12.2015.111
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Prelievo di averi bancari
20 dicembre 2016Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.111
Lugano
20 dicembre 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. SO.2015.1069
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con istanza 5 marzo
2015 da
AO
1
rappr. dallo RA 3,
contro
AP
1
rappr.
dall’ RA 1 e dall’ RA 2,
con cui l’istante ha
chiesto di condannare la convenuta a chiudere il conto “__________” e a
trasferire il relativo saldo su di una relazione presso un’altra banca a __________;
domanda a cui si è
opposta la controparte e che il Pretore ha accolto integralmente con decisione
11 giugno 2015;
appellante la
convenuta che con appello 22 giugno 2015 chiede di riformare il giudizio testé
menzionato nel senso, in ordine, di dichiarare irricevibile l’istanza e, nel
merito, di respingerla, con protesta di spese giudiziarie di entrambe le sedi;
mentre con risposta 20 luglio
2015 l’istante postula di respingere il gravame, pure con protesta di tasse,
spese e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 (__________), cittadino
italiano residente a __________ (__________), Brasile, è titolare dal 21 aprile
2004 della relazione n. __________ (__________) presso la banca AP 1 [fino al
gennaio 2016 avente la ragione sociale AP 1] (doc. 5). Con raccomandata 26
gennaio 2015 il cliente ha chiesto alla banca, succursale di __________, di
estinguere con effetto immediato il suo conto e di trasferire il saldo su una
relazione a lui intestata presso la __________, __________ (doc. B). Il 5
febbraio egli, per il tramite del suo legale, ha ribadito la sua richiesta
(doc. C). Il 10 febbraio 2015 il legale della banca ha risposto di aver preso
atto dello scritto testé menzionato, sul quale avrebbe preso prontamente
posizione. L’8 aprile 2015 ha quindi informato AO 1 che finché non avrebbe fornito
l’attestato di iscrizione all’AIRE e copia del suo documento d’identità, la
banca non avrebbe potuto, se del caso, riconsiderare la sua posizione in
relazione all’ordine di trasferimento degli averi presenti sul conto in
questione.
Fatti
B. Nel frattempo, con istanza
di tutela giurisdizionale nei casi manifesti 5 marzo 2015 AO 1 ha adito la
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di condannare la banca AP
1, __________, all’esecuzione dell’ordine 26 gennaio 2015, ossia chiudere il
conto citato sopra e trasferirne il saldo su quello intestato a suo nome presso
la __________, __________. Con osservazioni 9 aprile 2015 la banca si è opposta
a tale richiesta. Con decisione 11 giugno 2015 il Pretore ha accolto l’istanza,
condannando la banca a dare seguito all’ordine 26 gennaio 2015 dell’istante di
chiudere con valuta a tale data il conto summenzionato e di trasferire con
identica valuta l’importo sul conto indicato dal cliente.
C. Con appello 22 giugno 2015
la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la
riforma nel senso, in ordine, di dichiarare irricevibile l’istanza, nel merito
di respingerla. Con risposta 20 luglio 2015 l’istante postula invece la
reiezione del gravame. Nel gennaio 2016 è stata modificata a Registro di
commercio la ragione sociale della convenuta in: AP 1.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova
applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 seg. CPC). Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, sia l’appello sia la risposta sono tempestive.
2. Giusta l'art. 257 cpv. 1
CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti
sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione
giuridica è chiara (lett. b). Quest'ultima condizione è soddisfatta se, sulla
base di una dottrina e di una giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica
è senz'altro evincibile dall'applicazione della legge e porta a un risultato
univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se la parte
convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può
statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione
di una decisione di apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le
circostanze del caso (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2, con rif.). Per impedire
l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC non basta tuttavia che
la parte convenuta semplicemente sostenga che ci si trova in presenza di una
simile situazione o che la stessa potrebbe remotamente entrare in linea di
conto (cfr. con riferimento ad un preteso abuso di diritto TF 4A_329/2013 del
10 dicembre 2013 consid. 6.1; DTF 138 III 620). Non è nemmeno possibile
vanificare la procedura in discussione invocando degli argomenti speciosi,
eccependo segnatamente in modo artificioso del diritto straniero (TF
4A_415/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 7; cfr. anche TF 4A_170/2015 del 28 ottobre
2015 consid. 4).
3. L’appellante sostiene,
anzitutto, che l’istante non ha replicato alla risposta di prima sede, di modo
che, a suo dire, avrebbe riconosciuto quanto ivi addotto. La banca critica di
conseguenza il Pretore per aver nondimeno accolto l’istanza (memoriale, pag.
