12.2015.13
Riconoscimento e exequatur di sentenza estera - provvisionale ex art. 539 CPP/It
20 luglio 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.13
Lugano
20 luglio 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Walser
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2014.855
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con istanza 26
settembre 2014 da
CO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
RE
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’istante ha
chiesto da una parte di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la
sentenza n. __________ emessa il 19 dicembre 2013 dal Tribunale Ordinario di __________
- Sezione Penale limitatamente alla richiesta di pagamento della provvisionale
di € 50'000.- e dall’altra di rigettare in via definitiva l’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Locarno, domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con
decisione 15 gennaio 2015 ha accolto;
ed ora sul reclamo 22
gennaio 2015 con cui il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio
nel senso di respingere la richiesta volta a far riconoscere e dichiarare
esecutiva in Svizzera la decisione di condanna al pagamento di € 50'000.-
contenuta nella sentenza n. __________ del Tribunale Ordinario di __________ -
Sezione Penale con protesta di spese e ripetibili, al quale l’istante si è
integralmente opposta con risposta 27 febbraio 2015 pure protestando spese e
ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con sentenza n. __________ del
19 dicembre 2013 (doc. B) il Tribunale Ordinario di __________ - Sezione Penale
ha dichiarato colpevole l’imputato RE 1 dei reati a lui ascritti ai capi n. 1 (maltrattamenti
contro familiari o conviventi, art. 572 c.p./it.) e n. 2 (violenza sessuale
continuata e aggravata, art. 81, 609 bis, ter e septies c.p./it.), ritenuta la
continuazione degli stessi, e, concesse le attenuanti generiche prevalenti
sull’aggravante contestata al capo n. 2, lo ha condannato ad una pena di anni 5
e mesi 6 di reclusione (p. 30 seg.). Per quanto qui interessa, il Tribunale, in
quella medesima pronuncia (a p. 31), lo ha pure condannato al risarcimento del
danno nei confronti delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio,
assegnando una provvisionale di € 50'000.- a S__________ __________, in qualità
di genitore esercente la potestà sulla figlia minore CO 1.
Il 26 febbraio 2014 alla sentenza
in questione, depositata il 29 gennaio 2014, è stata apposta la formula
esecutiva (cfr. doc. B).
2. Con PE n. __________ dell’UE
di Locarno (doc. C) CO 1, che nel frattempo aveva raggiunto la maggiore età, ha
escusso RE 1 per l’importo di fr. 61'000.- oltre interessi al 5% dal 5 agosto 2014,
indicando come titolo e causa dell’obbligazione la sentenza n. __________ del
19 dicembre 2013 del Tribunale Ordinario di __________ ed in particolare la
provvisionale ivi contenuta di € 50'000.- (pari appunto a fr. 61'000.-).
Al precetto esecutivo è stata
interposta tempestiva opposizione.
3. Con istanza 26 settembre
2014 CO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna RE 1, chiedendo da una parte di riconoscere e dichiarare
esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________ emessa il 19 dicembre 2013 dal
Tribunale Ordinario di __________ - Sezione Penale limitatamente alla richiesta
di pagamento della provvisionale di € 50'000.-, che per legge era immediatamente
esecutiva (art. 539 cpv. 2 e 540 cpv. 2 c.p.p./it., cfr. doc. D), e dall’altra
di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Locarno.
Il convenuto si è opposto
all’istanza: egli ha evidenziato che l’atto di precetto (doc. B) accluso alla
copia della sentenza italiana non gli era stato validamente notificato, essendo
stato consegnato a un “amico”; ha osservato che la sentenza non era cresciuta
in giudicato, essendo stata da lui appellata innanzi alla Corte di appello di __________
(cfr. doc. 1), e che neppure era stata versata agli atti la necessaria attestazione
di cui all’art. 54 CLug; ha contestato che la provvisionale costituisse una decisione
ai sensi dell’art. 32 CLug; ed ha sostenuto che una pronuncia di quel genere era
contraria all’ordine pubblico ed in particolare al diritto procedurale svizzero,
tanto più che la stessa nemmeno garantiva una restituzione in caso di
assoluzione pronunciata dall’autorità penale superiore ed eccedeva di gran
lunga un’eventuale garanzia che poteva venir chiesta dall’istante.
