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Decisione

12.2015.127

Exequatur di sentenza straniera impugnata nello stato d'origine (sequestro conservativo italiano) - ordine pubblico

19 maggio 2016Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i beni mobili, crediti o diritti di qualunque natura di proprietà, titolarità e

comunque di pertinenza di costui fino alla complessiva concorrenza di EUR

121'670'000.-, pari a CHF 127'155'000.- (ritenuto che l’importo per cui era

stato autorizzato il sequestro conservativo a favore di S__________ __________

era stato ivi indicato in EUR 18'975'000.-, come risultava in lettere nella

decisione oggetto di exequatur, anziché in EUR 18’495'000.-).

Con decisione 22 maggio

2015 il Pretore ha accolto l’istanza di exequatur (dispositivo n. 1.1) e ha emanato,

tramite decreti separati, i provvedimenti conservativi richiesti (dispositivo

n. 1.2), ponendo le spese processuali di complessivi CHF 2'000.- a carico del

convenuto (dispositivo n. 2).

3. Con il reclamo 15 luglio

2015, che qui ci occupa, il convenuto ha chiesto in ordine, previa concessione

dell’effetto sospensivo al rimedio giuridico con conseguente revoca dei

provvedimenti conservativi adottati, la sospensione della procedura ai sensi

dell’art. 46 cpv. 1 CLug fino ad evasione del reclamo 6 marzo 2015 (doc. L) da

lui presentato in Italia contro la decisione oggetto di exequatur e in via subordinata

il versamento di una cauzione da parte della controparte ai sensi dell’art. 46

cpv. 3 CLug, rispettivamente nel merito la reiezione dell’istanza di exequatur

(comunque da rettificare nella misura in cui di fatto riconosceva

l’autorizzazione al sequestro conservativo a favore di S__________ __________

per EUR 18'975'000.- anziché per EUR 18’495'000.-), rilevando come la decisione

impugnata nello Stato d’origine fosse manifestamente contraria all’ordine

pubblico svizzero da una parte in quanto i suoi diritti di difesa, segnatamente

il diritto ad un processo equo e il diritto di essere sentito, erano stati

gravemente violati nell’ambito della procedura italiana, e dall’altro in quanto

il procedimento di merito in Italia sarebbe verosimilmente durato moltissimi

anni.

Con la risposta 21 agosto 2015 le

istanti si sono opposte al reclamo nella misura in cui la decisione oggetto di

exequatur era nel frattempo stata confermata dall’ordinanza 31 luglio 2015 del

Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in materia di impresa

B, nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies CPCIt. iscritto al numero

R.G. __________ (doc. 1).

4. Con la replica spontanea 4

settembre 2015, avversata dalle istanti con la duplica spontanea 2 e 5 ottobre

2015 sempre nella misura in cui la decisione oggetto di exequatur era stata

confermata dall’ordinanza 31 luglio 2015 (ritenuto che le istanti CO 2 e CO 3

avevano allora indicato, come per altro già fatto con la risposta 21 agosto

2015, di essere state incorporate in seguito a fusione da CO 3, salvo poi aver rettificato

parzialmente questa circostanza, con scritto 5 ottobre 2015, adducendo -

giustamente - che CO 3, che aveva incorporato CO 2, era in realtà anche la

nuova ragione sociale di CO 3, cfr. doc. 2), il convenuto (che allora si era pure

chiesto come mai nella procedura fosse ancora intervenuta l’istante CO 8) ha

parzialmente modificato le sue richieste, chiedendo ora che in via principale l’istanza

di exequatur fosse respinta con conseguente revoca dei provvedimenti

conservativi anche in considerazione della mancata integrale conferma della

decisione oggetto di exequatur nel Paese di origine e del verosimile esito a

lui favorevole della causa di merito a seguito del suo probabile proscioglimento

penale in Italia e che in via subordinata fosse ordinato il versamento di una

cauzione da parte della controparte ai sensi dell’art. 46 cpv. 3 CLug.

