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Decisione

12.2015.124

Banca - responsabilità per gestore esterno - churning

1 dicembre 2016Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi averi, che nelle particolari circostanze doveva essere considerata irrazionale,

insensata, assurda o “scellerata”, tanto più che in occasione dell’incontro del

22 maggio 2002 al gestore esterno era stato nuovamente richiesto di tenere un

approccio conservativo (cfr. teste __________ V__________).

6.2 Anche in questo caso, per

poter evadere con cognizione di causa la censura, occorre riassumere le

testimonianze rese __________ C__________ e __________ V__________ (entrambe

nel plico doc. GG).

Sulla tematica, il primo, oltre a

quanto già riportato in precedenza (cfr. supra consid. 5.2), ha riferito

quanto segue: “… io sono stato il funzionario che ha aperto il conto della

signora AP 1. Prima di questa apertura formale ci fu un incontro propedeutico alla

presenza del sig. V__________ ... A V__________ chiesi parecchie domande perché

la sua intenzione era quella di far gestire il conto della mamma dall’ing. D__________

__________ ovvero un gestore esterno, che era conosciuto dalla banca siccome

alcuni altri clienti (non molti) erano gestiti dal D__________ __________.

Sapendo che D__________ __________ aveva un taglio altamente speculativo io ho

voluto accertarmi tra l’altro di quale fosse la situazione patrimoniale della

signora AP 1 così da assicurarmi che gli averi gestiti dal D__________ __________

erano “rischiabili”. Preciso che V__________ conosceva D__________ __________,

mi disse che erano venuti apposta nella nostra banca perché D__________ __________

vi gestiva altri clienti …. Vi__________ sapeva esattamente come operava il D__________

__________ tanto che riceveva persino la newsletter settimanale partorita dal D__________

__________. Ricordo che il conto fu aperto poi in gennaio 2002 e mi ricordo

anche che nel febbraio 2002 avremmo dovuto vederci, io, un mio collega e V__________

ad un corso di 2 giorni che il D__________ __________ teneva a __________ in

materia finanziaria. Mi vengono ostensi i documenti da D a D13 [N.d.R.

ora doc. C-Q] … Si vede altresì che la signora AP 1 ha firmato il doc.

D13 [N.d.R. ora doc. Q] che è il verso del doc. D12 [N.d.R. ora doc. P]

e dove ella ha permesso un effetto leva su operazioni su titoli. Io spiegai

alla signora, che era d’accordo, che la gestione D__________ __________ poteva

anche ingenerare degli “effetti leva” … Quello che posso dire invece è che V__________

era una persona dotta dal punto di vista finanziario e aveva tra l’altro letto

tutti i libri del D__________ __________. Pertanto il V__________ sapeva che D__________

__________ investiva soprattutto su titoli Nasdaq, in dollari, utilizzando una

tecnica di trading veloce”.

Quanto al secondo, lo stesso,

oltre a quanto detto in precedenza (cfr. supra consid. 5.2), così si è

espresso: “… io conoscevo l’ing. D__________ __________, di cui avevo letto

tutti i libri e che mi sembrava una persona preparata. Siccome il D__________ __________

mi diceva che a __________ lavorava con la convenuta e siccome questa banca ha

una grossa fama e una grossa solidità io la raccomandai a mia madre. … È vero

che avevamo dato un mandato di gestione ampio, ma avevamo anche richiesto a D__________

__________, in presenza di C__________, un approccio molto difensivo … Ripeto

che anche mia mamma in occasione dell’apertura della relazione aveva chiesto

più volte al D__________ __________ di avere un approccio molto difensivo. Mi

viene ostenso dal Pretore il plico doc. 3 e mi viene chiesto perché allora è stato

scelto il D__________ __________. Io avendo letto di D__________ __________ i

libri “Guadagnare in borsa con l’analisi tecnica”, ritenevo che non avesse un

approccio particolarmente aggressivo. Mi viene ostenso il doc. D13 [N.d.R.

ora doc. Q], confermo che è firmato da mia madre. Rispondo che benché in

questo documento stia scritto effetto leva, ci è stato spiegato che in realtà

si trattava di uno strumento di copertura di investimento in dollari a fronte

del rischio di perdita di valore della moneta …”.

