12.2015.133
Qualifica di contratto
2 dicembre 2016Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.133
Lugano
2 dicembre 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. OA.2009.213
della Pretura del Distretto di Bellinzona – promossa con petizione 23 ottobre
2009 da
AP 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2 e dall’,
con cui ha chiesto di
condannare il convenuto al versamento di € 12'910.12 (DM 25'250.-; fr. 22'005.37)
oltre interessi al 5% dal 22 febbraio 1997 e a € 12'942.08 (DM 25'312.50, fr.
21'300.46) oltre interessi al 5% dal 16 maggio 1997, con l’aggiunta del 5% di
interesse dal 29 giugno 2006;
richieste avversate dal
convenuto che ne ha postulato la reiezione e sulle quali ha statuito il Pretore
aggiunto con decisione 16 giugno 2015, respingendo la petizione;
appellante l’attore
con appello 21 agosto 2015, con il quale chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese
processuali e ripetibili;
mentre con risposta 5
ottobre 2015 il convenuto postula la reiezione del gravame, pure con protesta delle
spese giudiziarie;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. __________ (di seguito: __________)
è una società costituita in __________ (__________) in data 28 dicembre 1995 (doc.
31 TA [classeur nero]: doc. 3, pag. 32, riga 8), acquistata il 18 settembre
1996 da __________ G__________ per DM 60'000.-. L’operazione è stata curata da __________
H__________, compreso il trasferimento del prezzo di vendita ricevuto da __________
R__________ (doc. 31 TA; doc. 3, pag. 32, righe 12 e 21-25). Nel corso del mese
di ottobre 1996 l’avv. AO 1 ha aperto a nome della società testé menzionata tre
conti presso __________ a __________. Presso il medesimo istituto bancario egli
ha altresì preso in locazione a proprio nome, il 1° aprile 1997, una cassetta di
sicurezza (doc. 31 TA: doc. 40-43 [doc. 42 mai esistito]). Con scritto 30
ottobre 1996 la banca, oltre a confermare alla società l’apertura dei conti in
questione, ha comunicato che per qualsiasi ragguaglio, così come per una
consulenza bancaria, era a disposizione il proprio impiegato __________ __________
(doc. 31 TA: doc. 41). Su tali conti inizialmente aveva diritto di firma __________
H__________ e, poi, anche __________ T__________ e __________ G__________ (doc.
31 TA: doc. 3, pag. 33 nel mezzo). In data 8 novembre 1996 l’avv. AO 1 ha
trasmesso a __________ la sua fattura di fr. 500.- per l’attività di apertura
dei conti in questione (doc. 31 TA: doc. 38). Inizialmente gli estratti bancari
erano inviati al legale testé citato (doc. 31 TA: doc. 43) e, a partire dal
maggio 1997, unicamente a __________ T__________ (doc. 31 TA: doc. 44, pag. 9
nel mezzo; doc. AD2, pag. 9 nel mezzo).
B. Nel frattempo, nel mese di
febbraio 1997, l’avv. AO 1 ha dattiloscritto e controfirmato di suo pugno su
una busta sigillata quanto segue (doc. 31 TA: doc. 56):
“Ich,
RA AO 1 (…) bekomme heute vom Herrn __________ T__________ (D), für __________,
einen Brief.
Herr __________
T__________ sagt mir:
– dass in
diesem Brief ein “certificate of Indebtness of __________, 1875, von $ Gold 1'000.- (Nr. 1022), steht und
– dass
der Wert, gemäss __________ sociedad Agente de Bolsa in __________, ist hoher
als USD 1'000'000.-.
Dieser
Brief kann wieder öffnen sein, nur wenn Herr __________ T__________ da ist”.
Alla busta
è stato affrancato uno scritto 10 aprile 1996 di __________, __________, con
allegata la valutazione del “Certificate of indebtness” succitato per un
importo di $ 662'647'630.20 (doc. 31 TA: doc. 57).
L’avv. AO 1 ha riposto i
documenti in questione nella cassetta di sicurezza presa da lui in locazione
presso il __________ a __________ (vedi sopra, lett. A).