5. Degli ulteriori scambi di allegati

tra le parti, in particolare dello scritto 26 novembre 2015 del convenuto (che

ha prodotto nuovi documenti attestanti l’avvenuta violazione dei suoi diritti

di difesa nel procedimento che aveva dato luogo alla decisione oggetto di exequatur)

a cui ha fatto seguito lo scritto 21 dicembre 2015 delle istanti, dello scritto

21 dicembre 2015 del convenuto (che ha prodotto altri nuovi documenti a

sostegno del verosimile esito a lui favorevole della causa di merito a seguito

del suo proscioglimento penale in Italia) a cui ha fatto seguito lo scritto 20

gennaio 2016 delle istanti (ritenuto che a quel momento è stato - giustamente -

indicato che CO 3, che come detto aveva incorporato CO 2 ed era anche la nuova

ragione sociale di CO 3, era nel frattempo stata incorporata in CO 1, cfr. doc.

4) e dello scritto 8 febbraio 2016 del convenuto (che ha ribadito la richiesta

di concessione dell’effetto sospensivo e prodotto nuovi documenti attestanti

l’avvenuta violazione dei suoi diritti di difesa nel procedimento che aveva

dato luogo alla decisione oggetto di exequatur) a cui ha fatto seguito lo

scritto 4 marzo 2016 delle istanti, si dirà, per quanto necessario, nei

prossimi considerandi.

6. Confrontata con una

decisione estera suscettibile di essere dichiarata esecutiva in Svizzera e

oggetto di impugnazione nello Stato d’origine con un rimedio di diritto

ordinario, questa Camera, competente a statuire sul ricorso ai sensi dell’art.

43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da

esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile

d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e

n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei

motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità per le parti di

addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 56

seg. ad art. 43 CLug; Staehelin/Bopp, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 14 e 19 ad art. 43 CLug; DTF 138 III 82

consid. 3.5.3; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n.

12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220, 3 aprile 2013 inc. n.

12.2012.135, 14 agosto 2013 inc. n. 12.2012.61, 25 novembre 2013 inc. n.

12.2013.26) - può, sulla base del suo potere di apprezzamento (DTF 129

III 574 consid. 3; TF 14 luglio 2006 5P.402/2005 consid. 6.1.1; Kropholler/Von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 5 ad

art. 37 EuGVO; Hofmann/Kunz,

op. cit., n. 49 ad art. 46 CLug), decidere in 3 modi (cfr.

Staehelin/Bopp, op. cit., n. 5 ad

art. 46 CLug; Kropholler/Von Hein,

Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 1 ad art. 46 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 48 ad art. 46

CLug): sospendere la procedura di exequatur (art. 46 cpv. 1 CLug), dichiarare

esecutiva la decisione estera senza condizioni oppure subordinare l’esecuzione

alla costituzione di una garanzia da parte del creditore istante (art. 46 cpv.

3 CLug; cfr. pure sull’intera problematica II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216,

2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n.

12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 27 marzo 2014 inc. n.

12.2013.196, 16 febbraio 2016 inc. n. 12.2015.69).

7. È pacifico che nelle more

della causa il Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in

materia di impresa B, con ordinanza 31 luglio 2015 (doc. 1) ha nel frattempo evaso

il reclamo 6 marzo 2015 del convenuto (doc. L), decretandone il parziale

accoglimento nel senso che ha revocato l’autorizzazione al sequestro

conservativo a favore di CO 5 e di CO 7, ha ridotto da EUR 43'700'000.- a EUR

42'573'000.- rispettivamente da EUR 41'400'000.- a EUR 37'513'000.- la somma

complessiva per cui Fo____________________ __________ e per essa CO 1

rispettivamente Mi__________ __________ e per essa CO 1 erano autorizzate al

sequestro conservativo, e per il resto ha confermato l’ordinanza 20 febbraio

2015.