6.3 L’accertamento dei fatti reso sul tema dal Pretore resiste

alle critiche dell’attrice e può essere confermato.

6.3.1 L’attrice non può innanzitutto essere seguita laddove ha

preteso, oltretutto per la prima volta e quindi irritualmente (art. 317 cpv. 1

CPC) solo in questa sede, che __________ V__________ non potesse essere considerato

una persona esperta in ambito bancario, tanto più che in sede conclusionale (p.

9) e nuovamente in appello (p. 14) ha ammesso che in quegli anni costui si

stava avvicinando al mondo della finanza. Ad ogni buon conto nella sua

deposizione testimoniale __________ V__________ aveva ammesso di essere il

direttore ricerche di una banca e di aver letto tutti i libri dell’ing. __________

D__________ __________ (che era considerato un vero e proprio “guru”

dell’”analisi tecnica rispettivamente un grande esperto di “trading” e

struttura dei mercati finanziari, cfr. doc. 5 e 5A p. 3; cfr. pure il suo “curriculum”

di professore universitario e di divulgatore in materia finanziaria sub doc. 4)

in particolare quello intitolato “Guadagnare in borsa con l’analisi tecnica”. Anche

il teste __________ C__________ aveva del resto riferito, fornendo varie circostanze

a favore della sua valutazione, che __________ V__________ era una persona

dotta dal punto di vista finanziario.

6.3.2 È

poi manifestamente a torto che l’attrice ha sostenuto che l’operatività “intraday”

messa in atto dall’ing. __________ D__________ __________ non rientrasse

nel mandato di gestione esterna di cui ai doc. P e Q. Il perito giudiziario lo

ha in effetti chiaramente smentito (cfr. perizia giudiziaria di cui al doc. CC

p. 5).

6.3.3 Il fatto che in occasione dell’incontro del 22

maggio 2002 __________ V__________, confrontato con una perdita in poco più di

4 mesi di ben il 21.52% (pari a € 499'643.19, ritenuto che a fronte di un

valore iniziale di € 2'321'743.19 si era scesi a un valore di € 1'822'100.-,

cfr. doc. VV), pur essendosi detto sconvolto, non abbia provveduto a revocare

il mandato al gestore esterno né gli abbia chiesto il risarcimento dell’ingente

danno subito né tanto meno gli abbia mosso alcun rimprovero, sta inoltre a dimostrare

che l’operatività messa in atto sino ad allora, riconoscibilmente di natura

aggressiva e non certo conservativa (anche perché in quel periodo il $, valuta

in cui erano perlopiù stati effettuati gli investimenti, si era deprezzato

rispetto all’€ solo del 7.60%, cfr. allegato A della perizia giudiziaria di cui

al doc. CC, che indicava un cambio $/€ di 1.1555 nel febbraio 2002 e di 1.0676

a fine maggio 2002), era conforme al mandato conferitogli, dal che, pure,

l’assenza di una responsabilità della convenuta, che a sua volta non era allora

stata oggetto di rimproveri. Stando così le cose, il teste __________ V__________

non può assolutamente essere ritenuto attendibile laddove ha invece riferito di

aver sin dall’inizio richiesto un approccio molto difensivo, tanto più la sua

versione è stata contraddetta dal teste __________ C__________ e dal fatto che

l’attrice avesse sin dall’inizio provveduto a sottoscrivere il documento “complemento

al mandato di gestione conferito per una gestione dinamica con effetto leva”

(doc. Q), che - come rilevato dal Pretore e non censurato in questa sede - era per

definizione uno strumento speculativo. In questa sede l’attrice ha per altro

ammesso che le carte da lei firmate in occasione dell’apertura del conto

potevano far credere nel conferimento di un mandato ad altro rischio (appello

p. 16).

6.3.4 Nulla permette di ritenere

che la situazione possa essersi modificata dopo l’incontro del 22 maggio 2002.