3). La banca misconosce, tuttavia, che nella procedura sommaria il legislatore
non ha previsto la possibilità, per il giudice, di ordinare un secondo scambio
di allegati preliminari (cfr. DTF 138 III 252 consid. 2.1). Tant’è che il primo
giudice correttamente non ha assegnato alcun termine all’istante per l’inoltro
di un’eventuale replica, facoltà che gli è invece concessa nella procedura
ordinaria (art. 225 CPC). Circa, poi, l’eventualità di produrre una replica
spontanea e la questione di sapere se in mancanza della medesima quanto
indicato nella risposta vale come ammesso dalla controparte, basti rilevare che
l’allegato spontaneo è uno strumento del quale una parte può avvalersi per
migliorare l’ossequio del proprio diritto di essere sentita e non al quale deve
fare capo per evitare sanzioni legate al rimprovero della mancata contestazione
dell’allegazione del convenuto (Francesco
Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 1005 ad art. 225
CPC). Su questo punto l’appello è pertanto respinto.
4. L’appellante sostiene, poi,
che in assenza della produzione dell’attestazione AIRE non è stato dimostrato
che la controparte sia domiciliata in Brasile, sicché occorre credere che essa
risieda in Italia. Di conseguenza, la banca reputa di non poter dare seguito
all’ordine di trasferimento (memoriale, pag. 2 in basso). La sua argomentazione
è tuttavia ininfluente ai fini del giudizio. Infatti, essa misconosce che il primo
giudice ha vagliato proprio le censure della convenuta fondate sull’eventualità
che la controparte fosse domiciliata in Italia (cfr., peraltro, decisione
impugnata, pag. 4 in alto).
5. La convenuta valuta come
errate le considerazioni del Pretore riguardanti l’inapplicabilità della
modifica delle CG alla base dei rapporti con l’istante (appello, pag. 4 seg.).
Il primo giudice ha spiegato che la finzione di accettazione invocata dalla
banca non si attaglia alla fattispecie, dato che essa è applicabile, a
determinate condizioni, unicamente agli atti di adempimento del contratto
originario e non alle modifiche del medesimo. Il Pretore ha quindi sottolineato
che il silenzio del cliente deve essere valutato alla luce dell’art. 6 CO, che
però a sua volta non si attaglia al caso concreto, poiché la modifica delle CG
è peggiorativa per il cliente e migliorativa per la banca che ha operato la
medesima (decisione impugnata, pag. 2 in mezzo). L’appellante non contesta
l’accertamento pretorile sulla modalità di trasmissione della modifica delle
CG. Essa si limita ad affermare che tale modalità è stata richiesta dal cliente
medesimo al momento dell’apertura del conto e che le CG precedenti (CG 2008)
prevedevano la possibilità della loro modifica in ogni tempo con comunicazione
mediante “qualsiasi mezzo idoneo”, nonché la loro accettazione in mancanza di
contestazione entro trenta giorni dall’invio dell’avviso corrispondente
(appello, pag. 4 in fondo). Questa Camera ha già avuto modo di spiegare che per
un adattamento importante delle condizioni contrattuali – come è il caso nella
fattispecie, ove la convenuta peraltro nemmeno contesta la rilevanza
dell’adattamento in questione – la banca non può validamente sostenere
l’esistenza di un consenso tacito del cliente, o avvalersi della finzione di
accettazione in caso di cosiddetta “posta trattenere” (da ultimo: II CCA
12.2015.12 del 7 ottobre 2015 pag. 8 seg.). A nulla muta il riferimento
dell’appellante alla sentenza del Tribunale federale inc.4C.378/2004. Al
contrario della presente fattispecie in tal caso, infatti, si trattava di
addebiti controversi. Su questo punto l’appello è quindi respinto.
6. L’appellante insiste sul
fatto che a seguito della modifica delle CG la mancata esecuzione dell’ordine
di chiusura della relazione e di trasferimento degli averi era conforme agli
obblighi di diritto privato che disciplinano i rapporti tra banca e cliente
(memoriale, pag. 6). La censura non può essere condivisa. Infatti, come
evidenziato (sopra, consid. 5) l’argomentazione pretorile sull’inapplicabilità
della modifica delle CG resiste alla critica. La convenuta prosegue affermando
che il suo comportamento risulta legittimo anche tenuto conto delle conseguenze
che l’esecuzione dell’ordine potrebbero comportarle e che a suo dire devono
essere tenute in considerazione anche nell’ambito di un rapporto di diritto
privato. Essa non indica, tuttavia, di che conseguenze trattasi, sicché su
questo punto il gravame è irricevibile per carenza di motivazione (art. 310 e
311 cpv. 1 CPC). La banca sottolinea, altresì, che l’evocazione dell’art.
