12.2015.103
Legittimazione passiva - assunzione nuove prove (perizia calligrafica) - falso documentale - contratto leasing
2 settembre 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.103-138
Lugano
2 settembre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa inc. SE.2011.61 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 2 dicembre
2011 da
AP 1
rappr. dall'avv. RA 1
contro
AO
1 (Italia)
rappr. dall'avv. RA 2
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 29'164.05 oltre
interessi al 5% dal 25 novembre 2010, oltre al rigetto in via definitiva
dell'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti
di Mendrisio;
domanda avversata dal
convenuto, il quale ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore, con sentenza 6 maggio 2015, ha integralmente respinto;
appellante l'attrice
con atto di appello 1° giugno 2015, con cui chiede di riformare il giudizio
impugnato nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre il convenuto, con
risposta 6 luglio 2015, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese
e ripetibili di secondo grado; chiede, a sua volta, di essere messo al
beneficio del gratuito patrocinio, domanda avversata dell'appellante con
osservazioni 29 settembre 2015;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il convenuto AO 1, cittadino
italiano già residente a __________ in virtù di un permesso di dimora (B) per
cittadini UE/AELS, è stato amministratore unico con firma individuale della W__________,
con sede a __________ (doc. I). La società, sciolta e messa in liquidazione, è
frattanto stata radiata dal registro di commercio (cfr. il sito internet
dell'ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino). Il 12 gennaio 2010
la W__________ ha sottoscritto un contratto di leasing con la società R__________
concernente una vettura __________ën __________, al prezzo di listino di fr.
34'480.- (IVA inclusa), pagabile in 60 rate di
fr. 617.95 cadauna oltre ad una tassa fissa unica di fr. 3'448.- (doc. C). Alla
stessa data è pure stato sottoscritto un riconoscimento di debito solidale, in
favore della società di leasing, a nome di AO 1 per l'importo di fr. 37'077.-
pagabili in 60 rate di fr. 617.95 (doc. E). Il veicolo è indi stato consegnato
alla W__________ dal garage __________ A__________ SA di __________ (doc. M).
Fatti
B. A seguito dell'annuncio
dell'incendio totale del veicolo avvenuto in Italia il 2 febbraio 2010, l'8
luglio successivo la V__________ AG ha receduto dal contratto di assicurazione
dello stesso a motivo di reticenza (art. 6 LCA), rifiutando ogni prestazione (cfr.
doc. E nell'inc. di conciliazione CM.2011.47 della Pretura di Mendrisio-Sud). Il
15 novembre 2010 R__________ (marca utilizzata da R__________ SA) ha quindi
notificato a AO 1 il saldo finale del leasing, costituito dalla somma di
riscatto del veicolo alla data dell'evento, pari a fr. 29'164.05 (doc. L),
fissando un termine di versamento di 10 giorni. In assenza di pagamento, il 15
febbraio 2011 R__________ ha ceduto il proprio credito verso W__________,
incluso quello derivante dal contestuale riconoscimento di debito solidale,
all'attrice AP 1 (doc. G). Il 4 aprile 2011 quest'ultima ha fatto emettere nei
confronti di AO 1 il precetto esecutivo n. 755778 dell'Ufficio esecuzione e
fallimenti di Mendrisio, per fr. 26'164.05 oltre interessi al 5% dal 25
novembre 2011 più fr. 425.55 per spese di avviso, cui il debitore - per il
tramite della sua convivente - ha interposto opposizione (doc. H).
C. a. Dopo l'esperimento,
infruttuoso, di un tentativo di conciliazione (inc. CM.2011.47 della Pretura di
Mendrisio-Sud), con petizione 2 dicembre 2011 introdotta secondo la procedura
semplificata (art. 243 segg. CPC) AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 dinanzi al
Pretore di Mendrisio-Sud, al quale ha chiesto di condannare quest'ultimo al
versamento in suo favore di fr. 29'164.05 oltre interessi al 5% dal 25 novembre
2010 e di rigettare in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio. Nella memoria, non motivata
(legittimamente; cfr. art. 244 seg. CPC), l'attrice ha semplicemente indicato,
quale designazione dell'oggetto litigioso, "pretesa derivante da
contratto leasing e da assunzione cumulativa di debito".
b) All'udienza 13 febbraio 2012 AO
1 ha sollecitato la reiezione della petizione, protestando tasse, spese e
ripetibili. Il convenuto ha, in particolare, affermato di non aver sottoscritto
né il contratto di leasing né il riconoscimento di debito solidale. Il 4
settembre 2014 il convenuto ha, inoltre, presentato istanza di ammissione al
gratuito patrocinio.
c) Conclusa l'istruttoria, con
sentenza 6 maggio 2015 il Pretore ha respinto la petizione.
