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Decisione

12.2015.133

Qualifica di contratto

2 dicembre 2016Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con appello 21 agosto 2015

l’attore è insorto avverso il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma

nel senso di accogliere la petizione. Con risposta 5 ottobre 2015 il convenuto

postula invece la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC,

RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto

in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di

intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2, pag. 129-130). La sentenza pretorile è

stata resa il 16 giugno 2015 e intimata il giorno successivo, sicché la

procedura d’appello è retta dal Codice di procedura civile (CPC).

2. In estrema sintesi, il

Pretore aggiunto ha reputato che non vi fosse alcuna relazione contrattuale tra

l’attore e il convenuto. Egli ha altresì negato qualsiasi responsabilità di

quest’ultimo fondata sul prospetto pubblicitario, nonché una responsabilità

aquiliana. In definitiva, ha spiegato che sussisteva unicamente un contratto di

deposito tra __________ e il convenuto.

3. L’appellante produce tutta

una serie di documenti (doc. AF-AI) di cui chiede l’assunzione in questa sede.

La richiesta è disattesa per i motivi che sono illustrati di seguito (consid.

8).

4. Da pag. 5 a 7 l’attore si

limita a esporre una propria esposizione dei fatti, scostandosi a tratti da

quanto accertato dal Pretore aggiunto. Egli non spiega, tuttavia, il motivo per

cui quanto ritenuto dal primo giudice sarebbe errato, sicché al riguardo il

gravame è irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Per quanto concerne, poi,

il riferimento a quanto riportato a pag. 12 ultimo paragrafo della sentenza del

Tribunale di Norimberga (doc. 31 TA: doc. 6; vedi anche appello, pag. 30 in

fondo) basti rilevare che a pag. 32 del medesimo giudizio è indicato quanto

segue: “Bei diesem «Bankenanwalt» [con riferimento alla figura

del legale svizzero indicata nel prospetto pubblicitario] handelte es sich

um den vom anderweitig Verfolgten H__________ beigebrachten avv. AO 1 in __________, der freilich – wie dem Angeklagten und seinen

Mittätern bekannt war – keinerlei Kontrolltätigkeit ausübte, sondern lediglich

einen Umschlag mit ihm übergebenen Unterlagen verwahrte, die sich auf die

vorgespiegelte Absicherung der Kundengelder bezogen”.

Irricevibile è anche la contestazione formulata dall’appellante a pag. 9

penultimo paragrafo del proprio gravame, del tutto generica e che non soddisfa,

quindi, i presupposti di motivazione dell’appello.

5. Secondo l’appellante, oltre

al contratto di deposito il convenuto avrebbe stipulato con __________ T__________

e __________ H__________ (rappresentanti di __________) un contratto di

mandato, secondo il quale il legale doveva confermare l’esistenza di effettive

garanzie verso gli investitori e i mediatori. L’attore passa, quindi, in

rassegna gli elementi probatori che dimostrerebbero il suo asserto e che,

invece, sarebbero stati negletti dal Pretore aggiunto (memoriale, pag. 10

segg.). In primo luogo, l’appellante sostiene che in occasione

dell’interrogatorio 3 settembre 2003 dinanzi al Landgericht Rottweil il

convenuto avrebbe ammesso che tale contratto era stato concluso in occasione di

un incontro nell’ottobre 1996, così come risulterebbe a pag. 2 di tale

documento. Sennonché, in tale occasione egli ha semplicemente riferito di aver

incontrato in tale data __________ H__________ e __________ T__________ e che

questi lo avevano unicamente incaricato di aprire un conto bancario (doc. 31 TA:

doc. 36). L’attore rinvia, inoltre, allo scritto 7 marzo 1997 del convenuto a __________.

Sennonché, nella missiva in questione questi ha esplicitamente affermato

trattarsi di un “Depot” (doc. 31 TA. doc. 39). Lo stesso dicasi per il

contenuto di cui alla lettera 15 aprile 1997 (doc. 31 TA: doc. 51). Tanto più

che in tale occasione il convenuto ha altresì precisato di non saper riferire

alcunché sul contenuto delle buste tenute in custodia. Anche nella missiva 10

settembre 1997 l’appellato ha riferito trattarsi di un “Depot”,

spiegando che il contenuto del medesimo non era stato valutato da un perito

indipendente e che poteva solo dire non trattarsi di soldi (doc. 31 TA: doc.