305bis CPS in prima sede era da attribuire alla sua volontà di evidenziare
l’evoluzione del quadro giuridico attuale che impone alla banca maggiore
prudenza, benché conscia che tale disposto non era ancora entrato in vigore
(loc. cit.). Sia come sia, come evidenziato dal primo giudice, la norma in
questione, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, non si applica alla
fattispecie, poiché vige il principio dell’irretroattività (art. 2 CPS, v. anche
per la modifica dell’articolo citato la disposizione transitoria della modifica
del 12 dicembre 2014). Inoltre, anche volendo prescindere da queste premesse,
l’appellante non tenta nemmeno di spiegare quale relazione intercorre tra
l’asserita maggiore prudenza richiesta alla banca, il reato previsto all’art.
305bis CPS (nella sua nuova versione) e il diritto del cliente a che l’ordine
impartito sia eseguito. Al riguardo l’appello è pertanto inammissibile (art.
310 e 311 cpv. 1 CPC).
Considerandi
7.
L’appellante critica,
inoltre, il primo giudice in relazione all’applicazione del reato di
auto-riciclaggio italiano (art. 648ter cpv. 1 CPit) (appello, pag. 7). Il
Pretore ha rimproverato alla convenuta di non aver reso almeno verosimile
l’applicabilità materiale e territoriale di tale reato a una banca che opera
all’estero, così come che la fattispecie adempisse alle condizioni dello
stesso, limitandosi invece a paventarne l’applicabilità producendo un articolo
di dottrina (divulgativa) (decisione querelata, pag. 3 in mezzo). La banca
sostiene che tale argomentazione è errata poiché le impone “un onere
impossibile da realizzare”, dato che tale norma è entrata in vigore il 1°
gennaio 2015, mentre “la circolare d’applicazione è stata pubblicata il 13
marzo 2015”, quindi contestualmente alle sue osservazioni di prima sede datate 9
aprile 2015. In assenza di quello che essa definisce “chiarezza della norma” e
in “totale mancanza di giurisprudenza”, essa reputa di aver “adempiuto ai
propri obblighi (…) producendo l’estratto della disposizione entrata in vigore,
la direttiva di applicazione della norma unitamente a un parere di dottrina
autorevole, che dimostrano la sussistenza nel caso specifico di un rischio per
la banca”. L’appellante non si confronta, tuttavia, compiutamente con la
motivazione pretorile, nel senso che con tale passaggio non spiega, di nuovo,
in che misura la fattispecie adempia alle condizioni di tale disposto. Tant’è
che si limita ad affermare apoditticamente che quanto da essa prodotto dimostra
l’esistenza di un rischio e di aver “fornito tutti gli elementi in suo possesso
che portano a ritenere che gli averi” del cliente “non fossero conformi dal
profilo fiscale”. Così facendo, essa non indica, quindi, quali siano tali
elementi. Nemmeno si può seguire il ragionamento dell’appellante secondo il
quale la circostanza che il cliente non abbia dato seguito alle sue richieste
sia sufficiente in tal senso. Anche su questo punto l’appello è pertanto
irricevibile per carenza di motivazione (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
8.
La convenuta sostiene, poi,
che l’entrata in vigore della norma italiana in questione avrebbe introdotto
“un ulteriore diverso possibile profilo di responsabilità per la banca e i suoi
dipendenti: ovvero il concorso nel nuovo reato di auto-riciclaggio, con il
rischio concreto di un coinvolgimento nell’ambito di un potenziale procedimento
penale a esso relativo” (memoriale, pag. 7 in fondo). Si tratta di
un’argomentazione vaga, che non adempie ai dettami di motivazione dell’appello
di cui agli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC. Inoltre, quanto da essa illustrato a
pag. 8 e 11 in basso del proprio gravame – ove in sintesi paventa il rischio
che un trasferimento su un conto in un Paese diverso dall’Italia possa “essere
interpretato dalla giurisprudenza come «ostacolo» allo svolgimento delle
indagini” – si esaurisce in una mera ipotesi ed è privo di qualsiasi confronto
con quanto diffusamente illustrato dal primo giudice a pag. 3 in mezzo della
decisione impugnata. Anche su questo punto l’appello è quindi inammissibile.
