12.2015.107
Istanza di condono delle spese giudiziarie respinta per mancata dimostrazione dello stato di indigenza duraturo e permanente
7 agosto 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2015.107
Lugano
7 agosto 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale
giudice unica (art. 48b lett. b n. 3 LOG)
vista
la domanda di condono delle spese giudiziarie presentata il 13 giugno 2015 da
IS
1
relativa
alle
decisioni 12.2015.70, 12.2015.71, 12.2015.53 e 12.2015.54 del 10 giugno 2015
della seconda Camera civile del Tribunale di appello, sulle spese giudiziarie
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che
con decisioni 10 giugno 2015 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
ha respinto il reclamo presentato da IS 1 contro la decisione che respingeva la
sua domanda di gratuito patrocinio (inc. n. 12.2015.53 e 12.2015.54) e
l’appello da lei presentato contro la decisione 26 marzo 2015 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. 12.2015.70 e 12.2015.71), e ha posto a
carico di IS 1 le spese giudiziarie di fr. 500.- (inc. 12.2015.70) e di fr.
100.- (inc. 12.2015.53);
che con istanza 13 giugno 2015 IS
1 ha chiesto il condono delle tasse e spese di giustizia, affermando di non
essere in condizione di assumere le spese giudiziarie;
che agli atti sono stati prodotti
la decisione 2 febbraio 2015 dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’integrazione (USSI), quella del 20 ottobre 2011 e le decisioni di tassazione
2013, 2012 e 2011;
che per il pagamento delle spese
Considerandi
processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza
permanente, il condono (art. 112 cpv. 1 CPC);
che il condono, vale a dire la
rinuncia definitiva all’incasso, può avvenire solo per le spese dovute allo
Stato, ad eccezione dell’indennità ripetibile dovuta alla controparte (Tappy, in CPC commenté, n. 3 ad art.
112);
che la Legge sulla tariffa
giudiziaria del Canton Ticino è silente sulla competenza per statuire sulle
domande di dilazione e di condono, sicché la Seconda Camera civile dovrebbe
essere competente per decidere sul condono relativo alle spese processuali
dovute nella procedura di appello (Tappy,
in CPC commenté, n. 12 ad art. 112; sentenza 14 luglio 2015 della terza Camera
civile del Tribunale d’appello inc. n. 13.2015.45);
che il condono delle spese
processuali presuppone l’indigenza permanente della parte istante, requisito che
si verifica quando la situazione finanziaria del richiedente non permette di
far fronte alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, in
Sutter-Somm/Hasneböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed.,
2013, n. 5 ad art. 112);
che per decidere sul condono è
rilevante la situazione concreta, vale a dire che occorre stabilire se
l’istante è nell’impossibilità permanente e duratura di far fronte alle spese
giudiziarie di seconda sede di complessivi fr. 600.-;
che nella fattispecie l’istante
ha addotto di essere a beneficio di prestazioni assistenziali e di non avere
mezzi per far fronte alle spese giudiziarie, non assunte dall’USSI, ma ciò non
equivale ancora a dimostrare di essere in stato di indigenza permanente e
duraturo;
che l’istante non ha spiegato per
quale motivo non sarebbe in grado, sull’arco dei prossimi 10 anni, di versare,
se del caso anche a rate, le spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- poste a
suo carico;
che tutto si ignora della
situazione personale della richiedente, già esercente di un garni, in
particolare sugli sforzi intrapresi per migliorare la sua situazione economica
con la ricerca di un posto di lavoro;
che l’USSI ha subordinato
l’erogazione di prestazioni assistenziali dopo il 30 giugno 2015 alla
presentazione di giustificativi sul pagamento della pigione, sulle ricerche di
lavoro e sui saldi del conto corrente postale bancario (non prodotto in questa
sede);
che la domanda di condono deve
dunque essere respinta, non essendo provato uno stato di indigenza duraturo e
permanente tale da giustificare il condono delle spese giudiziarie;
che viste le particolarità del
caso, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese processuali per
questa procedura;
Dispositivo
Per questi motivi
decide: 1. La domanda di condono 13
giugno 2015 di IS 1 è respinta.
2. Non si prelevano spese
giudiziarie.
3. Notificazione:
- __________
Comunicazione all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente
(giudice
Epiney-Colombo)
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).