Lexipedia

Decisione

12.2015.110

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - prelievo di averi bancari

6 luglio 2016Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari sono in relazione con

un reato ai sensi degli articoli … 305bis CP, provengono da un crimine …, ne dà

senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di

riciclaggio di denaro secondo l’articolo 23 (Ufficio di comunicazione)”,

cfr. RU 2009 p. 361) per una comunicazione all’Ufficio di comunicazione in

materia di riciclaggio di denaro, ossia la conoscenza o un sospetto fondato che

i valori patrimoniali oggetto della relazione d’affari fossero in relazione con

un reato conformemente all’art. 305bis CP (nella formulazione in vigore prima

del 1° gennaio 2016, cfr. RU 1990 p. 1077) o provenissero da un crimine. Il

fatto che gli averi dell’istante potessero non essere stati dichiarati al fisco

all’estero non è in effetti sufficiente per ammettere l’esistenza di una di

queste fattispeci, non trattandosi - almeno fino al 1° gennaio 2016 - di un atto

di riciclaggio o di un crimine punibile in Svizzera (Ackermann, in: Schmid

(Hrsg.), Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I,

n. 78 e 162 seg. ad art. 305bis CP; cfr. pure de Capitani, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar,

Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band II, n. 118

seg. ad art. 6 LRD, secondo cui il legislatore nell’ambito della lotta al riciclaggio

di denaro aveva espresso il suo disinteresse ai delitti fiscali laddove aveva

considerato come reato presupposto per il riciclaggio di denaro solo i crimini

quando invece i delitti fiscali mai rivestivano quella particolare forma); e

del resto, come si dirà più avanti, quella stessa fattispecie nemmeno sarebbe

stata un atto di riciclaggio o un crimine in Italia (cfr. infra consid.

9.4).

La convenuta si è oltretutto qui limitata

ad evidenziare il carattere inusuale della transazione (art. 6 cpv. 2 lett. a

LRD, nella formulazione in vigore prima del 1° gennaio 2016). Sennonché, a

parte il fatto che in presenza di una tale ipotesi, la norma di legge (come

detto inapplicabile) le avrebbe unicamente imposto di “chiarire le

circostanze economiche e lo scopo” della transazione, ciò che essa per

altro aveva fatto (ottenendo quale risposta dall’istante la volontà di

investire in monete d’oro, investimento che a quel momento garantiva per altro

prospettive ben più interessanti degli investimenti tradizionali, da lasciare

ai numerosi nipotini, cfr. doc. 2), si osserva che la stessa non ha in ogni

caso neppure dimostrato che l’operazione fosse in concreto inusuale. Non si

comprende infatti per quale ragione il bonifico nelle circostanze già

rammentate dei propri averi in conto sul conto svizzero di una società svizzera

attiva nel settore dei metalli preziosi, sia pure per un importo considerevole di

circa € 1'670'000.-, per gli scopi già ricordati, sarebbe inusuale ai sensi

della citata norma (sul concetto di transazione inusuale, cfr. de Capitani, op. cit.,

n. 34 segg. ad art. 6 LRD; II CCA 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.206), specialmente

poi quando già nei due anni precedenti l’istante aveva chiesto ed ottenuto di

effettuare, sempre secondo quelle medesime formalità ed a favore della medesima

società, altri due bonifici di € 285'000.- rispettivamente di € 260'000.- (cfr.

pure doc. 2).

9. La convenuta aveva pure

obiettato che il bonifico auspicato dall’istante neppure poteva essere eseguito

in quanto le sue direttive interne, emanate a garanzia di un’attività

irreprensibile e di un’ottima reputazione (art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR), non consentivano

l’esecuzione di una tale operazione se esisteva il rischio che la transazione

violasse le norme di autoriciclaggio italiane, e ciò a maggior ragione dopo l’avvenuta

firma del Protocollo di modifica della Convenzione di doppia imposizione tra

Italia e Svizzera. Il rilievo è nuovamente infondato.