53). L’appellante rinvia, inoltre, anche al doc. 31 TA (doc. 52) che, tuttavia,

è anch’esso inconferente ai fini del giudizio (appello, pag. 15 in fondo). A

pag. 11 in fondo del proprio gravame l’appellante sostiene, altresì, che dalle

sentenze del Tribunale di Norimberga emergerebbero diversi dettagli sul motivo

della condanna di __________ H__________, __________ T__________, __________ G__________,

__________ R__________ e __________ He__________. Egli trascrive, poi, un

passaggio, che però nulla indica sul ruolo rivestito dal convenuto. Ne consegue

che su questo punto l’appello è quindi respinto.

6. L’appellante ricorda, poi,

che il convenuto ha chiamato la società __________ a __________, __________.

Egli reputa che ciò sia avvenuto nell’ambito del dovere di verifica della

consistenza e dell’ammontare delle sicurezze, non semplicemente perché la

controparte avesse dei dubbi. In tal caso, infatti, egli avrebbe dovuto

chiedere, semmai, spiegazioni all’interlocutore telefonico, cosa che invece non

avrebbe fatto (gravame, pag. 12 e 24). Il Pretore aggiunto ha evidenziato che

il numero di telefono della ditta summenzionata emergeva dalla lettera 10

aprile 1996 di __________ affrancata a una delle buste consegnate all’AO 1 (doc.

31 TA: doc. 57 prima pagina), con allegata una valutazione del Certificate

of Indebtedness of Perù 1875, per un valore di USD 662'647’630.20 (doc. 31

TA: doc. 57 seconda pagina). Il primo giudice ha quindi reputato che la

telefonata effettuata dal convenuto era limitata a verificare l’esistenza, per

l’appunto, di tale società. Al contrario di quanto allegato dall’appellante,

non si può dedurre – dalla mera circostanza che il convenuto non abbia chiesto

informazioni alla società in questione – che egli abbia eseguito la telefonata

per far fronte a un suo dovere di controllo dell’esistenza delle garanzie.

Semmai, tale risultanza lascia intendere che egli non avesse un simile obbligo.

Al riguardo l’appello è pertanto respinto.

7. Secondo l’appellante i tribunali

penali tedeschi avrebbero accertato che egli avrebbe sottoscritto i contratti

di investimento basandosi sulla correttezza dei documenti prodotti dai

condannati menzionati sopra, comprensivi delle assicurazioni sulla presenza di

un avvocato e notaio svizzero che avrebbe avuto il compito di custodire le

garanzie destinate a copertura degli investimenti. Egli reputa che tale

accertamento ingenera una presunzione di veridicità di tale assunto anche in

questa sede (memoriale, pag. 12 in fondo, 13, 24 seg. e 29). Non si comprende,

tuttavia, in che misura quanto imputato alle persone in questione possa esserlo

automaticamente al convenuto. L’attore soggiunge che la controparte doveva

conoscere il prospetto pubblicitario (vedi anche appello, pag. 29 seg.). Egli

non indica, tuttavia, alcuna emergenza processuale in tal senso, se non il doc.

31 TA (doc. 20), che altro non è che il prospetto medesimo. L’appellante

sottolinea, altresì, che l’avv. AO 1 ha firmato i certificati di investimento,

sicché il suo compito era anche quello di garantire verso gli investitori la

legalità di __________ e l’esistenza di garanzie a copertura degli investimenti

(appello, pag. 13 in mezzo). Sennonché, al riguardo l’appellante rinvia a dei certificati

(doc. 31 TA: doc. 104, 131, 134, 149, 154 e 168; vedi anche appello, pag. 19 in

fondo, 22 seg., 30 in alto, 32 in basso e 34 in alto) che concernono altri

investitori. Anche il rinvio al paragrafo formulato a pag. 12 della sentenza

del Landgericht di Norimberga (doc. 31 TA: doc. 6) è inconferente, dato

che tra gli attori non figura il nominativo del qui appellante. Per tacere del

fatto che tale passaggio si riferisce a un’investitrice specifica. Già solo per

questi motivi la sua tesi non può essere seguita. Nemmeno risulta evidente, come

invece sembra credere l’appellante (gravame, pag. 20 in mezzo), che egli abbia

avuto le medesime informazioni ricevute da tali altri investitori. Si precisa

che il rinvio generico al contenuto dei doc. 31 TA (doc. 3-5) e alle

testimonianze non soddisfa i requisiti di motivazione del gravame (art. 310 e

311 cpv. 1 CPC). Egli prosegue sostenendo, in sintesi, che la scelta del

convenuto come garante aveva una sua logica, poiché risiedeva in Svizzera,

modello a suo dire di correttezza e onestà, ed era stato definito a torto Bankenanwalt

