12.2015.127
Exequatur di sentenza straniera impugnata nello stato d'origine (sequestro conservativo italiano) - ordine pubblico
19 maggio 2016Italiano31 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.127
Lugano
19 maggio 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2015.2270
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di
exequatur 20 maggio 2015 da
CO 7
CO 4
CO 6
CO 8
tutti rappr. da RA 2
contro
RE
1
rappr. dall’ RA 1
con cui le istanti hanno
chiesto di dichiarare esecutiva in Svizzera l’ordinanza 20 febbraio 2015 del
Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in materia di impresa
B, nel procedimento iscritto al numero R.G. __________ e di eseguire quale
provvedimento conservativo ai sensi dell’art. 47 CLug e 271 LEF il sequestro su
tutti i beni mobili, crediti o diritti di qualunque natura di proprietà,
titolarità e comunque di pertinenza del convenuto fino alla complessiva concorrenza
di EUR 121'670'000.- (pari a CHF 127'155'000.-), domanda accolta dal Pretore
con decisione 22 maggio 2015;
ed ora sul reclamo 15 luglio
2015 del convenuto volto ad ottenere in ordine, previa concessione dell’effetto
sospensivo al rimedio giuridico con conseguente revoca dei provvedimenti
conservativi adottati, la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 46
cpv. 1 CLug fino ad evasione del reclamo presentato in Italia il 6 marzo 2015 contro
la decisione oggetto di exequatur e in via subordinata il versamento di una
cauzione da parte della controparte ai sensi dell’art. 46 cpv. 3 CLug, rispettivamente
nel merito la reiezione dell’istanza di exequatur, gravame al quale le istanti con
la risposta 21 agosto 2015 si sono opposte nella misura in cui la decisione
oggetto di exequatur era nel frattempo stata confermata dall’ordinanza 31
luglio 2015 dello stesso Tribunale nel procedimento per reclamo iscritto al
numero R.G. __________;
rilevato che con la replica spontanea 4 settembre
2015, cui le istanti si sono opposte con la duplica spontanea 2 e 5 ottobre
2015, il convenuto ha parzialmente modificato le sue richieste, chiedendo ora
che l’istanza di exequatur fosse respinta con conseguente revoca dei
provvedimenti conservativi adottati e in via subordinata fosse ordinato il
versamento di una cauzione da parte della controparte ai sensi dell’art. 46
cpv. 3 CLug;
preso atto degli ulteriori scambi di allegati tra le
parti, in particolare dello scritto 26 novembre 2015 del convenuto a cui ha
fatto seguito lo scritto 21 dicembre 2015 delle istanti, dello scritto 21
dicembre 2015 del convenuto a cui ha fatto seguito lo scritto 20 gennaio 2016
delle istanti e dello scritto 8 febbraio 2016 del convenuto a cui ha fatto
seguito lo scritto 4 marzo 2016 delle istanti;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nell’ambito della causa
civile (risarcimento del danno) rubricata con il n. __________ e promossa con
atto di citazione 28 maggio 2013 (doc. C), con ordinanza 20 febbraio 2015 (doc.
R inc. n. SO.2015.2270) il Tribunale ordinario di __________, Sezione
specializzata in materia di impresa B, statuente nell’ambito del procedimento su
ricorso ex art. 671 CPCIt. iscritto al numero R.G. __________, ha autorizzato varie
persone giuridiche ad eseguire secondo le norme di legge il sequestro
conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di
qualunque natura di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di RE 1, ed
in particolare Fo____________________ __________ e per essa CO 1 sino a
concorrenza della somma complessiva di EUR 43'700'000.-, Mi__________ __________
e per essa CO 1 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 41'400'000.-,
Im__________ __________ (ora CO 2) sino a concorrenza della somma complessiva
di EUR 5'175'000.-, CO 4 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 4'255'000.-,
CO 4 sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 1’955'000.-, S__________
__________ sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 18’495'000.-, CO 3
sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 1'150'000.-, CO 8 sino a
concorrenza della somma complessiva di EUR 4'600'000.- e CO 2 sino a
concorrenza della somma complessiva di EUR 460'000.-.
Con attestazione 10 marzo 2015
(doc. S inc. n. SO.2015.2270) il Tribunale ha confermato l’esecutività della
decisione in forza degli art. 54 e 58 della Convenzione concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]).