In questa sede non è

necessario stabilire se il reclamo ex art. 669 terdecies CPCIt.

inoltrato contro la decisione oggetto di exequatur costituisca o meno un

rimedio di diritto ordinario ai sensi dell’art. 46 CLug. In effetti, a seguito

dell’emanazione della decisione di cui al doc. 1, le domande del convenuto di

sospendere la procedura di exequatur ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 CLug fino ad

evasione del reclamo 6 marzo 2015 (per altro da lui ritirata con la replica

spontanea 4 settembre 2015) o almeno di obbligare le istanti al versamento di

una cauzione ai sensi dell’art. 46 cpv. 3 CLug (da lui invece mantenuta) non

avrebbero in ogni caso potuto essere accolte: la prima era in effetti divenuta

priva d’oggetto, visto che il reclamo di cui si chiedeva l’evasione era stato

trattato; la seconda doveva invece essere disattesa, non essendo più data una

delle condizioni per il suo eventuale accoglimento, ossia l’esistenza di

un’impugnazione possibile o pendente nello Stato d’origine, ritenuto che la

CLug non permette la prestazione di garanzie se non proprio in quella evenienza

(II CCA 18 giugno 2001 inc. n. 12.2001.58, sia pure resa in applicazione della

CL) .

8. Ciò detto, si tratta ora di

stabilire se la decisione oggetto di exequatur possa essere riconosciuta in

Svizzera, eventualmente nella misura in cui era stata confermata dall’ordinanza

31 luglio 2015, ritenuto che giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale

è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug rigetta o revoca la

dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34

e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera

può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2; II CCA 18 ottobre 2011

inc. n. 12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120). Per costante

dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera

eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 2 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 9 ad art. 45

CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per

l’exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo grado

e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice

dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24

seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug.; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA

7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14

agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 3 aprile 2013 inc. n.

12.2012.135, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26, 19 febbraio 2016 inc. n.

12.2014.218/219).

8.1 Nel caso di specie il

convenuto ha addotto che a seguito dell’ordinanza 31 luglio 2015 del Tribunale ordinario

di __________, Sezione specializzata in materia di impresa B, che aveva

confermato solo parzialmente il sequestro conservativo, la decisione oggetto di

exequatur sarebbe divenuta priva di forza esecutiva. Il rilievo è infondato.

Come si è detto in precedenza, con l’ordinanza 31 luglio 2015 (doc. 1) il

Tribunale di __________ ha in effetti confermato in larga parte il sequestro

conservativo autorizzato dal medesimo Tribunale il 20 febbraio 2015 e meglio in

ragione di EUR 42'573'000.- a favore di Fo____________________ __________ e per

essa CO 1, di EUR 37'513'000.- a favore di Mi__________ __________ e per essa CO

1, di EUR 5'175'000.- a favore di Im__________ __________ (divenuta poi CO 2,

quindi CO 3 e infine CO 1), di EUR 4'255'000.- a favore di CO 3 (divenuta CO 3

e infine CO 1), di EUR 1’955'000.- a favore di CO 3 (divenuta CO 3 e infine CO

1), di EUR 18’495'000.- a favore di S__________ __________ (ora CO 4) e di EUR

4'600'000.- a favore di CO 6. Non si può così seriamente contestare che il

sequestro conservativo 20 febbraio 2015 è così rimasto esecutivo, dal punto di

vista del diritto italiano, sia pure limitatamente all’importo di EUR

114'566'000.- e limitatamente ai soli creditori sopra indicati (in tal senso II

CCA 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220). La decisione di exequatur

impugnata va così confermata, ancorché limitatamente all’im­porto di EUR

114'566'000.-, pari a CHF 119'730'745.- (EUR 114'566'000.- x CHF 127'155'000.-

/ EUR 121'670'000.-).

8.2 A sostegno della sua

opposizione al giudizio di exequatur il convenuto ha in seguito rilevato che la

procedura di merito nello Stato d’origine, assai complessa (già solo per il

numero delle parti coinvolte), sarebbe verosimilmente giunta a conclusione nei

tre gradi di giudizio solo fra molti (10 o 15) anni, ciò che rendeva

insostenibile l’adozione di un tale provvedimento o anche solo il sequestro dei

suoi beni durante questo tempo. Il rilievo, che rientra tra i motivi

d’impedimento dell’art. 34 cpv. 1 CLug, disposizione secondo cui le decisioni

emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se il riconoscimento è

manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto, è

infondato. A parte il fatto che la lunga durata del procedimento nello Stato

d’origine nemmeno costituisce di per sé una violazione dell’ordine pubblico (Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 15a ad art. 34 EuGVO), si