Il primo giudice ha fatto,
anzitutto, affidamento sulla perizia calligrafica, giusta cui la firma sul
riconoscimento di debito doc. E, al pari di quelle apposte sugli altri
documenti del leasing, non erano conformi alla firma abituale del convenuto e
non era inoltre possibile stabilire a chi dovessero essere attribuite. Del
pari, nessuno tra i testi era stato in grado di confermare che il
riconoscimento di debito solidale e gli altri documenti inerenti il contratto di
leasing fossero stati sottoscritti dal convenuto. Per questo motivo - ha
concluso il Pretore - l'attrice aveva fallito nell'onere di provare la
legittimazione passiva di quest'ultimo.
Le spese processuali, di fr. 3'000.-,
e quelle di conciliazione, di
fr. 1'000.-, sono state poste a carico dell'attrice, che è inoltre stata tenuta
a corrispondere alla controparte fr. 3'500.- per ripetibili. Contestualmente
all'evasione della petizione il primo giudice ha altresì accolto, con effetto
dal 14 settembre 2014, la domanda di gratuito patrocinio formulata da AO 1.
D. a.
Con atto di appello 1° giugno 2015 la AP 1 chiede di riformare il giudizio
impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, di condannare il
convenuto al versamento in suo favore di fr. 29'164.05 oltre interessi al 5%
dal 25 novembre 2010 e di rigettare in via definitiva l'opposizione al precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio.
Richiamandosi
all'art. 317 CPC, l'appellante chiede preliminarmente di assumere quale nuovo
mezzo di prova lo scritto dell'11 maggio precedente, ricevuto dalla R__________
il 29 maggio 2015, attraverso il quale il convenuto pretende un risarcimento di
fr. 3'000'000.- dalla stessa (doc. B allegato all'appello). E questo allo scopo
di dimostrare, previa valutazione peritale, che l'appellato utilizza firme
diverse e difformi, ma comunque sempre da lui apposte in prima persona.
L'appellante
afferma che il convenuto, qui appellato, non è nuovo a raccontare fandonie di
questa ed altra indole; essa si richiama, a questo scopo, ad una sentenza
prolata da questa Camera in una fattispecie analoga.
Giusta
l'appellante, l'istruttoria avrebbe permesso di appurare che il contratto di
leasing, così come il riconoscimento di debito solidale, il verbale di consegna
del veicolo e il formulario di identificazione dell'avente diritto economico siano
stati sottoscritti dal convenuto.
b.
Con risposta 6 luglio 2015 il convenuto postula la reiezione del gravame, con
protesta di spese e ripetibili, sposando le tesi del Pretore, confortate da
ulteriori argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in diritto. Si
oppone parimenti all'assunzione di nuove prove in questa sede. Chiede inoltre
il gratuito patrocinio. La relativa domanda è stata completata, a seguito di
interpello della già Presidente della Camera, il 10 settembre successivo.
L'appellante si è opposta al suo accoglimento.
Considerato
in diritto: 1. 1.1.
L'appellante domanda, preliminarmente, di assumere quale nuovo mezzo di prova
lo scritto dell'11 maggio 2015 (doc. B allegato all'appello), ricevuto dalla R__________
il 29 maggio 2015, attraverso il quale il convenuto pretende un risarcimento di
fr. 3'000'000.- dalla stessa a seguito dell'asserita apposizione, da parte di (__________)
__________, __________ e __________, rispettivamente titolare e dipendenti del
garage __________ A__________ SA, di timbri non corrispondenti a quelli di tre
società amministrate da AO 1, tra cui la W__________, e di firme non
corrispondenti a quelle di quest'ultimo nei documenti di leasing, allo scopo di
vendere auto fuori produzione e modelli invendibili a prezzi gonfiati,
indebitando le predette società per trarre un indebito profitto. E questo allo
scopo di dimostrare, previa valutazione peritale, che l'appellato utilizza
firme diverse e difformi, ma comunque sempre da lui apposte in prima persona.
1.2.
Com'è noto, in appello nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati solo
se vengono immediatamente addotti e dinanzi alla giurisdizione inferiore non
era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile (art.
317 cpv. 1 CPC). In concreto, lo scritto in oggetto è stato allestito dal
convenuto e ricevuto dalla cedente del credito, R__________, posteriormente
alla data del giudizio pretorile impugnato. Inoltre esso è stato annesso alla memoria
di appello due soli giorni dopo tale ricevimento. I requisiti posti dall'art.