9.1 Il termine

garanzia di “un’attività irreprensibile” codificato all’art. 3 cpv. 2

lett. c LBCR è un concetto giuridico indeterminato (cfr. Winzeler, Basler Kommentar, 2a ed.,

n. 25 ad art. 3 LBCR; Chatton, La

garantie d’une activité irréprochable et l’intérêt actuel du dirigeant

revisités, in: AJP 2011 p. 1197), che necessita di concretizzazione. Per quanto

concerne il contesto in esame occorre fare riferimento alla Posizione della

FINMA sui rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere

aventi per oggetto prestazioni finanziarie del 22 ottobre 2010 (in seguito:

Posizione), richiamata anche dalla convenuta (risposta p. 11). L’importanza

delle prese di posizione della FINMA per concretizzare il concetto di cui

all’art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR, e ovviamente in generale le normative in

materia bancaria, è indiscussa (sul tema, cfr. ancora Winzeler, op. cit., ibidem). Nella citata Posizione è

indicato che la Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) non

sancisce un obbligo diretto ed esplicito degli assoggettati alla vigilanza di

ottemperare al diritto estero ma che la violazione del diritto estero può

collidere con specifiche norme di diritto prudenziale svizzero a fattispecie aperta,

come ad esempio relativamente al requisito di garanzia di un’attività

irreprensibile. La Posizione precisa quindi che tutti i rischi, compresi quelli

giuridici e di reputazione, devono essere adeguatamente rilevati, limitati e

monitorati e che dev’essere approntato un efficiente sistema di controllo

interno. I principi della gestione dei rischi, nonché le competenze e la

procedura di autorizzazione per gli affari che comportano rischi devono essere

disciplinati in un regolamento o in direttive interne della banca: questa

esigenza, oltre che risultare dalla citata Posizione, è pure espressamente

prevista all’art. 9 cpv. 2 OBCR. In altre parole, in presenza di attività che

presentano elementi di contatto con l’estero la banca deve procedere ad

un’analisi approfondita e adottare direttive interne proprie a definire norme

di comportamento (cfr. Bizzozero,

Obligations cross-border pour una banque de gestion de fortune, in: AAVV, La

responsabilità in ambito bancario e nella gestione patrimoniale - situazione attuale

e nuove tendenze, CFPG 47, p. 109 segg., in particolare per l’aspetto qui evidenziato

cfr. p. 119 - 121; sull’intera problematica cfr. II CCA 12 febbraio 2015 inc.

n. 12.2014.130, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.206).

9.2 Ora, nel caso

in esame non è dato sapere quali analisi la banca convenuta abbia effettuato e

quali direttive o regolamenti abbia adottato per rispondere alle aspettative

dell’organo di controllo in relazione ai rischi giuridici e di reputazione

nelle operazioni transfrontaliere con l’Italia. Nei suoi allegati scritti la

convenuta, che già in precedenza aveva preteso di aver adottato allo scopo

opportune ”misure interne” (cfr. doc. H e 10), si è invero riferita a più

riprese all’esistenza di queste e di altre “direttive interne” che nell’ambito

di una fattispecie come quella in esame non le avrebbero permesso in alcun modo

di procedere con il bonifico richiesto (cfr. risposta p. 3, 7 e 11, duplica p.

4 e 11), sennonché, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore che ne aveva invece

ammesso l’esistenza, tali misure interne o direttive - e con ciò soprattutto il

loro contenuto - sono rimaste sconosciute, non ritrovandosi nei documenti

prodotti in causa. Da ciò discende che la convenuta non ha portato alcun

elemento che consenta di esaminare se la richiesta dell’istante si pone in

contrasto con la sua politica di gestione dei rischi (cfr. TF 28 ottobre

2015 4A_170/2015 consid. 6.3, secondo cui la banca, non avendo allora prodotto

le direttive a cui si richiamava, non era riuscita a sostanziare l’obiezione

secondo cui il richiesto pagamento sarebbe stato rifiutato perché in contrasto

con una gestione dei rischi conforme alle esigenze della FINMA; II

CCA 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.130, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.206,

21 luglio 2015 inc. n. 12.2015.10, 7 ottobre 2015 inc. n. 12.2015.12).

