12.2015.110
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - prelievo di averi bancari
6 luglio 2016Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.110
Lugano
6 luglio 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2015.265
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con istanza di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti 25 marzo 2015 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dagli RA 2 e
volta a far ordine alla convenuta, con la comminatoria
dell’art. 292 CP, di dar seguito all’ordine dell’istante del 12 dicembre 2014 (indicazione
temporale poi abbandonata in replica) e
di effettuare un bonifico dell’intero patrimonio dell’istante di cui alla
relazione n. __________ presso la succursale di __________ della convenuta a
favore del conto intestato ad A__________ __________, __________, __________, presso
l’istituto bancario B__________ __________ __________ (conto poi trasferito, come
indicato in occasione dell’udienza di discussione, presso H__________), nonché
di provvedere alla chiusura della relazione, ritenuto che in caso di rifiuto di
eseguire entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della decisione la convenuta
sarebbe stata condannata, su semplice richiesta dell’istante, a pagare una multa
disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno d’inadempimento;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 9 giugno 2015 ha dichiarato
inammissibile;
appellante l'istante con atto di appello 22 giugno
2015, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni 16 luglio 2015 la convenuta
(come pure il suo successore U__________ __________, __________, rappr.
dagli RA 2 __________) postula la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1, cittadina italiana
residente in Italia, è cliente da oltre 40 anni dell’istituto bancario svizzero
AO 1. La relazione da cui trae origine questa causa è in effetti stata aperta
nel 1974 ed è poi stata divisa nel 2009 per successione in due conti distinti,
tra cui quello che qui interessa recante il n. __________.
Nel corso degli anni la relazione
bancaria non è stata oggetto di ulteriori apporti di capitale. Per contro
nell’ottobre 2013 (doc. 7) e nel novembre 2014 (doc. 8) la titolare del conto ha
chiesto ed ottenuto l’esecuzione di due bonifici, di € 285'000.- il primo
rispettivamente di € 260'000.- il secondo (quest’ultimo indicante quale motivo
del pagamento “acquisto sterline”), a favore di un conto intestato alla società
svizzera A__________ __________ presso l’istituto bancario svizzero B__________
__________.
Con successivo scritto non datato
(doc. C) la titolare del conto ha chiesto alla banca di vendere tutti i suoi
investimenti, di convertire tutte le sue disponibilità in €, di rendere liquido
il suo intero patrimonio al fine di poter effettuare un bonifico globale a
favore del conto intestato alla società A__________ __________ presso B__________
__________ con la causale “acquisto monete da collezione” e di provvedere, a
bonifico del saldo avvenuto, alla chiusura del conto e di ogni altra posizione
aperta. Con lettera 5 marzo 2015 (doc. H) la banca, pur confermando di aver
provveduto a liquidare tutti gli investimenti presenti sul conto e a convertire
tutte le disponibilità in €, ha rifiutato di dar seguito alla richiesta di
trasferimento dell’intera liquidità a favore di A__________ __________, rilevando
che la necessità di “ottemperare alle disposizioni quadro vigenti” e “alla
posizione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
che si attende dagli istituti finanziari sottoposti a vigilanza che considerino
in modo adeguato i rischi legali e reputazionali derivanti dalle norme estere
sul riciclaggio di denaro, nonché delle norme fiscali, penali, di diritto
civile e processuale internazionale” l’aveva indotta ad adottare misure
opportune, “ciò che comporta che transazioni che potrebbero essere percepite
come supporto alla sottrazione al diritto fiscale italiano o all’occultamento
del provento di un’infrazione fiscale ai danni dell’erario italiano, non
possono venire autorizzate”.
2. Con istanza 25 marzo 2015,
promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
(art. 257 CPC), AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud AO 1 allo scopo di farle ordine, con la
comminatoria dell’art. 292 CP, di dar seguito al suo ordine, asseritamente del
12 dicembre 2014 (indicazione questa poi abbandonata in replica), e di effettuare
il bonifico del suo intero patrimonio a favore del conto intestato ad A__________
__________ presso B__________ __________ (conto poi trasferito, come indicato
in occasione dell’udienza di discussione dell’8 giugno 2015, presso H__________),
nonché di provvedere alla chiusura della relazione, il tutto con pagamento di
una multa disciplinare in caso di inadempimento.