Il 7 aprile 1997 il legale ha
riposto nella medesima cassetta di sicurezza altre tre buste sigillate, così
dattiloscritte e da egli firmate (doc. 31 TA: doc. 5-60 e busta sigillata
prodotta 18 dicembre 2013):
“Io sottoscritto RA, AO 1, __________,
dichiaro di avere ricevuto oggi, in deposito, dal signor __________ T__________
una busta formato A3 contenente, come indica il signor T__________, titoli
azionari (__________) per un valore nominale di dollari USA 146'000.-.
Questa busta non potrà essere aperta senza la presenza del signor T__________ (dieser
Brief kann nicht mehr, ohne Herr T__________, öffnen sein). Ciò in
relazione alla pratica __________ (betreffend das __________ dossier)”.
“Io sottoscritto RA, AO 1 __________,
dichiaro di avere ricevuto oggi, in deposito, dal signor __________ T__________
una busta formato A3 contenente, come indica il signor T__________, titoli
azionari (__________) per un valore nominale di dollari USA 475'000.-.
Questa busta non potrà essere aperta senza la presenza del signor T__________ (dieser
Brief kann nicht mehr, ohne Herr T__________, öffnen sein). Ciò in
relazione alla pratica __________ (betreffend das __________ dossier)”.
“Io sottoscritto RA, AO 1, __________,
dichiaro di avere ricevuto oggi, in deposito, dal signor __________ T__________
una busta formato A3 contenente, come indica il signor T__________, un
certificato di debito dello Stato del __________ (Certificate of indebtness of __________)
n. 1044, per originari $ 1'000.- Gold, “bearing seven per cent
each year”, emesso in data 1° maggio 1875 dal Governo del __________. Il valore
di tale titolo viene indicato in vari milioni di dollari. Lo stesso verrà
collocato in cassetta di sicurezza. Questa busta non potrà essere aperta senza
la presenza del signor T__________ (dieser Brief kann nicht mehr, ohne Herr T__________,
öffnen sein). Ciò in relazione alla pratica __________ (betreffend das __________
dossier)”.
C. Il 15 aprile 1997 l’avvocato
in questione ha scritto a __________, all’attenzione di __________ T__________,
chiedendo lumi sulla maniera di comportarsi nell’ipotesi in cui i clienti di
quest’ultimo lo avessero chiamato per avere delucidazioni sul contenuto di tali
buste. Egli ha ribadito che l’unica risposta attualmente in grado di dare era
quella di avere in deposito quattro lettere (“Briefe”), senza invece
essere in grado di dare informazioni precise sul loro contenuto, non essendo un
esperto e non potendo dare informazioni su titoli peruviani o africani. Egli ha
quindi consigliato di depositare titoli o azioni europee (doc. 31 TA: doc. 51).
D. Il 22 febbraio/10 marzo 1997
AP 1 e __________ hanno stipulato un contratto di investimento relativo
all’importo, versato dal primo, di DM 25'000.-, per un rendimento previsto pari
al 16% annuo della somma investita (doc. 31 TA: doc. 160). Il 22 febbraio 1997 AP
1 ha altresì compilato un formulario nel quale affermava, segnatamente, di
essere a conoscenza del fatto che i guadagni non erano garantiti, che __________
non era un istituto bancario e che non necessitava ulteriori chiarimenti (doc.
R). Il 12 marzo 1997 __________ H__________ (__________) ha comunicato
all’investitore in questione, in nome e per conto di __________, di aver
ricevuto i DM 25'000.- da egli versati oltre all’agio (doc. 31 TA. doc. 161).
Il 16 maggio/26 giugno 1997 AP 1 ha concluso un ulteriore contratto di
investimento con la medesima società, per il medesimo ammontare ma con un
rendimento maggiore, ossia del 19.5% annuo (doc. 31 TA: doc. 162). Con scritto
28 agosto 1997 __________ G__________ (__________) lo ha informato del fatto
che i due contratti erano riuniti sotto un unico numero di registro, spiegando
che i guadagni di quello stipulato nel febbraio 1997, asseritamente pari a DM 1'000.-,
gli sarebbero stati versati unitamente a quelli scaturiti a seguito della
stipulazione del nuovo contratto (doc. 31 TA: doc. 164).