2. Con istanza 20 maggio 2015,
fondata sugli art. 38 segg. e 47 CLug rispettivamente sull’art. 271 LEF, CO 2, CO
3, CO 4, CO 5 (risultante dalla fusione di Fo____________________ __________,
Mi__________ __________ e altre società), CO 6 (già S__________ __________), CO
7 (già Im__________ __________), CO 8 e, per quanto potesse occorrere, CO 1,
hanno convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, chiedendo di dichiarare esecutiva in Svizzera l’ordinanza 20 febbraio
2015 del Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in materia di
impresa B, e di eseguire quale provvedimento conservativo il sequestro su tutti
Fatti
i beni mobili, crediti o diritti di qualunque natura di proprietà, titolarità e
comunque di pertinenza di costui fino alla complessiva concorrenza di EUR
121'670'000.-, pari a CHF 127'155'000.- (ritenuto che l’importo per cui era
stato autorizzato il sequestro conservativo a favore di S__________ __________
era stato ivi indicato in EUR 18'975'000.-, come risultava in lettere nella
decisione oggetto di exequatur, anziché in EUR 18’495'000.-).
Con decisione 22 maggio
2015 il Pretore ha accolto l’istanza di exequatur (dispositivo n. 1.1) e ha emanato,
tramite decreti separati, i provvedimenti conservativi richiesti (dispositivo
n. 1.2), ponendo le spese processuali di complessivi CHF 2'000.- a carico del
convenuto (dispositivo n. 2).
3. Con il reclamo 15 luglio
2015, che qui ci occupa, il convenuto ha chiesto in ordine, previa concessione
dell’effetto sospensivo al rimedio giuridico con conseguente revoca dei
provvedimenti conservativi adottati, la sospensione della procedura ai sensi
dell’art. 46 cpv. 1 CLug fino ad evasione del reclamo 6 marzo 2015 (doc. L) da
lui presentato in Italia contro la decisione oggetto di exequatur e in via subordinata
il versamento di una cauzione da parte della controparte ai sensi dell’art. 46
cpv. 3 CLug, rispettivamente nel merito la reiezione dell’istanza di exequatur
(comunque da rettificare nella misura in cui di fatto riconosceva
l’autorizzazione al sequestro conservativo a favore di S__________ __________
per EUR 18'975'000.- anziché per EUR 18’495'000.-), rilevando come la decisione
impugnata nello Stato d’origine fosse manifestamente contraria all’ordine
pubblico svizzero da una parte in quanto i suoi diritti di difesa, segnatamente
il diritto ad un processo equo e il diritto di essere sentito, erano stati
gravemente violati nell’ambito della procedura italiana, e dall’altro in quanto
il procedimento di merito in Italia sarebbe verosimilmente durato moltissimi
anni.
Con la risposta 21 agosto 2015 le
istanti si sono opposte al reclamo nella misura in cui la decisione oggetto di
exequatur era nel frattempo stata confermata dall’ordinanza 31 luglio 2015 del
Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in materia di impresa
B, nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies CPCIt. iscritto al numero
R.G. __________ (doc. 1).
4. Con la replica spontanea 4
settembre 2015, avversata dalle istanti con la duplica spontanea 2 e 5 ottobre
2015 sempre nella misura in cui la decisione oggetto di exequatur era stata
confermata dall’ordinanza 31 luglio 2015 (ritenuto che le istanti CO 2 e CO 3
avevano allora indicato, come per altro già fatto con la risposta 21 agosto
2015, di essere state incorporate in seguito a fusione da CO 3, salvo poi aver rettificato
parzialmente questa circostanza, con scritto 5 ottobre 2015, adducendo -
giustamente - che CO 3, che aveva incorporato CO 2, era in realtà anche la
nuova ragione sociale di CO 3, cfr. doc. 2), il convenuto (che allora si era pure
chiesto come mai nella procedura fosse ancora intervenuta l’istante CO 8) ha
parzialmente modificato le sue richieste, chiedendo ora che in via principale l’istanza
di exequatur fosse respinta con conseguente revoca dei provvedimenti
conservativi anche in considerazione della mancata integrale conferma della
decisione oggetto di exequatur nel Paese di origine e del verosimile esito a
lui favorevole della causa di merito a seguito del suo probabile proscioglimento
penale in Italia e che in via subordinata fosse ordinato il versamento di una
cauzione da parte della controparte ai sensi dell’art. 46 cpv. 3 CLug.
5. Degli ulteriori scambi di allegati
tra le parti, in particolare dello scritto 26 novembre 2015 del convenuto (che
ha prodotto nuovi documenti attestanti l’avvenuta violazione dei suoi diritti
di difesa nel procedimento che aveva dato luogo alla decisione oggetto di exequatur)
a cui ha fatto seguito lo scritto 21 dicembre 2015 delle istanti, dello scritto
21 dicembre 2015 del convenuto (che ha prodotto altri nuovi documenti a
sostegno del verosimile esito a lui favorevole della causa di merito a seguito
del suo proscioglimento penale in Italia) a cui ha fatto seguito lo scritto 20
gennaio 2016 delle istanti (ritenuto che a quel momento è stato - giustamente -
indicato che CO 3, che come detto aveva incorporato CO 2 ed era anche la nuova
ragione sociale di CO 3, era nel frattempo stata incorporata in CO 1, cfr. doc.
