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Decisione

12.2015.120

Contratto di lavoro - pagamento ore straordinarie - violazione diritto di essere sentito (diritto alla prova) e di norme procedurali

20 giugno 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con contratto di data 12

ottobre 2009 AP 1 è stato assunto alle dipendenze di AO 1 in qualità di

informatico specialista. Il contratto prevedeva un salario mensile di fr.

4'500.- lordi per tredici mensilità poi aumentato nel corso degli anni sino a

fr 4'900.- lordi sempre per tredici mensilità (doc. 2, 3 e 4 e doc. B e C).

In data 30 luglio 2013 il

dipendente ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 31 ottobre 2013.

B. Previo tentativo di conciliazione

(C.M. 2014.158), l’11 settembre 2014 AP 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano

una petizione chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr.

20'769.89 a titolo di salario per le ore di lavoro straordinarie prestate

durante il periodo di impiego, oltre interessi. In breve, egli ha lamentato la

mancata compensazione, rispettivamente il mancato pagamento, di un importante

numero di ore straordinarie. In particolare l’attore ha affermato che solo le

ore straordinarie preventivamente autorizzate dalla datrice di lavoro sono

state compensate in costanza del rapporto di lavoro mentre le

altre non sono state pagate malgrado anch’esse fossero state effettuate

nell’interesse della convenuta e per esigenze professionali. AO 1 sarebbe

inoltre stata perfettamente informata del loro ammontare in quanto le stesse

erano registrate nel sistema informatico dell’azienda. L’attore ha inoltre

sottolineato che la datrice di lavoro non è mai intervenuta per impedirne lo

svolgimento.

C. La convenuta si è opposta

alla petizione contestando la pretesa creditoria. In sintesi, essa ha sostenuto

che nell’azienda era in vigore un sistema di orario flessibile e la regola

secondo cui il numero massimo di ore cumulabili per ogni mese era pari a 10,

pena la decadenza di ulteriori ore accumulate. Non costituirebbero dunque ore

supplementari quelle derivanti dall’orario flessibile, ma soltanto quelle

cumulate in seguito a richiesta del datore di lavoro o comunque autorizzate dallo

stesso. AP 1 non avrebbe mai sottoposto alcuna richiesta per le ore di cui egli

chiede ora il pagamento, motivo per cui le stesse non sono riconosciute come

ore supplementari. AO 1 ha contestato inoltre l’obbligo di intervenire per

impedire lo svolgimento di ore straordinarie non preventivate, ritenuto che

l’attore avrebbe potuto gestire il suo orario di lavoro autonomamente, così

come autonomamente avrebbe dovuto inviare una richiesta di autorizzazione delle

ore supplementari svolte di propria iniziativa. Da ultimo, la convenuta ha rilevato

che l’attore ha riconosciuto la situazione delle vacanze e il saldo delle ore

supplementari restanti a fine 2011, a fine 2012 e l’8 novembre 2013, senza sollevare

alcuna obbiezione.

D. In sede di udienza,

l’attore ha prodotto un memoriale scritto di replica, nel quale ha ribadito

come la convenuta fosse perfettamente a conoscenza degli effettivi carichi di

lavoro da lui svolti. Egli ha inoltre aggiunto che né il contratto di lavoro né

il regolamento menzionavano il sistema di orario flessibile ma prevedevano di

contro la compensazione del lavoro supplementare e straordinario. Ha inoltre

contestato di aver mai riconosciuto o accettato un sistema di remunerazione

parziale delle ore di lavoro che l’attività imponeva.

In duplica orale, la

convenuta ha osservato che il sistema di orario flessibile sarebbe stato precisato

nella nota interna doc. 7, emanata nel marzo 2012, ma sarebbe stato comunque in

vigore già in precedenza.

Con ordinanza del

28 gennaio 2015 il Pretore ha respinto i mezzi di prova proposti dalle parti

con la sola eccezione dei documenti prodotti agli atti dalle stesse. Il reclamo

presentato da AP 1 contro questa ordinanza è stato giudicato inammissibile

dalla Terza Camera civile del Tribunale d’appello in data 17 febbraio 2015 non

avendo l’attore reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile.