9.3 Contrariamente

a quanto preteso dalla convenuta, nemmeno risulta che le varie disposizioni

della LFINMA o della ORD-FINMA menzionate da quest’ultima (segnatamente l’art.

A34 allegato all’ORD-FINMA, nella versione in vigore prima del 1° gennaio 2016,

secondo cui costituisce un indizio qualificato di riciclaggio la “richiesta

del cliente di chiudere un conto e di aprirne altri in nome proprio o in nome

di membri della sua famiglia senza lasciare traccia nella documentazione della

banca (<paper trail>)”) escludessero l’esecuzione

dell’operazione qui in esame, le stesse essendo riferite a fattispeci del tutto

diverse da quella qui in discussione.

9.4 Si aggiunga, per

completezza, che neppure appariva fondata l’obiezione secondo cui nel caso

concreto si sarebbe stati confrontati con il rischio che la transazione richiesta

violasse le norme di autoriciclaggio italiane, ed in particolare l’art. 648bis CPI

(relativa invero al reato di riciclaggio, il cui cpv. 1 prevede segnatamente la

punibilità “fuori dei casi di concorso nel reato” di “chiunque

sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da

ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”) e soprattutto

l’art. 648ter.1 CPI (il cui cpv. 1 prevede segnatamente la punibilità di “chiunque,

avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega,

sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali

o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione

di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della

loro provenienza delittuosa”, ritenuto che il cpv. 4 stabilisce la non

punibilità delle condotte che si sostanziano nell’impiego o nel godimento

meramente personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza

illecita), disposizione quest’ultima entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

Incontestabile che

l’ordine dell’istante di cui al doc. C, non datato, non sia stato impartito già

il 12 dicembre 2014 ma solo il 9 febbraio 2015 (cfr. la panoramica dei contatti

con il cliente sub doc. 2), quando le norme italiane evocate - anche l’art.

648ter.1 CPI - erano già in vigore, la conclusione dell’istante, fondata sul

parere giuridico di cui al doc. N (che è una mera perizia di parte ma costituisce

un valido mezzo giuridico di difesa o attacco, cfr. TF 28 ottobre 2015

4A_168/2015 consid. 1, 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 1) allestito dagli

avv. prof. __________ e __________ sulla base dei testi di legge, della

dottrina e della giurisprudenza, secondo cui il bonifico in questione non

avrebbe configurato per l’istante una responsabilità penale in Italia per i

reati di riciclaggio o di autoriciclaggio, è in effetti pertinente e condivisibile.

Come risulta da quel parere, la configurabilità del reato di riciclaggio era da

escludere per il fatto che, oltre a non essere nemmeno stata dimostrata o

dimostrabile la provenienza da reati tributari delle somme depositate nel 1974

presso il conto di cui si chiedeva ora la chiusura (anche perché a quel tempo

non erano previsti gli attuali illeciti penali tributari ed erano al più

ipotizzabili meri illeciti di tipo valutario), l’istante sarebbe semmai stata

l’autrice del reato presupposto e valeva ancor oggi il privilegio, risultante

dall’espressione “fuori dei casi di concorso nel reato”, di non

punibilità di chi abbia commesso o concorso a commettere tale reato, tanto più

che l’eventuale reato tributario presupposto era estinto per intervenuta prescrizione

rendendo non configurabile il reato di riciclaggio (come pure quello di

autoriciclaggio). Sempre in base a quel parere, la fattispecie di autoriciclaggio

