12.2015.121
Contratto di lavoro- pagamento ore straordinarie – violazione diritto di essere sentito (diritto alla prova) e di norme procedurali
20 giugno 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.121
Lugano
20 giugno 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2014.326
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 11
settembre 2014 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
in materia di contratto
di lavoro con cui l’attore ha chiesto il pagamento di complessivi fr. 22'414.90
lordi a titolo di salario per le ore di lavoro straordinario prestate durante
il rapporto di impiego, oltre interessi,
richiesta avversata
dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore con sentenza
8 giugno 2015 ha respinto,
appellante l’attore con
atto di appello 4 luglio 2015, con cui chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e
ripetibili,
mentre la convenuta con
risposta del 10 settembre 2015 postulala la reiezione del gravame pure con
protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A. A partire dal 1° dicembre
2008 AP 1 è stato assunto alle dipendenze di AO 1 in qualità di “Assistente
tecnico I&S” per poi arrivare al ruolo di “Innovation Manager”.
Il contratto iniziale prevedeva un salario mensile di fr. 4'300.- lordi per
tredici mensilità poi aumentato nel corso degli anni sino a fr. 5'700.- lordi
sempre per tredici mensilità (doc. 2, 3, 4, 5, 6 e doc. B).
In data 22 agosto 2013 il
dipendente ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 30 novembre 2013.
B. Previo tentativo di conciliazione
(C.M. 2014.159), l’11 settembre 2014 AP 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano
una petizione chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 22'414.90
a titolo di salario per le ore di lavoro straordinarie prestate durante il
periodo di impiego, oltre interessi. In breve, egli ha lamentato la mancata
compensazione, rispettivamente il mancato pagamento, di un importante numero di
ore straordinarie. In particolare l’attore ha affermato che solo le ore
straordinarie preventivamente autorizzate dalla datrice di lavoro sono state compensate in costanza del rapporto di lavoro mentre le altre non sono
state pagate malgrado anch’esse fossero state effettuate nell’interesse della
convenuta e per esigenze professionali. AO 1 sarebbe inoltre stata
perfettamente informata del loro ammontare in quanto le stesse erano registrate
nel sistema informatico dell’azienda. L’attore ha inoltre sottolineato che la
datrice di lavoro non è mai intervenuta per impedirne lo svolgimento.
C. La convenuta si è opposta
alla petizione contestando la pretesa creditoria. In sintesi, essa ha sostenuto
che nell’azienda era in vigore un sistema di orario flessibile e la regola
secondo cui il numero massimo di ore cumulabili per ogni mese era pari a 10,
pena la decadenza di ulteriori ore accumulate. Non costituirebbero dunque ore
supplementari quelle derivanti dall’orario flessibile, ma soltanto quelle
cumulate in seguito a richiesta del datore di lavoro o comunque autorizzate dallo
stesso. AP 1 non avrebbe mai sottoposto alcuna richiesta per le ore di cui egli
chiede ora il pagamento, motivo per cui le stesse non sono riconosciute come
ore supplementari. AO 1 ha contestato inoltre l’obbligo di intervenire per
impedire lo svolgimento di ore straordinarie non preventivate, ritenuto che
l’attore avrebbe potuto gestire il suo orario di lavoro autonomamente, così
come autonomamente avrebbe dovuto inviare una richiesta di autorizzazione delle
ore supplementari svolte di propria iniziativa. Da ultimo, la convenuta ha rilevato
che l’attore ha riconosciuto la situazione delle vacanze e il saldo delle ore
supplementari restanti a fine 2011, a fine 2012, senza sollevare alcuna
obbiezione; inoltre in data 8 novembre 2013 egli ha formulato una richiesta di
compensazione per le ore straordinarie effettuate pari a 4 giorni lavorativi.
D. In sede di udienza,
l’attore ha prodotto un memoriale scritto di replica, nel quale ha ribadito
come la convenuta fosse perfettamente a conoscenza degli effettivi carichi di
lavoro da lui svolti. Egli ha inoltre aggiunto che né il contratto di lavoro né
il regolamento menzionavano il sistema di orario flessibile ma prevedevano di
contro la compensazione del lavoro supplementare e straordinario. Ha inoltre
contestato di aver mai riconosciuto o accettato un sistema di remunerazione
parziale delle ore di lavoro che l’attività imponeva.