e notaio, garante di legalità (appello, pag. 14). L’attore reputa che questa

scelta avrebbe reso superfluo la verifica dell’esistenza delle garanzie. Egli

soggiunge che tale indicazione avrebbe influito sulla sua decisione di

investire la somma di cui chiede la restituzione (appello, pag. 21 in fondo). In

tal modo, tuttavia, l’appellante non si confronta compiutamente con il giudizio

di prima sede, che ha diffusamente illustrato il ruolo rivestito dall’appellato

nella vicenda, in spregio dei dettami di motivazione del gravame (art. 310 e

311 cpv. 1 CPC). L’attore elenca (vedi anche appello, pag. 23 in fondo e 30 in

alto), poi, tutta una serie di affermazioni formulate dall’avv. AO 1 e

riportate nel doc. 31 TA (doc. 36), sottolineando che un avvocato e un notaio

Considerandi

diligente, quando incontra dei clienti che agiscono per una società relativa a

un fondo di investimenti collettivi, dovrebbe verificare a Registro di

commercio e, all’epoca, presso la CFB, se la società in questione esiste, se

questa è effettivamente attiva nel settore, quale è il suo prospetto, se il

fondo ha ricevuto l’autorizzazione ad agire e se le persone che lo contattano

hanno il potere di rappresentarla. Egli soggiunge che in Svizzera __________

non è nemmeno mai stata iscritta nel Registro di commercio (gravame, pag. 14 in

fondo). L’appellante si limita, tuttavia, a ribadire il proprio punto di vista,

senza confrontarsi con la motivazione pretorile secondo la quale, in sintesi,

il convenuto aveva un mero obbligo di depositario delle buste più volte

menzionate (sentenza impugnata, consid. 2).

Non si vede pertanto per quale

ragione un depositario avrebbe dovuto effettuare tutte le verifiche indicate

dall’appellante.

Anche su questo punto l’appello è

pertanto irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

8.

L’appellante rinvia a una

risposta della CFB 14 aprile 2005 di cui chiede l’assunzione in appello,

unitamente alle lettere da egli indirizzate alla CFB il 5 aprile e il 4 giugno

2005.

e quella di quest’ultima del 2 aprile 2007 (doc. AF-AI). Egli sostiene che

dalle stesse emerge come __________ non abbia mai ricevuto l’autorizzazione

necessaria a esercitare la sua attività e che una persona svizzera che agisce

come custode e garante di sicurezze per un simile fondo d’investimenti vìola la

LFB. A parte il fatto che l’unica risposta scritta della CFB è quella 2 aprile

2007, mentre quella a cui fa riferimento l’appellante, datata 14 aprile 2005, é

invece uno scritto con appunti personali del legale dell’attore, non si giustifica

l’assunzione dei documenti summenzionati già per il motivo che essi sono

irrilevanti ai fini del giudizio. Infatti, ancora una volta l’appellante parte

apoditticamente dal presupposto che la sua tesi sul ruolo rivestito dal

convenuto sia corretta (custode e garante), dimenticando di confrontarsi con la

motivazione pretorile secondo la quale egli aveva, invece, unicamente una

funzione di custode. Su questo punto l’appello è, di conseguenza, una volta di

nuovo inammissibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

9.

L’appellante prosegue

affermando che il contratto esistente tra __________ e il convenuto era un

contratto a favore di terzi (art. 112 cpv. 2 CO) (memoriale, pag. 15 segg.;

vedi anche pag. 32 in mezzo). Al riguardo, egli fa riferimento ai documenti di

cui si è già detto sopra (consid. 5 e 7). Si rinvia, pertanto, ai motivi già

ivi illustrati. Per il resto, l’attore sostiene che __________ T__________ e __________

H__________ volevano rendere più appetibili gli investimenti agli investitori e

l’avv. AO 1 sperava di “entrare in un giro che avrebbe potuto essere lucroso”

