12.2015.123
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Prelievo di averi bancari
8 febbraio 2017Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.123
Lugano
8 febbraio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. SO.2015.1755
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con istanza 17
aprile 2015 da
AO
1
rappr. dall’ RA 3
contro
AP
1,
rappr.
dall’avv. RA 1 e dall’avv. RA 2,
con cui l’istante ha
chiesto di condannare la convenuta a trasferire, trattenuti gli importi
necessari a coprire le spese di trasferimento alla chiusura del conto, tutti
gli averi disponibili sul conto n. __________ intestato all’istante a favore
del conto __________;
domanda a cui si è
opposta la controparte e che il Pretore ha accolto integralmente con decisione
25 giugno 2015;
appellante la
convenuta che con appello 10 luglio 2015 chiede di riformare il giudizio
testé menzionato nel senso, in ordine, di dichiarare irricevibile l’istanza, e,
nel merito, di respingerla, con protesta di spese giudiziarie di entrambe le
sedi;
mentre con osservazioni
(correttamente: risposta) 6 agosto 2015 l’istante postula di respingere il
gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli
atti,
ritenuto
in fatto: A. AO 1, __________, è titolare dal
maggio 2006 della relazione n. __________ presso la banca AP 1 (doc. O). La
società in questione è stata costituita nell’ottobre 1980, avente, tra i suoi
scopi sociali, quello di investire nel settore immobiliare (doc. B), tant’è che
nel 1982 e nel 2001 essa ha acquistato due beni immobiliari di pregio a __________,
destinati a scopo abitativo (doc. C e D). In questi immobili AO 1 sta svolgendo
dei lavori di ristrutturazione, finanziati anche con i soldi accreditati sul
conto in esame (doc. F e G).
Fatti
B. Con scritto 31 luglio 2013 –
trasmesso con la modalità “Fermo Banca”, ossia la modalità scelta dalla
cliente – la banca ha chiesto di firmare entro il 31 dicembre 2013 l’allegata “Dichiarazione
di conformità fiscale” (doc. 4). In data 12 maggio 2014, sempre con la
modalità “Fermo Banca”, essa ha sollecitato l’invio, entro il 31
dicembre 2014, di “elementi che dimostrano l’avvio (…) del processo di
regolarizzazione o in alternativa, abbiate chiuso il vostro conto presso di noi”.
La banca ha sottolineato che “nel frattempo, come per tutti i nostri clienti
che si trovano nella medesima situazione, i nostri rapporti saranno regolati
come segue, tenuto conto che alcuni punti potrebbero non applicarsi al vostro
caso: rifiuteremo qualsiasi operazione di cassa; non accetteremo richieste di
emissione relative a carte di credito, di debito o di altra carta elettronica
prepagata né il caricamento di quest’ultima; rifiuteremo qualsiasi proroga di
credito a durata determinata del quale siate mutuatari o garanti, oltre il 16
giugno 2014; non potremo mantenere i crediti a durata indeterminata dei quali
siate mutuatari o garanti e saremo indotti a rescindere detti crediti entro il
16 giugno 2014. Siete pregati di adottare le misure adeguate o di farle
adottare al mutuatario se siete i garanti; potremo essere indotti a limitare
l’accesso a determinati elementi della nostra offerta che implicano
un’esposizione a lungo termine” (doc. 5). Con missiva 15 agosto 2014 la
banca ha altresì comunicato alla cliente, sempre con la modalità “posta a
trattenere”, che erano state aggiunte tre nuove disposizioni alle CG, e
meglio n. 3.4 (“Protezione dei depositi bancari in Svizzera”), n. 7.27
(“Responsabilità del cliente in materia fiscale”) e n. 7.33 (“Averi
senza notizie”), con la precisazione che in caso di mancata contestazione
entro trenta giorni esse sarebbero state considerate accettate senza riserva (doc.
12). ). In occasione della visita 9 settembre 2014 __________ __________
(indicato essere l’avente diritto economico della relazione in questione) è
stato informato sul contenuto dello scritto 12 maggio 2014 (doc. 6).
