portata probatoria delle dichiarazioni rese dalla teste avv. __________ di
cui mettono in dubbio l’imparzialità. I coniugi AP 1 lamentano inoltre una
disparità tra le prestazioni pattuite dalle parti nel predetto documento e
invocano il vizio di volontà e l’errore sui fatti.
In relazione alla domanda riconvenzionale
essi ribadiscono la tesi secondo cui l’accordo del 19 febbraio 2009 non debba
espletare alcun effetto. In via sussidiaria, essi negano che con detto accordo
si volesse escludere ogni e qualsiasi responsabilità dell’attrice per quanto
avvenuto e di sua competenza o rinunciare alla garanzia per i lavori effettuati.
Da ultimo i coniugi AP 1 contestano la valutazione pretorile secondo cui non
avrebbero adempiuto al loro onere della prova e affermano che l’istruttoria ha
messo in evidenza sia le violazioni contrattuali che la connessione con il
danno da essi subito.
5.
Nella prima parte
dell’appello gli appellanti, riproponendo in sostanza quanto addotto in prima
sede, contestano la validità dell’accordo del 19 febbraio 2009, in quanto a
loro dire rescisso dalle parti. Più precisamente, essi sostengono che la
proposta di annullamento dell’accordo formulata dall’attrice con scritto del 9
aprile 2010 sarebbe stata da loro recepita e accettata.
5.1
Questa tesi non trova riscontro
nelle risultanze istruttorie. Vero è che l’attrice, con missiva del 9 aprile 2010,
ritenendo l’accordo in parola non rispettato dalle controparti, ha trasmesso
per pagamento ai qui convenuti i conteggi finali originali, ovvero calcolati
sulla base del contratto di architetto (doc. DD). D’altro canto, già in data 4
giugno 2010 essa ha nuovamente postulato per il tramite del suo legale
l’adempimento dell’accordo del 19 febbraio 2009 e il pagamento del credito
risultante dallo stesso (doc. EE), manifestando quindi la propria volontà di
attenersi all’accordo. I convenuti hanno risposto a questo scritto dichiarando che
“per il progetto “Farmacia” non abbiamo obbiezioni a effettuare il pagamento,
mentre la richiesta per il saldo del progetto immobile, (…), abbiamo in sospeso
diversi lavori (…)”(doc. FF). Di fatto, i coniugi AP 1 hanno quindi ammesso
una delle pretese derivanti dal contratto medesimo (quella di fr. 9’000.- per
la farmacia; cfr. anche CM.2011.9 doc. I) mentre hanno sollevato obbiezioni in
relazione al pagamento delle altre somme richieste per ragioni che, stando al contenuto
del loro scritto, sono da ricondurre all’esecuzione dell’accordo medesimo (in
concreto, presunti lavori non terminati) e non alla qui invocata invalidità
dello stesso.
Come giustamente rilevato dal
Pretore (cfr. sentenza impugnata pag. 5), e contrariamente a quanto asserito
nell’appello, anche volendo considerare lo scritto del 9 aprile 2010 quale
proposta attorea di annullamento dell’accordo del 19 febbraio 2009, dall’incarto
non emergono elementi che permettano di ritenere che AP 1 abbiano accettato la stessa
prima che questa venisse revocata con il successivo scritto del 4 giugno 2014.
Alla luce di quanto precede, la
decisione pretorile resiste alla critica e merita pertanto conferma su questo
punto.
6.
In seguito, gli appellanti
contestano la determinazione del contenuto del contratto operata dal Pretore e
rimproverano allo stesso di essersi fondato in maniera decisiva sulle
dichiarazioni della teste avv. __________, di cui mettono in dubbio
l’attendibilità e l’imparzialità, per accertare i termini dell’accordo.
6.1
Giusta l’art. 157 CPC, il
giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. In
base a predetto disposto legale è fondamentale anche l’impressione personale
che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione,
aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione del suo peso
probatorio (per i dettagli cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, Commentario
al CPC, pag. 743). Nel contempo egli deve però tener conto anche dell’eventuale
vicinanza del testimone a una parte o se questi è interessato all’esito della
vertenza. A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla
luce anche delle altre risultanze istruttorie (cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, op. cit., pag. 743 segg., 746
segg.).