4) e dello scritto 8 febbraio 2016 del convenuto (che ha ribadito la richiesta
di concessione dell’effetto sospensivo e prodotto nuovi documenti attestanti
l’avvenuta violazione dei suoi diritti di difesa nel procedimento che aveva
dato luogo alla decisione oggetto di exequatur) a cui ha fatto seguito lo
scritto 4 marzo 2016 delle istanti, si dirà, per quanto necessario, nei
prossimi considerandi.
6. Confrontata con una
decisione estera suscettibile di essere dichiarata esecutiva in Svizzera e
oggetto di impugnazione nello Stato d’origine con un rimedio di diritto
ordinario, questa Camera, competente a statuire sul ricorso ai sensi dell’art.
43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da
esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile
d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e
n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei
motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità per le parti di
addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 56
seg. ad art. 43 CLug; Staehelin/Bopp, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 14 e 19 ad art. 43 CLug; DTF 138 III 82
consid. 3.5.3; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n.
12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220, 3 aprile 2013 inc. n.
12.2012.135, 14 agosto 2013 inc. n. 12.2012.61, 25 novembre 2013 inc. n.
12.2013.26) - può, sulla base del suo potere di apprezzamento (DTF 129
III 574 consid. 3; TF 14 luglio 2006 5P.402/2005 consid. 6.1.1; Kropholler/Von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 5 ad
art. 37 EuGVO; Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 49 ad art. 46 CLug), decidere in 3 modi (cfr.
Staehelin/Bopp, op. cit., n. 5 ad
art. 46 CLug; Kropholler/Von Hein,
Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 1 ad art. 46 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 48 ad art. 46
CLug): sospendere la procedura di exequatur (art. 46 cpv. 1 CLug), dichiarare
esecutiva la decisione estera senza condizioni oppure subordinare l’esecuzione
alla costituzione di una garanzia da parte del creditore istante (art. 46 cpv.
3 CLug; cfr. pure sull’intera problematica II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216,
2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n.
12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 27 marzo 2014 inc. n.
12.2013.196, 16 febbraio 2016 inc. n. 12.2015.69).
7. È pacifico che nelle more
della causa il Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in
materia di impresa B, con ordinanza 31 luglio 2015 (doc. 1) ha nel frattempo evaso
il reclamo 6 marzo 2015 del convenuto (doc. L), decretandone il parziale
accoglimento nel senso che ha revocato l’autorizzazione al sequestro
conservativo a favore di CO 5 e di CO 7, ha ridotto da EUR 43'700'000.- a EUR
42'573'000.- rispettivamente da EUR 41'400'000.- a EUR 37'513'000.- la somma
complessiva per cui Fo____________________ __________ e per essa CO 1
rispettivamente Mi__________ __________ e per essa CO 1 erano autorizzate al
sequestro conservativo, e per il resto ha confermato l’ordinanza 20 febbraio
2015.
In questa sede non è
necessario stabilire se il reclamo ex art. 669 terdecies CPCIt.
inoltrato contro la decisione oggetto di exequatur costituisca o meno un
rimedio di diritto ordinario ai sensi dell’art. 46 CLug. In effetti, a seguito
dell’emanazione della decisione di cui al doc. 1, le domande del convenuto di
sospendere la procedura di exequatur ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 CLug fino ad
evasione del reclamo 6 marzo 2015 (per altro da lui ritirata con la replica
spontanea 4 settembre 2015) o almeno di obbligare le istanti al versamento di
una cauzione ai sensi dell’art. 46 cpv. 3 CLug (da lui invece mantenuta) non
avrebbero in ogni caso potuto essere accolte: la prima era in effetti divenuta
priva d’oggetto, visto che il reclamo di cui si chiedeva l’evasione era stato
trattato; la seconda doveva invece essere disattesa, non essendo più data una
delle condizioni per il suo eventuale accoglimento, ossia l’esistenza di
un’impugnazione possibile o pendente nello Stato d’origine, ritenuto che la
CLug non permette la prestazione di garanzie se non proprio in quella evenienza
(II CCA 18 giugno 2001 inc. n. 12.2001.58, sia pure resa in applicazione della
CL) .
8. Ciò detto, si tratta ora di
stabilire se la decisione oggetto di exequatur possa essere riconosciuta in
Svizzera, eventualmente nella misura in cui era stata confermata dall’ordinanza
31 luglio 2015, ritenuto che giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale
è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug rigetta o revoca la
dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34
e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera
può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2; II CCA 18 ottobre 2011
inc. n. 12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120). Per costante
dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera
eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 2 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 9 ad art. 45
CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per
l’exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo grado
e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice
dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24
seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug.; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA
7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14
agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 3 aprile 2013 inc. n.