C. Il 30 gennaio 2015 la banca
ha nuovamente sollecitato la cliente e ha chiesto di consegnarle entro il 30
marzo 2015 una “dichiarazione di conformità fiscale”, rendendola inoltre
edotta del nuovo reato penale italiano denominato “auto-riciclaggio”.
Essa ha affermato che l’adesione alla procedura summenzionata era “essenziale
alla prosecuzione delle nostre relazioni d’affari”. La banca ha concluso
rilevando che nel frattempo doveva adottare le misure che le permettevano “di
evitare ogni rischio di complicità nei reati come definiti dalla nuova legge
italiana”, sicché “come consentito dalle (…) CG” avrebbe rifiutato
qualsiasi operazione di cassa, sospeso l’utilizzo delle carte di credito e di
altri mezzi di pagamento, nonché avrebbe autorizzato, fatte salve altre
restrizioni, unicamente trasferimenti verso conti di cui la cliente o i suoi
beneficiari economici erano titolari in Italia“ (doc. 7). __________ e __________
__________ (aventi diritto di firma collettiva a due sul conto: doc. O) sono
stati informati, in occasione della loro visita 16 marzo 2015, del contenuto
della missiva in questione (doc. 9). Il 31 marzo 2015 la banca ha informato la
cliente sugli ultimi sviluppi in materia di scambio automatico d’informazioni,
di assistenza amministrativa in materia fiscale e di riciclaggio di denaro
(doc. 10).
D. A seguito del rifiuto di
eseguire una nuova istruzione, il 31 marzo 2015 la cliente ha disposto la
chiusura della relazione e ha richiesto il trasferimento presso la __________
in Inghilterra dei suoi averi (doc. J), che in data 18 maggio 2015 ammontavano
a € 267'665.86 (doc. 3).
E. Non avendo la banca
ottemperato all’ordine summenzionato, con istanza di tutela giurisdizionale nei
casi manifesti 17 aprile 2015 AO 1 ha convenuto AP 1 dinanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di condannare la convenuta a
trasferire, trattenuti gli importi necessari a coprire le spese di
trasferimento alla chiusura del conto, tutti gli averi disponibili sul conto n.
__________ a essa intestato a favore del conto __________. Con osservazioni 21
maggio 2015 la controparte si è opposta a tale richiesta, chiedendo, in ordine,
di dichiarare irricevibile l’istanza e, nel merito, di respingerla. Con
decisione 25 giugno 2015il Pretore ha accolto integralmente l’istanza.
F. Con appello 10 luglio 2015
la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la
riforma nel senso, in ordine, di dichiarare irricevibile l’istanza, nel merito
di respingerla. Con risposta 6 agosto 2015 l’istante postula invece la
reiezione del gravame. Nel gennaio 2016 è stata modificata a Registro di
commercio la ragione sociale della convenuta in: AP 1.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione
in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata
dopo tale data (art. 404 seg. CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore
di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello
(art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni, ridotto a 10 giorni nella
procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, sia l’appello sia
la risposta sono tempestive.
2. Giusta l'art. 257 cpv. 1
CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti
sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione
giuridica è chiara (lett. b). Quest'ultima condizione è soddisfatta se, sulla
base di una dottrina e di una giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica
è senz'altro evincibile dall'applicazione della legge e porta a un risultato
univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se la parte
convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può
statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione
di una decisione di apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le
circostanze del caso (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2, con rif.). Per impedire
l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC non basta tuttavia che
la parte convenuta semplicemente sostenga che ci si trova in presenza di una
simile situazione o che la stessa potrebbe remotamente entrare in linea di
conto (cfr. con riferimento ad un preteso abuso di diritto TF 4A_329/2013 del
10 dicembre 2013 consid. 6.1; DTF 138 III 620). Non è nemmeno possibile
vanificare la procedura in discussione invocando degli argomenti speciosi,
eccependo segnatamente in modo artificioso del diritto straniero (TF
4A_415/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 7; cfr. anche TF 4A_170/2015 del 28
ottobre 2015 consid. 4).