non era invece integrata sia perché il presunto illecito valutario

(esportazione illecita di valuta) non sarebbe un reato presupposto capace di

creare ricchezza ulteriore e quindi di integrare il concetto di “utilità

proveniente da delitto non colposo”, sia perché l’ordine di chiusura del

proprio conto e di bonifico ad una società svizzera presso un banca pure

svizzera, dunque mediante operazioni bancarie trasparenti e tracciabili, non era

tale da “ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza

delittuosa” del denaro, per di più a fronte di operazioni difficilmente

configurabili quali “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o

speculative”; ed oltretutto il supposto autoriciclaggio non sarebbe stato

perseguibile dall’autorità giudiziaria italiana in quanto avverrebbe interamente

all’estero, in assenza della condizione generale della “doppia incriminazione”,

dato che - come per altro già si è detto in precedenza (cfr. supra

consid. 8) - l’ipotizzata condotta di autoriciclaggio non sarebbe al momento perseguibile

nemmeno dall’autorità giudiziaria svizzera, non essendo il reato presupposto

configurabile come illecito tributario o valutario connotato da frode.

9.5 Il fatto che il Protocollo

di modifica della Convenzione di doppia imposizione tra Italia e Svizzera sia

stato parafato nel dicembre 2014 e sia poi stato definitivamente firmato il 23

febbraio 2015, pure evocato dalla convenuta a sostegno della necessità di

adottare prudenzialmente ulteriori misure atte ad evitare potenziali rischi

legali e reputazionali, è in realtà irrilevante nella presente fattispecie,

ritenuto che al momento della domanda di esecuzione del bonifico qui in esame

lo stesso, e le modifiche legislative che esso comportava, non era ancora in

vigore.

10. Ritenuto che la situazione

di fatto e di diritto determinante per il giudizio di seconda istanza è quella

esistente al momento dell’emanazione della decisione pretorile (Vogel/Spühler, Grundriss des

Zivilprozessrechts, 8ª ed., § 37 n. 102; I

CCA 19 agosto 1996 inc. n. 11.96.59; II CCA 22 dicembre 2006 inc. n.

12.2005.223), ciò significa, con riferimento alla procedura dei

casi manifesti che qui ci occupa, che la convenuta, confrontata con la

richiesta dell’istante - di principio legittima -

volta alla restituzione dei propri averi bancari alla fine della relazione

contrattuale, non è in definitiva stata in grado di

opporre delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non poteva

statuire immediatamente o ancora che gli imponevano una

decisione di apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le

circostanze del caso.

11. Ne discende, in accoglimento

dell’appello, che la domanda di tutela giurisdizionale dell’istante può essere

accolta.

Le spese processuali e le

ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di

circa € 1'670'000.-, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106

CPC), ritenuto che U__________ __________, a cui potrebbe al più essere riconosciuta

la qualità di intervenuta adesiva (cfr. supra consid. 5) ma che non è però

parte della causa, non può essere considerata soccombente in appello ed essere condannata

ad assumersi le spese processuali nonché a rifondere le ripetibili alla

controparte (cfr. pure II CCA 3 giugno 2016 inc. n. 12.2015.15).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la

TG

decide:

I. L’appello 22 giugno 2015 di AP 1 è accolto.

Di

conseguenza la decisione 9 giugno 2015 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio sud è così riformata:

1. L’istanza è accolta.

Di

conseguenza:

§ È

fatto ordine a AO 1, __________, di dar seguito all’ordine di AP 1, __________,

e di effettuare un bonifico dell’intero patrimonio di cui alla relazione n. __________

presso AO 1, __________, a favore del conto intestato ad A__________ __________,

__________, __________, presso la succursale di __________ di H__________ __________,

__________, nonché di provvedere alla chiusura della relazione.

L’ordine di cui sopra è impartito con la comminatoria

dell’art. 292 CP.

§ In

caso di rifiuto di eseguire entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della presente

decisione AO 1, __________, sarà condannata, su semplice richiesta

dell’istante, a pagare una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno d’inadempimento.

2. Le

spese processuali, in complessivi fr. 6'000.-, sono poste a carico di AO 1, la

quale rifonderà a AP 1 fr. 12’000.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le spese processuali di complessivi fr. 15’000.-

sono a carico dell’appellata AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 15’000.-

per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).