317 cpv. 1 CPC sono pertanto senz'altro soddisfatti. Il documento in oggetto,
allegato alla memoria di appello, va dunque ammesso come mezzo di prova in
questa sede, senza che ne debba essere sindacata la rilevanza. Una sorte
differente va, invece riservata, alla domanda dell'appellante di disporre in
seguito, in questa sede, una perizia che valuti la firma apposta dal convenuto
sul testé menzionato documento e la confronti con quelle, dallo stesso
riconosciute come sue, considerate nelle perizia allestita in prima istanza
(allegati a-g di quest'ultima), allo scopo di dimostrare che l'appellato
utilizza firme diverse e difformi, come quella che figura sul riconoscimento di
debito doc. E. In effetti, diversamente da quanto crede l'appellante, la firma apposta
dall'appellato sul doc. B prodotto in appello non appare molto dissimile da
quelle che lo stesso ha confermato essere proprie, sulle quali è stata eseguita
la perizia in prima sede, mentre che essa risulta totalmente differente da
quella figurante sul (decisivo) doc. E. In virtù dell'apprezzamento anticipato delle
prove offerte (art. 152 CPC), questa Corte nega pertanto l'assunzione di una
nuova perizia calligrafica, in quanto inutile, giacché insuscettibile di
apportare dei chiarimenti alla fattispecie, i cui contorni sono stati definiti
in modo preciso dal Pretore, sulla scorta del referto peritale allestito
dinanzi allo stesso e delle deposizioni raccolte nel corso dell'istruttoria. In
conclusione, la produzione - lecita, come detto - del doc. B in questa sede si
rivela semmai controproducente per l'appellante, poiché contribuisce solo ad
avvalorare la tesi secondo cui la firma autografa apposta sul riconoscimento di
debito (doc. E) non sia quella del convenuto.
Considerandi
2.
La legittimazione delle
parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di
diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del
Tribunale federale inc.4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, in
RSPC 2/2009, pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III
62.
consid. 3, 121 III 118 consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid.
1, 108 II 216 consid. 1, 100 II 167 consid. 3; II CCA 5 ottobre 2015 inc.
12.2014
, consid. 4). Laddove la procedura sia retta dalla massima
Dispositivo
dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle
parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio
la legittimazione di una parte che controparte ha omesso di allegare. Ciò
significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione
senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare
il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale inc.
4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4, in RSPC 2/2009,
pag. 147 seg.; W. OTT, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17
seg., in particolare pag. 18, 22 e 23; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118,
ibidem). In conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione
delle parti, trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli
atti presenti nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere
sentite. Incombe invero alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse
fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in
particolare alla legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1; II CCA 5
ottobre 2015 inc. 12.2014.118, ibidem).
3. 3.1. Nel caso concreto, AO
1 ha sostenuto sin dall'inizio di non aver sottoscritto il riconoscimento di
debito (doc. E), dal quale AP 1 deduce le sue pretese creditorie nei confronti
dello stesso. In esito ad una circostanziata istruttoria, il Pretore ha
condiviso questa tesi, negando la legittimazione passiva del convenuto e
respingendo, di conseguenza, la petizione. Il primo giudice si è fondato sulle
conclusioni del perito calligrafico, secondo cui la firma sul riconoscimento di
debito doc. E, al pari di quelle apposte sugli altri documenti del leasing, non
erano conformi alla firma abituale del convenuto e non era possibile stabilire
a chi dovessero essere attribuite. Il Pretore ha in seguito ritenuto che nessuno
dei vari testi escussi era stato in grado di confermare che il riconoscimento
di debito solidale e gli altri documenti inerenti il contratto di leasing
fossero stati sottoscritti dal convenuto.
3.2. L'appellante, che censura
queste conclusioni, afferma anzitutto che il convenuto, qui appellato, non è
nuovo a raccontare fandonie di questa ed altra indole; egli si appoggia, a
questo scopo, alla sentenza 27 gennaio 2014 nell'inc. 12.2012.167, attraverso
la quale questa Camera avrebbe respinto l'appello di K__________ SA e
confermato la sentenza 27 gennaio 2014 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord,
che aveva respinto l'eccezione di falso rivolta alla firma del convenuto sui
contratti di leasing di due auto, poi dichiarate rubate. Inoltre, secondo l'appellante,
l'istruttoria avrebbe permesso di appurare che il contratto di leasing, così
come il riconoscimento di debito solidale, il verbale di consegna del veicolo e
il formulario di identificazione dell'avente diritto economico siano stati
sottoscritti dal convenuto. Egli si appoggia in particolare alla deposizione di
P__________, venditore presso il garage __________ A__________ SA, al
comportamento pre- e processuale del convenuto ed al fatto che quest'ultimo ha
ammesso, fin dalla risposta di causa, che il contratto di leasing con la W__________
fosse venuto in essere. Le censure dell'appellante non possono tuttavia essere ascoltate.