osserva in effetti che il convenuto non ha dimostrato con un’argomentazione

fondata su dati oggettivi - non avendo versato agli atti alcuna prova in tal

senso - che la procedura di merito si sarebbe verosimilmente conclusa solo in

tempi lunghissimi, la circostanza che la prima udienza indetta per il 27 maggio

2014 fosse stata differita al 24 febbraio 2015 prima e al 24 novembre 2015 poi

(cfr. doc. N) non consentendo ancora di trarre una tale conclusione. Il fatto

che il reclamo 6 marzo 2015 sia stato evaso già il 31 luglio 2015 depone anzi a

sfavore dell’asserita verosimile lentezza nella trattazione della causa (forse anche

perché fortemente mediatizzata, cfr. doc. FF-II, QQ, BBB e OOO inc. n.

SO.2015.2270) nello Stato d’origine. E comunque il convenuto non ha preteso di

essersi attivato in Italia per ridurne i tempi d’evasione (II CCA 16 febbraio

2016 inc. n. 12.2015.69).

8.3 Il convenuto ha quindi sostenuto

che la decisione oggetto di exequatur era pure manifestamente contraria

all’ordine pubblico svizzero di cui all’art. 34 cpv. 1 CLug per il fatto che i

suoi diritti di difesa, segnatamente il diritto ad un processo equo e il

diritto di essere sentito, sarebbero stati gravemente violati nell’ambito della

procedura italiana che aveva portato all’emanazione dell’ordinanza 20 febbraio

2015: come da lui rammentato nell’ambito della memoria difensiva 13 novembre

2014 (doc. EE) e ribadito nel reclamo 6 marzo 2015 (doc. L), quella procedura

era stata infatti preceduta da un distinto sub-procedimento (iscritto al numero

R.G. 42294-1/2013) che aveva visto coinvolti, oltre ai suoi famigliari __________,

__________ e __________, __________ e __________, articolatosi in due gradi di

giudizio e conclusosi con l’emanazione di due ordinanze, rispettivamente il 20

dicembre 2013 su ricorso ex art. 671 CPCIt. (doc. E) e il 20 marzo 2014 su

reclamo ex art. 669 terdecies CPCIt. (doc. F), poi utilizzate come vero e

proprio precedente in termini nella successiva procedura che lo concerneva;

nell’ambito di quel procedimento le qui istanti avevano prodotto e assunto, nel

pieno rispetto del diritto al contraddittorio delle controparti di allora,

numerosa documentazione (ritenuta fondante e presa in considerazione, in

entrambi i gradi di giudizio, dal Tribunale italiano), che non sarebbe mai stata

prodotta, ma diffusamente citata ed utilizzata, nell’ambito del successivo

procedimento che concerneva solo lui; escluso da quel precedente

sub-procedimento ed impossibilitato a conoscere l’esistenza stessa di documenti

che in tal procedimento avevano avuto ingresso, egli neppure sarebbe stato in

facoltà di formulare istanza di accesso a tali documenti, di cui addirittura

ignorava l’esistenza, venendo, con ciò stesso, privato dei suoi fondamentali

diritti di difesa.

8.3.1 L’ordine

pubblico procedurale (o formale) garantisce alle parti il diritto ad un

giudizio indipendente sulle domande e sui fatti sottoposti al tribunale, in

conformità con la procedura applicabile (TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005

consid. 5.2 pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c). Esso è violato

quando principi di procedura fondamentali generalmente riconosciuti sono

disattesi in modo inconciliabile con il sentimento di giustizia e con i valori

di uno stato di diritto (DTF 132 III 389 consid. 2.2.1, 128 III 191 consid.

4a). L’ordine pubblico svizzero esige in particolare il rispetto delle regole

fondamentali di procedura dedotte dalla Costituzione Federale (art. 29 e 30

Cost.) e dall’art. 6 CEDU, quali il diritto ad un processo equo e il diritto di

essere sentito (DTF 126 III 327 consid. 2b). Ai fini del giudizio sulla

violazione dell’ordine pubblico procedurale occorre dunque stabilire se tali

garanzie procedurali esistano nel sistema giuridico straniero e se esse siano

state debitamente offerte. Il fatto che le parti si siano poi effettivamente

prevalse di tali diritti è per contro irrilevante. La questione va esaminata

sulla scorta dell’ordinamento processuale dello Stato in cui è stato emanato il

giudizio, non in base alla concezione vigente nello Stato richiesto (TF 9

novembre 2004 4P.82/2004 consid. 3.3.2 pubbl. in: RtiD II-2005 n. 31, 5 ottobre

2010 4A_145/2010 consid. 5.2; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 18

ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30).