(gravame, pag. 16 in mezzo). Per quanto concerne la volontà interna del

convenuto così come testé indicata, si tratta di mere allegazioni di parte del

tutto irrilevanti ai fini del giudizio. L’appellante sostiene, altresì, che il

ruolo di garante rivestito, a suo dire, dal convenuto, sarebbe stato accertato

nelle sentenze tedesche. Al riguardo, egli rinvia alle pag. 33 e 34 del doc. 31

TA (doc. 3). In realtà, il riferimento corretto è alla pag. 35. Tale risultanza

non è comunque di ausilio alla tesi dell’appellante. Infatti, è indicato che

nel prospetto (doc. 31 TA: doc. 20) vi era un riferimento generico a un “Bankenanwalt

und Notar”, senza alcuna menzione esplicita all’avv. AO 1. Il Landgericht

di Norimberga, poi, ha indicato che questi non aveva alcun ruolo di controllo

(v. sopra consid. 4 i.f.). Non si comprende, pertanto, nemmeno la tesi

dell’attore, secondo la quale il Tribunale testè citato, non soffermandosi, a

suo dire, sulle singole parti civili, avrebbe reputato che anche il convenuto

aveva avuto un ruolo, poiché gli investitori si erano fidati della correttezza

delle informazioni ricevute dagli imputati (appello, pag. 17 in alto, 32 in

fondo e 33 in alto). Per lo stesso motivo sono quindi inconferenti i passaggi delle

testimonianze a cui l’appellante fa riferimento a pag. 25 segg. del proprio

gravame. Egli sostiene, altresì, che il primo giudice avrebbe “insistito nel

dimostrare” che l’avv. AO 1 non aveva partecipato ai meeting informativi.

L’appellante reputa che tale “affermazione” sia priva di qualsiasi fondamento e

che non sia stata dimostrata (gravame, pag. 28 in fondo). In realtà, non

compete al giudice “provare” alcunché. Tant’è che il Pretore aggiunto ha correttamente

eseguito ciò che gli compete, ossia accertare i fatti (decisione impugnata,

pag. 13 seg.).

10.

L’appellante afferma,

altresì, che il convenuto medesimo si sarebbe lamentato sul tipo di garanzie

tenute in deposito, consigliando di sostituirle con titoli americani o europei

poiché facilmente controllabili (gravame, pag. 23 in basso; vedi anche pag. 34

in alto). Egli rinvia ai doc. 31 TA (doc. 39, 51 e 53) di cui si è già detto

sopra, alle cui motivazioni si rinvia (consid. 5). L’attore soggiunge che non

si comprende il motivo per cui il convenuto si dovesse preoccupare così tanto della

sufficienza dei titoli da lui custoditi, se la sua funzione fosse stata quella

di mero custode. Tuttavia, nella corrispondenza testé citata e a cui

l’appellante fa riferimento, il convenuto non ha esternato preoccupazioni sulla

sufficienza dei titoli, bensì ha semplicemente affermato di poter unicamente

rispondere agli investitori di detenere quattro buste chiuse, rispettivamente

che si trattava, in parte, di titoli peruviani e ciò sulla scorta dello scritto

allegato a una busta (vedi doc. 31 TA: doc. 51, 53 e 57). Al riguardo l’appello

è quindi respinto.

11.

L’attore sostiene che è data

una responsabilità extracontrattuale del convenuto poiché dalle prove agli atti

risulterebbe in maniera evidente che egli doveva tutelare gli interessi degli investitori,

soprattutto vegliando alla legalità della struttura e verificando l’esistenza

delle garanzie in deposito. Secondo l’appellante, inoltre, il convenuto

certamente sapeva di aver ricevuto un mandato da parte di __________ T__________

e __________ H__________, quali rappresentanti di __________, di tutelare gli

investitori (gravame, pag. 29). Egli rinvia nuovamente ai doc. 31 TA (doc. 39,

51-53 e 36, paga. 3). Per i motivi già esposti, ossia l’inesistenza degli

impegni che AO 1 avrebbe assunto secondo l’appellante (consid. 5), anche su

questo punto il gravame è respinto.

12.

L’appellante critica il

Pretore aggiunto per aver reputato che il convenuto non era una persona attiva

ai sensi della legge sui fondi di investimento (gravame, pag. 30 segg.). Egli

sostiene che ciò è invece il contrario, come emergerebbe dagli scritti di __________