E. Le parti hanno

rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati

conclusivi esse hanno sostanzialmente ribadito le proprie antitetiche

posizioni. L’attore ha altresì contestato l’assenza di autonomia nella gestione

del suo tempo di lavoro, la flessibilità essendo stata limitata agli orari di

inizio e di fine giornata di lavoro e ha sottolineato che il clima aziendale

non permetteva di chiedere il pagamento di tutto il lavoro straordinario

effettuato.

F. Con sentenza dell’8 giugno

2015 il Pretore ha integralmente respinto la petizione ritenendo non

sufficientemente allegata e dimostrata la necessità delle ore di cui l’attore ha

chiesto la remunerazione.

G. Con appello 4 luglio 2015

l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere

integralmente la petizione e condannare la controparte al pagamento di fr.

20'769.89, protestate tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 10 settembre

2015 la convenuta propone la reiezione del gravame pure con protesta di tasse,

spese e ripetibili.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova

applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel

termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è

tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni

impartito da questa Camera il 13 luglio 2015. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

2. Nella propria sentenza il

Pretore, dopo aver riassunto il contenuto degli allegati di causa, ha esposto

la dottrina e la giurisprudenza sviluppata in relazione all’art. 321c CO ed ha ricordato

come l’onere di allegazione e di prova della natura di ore straordinarie delle

ore di cui l’attore chiede la remunerazione spetti allo stesso. Il magistrato

ha ritenuto che AP 1 non avesse sufficientemente allegato e dimostrato la

necessità delle ore di cui ha chiesto la remunerazione e ha pertanto respinto

la petizione.

3. Nella prima parte dell’appello

AP 1 lamenta una violazione di norme procedurali fondamentali e del diritto di

essere sentito riconducibile “all’illegittimo rifiuto” da parte del

Pretore “di assumere e amministrare pressoché tutte le prove offerte

dall’appellante” e alla “mancata istruttoria”. Egli sostiene che il

Pretore ha “annichilito il diritto alla prova dell’appellante, in quanto non

ha minimante tenuto in considerazione i mezzi di prova invocati. Questo ha

comportato la profonda lesione dei fondamenti procedurali che governano il

diritto svizzero (Cfr. 29 Cost. fed. 52 segg. e 150 segg. CPC)” (cfr.

appello pag. 2 e 5). Secondo AP 1 l’agire del Pretore avrebbe determinato un

accertamento manifestamente errato dei fatti di causa pertinenti.

L’appellante prosegue quindi censurando

dal punto di vista materiale l’errata applicazione del diritto da parte del

magistrato di prime cure per non aver qualificato come ore straordinarie quelle

da lui effettuate e di cui chiede il pagamento.

4. La censura dell’appellante

relativa alla violazione del diritto di essere sentito, consistente nella

mancata assunzione delle prove offerte e nella carente istruttoria, va trattata

per prima. Qualora essa fosse fondata, infatti, implicherebbe già di per sé

Considerandi

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo

giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova

decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame

nel merito (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; TF 11 novembre

2008.

4A_165/2008 consid. 6; II CCA 24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64, 18

settembre 2012 inc. n. 12.2012.46, 16 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.199).

4.1

Il diritto di essere

sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art. 53 CPC,

garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti

rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro

assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in

cui essi possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I

279.

consid. 2.3; decisione del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II CCA 9

aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid. 8.1). Il diritto alla prova è stato

espressamente codificato nel nuovo Codice di diritto processuale svizzero

all’art. 152 cpv. 1 CPC, secondo cui ogni parte può pretendere che il giudice

assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme

prescritte. Il diritto alla prova non è, tuttavia, assoluto. Esso è al

contrario controbilanciato da uno strumento al servizio dell’economicità e

celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte

del giudice (Haberbeck, Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der

Verletzung des Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3

febbraio 2014, n. 2, p. 2). L’apprezzamento anticipato delle prove è ammesso

anche dalla nuova procedura civile federale (Messaggio concernente il Codice di

diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; Haberbeck, op. cit., n. 1-5, pag. 2 e 3; Hasenböhler in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 35 ad art. 152; DTF 138 III

374.

consid. 4.3.2, decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid.