E. Nel settembre 1997 le
autorità giudiziarie tedesche hanno aperto un’inchiesta nei confronti degli
organi di __________ (doc. 31 TA: doc. 3, pag. 45). Il 10 settembre 1997 l’avv.
AO 1 ha chiesto lumi a __________ T__________ e __________ H__________ sulla
garanzia bancaria di USD 3'000'000.- che doveva essergli inviata e che non
aveva, invece, ancora ricevuto. Egli ha poi spiegato che qualora i clienti lo
avessero chiamato per avere informazioni sulle garanzie egli non avrebbe potuto
dare alcuna risposta precisa, data l’inesistenza di una perizia indipendente
sul contenuto delle quattro buste presenti nella cassetta di sicurezza. Il
legale ha concluso affermando che l’unica cosa che poteva asserire era che in
tali buste non vi erano dei soldi (doc. 31 TA: doc. 53). Il 23 ottobre 1997
l’avv. AO 1 ha quindi inviato una missiva agli investitori di __________ a lui
noti (nei quali non figura AP 1), nella quale ha comunicato di aver ricevuto da
quest’ultima una dichiarazione bancaria con il compito di custodirla. Egli ha
precisato di non aver controllato né la situazione finanziaria di tale società,
né se effettivamente era stata costituita una garanzia sufficiente a coprire i
loro investimenti. Il legale ha spiegato, infatti, di non essere stato
incaricato in tal senso e ha pregato gli investitori di rivolgersi direttamente
a __________ per avere lumi sulla questione (doc. 31 TA: doc. 54 e 72). Con
scritto 17 dicembre 1997 l’avv. AO 1 ha risposto all’investitore __________,
sostenendo di poter aprire le buste menzionate sopra solo in presenza di __________
T__________, dato che aveva sottoscritto con __________ unicamente un contratto
di custodia delle medesime (doc. 31 TA: doc. 55).
F. Con sentenza cresciuta in
giudicato nell’aprile 2001 __________ R__________, __________ T__________, __________
G__________, __________ He__________ e __________ H__________ sono stati
condannati per truffa in Germania a danno di AP 1 e di altri investitori (doc.
31 TA: doc. 3-5). I primi tre condannati sono stati anche obbligati dal
tribunale civile tedesco al risarcimento di determinate pretese avanzate da
taluni investitori, tra i quali non figura AP 1 (doc. 31 TA: doc. 6).
G. Il 10 settembre 2008 il
Tribunale commerciale di Zurigo, adito da diversi investitori tra cui AP 1, ha
respinto l’azione presentata nei confronti dell’assicurazione professionale
dell’avv. AO 1, mentre ha dichiarato irricevibile per incompetenza quella
avverso quest’ultimo, trasmettendo per evasione l’incarto al Tribunale
d’appello del Cantone Ticino (doc. Z). Con sentenza inc.4A_527/2008 dell’11
marzo 2009 il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era
ricevibile. Con sentenze entrambe datate 15 settembre 2009 questa Camera ha
trasmesso a sua volta tali atti per competenza al Pretore di Bellinzona (inc.
12.2009.7), nonché la petizione 12 maggio 2009 con cui era stata adita
direttamente da diversi investitori (tra cui, per l’appunto, AP 1) avverso
l’avv. AO 1. Con ordinanza 23 settembre 2009 la Pretura in questione ha
assegnato agli attori un termine di trenta giorni per presentare ciascuno
l’eventuale petizione. Sono quindi state avviate ventisette cause (inc.
OA.2009.192-218).
H. Per quanto qui di interesse,
AP 1 ha chiesto la condanna dell’avv. AO 1 al versamento di € 12'910.12 (DM 25'250.-;
fr. 22'005.37) oltre interessi del 5% annuo dal 22 febbraio 1997 a € 12'942.08
(DM 25'312.50, fr. 21'300.46) oltre interessi del 5% annuo dal 16 maggio 1997,
con l’aggiunta del 5% di interessi dal 29 giugno 2006 (OA.2009.213). Con
risposta 24 febbraio 2010 il convenuto ha chiesto, in ordine, la congiunzione
dell’istruttoria con le altre cause menzionate sopra, nonché la limitazione
dell’udienza preliminare all’eccezione di prescrizione. Nel merito egli ha
postulato la reiezione della petizione. All’udienza preliminare 8 giugno 2010
il Pretore aggiunto ha riunito per l’istruttoria le cause citate sopra, mentre
ha respinto la richiesta di limitare l’udienza all’eccezione di prescrizione.
Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale 10 aprile 2014 le parti si sono
confermate nei loro antitetici punti di vista. Statuendo con sentenza 16 giugno
2015 il Pretore aggiunto ha respinto integralmente la petizione.
Fatti
I. Con appello 21 agosto 2015
l’attore è insorto avverso il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma
nel senso di accogliere la petizione. Con risposta 5 ottobre 2015 il convenuto
postula invece la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC,
RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto
in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di
intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2, pag. 129-130). La sentenza pretorile è
stata resa il 16 giugno 2015 e intimata il giorno successivo, sicché la
procedura d’appello è retta dal Codice di procedura civile (CPC).
2. In estrema sintesi, il
Pretore aggiunto ha reputato che non vi fosse alcuna relazione contrattuale tra
l’attore e il convenuto. Egli ha altresì negato qualsiasi responsabilità di
quest’ultimo fondata sul prospetto pubblicitario, nonché una responsabilità
aquiliana. In definitiva, ha spiegato che sussisteva unicamente un contratto di
deposito tra __________ e il convenuto.
3. L’appellante produce tutta
una serie di documenti (doc. AF-AI) di cui chiede l’assunzione in questa sede.
La richiesta è disattesa per i motivi che sono illustrati di seguito (consid.
8).
4. Da pag. 5 a 7 l’attore si
limita a esporre una propria esposizione dei fatti, scostandosi a tratti da
quanto accertato dal Pretore aggiunto. Egli non spiega, tuttavia, il motivo per
cui quanto ritenuto dal primo giudice sarebbe errato, sicché al riguardo il
gravame è irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Per quanto concerne, poi,
il riferimento a quanto riportato a pag. 12 ultimo paragrafo della sentenza del
Tribunale di Norimberga (doc. 31 TA: doc. 6; vedi anche appello, pag. 30 in
fondo) basti rilevare che a pag. 32 del medesimo giudizio è indicato quanto
segue: “Bei diesem «Bankenanwalt» [con riferimento alla figura
del legale svizzero indicata nel prospetto pubblicitario] handelte es sich
um den vom anderweitig Verfolgten H__________ beigebrachten avv. AO 1 in __________, der freilich – wie dem Angeklagten und seinen
Mittätern bekannt war – keinerlei Kontrolltätigkeit ausübte, sondern lediglich
einen Umschlag mit ihm übergebenen Unterlagen verwahrte, die sich auf die
vorgespiegelte Absicherung der Kundengelder bezogen”.
Irricevibile è anche la contestazione formulata dall’appellante a pag. 9
penultimo paragrafo del proprio gravame, del tutto generica e che non soddisfa,
quindi, i presupposti di motivazione dell’appello.
5. Secondo l’appellante, oltre
al contratto di deposito il convenuto avrebbe stipulato con __________ T__________
e __________ H__________ (rappresentanti di __________) un contratto di
mandato, secondo il quale il legale doveva confermare l’esistenza di effettive
garanzie verso gli investitori e i mediatori. L’attore passa, quindi, in
rassegna gli elementi probatori che dimostrerebbero il suo asserto e che,
invece, sarebbero stati negletti dal Pretore aggiunto (memoriale, pag. 10
segg.). In primo luogo, l’appellante sostiene che in occasione
dell’interrogatorio 3 settembre 2003 dinanzi al Landgericht Rottweil il
convenuto avrebbe ammesso che tale contratto era stato concluso in occasione di
un incontro nell’ottobre 1996, così come risulterebbe a pag. 2 di tale
documento. Sennonché, in tale occasione egli ha semplicemente riferito di aver
incontrato in tale data __________ H__________ e __________ T__________ e che
questi lo avevano unicamente incaricato di aprire un conto bancario (doc. 31 TA:
doc. 36). L’attore rinvia, inoltre, allo scritto 7 marzo 1997 del convenuto a __________.