Già si è detto che, nonostante l’opposta testimonianza di __________ V__________,

non è stato sufficientemente provato che tra le parti sia allora venuto in

essere un contratto aggiuntivo di consulenza o di supervisione nel senso che la

convenuta si sarebbe impegnata ad informare l’attrice in caso di ulteriori

perdite. L’attrice, fondandosi sempre sulla deposizione di __________ V__________,

ha ciononostante ribadito che a quel momento al gestore esterno sarebbe stato ribadito

di tenere un approccio difensivo, sennonché anche in questo caso quella

testimonianza è stata contraddetta dal teste __________ C__________ e dal fatto

che il doc. 2 sia silente sul tema, di modo che, non essendo state addotte e

provate altre circostanze indiziarie tali da far ritenere maggiormente

attendibile il primo testimone rispetto al secondo, occorre in definitiva decidere

a sfavore dell’attrice, gravata dell’onere della prova.

6.3.5 L’attrice ha infine preteso

che l’operatività “intraday” concretamente messa in atto dall’ing. __________

D__________ __________, che a suo dire non le sarebbe mai stata illustrata e di

cui ha sostenuto di non essere mai stata a conoscenza, sarebbe stata irrazionale,

insensata, assurda o “scellerata”, ciò che sarebbe stato riconoscibile alla

convenuta. Il rilievo è infondato.

Il perito giudiziario ha

in effetti escluso che quella particolare operatività, pur caratterizzata da un

Considerandi

numero impressionante di transazioni, potesse essere ritenuta “scellerata”,

concludendo invece nel senso che essa poteva essere considerata unicamente “poco

oculata” (cfr. doc. CC p. 7).

Contrariamente a quanto preteso

dall’attrice, il fatto che questi, sempre a p. 7 del doc. CC, avesse poi

aggiunto che “il “daytrading” presuppone le seguenti consapevolezze: a) il

raggiungimento del breakeven avviene unicamente se le transazioni si chiudono

con una performance di almeno 2.5% (copertura dei costi bancari). Con un

mercato azionario costantemente al ribasso, l’obiettivo è difficilmente

raggiungibile; b) il “daytrading” presuppone quindi delle condizioni bancarie

(commissioni) bassissime, altrimenti diventa una “mission impossible””, non

migliora la sua posizione, non permettendo ancora di concludere per

l’irragionevolezza dell’operatività “intraday” concretamente messa in

atto dall’ing. __________ D__________ __________: sulla prima “consapevolezza”

si osserva in effetti che il fatto, qui evocato dall’attrice, che a quel

momento il mercato fosse in una fase ribassista, non comportava però ancora (se

non con il classico “senno di poi”) che esso lo sarebbe necessariamente stato

anche nel futuro, a breve, a medio o a lungo termine, così che quella strategia

si sarebbe senz’altro rivelata perdente (oltretutto, per lo stesso perito

giudiziario, con una tale strategia sarebbe stato possibile ottenere guadagni anche

in un mercato ribassista, anche se beninteso ciò sarebbe stato oltremodo

difficile); analoghe considerazioni possono essere fatte in merito alla seconda

“consapevolezza”, che per altro era stata riportata dall’attrice senza alcuna

indicazione riferita alla situazione fattuale concreta.

L’attrice pare in ogni caso

scordare che la perdita del 54% conseguita dal gennaio 2002 al maggio 2003 era

in larga misura dovuta alla discesa di oltre il 25% del cambio $/€ (cfr.

perizia giudiziaria di cui al doc. CC p. 5) e ad un calo dei mercati azionari

su cui erano stati effettuati gli investimenti (confermato dalla perdita del

31.

% dell’indice Nasdaq, ammessa in questa sede dall’attrice), intervenuti nel

frattempo.

6.4

Ciò posto, ed appurato che l’operatività

messa in atto dall’ing. __________ D__________ __________ dopo l’incontro del

22.

maggio 2002 era sostanzialmente identica a quella svolta prima di allora - e

semmai era perlopiù risultata meno intensa (cfr. allegato A della perizia

giudiziaria di cui al doc. CC, che nei mesi da giugno 2002 a maggio 2003 indicava

una movimentazione di capitale spesso inferiore alla movimentazione di capitale

medio di € 716'000.-) - è del tutto escluso che alla convenuta possa essere rimproverato

di non aver spontaneamente informato l’attrice o il suo procuratore delle ulteriori

perdite che si stavano verificando dopo quella data, rispettivamente di non

averle comunque impedite.