12.2012.135, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26, 19 febbraio 2016 inc. n.
12.2014.218/219).
8.1 Nel caso di specie il
convenuto ha addotto che a seguito dell’ordinanza 31 luglio 2015 del Tribunale ordinario
di __________, Sezione specializzata in materia di impresa B, che aveva
confermato solo parzialmente il sequestro conservativo, la decisione oggetto di
exequatur sarebbe divenuta priva di forza esecutiva. Il rilievo è infondato.
Come si è detto in precedenza, con l’ordinanza 31 luglio 2015 (doc. 1) il
Tribunale di __________ ha in effetti confermato in larga parte il sequestro
conservativo autorizzato dal medesimo Tribunale il 20 febbraio 2015 e meglio in
ragione di EUR 42'573'000.- a favore di Fo____________________ __________ e per
essa CO 1, di EUR 37'513'000.- a favore di Mi__________ __________ e per essa CO
1, di EUR 5'175'000.- a favore di Im__________ __________ (divenuta poi CO 2,
quindi CO 3 e infine CO 1), di EUR 4'255'000.- a favore di CO 3 (divenuta CO 3
e infine CO 1), di EUR 1’955'000.- a favore di CO 3 (divenuta CO 3 e infine CO
1), di EUR 18’495'000.- a favore di S__________ __________ (ora CO 4) e di EUR
4'600'000.- a favore di CO 6. Non si può così seriamente contestare che il
sequestro conservativo 20 febbraio 2015 è così rimasto esecutivo, dal punto di
vista del diritto italiano, sia pure limitatamente all’importo di EUR
114'566'000.- e limitatamente ai soli creditori sopra indicati (in tal senso II
CCA 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220). La decisione di exequatur
impugnata va così confermata, ancorché limitatamente all’importo di EUR
114'566'000.-, pari a CHF 119'730'745.- (EUR 114'566'000.- x CHF 127'155'000.-
/ EUR 121'670'000.-).
8.2 A sostegno della sua
opposizione al giudizio di exequatur il convenuto ha in seguito rilevato che la
procedura di merito nello Stato d’origine, assai complessa (già solo per il
numero delle parti coinvolte), sarebbe verosimilmente giunta a conclusione nei
tre gradi di giudizio solo fra molti (10 o 15) anni, ciò che rendeva
insostenibile l’adozione di un tale provvedimento o anche solo il sequestro dei
suoi beni durante questo tempo. Il rilievo, che rientra tra i motivi
d’impedimento dell’art. 34 cpv. 1 CLug, disposizione secondo cui le decisioni
emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se il riconoscimento è
manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto, è
infondato. A parte il fatto che la lunga durata del procedimento nello Stato
d’origine nemmeno costituisce di per sé una violazione dell’ordine pubblico (Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 15a ad art. 34 EuGVO), si
osserva in effetti che il convenuto non ha dimostrato con un’argomentazione
fondata su dati oggettivi - non avendo versato agli atti alcuna prova in tal
senso - che la procedura di merito si sarebbe verosimilmente conclusa solo in
tempi lunghissimi, la circostanza che la prima udienza indetta per il 27 maggio
2014 fosse stata differita al 24 febbraio 2015 prima e al 24 novembre 2015 poi
(cfr. doc. N) non consentendo ancora di trarre una tale conclusione. Il fatto
che il reclamo 6 marzo 2015 sia stato evaso già il 31 luglio 2015 depone anzi a
sfavore dell’asserita verosimile lentezza nella trattazione della causa (forse anche
perché fortemente mediatizzata, cfr. doc. FF-II, QQ, BBB e OOO inc. n.
SO.2015.2270) nello Stato d’origine. E comunque il convenuto non ha preteso di
essersi attivato in Italia per ridurne i tempi d’evasione (II CCA 16 febbraio
2016 inc. n. 12.2015.69).