4. Con la decisione 15 gennaio
2015 qui impugnata il Pretore ha accolto l’istanza (dispositivo n. 1),
caricando al convenuto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.
550.- e le ripetibili di fr. 2'200.- (dispositivo n. 2). Egli ha ritenuto che
la domanda di riconoscimento e di esecuzione della provvisionale contenuta
nella sentenza 19 dicembre 2013 del Tribunale Ordinario di __________ - Sezione
Penale doveva essere ammessa (dispositivo n. 1.1), siccome quella pronuncia
(poco importa se non ancora cresciuta in giudicato), oltre a costituire una
decisione ai sensi dell’art. 32 CLug, era immediatamente esecutiva nello Stato
d’origine anche senza necessità dell’attestazione di cui all’art. 54 CLug,
ritenuto infine che nemmeno risultavano fondate le obiezioni circa una sua
presunta contrarietà con l’ordine pubblico materiale e procedurale svizzero; il
fatto che l’atto di precetto (doc. B) accluso alla copia della sentenza non
fosse stato validamente notificato al convenuto era invece irrilevante, non
essendo quell’atto, ma solo la sentenza italiana, a dover essergli notificata
correttamente. La domanda di rigetto definitivo dell’opposizione andava a sua
volta ammessa (dispositivo n. 1.2), la sentenza del Tribunale Ordinario di __________
- Sezione Penale costituendo un valido titolo ai sensi dell’art. 80 LEF.
5. Con il reclamo 22 gennaio
2015 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 27 febbraio 2015, il
convenuto chiede di riformare i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 nel senso di respingere
la richiesta volta a far riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la
decisione di condanna al pagamento di € 50'000.- contenuta nella sentenza n. __________
del Tribunale Ordinario di __________ - Sezione Penale, con protesta di spese e
ripetibili. Nell’occasione egli si limita a ribadire le considerazioni già sollevate
innanzi al Pretore.
6. Nel caso di specie la
richiesta di riconoscimento e di exequatur con la contestuale richiesta di
rigetto definitivo dell’opposizione al PE (sull’ammissibilità dell’esame
pregiudiziale o incidentale dell’exequatur da parte del giudice del rigetto,
cfr. TF 26 settembre 2013 5A_366/2013 consid. 3) sono state pacificamente
inoltrate dopo il 1° gennaio 2011, sicché alla procedura di primo grado e alla
relativa impugnativa si applica il nuovo codice di diritto processuale civile
svizzero (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Contro la decisione pretorile è
così esperibile solo il rimedio del reclamo (art. 319 segg. CPC), un appello
essendo improponibile: da una parte l’opposizione alla domanda di
riconoscimento e all’exequatur ai sensi degli art. 33 cpv. 2 e 43 cpv. 1 CLug
costituisce in effetti un’impugnativa contro una decisione del giudice
dell’esecuzione (art. 309 lett. a e 335 cpv. 3 CPC) e dall’altra la procedura
di rigetto dell’opposizione è invece espressamente inappellabile (art. 309
lett. b n. 3 CPC).
Proposto nel termine di legge, il
reclamo 22 gennaio 2015 qui in esame è pertanto ricevibile e può essere
vagliato nel merito. Altrettanto tempestiva è la risposta 27 febbraio 2015.
Quanto alla competenza funzionale
a trattare il presente reclamo, che nel caso di specie concerne solo il
riconoscimento e l’esecuzione della sentenza estera, la stessa, posto che la
decisione impugnata verte su una questione di diritto delle obbligazioni, spetta
a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).
L’ulteriore reclamo presentato
nei confronti del giudizio di rigetto dell’opposizione (inc. n. 14.2015.15) è
per contro stato attribuito alla Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48
lett. e n. 1 LOG).