8.3.2 La censura sollevata dal

convenuto è ampiamente infondata. Come rilevato il 31 luglio 2015 dal Tribunale

adito con reclamo ex art. 669 terdecies CPCIt. (doc. 1), che ha respinto la sua

eccezione in tal senso, “la domanda cautelare proposta nei confronti di RE 1

è stata depositata in corso di causa, e in un tempo successivo rispetto al

ricorso ex art. 671 CPC [N.d.R.: CPCIt.] presentato nei confronti di

altri convenuti, prossimi congiunti del reclamante. I procedimenti cautelari

nei confronti dei convenuti sono stati promossi tutti dopo l’instaurazione

della causa di merito, sicché risulta inutile ogni formale provvedimento di

acquisizione dei documenti prodotti nell’ambito della fase di merito e delle

fasi cautelari che nella prima si inseriscono, documenti che di diritto sono

pienamente accessibili a tutte le parti costituite, come RE 1, nel giudizio di

merito. Nell’eventualità di mancata visibilità degli atti depositati in via

telematica, la parte che - pur avendone diritto - non riesce in concreto a

riceverli in comunicazione, è certamente legittimata a presentare istanza per

ottenerne l’accesso. Nessuna domanda di accesso alla visibilità è stata al

riguardo presentata dalla parte reclamante, e ciò lascia presumere che questa

abbia comunque preso cognizione di tutto il materiale documentale versato in

causa dalle altre parti [N.d.R.: del resto da lui in larga parte menzionato

nella memoria difensiva 13 novembre 2014 di cui al doc. EE], compreso quello

allegato - spesso in duplicazione - nei sub-procedimenti cautelari” (p. 2

seg.). Stando così le cose, il fatto, evidenziato dal convenuto negli scritti

26 novembre 2015 e 8 febbraio 2016, che nell’ambito della causa di merito le

qui istanti abbiano poi formulato una formale richiesta di acquisizione dei

fascicoli e dei documenti prodotti in tutti i precedenti sub-procedimenti

cautelari (doc. MM p. 11 e OO p. 5 seg.), senza per altro che il Tribunale

adito abbia ancora ritenuto di accogliere quella richiesta (non potendo ovviamente

essere intesa come accoglimento della stessa il fatto che a p. 13 del doc. MM il

Tribunale abbia invitato “le parti a depositare tutti i documenti in forma

telematica, compresa citazione e documenti di tutte le memorie, compresi i

fascicoli dei procedimenti cautelari”, anche perché allora alle parti era

stato assegnato un termine per replicare alle obiezioni sul tema), è ben lungi

dall’attestare l’erroneità della decisione 31 luglio 2015 con cui il Tribunale

aveva respinto l’eccezione e con ciò l’esistenza della violazione dei diritti

di difesa del convenuto nel procedimento che aveva dato luogo alla decisione

oggetto di exequatur.

8.4 Il convenuto, evidenziando con

lo scritto 21 dicembre 2015 che la causa di merito avrebbe verosimilmente avuto

un esito a lui favorevole a seguito del suo proscioglimento penale in Italia, ha

di fatto pure preteso che all’esecutività della decisione in Svizzera ostasse

l’art. 34 cpv. 4 CLug, disposizione secondo cui le decisioni emanate in uno

Stato contraente non sono riconosciute se sono in contrasto con una decisione

emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato vincolato dalla CLug

(norma applicabile per analogia anche in caso di contrasto con precedenti decisioni

emanate nello Stato d’origine, cfr. Kropholler/Von

Hein, op. cit., n. 56 ad art. 34

EuGVO). La censura non può trovare accoglimento. Il fatto che con

sentenza 15 dicembre 2015 (doc. NN) il Tribunale ordinario di __________,

Ufficio del giudice per le indagini preliminari, abbia assolto il convenuto dal

reato di cui agli art. 110 CPIt. e 2622 CCIt. rispettivamente di cui agli art.

