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Decisione

12.2015.122

Concorrenza sleale. Proprietà intellettuale

10 febbraio 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con petizione 26 novembre

2013 AO 1 ha convenuto AP 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona,

chiedendo di accertare l’inesistenza del credito di cui al PE n. __________ summenzionato

e di ordinare all’UEF che lo ha emesso la sua cancellazione immediata. Con

risposta 29 gennaio 2014 la convenuta si è opposta alle richieste avversarie e

ha domandato in via riconvenzionale: 1) di vietare alla controparte l’utilizzo

della fotografia “__________”, da sola o con il logo “__________”, così come il

logo “__________”, da solo o qualsiasi riferimento al fatto che sul __________,

così come nel tempo passato, sarebbe stato aperto un negozio di __________,

collegato direttamente o indirettamente anche solo per tradizione o

geograficamente all’AO 1; con la comminatoria dell’art. 292 CPS; 2) di

accertare che la controparte non ha alcun diritto di usare la fotografia

raffigurante il vecchio negozio __________ e di richiamarsi in qualsiasi modo

alla tradizione dell’__________ o del vecchio negozio di __________; 3) di

riconoscere l’esistenza del credito nei confronti della controparte; 4) di

procedere alla confisca di tutto il materiale pubblicitario o altro della

controparte raffigurante la fotografia, gli slogan o richiamante in altro modo

la campagna pubblicitaria basata sull’__________ e 5) di ordinare la

pubblicazione della sentenza su tutti i media cartacei ed elettronici diffusi

nel Canton Ticino a spese della controparte. Con replica e risposta alla

domanda riconvenzionale 13 febbraio 2014 la controparte si è confermata nelle

proprie richieste, opponendosi a quelle avversarie, in quanto a suo dire

“irricevibili” per carenza di legittimazione attiva e, in ogni caso, da

respingere. Con duplica e replica riconvenzionale 20 marzo 2014 AP 1 ha chiesto

che la petizione “sia respinta in quanto inammissibile in ordine; la causa deve

infatti essere trattata secondo la procedura ordinaria ed essere deferita alla

competente Corte del Tribunale d’appello quale istanza unica ex art. 5

CPC”, in via subordinata di trasmettere la causa alla competente Corte del

Tribunale d’appello per essere giudicata secondo la procedura ordinaria,

ribadendo la sua domanda riconvenzionale. Con duplica riconvenzionale 1° aprile

2014 AO 1 ha ribadito il proprio punto di vista. Esperita l’istruttoria le

parti hanno rinunciato al dibattimento finale, inoltrando allegati conclusivi

scritti nei quali hanno confermato le loro antitetiche posizioni. Statuendo il

9 giugno 2015 il Pretore ha accolto la petizione e ha respinto la domanda

riconvenzionale.

C. Con appello 26 giugno 2015 AP

1 è insorta dinanzi a questa Camera, chiedendo la riforma del giudizio testé

menzionato, nel senso: in via principale 1a) di accertare l’incompetenza della

Pretura di Bellinzona e di dichiarare di conseguenza irricevibile la petizione,

in via subordinata 1b) di respingerla, così come di accogliere la domanda

riconvenzionale, nel senso di vietare alla controparte l’utilizzo della

fotografia “__________”, da sola o con il logo “__________”, così come il logo

“__________” da solo, così come qualsiasi riferimento al fatto che sul __________,

rispettivamente nel tempo passato, sarebbe stato aperto un negozio di __________,

collegato direttamente o indirettamente anche solo per tradizione o

geograficamente all’AO 1; con la comminatoria dell’art. 292 CPS (1); di

procedere alla confisca di tutto il materiale pubblicitario o altro della

controparte raffigurante la fotografia, gli slogan o richiamante in altro modo

la campagna pubblicitaria basata sull’__________ (2) e di ordinare la

pubblicazione della sentenza su tutti i media cartacei ed elettronici diffusi

nel Canton Ticino a spese della controparte (3), con protesta di spese giudiziarie

di entrambe le sedi. Con risposta 7 agosto 2015 AO 1 postula invece la

reiezione dell’appello.

Considerato

in diritto: 1. Il primo giudice ha reputato

che era data la competenza della Pretura. Egli ha spiegato che l’aspetto

inerente alla proprietà intellettuale era connesso con quello della concorrenza

sleale, che al di sotto di fr. 30'000.-è di sua competenza (art. 5 cpv. 1 CPC).

Il Pretore ha poi ritenuto che la condotta dell’attrice era sì in contrasto con

l’art. 10 LDA e 2 LCSl, sicché illecita, ma che la convenuta e attrice

riconvenzionale non aveva dimostrato l’esistenza di un danno. Di conseguenza,

ha accolto la petizione e ha respinto la domanda riconvenzionale.

Considerandi

2.