La convenuta si è opposta
all’istanza, rilevando che il versamento, postulato invero solo il 9 febbraio
2015, di una somma importante (pari a circa € 1'670'000.-) a saldo di un conto
e a favore di un commerciante di metalli preziosi qual era A__________ __________
non era consentito, stante il carattere inusuale della transazione (art. 6 cpv.
2 lett. a LRD) e in quanto le direttive interne della banca, emanate a garanzia
di un’attività irreprensibile e di un’ottima reputazione (art. 3 cpv. 2 lett. c
LBCR), non permettevano l’esecuzione di una tale operazione se esisteva il
rischio che la transazione violasse le norme di autoriciclaggio italiane.
3. Con decisione 9 giugno 2015
il Pretore ha dichiarato inammissibile l’istanza, ponendo le spese processuali
di complessivi fr. 6'000.- a carico dell’istante, tenuta altresì a rifondere
alla controparte fr. 12'000.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure
ha in sostanza ritenuto che, a fronte della domanda dell’istante di eseguire
l’ordine di bonifico, la convenuta avesse sollevato in modo circostanziato una
serie di obiezioni in merito al fatto che la stessa avrebbe potuto comportare
un rischio giuridico o reputazionale per quel medesimo istituto di credito, e
questo in violazione dell’obbligo di attività irreprensibile sancito nella LBCR
e della LRD, obiezioni queste che non potevano - data l’importanza della somma
in discussione, la particolarità dell’operazione richiesta ed il fatto che
l’istante non aveva mai chiarito in modo del tutto limpido le sue reali
intenzioni quanto al destino dei metalli preziosi che avrebbe inteso acquistare
- essere a priori considerate prive di rilevanza, ragione per cui meritavano un
approfondimento, in particolare istruttorio, nell’ambito di una procedura
ordinaria.
4. Con l’appello 22 giugno
2015 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta e da U__________ __________ con
osservazioni 16 luglio 2015, l'istante ha chiesto di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi. L’istante ha rimproverato al Pretore di aver ritenuto, sulla
base di meri rischi teorici per altro neppure illustrati, che l’esecuzione
dell’ordine di bonifico impartito non fosse conforme all’ordinamento giuridico
svizzero, aggiungendo che nel caso di specie erano senz’altro date le
condizioni di fatto e di diritto per ottenere la tutela giusdizionale nei casi
manifesti.
5. Come detto, le osservazioni
all’appello erano state presentate dalla convenuta e da U__________ __________ A,
che nell’occasione si era definita come “suo successore” a far tempo dal 14
giugno 2015 (in forza del contratto di assunzione di debiti e di crediti del 12
giugno 2015 menzionato nell’allegato 3) ed in particolare aveva asserito di
essere subentrata nella relazione bancaria con l’istante e di aver accettato di
riprendere interamente il ruolo “dell’appellata” nella presente procedura,
svincolandola da ogni obbligo anche processuale. A quel momento era stato pure chiesto
di modificare la designazione “della parte appellata” in U__________ __________
e quindi di dichiarare inammissibile l’appello “a nome della AO 1 e della U__________
