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Decisione

12.2015.107

Istanza di condono delle spese giudiziarie respinta per mancata dimostrazione dello stato di indigenza duraturo e permanente

7 agosto 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2015.107

Lugano

7 agosto 2015/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La presidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

quale

giudice unica (art. 48b lett. b n. 3 LOG)

vista

la domanda di condono delle spese giudiziarie presentata il 13 giugno 2015 da

IS

1

relativa

alle

decisioni 12.2015.70, 12.2015.71, 12.2015.53 e 12.2015.54 del 10 giugno 2015

della seconda Camera civile del Tribunale di appello, sulle spese giudiziarie

ritenuto

in

fatto e in diritto:

che

con decisioni 10 giugno 2015 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

ha respinto il reclamo presentato da IS 1 contro la decisione che respingeva la

sua domanda di gratuito patrocinio (inc. n. 12.2015.53 e 12.2015.54) e

l’appello da lei presentato contro la decisione 26 marzo 2015 del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. 12.2015.70 e 12.2015.71), e ha posto a

carico di IS 1 le spese giudiziarie di fr. 500.- (inc. 12.2015.70) e di fr.

100.- (inc. 12.2015.53);

che con istanza 13 giugno 2015 IS

1 ha chiesto il condono delle tasse e spese di giustizia, affermando di non

essere in condizione di assumere le spese giudiziarie;

che agli atti sono stati prodotti

la decisione 2 febbraio 2015 dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’integrazione (USSI), quella del 20 ottobre 2011 e le decisioni di tassazione

2013, 2012 e 2011;

che per il pagamento delle spese

Considerandi

processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza

permanente, il condono (art. 112 cpv. 1 CPC);

che il condono, vale a dire la

rinuncia definitiva all’incasso, può avvenire solo per le spese dovute allo

Stato, ad eccezione dell’indennità ripetibile dovuta alla controparte (Tappy, in CPC commenté, n. 3 ad art.

112);

che la Legge sulla tariffa

giudiziaria del Canton Ticino è silente sulla competenza per statuire sulle

domande di dilazione e di condono, sicché la Seconda Camera civile dovrebbe

essere competente per decidere sul condono relativo alle spese processuali

dovute nella procedura di appello (Tappy,

in CPC commenté, n. 12 ad art. 112; sentenza 14 luglio 2015 della terza Camera

civile del Tribunale d’appello inc. n. 13.2015.45);

che il condono delle spese

processuali presuppone l’indigenza permanente della parte istante, requisito che

si verifica quando la situazione finanziaria del richiedente non permette di

far fronte alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, in

Sutter-Somm/Hasneböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed.,

2013, n. 5 ad art. 112);

che per decidere sul condono è

rilevante la situazione concreta, vale a dire che occorre stabilire se

l’istante è nell’impossibilità permanente e duratura di far fronte alle spese

giudiziarie di seconda sede di complessivi fr. 600.-;

che nella fattispecie l’istante

ha addotto di essere a beneficio di prestazioni assistenziali e di non avere

mezzi per far fronte alle spese giudiziarie, non assunte dall’USSI, ma ciò non

equivale ancora a dimostrare di essere in stato di indigenza permanente e

duraturo;

che l’istante non ha spiegato per

quale motivo non sarebbe in grado, sull’arco dei prossimi 10 anni, di versare,

se del caso anche a rate, le spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- poste a

suo carico;

che tutto si ignora della

situazione personale della richiedente, già esercente di un garni, in

particolare sugli sforzi intrapresi per migliorare la sua situazione economica

con la ricerca di un posto di lavoro;

che l’USSI ha subordinato

l’erogazione di prestazioni assistenziali dopo il 30 giugno 2015 alla

presentazione di giustificativi sul pagamento della pigione, sulle ricerche di

lavoro e sui saldi del conto corrente postale bancario (non prodotto in questa

sede);

che la domanda di condono deve

dunque essere respinta, non essendo provato uno stato di indigenza duraturo e

permanente tale da giustificare il condono delle spese giudiziarie;

che viste le particolarità del

caso, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese processuali per

questa procedura;

Dispositivo

Per questi motivi

decide: 1. La domanda di condono 13

giugno 2015 di IS 1 è respinta.

2. Non si prelevano spese

giudiziarie.

3. Notificazione:

- __________

Comunicazione all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente

(giudice

Epiney-Colombo)

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).