3. L’appellante rileva,
anzitutto, che il Pretore avrebbe omesso di menzionare il suo scritto 31 luglio
2013 (doc. 4). Rinvia, poi, allo scritto 12 maggio 2014 (doc. 5), così come
agli incontri di cui ai doc. 6 e 9, affermando che la cliente aveva accettato la
limitazione delle operazioni contenuta nelle CG (appello, pag. 5 segg.). Il
primo giudice ha spiegato che la finzione di accettazione invocata dalla banca
non si attaglia alla fattispecie, dato che essa è applicabile, a determinate
condizioni, unicamente agli atti di adempimento del contratto originario e non
alle modifiche del medesimo. Il Pretore ha quindi sottolineato che il silenzio
della cliente deve essere valutato alla luce dell’art. 6 CO, che però a sua
volta non si attaglia al caso concreto, poiché la modifica delle CG è
peggiorativa per la cliente e migliorativa per la banca che ha operato la
medesima (decisione impugnata, pag. 3). L’appellante non contesta l’accertamento
pretorile sulla modalità di trasmissione della modifica delle CG. Essa si
limita ad affermare che tale modalità è stata richiesta dalla cliente medesima
al momento dell’apertura del conto e che le CG precedenti (CG 2008) prevedevano
la possibilità della loro modifica in ogni tempo con comunicazione mediante “qualsiasi
mezzo idoneo”, nonché la loro accettazione in mancanza di contestazione
entro trenta giorni dall’invio dell’avviso corrispondente. Questa Camera ha già
avuto modo di spiegare che per un adattamento importante delle condizioni
contrattuali – come è il caso nella fattispecie, ove la convenuta peraltro
nemmeno contesta la rilevanza dell’adattamento in questione – la banca non può
validamente sostenere l’esistenza di un consenso tacito del cliente, o
avvalersi della finzione di accettazione in caso di cosiddetta “posta
trattenere” (da ultimo: II CCA 12.2015.12 del 7 ottobre 2015 pag. 8 seg.).
A nulla muta il riferimento dell’appellante alla sentenza del Tribunale
federale inc.4C.378/2004. Al contrario della presente fattispecie in tal caso,
infatti, si trattava di addebiti controversi. Su questo punto l’appello è
quindi respinto. Per quanto concerne, poi, le visite di cui ai doc. 6 e 9, va
rilevato che dai documenti in questione emerge che le persone che vi hanno
presenziato sono state informate dalla banca sul contenuto degli scritti, ma
che esse non hanno in alcun modo accettato quanto comunicato dalla medesima.
Infine, va sottolineato che, come correttamente indicato dal Pretore (decisione
impugnata, pag. 3), quand’anche si volesse applicare la finzione citata, la sua
invocazione sarebbe abusiva, poiché al 15 agosto 2014 (doc. 12) era
perfettamente chiaro alla banca il disaccordo della cliente in merito al nuovo
regime denominato “responsabilità del cliente in materia fiscale”, dato
che essa glielo aveva già somministrato in precedenza senza successo.
4. L’appellante insiste sul
fatto che a seguito della modifica delle CG la mancata esecuzione dell’ordine
di chiusura della relazione e di trasferimento degli averi era conforme agli
obblighi di diritto privato che disciplinano i rapporti tra banca e cliente
(memoriale, pag. 8 seg.). La censura non può essere condivisa. Infatti, come
evidenziato (sopra, consid. 3) l’argomentazione pretorile sull’inapplicabilità
Considerandi
della modifica delle CG resiste alla critica. La convenuta prosegue affermando
che il suo comportamento risulta legittimo anche tenuto conto delle conseguenze
che l’esecuzione dell’ordine potrebbero comportarle e che a suo dire devono essere
tenute in considerazione anche nell’ambito di un rapporto di diritto privato
(memoriale, pag. 9). Essa non indica, tuttavia, di che conseguenze trattasi,
sicché su questo punto il gravame è irricevibile per carenza di motivazione
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La banca sottolinea, altresì, che l’evocazione
dell’art. 305bis CPS in prima sede era da attribuire alla sua volontà di
evidenziare l’evoluzione del quadro giuridico attuale che impone alla banca
maggiore prudenza, benché conscia che tale disposto non era ancora entrato in
vigore (appello, pag. 9). Sia come sia, come evidenziato dal primo giudice la
norma in questione, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, non si applica alla
fattispecie, poiché vige il principio dell’irretroattività (art. 2 CPS, v.