__________”.
Ora, a parte il fatto che da
quanto precede nemmeno è dato di comprendere se in tal modo si pretendesse di
voler considerare come parte appellata la convenuta e U__________ __________
oppure la sola U__________ __________, si osserva che la soluzione corretta è e
rimane quella di considerare come parte appellata la sola convenuta (ritenuto
che a U__________ __________ potrebbe al più essere riconosciuta la posizione
di intervenuta adesiva). La dottrina ha in effetti rilevato che in caso di assunzione
di un patrimonio con attivi e passivi ex art. 181 CO l’assuntore, qualora la
pretesa assunta e litigiosa in un processo sia costituita da un passivo, non
diviene automaticamente parte dello stesso, dato che il precedente titolare
della posizione debitoria resta responsabile con lui in solido per tre anni e
la controparte può continuare ad esigere l’adempimento di quella pretesa dal
medesimo che continua ad essere parte del processo, a meno che beninteso la
controparte si sia detta d’accordo di continuare contemporaneamente la causa anche
con la parte assuntrice quale debitore solidale (Graber/Frei,
Basler Kommentar, 2ª ed., n. 40 ad art. 83 CPC). Nel caso concreto si è per
l’appunto verificata una tale ipotesi (assunzione con attivi e passivi di parte
del patrimonio della convenuta e processo in corso avente per oggetto una
pretesa litigiosa così assunta costituita da un passivo), senza che l’istante
abbia mai dichiarato di voler considerare come sua controparte nella presente causa
anche U__________ __________.
6. Giusta l’art. 257 cpv. 1
CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti
sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione
giuridica è chiara (lett. b). Quest’ultima condizione è soddisfatta se, sulla
base di una dottrina e di una giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica
è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge e porta a un risultato
univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se la parte
convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può
statuire immediatamente o se l’applicazione di una norma richiede l’emanazione
di una decisione di apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le
circostanze del caso (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2). Per impedire l’accoglimento
di una domanda fondata sull’art. 257 CPC non basta tuttavia che la parte convenuta
semplicemente sostenga che ci si trova in presenza di una simile situazione o
che la stessa potrebbe remotamente entrare in linea di conto (TF 10 dicembre
2013 4A_329/2013 consid. 6.1). Non è nemmeno possibile vanificare la procedura
in discussione invocando degli argomenti speciosi, eccependo segnatamente in
modo artificioso del diritto straniero (TF 20 gennaio 2014 4A_415/2013 consid.
7; cfr. sull’intera problematica TF 28 ottobre 2015 4A_168/2015 consid. 4, 28
ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 4; II CCA 14 aprile 2016 inc. n.
12.2015.77, 14 aprile 2016 inc. n. 12.2015.67).
7. Nel caso di specie è incontestabile
e incontestato che di principio il cliente di una banca sita in Svizzera ha
diritto, giusta le norme del diritto civile (art. 97, 318, 400 e 475 CO), ad
ottenere alla fine della relazione contrattuale la restituzione dei propri
averi.
Occorre pertanto esaminare
se in concreto le obiezioni sollevate dalla convenuta vanificano tale diritto
dell’istante o se le stesse non possono essere immediatamente confutate e
l’istante deve far valere le sue pretese nella procedura ordinaria.
8. La convenuta aveva in primo
luogo obiettato che il carattere inusuale della transazione (art. 6 cpv. 2
lett. a LRD), avente segnatamente per oggetto la richiesta di versamento di una
somma importante (pari a circa € 1'670'000.-) a saldo di un conto e a favore di
un commerciante di metalli preziosi, le impediva di dar seguito all’ordine di
bonifico dell’istante, per non incorrere nelle sanzioni amministrative previste
dagli art. 17 segg. LRD. L’obiezione è ampiamente infondata, per varie ragioni.
Essa è innanzitutto assai
pretestuosa: la convenuta non ha in effetti contestato (risposta p. 3 ad 4)
l’assunto dell’istante (istanza p. 2 ad 4) secondo cui la banca conosceva
perfettamente sia l’intestataria del conto sia l’origine dei fondi accreditati,
mai ulteriormente alimentati in epoca successiva, salvo aver poi evocato il
tema del riciclaggio unicamente al momento della chiusura della relazione, dopo
che essa aveva provveduto alla gestione del conto per oltre 40 anni (in tal senso pure II CCA 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.206, 21
luglio 2015 inc. n. 12.2015.10, 7 ottobre 2015 inc. n. 12.2015.12).