8.3 Il convenuto ha quindi sostenuto
che la decisione oggetto di exequatur era pure manifestamente contraria
all’ordine pubblico svizzero di cui all’art. 34 cpv. 1 CLug per il fatto che i
suoi diritti di difesa, segnatamente il diritto ad un processo equo e il
diritto di essere sentito, sarebbero stati gravemente violati nell’ambito della
procedura italiana che aveva portato all’emanazione dell’ordinanza 20 febbraio
2015: come da lui rammentato nell’ambito della memoria difensiva 13 novembre
2014 (doc. EE) e ribadito nel reclamo 6 marzo 2015 (doc. L), quella procedura
era stata infatti preceduta da un distinto sub-procedimento (iscritto al numero
R.G. 42294-1/2013) che aveva visto coinvolti, oltre ai suoi famigliari __________,
__________ e __________, __________ e __________, articolatosi in due gradi di
giudizio e conclusosi con l’emanazione di due ordinanze, rispettivamente il 20
dicembre 2013 su ricorso ex art. 671 CPCIt. (doc. E) e il 20 marzo 2014 su
reclamo ex art. 669 terdecies CPCIt. (doc. F), poi utilizzate come vero e
proprio precedente in termini nella successiva procedura che lo concerneva;
nell’ambito di quel procedimento le qui istanti avevano prodotto e assunto, nel
pieno rispetto del diritto al contraddittorio delle controparti di allora,
numerosa documentazione (ritenuta fondante e presa in considerazione, in
entrambi i gradi di giudizio, dal Tribunale italiano), che non sarebbe mai stata
prodotta, ma diffusamente citata ed utilizzata, nell’ambito del successivo
procedimento che concerneva solo lui; escluso da quel precedente
sub-procedimento ed impossibilitato a conoscere l’esistenza stessa di documenti
che in tal procedimento avevano avuto ingresso, egli neppure sarebbe stato in
facoltà di formulare istanza di accesso a tali documenti, di cui addirittura
ignorava l’esistenza, venendo, con ciò stesso, privato dei suoi fondamentali
diritti di difesa.
8.3.1 L’ordine
pubblico procedurale (o formale) garantisce alle parti il diritto ad un
giudizio indipendente sulle domande e sui fatti sottoposti al tribunale, in
conformità con la procedura applicabile (TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005
consid. 5.2 pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c). Esso è violato
quando principi di procedura fondamentali generalmente riconosciuti sono
disattesi in modo inconciliabile con il sentimento di giustizia e con i valori
di uno stato di diritto (DTF 132 III 389 consid. 2.2.1, 128 III 191 consid.
4a). L’ordine pubblico svizzero esige in particolare il rispetto delle regole
fondamentali di procedura dedotte dalla Costituzione Federale (art. 29 e 30
Cost.) e dall’art. 6 CEDU, quali il diritto ad un processo equo e il diritto di
essere sentito (DTF 126 III 327 consid. 2b). Ai fini del giudizio sulla
violazione dell’ordine pubblico procedurale occorre dunque stabilire se tali
garanzie procedurali esistano nel sistema giuridico straniero e se esse siano
state debitamente offerte. Il fatto che le parti si siano poi effettivamente
prevalse di tali diritti è per contro irrilevante. La questione va esaminata
sulla scorta dell’ordinamento processuale dello Stato in cui è stato emanato il
giudizio, non in base alla concezione vigente nello Stato richiesto (TF 9
novembre 2004 4P.82/2004 consid. 3.3.2 pubbl. in: RtiD II-2005 n. 31, 5 ottobre
2010 4A_145/2010 consid. 5.2; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 18
ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30).
8.3.2 La censura sollevata dal
convenuto è ampiamente infondata. Come rilevato il 31 luglio 2015 dal Tribunale
adito con reclamo ex art. 669 terdecies CPCIt. (doc. 1), che ha respinto la sua
eccezione in tal senso, “la domanda cautelare proposta nei confronti di RE 1
è stata depositata in corso di causa, e in un tempo successivo rispetto al
ricorso ex art. 671 CPC [N.d.R.: CPCIt.] presentato nei confronti di
altri convenuti, prossimi congiunti del reclamante. I procedimenti cautelari
nei confronti dei convenuti sono stati promossi tutti dopo l’instaurazione
della causa di merito, sicché risulta inutile ogni formale provvedimento di
acquisizione dei documenti prodotti nell’ambito della fase di merito e delle
fasi cautelari che nella prima si inseriscono, documenti che di diritto sono
pienamente accessibili a tutte le parti costituite, come RE 1, nel giudizio di
merito. Nell’eventualità di mancata visibilità degli atti depositati in via
telematica, la parte che - pur avendone diritto - non riesce in concreto a
riceverli in comunicazione, è certamente legittimata a presentare istanza per
ottenerne l’accesso. Nessuna domanda di accesso alla visibilità è stata al
riguardo presentata dalla parte reclamante, e ciò lascia presumere che questa
abbia comunque preso cognizione di tutto il materiale documentale versato in
causa dalle altre parti [N.d.R.: del resto da lui in larga parte menzionato
nella memoria difensiva 13 novembre 2014 di cui al doc. EE], compreso quello
allegato - spesso in duplicazione - nei sub-procedimenti cautelari” (p. 2
seg.). Stando così le cose, il fatto, evidenziato dal convenuto negli scritti
26 novembre 2015 e 8 febbraio 2016, che nell’ambito della causa di merito le
qui istanti abbiano poi formulato una formale richiesta di acquisizione dei
fascicoli e dei documenti prodotti in tutti i precedenti sub-procedimenti
cautelari (doc. MM p. 11 e OO p. 5 seg.), senza per altro che il Tribunale
adito abbia ancora ritenuto di accogliere quella richiesta (non potendo ovviamente
essere intesa come accoglimento della stessa il fatto che a p. 13 del doc. MM il
Tribunale abbia invitato “le parti a depositare tutti i documenti in forma
telematica, compresa citazione e documenti di tutte le memorie, compresi i
fascicoli dei procedimenti cautelari”, anche perché allora alle parti era
stato assegnato un termine per replicare alle obiezioni sul tema), è ben lungi
dall’attestare l’erroneità della decisione 31 luglio 2015 con cui il Tribunale
aveva respinto l’eccezione e con ciò l’esistenza della violazione dei diritti
di difesa del convenuto nel procedimento che aveva dato luogo alla decisione
oggetto di exequatur.