110 CPIt. e 185 D.to L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 non osta in effetti

all’esecutività della decisione qui oggetto di exequatur, non potendosi

ritenere che quest’ultima sia in contrasto (termine che va inteso

in senso restrittivo, cfr. Kropholler/Von Hein, op.

cit., n. 49 ad art. 34 EuGVO; II CCA 16 febbraio 2015 inc. n.

12.2014.73) con la stessa: nulla

permette in effetti di ritenere che a seguito del proscioglimento del convenuto

in sede penale per i reati sopra indicati, che per altro a suo dire

concernerebbe solo uno dei filoni dell’inchiesta sul gruppo __________ (reclamo

p. 9), l’autorizzazione al sequestro conservativo dei suoi beni in sede civile

sia ormai divenuta caduca. Oltretutto il giudizio penale, che ovviamente non è

stato reso tra le medesime parti in causa, nemmeno è precedente alla decisione

oggetto di exequatur.

8.5 Nella replica spontanea 4

settembre 2015 il convenuto si era infine chiesto come mai nella procedura

fosse ancora intervenuta l’istante CO 1, che nel giudizio italiano nemmeno era

stata autorizzata al sequestro conservativo nei suoi confronti. L’osservazione,

volta in sostanza a sanzionare il difetto di legittimazione attiva di quella

società, è ricevibile (II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30,

19 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.218/219) e fondata. Per essere legittimato,

l’istante deve infatti essere una “parte interessata” giusta l’art. 38 cpv. 1

CLug, o in altri termini dev’essere l’avente diritto indicato nella decisione

da delibare, un suo successore a titolo universale o singolare oppure una

qualsiasi persona abilitata secondo il diritto dello Stato d’origine ad

avvalersi della decisione (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 41 ad art. 38 CLug; Hofmann/Kunz,

op. cit., n. 186 ad art. 38 CLug; TF 4 marzo 2013 4A_501/2012 consid.

5.3). Nel caso di specie è invece incontestabile che CO 1, sia pure coinvolta

nel procedimento in Italia, non era però né creditrice né successore in diritto

di una delle creditrici del convenuto nell’ordinanza italiana, né ha mai

preteso di esserlo. Emblematico è del resto il fatto che nell’istanza di

exequatur essa sia stata indicata tra le istanti solo “per quanto possa

occorrere” (p. 2).

9. L’emanazione del presente

giudizio rende infine priva d’oggetto la domanda preliminare del convenuto

volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo al reclamo con conseguente revoca

dei provvedimenti conservativi adottati (per altro non mantenuta con la replica

spontanea 4 settembre 2015, salvo poi essere stata riproposta con lo scritto 8

febbraio 2016). Ad ogni buon conto, nella misura in cui mirava a far revocare l’ordine

di sequestro, adottato quale provvedimento conservativo ex art. 47 CLug, il

reclamo contro la decisione pretorile di exequatur non avrebbe potuto

beneficiare dell’effetto sospensivo (art. 327a cpv. 2 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 10

ad art. 327a CPC).

Ma se anche, per ipotesi,

si volesse ammettere che la richiesta di revoca dei provvedimenti conservativi,

fondata sul fatto che la decisione oggetto di exequatur non costituirebbe un

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv.1 LEF, fosse

invece stata di natura indipendente, l’esito, come si dirà, non sarebbe

comunque stato migliore per il convenuto.

9.1 Questa Camera ha già avuto

modo di stabilire (II CCA 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220) che in virtù

dell’art. 47 cpv. 2 CLug, la dichiarazione di esecutività implica

l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari, il cui genere e la cui esecuzione sono

disciplinati dal diritto interno dello Stato in cui essi

devono essere eseguiti (FF 2008 p. 1474 ad 2.7.5.1; Hofmann/Kunz,

op. cit., n. 134 e 136 ad art. 47 CLug; Staehelin/Bopp, op. cit., n. 38 ad art. 47 CLug; cfr. DTF 131 III 662 consid. 4.1,

126 III 439 consid. 3). L’“effetto utile” della Convenzione deve tuttavia essere garantito: in

particolare, il diritto interno non può sottoporre i provvedimenti cautelari a

condizioni supplementari quali l’urgenza, la verosimiglianza del credito del

procedente o la fornitura di una garanzia da parte dell’istante (FF 2008 p.