La convenuta non ha inoltre preteso
di aver provveduto al blocco degli averi dell’istante ai sensi dell’art. 10
cpv. 1 LRD (nella formulazione in vigore prima del 1° gennaio 2016, secondo cui
“l’intermediario finanziario deve bloccare senza indugio i valori
patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui
all’articolo 9”, cfr. RU 2009 p. 361), ciò che del resto nemmeno avrebbe
potuto fare, visto e considerato che non erano date le condizioni previste
dall’art. 9 cpv. 1 LRD (nella formulazione in vigore prima del 1° gennaio 2016,
secondo cui “l’intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che
Fatti
i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari sono in relazione con
un reato ai sensi degli articoli … 305bis CP, provengono da un crimine …, ne dà
senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di
riciclaggio di denaro secondo l’articolo 23 (Ufficio di comunicazione)”,
cfr. RU 2009 p. 361) per una comunicazione all’Ufficio di comunicazione in
materia di riciclaggio di denaro, ossia la conoscenza o un sospetto fondato che
i valori patrimoniali oggetto della relazione d’affari fossero in relazione con
un reato conformemente all’art. 305bis CP (nella formulazione in vigore prima
del 1° gennaio 2016, cfr. RU 1990 p. 1077) o provenissero da un crimine. Il
fatto che gli averi dell’istante potessero non essere stati dichiarati al fisco
all’estero non è in effetti sufficiente per ammettere l’esistenza di una di
queste fattispeci, non trattandosi - almeno fino al 1° gennaio 2016 - di un atto
di riciclaggio o di un crimine punibile in Svizzera (Ackermann, in: Schmid
(Hrsg.), Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I,
n. 78 e 162 seg. ad art. 305bis CP; cfr. pure de Capitani, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar,
Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band II, n. 118
seg. ad art. 6 LRD, secondo cui il legislatore nell’ambito della lotta al riciclaggio
di denaro aveva espresso il suo disinteresse ai delitti fiscali laddove aveva
considerato come reato presupposto per il riciclaggio di denaro solo i crimini
quando invece i delitti fiscali mai rivestivano quella particolare forma); e
del resto, come si dirà più avanti, quella stessa fattispecie nemmeno sarebbe
stata un atto di riciclaggio o un crimine in Italia (cfr. infra consid.
9.4).
La convenuta si è oltretutto qui limitata
ad evidenziare il carattere inusuale della transazione (art. 6 cpv. 2 lett. a
LRD, nella formulazione in vigore prima del 1° gennaio 2016). Sennonché, a
parte il fatto che in presenza di una tale ipotesi, la norma di legge (come
detto inapplicabile) le avrebbe unicamente imposto di “chiarire le
circostanze economiche e lo scopo” della transazione, ciò che essa per
altro aveva fatto (ottenendo quale risposta dall’istante la volontà di
investire in monete d’oro, investimento che a quel momento garantiva per altro
prospettive ben più interessanti degli investimenti tradizionali, da lasciare
ai numerosi nipotini, cfr. doc. 2), si osserva che la stessa non ha in ogni
caso neppure dimostrato che l’operazione fosse in concreto inusuale. Non si
comprende infatti per quale ragione il bonifico nelle circostanze già
rammentate dei propri averi in conto sul conto svizzero di una società svizzera
attiva nel settore dei metalli preziosi, sia pure per un importo considerevole di
circa € 1'670'000.-, per gli scopi già ricordati, sarebbe inusuale ai sensi
della citata norma (sul concetto di transazione inusuale, cfr. de Capitani, op. cit.,
n. 34 segg. ad art. 6 LRD; II CCA 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.206), specialmente
poi quando già nei due anni precedenti l’istante aveva chiesto ed ottenuto di
effettuare, sempre secondo quelle medesime formalità ed a favore della medesima
società, altri due bonifici di € 285'000.- rispettivamente di € 260'000.- (cfr.
pure doc. 2).
9. La convenuta aveva pure
obiettato che il bonifico auspicato dall’istante neppure poteva essere eseguito
in quanto le sue direttive interne, emanate a garanzia di un’attività
irreprensibile e di un’ottima reputazione (art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR), non consentivano
l’esecuzione di una tale operazione se esisteva il rischio che la transazione
violasse le norme di autoriciclaggio italiane, e ciò a maggior ragione dopo l’avvenuta
firma del Protocollo di modifica della Convenzione di doppia imposizione tra
Italia e Svizzera. Il rilievo è nuovamente infondato.