di cui ai doc. 31 TA (doc. 76-78). Secondo l’attore, infatti, tale istituto

bancario avrebbe considerato che __________ lavorava “con dei contratti di

investimento”. L’argomentazione non può essere seguita. Da un lato,

l’applicazione della legge summenzionata dipende dalla questione di sapere se

sono riunite le relative condizioni, non semplicemente da qualifiche eseguite

da terzi; dall’altro, l’assunto dell’appellante, secondo il quale siccome

l’avv. AO 1 avrebbe “partecipato all’apertura”, allora quest’ultimo “doveva

sapere”, non è corroborato dalle emergenze processuali, come evidenziato nella

sentenza pretorile e che resiste alla critica dell’appellante per i motivi

illustrati nei considerandi precedenti. L’appellante menziona nuovamente quanto

indicato a pag. 12 del doc. 31 TA (doc. 6). Su questo punto si rinvia a quanto

già indicato sopra (consid. 4). Secondo l’appellante, poi, il primo giudice

avrebbe escluso l’applicazione della legge summenzionata semplicemente citando

una parte della motivazione della sentenza 29 marzo 2007 del Tribunale

commerciale di Zurigo (sentenza querelata, pag. 15, consid. 4.3). Sostiene quindi

che tale Tribunale avrebbe trattato la questione in maniera sommaria e, quindi,

non vincolante. Egli afferma, inoltre, che in quella fase procedurale non si

era ancora potuto apprezzare in maniera sostanziale il coinvolgimento del convenuto.

In realtà, nel giudizio in questione il Tribunale commerciale ha tenuto conto

del ruolo rivestito dal convenuto così come allegato anche in questa sede e

dinanzi al primo giudice dal qui appellante, escludendo che vi fosse anche in

una simile ipotesi una responsabilità ai sensi della normativa allora in vigore

(doc. 3 TA, pag. 8 segg., consid. 2.1.2.2). Tale motivazione è senz’altro

corretta. D’altra parte, l’appellante medesimo si limita a criticarne la

portata affermando che l’avv. AO 1 aveva un ruolo di ausiliario finalizzato

alla custodia e al controllo che le garanzie fossero sufficienti. Egli dimentica,

tuttavia, che la veste da lui stesso allegata, anche dinanzi al Tribunale

commerciale di Zurigo, è tuttavia quella di terza persona neutrale, non di un

organo, di un rappresentante di __________ o di un ausiliario. Anche su questo

punto l’appello è pertanto respinto.

13.

L’appellante sostiene che il

convenuto faceva parte di una società semplice con __________ T__________, __________

H__________, __________ R__________, __________ He__________ e __________ G__________,

avente lo scopo di facilitare la raccolta dei fondi con la garanzia di un

avvocato e notaio esperto in diritto bancario (appello, pag. 34 in mezzo).

Anche volendo prescindere dalla questione di sapere se trattasi di

un’argomentazione nuova e, come tale, irricevibile (art. 317 CPC), essa si

esaurisce in una mera allegazione sprovvista – per i medesimi motivi illustrati

ai considerandi precedenti, ai quali si rinvia – di motivazione oltre che di

riscontri probatori. Considerato che, in definitiva, le censure dell’appellante

sulla responsabilità del convenuto sono respinte, non vi è motivo di chinarsi

sulle argomentazioni relative alla prescrizione (appello, pag. 34 seg.).

14.

In via subordinata,

nell’ipotesi che il suo appello sia respinto o dichiarato irricevibile, l’appellante

contesta la commisurazione delle ripetibili in favore della controparte. A suo

dire, l’importo di fr. 8'000.- attribuito dal primo giudice sarebbe eccessivo e

non conforme alle “direttive cantonali in materia”, secondo le quali il valore

massimo ammonterebbe a fr. 5'000.-. L’attore precisa, altresì, che una

riduzione delle ripetibili si giustifica, poiché vi è stata un’istruttoria

congiunta con altre cause. Egli chiede, quindi, che esse siano fissate al

massimo in fr. 500.-. La critica non può essere condivisa. Per costante

giurisprudenza nella fissazione delle ripetibili il giudice gode di un ampio

potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò

che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi

della tariffa applicabile (II CCA, sentenza inc. 12.2011.47 del 10 febbraio

2012). Nella fattispecie, l’importo stabilito dal Pretore rientra nei limiti

stabiliti dalla normativa applicabile, che per un valore maggiore a fr.

20'000.- e inferiore a 50'000.- prevede un’aliquota dal 10% al 20% (vedi

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, art. 11 cpv. 1). Anche su

questo punto l’appello si rivela dunque sprovvisto di buon esito.

15.

In definitiva, l’appello è

respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di questa sede

seguono l’integrale soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Il

valore litigioso valido per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale supera la soglia di fr. 30'000.- previsti all’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il Rtar,

decide: 1. L’appello 21 agosto 2015 di AP 1

è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese giudiziarie, di

fr. 4'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con

l’obbligo di rifondere alla controparte

fr. 4'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).