6.2
Nel caso concreto, dagli
atti si evince che la testimone si è occupata, in veste di notaio rogante,
degli atti di compravendita di due degli appartamenti di proprietà dei AP 1. In
seguito, essendo sorte delle problematiche legate alla consegna degli immobili,
essa ha assistito i qui appellanti, in qualità di loro legale, nelle trattative
vertenti al rilascio delle dichiarazioni di tacitazione da parte degli
artigiani e questo a partire dalla fine del 2008. Sempre in questa veste essa
ha partecipato all’elaborazione e alla stesura dell’accordo del 19 febbraio
2009.
Nell’ambito del presente
procedimento, gli appellanti sollevano dubbi circa l’agire della teste e le
imputano di essere stata più interessata a tutelare gli interessi della banca
concedente il credito che i loro; stando al contenuto dell’appello infatti essa
sarebbe stata “anche, e soprattutto, legale della Banca” (cfr. atto di
appello pag. 5) e avrebbe avuto quale obiettivo quello di “cercare di
arginare la voragine che si stava creando con il credito verso la banca” (cfr.
atto di appello pag. 6). Questa affermazione è priva di fondamento.
Vero è che, come ammesso dalla testimone
medesima, “(…) parte delle mie spese mi sono state coperte dalla Banca R__________.
In sostanza la banca aveva riconosciuto che io svolgevo una funzione che curava
gli interessi sia dei committenti sia della banca finanziatrice medesima”
(cfr. audizione testimoniale del 4 giugno 2012 pag. 2). Nondimeno non risulta che
essa abbia ricevuto un mandato diretto dalla banca, la quale oltretutto era
rappresentata all’incontro dal “signor __________ della Banca R__________”
(cfr. audizione cit. pag. 2). Che ne dicano gli appellanti non vi è alcuna
prova che in quel momento i loro interessi e quelli della banca creditrice
divergessero, anzi è legittimo credere che la risoluzione delle controversie
sorte tra i proprietari-committenti, qui appellanti, e gli appaltatori, rispettivamente
gli artigiani, andasse a beneficio di entrambi. L’assunzione da parte della banca
di una parte dei costi della legale che si era adoperata a tal fine non solo
non sciocca ma non può essere considerato un elemento tale da mettere in dubbio
l’attendibilità della teste.
A questo vada inoltre aggiunto
che l’esposizione fatta dalla stessa innanzi al Pretore oltre ad essere lineare
e dettagliata trova riscontro nelle risultanze istruttorie, ciò che ne suffraga
la credibilità. Anche la genesi dell’accordo, così come riferito dalla teste,
ben si inserisce nella serie di transazioni promosse dall’avv. __________
aventi per fine la risoluzione delle vertenze ancora legate agli immobili e di
cui danno riscontro gli atti.
6.3
A giusta ragione il
magistrato si è quindi basato sulle dichiarazioni della teste avv. __________ per
determinare i termini dell’accordo in esame. Al riguardo essa ha riferito che
il pagamento della somma pattuita nell’accordo del 19 febbraio 2009 era
subordinato, da un canto, alla posa dei contatori dell’ acqua (cfr. doc H) e,
dall’altro, all’espletamento di un sopralluogo per determinare i problemi
ancora presenti con successivo invio da parte dell’attrice di un sollecito agli
artigiani interessati affinché provvedessero a sistemare le problematiche di
loro competenza (cfr. audizione cit. pag. 3). Incombenze a cui, come emerge
dall’incarto, AO 1 ha adempiuto, ciò che peraltro neppure i coniugi AP 1
contestano (cfr. in relazione alla posa dei contatori risposta e duplica ad 11
nonché, per tutti, audizione testimoniale di A__________ del 4 giugno 2012,
pag. 7; in merito al sopralluogo duplica ad 9 e doc. L-P e documento allegato a
verbale 4 gennaio 2012).
Interrogata in merito
all’indicazione figurante nell’accordo di “fine lavori” la teste ha
precisato che dovevasi intendere unicamente la posa dei predetti contatori e
l’invio dei solleciti (cfr. audizione cit. doc. 6) e non la risoluzione di
tutte le divergenze come ora preteso dai qui appellanti.
Sulla base della
testimonianza dell’avv. __________ e dei riscontri istruttori, il magistrato ha
ritenuto che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, la sistemazione dei
problemi incombesse ai singoli artigiani (cfr. sentenza impugnata pag. 6). Questa
valutazione è condivisibile.
