12.2015.101
Appello irricevibile per mancanza di valida motivazione contro decisione di espulsione del conduttore per mora, nuovi documenti irricevibili in sede di appello
2 luglio 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.101
Lugano
2 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale
giudice unica (art. 48b lett. a e b LOG)
per
statuire nella causa inc. n. SO.2015.2024 (procedura sommaria di tutela dei
casi manifesti, espulsione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
promossa con istanza 5 maggio 2015 da
AO
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AP
1
chiedente l’espulsione
del conduttore dall’appartamento situato al quarto piano dello stabile
denominato “__________, domanda che il Pretore ha accolto con decisione 19
maggio 2015, facendo ordine al convenuto di mettere a disposizione dell’istante
l’appartamento entro 10 giorni dalla notificazione della decisione e
disponendone l’esecuzione effettiva;
appellante il convenuto,
che con atto del 29 maggio 2015 chiede di annullare lo sfratto e di condannare
la parte locatrice a presentare entro un congruo termine i conteggi esatti
relativi alla mora e il nuovo contratto di locazione, con protesta di spese e
ripetibili;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con contratto del 4 settembre
2014 AO 1, nuovo proprietario dello stabile denominato __________, ha concesso
in locazione a AP 1 un appartamento di tre locali al quarto piano dello stabile
oltre due posteggi interni per una pigione di fr. 2'400.- mensili oltre fr.
200.- quale acconto spese (doc. F);
che il contratto sostituiva quello
concluso da AP 1 con __________ e __________ il 25 marzo 2012 (doc. B);
che con lettera raccomandata del
22 gennaio 2015 la patrocinatrice del locatore ha chiesto al conduttore di
pagare i canoni di locazione arretrati da maggio a gennaio 2015 per un totale
di fr. 24’300.- entro 30 giorni, con la comminatoria della disdetta del
contratto di locazione in caso di mancato pagamento nel termine (doc. M);
che il 3 marzo 2015 la
patrocinatrice del locatore ha notificato al conduttore la disdetta
straordinaria del contratto di locazione per la scadenza del 30 aprile 2015,
mediante l’apposito formulario ufficiale (doc. Q);
che il conduttore non ha
contestato la disdetta davanti al competente Ufficio di conciliazione e non ha riconsegnato
Fatti
i locali alla scadenza;
che il locatore, tramite la sua
patrocinatrice, ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
l’espulsione del conduttore dall’appartamento oggetto del contratto;
che al dibattimento del 19 maggio
2015 l’istante ha confermato la domanda di espulsione, mentre il convenuto,
regolarmente citato, non è comparso;
che con decisione 19 maggio 2015
il Pretore aggiunto ha accertato che la disdetta straordinaria per mora era
valida e ha fatto pertanto ordine al conduttore di mettere a libera
disposizione dell’istante l’appartamento di 3 locali al quarto piano __________,
entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, disponendo l’esecuzione
effettiva dell’espulsione;
che con atto spedito il 29 maggio
2015 il convenuto chiede di annullare la decisione del Pretore e afferma di non
essere mai stato intenzionato a venir meno agli impegni contrattuali, ma di non
avere il nuovo contratto né un rendiconto esatto delle pigioni mancanti,
producendo nuovi documenti;
che l’appello non è
stato notificato alla controparte;
che contro una decisione emanata
in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno
fr. 10'000.-, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni
(art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);
che il Pretore aggiunto ha
accertato in fr. 90'000.- il valore litigioso;
che ci si potrebbe interrogare su
tale scelta, poiché in assenza di una contestazione della disdetta il valore
della procedura di sfratto può essere tutt'al più assimilato al valore
ipotetico dell'utilizzo dell'ente locato fino a che lo sfratto non può essere
eseguito (sentenze del Tribunale federale 22 agosto 2007 4A_72/2007 consid.
2.2, 26 settembre 2007 4A_266/2007 consid. 2.2.2, 30 luglio 2010 5A_295/2010 consid.
1.2), che, nel caso concreto, corrisponde in sostanza alla pigione che sarebbe
stata dovuta tra la data d'inoltro dell'istanza e quella della decisione
pretorile;
che il quesito può comunque
rimanere irrisolto, visto l’esito dell’appello, come si vedrà in seguito;
che il Pretore aggiunto ha
accertato la validità della disdetta straordinaria per mora del contratto di
locazione e la mancata riconsegna dei locali alla scadenza del 30 aprile 2015,
ordinando quindi l’espulsione del convenuto dall’appartamento di tre locali occupato;
che l’appello deve essere
motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,
Considerandi
per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317; Bohnet, Le droit du bail en procédure civile
suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207
pag. 56);
che il convenuto sostiene in
questa sede di non essere stato informato dalla controparte dell’esatto importo
di pigione mancante, lamentandosi di aver più volte richiesto un esatto
rendiconto, di non aver ricevuto il nuovo contratto di locazione e di essere
intenzionato a pagare quanto dovuto non appena in possesso degli esatti
conteggi e del nuovo contratto di locazione;
che l’udienza 19 maggio 2015 è
avvenuta dopo regolare e valida notifica, in assenza del convenuto, precluso e
che non può più contestare i fatti così come esposti dall’istante;
che le nuove argomentazioni
sviluppate in questa sede dal convenuto e i nuovi documenti prodotti in questa
sede non possono essere ammessi, i giudici d’appello dovendo decidere solo
sulla base delle argomentazioni e delle prove assunte dal giudice di prima sede
(sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012, pubb. in SJ
2013.
I 129, II CCA 12 marzo 2013, inc. 12.2013.30);
che di conseguenza l’appello del
convenuto, fondato su nuove argomentazioni e nuovi mezzi di prova, è
irricevibile e non può essere esaminato nel merito;
che l’appello si rivelerebbe
manifestamente infondato anche se fosse ricevibile;
che nel caso concreto i fatti
determinanti per il giudizio sono pacifici già dall’istanza e dai documenti
agli atti (mora del conduttore, disdetta straordinaria e mancata riconsegna
alla scadenza, cfr. doc. F, L, O, Q) e la situazione giuridica è chiara, poiché
dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi
dell’art. 257d CO;
che a ragione pertanto il Pretore
aggiunto ha deciso l’espulsione del convenuto dall’ente locato con la procedura
sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC);
che l’appellante non può
prevalersi di circostanze tali da impedire l’esecuzione dell’ordine di
espulsione (art. 341 cpv. 3 CPC);
che l’espulsione dall’abitazione
è pertanto da effettuarsi come ordinato dal Pretore aggiunto nella decisione 19
maggio 2015, senza ulteriori dilazioni, se non quelle eventualmente concesse
dalla parte locatrice;
che in definitiva l’appello è
manifestamente irricevibile e può essere deciso dalla Camera nella composizione
a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare
l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1CPC);
che all’appellante sono accollate
spese processuali per complessivi fr. 100.-, fissate in in conformità dei
parametri previsti dalla Legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura
sommaria in materia di locazione (art. 7, 9 e 13 LTG nella versione in vigore
dal 10 febbraio 2015), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte,
alla quale l’appello non è stato notificato;
che un ricorso al Tribunale
federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata
una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3
LTF);
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 29 maggio 2015 di
AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali in
complessivi fr. 100.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente
Giudice Epiney-Colombo
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).