Del resto, secondo

costante giurisprudenza (TF 14 settembre 2016 4A_361/2015 consid. 3) la banca

che si impegna unicamente ad eseguire delle puntuali istruzioni di un

investitore, senza avere un mandato di gestione, non è tenuta ad assicurare una

tutela generale degli interessi del suo cliente né sussiste un dovere generale

di informazione. In linea di principio la banca deve unicamente fornire

informazioni nel caso in cui il cliente le richieda; se è tuttavia senz’altro

riconoscibile che quest’ultimo non ha alcuna idea dei rischi che corre, la

banca deve attirare la sua attenzione su di essi. Tale dovere è più esteso se

il cliente non specula solo con il proprio patrimonio, ma anche utilizzando un credito

concesso dalla banca (DTF 133 III 97 consid. 7.1.1, 119 II 333 consid. 5).

Nemmeno il dovere di fedeltà impone alla banca, incaricata di eseguire determinati

ordini, di consigliare spontaneamente il cliente sui probabili sviluppi degli

investimenti scelti e sulle misure da prendere per limitare i rischi. Tali principi

valgono ancora maggiormente se la gestione del patrimonio è stata affidata a un

gestore indipendente. Il Tribunale federale riconosce che in presenza di un

gestore esterno al beneficio di un’estesa procura, la banca depositaria non

deve rendere attento il cliente sugli elevati rischi che corre, né richiedere

la sua autorizzazione prima di procedere alle operazioni affidatele dal

gestore. In altre parole la banca non è il tutore del suo cliente: essa deve in

linea di principio eseguire gli ordini leciti che le sono stati regolarmente

impartiti (TF 25 aprile 2016 4A_369/2015 consid. 2.3). L’obbligo di avvertire sussiste

invece quando nel quadro di una relazione d’affari duratura si è instaurato un

rapporto di fiducia particolare tra la banca e il cliente che permette a

quest’ultimo di in buona fede aspettarsi consulenza e avvertimenti anche in

assenza di una richiesta in tal senso (DTF 133 III 97 consid. 7.1.2).

7.

Nell’ultima parte della sua

pronuncia il Pretore, sempre nell’ambito del giudizio sulla responsabilità

della convenuta per non aver segnalato tempestivamente all’attrice

rispettivamente impedito le perdite causatele dal gestore esterno, ha infine esaminato

se nella presente fattispecie fosse dato un caso di “churning”, ossia se

il gestore esterno avesse moltiplicato le transazioni sulla relazione del

cliente allo scopo di aumentare la sua remunerazione sotto forma di

retrocessioni dalla banca (Bizzozero,

Le contrat de gérance de fortune, p. 117 seg.; cfr. pure Watter, Über die Pflichten der Bank bei

externer Vermögensverwaltung, in: AJP 1998 p. 1177; SJ 1999 I p. 126; TF 24

gennaio 2000 1A.247/1999; II CCA 7 aprile 2009 inc. n. 12.2007.255), concludendo

che lo stesso non era stato provato: a suo giudizio quella moltiplicazione di

transazioni non era in effetti artificiale, ma era insita nel concetto di

“analisi tecnica” ancorata alla logica del “daytrading”, che l’attrice aveva

voluto e conosceva tramite il suo procuratore generale e figlio __________ V__________

(cfr. perizia giudiziaria di cui al doc. CC p. 6).

Ed ha pure escluso che la

convenuta, che pure aveva incassato importanti commissioni dalle operazioni

svolte dal gestore esterno (€ 482'000.- in quei 16 mesi, somme su cui erano poi

avvenute le retrocessioni), si fosse trovata in una situazione di conflitto di

interessi tale da fondare una sua responsabilità.

7.1

In questa sede l’attrice ha invece

ritenuto che fossero date le condizioni per ammettere l’esistenza di un caso di

“churning” rispettivamente di una situazione di conflitto di interessi e

che ciò fosse tale da innescare una responsabilità della convenuta.