anche per la modifica dell’articolo citato la disposizione transitoria della
modifica del 12 dicembre 2014). Inoltre, anche volendo prescindere da queste
premesse, l’appellante non tenta nemmeno di spiegare quale relazione intercorre
tra l’asserita maggiore prudenza richiesta alla banca, il reato previsto
all’art. 305bis CPS (nella sua nuova versione) e il diritto della cliente a che
l’ordine impartito sia eseguito. Al riguardo l’appello è pertanto inammissibile
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
5.
L’appellante critica,
inoltre, il primo giudice in relazione all’applicazione del reato di
auto-riciclaggio italiano (art. 648ter cpv. 1 CPit) (appello, pag. 7). Il
Pretore ha rimproverato alla convenuta di non aver reso almeno verosimile
l’applicabilità materiale e territoriale di tale reato a una banca che opera
all’estero, così come che la fattispecie adempisse alle condizioni dello
stesso, limitandosi invece a paventarne l’applicabilità producendo un articolo
di dottrina (divulgativa) (decisione querelata, pag. 4). La banca sostiene che
tale argomentazione è errata poiché le impone “un onere impossibile da
realizzare”, dato che tale norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2015,
mentre “la circolare d’applicazione è stata pubblicata il 13 marzo 2015”,
quindi contestualmente alle sue osservazioni di prima sede. In assenza di
quello che essa definisce “chiarezza della norma” e in “totale
mancanza di giurisprudenza”, essa reputa di aver “adempiuto ai propri
obblighi (…) producendo l’estratto della disposizione entrata in vigore, la
direttiva di applicazione della norma unitamente a un parere di dottrina
autorevole, che dimostrano la sussistenza nel caso specifico di un rischio per
la banca”. L’appellante non si confronta, tuttavia, compiutamente con la
motivazione pretorile, nel senso che con tale passaggio non spiega, di nuovo,
in che misura la fattispecie adempia alle condizioni di tale disposto. Tant’è
che si limita ad affermare apoditticamente che quanto da essa prodotto dimostra
l’esistenza di un rischio e di aver “fornito tutti gli elementi in suo
possesso che portano a ritenere che gli averi” della cliente “non
fossero conformi dal profilo fiscale”. Così facendo, essa non indica,
quindi, quali siano tali elementi. Nemmeno si può seguire il ragionamento
dell’appellante secondo il quale la circostanza che la cliente non abbia dato
seguito alle sue richieste sia sufficiente in tal senso. Anche su questo punto
l’appello è pertanto irricevibile per carenza di motivazione (art. 310 e 311
cpv. 1 CPC).
6.
La convenuta sostiene, poi,
che l’entrata in vigore della norma italiana in questione avrebbe introdotto “un
ulteriore diverso possibile profilo di responsabilità per la banca e i suoi
dipendenti: ovvero il concorso nel nuovo reato di auto-riciclaggio, con il
rischio concreto di un coinvolgimento nell’ambito di un potenziale procedimento
penale a esso relativo” (memoriale, pag. 10). Si tratta di
un’argomentazione vaga, che non adempie ai dettami di motivazione dell’appello
di cui agli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC. Inoltre, quanto da essa illustrato a
pag. 10 e 13 in basso del proprio gravame – ove in sintesi paventa il rischio
che un trasferimento su un conto in un Paese diverso dall’Italia possa “essere
interpretato dalla giurisprudenza come «ostacolo» allo svolgimento delle
indagini” – si esaurisce in una mera ipotesi ed è privo di qualsiasi
confronto con quanto diffusamente illustrato dal primo giudice a pag. 4 della
decisione impugnata. Anche su questo punto l’appello è quindi inammissibile.
7.