8.4 Il convenuto, evidenziando con
lo scritto 21 dicembre 2015 che la causa di merito avrebbe verosimilmente avuto
un esito a lui favorevole a seguito del suo proscioglimento penale in Italia, ha
di fatto pure preteso che all’esecutività della decisione in Svizzera ostasse
l’art. 34 cpv. 4 CLug, disposizione secondo cui le decisioni emanate in uno
Stato contraente non sono riconosciute se sono in contrasto con una decisione
emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato vincolato dalla CLug
(norma applicabile per analogia anche in caso di contrasto con precedenti decisioni
emanate nello Stato d’origine, cfr. Kropholler/Von
Hein, op. cit., n. 56 ad art. 34
EuGVO). La censura non può trovare accoglimento. Il fatto che con
sentenza 15 dicembre 2015 (doc. NN) il Tribunale ordinario di __________,
Ufficio del giudice per le indagini preliminari, abbia assolto il convenuto dal
reato di cui agli art. 110 CPIt. e 2622 CCIt. rispettivamente di cui agli art.
110 CPIt. e 185 D.to L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 non osta in effetti
all’esecutività della decisione qui oggetto di exequatur, non potendosi
ritenere che quest’ultima sia in contrasto (termine che va inteso
in senso restrittivo, cfr. Kropholler/Von Hein, op.
cit., n. 49 ad art. 34 EuGVO; II CCA 16 febbraio 2015 inc. n.
12.2014.73) con la stessa: nulla
permette in effetti di ritenere che a seguito del proscioglimento del convenuto
in sede penale per i reati sopra indicati, che per altro a suo dire
concernerebbe solo uno dei filoni dell’inchiesta sul gruppo __________ (reclamo
p. 9), l’autorizzazione al sequestro conservativo dei suoi beni in sede civile
sia ormai divenuta caduca. Oltretutto il giudizio penale, che ovviamente non è
stato reso tra le medesime parti in causa, nemmeno è precedente alla decisione
oggetto di exequatur.
8.5 Nella replica spontanea 4
settembre 2015 il convenuto si era infine chiesto come mai nella procedura
fosse ancora intervenuta l’istante CO 1, che nel giudizio italiano nemmeno era
stata autorizzata al sequestro conservativo nei suoi confronti. L’osservazione,
volta in sostanza a sanzionare il difetto di legittimazione attiva di quella
società, è ricevibile (II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30,
19 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.218/219) e fondata. Per essere legittimato,
l’istante deve infatti essere una “parte interessata” giusta l’art. 38 cpv. 1
CLug, o in altri termini dev’essere l’avente diritto indicato nella decisione
da delibare, un suo successore a titolo universale o singolare oppure una
qualsiasi persona abilitata secondo il diritto dello Stato d’origine ad
avvalersi della decisione (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 41 ad art. 38 CLug; Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 186 ad art. 38 CLug; TF 4 marzo 2013 4A_501/2012 consid.
5.3). Nel caso di specie è invece incontestabile che CO 1, sia pure coinvolta
nel procedimento in Italia, non era però né creditrice né successore in diritto
di una delle creditrici del convenuto nell’ordinanza italiana, né ha mai
preteso di esserlo. Emblematico è del resto il fatto che nell’istanza di
exequatur essa sia stata indicata tra le istanti solo “per quanto possa
occorrere” (p. 2).
9. L’emanazione del presente
giudizio rende infine priva d’oggetto la domanda preliminare del convenuto
volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo al reclamo con conseguente revoca
dei provvedimenti conservativi adottati (per altro non mantenuta con la replica
spontanea 4 settembre 2015, salvo poi essere stata riproposta con lo scritto 8
febbraio 2016). Ad ogni buon conto, nella misura in cui mirava a far revocare l’ordine
di sequestro, adottato quale provvedimento conservativo ex art. 47 CLug, il
reclamo contro la decisione pretorile di exequatur non avrebbe potuto
beneficiare dell’effetto sospensivo (art. 327a cpv. 2 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 10
ad art. 327a CPC).