3.3. Intanto la sentenza prolata
da questa Camera 27 gennaio 2014 nell'inc. 12.2012.167 non può giovare alla
causa dell'appellante, ma va semplicemente ignorata, per il fatto che non è (stata
richiamata ed acquisita) agli atti. In secondo luogo, il perito calligrafico,
che era stato incaricato di verificare l'autenticità delle firme apposte sul
contratto di leasing (doc. C), sul riconoscimento di debito solidale (doc. E),
sul verbale di consegna del veicolo (doc. M) e sul documento di identificazione
dell'avente diritto economico (doc. N), aveva concluso che le firme in
discussione "non sono conformi alla firma abituale del signor AO 1 ".
Ha soggiunto che non si poteva inoltre stabilire se fossero da attribuire ad
un'altra persona o si trattasse di firme di fantasia, realizzate con un
semplice tratto a forma di "M" dal convenuto o da terzi. Questa
conclusione, che peraltro convalida scientificamente l'impressione che poteva
già dedurre un laico dall'esame dei predetti documenti, non è minimamente
contestata dall'appellante. Il Pretore ha in seguito sostenuto che i testi
escussi si erano limitati a dichiarazioni di carattere generale: nessuno di
essi era stato in grado di confermare che il riconoscimento di debito solidale
e gli altri documenti inerenti il contratto di leasing fossero stati
sottoscritti dal convenuto. A dispetto da quanto assevera - immotivatamente - l'appellante,
la deposizione di P__________ non sfugge a questo giudizio, come ha ritenuto il
Pretore in esito ad una diligente verifica della sua deposizione (cfr. giudizio
impugnato, pag. 3, ultimo capoverso). Il comportamento pre- e processuale del
convenuto, giustificato dall'appellante con il palese conflitto tra lo stesso
ed il titolare ed i dipendenti del garage in questione, non appare invece di
rilievo ai fini del giudizio, così come il fatto che il convenuto abbia ammesso
che il contratto di leasing per il veicolo in questione sia effettivamente
sorto grazie alla controversa firma apposta sui vari documenti predisposti
all'uopo. A prescindere dal fatto che, giusta l'iscrizione a registro di
commercio (doc. I), il convenuto non era il solo a poter vincolare la predetta
società e che in ogni caso egli ha sempre sostenuto, da ultimo attraverso il
doc. B prodotto in questa sede, che le firme erano state apposte in sua vece ed
a sua insaputa dal personale del garage __________ __________ A__________ SA, l'insorgenza
di quel contratto non è rilevante, in quanto riguarda i rapporti tra
l'appellante (in quanto cessionaria dei diritti di R__________) e una persona
giuridica terza (W__________), non invece la relazione tra l'appellante e
l'appellato. Per decidere il contenzioso in esame, l'istruttoria doveva
semplicemente determinare se fosse stato il convenuto ad aver sottoscritto il noto
riconoscimento di debito solidale di cui al doc. E. Una dimostrazione che, con
certezza, l'appellante non è stato in grado di apportare. Per questo motivo,
apprezzando liberamente – ed altrettanto correttamente – le prove (art. 157
CPC), il Pretore poteva unicamente decidere la causa in un solo modo, ovvero ammettere
l'eccezione di falso documentale (formale) presentata dal convenuto (art. 178
CPC) e respingere, di conseguenza, la petizione per difetto della legittimazione
passiva dello stesso. Conclusione che questa Camera conferma integralmente.
4. Sulla scorta di quanto precede, l'appello
dev'essere respinto. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Giacché non vi è motivo di ritenere che
l'appellato non possa riscuotere presso l'appellante le ripetibili che gli
vengono assegnate (art. 122 cpv. 2 CPC), la domanda di gratuito patrocinio diventa
priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli (art. 122 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
richiamate
le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide: 1. L’appello
1° giugno 2015 della AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di
appello di fr. 3'000.-, anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico.
L'appellante è inoltre tenuta a rifondere all'appellato fr. 3'500.- a titolo di
ripetibili.
3. La domanda di gratuito patrocinio
è stralciata dai ruoli.
4. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza
(art. 119 LTF).