12.2015.122
Concorrenza sleale. Proprietà intellettuale
10 febbraio 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.122
Lugano
10 febbraio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. SE.2013.112
della Pretura del Distretto di Bellinzona – promossa con petizione 26 novembre
2013 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui ha chiesto di
accertare l’inesistenza del credito di cui al PE n. __________ dell’UEF di
Bellinzona e di ordinare all’UEF in questione la cancellazione immediata del PE
summenzionato;
domanda a cui la
convenuta si è opposta, domandando in via riconvenzionale: 1) di vietare alla
controparte l’utilizzo della fotografia “__________”, da sola o con il logo “__________”,
così come il logo “__________”, da solo o qualsiasi riferimento al fatto che __________,
così come nel tempo passato, sarebbe stato aperto un negozio di __________,
collegato direttamente o indirettamente anche solo per tradizione o geograficamente
all’AO 1; con la comminatoria dell’art. 292 CPS; 2) di accertare che la
controparte non ha alcun diritto di usare la fotografia raffigurante il vecchio
negozio __________ e di richiamarsi in qualsiasi modo alla tradizione dell’__________
o del vecchio negozio di __________; 3) di riconoscere l’esistenza del credito
nei confronti della controparte; 4) di procedere alla confisca di tutto il
materiale pubblicitario o altro della controparte raffigurante la fotografia,
gli slogan o richiamante in altro modo la campagna pubblicitaria basata sull’__________
e 5) di ordinare la pubblicazione della sentenza su tutti i media cartacei ed
elettronici diffusi nel Canton Ticino a spese della controparte;
richieste alla quale AO
1 si è opposta, in quanto a suo dire “irricevibili” per carenza di
legittimazione attiva e, in ogni caso, da respingere;
mentre con duplica AP 1 ha
chiesto che la petizione fosse “respinta in quanto inammissibile in ordine; la
causa deve infatti essere trattata secondo la procedura ordinaria ed essere
deferita alla competente Corte del Tribunale d’appello quale istanza unica ex
art. 5 CPC, in via subordinata di trasmettere la causa alla competente
Corte del Tribunale d’appello per essere giudicata secondo la procedura
ordinaria”;
sulle quali ha statuito
il Pretore con decisione 9 giugno 2015, accogliendo la petizione e respingendo
la domanda riconvenzionale;
appellante AP 1,
che con appello 26 giugno 2015 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso: in via principale 1a) di accertare l’incompetenza della Pretura di
Bellinzona e di dichiarare di conseguenza irricevibile la petizione, in via
subordinata 1b) di respingerla, così come di accogliere la domanda
riconvenzionale, nel senso di vietare alla controparte l’utilizzo della
fotografia “__________”, da sola o con il logo “__________”, così come il logo
“__________” da solo, così come qualsiasi riferimento al fatto che sul __________,
rispettivamente nel tempo passato, sarebbe stato aperto un negozio di __________,
collegato direttamente o indirettamente anche solo per tradizione o
geograficamente all’AO 1; con la comminatoria dell’art. 292 CPS (1); di
procedere alla confisca di tutto il materiale pubblicitario o altro della
controparte raffigurante la fotografia, gli slogan o richiamante in altro modo
la campagna pubblicitaria basata sull’__________ (2) e di ordinare la
pubblicazione della sentenza su tutti i media cartacei ed elettronici diffusi
nel Canton Ticino a spese della controparte (3), con protesta di spese
giudiziarie di entrambe le sedi;
mentre con risposta 7
agosto 2015 AO 1 postula la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese
processuali e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________,
emesso il 4 ottobre 2013 dall’UEF di Bellinzona, l’AP 1 ha escusso AO 1 – che
ha interposto tempestiva opposizione – per l’incasso di fr. 30'000.- oltre
interessi al 5% dal 1° ottobre 2013, indicando quale titolo di credito
“violazione dei diritti d’autore” (doc. D).