L’accertamento pretorile relativo
al contenuto dell’accordo pare quindi corretto e va tutelato.
7.
Gli appellanti invocano nuovamente
il vizio di volontà e l’errore sui fatti. In particolare, essi lamentano una
disuguaglianza tra le rinunce sopportate dalle parti in base al contenuto dell’accordo
così come determinato dal Pretore. Più precisamente essi ritengono che vi sia
una manifesta sproporzione tra la rinuncia concessa dall’attrice a parte del
suo onorario, che essi ritengono minima, e la loro rinuncia a ottenere una
garanzia circa la perfetta sistemazione di tutti i problemi relativi
all’immobile. Essi ribadiscono di non aver mai voluto concludere un accordo che
esimesse l’attrice dagli interventi necessari a risolvere le problematiche.
7.1
Giusta l'art. 23 CO, un
contratto non obbliga colui che vi è stato indotto per errore essenziale, in
particolare quando la parte in errore abbia promesso o si sia fatta promettere
una prestazione di un’estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui
era diretta la volontà (art. 24 cpv. 1 cifra 3 CO) e anche quando l’errore
concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore
considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei
rapporti d'affari (art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO).
Il Pretore ha escluso l’errore
essenziale ritenendo che le parti avessero chiaramente stabilito le condizioni
da cui far dipendere il pagamento dell’importo pattuito e che stante l’importante
rinuncia di onorario da parte dell’attrice le controparti non potessero ragionevolmente
presupporre di far dipendere il loro impegno dalla consegna di un’opera
completa e senza difetti (cfr. sentenza impugnata pag. 8).
7.2
A prescindere dalla effettiva
ammissibilità della contestazione, la censura deve comunque essere respinta nel
merito per mancanza di buon fondamento. Infatti, diversamente da quanto sostenuto
dai coniugi AP 1, analizzando la documentazione agli atti non si osserva una
disproporzione manifesta tra le prestazioni delle parti contrattuali in parola.
In particolare, contrariamente all’opinione degli appellanti la rinuncia a una
parte della propria mercede da parte di AO 1 non può certo essere considerata
irrisoria (cfr. appello pag. 9 in alto “un minimo sconto”). Stando agli
atti, infatti, al momento della sottoscrizione dell’accordo del 19 febbraio
2009.
l’attrice vantava nei confronti degli appellanti un credito complessivo ancora
scoperto di fr. 123’210.10 (cfr. doc. OO; nelle conclusioni pag. 4 l’attrice
indica fr. 123'203.10), credito a cui essa ha parzialmente rinunciato
accettando a saldo delle proprie pretese l’importo di fr. 80'300.- poi ridotto
a fr. 78'000.- (cfr. doc. H, DD e EE).
Anche volendo seguire il
ragionamento degli appellanti (cfr. appello pag. 7 e 8) e considerare la
mercede totale (fr. 310'931.65, doc. OO) e non solo quella ancora scoperta, la
riduzione concessa assomma a circa il 15% dell’importo concordato. Non certo
poco.
Come rettamente rimarcato dal
Pretore, a fronte di una simile rinuncia, in un’ottica transattiva, gli
appellanti non potevano ragionevolmente pretendere, nemmeno secondo la buona
fede degli affari, che la controparte prescindesse dal richiedere una parte consistente
del proprio onorario ma nel contempo continuasse ad essere vincolata
all’obbligo di risoluzione delle problematiche in discussione, ritenuto
oltretutto che, come accennato in precedenza, stando alle risultanze
istruttorie, la sistemazione dei difetti incombeva ai singoli artigiani.
Già per questi motivi la censura
deve essere respinta e la sentenza pretorile confermata.
7.3
A questo vada altresì
aggiunto che, nel caso concreto, la notifica del (invocato) vizio alla
controparte pare tardiva essendo avvenuta unicamente in data 9 gennaio 2012 in sede
di duplica e replica riconvenzionale e pertanto, alla luce delle dichiarazioni
dell’avv. __________, secondo cui già “verso la fine del 2009” i qui
appellanti le manifestarono la loro intenzione di non “dar seguito agli accordi
conclusi con la DL e alcuni artigiani” (cfr. audizione testimoniale cit.
pag. 4), ben oltre il termine di un anno previsto dall’art. 31 CO.