7. Nel caso di specie il
reclamo, di sole 44 righe, deve senz’altro essere dichiarato irricevibile per
carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), visto e considerato che il
convenuto non si è assolutamente confrontato con gli argomenti - riassunti al
consid. 4 (a cui si rimanda) - che avevano indotto il giudice di prime cure a
respingere tutte le eccezioni e le obiezioni da lui sollevate in prima sede, ed
in particolare non ha spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto quegli
argomenti sarebbero errati o comunque non condivisibili, la semplice ricopiatura
in questa sede, a mo’ di collage, di ampi stralci delle sue osservazioni 12
novembre 2014 (p. 2 e 3) rispettivamente del suo allegato di duplica 7 gennaio
2015 (p. 2, 3 e 4) non costituendo ancora una valida motivazione ricorsuale (cfr.
Freiburghaus / Afheldt in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a
ed., n. 15 ad art. 321; cfr. pure, per analogia, Reetz/Theiler in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger,
ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; DTF 138 III 374
consid. 4.3.1; TF 27 agosto 2012 inc.5A_438/2012 consid. 2.2; RtiD I-2010 n.
7c p. 683).
8. Ma, in ogni caso, le
considerazioni riproposte dal convenuto in questa sede, quand’anche fossero
state ricevibili, non sarebbero state tali da comportare l’accoglimento del
reclamo.
8.1 Il convenuto ritiene
innanzitutto che il fatto che l’atto di precetto (datato 6 marzo 2014, cfr. doc.
B) accluso alla copia della sentenza (conforme all’originale, cfr. doc. B) non
gli sarebbe stato validamente notificato, essendo stato consegnato a un suo non
meglio precisato “amico” (cfr. ultimo foglio del doc. B), sarebbe tale da escludere
il riconoscimento e l’esecutività in Svizzera della provvisionale ai sensi
dell’art. 34 cpv. 2 CLug. Il rilievo è infondato. Nell’occasione il convenuto
non pretende infatti che la sentenza penale non gli sarebbe stata notificata
regolarmente (ciò che per altro è escluso dal fatto che nell’appello da lui
inoltrato egli nemmeno ha ritenuto di eccepire quell’eventuale circostanza, cfr.
doc. 1). L’irregolarità commessa dall’istante, se effettivamente tale - ciò che
può qui rimanere indeciso - comporterebbe dunque tutt’al più l’inefficacia
dell’esecuzione avviata in Italia (non dell’esecutività giuridica e astratta,
che rimane intatta), che però nulla ha a che vedere con la domanda di riconoscimento
e di exequatur all’estero che qui ci occupa (II CCA 7 novembre 2011 inc. n.
12.2011.138).
8.2 Il convenuto ritiene in
seguito che la provvisionale dell’art. 539 cpv. 2 c.p.p./it. non costituirebbe una
decisione ai sensi dell’art. 32 CLug, tale da poter essere riconosciuta e
dichiarata esecutiva in Svizzera, trattandosi di una decisione cautelare o
provvisoria.
A torto. La dottrina italiana ha in
effetti già avuto modo di stabilire che l’istituto della provvisionale di cui
all’art. 278 cpv. 2 c.p.c./it. - poi concretizzato anche dall’art. 539 cpv. 2
c.p.p./it. - dà luogo ad un provvedimento di condanna vero e proprio, che
presuppone la valutazione positiva del giudice di merito circa il
raggiungimento della prova su una certa quantità del danno, nei cui limiti essa
costituisce titolo esecutivo ed è di per sé irrevocabile nonché modificabile
solo mediante l’esperimento dei normali mezzi di impugnazione (Carpi / Colesanti / Taruffo, Commentario
breve al Codice di procedura civile - complemento giurisprudenziale, 4ª ed., n.
X/1 seg. ad art. 278 c.p.c. e Appendice 2005, n. X/1 ad art. 278 c.p.c.; in tal
senso pure Picardi, Codice di
procedura civile, 3ª ed., n. 6 ad art. 278 c.p.c.). Lo stesso Tribunale
federale ha per altro confermato che la provvisionale di cui all’art. 539 cpv.