1474 ad 2.7.5.1; Hofmann/ Kunz,

op. cit., n. 117 segg. e 135 ad art. 47 CLug; cfr. CEF 12

febbraio 2007 inc. 15.2006.38). In Svizzera il giudice dell’exequatur, se così

richiesto, deve ordinare il sequestro dei beni del convenuto quale provvedimento

cautelare ex art. 47 cpv. 2 CLug a garanzia delle pretese dell’istante qualora

siano di natura pecuniaria (art. 271 cpv. 1 n. 6 e cpv. 3 LEF; FF 2008 p. 1474

seg. ad 2.7.5.2), mentre a garanzia di pretese non pecuniarie ordinerà un altro

provvedimento conservativo giusta l’art. 340 CPC (FF 2008 p. 1474 seg. ad

2.7.5.2; Stae­he­lin/Bopp, op. cit., n. 48 e 51 ad art. 47

CLug). Il rimedio dell’opp­o­sizione al sequestro (art.

278 LEF) può vertere solo su quanto non rientra nella materia del ricorso

(reclamo) previsto all’art. 43 CLug, il quale ha carattere esclusivo (Hofmann/Kunz, op.

cit., n. 4 ad art. 43 CLug; Stae­­he­lin/Bopp, op. cit., n. 42 ad art. 47 CLug),

segnatamente sulla questione dell’apparten­enza dei beni sequestrati (art. 272

cpv. 1 n. 3 LEF) e dell’esi­sten­­za di un pegno a favore della pretesa dell’i­stan­te

(art. 271 cpv. 1 principium) (cfr. Hofmann/Kunz,

op. cit., n. 31 ad art. 43 CLug e n. 138 ad art. 47 CLug; Stae­he­lin/Bopp, op. cit., n. 28 ad art. 43 CLug), mentre la

contestazione del credito e della causa del sequestro può essere fatta valere

esclusivamente nell’ambito del reclamo contro la decisione di exe­quatur, entro

i limiti delle eccezioni ammesse ai sensi degli art. 45 CLug e 327a CPC (FF

2008 p. 1472 ad 2.7.3.2; la questione della ricevibilità dell’opposizione ex

art. 278 LEF è discussa in dottrina, cfr. Hofmann/

Kunz, op. cit., n. 192 ad art. 47 CLug). Il termine di opposizione al sequestro

(art. 278 cpv. 1 LEF), come pure il termine di reclamo contro la decisione su

opposizione (art. 278 cpv. 3 e 321 cpv. 2 CPC), è di dieci giorni (Stae­he­lin/Bopp, op. cit., n. 29 ad art. 43 CLug).

9.2 Nel caso concreto, il

reclamo, in quanto diretto specificamente contro l’ordine di sequestro, sarebbe

stato dunque irricevibile (II CCA 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220),

siccome l’art. 278 cpv. 1 LEF prescrive quale (primo) mezzo d’impugnazione (o

meglio di riconsiderazione) l’“opposizione”, da inoltrare

- entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro - presso lo stesso giudice

che l’ha decretato (e del resto è pacifico che il qui convenuto ha provveduto

ad inoltrare alla Pretura la relativa “opposizione”, cfr. doc. P, T e LL). Ad

ogni buon conto, il sequestro giusta gli art. 271 segg. LEF è, in Svizzera,

l’unico provvedimento cautelare ammesso a garanzia delle pretese pecuniarie ed

in prestazione di garanzia (art. 38 cpv. 1 LEF e 269 lett. a CPC) ed è quindi anche

l’unica misura a disposizione del giudice giusta l’art. 47 cpv. 2 CLug in caso

di exequatur di una decisione estera riferita ad una pretesa pecuniaria o in

prestazione di garanzia, persino ove la decisione in questione sia un decreto

cautelare emesso a garanzia di pretese pecuniarie o in prestazione di garanzia

(cfr. Jaques, Il riconoscimento e

l’esecu­zione di sentenze di merito, cautelari e super cautelari inglesi e

statunitensi in materia civile e commerciale, in: Trust e istituti particolari

del diritto anglosassone, CFPG n. 42, p. 207; II CCA 14 agosto 2012 inc. n.