2.1

,5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1) e permette al giudice di

rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente

assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non

ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Haberbeck, op. cit., n. 3, pag. 2,

decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1,5A_877/2013 del

10.

febbraio 2014 consid. 4.3.1).

4.2

Nel caso concreto con ordinanza

sulle prove del 28 gennaio 2015 il Pretore ha ammesso quali mezzi di prova

unicamente “i documenti prodotti agli atti dalle parti” mentre che ha

respinto “gli altri mezzi di prova notificati dalle parti (testimoni,

edizione documenti, interrogatorio e deposizione della parti, perizia)”

(doc. V in inc. SE.2014.325). In particolare per quanto qui interessa il

magistrato ha respinto l’audizione degli 8 testi notificati dall’attore, che

stando alle indicazioni fornite dallo stesso avrebbero potuto “riferire

sull’effettiva mole di lavoro svolta dall’attore, sul sistema informatico di

registrazione del tempo di lavoro e della conseguente remunerazione” (cfr.

replica e verbale di udienza dell’11 dicembre 2014). Pure negati sono stati “l’edizione

di tutto il dossier personale dell’attore”, “l’interrogatorio e

deposizione delle parti” e l’eventuale “perizia sui conteggi dei tempi

di lavoro”.

Ritenendo, sulla base dei soli

documenti prodotti con gli allegati di causa, la procedura in esame matura per

il giudizio, il magistrato, dopo l’inoltro delle rispettive memorie scritte conclusive,

ha quindi proceduto all’emanazione della sentenza e ha respinto la petizione. Come

emerge dalla decisione impugnata, il Pretore ha respinto le pretese attoree in

quanto ha giudicato non sufficientemente allegato e provato il carattere di ora

straordinaria delle ore di cui AP 1 ha chiesto la remunerazione. Più

precisamente, il magistrato ha giudicato che “le allegazioni dell’attore sono

insufficienti” per quanto attiene alla “questione a sapere se le ore di

cui egli chiede la remunerazione costituiscano ore supplementari ai sensi

dell’art. 321c CO oppure se le stesse costituiscano un eccessivo accumulo di

ore derivanti dall’orario flessibile” (sentenza cit. pag. 5 a metà). Egli

ha inoltre imputato all’attore di non aver allegato e dimostrato “la necessità

delle ore di cui chiede la remunerazione” (sentenza cit. pag. 6 in alto,

qui data per trascritta).

Una simile motivazione non può

che destare perplessità, così come il modus operandi del Pretore. Da un canto,

infatti, il magistrato ha respinto tutte le prove non documentali proposte da AP

1.

e non ha effettuato particolari accertamenti istruttori - malgrado, in

concreto, ciò gli incombesse per legge (cfr. art. 247 CPC; consid. 4.2) - ma,

dall’altro, ha rimproverato all’attore di non aver adempiuto ai propri obblighi

procedurali in relazione all’allegazione e alla prova delle proprie pretese. Questo

però senza contestare la pertinenza delle prove di cui l’attore ha chiesto

l’assunzione.

Come si vedrà meglio qui di

seguito, questo modo di procedere stride non solo con il diritto di essere

sentito ma si rivela pure lesivo delle norme che regolano la procedura

semplificata (art. 243 segg. CPC), qui applicabili.

4.3

In

particolare, l'art. 247 cpv. 2 lett. b cifra 2 CPC stabilisce che nelle

controversie in materia di diritto del lavoro fino a un valore litigioso di fr.