La convenuta ribadisce che
le direttive FINMA impongono di tenere in considerazione il diritto estero e
che in caso contrario la banca comprometterebbe la garanzia di un’attività e
una reputazione irreprensibile, rispettivamente rinvia a due decisioni della
FINMA, sostenendo che si tratta di due fattispecie concernenti “determinate
operazioni transfrontaliere”. Essa afferma, inoltre, che per tali motivi
non si giustifica la distinzione tra “vecchi e rischi nuovi” (appello, pag. 11
seg.). Sennonché, essa si limita a un rinvio generico alle decisioni menzionate
e alle direttive FINMA, senza spiegare compiutamente né che analisi concreta è
stata effettuata per definire l’esistenza del rischio summenzionato, né in che
misura tali decisioni e direttive avrebbero ripercussioni nel caso concreto. A
pag. 12, poi, l’appellante ribadisce che con la novella legislativa italiana,
la parafazione dell’accordo fiscale con l’Italia 23 febbraio 2015 e la
cosiddetta “voluntary disclosure”, sarebbe stato introdotto un nuovo
rischio, ossia, a suo dire, quello di possibile perseguimento della banca in
concorso al reato di autoriciclaggio. Con le sue censure l’appellante,
tuttavia, non si confronta validamente con le diffuse argomentazioni pretorili
indicate nella decisione impugnata. L’appello è, inoltre, irricevibile anche
laddove la convenuta si lamenta del fatto che il primo giudice non avrebbe
tenuto in considerazione le direttive interne alla banca (doc. 16), a suo dire
adottate per rispondere alle aspettative dell’organo di controllo in relazione
ai rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere. Essa
critica il Pretore poiché avrebbe in tal modo rinunciato a esaminare gli
elementi per stabilire se e in che misura la richiesta dell’istante si ponesse
in contrasto con la politica di gestione dei rischi della banca,
rispettivamente non le avrebbe permesso di avvalersi in particolare
dell’interrogatorio e delle deposizioni delle parti, che a suo dire avrebbero
potuto fornire ulteriori elementi a comprova della sua posizione (appello, pag.
13), senza tuttavia specificare i medesimi, in chiaro spregio degli art. 310 e
311.
cpv. 1 CPC. Sia come sia, va detto che su questo punto l’appello dovrebbe
comunque essere respinto, poiché le direttive interne non sono cogenti per i
rapporti tra banca e cliente (II CCA 12.2015.77 del 14 aprile 2016).
8.
L’appellante prosegue
affermando che l’istante non ha in alcun modo documentato il dispendio, ossia
che gli averi presenti sul conto siano destinati al pagamento di artigiani per
lavori su degli immobili di sua proprietà. Essa reputa che non è sufficiente,
al riguardo, la fattura di cui all’ordine 11 febbraio 2015 (appello, pag. 14).
Il Pretore ha rilevato che tale obiezione non aveva pregio giuridico. In primo
luogo, egli ha sottolineato che importa poco il fatto che l'istante abbia o non
abbia dimostrato a sufficienza le spese per fare fronte alle quali pretende di
necessitare i denari di cui trattasi, dato che la tracciabilità è comunque
garantita. Il primo giudice ha soggiunto che, ad ogni modo, nel caso concreto
anche quel dispendio è stato sufficientemente dimostrato con la produzione dei
doc. C e D, che comprovano appunto la titolarità dell'istante su due immobili a
__________ e l'attuale svolgimento di lavori di manutenzione sugli stessi (doc.
F e G). Egli ha concluso rilevando che, del resto, nel 2014 la convenuta aveva
aderito a pagare una fattura della ditta __________, utilizzando quei medesimi
denari oggetto della presente istanza (doc. G). Con la sua argomentazione
l’appellante non si confronta compiutamente con la motivazione pretorile,
sicché su questo punto il gravame è inammissibile.
9.
L’appellante sostiene che
il Pretore avrebbe omesso di entrare nel merito della richiesta di applicazione
dell’art. 19 LDIP, limitandosi ad affermare che essa è perfettamente infondata,
tanto chiare essendo le norme di diritto applicabili alla fattispecie. La
convenuta sostiene che le normative antiriciclaggio “hanno assunto nel corso
degli anni una valenza sempre più centrale al punto di assurgere a norme di
salvaguardia dell’organizzazione sociale ed economica nello Stato estero che le
ha emanate”. Essa soggiunge che “attraverso la sottoscrizione delle
convenzioni internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni
e tramite l’adattamento delle norme antiriciclaggio svizzero, quest’evoluzione
può ora essere considerata conforme alla concezione svizzera del diritto”,
concludendo nel senso che nulla osta, a suo dire, a rinviare ai principi
giurisprudenziali sviluppati con riferimento all’art. 19 LDIP “che impongono
all’ordinamento giuridico svizzero (e quindi anche nell’ambito di un rapporto
contrattuale sottoposto a diritto svizzero) di tenere conto degli effetti
dell’applicazione di norme di diritto estero (…)” (appello, pag. 14 seg.).