9.
La convenuta ribadisce che
le direttive FINMA impongono di tenere in considerazione il diritto estero e
che in caso contrario la banca comprometterebbe la garanzia di un’attività e
una reputazione irreprensibile, rispettivamente rinvia a due decisioni della
FINMA, sostenendo che si tratta di due fattispecie concernenti “determinate
operazioni transfrontaliere”. Essa afferma, inoltre, che per tali motivi non si
giustifica la distinzione tra “vecchi e rischi nuovi” (appello, pag. 9).
Sennonché, essa si limita a un rinvio generico alle decisioni menzionate e alle
direttive FINMA, senza spiegare compiutamente né che analisi concreta è stata
effettuata per definire l’esistenza del rischio summenzionato, né in che misura
tali decisioni e direttive avrebbero ripercussioni nel caso concreto. A pag. 10
in alto, poi, l’appellante ribadisce che con la novella legislativa italiana,
la parafazione dell’accordo fiscale con l’Italia 23 febbraio 2015 e la
cosiddetta “voluntary disclosure”, sarebbe stato introdotto un nuovo
rischio, ossia, a suo dire, quello di possibile perseguimento della banca in
concorso al reato di autoriciclaggio. Con le sue censure l’appellante,
tuttavia, non si confronta validamente con le diffuse argomentazioni pretorili
indicate a pag. 5 segg. della decisione impugnata. L’appello è, inoltre,
irricevibile anche laddove la convenuta si lamenta del fatto che il primo
giudice non avrebbe tenuto in considerazione le direttive interne alla banca
(doc. 8), a suo dire adottate per rispondere alle aspettative dell’organo di
controllo in relazione ai rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni
transfrontaliere. Essa critica il Pretore poiché avrebbe in tal modo rinunciato
a esaminare gli elementi per stabilire se e in che misura la richiesta dell’istante
si ponesse in contrasto con la politica di gestione dei rischi della banca
(appello, pag. 11), rispettivamente non le avrebbe permesso di avvalersi in
particolare dell’interrogatorio e delle deposizioni delle parti, che a suo dire
avrebbero potuto fornire ulteriori elementi a comprova della sua posizione,
senza tuttavia specificare i medesimi, in chiaro spregio degli art. 310 e 311 cpv.
1.
CPC. Sia come sia, va detto che su questo punto l’appello dovrebbe comunque
essere respinto, poiché le direttive interne non sono cogenti per i rapporti
tra banca e cliente (cfr. Giovanni Molo,
Legittimità delle restrizioni bancarie nell’esecuzione delle istruzioni dei
clienti, novità fiscali, luglio-agosto 2015, pag. 34 in fondo e 35 in alto).
10.
L’appellante sostiene che il
Pretore avrebbe omesso di entrare nel merito della richiesta di applicazione
dell’art. 19 LDIP, senza alcuna motivazione plausibile (memoriale, pag. 12). Il
primo giudice ha spiegato che la pretesa di applicare tale disposto era infondata,
tanto chiare essendo le norme di diritto applicabili alla fattispecie. Egli ha
rinviato, al riguardo, a quanto diffusamente illustrato ai considerandi
precedenti (decisione querelata, pag. 7 in fondo). Non si può quindi
condividere la censura dell’appellante secondo la quale nel giudizio impugnato
non vi sarebbe, al riguardo, una sufficiente motivazione. Per il resto, la
convenuta sostiene che le normative antiriciclaggio “hanno assunto nel corso
degli anni una valenza sempre più centrale al punto di assurgere a norme di
salvaguardia dell’organizzazione sociale ed economica nello Stato estero che le
ha emanate”. Essa soggiunge che “attraverso la sottoscrizione delle convenzioni
internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni e tramite l’adattamento
delle norme antiriciclaggio svizzero, quest’evoluzione può ora essere
considerata conforme alla concezione svizzera del diritto”, concludendo nel
senso che nulla osta, a suo dire, a rinviare ai principi giurisprudenziali
sviluppati con riferimento all’art. 19 LDIP “che impongono all’ordinamento
giuridico svizzero (e quindi anche nell’ambito di un rapporto contrattuale
sottoposto a diritto svizzero) di tenere conto degli effetti dell’applicazione
di norme di diritto estero (…)”. Con la sua argomentazione l’appellante non si
confronta compiutamente, tuttavia, con la motivazione pretorile. Per tacere del
fatto che essa non trae alcuna concreta conseguenza in relazione al caso in
esame. Anche su questo punto il gravame è pertanto irricevibile (art. 310 e 311
cpv. 1 CPC). Si aggiunga che tale disposto non sarebbe comunque applicabile
alla fattispecie. La sua applicazione, di natura eccezionale, presuppone
infatti (oltre le altre condizioni cumulative) che secondo la concezione
giuridica svizzera sussista un interesse manifestamente preponderante e degno
di protezione affinché la norma estera sia applicata. Sennonché, non esiste
alcun interesse preponderante ad applicare in maniera immediata le regole
estere in materia di antiriciclaggio, posto come il diritto svizzero conosce, in
tale ambito, un sistema legislativo esaustivo (cfr. Giovanni Molo, op. cit., pag. 36).