12.2011.196/220). E nel caso di specie la pretesa che le istanti hanno fatto valere

nella procedura di merito italiana era per l’appunto di natura pecuniaria

(trattandosi, come detto, di un credito a titolo di risarcimento del danno).

10. Ne discende che il reclamo

del convenuto dev’essere parzialmente accolto nel senso che la decisione

oggetto di exequatur può essere eseguita in Svizzera nella misura in cui era

stata confermata dall’ordinanza 31 luglio 2015 (e meglio, di fatto, laddove

l’esecuzione secondo le norme di legge del sequestro conservativo, anche presso

terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà,

titolarità e comunque di pertinenza del convenuto era stata autorizzata in

ragione di EUR 42'573'000.- a favore di Fo____________________ __________ e per

essa CO 1, di EUR 37'513'000.- a favore di Mi__________ __________ e per essa CO

1, di EUR 5'175'000.- a favore di __________ (divenuta CO 2, quindi CO 3 e

infine CO 1), di EUR 4'255'000.- a favore di CO 3 (divenuta CO 3 e infine CO 1),

di EUR 1’955'000.- a favore di CO 3 (divenuta CO 3 e infine CO 1), di EUR

18’495'000.- a favore di S__________ __________ (ora CO 4) e di EUR 4'600'000.-

a favore di CO 6), il tutto con conseguente modifica dei provvedimenti

conservativi adottati, ritenuto che il gravame risulta così fondato nei

confronti delle istanti CO 5, CO 7 e CO 1 (alla quale deve in effetti essere

disconosciuta la legittimazione attiva), parzialmente fondato nei confronti

dell’istante CO 1 (laddove agiva per Fo____________________ __________ e Mi__________

__________) e infondato nei confronti delle istanti Im__________ __________

(divenuta CO 2, quindi CO 3 e infine CO 1), CO 3 (divenuta CO 3 e infine CO 1),

S__________ __________ (ora CO 4) e CO 6.

Le spese processuali e le

ripetibili di primo e secondo grado, calcolate tenendo conto di quanto

stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC),

fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei

criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente

dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro

richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al

Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di EUR 121'670'000.-.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:

I. Il reclamo 15 luglio

2015 di RE 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la decisione 22

maggio 2015 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è così riformata:

1. L’istanza è parzialmente accolta.

1.1 L’ordinanza

20 febbraio 2015 del Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata

in materia di impresa B, nel procedimento per ricorso iscritto al numero R.G. __________

è dichiarata esecutiva in Svizzera nella misura in cui è stata confermata

dall’ordinanza 31 luglio 2015 del medesimo Tribunale nel procedimento per

reclamo iscritto al numero R.G. __________.

1.2 I provvedimenti conservativi ex art. 47 CLug e 271

LEF vengono emanati (ed ora così rettificati dalla Pretura) con decreti

separati.

2. Le

tasse e le spese per complessivi CHF 2'000.-, da anticipare dalle istanti, sono

a carico dalle istanti CO 5, CO 7 e CO 8 per 3/8, dell’istante CO 1 (laddove

aveva agito per Fo____________________ __________ e Mi__________ __________)

per 1/16 e del convenuto per 9/16.

Considerandi

II. Le spese processuali

di CHF 5’000.- sono poste per 9/16 a carico del reclamante,

per 1/16 a carico dell’opponente CO 1 (laddove aveva agito per Fo____________________

__________ e Mi__________ __________) e per 3/8 a carico delle opponenti CO 5, CO

7.

e CO 8. Il reclamante rifonderà alle opponenti (tranne che a CO 1 [laddove aveva agito

per Fo____________________ __________ e Mi__________ __________], CO 5, CO 7 e CO 1) complessivi CHF 2’500.- per

ripetibili. Le opponenti CO 5, CO 7 e CO 1 rifonderanno al

reclamante CHF 1’875.- per ripetibili. Le ripetibili tra il reclamante e l’opponente

CO 1 (laddove aveva agito per Fo____________________

__________ e Mi__________ __________) sono compensate.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).