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Decisione

12.2015.117

Contratto di trasporto - legittimazione passiva

16 giugno 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i poteri di rappresentanza, ma occorre che ne faccia uso, e cioè agisca in nome

del rappresentato, oltre che per suo conto), il tutto senza per altro aver censurato

l’assunto pretorile secondo cui essa non aveva però affermato nel caso concreto

di averlo poi specificato nei confronti dell’attrice.

In definitiva, le

circostanze evocate in questa sede dalla convenuta, neppure considerate

singolarmente, sarebbero state sufficienti a comprovare l’esistenza di un

valido rapporto di rappresentanza, potendo al più avere una valenza indiziaria.

A maggior ragione esse non sarebbero

dunque state sufficienti nemmeno nell’ambito di un apprezzamento complessivo:

non avendo la convenuta censurato le importanti circostanze in senso contrario

evocate dal Pretore nel suo giudizio (segnatamente il fatto che le persone che

avevano ordinato le spedizioni erano dei dipendenti della convenuta ed avevano

firmato i doc. C e D menzionando proprio il nome della convenuta, il fatto che da

quella corrispondenza non emergeva alcuna precisazione in merito al fatto che

costoro avessero agito in qualità di rappresentanti di B __________ o che

questa società fosse l’effettiva mandante, il fatto che alcuni testimoni dipendenti

dell’attrice avevano riferito che costoro avevano agito per conto della

convenuta, il fatto che la teste S__________ __________ aveva dichiarato solo

genericamente che “quando organizzavo un trasporto con l’attrice indicavo e

specificavo sin dall’inizio chi era la società contraente e a chi andava

intestata la fattura” senza però aver affermato nel concreto di aver

specificato nei confronti dell’attrice che la società contraente fosse la B __________,

il fatto che nella richiesta formulata dalla convenuta all’attrice nell’e-mail

di cui al doc. E di intestare le fatture a B __________ fosse stata aggiunta la

precisazione che “comunque tutta la corrispondenza e le fatture in originale

vanno inviate a AP 1” e il fatto che tutte le altre fatture emesse dall’attrice

- e, si aggiunga qui, anche quelle intestate a B __________ [cfr. doc. S], che

come la convenuta era pacificamente una società appartenente al “gruppo __________”

[cfr. pure teste S__________ __________, verbale 5 novembre 2014 p. 1 seg.] - erano

state pagate dalla convenuta), nella migliore - per la stessa - delle ipotesi,

ciò avrebbe dovuto indurre il giudice a decidere a sfavore della parte gravata

dell’onere della prova, ossia in concreto della convenuta.

8. Da quanto precede discende

che l’appello della convenuta deve essere respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

litigioso di € 70'430.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 9 luglio 2015 di

AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di

fr. 4’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.

3’500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).