30’000.-, il giudice accerta i fatti d'ufficio. La massima inquisitoria sancita

da questa norma corrisponde al concetto di “massima inquisitoria sociale” o “principio

inquisitorio attenuato” sviluppato dalla dottrina e dalla giurisprudenza a

proposito dell'ora abrogato art. 343 CO (Messaggio concernente il Codice di

diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006: FF 2006, 6738; Tappy, in: Code de procédure civile

commenté, Basilea 2011, n. 22 ad art. 247

CPC). Secondo tale principio, il giudice

accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve interrogare le parti e informarle sul loro

obbligo di collaborare nell'istruttoria e di fornire le necessarie prove. La massima inquisitoria sociale riguarda la raccolta

del materiale probatorio – ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini

del giudizio – davanti al giudice di prima istanza, non invece l'oggetto della

controversia, che resta nella libera disposizione delle parti. Queste rimangono

tenute a esporre – nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali

applicabili – le circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i

mezzi di prova disponibili (DTF 130 III 102 consid. 2.2, 125 III 231 consid.

4a). Se ha oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle

allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tenuto

a interpellare le parti e può assumere prove di propria iniziativa (sentenza

del Tribunale federale 4A_522/2008 del 3 settembre 2009 consid. 3.1 con

riferimenti). La massima inquisitoria

sociale non esonera le parti dal loro obbligo di collaborare alla

determinazione della fattispecie rilevante (DTF 130 III 102 consid. 2.2, 125

III 231, consid. 4a), né obbliga il giudice ad istruire d'ufficio la causa se

una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (sentenza del Tribunale federale

4A_484/2011 del 2 novembre 2011 consid. 2.2; Tappy,

op. cit. n. 23 ad art. 247 CPC). La massima inquisitoria sociale mira infatti a

favorire una procedura accessibile anche ai laici, non a supplire alle carenze

di una parte negligente rispettivamente preclusa (sentenza del TF 4C.255/2006 del 2 ottobre 2006 consid. 4.2).

4.4

Nel caso concreto, il

magistrato, omettendo di procedere a ulteriori atti istruttori volti a meglio

circoscrivere e definire i fatti, è venuto meno ai compiti affidatigli da

questa norma. Qualora il Pretore avesse ritenuto, come pare essere stato effettivamente

il caso visto quanto indicato dallo stesso nei considerandi della sua sentenza,

che le allegazioni dell’attore e i mezzi di prova non fossero completi egli

avrebbe dovuto intervenire d’ufficio interpellando le parti ed eventualmente

assumendo altre prove di propria sponte. E questo senza influire sull’oggetto

della controversia che resta definito dalle parti. Non solo ciò non è avvenuto

ma il giudice di prime cure ha respinto la petizione adducendo quale motivazione

proprio la carente allegazione e la mancata prova di fatti rilevanti ai fini

del giudizio.

Sulla base di quanto sovraesposto

non si può che riconoscere la violazione del diritto alla prova e delle norme

procedurali che reggono la procedura semplificata.

5.

Ne discende che la

decisione impugnata, emanata in violazione di detti principi, va annullata e

l’incarto va rinviato al Pretore affinché completi l’istruttoria accertando i

fatti pertinenti ed emani una nuova decisione. In particolare, in sede

istruttoria il magistrato dovrà accertare, tra le altre cose, la mole di lavoro

effettuata dal dipendente e se la stessa non poteva essere svolto all’interno

della normale fascia oraria. Egli dovrà altresì chiarire l’atteggiamento della

datrice di lavoro nei confronti delle richieste di rimborso delle ore

lavorative supplementari. Nella misura in cui contestati, e non desumibili dai

documenti agli atti (doc. E, F, H, I) andranno accertati anche i rilevamenti delle

ore di presenza per gli anni in esame.

6.

L’appello merita dunque

accoglimento nel senso dei considerandi che precedono. Non si prelevano spese

processuali (art. 114 lett. c CPC). La convenuta, che ha postulato la reiezione

dell’appello e risulta quindi soccombente in questa sede, rifonderà

all’appellante un’equa indennità per ripetibili di appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106

CPC, 114 CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:

I. L’appello 4 luglio 2015 di

AP 1 è evaso nel senso che la decisione 8 giugno 2015 è annullata e gli

atti di causa sono ritornati al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei

considerandi.

II. Non si prelevano spese

processuali. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 1’000.- per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-,

-,

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).