2 c.p.p./it. ha un carattere definitivo, ancorché parziale e anticipato, e come
tale è senz’altro suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in
Svizzera in base alla CLug (TF 4 marzo 2013 4A_501/2012 consid. 4.3 e 6.2; cfr.
pure TF 26 settembre 2013 5A_366-367/2013; II CCA 25 novembre
2013 inc. n. 12.2013.26, 16 febbraio 2015 inc. n. 12.2004.73).
8.3 Il convenuto rileva poi che
nel caso di specie la provvisionale resa dal Tribunale Ordinario di __________
- sezione Penale non potrebbe essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in
Svizzera per il fatto di non essere ancora cresciuta in giudicato. A torto. Per
il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione estera non
occorre in effetti che la stessa sia cresciuta in giudicato (Nägeli, Kommentar
zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 6 ad art. 47 CL; II CCA 16 ottobre 2009 inc. n. 12.2008.26), ma solo che essa
sia esecutiva nello Stato d’origine (art. 38 cpv. 1 CLug; Nägeli, op. cit., n. 6 e 8 ad art. 47 CL;
Hofmann / Kunz, Basler Kommentar, n. 116 ad art. 38 CLug; DTF 126 III
156 consid. 2a; TF 12 agosto 2003 5P.499/2002 consid. 3.1; II CCA 7 novembre
2011 inc. n. 12.2011.138), per legge o per decisione del tribunale,
eventualmente anche successiva al giudizio (Staehelin, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 22
ad art. 31 CL; Nägeli, op. cit., n. 9 seg. ad art. 47 CL; DTF 135 III 670 consid. 3.1.3,
127 III 186 consid. 4a; TF 12 agosto 2003 5P.499/2002 consid. 3.1; II CCA 7
novembre 2011 inc. n. 12.2011.138). Nel caso concreto, a prescindere dal fatto
che alla sentenza penale era stata apposta la formula esecutiva (cfr. doc. B),
si osserva che in Italia la provvisionale è per legge immediatamente esecutiva
(art. 540 cpv. 2 c.p.p./it., cfr. doc. D) e per altro non è stato preteso dal
convenuto, ancor prima che provato, che l’esecutività sia stata in seguito sospesa
dalla Corte d’appello di __________ (che anzi ha respinto il rimedio, cfr. doc.
F) o successivamente dalla Corte di cassazione (cui egli ha dichiarato di
volersi rivolgere, cfr. doc. 2).
In tali circostanze, essendo
chiara l’esistenza di una decisione esecutiva nello Stato d’origine, nemmeno è
necessario imporre all’istante la produzione dell’attestato di cui all’art. 54
CLug (art. 55 cpv. 1 CLug; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30; TF 4 marzo
2013 4A_501/2012 consid. 7.2).
8.4 Il convenuto si prevale infine
del motivo d’impedimento definito dall’art. 34 cpv. 1 CLug, norma secondo cui
le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se il
riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato
richiesto, egli ravvisando nel fatto che il Tribunale Ordinario di __________ -
Sezione Penale lo abbia condannato al pagamento della provvisionale una
manifesta violazione dell’ordine pubblico svizzero, segnatamente del suo
diritto di essere sentito e di fare opposizione, tanto più che una
provvisionale a valere quale acconto d’indennizzo non poteva trovare conferma
nel sistema giuridico svizzero siccome nemmeno garantiva una restituzione in
caso di assoluzione pronunciata dall’autorità penale superiore e in quanto un
tale provvedimento eccedeva di gran lunga un’eventuale garanzia che poteva
venir chiesta dall’istante.
8.4.1 Nel caso di specie la
presunta non conformità all’ordine pubblico procedurale svizzero della sentenza
penale italiana (e della provvisionale) evocata dal convenuto non necessita di
essere esaminata. Nell’occasione egli non ha in effetti spiegato in cosa essa
consista, il generico rilievo secondo cui la decisione violerebbe il suo
diritto di essere sentito e di fare opposizione, senza che ne siano minimamente
precisati e concretizzati i dettagli, non permettendo una sua disamina con
cognizione di causa (a meno che il tutto sia riferito alla presunta erronea notificazione
dell’atto di precetto in Italia, che - come si è detto in precedenza - è
tuttavia irrilevante per l’esito di questa lite).