8.
Alla luce di quanto
precede, l’adempimento dei presupposti a base del pagamento deve essere
ritenuto accertato, avendo, da un canto l’attrice provveduto alla posa dei
contatori dell’acqua e, dall’altro, presenziato al sopralluogo e allestito la
lista dei difetti e in seguito proceduto all’invio delle richieste di
sistemazione agli artigiani (cfr. consid. 6.3).
AO 1 ha pertanto diritto al
pagamento dell’importo pattuito di fr. 78'000.-.
9.
Per quanto attiene
all’azione riconvenzionale i coniugi AP 1, dopo aver ribadito le loro
contestazioni in merito alla validità dell’accordo del 19 febbraio 2009 e al
contenuto dello stesso (censure evase da questa Camera ai consid. 5.1 e 6.3 a
cui si rinvia), paiono misconoscere l’effetto novatore dell’accordo e negano che
le parti abbiano voluto “soprassedere a quanto effettuato in passato, in
particolare ai ritardi accumulati per colpa della Direzione Lavori, nonché alla
garanzia quanto ai lavori svolti” (cfr. appello pag. 11).
9.1
Il carattere transattivo dell’accordo
emerge in maniera chiara dalle risultanze istruttorie. Contrariamente a quanto
sostengono gli appellanti, dagli accertamenti risulta che con esso le parti
hanno inteso ridefinire i reciproci diritti e doveri per porre fine alle loro
controversie derivanti dal rapporto contrattuale originario, ovvero quello di
architetto dell’aprile 2006. L’effetto novatore del nuovo accordo è intrinseco
allo stesso.
Affermare, come fanno i coniugi AP
1, che la pattuizione non avrebbe avuto per fine quello di regolare “quanto
effettuato in passato”, stride con ogni logica e rasenta la temerarietà.
Corrisponde al contenuto
dell’accordo ed è conforme allo spirito dello stesso che gli appellanti non
potessero pretendere dalla controparte più di quanto espressamente pattuito. Essi
non potevano pertanto aspettarsi di rendere AO 1 responsabile per eventuali
danni o disagi derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori da parte degli
artigiani.
Già solo per questo le pretese
fatte valere in via riconvenzionale non possono essere accolte.
9.2
Vada inoltre aggiunto che,
quand’anche si volesse ritenere che l’accordo del 19 febbraio 2009 non abbia
ridefinito in toto i rapporti tra le parti, le allegazioni dei coniugi AP 1 al
riguardo delle (invocate) violazioni contrattuali e del nesso causale tra le
stesse e l’asserito danno non possono essere ammesse in quanto troppo generiche
e non supportate da elementi probatori concreti. In particolare fanno difetto
riscontri che permettano di imputare a manchevolezze di AO 1 i lavori di
sistemazioni presi a carico dagli appellanti e i disagi che avrebbero costretto
gli stessi a concedere degli sconti sui prezzi di vendita degli appartamenti,
così come rettamente stabilito dal giudice di prime cure (cfr. sentenza pag.
10).
Contrariamente a quanto sembrano
credere i coniugi AP 1 tali elementi non emergono in maniera univoca né dalle
due perizie allestite in corso di causa (inc. perizia fonica Studio __________ SA
e inc. perizia tecnica __________ Sagl) né dai documenti da essi prodotti (doc.
6.
– 19).
Discorso analogo deve essere
fatto anche in merito alla questione, solo accennata dagli appellanti, di “difetti
che non erano riscontrabili con il normale esame dell’opera” (cfr. appello
pag. 12) e di cui non risultano debitamente comprovati né l’imputabilità allo
studio di architettura né il nesso di causalità con il preteso danno.
10.
Ne discende che l’appello
deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza degli appellanti, i
quali rifonderanno alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di
appello. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente
giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa Camera
(art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda
riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1).
Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda
riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il
valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per
quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 1). Nella
fattispecie il valore litigioso della domanda principale è di fr. 78'000.-.
Quello della domanda riconvenzionale è di fr. 137'802.21.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la
LTG,
decide:
1. L’appello 3 giugno 2014 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. Le
spese d’appello di complessivi fr. 6'000.-, parzialmente anticipate dagli appellanti,
restano a loro carico, in solido, con obbligo di versare, in solido, alla
controparte fr. 4’000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).