Sennonché, nella missiva in questione questi ha esplicitamente affermato
trattarsi di un “Depot” (doc. 31 TA. doc. 39). Lo stesso dicasi per il
contenuto di cui alla lettera 15 aprile 1997 (doc. 31 TA: doc. 51). Tanto più
che in tale occasione il convenuto ha altresì precisato di non saper riferire
alcunché sul contenuto delle buste tenute in custodia. Anche nella missiva 10
settembre 1997 l’appellato ha riferito trattarsi di un “Depot”,
spiegando che il contenuto del medesimo non era stato valutato da un perito
indipendente e che poteva solo dire non trattarsi di soldi (doc. 31 TA: doc.
53). L’appellante rinvia, inoltre, anche al doc. 31 TA (doc. 52) che, tuttavia,
è anch’esso inconferente ai fini del giudizio (appello, pag. 15 in fondo). A
pag. 11 in fondo del proprio gravame l’appellante sostiene, altresì, che dalle
sentenze del Tribunale di Norimberga emergerebbero diversi dettagli sul motivo
della condanna di __________ H__________, __________ T__________, __________ G__________,
__________ R__________ e __________ He__________. Egli trascrive, poi, un
passaggio, che però nulla indica sul ruolo rivestito dal convenuto. Ne consegue
che su questo punto l’appello è quindi respinto.
6. L’appellante ricorda, poi,
che il convenuto ha chiamato la società __________ a __________, __________.
Egli reputa che ciò sia avvenuto nell’ambito del dovere di verifica della
consistenza e dell’ammontare delle sicurezze, non semplicemente perché la
controparte avesse dei dubbi. In tal caso, infatti, egli avrebbe dovuto
chiedere, semmai, spiegazioni all’interlocutore telefonico, cosa che invece non
avrebbe fatto (gravame, pag. 12 e 24). Il Pretore aggiunto ha evidenziato che
il numero di telefono della ditta summenzionata emergeva dalla lettera 10
aprile 1996 di __________ affrancata a una delle buste consegnate all’AO 1 (doc.
31 TA: doc. 57 prima pagina), con allegata una valutazione del Certificate
of Indebtedness of Perù 1875, per un valore di USD 662'647’630.20 (doc. 31
TA: doc. 57 seconda pagina). Il primo giudice ha quindi reputato che la
telefonata effettuata dal convenuto era limitata a verificare l’esistenza, per
l’appunto, di tale società. Al contrario di quanto allegato dall’appellante,
non si può dedurre – dalla mera circostanza che il convenuto non abbia chiesto
informazioni alla società in questione – che egli abbia eseguito la telefonata
per far fronte a un suo dovere di controllo dell’esistenza delle garanzie.
Semmai, tale risultanza lascia intendere che egli non avesse un simile obbligo.
Al riguardo l’appello è pertanto respinto.
7. Secondo l’appellante i tribunali
penali tedeschi avrebbero accertato che egli avrebbe sottoscritto i contratti
di investimento basandosi sulla correttezza dei documenti prodotti dai
condannati menzionati sopra, comprensivi delle assicurazioni sulla presenza di
un avvocato e notaio svizzero che avrebbe avuto il compito di custodire le
garanzie destinate a copertura degli investimenti. Egli reputa che tale
accertamento ingenera una presunzione di veridicità di tale assunto anche in
questa sede (memoriale, pag. 12 in fondo, 13, 24 seg. e 29). Non si comprende,
tuttavia, in che misura quanto imputato alle persone in questione possa esserlo
automaticamente al convenuto. L’attore soggiunge che la controparte doveva
conoscere il prospetto pubblicitario (vedi anche appello, pag. 29 seg.). Egli
non indica, tuttavia, alcuna emergenza processuale in tal senso, se non il doc.