11.
L’appellante conclude
criticando il Pretore per aver reputato applicabile al caso concreto l’art. 257
CPC (memoriale, pag. 13 seg). Essa sostiene, in primo luogo, che il primo
giudice si sarebbe limitato a rimandare alle condizioni previste dalla
disposizione in questione nonché alla giurisprudenza in materia, senza
esaminare l’adempimento delle medesime. A torto. Il passaggio della decisione
impugnata criticato dalla banca è stato formulato dal Pretore alla fine della
stessa (pag. 7 in basso), dopo che egli ha diffusamente spiegato il motivo per
cui le obiezioni sollevate dalla convenuta non erano tali da comportare
l’inapplicabilità dell’art. 257 CPC. La banca sbaglia, quindi, anche laddove
afferma che il primo giudice avrebbe fondato il proprio ragionamento su un
nuovo criterio, ossia la dimostrazione di un interesse degno di protezione da
parte della convenuta. Basti rilevare, al riguardo, che la valutazione dei
contrapposti interessi non è contraria alla procedura dei casi manifesti ma,
anzi, ha semplicemente e proprio lo scopo di esaminare se, a fronte della tesi
dell’istante, le obiezioni della convenuta hanno sufficiente peso da necessitarsi
una procedura ordinaria (cfr. II CCA 12.2014.206 del 12 febbraio 2015 consid.
4). Secondo l’appellante, poi, la situazione giuridica non sarebbe chiara e le
stesse argomentazioni pretorili farebbero emergere delle incertezze, laddove
nella decisione querelata è indicato che “potrebbe forse andarne diversamente
per quanto concerne il nuovo reato di autoriciclaggio italiano”. La banca
dimentica, tuttavia, che il primo giudice ha poi spiegato dettagliatamente il
motivo per cui l’invocazione di tale norma non era tale da inficiare
l’applicazione dell’art. 257 CPC (decisione impugnata, pag. 3). L’appellante
non si confronta compiutamente con tale motivazione, così come non adempie ai
requisiti posti dagli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC laddove afferma l’applicazione
dell’art. 19 LDIP e dell’art. 20 CO, “l’incertezza giuridica (…) determinata
dalla continua evoluzione della posizione delle autorità svizzere, in
particolare della FINMA”, senza minimamente sostanziare la sua argomentazione
in relazione al caso concreto. Anche su questo punto l’appello è di conseguenza
irricevibile.
12.
A pag. 11 in mezzo del
proprio gravame l’appellante critica, infine, il Pretore per averle imputato
l’onere di dimostrare la residenza estera della controparte. A suo dire, ciò comporterebbe
un’inversione dell’onere della prova. La convenuta soggiunge, poi, di aver più
volte richiesto all’istante, invano, l’attestazione dell’AIRE. Per i motivi
esposti sopra (consid. 4) non vi è motivo di approfondire la questione inerente
al domicilio in Brasile della parte appellata.
13.
In definitiva, l’appello è
respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma del
giudizio impugnato. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC) e sono fissate in applicazione degli art. 2 cpv. 1, 7 cpv. 1, 9 cpv. 2 e
13.
LTG (v. BU 10 febbraio 2015, pag. 38 seg.). Le ripetibili sono calcolate
secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 Rtar. Il valore litigioso, valido
anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, è di € 85'659.-
(decisione querelata, pag. 3 in mezzo.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 cpv. 1 CPC, la LTG e il Rtar,
decide: 1. L’appello 22 giugno 2015
di AP 1], __________, è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali della
procedura di appello, di fr. 3'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a
suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 identico importo a titolo di
ripetibili.
3. Notificazione:
- e;
- e.
Comunicazione alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).