9.1 Il termine
garanzia di “un’attività irreprensibile” codificato all’art. 3 cpv. 2
lett. c LBCR è un concetto giuridico indeterminato (cfr. Winzeler, Basler Kommentar, 2a ed.,
n. 25 ad art. 3 LBCR; Chatton, La
garantie d’une activité irréprochable et l’intérêt actuel du dirigeant
revisités, in: AJP 2011 p. 1197), che necessita di concretizzazione. Per quanto
concerne il contesto in esame occorre fare riferimento alla Posizione della
FINMA sui rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere
aventi per oggetto prestazioni finanziarie del 22 ottobre 2010 (in seguito:
Posizione), richiamata anche dalla convenuta (risposta p. 11). L’importanza
delle prese di posizione della FINMA per concretizzare il concetto di cui
all’art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR, e ovviamente in generale le normative in
materia bancaria, è indiscussa (sul tema, cfr. ancora Winzeler, op. cit., ibidem). Nella citata Posizione è
indicato che la Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) non
sancisce un obbligo diretto ed esplicito degli assoggettati alla vigilanza di
ottemperare al diritto estero ma che la violazione del diritto estero può
collidere con specifiche norme di diritto prudenziale svizzero a fattispecie aperta,
come ad esempio relativamente al requisito di garanzia di un’attività
irreprensibile. La Posizione precisa quindi che tutti i rischi, compresi quelli
giuridici e di reputazione, devono essere adeguatamente rilevati, limitati e
monitorati e che dev’essere approntato un efficiente sistema di controllo
interno. I principi della gestione dei rischi, nonché le competenze e la
procedura di autorizzazione per gli affari che comportano rischi devono essere
disciplinati in un regolamento o in direttive interne della banca: questa
esigenza, oltre che risultare dalla citata Posizione, è pure espressamente
prevista all’art. 9 cpv. 2 OBCR. In altre parole, in presenza di attività che
presentano elementi di contatto con l’estero la banca deve procedere ad
un’analisi approfondita e adottare direttive interne proprie a definire norme
di comportamento (cfr. Bizzozero,
Obligations cross-border pour una banque de gestion de fortune, in: AAVV, La
responsabilità in ambito bancario e nella gestione patrimoniale - situazione attuale
e nuove tendenze, CFPG 47, p. 109 segg., in particolare per l’aspetto qui evidenziato
cfr. p. 119 - 121; sull’intera problematica cfr. II CCA 12 febbraio 2015 inc.
n. 12.2014.130, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.206).
9.2 Ora, nel caso
in esame non è dato sapere quali analisi la banca convenuta abbia effettuato e
quali direttive o regolamenti abbia adottato per rispondere alle aspettative
dell’organo di controllo in relazione ai rischi giuridici e di reputazione
nelle operazioni transfrontaliere con l’Italia. Nei suoi allegati scritti la
convenuta, che già in precedenza aveva preteso di aver adottato allo scopo
opportune ”misure interne” (cfr. doc. H e 10), si è invero riferita a più
riprese all’esistenza di queste e di altre “direttive interne” che nell’ambito
di una fattispecie come quella in esame non le avrebbero permesso in alcun modo
di procedere con il bonifico richiesto (cfr. risposta p. 3, 7 e 11, duplica p.
4 e 11), sennonché, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore che ne aveva invece
ammesso l’esistenza, tali misure interne o direttive - e con ciò soprattutto il
loro contenuto - sono rimaste sconosciute, non ritrovandosi nei documenti
prodotti in causa. Da ciò discende che la convenuta non ha portato alcun
elemento che consenta di esaminare se la richiesta dell’istante si pone in
contrasto con la sua politica di gestione dei rischi (cfr. TF 28 ottobre
2015 4A_170/2015 consid. 6.3, secondo cui la banca, non avendo allora prodotto
le direttive a cui si richiamava, non era riuscita a sostanziare l’obiezione
secondo cui il richiesto pagamento sarebbe stato rifiutato perché in contrasto
con una gestione dei rischi conforme alle esigenze della FINMA; II
CCA 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.130, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.206,
21 luglio 2015 inc. n. 12.2015.10, 7 ottobre 2015 inc. n. 12.2015.12).
9.3 Contrariamente
a quanto preteso dalla convenuta, nemmeno risulta che le varie disposizioni
della LFINMA o della ORD-FINMA menzionate da quest’ultima (segnatamente l’art.
A34 allegato all’ORD-FINMA, nella versione in vigore prima del 1° gennaio 2016,
secondo cui costituisce un indizio qualificato di riciclaggio la “richiesta
del cliente di chiudere un conto e di aprirne altri in nome proprio o in nome
di membri della sua famiglia senza lasciare traccia nella documentazione della
banca (<paper trail>)”) escludessero l’esecuzione
dell’operazione qui in esame, le stesse essendo riferite a fattispeci del tutto
diverse da quella qui in discussione.
9.4 Si aggiunga, per
completezza, che neppure appariva fondata l’obiezione secondo cui nel caso
concreto si sarebbe stati confrontati con il rischio che la transazione richiesta
violasse le norme di autoriciclaggio italiane, ed in particolare l’art. 648bis CPI
(relativa invero al reato di riciclaggio, il cui cpv. 1 prevede segnatamente la
punibilità “fuori dei casi di concorso nel reato” di “chiunque
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto
non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da
ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”) e soprattutto
l’art. 648ter.1 CPI (il cui cpv. 1 prevede segnatamente la punibilità di “chiunque,
avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega,
sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali
o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione
di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della
loro provenienza delittuosa”, ritenuto che il cpv. 4 stabilisce la non
punibilità delle condotte che si sostanziano nell’impiego o nel godimento
meramente personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza
illecita), disposizione quest’ultima entrata in vigore il 1° gennaio 2015.
Incontestabile che
l’ordine dell’istante di cui al doc. C, non datato, non sia stato impartito già
il 12 dicembre 2014 ma solo il 9 febbraio 2015 (cfr. la panoramica dei contatti
con il cliente sub doc. 2), quando le norme italiane evocate - anche l’art.
648ter.1 CPI - erano già in vigore, la conclusione dell’istante, fondata sul
parere giuridico di cui al doc. N (che è una mera perizia di parte ma costituisce
un valido mezzo giuridico di difesa o attacco, cfr. TF 28 ottobre 2015
4A_168/2015 consid. 1, 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 1) allestito dagli
avv. prof. __________ e __________ sulla base dei testi di legge, della
dottrina e della giurisprudenza, secondo cui il bonifico in questione non
avrebbe configurato per l’istante una responsabilità penale in Italia per i
reati di riciclaggio o di autoriciclaggio, è in effetti pertinente e condivisibile.
Come risulta da quel parere, la configurabilità del reato di riciclaggio era da
escludere per il fatto che, oltre a non essere nemmeno stata dimostrata o
dimostrabile la provenienza da reati tributari delle somme depositate nel 1974
presso il conto di cui si chiedeva ora la chiusura (anche perché a quel tempo
non erano previsti gli attuali illeciti penali tributari ed erano al più
ipotizzabili meri illeciti di tipo valutario), l’istante sarebbe semmai stata
l’autrice del reato presupposto e valeva ancor oggi il privilegio, risultante
dall’espressione “fuori dei casi di concorso nel reato”, di non
punibilità di chi abbia commesso o concorso a commettere tale reato, tanto più
che l’eventuale reato tributario presupposto era estinto per intervenuta prescrizione
rendendo non configurabile il reato di riciclaggio (come pure quello di
autoriciclaggio). Sempre in base a quel parere, la fattispecie di autoriciclaggio
non era invece integrata sia perché il presunto illecito valutario
(esportazione illecita di valuta) non sarebbe un reato presupposto capace di
creare ricchezza ulteriore e quindi di integrare il concetto di “utilità
proveniente da delitto non colposo”, sia perché l’ordine di chiusura del
proprio conto e di bonifico ad una società svizzera presso un banca pure
svizzera, dunque mediante operazioni bancarie trasparenti e tracciabili, non era
tale da “ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza
delittuosa” del denaro, per di più a fronte di operazioni difficilmente
configurabili quali “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o
speculative”; ed oltretutto il supposto autoriciclaggio non sarebbe stato
perseguibile dall’autorità giudiziaria italiana in quanto avverrebbe interamente
all’estero, in assenza della condizione generale della “doppia incriminazione”,
dato che - come per altro già si è detto in precedenza (cfr. supra
consid. 8) - l’ipotizzata condotta di autoriciclaggio non sarebbe al momento perseguibile
nemmeno dall’autorità giudiziaria svizzera, non essendo il reato presupposto
configurabile come illecito tributario o valutario connotato da frode.
9.5 Il fatto che il Protocollo
di modifica della Convenzione di doppia imposizione tra Italia e Svizzera sia
stato parafato nel dicembre 2014 e sia poi stato definitivamente firmato il 23
febbraio 2015, pure evocato dalla convenuta a sostegno della necessità di
adottare prudenzialmente ulteriori misure atte ad evitare potenziali rischi
legali e reputazionali, è in realtà irrilevante nella presente fattispecie,
ritenuto che al momento della domanda di esecuzione del bonifico qui in esame
lo stesso, e le modifiche legislative che esso comportava, non era ancora in
vigore.
10. Ritenuto che la situazione
di fatto e di diritto determinante per il giudizio di seconda istanza è quella
esistente al momento dell’emanazione della decisione pretorile (Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 8ª ed., § 37 n. 102; I
CCA 19 agosto 1996 inc. n. 11.96.59; II CCA 22 dicembre 2006 inc. n.
12.2005.223), ciò significa, con riferimento alla procedura dei
casi manifesti che qui ci occupa, che la convenuta, confrontata con la
richiesta dell’istante - di principio legittima -
volta alla restituzione dei propri averi bancari alla fine della relazione
contrattuale, non è in definitiva stata in grado di
opporre delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non poteva
statuire immediatamente o ancora che gli imponevano una
decisione di apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le
circostanze del caso.
11. Ne discende, in accoglimento
dell’appello, che la domanda di tutela giurisdizionale dell’istante può essere
accolta.
Le spese processuali e le
ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di
circa € 1'670'000.-, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106
CPC), ritenuto che U__________ __________, a cui potrebbe al più essere riconosciuta
la qualità di intervenuta adesiva (cfr. supra consid. 5) ma che non è però
parte della causa, non può essere considerata soccombente in appello ed essere condannata
ad assumersi le spese processuali nonché a rifondere le ripetibili alla
controparte (cfr. pure II CCA 3 giugno 2016 inc. n. 12.2015.15).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la
TG
decide:
I. L’appello 22 giugno 2015 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la decisione 9 giugno 2015 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud è così riformata:
1. L’istanza è accolta.
Di
conseguenza:
§ È
fatto ordine a AO 1, __________, di dar seguito all’ordine di AP 1, __________,
e di effettuare un bonifico dell’intero patrimonio di cui alla relazione n. __________
presso AO 1, __________, a favore del conto intestato ad A__________ __________,
__________, __________, presso la succursale di __________ di H__________ __________,
__________, nonché di provvedere alla chiusura della relazione.
L’ordine di cui sopra è impartito con la comminatoria
dell’art. 292 CP.
§ In
caso di rifiuto di eseguire entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della presente
decisione AO 1, __________, sarà condannata, su semplice richiesta
dell’istante, a pagare una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno d’inadempimento.
2. Le
spese processuali, in complessivi fr. 6'000.-, sono poste a carico di AO 1, la
quale rifonderà a AP 1 fr. 12’000.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese processuali di complessivi fr. 15’000.-
sono a carico dell’appellata AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 15’000.-
per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).