31 TA (doc. 20), che altro non è che il prospetto medesimo. L’appellante
sottolinea, altresì, che l’avv. AO 1 ha firmato i certificati di investimento,
sicché il suo compito era anche quello di garantire verso gli investitori la
legalità di __________ e l’esistenza di garanzie a copertura degli investimenti
(appello, pag. 13 in mezzo). Sennonché, al riguardo l’appellante rinvia a dei certificati
(doc. 31 TA: doc. 104, 131, 134, 149, 154 e 168; vedi anche appello, pag. 19 in
fondo, 22 seg., 30 in alto, 32 in basso e 34 in alto) che concernono altri
investitori. Anche il rinvio al paragrafo formulato a pag. 12 della sentenza
del Landgericht di Norimberga (doc. 31 TA: doc. 6) è inconferente, dato
che tra gli attori non figura il nominativo del qui appellante. Per tacere del
fatto che tale passaggio si riferisce a un’investitrice specifica. Già solo per
questi motivi la sua tesi non può essere seguita. Nemmeno risulta evidente, come
invece sembra credere l’appellante (gravame, pag. 20 in mezzo), che egli abbia
avuto le medesime informazioni ricevute da tali altri investitori. Si precisa
che il rinvio generico al contenuto dei doc. 31 TA (doc. 3-5) e alle
testimonianze non soddisfa i requisiti di motivazione del gravame (art. 310 e
311 cpv. 1 CPC). Egli prosegue sostenendo, in sintesi, che la scelta del
convenuto come garante aveva una sua logica, poiché risiedeva in Svizzera,
modello a suo dire di correttezza e onestà, ed era stato definito a torto Bankenanwalt
e notaio, garante di legalità (appello, pag. 14). L’attore reputa che questa
scelta avrebbe reso superfluo la verifica dell’esistenza delle garanzie. Egli
soggiunge che tale indicazione avrebbe influito sulla sua decisione di
investire la somma di cui chiede la restituzione (appello, pag. 21 in fondo). In
tal modo, tuttavia, l’appellante non si confronta compiutamente con il giudizio
di prima sede, che ha diffusamente illustrato il ruolo rivestito dall’appellato
nella vicenda, in spregio dei dettami di motivazione del gravame (art. 310 e
311 cpv. 1 CPC). L’attore elenca (vedi anche appello, pag. 23 in fondo e 30 in
alto), poi, tutta una serie di affermazioni formulate dall’avv. AO 1 e
riportate nel doc. 31 TA (doc. 36), sottolineando che un avvocato e un notaio
Considerandi
diligente, quando incontra dei clienti che agiscono per una società relativa a
un fondo di investimenti collettivi, dovrebbe verificare a Registro di
commercio e, all’epoca, presso la CFB, se la società in questione esiste, se
questa è effettivamente attiva nel settore, quale è il suo prospetto, se il
fondo ha ricevuto l’autorizzazione ad agire e se le persone che lo contattano
hanno il potere di rappresentarla. Egli soggiunge che in Svizzera __________
non è nemmeno mai stata iscritta nel Registro di commercio (gravame, pag. 14 in
fondo). L’appellante si limita, tuttavia, a ribadire il proprio punto di vista,
senza confrontarsi con la motivazione pretorile secondo la quale, in sintesi,
il convenuto aveva un mero obbligo di depositario delle buste più volte
menzionate (sentenza impugnata, consid. 2).
Non si vede pertanto per quale
ragione un depositario avrebbe dovuto effettuare tutte le verifiche indicate
dall’appellante.
Anche su questo punto l’appello è
pertanto irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
8.
L’appellante rinvia a una
risposta della CFB 14 aprile 2005 di cui chiede l’assunzione in appello,
unitamente alle lettere da egli indirizzate alla CFB il 5 aprile e il 4 giugno
2005.
e quella di quest’ultima del 2 aprile 2007 (doc. AF-AI). Egli sostiene che
dalle stesse emerge come __________ non abbia mai ricevuto l’autorizzazione
necessaria a esercitare la sua attività e che una persona svizzera che agisce
come custode e garante di sicurezze per un simile fondo d’investimenti vìola la
LFB. A parte il fatto che l’unica risposta scritta della CFB è quella 2 aprile
2007, mentre quella a cui fa riferimento l’appellante, datata 14 aprile 2005, é
invece uno scritto con appunti personali del legale dell’attore, non si giustifica
l’assunzione dei documenti summenzionati già per il motivo che essi sono
irrilevanti ai fini del giudizio. