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Decisione

12.2015.103

Legittimazione passiva - assunzione nuove prove (perizia calligrafica) - falso documentale - contratto leasing

2 settembre 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. A seguito dell'annuncio

dell'incendio totale del veicolo avvenuto in Italia il 2 febbraio 2010, l'8

luglio successivo la V__________ AG ha receduto dal contratto di assicurazione

dello stesso a motivo di reticenza (art. 6 LCA), rifiutando ogni prestazione (cfr.

doc. E nell'inc. di conciliazione CM.2011.47 della Pretura di Mendrisio-Sud). Il

15 novembre 2010 R__________ (marca utilizzata da R__________ SA) ha quindi

notificato a AO 1 il saldo finale del leasing, costituito dalla somma di

riscatto del veicolo alla data dell'evento, pari a fr. 29'164.05 (doc. L),

fissando un termine di versamento di 10 giorni. In assenza di pagamento, il 15

febbraio 2011 R__________ ha ceduto il proprio credito verso W__________,

incluso quello derivante dal contestuale riconoscimento di debito solidale,

all'attrice AP 1 (doc. G). Il 4 aprile 2011 quest'ultima ha fatto emettere nei

confronti di AO 1 il precetto esecutivo n. 755778 dell'Ufficio esecuzione e

fallimenti di Mendrisio, per fr. 26'164.05 oltre interessi al 5% dal 25

novembre 2011 più fr. 425.55 per spese di avviso, cui il debitore - per il

tramite della sua convivente - ha interposto opposizione (doc. H).

C. a. Dopo l'esperimento,

infruttuoso, di un tentativo di conciliazione (inc. CM.2011.47 della Pretura di

Mendrisio-Sud), con petizione 2 dicembre 2011 introdotta secondo la procedura

semplificata (art. 243 segg. CPC) AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 dinanzi al

Pretore di Mendrisio-Sud, al quale ha chiesto di condannare quest'ultimo al

versamento in suo favore di fr. 29'164.05 oltre interessi al 5% dal 25 novembre

2010 e di rigettare in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio. Nella memoria, non motivata

(legittimamente; cfr. art. 244 seg. CPC), l'attrice ha semplicemente indicato,

quale designazione dell'oggetto litigioso, "pretesa derivante da

contratto leasing e da assunzione cumulativa di debito".

b) All'udienza 13 febbraio 2012 AO

1 ha sollecitato la reiezione della petizione, protestando tasse, spese e

ripetibili. Il convenuto ha, in particolare, affermato di non aver sottoscritto

né il contratto di leasing né il riconoscimento di debito solidale. Il 4

settembre 2014 il convenuto ha, inoltre, presentato istanza di ammissione al

gratuito patrocinio.

c) Conclusa l'istruttoria, con

sentenza 6 maggio 2015 il Pretore ha respinto la petizione.

Il primo giudice ha fatto,

anzitutto, affidamento sulla perizia calligrafica, giusta cui la firma sul

riconoscimento di debito doc. E, al pari di quelle apposte sugli altri

documenti del leasing, non erano conformi alla firma abituale del convenuto e

non era inoltre possibile stabilire a chi dovessero essere attribuite. Del

pari, nessuno tra i testi era stato in grado di confermare che il

riconoscimento di debito solidale e gli altri documenti inerenti il contratto di

leasing fossero stati sottoscritti dal convenuto. Per questo motivo - ha

concluso il Pretore - l'attrice aveva fallito nell'onere di provare la

legittimazione passiva di quest'ultimo.

Le spese processuali, di fr. 3'000.-,

e quelle di conciliazione, di

fr. 1'000.-, sono state poste a carico dell'attrice, che è inoltre stata tenuta

a corrispondere alla controparte fr. 3'500.- per ripetibili. Contestualmente

all'evasione della petizione il primo giudice ha altresì accolto, con effetto

dal 14 settembre 2014, la domanda di gratuito patrocinio formulata da AO 1.

D. a.

Con atto di appello 1° giugno 2015 la AP 1 chiede di riformare il giudizio

impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, di condannare il

convenuto al versamento in suo favore di fr. 29'164.05 oltre interessi al 5%

dal 25 novembre 2010 e di rigettare in via definitiva l'opposizione al precetto

esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio.

Richiamandosi

all'art. 317 CPC, l'appellante chiede preliminarmente di assumere quale nuovo

mezzo di prova lo scritto dell'11 maggio precedente, ricevuto dalla R__________

il 29 maggio 2015, attraverso il quale il convenuto pretende un risarcimento di

fr. 3'000'000.- dalla stessa (doc. B allegato all'appello). E questo allo scopo

di dimostrare, previa valutazione peritale, che l'appellato utilizza firme

diverse e difformi, ma comunque sempre da lui apposte in prima persona.

L'appellante

afferma che il convenuto, qui appellato, non è nuovo a raccontare fandonie di

questa ed altra indole; essa si richiama, a questo scopo, ad una sentenza

prolata da questa Camera in una fattispecie analoga.

Giusta

l'appellante, l'istruttoria avrebbe permesso di appurare che il contratto di

leasing, così come il riconoscimento di debito solidale, il verbale di consegna

del veicolo e il formulario di identificazione dell'avente diritto economico siano

stati sottoscritti dal convenuto.

b.

Con risposta 6 luglio 2015 il convenuto postula la reiezione del gravame, con

protesta di spese e ripetibili, sposando le tesi del Pretore, confortate da

ulteriori argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in diritto. Si

oppone parimenti all'assunzione di nuove prove in questa sede. Chiede inoltre

il gratuito patrocinio. La relativa domanda è stata completata, a seguito di

interpello della già Presidente della Camera, il 10 settembre successivo.

L'appellante si è opposta al suo accoglimento.

Considerato

in diritto: 1. 1.1.

L'appellante domanda, preliminarmente, di assumere quale nuovo mezzo di prova

lo scritto dell'11 maggio 2015 (doc. B allegato all'appello), ricevuto dalla R__________

il 29 maggio 2015, attraverso il quale il convenuto pretende un risarcimento di

fr. 3'000'000.- dalla stessa a seguito dell'asserita apposizione, da parte di (__________)

__________, __________ e __________, rispettivamente titolare e dipendenti del

garage __________ A__________ SA, di timbri non corrispondenti a quelli di tre

società amministrate da AO 1, tra cui la W__________, e di firme non

corrispondenti a quelle di quest'ultimo nei documenti di leasing, allo scopo di

vendere auto fuori produzione e modelli invendibili a prezzi gonfiati,

indebitando le predette società per trarre un indebito profitto. E questo allo

scopo di dimostrare, previa valutazione peritale, che l'appellato utilizza

firme diverse e difformi, ma comunque sempre da lui apposte in prima persona.

1.2.

Com'è noto, in appello nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati solo

se vengono immediatamente addotti e dinanzi alla giurisdizione inferiore non

era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile (art.

317 cpv. 1 CPC). In concreto, lo scritto in oggetto è stato allestito dal

convenuto e ricevuto dalla cedente del credito, R__________, posteriormente

alla data del giudizio pretorile impugnato. Inoltre esso è stato annesso alla memoria

di appello due soli giorni dopo tale ricevimento. I requisiti posti dall'art.

317 cpv. 1 CPC sono pertanto senz'altro soddisfatti. Il documento in oggetto,

allegato alla memoria di appello, va dunque ammesso come mezzo di prova in

questa sede, senza che ne debba essere sindacata la rilevanza. Una sorte

differente va, invece riservata, alla domanda dell'appellante di disporre in

seguito, in questa sede, una perizia che valuti la firma apposta dal convenuto

sul testé menzionato documento e la confronti con quelle, dallo stesso

riconosciute come sue, considerate nelle perizia allestita in prima istanza

(allegati a-g di quest'ultima), allo scopo di dimostrare che l'appellato

utilizza firme diverse e difformi, come quella che figura sul riconoscimento di

debito doc. E. In effetti, diversamente da quanto crede l'appellante, la firma apposta

dall'appellato sul doc. B prodotto in appello non appare molto dissimile da

quelle che lo stesso ha confermato essere proprie, sulle quali è stata eseguita

la perizia in prima sede, mentre che essa risulta totalmente differente da

quella figurante sul (decisivo) doc. E. In virtù dell'apprezzamento anticipato delle

prove offerte (art. 152 CPC), questa Corte nega pertanto l'assunzione di una

nuova perizia calligrafica, in quanto inutile, giacché insuscettibile di

apportare dei chiarimenti alla fattispecie, i cui contorni sono stati definiti

in modo preciso dal Pretore, sulla scorta del referto peritale allestito

dinanzi allo stesso e delle deposizioni raccolte nel corso dell'istruttoria. In

conclusione, la produzione - lecita, come detto - del doc. B in questa sede si

rivela semmai controproducente per l'appellante, poiché contribuisce solo ad

avvalorare la tesi secondo cui la firma autografa apposta sul riconoscimento di

debito (doc. E) non sia quella del convenuto.

Considerandi

2.

La legittimazione delle

parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di

diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del

Tribunale federale inc.4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, in

RSPC 2/2009, pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III

62.

consid. 3, 121 III 118 consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid.

1, 108 II 216 consid. 1, 100 II 167 consid. 3; II CCA 5 ottobre 2015 inc.

12.2014

, consid. 4). Laddove la procedura sia retta dalla massima

Dispositivo

dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle

parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio

la legittimazione di una parte che controparte ha omesso di allegare. Ciò

significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione

senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare

il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale inc.

4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4, in RSPC 2/2009,

pag. 147 seg.; W. OTT, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17

seg., in particolare pag. 18, 22 e 23; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118,

ibidem). In conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione

delle parti, trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli

atti presenti nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere

sentite. Incombe invero alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse

fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in

particolare alla legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1; II CCA 5

ottobre 2015 inc. 12.2014.118, ibidem).

3. 3.1. Nel caso concreto, AO

1 ha sostenuto sin dall'inizio di non aver sottoscritto il riconoscimento di

debito (doc. E), dal quale AP 1 deduce le sue pretese creditorie nei confronti

dello stesso. In esito ad una circostanziata istruttoria, il Pretore ha

condiviso questa tesi, negando la legittimazione passiva del convenuto e

respingendo, di conseguenza, la petizione. Il primo giudice si è fondato sulle

conclusioni del perito calligrafico, secondo cui la firma sul riconoscimento di

debito doc. E, al pari di quelle apposte sugli altri documenti del leasing, non

erano conformi alla firma abituale del convenuto e non era possibile stabilire

a chi dovessero essere attribuite. Il Pretore ha in seguito ritenuto che nessuno

dei vari testi escussi era stato in grado di confermare che il riconoscimento

di debito solidale e gli altri documenti inerenti il contratto di leasing

fossero stati sottoscritti dal convenuto.

3.2. L'appellante, che censura

queste conclusioni, afferma anzitutto che il convenuto, qui appellato, non è

nuovo a raccontare fandonie di questa ed altra indole; egli si appoggia, a

questo scopo, alla sentenza 27 gennaio 2014 nell'inc. 12.2012.167, attraverso

la quale questa Camera avrebbe respinto l'appello di K__________ SA e

confermato la sentenza 27 gennaio 2014 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord,

che aveva respinto l'eccezione di falso rivolta alla firma del convenuto sui

contratti di leasing di due auto, poi dichiarate rubate. Inoltre, secondo l'appellante,

l'istruttoria avrebbe permesso di appurare che il contratto di leasing, così

come il riconoscimento di debito solidale, il verbale di consegna del veicolo e

il formulario di identificazione dell'avente diritto economico siano stati

sottoscritti dal convenuto. Egli si appoggia in particolare alla deposizione di

P__________, venditore presso il garage __________ A__________ SA, al

comportamento pre- e processuale del convenuto ed al fatto che quest'ultimo ha

ammesso, fin dalla risposta di causa, che il contratto di leasing con la W__________

fosse venuto in essere. Le censure dell'appellante non possono tuttavia essere ascoltate.

3.3. Intanto la sentenza prolata

da questa Camera 27 gennaio 2014 nell'inc. 12.2012.167 non può giovare alla

causa dell'appellante, ma va semplicemente ignorata, per il fatto che non è (stata

richiamata ed acquisita) agli atti. In secondo luogo, il perito calligrafico,

che era stato incaricato di verificare l'autenticità delle firme apposte sul

contratto di leasing (doc. C), sul riconoscimento di debito solidale (doc. E),

sul verbale di consegna del veicolo (doc. M) e sul documento di identificazione

dell'avente diritto economico (doc. N), aveva concluso che le firme in

discussione "non sono conformi alla firma abituale del signor AO 1 ".

Ha soggiunto che non si poteva inoltre stabilire se fossero da attribuire ad

un'altra persona o si trattasse di firme di fantasia, realizzate con un

semplice tratto a forma di "M" dal convenuto o da terzi. Questa

conclusione, che peraltro convalida scientificamente l'impressione che poteva

già dedurre un laico dall'esame dei predetti documenti, non è minimamente

contestata dall'appellante. Il Pretore ha in seguito sostenuto che i testi

escussi si erano limitati a dichiarazioni di carattere generale: nessuno di

essi era stato in grado di confermare che il riconoscimento di debito solidale

e gli altri documenti inerenti il contratto di leasing fossero stati

sottoscritti dal convenuto. A dispetto da quanto assevera - immotivatamente - l'appellante,

la deposizione di P__________ non sfugge a questo giudizio, come ha ritenuto il

Pretore in esito ad una diligente verifica della sua deposizione (cfr. giudizio

impugnato, pag. 3, ultimo capoverso). Il comportamento pre- e processuale del

convenuto, giustificato dall'appellante con il palese conflitto tra lo stesso

ed il titolare ed i dipendenti del garage in questione, non appare invece di

rilievo ai fini del giudizio, così come il fatto che il convenuto abbia ammesso

che il contratto di leasing per il veicolo in questione sia effettivamente

sorto grazie alla controversa firma apposta sui vari documenti predisposti

all'uopo. A prescindere dal fatto che, giusta l'iscrizione a registro di

commercio (doc. I), il convenuto non era il solo a poter vincolare la predetta

società e che in ogni caso egli ha sempre sostenuto, da ultimo attraverso il

doc. B prodotto in questa sede, che le firme erano state apposte in sua vece ed

a sua insaputa dal personale del garage __________ __________ A__________ SA, l'insorgenza

di quel contratto non è rilevante, in quanto riguarda i rapporti tra

l'appellante (in quanto cessionaria dei diritti di R__________) e una persona

giuridica terza (W__________), non invece la relazione tra l'appellante e

l'appellato. Per decidere il contenzioso in esame, l'istruttoria doveva

semplicemente determinare se fosse stato il convenuto ad aver sottoscritto il noto

riconoscimento di debito solidale di cui al doc. E. Una dimostrazione che, con

certezza, l'appellante non è stato in grado di apportare. Per questo motivo,

apprezzando liberamente – ed altrettanto correttamente – le prove (art. 157

CPC), il Pretore poteva unicamente decidere la causa in un solo modo, ovvero ammettere

l'eccezione di falso documentale (formale) presentata dal convenuto (art. 178

CPC) e respingere, di conseguenza, la petizione per difetto della legittimazione

passiva dello stesso. Conclusione che questa Camera conferma integralmente.

4. Sulla scorta di quanto precede, l'appello

dev'essere respinto. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Giacché non vi è motivo di ritenere che

l'appellato non possa riscuotere presso l'appellante le ripetibili che gli

vengono assegnate (art. 122 cpv. 2 CPC), la domanda di gratuito patrocinio diventa

priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli (art. 122 cpv. 2 CPC).

Per questi motivi,

richiamate

le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide: 1. L’appello

1° giugno 2015 della AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali di

appello di fr. 3'000.-, anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico.

L'appellante è inoltre tenuta a rifondere all'appellato fr. 3'500.- a titolo di

ripetibili.

3. La domanda di gratuito patrocinio

è stralciata dai ruoli.

4. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza

(art. 119 LTF).