L’appellante afferma, in

primo luogo, che in presenza di controversie in materia di proprietà intellettuale

competente è la terza Camera civile del Tribunale d’appello, indipendentemente

dalla questione di sapere se le parti hanno sollevato anche altri aspetti che,

invece, potrebbero essere trattati dal Pretore. A suo dire, poi, l’aspetto

della proprietà intellettuale è comunque predominante, poiché è solo dopo l’accertamento

del buon diritto a tale proprietà che la parte può avvalersi, se del caso,

della protezione riguardante la concorrenza sleale (appello, pag. 1 segg.).

3.

Nella petizione l’attrice

ha fondato il proprio ragionamento giuridico sulla negazione che vi fosse

stata, da parte sua, una violazione di asseriti diritti d’autore della convenuta.

Infatti, nella petizione l’attrice ha rinviato allo scritto 1° ottobre 2013

della controparte affermando che quest’ultima le aveva attribuito il furto

della sua immagine, a suo dire scoperta, rielaborata e utilizzata in modo

improprio. Essa menziona anche la propria lettera 2 ottobre 2013, asserendo di

aver in tale occasione recisamente contestato “la tesi della violazione del

diritto d’autore”. Si dilunga, poi, in argomentazioni sulla proprietà della

fotografia da essa usata. La tesi formulata da AO 1 nella propria risposta di

appello, secondo la quale essa non avrebbe fondato la propria richiesta di

giudizio sul diritto d’autore, bensì sulla circostanza che la somma rivendicata

dalla controparte “non poggia sul alcun tipo di credito” (pag. 3), non può

quindi essere seguita. Di conseguenza, il fondamento giuridico è da ricercare

in quello previsto all’art. 5 cpv. 1 lett. a CPC. Con la risposta,

rispettivamente domanda riconvenzionale, la convenuta solleva anche la

questione della concorrenza sleale in capo all’attrice, chiedendo, tra le altre

cose, di accertare l’esistenza del suo asserito credito sulla base sia della

LDA sia della LCSl.

4.

Per decidere se ci si trova

in presenza di un caso di applicazione dell’art. 5 cpv. 1 CPC e, quindi, di

competenza dell’istanza unica cantonale (che in Ticino è la terza Camera civile

del Tribunale d’appello: art. 48 lett. a cifra 4 LOG), determinanti sono gli

argomenti di merito contenuti nella petizione, non quelli proposti con la

risposta o un’eventuale domanda riconvenzionale (Wey in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ͣ ediz., n. 6 ad art. 5 CPC).

Nella fattispecie, già si è detto che ci si trova in presenza di una

controversia in materia di proprietà intellettuale ai sensi dell’art. 5 cpv. 1

lett. a CPC. Da qui, la competenza della Camera summenzionata a statuire sulle

richieste formulate da AO 1. Va tuttavia decisa la questione di sapere se, per

quanto concerne la domanda riconvenzionale, sussista una competenza del

Pretore, dato che qualora il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.- (come

pacificamente è nella fattispecie) non si applica l’art. 5 cpv. 1 lett. d CPC.

Il Tribunale federale ha spiegato che in virtù dell’obbligo di applicazione

d’ufficio del diritto, una giurisdizione speciale (quale è ad esempio l’istanza

cantonale unica) non può rifiutarsi di estendere il suo esame alle

argomentazioni giuridiche federali invocate da una parte unitamente con il

diritto materiale particolare che fonda la sua competenza speciale. Il

principio iura novit curia si oppone, quindi, alla suddivisione di una

causa civile in processi distinti, a seconda degli argomenti giuridici invocati,

e impone in questa misura un’attrazione di competenza (DTF 92 II 312 consid.

5). Di conseguenza, competente a statuire nella presente causa è la terza

Camera civile del Tribunale d’appello. Da qui, l’incompetenza del giudice adito

in prima sede da AO 1.

5.

L’appellante chiede la

riforma del giudizio impugnato, nel senso di dichiarare la petizione “respinta

in ordine”, in via subordinata di “respingerla nel merito” e in accoglimento

della domanda riconvenzionale formula tutta una serie di richieste di appello.

Alla luce di quanto suesposto, la decisione pretorile dev’essere riformata nel

senso che sia la petizione sia la domanda riconvenzionale sono dichiarate

irricevibili (art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b CPC), con conseguente riforma del

Dispositivo

dispositivo sulle spese giudiziarie di prima istanza. Ne consegue che l’appello

è parzialmente accolto. Le spese giudiziarie del presente procedimento sono poste

a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Compensate le ripetibili

(art. 106 cpv. 2 CPC).

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il RTar,

decide: I. L’appello 26 giugno 2015 di AP

1 è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la

decisione 9 giugno 2015 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così

riformata:

1. La petizione 26

novembre 2013 di AO 1 è dichiarata irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'900.- e le spese di fr. 100.- della domanda principale, già

anticipate dall’attrice, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla

controparte fr. 6'000.- per ripetibili.

3. La domanda

riconvenzionale 29 gennaio 2014 di AP 1 è dichiarata irricevibile.

4. Non si prelevano

oneri processuali, né si assegnano ripetibili della riconvenzione.

5. (Invariato).

II. Le

spese processuali di appello, di fr. 3'000.-, già anticipate dall’appellante, sono poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Compensate le ripetibili.

III. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).