12.2015.117
Contratto di trasporto - legittimazione passiva
16 giugno 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.117
Lugano
16 giugno 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.219
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 21
novembre 2013 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di € 70'430.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre
2012;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 9 giugno 2015 ha
accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 9 luglio
2015, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 12 agosto 2015 postula
la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 21 novembre
2013 la società italiana AO 1, al beneficio della necessaria
autorizzazione ad agire (doc. A), ha convenuto in giudizio la società svizzera AP
1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la
condanna al pagamento di € 70'430.- oltre interessi, somma corrispondente alla
mercede per tre trasporti effettuati nel giugno - agosto 2012 da __________ ad __________
(saldo di € 540.-, doc. O), da __________ ad __________ (€ 52'000.-, doc. L) e da
__________ ad __________ (€ 18'100.-, doc. M), dedotta la nota di credito per
precedenti operazioni doganali (€ 210.-, doc. N).
La convenuta si è integralmente
opposta alla petizione.
2. Con la decisione 9 giugno
2015 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha accolto la petizione, ponendo la
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 4'000.- nonché le spese della
procedura di conciliazione di fr. 500.- a carico della convenuta, tenuta
altresì a rifondere alla controparte fr. 7'500.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure, dopo
aver evidenziato che alla fattispecie era applicabile la Convenzione concernente
il contratto di trasporto internazionale di merci su strada e sussidiariamente
il diritto italiano, ha in sostanza rilevato che gli importi azionati
dall’attrice non erano stati contestati nel loro ammontare e che la convenuta,
gravata dell’onere della prova, non era riuscita a dimostrare né di aver
concluso il contratto di trasporto con l’attrice a nome di B __________ né che
l’attrice era stata inadempiente nell’esecuzione del contratto.
3. Con l’appello 9 luglio 2015
che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 12 agosto 2015, la
convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Essa ha ribadito di aver concluso
il contratto di trasporto in questione in rappresentanza di B __________ e di
non essere dunque stata la controparte contrattuale dell’attrice.
4. La legittimazione delle
parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 108 II 216
consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 126 III 59 consid. 1). Questo principio vale
tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non per le circostanze di
fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App.,
n. 339 ad art. 181 con riferimento a TF 6 luglio 2004 4C.198/2004 consid. 3.2 in: Droit du bail 2005 p. 13). La legittimazione passiva, ossia la posizione
della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi
confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento
del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla
base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare la legittimazione
passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in
giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF
125 II 82 consid. 1a; TF 2 giugno 2003 5C.243/2002 consid. 2.3; II CCA 25 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.137, 8 luglio 2011 inc. n. 12.2010.109 in: RtiD
I-2012 21c p. 927). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza
di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data
qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore
procede (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008
inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29, 28 agosto 2012 inc. n.
12.2010.221, 25 marzo 2013 inc. n. 12.2011.110, 20 novembre 2013 inc. n.
12.2012.156, 4 giugno 2014 inc. n. 12.2012.165).
5. Il Pretore, esprimendosi
sul tema della legittimazione passiva, ha rilevato, per quanto qui interessa,
che la convenuta, gravata dell’onere di allegazione e della prova (art. 1388
CCIt.), non aveva innanzitutto sostanziato alcunché in merito al presunto
potere di rappresentanza di B __________, né in merito al fatto di aver
comunicato di agire in nome di quest’ultima nell’ambito delle trattative che
avevano portato alla conclusione del predetto accordo con l’attrice, ma aveva
però sostenuto che l’attrice avesse saputo sin dall’inizio chi fosse la sua
controparte contrattuale, prova ne era che la procedura d’incasso sarebbe stata
avviata in primo luogo contro B __________. Egli ha tuttavia osservato che
dall’istruttoria non era emerso alcun indizio a favore della tesi della convenuta.