In duplica orale, la
convenuta ha osservato che il sistema di orario flessibile sarebbe stato
precisato nella nota interna doc. 7, emanata nel marzo 2012, ma sarebbe stato
comunque in vigore già in precedenza.
Con ordinanza del
28 gennaio 2015 il Pretore ha respinto i mezzi di prova proposti dalle parti
con la sola eccezione dei documenti prodotti agli atti dalle stesse. Il reclamo
presentato da AP 1 contro questa ordinanza è stato giudicato inammissibile
dalla Terza Camera civile del Tribunale d’appello in data 17 febbraio 2015 non
avendo l’attore reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile.
E. Le parti hanno
rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati
conclusivi esse hanno sostanzialmente ribadito le proprie antitetiche
posizioni. L’attore ha altresì contestato l’assenza di autonomia nella gestione
del suo tempo di lavoro, la flessibilità essendo stata limitata agli orari di
inizio e di fine giornata di lavoro e ha sottolineato che il clima aziendale
non permetteva di chiedere il pagamento di tutto il lavoro straordinario
effettuato.
F. Con sentenza dell’8 giugno
2015 il Pretore ha integralmente respinto la petizione ritenendo non
sufficientemente allegata e dimostrata la necessità delle ore di cui l’attore
ha chiesto la remunerazione.
G. Con appello 4 luglio 2015
l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
integralmente la petizione e condannare la controparte al pagamento di fr. 22'414.90,
protestate tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 10 settembre 2015 la
convenuta propone la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e
ripetibili.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova
applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel termine
di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo,
così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da
questa Camera il 13 luglio 2015. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del
gravame.
2. Nella propria sentenza il
Pretore, dopo aver riassunto il contenuto degli allegati di causa, ha esposto
la dottrina e la giurisprudenza sviluppata in relazione all’art. 321c CO ed ha
ricordato come l’onere di allegazione e di prova della natura di ore straordinarie
delle ore di cui l’attore chiede la remunerazione spetti allo stesso. Il
magistrato ha ritenuto che AP 1 non avesse sufficientemente allegato e
dimostrato la necessità delle ore di cui ha chiesto la remunerazione e ha
pertanto respinto la petizione.
3. Nella prima parte dell’appello
AP 1 lamenta una violazione di norme procedurali fondamentali e del diritto di
essere sentito riconducibile “all’illegittimo rifiuto” da parte del
Pretore “ di assumere e amministrare pressoché tutte le prove offerte dall’appellante”
e alla “mancata istruttoria”. Egli sostiene che il Pretore ha “annichilito
il diritto alla prova dell’appellante, in quanto non ha minimante tenuto in
considerazione i mezzi di prova invocati. Questo ha comportato la profonda
lesione dei fondamenti procedurali che governano il diritto svizzero (Cfr. 29 Cost.
fed. 52 segg. e 150 segg. CPC)” (cfr. appello pag. 2 e 5). Secondo AP 1
l’agire del Pretore avrebbe determinato un accertamento manifestamente errato
dei fatti di causa pertinenti.
L’appellante prosegue quindi
censurando dal punto di vista materiale l’errata applicazione del diritto da
parte del magistrato di prime cure per non aver qualificato come ore
straordinarie quelle da lui effettuate e di cui chiede il pagamento.
4. La censura dell’appellante
relativa alla violazione del diritto di essere sentito, consistente nella
mancata assunzione delle prove offerte e nella carente istruttoria, va trattata
per prima. Qualora essa fosse fondata, infatti, implicherebbe già di per sé
Considerandi
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo
giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova
decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame
nel merito (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; TF 11 novembre
2008.
4A_165/2008 consid. 6; II CCA 24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64, 18
settembre 2012 inc. n. 12.2012.46, 16 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.199).