Fatti
B. Con petizione 26 novembre
2013 AO 1 ha convenuto AP 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona,
chiedendo di accertare l’inesistenza del credito di cui al PE n. __________ summenzionato
e di ordinare all’UEF che lo ha emesso la sua cancellazione immediata. Con
risposta 29 gennaio 2014 la convenuta si è opposta alle richieste avversarie e
ha domandato in via riconvenzionale: 1) di vietare alla controparte l’utilizzo
della fotografia “__________”, da sola o con il logo “__________”, così come il
logo “__________”, da solo o qualsiasi riferimento al fatto che sul __________,
così come nel tempo passato, sarebbe stato aperto un negozio di __________,
collegato direttamente o indirettamente anche solo per tradizione o
geograficamente all’AO 1; con la comminatoria dell’art. 292 CPS; 2) di
accertare che la controparte non ha alcun diritto di usare la fotografia
raffigurante il vecchio negozio __________ e di richiamarsi in qualsiasi modo
alla tradizione dell’__________ o del vecchio negozio di __________; 3) di
riconoscere l’esistenza del credito nei confronti della controparte; 4) di
procedere alla confisca di tutto il materiale pubblicitario o altro della
controparte raffigurante la fotografia, gli slogan o richiamante in altro modo
la campagna pubblicitaria basata sull’__________ e 5) di ordinare la
pubblicazione della sentenza su tutti i media cartacei ed elettronici diffusi
nel Canton Ticino a spese della controparte. Con replica e risposta alla
domanda riconvenzionale 13 febbraio 2014 la controparte si è confermata nelle
proprie richieste, opponendosi a quelle avversarie, in quanto a suo dire
“irricevibili” per carenza di legittimazione attiva e, in ogni caso, da
respingere. Con duplica e replica riconvenzionale 20 marzo 2014 AP 1 ha chiesto
che la petizione “sia respinta in quanto inammissibile in ordine; la causa deve
infatti essere trattata secondo la procedura ordinaria ed essere deferita alla
competente Corte del Tribunale d’appello quale istanza unica ex art. 5
CPC”, in via subordinata di trasmettere la causa alla competente Corte del
Tribunale d’appello per essere giudicata secondo la procedura ordinaria,
ribadendo la sua domanda riconvenzionale. Con duplica riconvenzionale 1° aprile
2014 AO 1 ha ribadito il proprio punto di vista. Esperita l’istruttoria le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale, inoltrando allegati conclusivi
scritti nei quali hanno confermato le loro antitetiche posizioni. Statuendo il
9 giugno 2015 il Pretore ha accolto la petizione e ha respinto la domanda
riconvenzionale.
C. Con appello 26 giugno 2015 AP
1 è insorta dinanzi a questa Camera, chiedendo la riforma del giudizio testé
menzionato, nel senso: in via principale 1a) di accertare l’incompetenza della
Pretura di Bellinzona e di dichiarare di conseguenza irricevibile la petizione,
in via subordinata 1b) di respingerla, così come di accogliere la domanda
riconvenzionale, nel senso di vietare alla controparte l’utilizzo della
fotografia “__________”, da sola o con il logo “__________”, così come il logo
“__________” da solo, così come qualsiasi riferimento al fatto che sul __________,
rispettivamente nel tempo passato, sarebbe stato aperto un negozio di __________,
collegato direttamente o indirettamente anche solo per tradizione o
geograficamente all’AO 1; con la comminatoria dell’art. 292 CPS (1); di
procedere alla confisca di tutto il materiale pubblicitario o altro della
controparte raffigurante la fotografia, gli slogan o richiamante in altro modo
la campagna pubblicitaria basata sull’__________ (2) e di ordinare la
pubblicazione della sentenza su tutti i media cartacei ed elettronici diffusi
nel Canton Ticino a spese della controparte (3), con protesta di spese giudiziarie
di entrambe le sedi. Con risposta 7 agosto 2015 AO 1 postula invece la
reiezione dell’appello.
Considerato
in diritto: 1. Il primo giudice ha reputato
che era data la competenza della Pretura. Egli ha spiegato che l’aspetto
inerente alla proprietà intellettuale era connesso con quello della concorrenza
sleale, che al di sotto di fr. 30'000.-è di sua competenza (art. 5 cpv. 1 CPC).
Il Pretore ha poi ritenuto che la condotta dell’attrice era sì in contrasto con
l’art. 10 LDA e 2 LCSl, sicché illecita, ma che la convenuta e attrice
riconvenzionale non aveva dimostrato l’esistenza di un danno. Di conseguenza,
ha accolto la petizione e ha respinto la domanda riconvenzionale.
Considerandi
2.
L’appellante afferma, in
primo luogo, che in presenza di controversie in materia di proprietà intellettuale
competente è la terza Camera civile del Tribunale d’appello, indipendentemente
dalla questione di sapere se le parti hanno sollevato anche altri aspetti che,
invece, potrebbero essere trattati dal Pretore. A suo dire, poi, l’aspetto
della proprietà intellettuale è comunque predominante, poiché è solo dopo l’accertamento
del buon diritto a tale proprietà che la parte può avvalersi, se del caso,
della protezione riguardante la concorrenza sleale (appello, pag. 1 segg.).
3.