Ad ogni modo nulla permette di
ritenere che nel procedimento italiano quei suoi diritti possano eventualmente
essere stati lesi. Non è in effetti vero che la procedura penale italiana non
dia all’imputato la facoltà di esprimersi preventivamente sulle pretese civili
fatte valere nei suoi confronti dalle parti civili (in tal senso pure II CCA 31
luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26): l’art.
523 c.p.p./it., riprendendo in sostanza quanto già riportato all’art. 421 c.p.p./it.
relativo all’udienza preliminare, prescrive in effetti che in occasione della
discussione finale, esaurita l’assunzione delle prove, il pubblico ministero e
successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato formulino
ed illustrino le rispettive conclusioni (cpv. 1), che la parte civile presenti
le sue conclusioni scritte (cpv. 2) e che il pubblico ministero e i difensori
delle parti possano replicare (cpv. 4), ritenuto che in ogni caso l’imputato e
il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la
domandano (cpv. 5).
E, nel caso di specie, da quanto
riportato nella sentenza (doc. B, p. II, 1 e 2), non contestata su questi punti
(cfr. doc. 1), si evince che il convenuto, presente al dibattimento e
rappresentato da un legale, ha sempre avuto la possibilità di far valere le sue
ragioni, anche e soprattutto con riferimento alle pretese civili formulate nei
suoi confronti.
8.4.2 Ampiamente infondato è poi
l’assunto del convenuto, riferibile piuttosto all’ordine pubblico materiale
svizzero e non a quello procedurale, secondo cui una provvisionale a valere
quale acconto d’indennizzo non poteva essere riconosciuta e dichiarata
esecutiva in Svizzera siccome nemmeno garantiva una restituzione in caso di
assoluzione pronunciata dall’autorità penale superiore e un tale provvedimento
eccedeva di gran lunga un’eventuale garanzia che poteva essergli chiesta.
L’argomentazione circa l’assenza
della garanzia di una restituzione dell’importo in caso di assoluzione non
convince già per il fatto che una considerazione del genere poteva essere fatta
anche con riferimento a qualsiasi altro giudizio penale al risarcimento di
somme pecuniarie, anche non provvisionale.
Quanto invece all’entità del provvedimento,
ritenuto eccessivo per raffronto alla garanzia che poteva essergli chiesta, richiamati
da una parte il carattere eccezionale della riserva dell’ordine pubblico (DTF 126 III 101 consid. 3b, 126 III 327 consid. 2b, 126 III 534 consid.
2c; TF 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 5.1; II CCA 18 ottobre 2011 inc. n.
12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n.
12.2012.30) e dall’altra il divieto di riesame nel merito
della decisione da delibare (art. 36 e 45 cpv. 2 CLug), è escluso che lo
stesso, previsto dal diritto italiano, possa essere ritenuto manifestamente
arbitrario o abusivo e nemmeno confiscatorio o punitivo. La giurisprudenza ha
del resto già avuto modo di stabilire che la condanna alla provvisionale non è
manifestamente contraria all’ordine pubblico materiale svizzero
(II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30), precisando altresì che
istituti analoghi non sono affatto sconosciuti nel diritto svizzero, ritenuto
che a determinate condizioni l’art. 126 cpv. 3 CPP consente al giudice penale
di pronunciarsi solo sul principio del fondamento delle pretese civili e di
rinviare per il resto al foro civile, oppure di emanare una decisione parziale
limitata a talune delle pretese di risarcimento dell’accusatore privato (TF 4
marzo 2013 4A_501/2012 consid. 8, 8.3 e 8.4; II CCA 16 febbraio
2015 inc. n. 12.2004.73).
9. Ne discende che il gravame
dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le
ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito
dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del convenuto reclamante
(art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è
tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle
ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e
dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale
impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di fr. 61'000.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
Fatti
I. Il reclamo 22 gennaio 2015
di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali
di fr. 1’000.- sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla
controparte fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).