Al contrario i documenti agli atti dimostravano che le persone di riferimento
dell’attrice erano S__________ __________ e __________, entrambi dipendenti
della convenuta, che avevano inviato i loro e-mail in merito agli incarichi
conferiti dai rispettivi indirizzi aggiungendo alla propria firma la dicitura “Shipping
dept,. AP 1, __________, __________” (doc. C e D). Da questa corrispondenza
non emergeva invece alcuna precisazione in merito al fatto che gli stessi
avessero agito in qualità di rappresentanti di B __________, né al fatto che
questa società fosse, nel caso concreto, l’effettiva mandante: questo aspetto
era stato contestato pure dai testi __________, __________ e __________, tutti
dipendenti dell’attrice, secondo cui S__________ __________ e __________ avevano
agito per conto della convenuta (verbale 24 settembre 2014 p. 2, 4 e 5); e la
stessa teste S__________ __________ aveva dichiarato solo genericamente che “quando
organizzavo un trasporto con l’attrice indicavo e specificavo sin dall’inizio
chi era la società contraente e a chi andava intestata la fattura” (verbale
5 novembre 2014 p. 3), senza però aver affermato, nel concreto, di aver
specificato nei confronti dell’attrice che la società contraente fosse la B __________.
Non era invece contestata, ed era anzi provata dal doc. E, la richiesta formulata
dalla convenuta nel suo e-mail 14 giugno 2011 all’attrice, poi assecondata, di
intestare le fatture (“per questo specifico contratto col cliente”) a B __________,
con la precisazione però che “comunque tutta la corrispondenza e le fatture
in originale vanno inviate a AP 1”: considerate le circostanze del caso,
così come il fatto che comunque tutte le fatture emesse dall’attrice (fatta
eccezione per quelle oggetto della presente petizione) erano state pagate dalla
convenuta stessa, tale indicazione non era certamente sufficiente a dimostrare
che il contratto fosse stato concluso in nome di B __________, rispettivamente
che l’asserito rapporto di rappresentanza fosse noto all’attrice; nemmeno era
infine atto a dimostrare la volontà delle parti circa l’identità dei contraenti
il fatto che l’attrice avesse dapprima tentato di incassare dalla B __________ l’importo
scoperto, la convenuta avendo richiesto espressamente di indicare tale società
sulle fatture relative al trasporto in questione.
Di qui, come detto, la sua
conclusione, secondo cui la convenuta non era riuscita a dimostrare di aver
concluso il contratto di trasporto con l’attrice in nome di B __________ e
dunque risultava essere l’effettiva controparte contrattuale dell’attrice per
quanto riguardava le spedizioni in esame.
6. In questa sede la convenuta
ha unicamente sostenuto che, negando che la circostanza, secondo cui le fatture
non erano state intestate a lei (doc. L, M, N e O) e secondo cui l’attrice
aveva a suo tempo avviato una procedura esecutiva contro B __________ (doc. 2,
3 e 4), non era sufficiente a comprovare che il rapporto contrattuale fosse
venuto in essere tra B __________ e l’attrice, il Pretore era incorso in un colossale
arbitrio, arbitrio reso ancor più grave dal fatto che questa tesi era pure
supportata, contrariamente a quanto da lui ritenuto, anche dalla testimonianza
di S__________ __________, la quale aveva affermato che le spedizioni oggetto
delle fatture qui insolute erano state espressamente ordinate per conto di B __________
(cfr. verbale 5 novembre 2014 p. 2: “Mi vengono ostensi i doc. C e D.
Riconosco questi documenti. Confermo che le spedizioni di cui si tratta sono state
fatte per conto della B __________. Mi vengono ostensi i doc. L, M, N e O. Si
tratta delle fatture dello spedizioniere relative ai trasporti effettuati”).
7. La censura della convenuta
deve senz’altro essere disattesa.
Essa è innanzitutto irricevibile
per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che la
convenuta non si è confrontata con tutte le circostanze - riassunte al consid.
5 - che avevano indotto il giudice di prime cure, dopo una valutazione
complessiva, a concludere che essa non aveva sostanziato alcunché in merito al
presunto potere di rappresentanza di B __________ e in merito al fatto di aver
comunicato di agire in nome di quest’ultima nell’ambito delle trattative che
avevano portato alla conclusione del predetto accordo con l’attrice, rispettivamente
che essa neppure aveva provato che l’attrice avesse saputo sin dall’inizio chi
fosse la sua controparte contrattuale e che il contratto di trasporto fosse
dunque stato concluso con l’attrice in nome di B __________.
Essa, a ben vedere, sarebbe stata
in ogni caso destinata all’insuccesso anche nell’ipotesi in cui fosse stata
ricevibile. In merito alle uniche questioni sollevate nel gravame, si osserva
in effetti che questa Camera ha ripetutamente stabilito che la sola
intestazione della fattura non consente ancora di trarre indicazioni certe
circa la titolarità nel rapporto contrattuale dell’intestatario (II CCA 28
aprile 1997 inc. n. 12.97.2, 9 dicembre 1997 inc. n. 12.97. 230, 4 ottobre 1999
inc. n. 12.1999.142, 9 novembre 1999 inc. n. 12.1999.180, 11 gennaio 2002 inc.
n. 12.2001.155, 2 novembre 2005 inc. n. 12.2005.60, 31 gennaio 2006 inc. n.