Nella petizione l’attrice
ha fondato il proprio ragionamento giuridico sulla negazione che vi fosse
stata, da parte sua, una violazione di asseriti diritti d’autore della convenuta.
Infatti, nella petizione l’attrice ha rinviato allo scritto 1° ottobre 2013
della controparte affermando che quest’ultima le aveva attribuito il furto
della sua immagine, a suo dire scoperta, rielaborata e utilizzata in modo
improprio. Essa menziona anche la propria lettera 2 ottobre 2013, asserendo di
aver in tale occasione recisamente contestato “la tesi della violazione del
diritto d’autore”. Si dilunga, poi, in argomentazioni sulla proprietà della
fotografia da essa usata. La tesi formulata da AO 1 nella propria risposta di
appello, secondo la quale essa non avrebbe fondato la propria richiesta di
giudizio sul diritto d’autore, bensì sulla circostanza che la somma rivendicata
dalla controparte “non poggia sul alcun tipo di credito” (pag. 3), non può
quindi essere seguita. Di conseguenza, il fondamento giuridico è da ricercare
in quello previsto all’art. 5 cpv. 1 lett. a CPC. Con la risposta,
rispettivamente domanda riconvenzionale, la convenuta solleva anche la
questione della concorrenza sleale in capo all’attrice, chiedendo, tra le altre
cose, di accertare l’esistenza del suo asserito credito sulla base sia della
LDA sia della LCSl.
4.
Per decidere se ci si trova
in presenza di un caso di applicazione dell’art. 5 cpv. 1 CPC e, quindi, di
competenza dell’istanza unica cantonale (che in Ticino è la terza Camera civile
del Tribunale d’appello: art. 48 lett. a cifra 4 LOG), determinanti sono gli
argomenti di merito contenuti nella petizione, non quelli proposti con la
risposta o un’eventuale domanda riconvenzionale (Wey in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ͣ ediz., n. 6 ad art. 5 CPC).
Nella fattispecie, già si è detto che ci si trova in presenza di una
controversia in materia di proprietà intellettuale ai sensi dell’art. 5 cpv. 1
lett. a CPC. Da qui, la competenza della Camera summenzionata a statuire sulle
richieste formulate da AO 1. Va tuttavia decisa la questione di sapere se, per
quanto concerne la domanda riconvenzionale, sussista una competenza del
Pretore, dato che qualora il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.- (come
pacificamente è nella fattispecie) non si applica l’art. 5 cpv. 1 lett. d CPC.
Il Tribunale federale ha spiegato che in virtù dell’obbligo di applicazione
d’ufficio del diritto, una giurisdizione speciale (quale è ad esempio l’istanza
cantonale unica) non può rifiutarsi di estendere il suo esame alle
argomentazioni giuridiche federali invocate da una parte unitamente con il
diritto materiale particolare che fonda la sua competenza speciale. Il
principio iura novit curia si oppone, quindi, alla suddivisione di una
causa civile in processi distinti, a seconda degli argomenti giuridici invocati,
e impone in questa misura un’attrazione di competenza (DTF 92 II 312 consid.
5). Di conseguenza, competente a statuire nella presente causa è la terza
Camera civile del Tribunale d’appello. Da qui, l’incompetenza del giudice adito
in prima sede da AO 1.
5.
L’appellante chiede la
riforma del giudizio impugnato, nel senso di dichiarare la petizione “respinta
in ordine”, in via subordinata di “respingerla nel merito” e in accoglimento
della domanda riconvenzionale formula tutta una serie di richieste di appello.
Alla luce di quanto suesposto, la decisione pretorile dev’essere riformata nel
senso che sia la petizione sia la domanda riconvenzionale sono dichiarate
irricevibili (art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b CPC), con conseguente riforma del
Dispositivo
dispositivo sulle spese giudiziarie di prima istanza. Ne consegue che l’appello
è parzialmente accolto. Le spese giudiziarie del presente procedimento sono poste
a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Compensate le ripetibili
(art. 106 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il RTar,
decide: I. L’appello 26 giugno 2015 di AP
1 è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la
decisione 9 giugno 2015 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così
riformata:
1. La petizione 26
novembre 2013 di AO 1 è dichiarata irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'900.- e le spese di fr. 100.- della domanda principale, già
anticipate dall’attrice, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla
controparte fr. 6'000.- per ripetibili.
3. La domanda
riconvenzionale 29 gennaio 2014 di AP 1 è dichiarata irricevibile.
4. Non si prelevano
oneri processuali, né si assegnano ripetibili della riconvenzione.
5. (Invariato).
II. Le
spese processuali di appello, di fr. 3'000.-, già anticipate dall’appellante, sono poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).