La censura non può essere seguita. Infatti, l’applicazione dell’art. 19 LDIP,
di natura eccezionale, presuppone (oltre le altre condizioni cumulative) che
secondo la concezione giuridica svizzera sussista un interesse manifestamente
preponderante e degno di protezione affinché la norma estera sia applicata.
Sennonché, non esiste alcun interesse preponderante ad applicare in maniera
immediata le regole estere in materia di antiriciclaggio, posto come il diritto
svizzero conosce, nella materia, un sistema legislativo esaustivo. Anche su
questo punto l’appello è quindi respinto.
10.
L’appellante critica,
infine, il Pretore per aver reputato applicabile al caso concreto l’art. 257
CPC (memoriale, pag. 15 seg). Essa sostiene, in primo luogo, che il primo
giudice si sarebbe limitato a rimandare alle condizioni previste dalla
disposizione in questione nonché alla giurisprudenza in materia, senza
esaminare l’adempimento delle medesime. A torto. Infatti, tutto il suo giudizio
è pervaso dall’esame dei presupposti del disposto testé menzionato. In
particolare, egli ha diffusamente spiegato il motivo per cui le obiezioni
sollevate dalla convenuta non erano tali da comportare l’inapplicabilità
dell’art. 257 CPC. La banca sbaglia, quindi, anche laddove afferma che il primo
giudice avrebbe fondato il proprio ragionamento su un nuovo criterio, ossia la
dimostrazione di un interesse degno di protezione da parte della convenuta.
Basti rilevare, al riguardo, che la valutazione dei contrapposti interessi non
è contraria alla procedura dei casi manifesti ma, anzi, ha semplicemente e
proprio lo scopo di esaminare se, a fronte della tesi dell’istante, le
obiezioni della convenuta hanno sufficiente peso da necessitarsi una procedura
ordinaria (cfr. II CCA 12.2014.206 del 12 febbraio 2015 consid. 4). Secondo
l’appellante, poi, la situazione giuridica non sarebbe chiara e le stesse
argomentazioni pretorili farebbero emergere delle incertezze, laddove nella
decisione querelata è indicato che “potrebbe forse andarne diversamente per
quanto concerne il nuovo reato di auto-riciclaggio italiano (art. 648ter cpv. 1
CP)”. La banca dimentica, tuttavia, che il primo giudice ha poi spiegato
dettagliatamente il motivo per cui l’invocazione di tale norma non era tale da
inficiare l’applicazione dell’art. 257 CPC (decisione impugnata, pag. 4).
L’appellante non si confronta compiutamente con tale motivazione, così come non
adempie ai requisiti posti dagli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC laddove afferma
l’applicazione dell’art. 19 LDIP e dell’art. 20 CO, “l’incertezza giuridica
(…) determinata dalla continua evoluzione della posizione delle autorità
svizzere, in particolare della FINMA”, senza minimamente sostanziare la sua
argomentazione in relazione al caso concreto. Anche su questo punto l’appello è
di conseguenza irricevibile.
11.
In definitiva, l’appello è
respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma del
giudizio impugnato. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC) e sono fissate in applicazione degli art. 2 cpv. 1, 7 cpv. 1, 9 cpv. 2 e
13.
LTG (v. BU 10 febbraio 2015, pag. 38 seg.). Le ripetibili sono calcolate
secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 Rtar. Il valore litigioso, valido
anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, è di € 267'665.86.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide: 1. L’appello 10 luglio 2015 di AP 1,
__________, è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali della
procedura di appello, di fr. 4'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a
suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte identico importo a
titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).