Ma se anche, per ipotesi,
si volesse ammettere che la richiesta di revoca dei provvedimenti conservativi,
fondata sul fatto che la decisione oggetto di exequatur non costituirebbe un
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv.1 LEF, fosse
invece stata di natura indipendente, l’esito, come si dirà, non sarebbe
comunque stato migliore per il convenuto.
9.1 Questa Camera ha già avuto
modo di stabilire (II CCA 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220) che in virtù
dell’art. 47 cpv. 2 CLug, la dichiarazione di esecutività implica
l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari, il cui genere e la cui esecuzione sono
disciplinati dal diritto interno dello Stato in cui essi
devono essere eseguiti (FF 2008 p. 1474 ad 2.7.5.1; Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 134 e 136 ad art. 47 CLug; Staehelin/Bopp, op. cit., n. 38 ad art. 47 CLug; cfr. DTF 131 III 662 consid. 4.1,
126 III 439 consid. 3). L’“effetto utile” della Convenzione deve tuttavia essere garantito: in
particolare, il diritto interno non può sottoporre i provvedimenti cautelari a
condizioni supplementari quali l’urgenza, la verosimiglianza del credito del
procedente o la fornitura di una garanzia da parte dell’istante (FF 2008 p.
1474 ad 2.7.5.1; Hofmann/ Kunz,
op. cit., n. 117 segg. e 135 ad art. 47 CLug; cfr. CEF 12
febbraio 2007 inc. 15.2006.38). In Svizzera il giudice dell’exequatur, se così
richiesto, deve ordinare il sequestro dei beni del convenuto quale provvedimento
cautelare ex art. 47 cpv. 2 CLug a garanzia delle pretese dell’istante qualora
siano di natura pecuniaria (art. 271 cpv. 1 n. 6 e cpv. 3 LEF; FF 2008 p. 1474
seg. ad 2.7.5.2), mentre a garanzia di pretese non pecuniarie ordinerà un altro
provvedimento conservativo giusta l’art. 340 CPC (FF 2008 p. 1474 seg. ad
2.7.5.2; Staehelin/Bopp, op. cit., n. 48 e 51 ad art. 47
CLug). Il rimedio dell’opposizione al sequestro (art.
278 LEF) può vertere solo su quanto non rientra nella materia del ricorso
(reclamo) previsto all’art. 43 CLug, il quale ha carattere esclusivo (Hofmann/Kunz, op.
cit., n. 4 ad art. 43 CLug; Staehelin/Bopp, op. cit., n. 42 ad art. 47 CLug),
segnatamente sulla questione dell’appartenenza dei beni sequestrati (art. 272
cpv. 1 n. 3 LEF) e dell’esistenza di un pegno a favore della pretesa dell’istante
(art. 271 cpv. 1 principium) (cfr. Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 31 ad art. 43 CLug e n. 138 ad art. 47 CLug; Staehelin/Bopp, op. cit., n. 28 ad art. 43 CLug), mentre la
contestazione del credito e della causa del sequestro può essere fatta valere
esclusivamente nell’ambito del reclamo contro la decisione di exequatur, entro
i limiti delle eccezioni ammesse ai sensi degli art. 45 CLug e 327a CPC (FF
2008 p. 1472 ad 2.7.3.2; la questione della ricevibilità dell’opposizione ex
art. 278 LEF è discussa in dottrina, cfr. Hofmann/
Kunz, op. cit., n. 192 ad art. 47 CLug). Il termine di opposizione al sequestro
(art. 278 cpv. 1 LEF), come pure il termine di reclamo contro la decisione su
opposizione (art. 278 cpv. 3 e 321 cpv. 2 CPC), è di dieci giorni (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 29 ad art. 43 CLug).
9.2 Nel caso concreto, il
reclamo, in quanto diretto specificamente contro l’ordine di sequestro, sarebbe
stato dunque irricevibile (II CCA 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220),
siccome l’art. 278 cpv. 1 LEF prescrive quale (primo) mezzo d’impugnazione (o
meglio di riconsiderazione) l’“opposizione”, da inoltrare
- entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro - presso lo stesso giudice
che l’ha decretato (e del resto è pacifico che il qui convenuto ha provveduto
ad inoltrare alla Pretura la relativa “opposizione”, cfr. doc. P, T e LL). Ad
ogni buon conto, il sequestro giusta gli art. 271 segg. LEF è, in Svizzera,
l’unico provvedimento cautelare ammesso a garanzia delle pretese pecuniarie ed
in prestazione di garanzia (art. 38 cpv. 1 LEF e 269 lett. a CPC) ed è quindi anche
l’unica misura a disposizione del giudice giusta l’art. 47 cpv. 2 CLug in caso
di exequatur di una decisione estera riferita ad una pretesa pecuniaria o in
prestazione di garanzia, persino ove la decisione in questione sia un decreto
cautelare emesso a garanzia di pretese pecuniarie o in prestazione di garanzia
(cfr. Jaques, Il riconoscimento e
l’esecuzione di sentenze di merito, cautelari e super cautelari inglesi e
statunitensi in materia civile e commerciale, in: Trust e istituti particolari
del diritto anglosassone, CFPG n. 42, p. 207; II CCA 14 agosto 2012 inc. n.