7.2

La censura dell’attrice non

può trovare accoglimento.

7.2.1

La tematica del “churning”

invero nemmeno avrebbe dovuto essere esaminata dal Pretore, non essendo stata

sostanziata sufficientemente negli allegati preliminari, dove l’attrice si era

limitata ad evidenziare che l’operato del gestore esterno le aveva causato

perdite per € 1'249'130.15 e nel contempo aveva però generato commissioni per €

482'000.- alla convenuta e non meglio precisate retrocessioni a quest’ultimo,

ma non aveva affatto preteso che queste ultime non fossero connesse con

l’operatività concordata e che ciò sarebbe stato riconoscibile alla convenuta,

così da fondare una sua responsabilità.

Fosse anche stata allegata in

modo sufficiente, la stessa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso nel

merito, l’attrice non avendo fornito alcuna prova a sostegno della sua tesi ed

anzi il perito giudiziario avendo confermato - come si è visto - che

l’operatività “intraday” messa in atto dal gestore esterno non era

“scellerata” ma era semmai da ritenersi solo “poco oculata” (doc. CC p. 6

seg.), il che lasciava evidentemente intendere che fosse connessa ed insita

all’attività di “daytrading”. Oltretutto - come detto - il fatto che __________

V__________ in occasione dell’incontro del 22 maggio 2002 avesse rinnovato la

sua fiducia al gestore esterno nonostante le importanti perdite conseguite fino

a quel momento era senz’altro tale da indurre la convenuta a ritenere che

quella sua aggressiva operatività, continuata anche successivamente, era

senz’altro conforme al mandato conferito al gestore esterno, tanto più che

nulla agli atti provava che essa avesse allora motivo di ritenere che

l’operatività “intraday” concretamente messa in atto, quand’anche non

fosse stata conosciuta da __________ V__________ (ciò che è invero smentito dal

teste __________ C__________, secondo cui __________ V__________ sapeva

esattamente come operava l’ing. __________ D__________ __________ ed in

particolare sapeva che costui utilizzava una tecnica di “trading veloce”, del

resto menzionata anche nei suoi libri, cfr. doc. 3 e 5), potesse invece non

rientrare in quell’ampio mandato. E in ogni caso, non essendo stata allegata,

ancor prima che provata, nemmeno a grandi linee, l’entità delle retrocessioni

riversate dalla convenuta all’ing. __________ D__________ __________, nemmeno è

possibile stabilire se quelle somme potessero essere in concreto rilevanti e

con ciò tali da essere riconosciute come sospette dalla convenuta.

7.2.2

Nemmeno l’esistenza di un

conflitto d’interessi in punto alla convenuta per il fatto di essere stata la

prima beneficiaria delle commissioni generate dall’operatività del gestore

esterno avrebbe dovuto essere esaminata dal Pretore, in quanto non era stata

sollevata negli allegati preliminari. L’attrice è pertanto malvenuta a

prevalersene in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).

È in ogni caso a

ragione che il Pretore ha rilevato che la situazione non era tale da innescare

una responsabilità della convenuta. Già si è detto che la banca è

di principio tenuta ad eseguire gli ordini leciti che le sono stati regolarmente

impartiti dal gestore esterno (consid. 6.4) e ciò anche se gli stessi sono pacificamente

atti a generare commissioni a suo favore, circostanza questa che l’attrice non

ha mai preteso di aver ignorato. E nel caso di specie non sono date le

condizioni per derogare a questo principio, nulla avendo permesso di ritenere,

come si è visto, che la convenuta potesse nell’occasione aver favorito in

malafede l’operato del gestore esterno a scapito dell’attrice: quest’ultima non

ha in effetti addotto e provato l’esistenza di circostanze in tal senso, il solo

fatto che le commissioni incassate dalla convenuta fossero state di € 482’000.-

non potendo bastare a tale scopo.

8.

Ne discende che l’appello

della convenuta deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con

conferma del primo giudizio.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

litigioso di € 367'920.40, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 10 luglio 2015

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali di

fr. 12’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.

10’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).