12.2015.108
Dichiarazione di esecutività di lodo arbitrale internazionale
22 settembre 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.108
Lugano
22 settembre 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
statuente quale istanza unica
cantonale ai sensi dell’art. 48 lett. b n. 9 LOG
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
vista
l’istanza 19 giugno 2015 intesa all’attestazione di esecutività del lodo
arbitrale finale __________ emanato il 31 marzo 2015 dal Tribunale
arbitrale composto del dr. iur. avv. __________, (presidente), prof. dr. iur
avv. __________ e dr. iur. avv. __________, (membri) nella vertenza che oppone
IS
1
rappr. dall’ RA 1
a
CO
1
rappr. Dall’ RA 2
ritenuto
in fatto e in diritto:
che tra RE 1. e CO 1 è pendente
dal 14 dicembre 2010 una procedura di arbitrato relativa all’interpretazione di
un contratto di licenza per l’uso di marchi (T__________) sottoscritto nel
novembre 2001 (doc. 6);
che il Tribunale arbitrale
composto del dr. iur. avv. __________, presidente, prof. dr. iur avv. __________
e dr. iur. avv. __________, membri, ha emanato il 31 marzo 2015 il lodo
arbitrale finale (Final Award);
che con istanza 19 giugno 2015
l’attrice ha chiesto il rilascio dell’attestazione di esecutività del lodo,
che la procedente ha prodotto
l’originale del lodo finale 31 marzo 2015 (in inglese, composto di 31 pagine),
la traduzione in lingua italiana, la lettera di trasmissione del lodo originale
a cura del presidente del Tribunale arbitrale e il ricorso in materia civile 11
maggio 2015 (inc. incarto 4A_259/2015);
che al ricorso al Tribunale
federale non è stato concesso effetto sospensivo;
che invitata a esprimersi
sull’istanza (ordinanza 1° settembre 2015 della giudice delegata
all’istruzione) CO 1 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;
che nella fattispecie si applica
la procedura sommaria giusta l’art. 248 lett. e CPC (Sutter-Somm, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2a
ed., n. 18 ad art. 386);
che le parti hanno avuto ampie
opportunità di esprimersi sull’istanza 19 giugno 2015;
che è indubbia la qualità di lodo
arbitrale finale della decisione 31 marzo 2015 e la sua spedizione alle parti,
di modo che il lodo è definitivo (art. 190 cpv. 1 LDIP);
che il ricorso in materia civile
al Tribunale federale inibisce l’esecutività del lodo arbitrale solo se il
Presidente della Corte conferisce effetto sospensivo al rimedio (Commentaire
romand LDIP, n. 4 ad art. 193), ciò che non è stato il caso nella fattispecie;
che non vi è pertanto motivo per
negare il rilascio dell’attestato di esecutività;
che le spese dell’attestazione di
esecutività sono a carico della parte istante, conformemente all’art. 193 LDIP;
che nella determinazione delle
spese processuali si tiene conto del valore della vertenza, di EUR
1'797'130,36, e del tipo di procedura;
che trattandosi di un
provvedimento di volontaria giurisdizione si può prescindere dall’attribuzione
di ripetibili;
in applicazione dell’art. 193 cpv. 2 LDIP,
attesta: 1. Il lodo arbitrale finale
(Final Award) emanato il 31 marzo 2015 dal Tribunale arbitrale composto del dr.
iur. avv. __________, (presidente), prof. dr. iur avv. __________ e dr. iur.
avv. __________, (membri) nella vertenza che oppone IS 1 e CO 1 è esecutivo.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 300.- sono poste a carico dell’istante IS 1. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).