12.2004.219, 18 agosto 2015 inc. n. 12.2014.227, 14 dicembre 2015 inc. n.
12.2013.136), a maggior ragione se, come nel caso di specie, la stessa è avvenuta
su richiesta di un terzo interlocutore (II CCA 29 febbraio 1996 inc. n.
12.95.311, 10 dicembre 1996 inc. n. 12.96.186, 11 gennaio 2002 inc. n.
12.2001.155, 4 agosto 2005 inc. n. 12.2004.75, 18 agosto 2015 inc. n.
12.2014.227, secondo cui ciò non comporta consenso alla sostituzione del
partner contrattuale), ritenuto che per le stesse ragioni neppure può essere
ritenuto determinante il fatto che nei confronti di quell’intestatario sia poi
stato tentato l’incasso rispettivamente sia stata promossa una procedura esecutiva.
Quanto alla testimonianza di S__________ __________, nemmeno dalla stessa si
può concludere che la convenuta avesse agito in rappresentanza, ossia a nome e
per conto, di B __________, visto che nella sua testimonianza essa si era limitata
ad affermare che “le spedizioni di cui si tratta sono state fatte per conto [N.d.R.
e non a nome e per conto]” di quella società (cfr. Pescatore/Ruperto, Codice civile, XVª
ed., n. 2 ad art. 1388 CCIt., secondo cui perché il rappresentante, nella
conclusione di un contratto, impegni il rappresentato, non basta che egli abbia
Fatti
i poteri di rappresentanza, ma occorre che ne faccia uso, e cioè agisca in nome
del rappresentato, oltre che per suo conto), il tutto senza per altro aver censurato
l’assunto pretorile secondo cui essa non aveva però affermato nel caso concreto
di averlo poi specificato nei confronti dell’attrice.
In definitiva, le
circostanze evocate in questa sede dalla convenuta, neppure considerate
singolarmente, sarebbero state sufficienti a comprovare l’esistenza di un
valido rapporto di rappresentanza, potendo al più avere una valenza indiziaria.
A maggior ragione esse non sarebbero
dunque state sufficienti nemmeno nell’ambito di un apprezzamento complessivo:
non avendo la convenuta censurato le importanti circostanze in senso contrario
evocate dal Pretore nel suo giudizio (segnatamente il fatto che le persone che
avevano ordinato le spedizioni erano dei dipendenti della convenuta ed avevano
firmato i doc. C e D menzionando proprio il nome della convenuta, il fatto che da
quella corrispondenza non emergeva alcuna precisazione in merito al fatto che
costoro avessero agito in qualità di rappresentanti di B __________ o che
questa società fosse l’effettiva mandante, il fatto che alcuni testimoni dipendenti
dell’attrice avevano riferito che costoro avevano agito per conto della
convenuta, il fatto che la teste S__________ __________ aveva dichiarato solo
genericamente che “quando organizzavo un trasporto con l’attrice indicavo e
specificavo sin dall’inizio chi era la società contraente e a chi andava
intestata la fattura” senza però aver affermato nel concreto di aver
specificato nei confronti dell’attrice che la società contraente fosse la B __________,
il fatto che nella richiesta formulata dalla convenuta all’attrice nell’e-mail
di cui al doc. E di intestare le fatture a B __________ fosse stata aggiunta la
precisazione che “comunque tutta la corrispondenza e le fatture in originale
vanno inviate a AP 1” e il fatto che tutte le altre fatture emesse dall’attrice
- e, si aggiunga qui, anche quelle intestate a B __________ [cfr. doc. S], che
come la convenuta era pacificamente una società appartenente al “gruppo __________”
[cfr. pure teste S__________ __________, verbale 5 novembre 2014 p. 1 seg.] - erano
state pagate dalla convenuta), nella migliore - per la stessa - delle ipotesi,
ciò avrebbe dovuto indurre il giudice a decidere a sfavore della parte gravata
dell’onere della prova, ossia in concreto della convenuta.
8. Da quanto precede discende
che l’appello della convenuta deve essere respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di € 70'430.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 9 luglio 2015 di
AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di
fr. 4’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.
3’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).