4.1
Il diritto di essere
sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art. 53 CPC,
garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti
rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro
assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in
cui essi possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I
279.
consid. 2.3; decisione del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II CCA 9
aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid. 8.1). Il diritto alla prova è stato
espressamente codificato nel nuovo Codice di diritto processuale svizzero
all’art. 152 cpv. 1 CPC, secondo cui ogni parte può pretendere che il giudice
assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme
prescritte. Il diritto alla prova non è, tuttavia, assoluto. Esso è al
contrario controbilanciato da uno strumento al servizio dell’economicità e
celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato delle prove da
parte del giudice (Haberbeck, Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der
Verletzung des Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3
febbraio 2014, n. 2, p. 2). L’apprezzamento anticipato delle prove è ammesso
anche dalla nuova procedura civile federale (Messaggio concernente il Codice di
diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; Haberbeck, op. cit., n. 1-5, pag. 2 e 3;
Hasenböhler in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 35 ad art. 152; DTF 138 III
374.
consid. 4.3.2, decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1,
5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1) e permette al giudice di
rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente
assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non
ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Haberbeck, op. cit., n. 3, pag. 2,
decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1,5A_877/2013 del
10.
febbraio 2014 consid. 4.3.1).
4.2
Nel caso concreto con
ordinanza sulle prove del 28 gennaio 2015 il Pretore ha ammesso quali mezzi di
prova unicamente “i documenti prodotti agli atti dalle parti” mentre che
ha respinto “gli altri mezzi di prova notificati dalle parti (testimoni,
edizione documenti, interrogatorio e deposizione della parti, perizia)”
(doc. V in inc. SE.2014.326). In particolare per quanto qui interessa il
magistrato ha respinto l’audizione degli 8 testi notificati dall’attore, che
stando alle indicazioni fornite dallo stesso avrebbero potuto “riferire
sull’effettiva mole di lavoro svolta dall’attore, sul sistema informatico di
registrazione del tempo di lavoro e della conseguente remunerazione” (cfr.
replica e verbale di udienza dell’11 dicembre 2014). Pure negati sono stati “l’edizione
di tutto il dossier personale dell’attore”, “l’interrogatorio e
deposizione delle parti” e l’eventuale “perizia sui conteggi dei tempi
di lavoro”.
Ritenendo, sulla base dei soli
documenti prodotti con gli allegati di causa, la procedura in esame matura per
il giudizio, il magistrato, dopo l’inoltro delle rispettive memorie scritte
conclusive, ha quindi proceduto all’emanazione della sentenza e ha respinto la
petizione. Come emerge dalla decisione impugnata, il Pretore ha respinto le
pretese attoree in quanto ha giudicato non sufficientemente allegato e provato
il carattere di ora straordinaria delle ore di cui AP 1 ha chiesto la
remunerazione. Più precisamente, il magistrato ha giudicato che “le
allegazioni dell’attore sono insufficienti” per quanto attiene alla “questione
a sapere se le ore di cui egli chiede la remunerazione costituiscano ore
supplementari ai sensi dell’art. 321c CO oppure se le stesse costituiscano un
eccessivo accumulo di ore derivanti dall’orario flessibile” (sentenza cit.
pag. 5 in fine). Egli ha inoltre imputato all’attore di non aver allegato e
dimostrato “la necessità delle ore di cui chiede la remunerazione”
(sentenza cit. pag. 6 a metà, qui data per trascritta).
Una simile motivazione non può
che destare perplessità, così come il modus operandi del Pretore. Da un canto,
infatti, il magistrato ha respinto tutte le prove non documentali proposte da AP
1.
e non ha effettuato particolari accertamenti istruttori - malgrado, in
concreto, ciò gli incombesse per legge (cfr. art. 247 CPC; consid. 4.2) - ma,
dall’altro, ha rimproverato all’attore di non aver adempiuto ai propri obblighi
procedurali in relazione all’allegazione e alla prova delle proprie pretese. Questo
però senza contestare la pertinenza delle prove di cui l’attore ha chiesto
l’assunzione.
Come si vedrà meglio qui di
seguito, questo modo di procedere stride non solo con il diritto di essere
sentito ma si rivela pure lesivo delle norme che regolano la procedura
semplificata (art. 243 segg. CPC), qui applicabili.
4.3
In
particolare, l'art. 247 cpv. 2 lett. b cifra 2 CPC stabilisce che nelle
controversie in materia di diritto del lavoro fino a un valore litigioso di fr.
30.