12.2011.196/220). E nel caso di specie la pretesa che le istanti hanno fatto valere
nella procedura di merito italiana era per l’appunto di natura pecuniaria
(trattandosi, come detto, di un credito a titolo di risarcimento del danno).
10. Ne discende che il reclamo
del convenuto dev’essere parzialmente accolto nel senso che la decisione
oggetto di exequatur può essere eseguita in Svizzera nella misura in cui era
stata confermata dall’ordinanza 31 luglio 2015 (e meglio, di fatto, laddove
l’esecuzione secondo le norme di legge del sequestro conservativo, anche presso
terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà,
titolarità e comunque di pertinenza del convenuto era stata autorizzata in
ragione di EUR 42'573'000.- a favore di Fo____________________ __________ e per
essa CO 1, di EUR 37'513'000.- a favore di Mi__________ __________ e per essa CO
1, di EUR 5'175'000.- a favore di __________ (divenuta CO 2, quindi CO 3 e
infine CO 1), di EUR 4'255'000.- a favore di CO 3 (divenuta CO 3 e infine CO 1),
di EUR 1’955'000.- a favore di CO 3 (divenuta CO 3 e infine CO 1), di EUR
18’495'000.- a favore di S__________ __________ (ora CO 4) e di EUR 4'600'000.-
a favore di CO 6), il tutto con conseguente modifica dei provvedimenti
conservativi adottati, ritenuto che il gravame risulta così fondato nei
confronti delle istanti CO 5, CO 7 e CO 1 (alla quale deve in effetti essere
disconosciuta la legittimazione attiva), parzialmente fondato nei confronti
dell’istante CO 1 (laddove agiva per Fo____________________ __________ e Mi__________
__________) e infondato nei confronti delle istanti Im__________ __________
(divenuta CO 2, quindi CO 3 e infine CO 1), CO 3 (divenuta CO 3 e infine CO 1),
S__________ __________ (ora CO 4) e CO 6.
Le spese processuali e le
ripetibili di primo e secondo grado, calcolate tenendo conto di quanto
stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC),
fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei
criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente
dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro
richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al
Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di EUR 121'670'000.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
I. Il reclamo 15 luglio
2015 di RE 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione 22
maggio 2015 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è così riformata:
1. L’istanza è parzialmente accolta.
1.1 L’ordinanza
20 febbraio 2015 del Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata
in materia di impresa B, nel procedimento per ricorso iscritto al numero R.G. __________
è dichiarata esecutiva in Svizzera nella misura in cui è stata confermata
dall’ordinanza 31 luglio 2015 del medesimo Tribunale nel procedimento per
reclamo iscritto al numero R.G. __________.
1.2 I provvedimenti conservativi ex art. 47 CLug e 271
LEF vengono emanati (ed ora così rettificati dalla Pretura) con decreti
separati.
2. Le
tasse e le spese per complessivi CHF 2'000.-, da anticipare dalle istanti, sono
a carico dalle istanti CO 5, CO 7 e CO 8 per 3/8, dell’istante CO 1 (laddove
aveva agito per Fo____________________ __________ e Mi__________ __________)
per 1/16 e del convenuto per 9/16.
Considerandi
II. Le spese processuali
di CHF 5’000.- sono poste per 9/16 a carico del reclamante,
per 1/16 a carico dell’opponente CO 1 (laddove aveva agito per Fo____________________
__________ e Mi__________ __________) e per 3/8 a carico delle opponenti CO 5, CO
7.
e CO 8. Il reclamante rifonderà alle opponenti (tranne che a CO 1 [laddove aveva agito
per Fo____________________ __________ e Mi__________ __________], CO 5, CO 7 e CO 1) complessivi CHF 2’500.- per
ripetibili. Le opponenti CO 5, CO 7 e CO 1 rifonderanno al
reclamante CHF 1’875.- per ripetibili. Le ripetibili tra il reclamante e l’opponente
CO 1 (laddove aveva agito per Fo____________________
__________ e Mi__________ __________) sono compensate.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).