000.-, il giudice accerta i fatti d'ufficio. La massima inquisitoria sancita
da questa norma corrisponde al concetto di “massima inquisitoria sociale” o “principio
inquisitorio attenuato” sviluppato dalla dottrina e dalla giurisprudenza a
proposito dell'ora abrogato art. 343 CO (Messaggio concernente il Codice di
diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006: FF 2006, 6738; Tappy, in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 22 ad art. 247
CPC). Secondo tale principio, il giudice
accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve interrogare le parti e informarle sul loro
obbligo di collaborare nell'istruttoria e di fornire le necessarie prove. La massima inquisitoria sociale riguarda la raccolta
del materiale probatorio – ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini
del giudizio – davanti al giudice di prima istanza, non invece l'oggetto della
controversia, che resta nella libera disposizione delle parti. Queste rimangono
tenute a esporre – nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali
applicabili – le circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i
mezzi di prova disponibili (DTF 130 III 102 consid. 2.2, 125 III 231 consid.
4a). Se ha oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle
allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tenuto
a interpellare le parti e può assumere prove di propria iniziativa (sentenza
del Tribunale federale 4A_522/2008 del 3 settembre 2009 consid. 3.1 con
riferimenti). La massima inquisitoria
sociale non esonera le parti dal loro obbligo di collaborare alla
determinazione della fattispecie rilevante (DTF 130 III 102 consid. 2.2, 125
III 231, consid. 4a), né obbliga il giudice ad istruire d'ufficio la causa se
una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (sentenza del Tribunale federale
4A_484/2011 del 2 novembre 2011 consid. 2.2; Tappy,
op. cit. n. 23 ad art. 247 CPC). La massima inquisitoria sociale mira infatti a
favorire una procedura accessibile anche ai laici, non a supplire alle carenze
di una parte negligente rispettivamente preclusa (sentenza del TF 4C.255/2006 del 2 ottobre 2006 consid. 4.2).
4.4
Nel caso concreto, il
magistrato, omettendo di procedere a ulteriori atti istruttori volti a meglio
circoscrivere e definire i fatti, è venuto meno ai compiti affidatigli da
questa norma. Qualora il Pretore avesse ritenuto, come pare essere stato
effettivamente il caso visto quanto indicato dallo stesso nei considerandi
della sua sentenza, che le allegazioni dell’attore e i mezzi di prova non
fossero completi egli avrebbe dovuto intervenire d’ufficio interpellando le
parti ed eventualmente assumendo altre prove di propria sponte. E questo senza
influire sull’oggetto della controversia che resta definito dalle parti. Non
solo ciò non è avvenuto ma il giudice di prime cure ha respinto la petizione
adducendo quale motivazione proprio la carente allegazione e la mancata prova
di fatti rilevanti ai fini del giudizio.
Sulla base di quanto sovraesposto
non si può che riconoscere la violazione del diritto alla prova e delle norme
procedurali che reggono la procedura semplificata.
5.
Ne discende che la
decisione impugnata, emanata in violazione di detti principi, va annullata e
l’incarto va rinviato al Pretore affinché completi l’istruttoria accertando i
fatti pertinenti ed emani una nuova decisione. In particolare, in sede
istruttoria il magistrato dovrà accertare, tra le altre cose, la mole di lavoro
effettuata dal dipendente e se la stessa non poteva essere svolto ll’interno
della normale fascia oraria. Egli dovrà altresì chiarire l’atteggiamento della
datrice di lavoro nei confronti delle richieste di rimborso delle ore lavorative
supplementari. Nella misura in cui contestati, e non desumibili dai documenti
agli atti (doc. E, F, H, I), andranno accertati anche i rilevamenti delle ore
di presenza per gli anni in esame.
6.
L’appello merita dunque
accoglimento nel senso dei considerandi che precedono. Non si prelevano spese
processuali (art. 114 lett. c CPC). La convenuta, che ha postulato la reiezione
dell’appello e risulta quindi soccombente in questa sede, rifonderà
all’appellante un’equa indennità per ripetibili di appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106
CPC, 114 CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide:
I. L’appello 4 luglio 2015 di
AP 1 è evaso nel senso che la decisione 8 giugno 2015 è annullata e gli
atti di causa sono ritornati al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei
considerandi.
II. Non si prelevano spese
processuali. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).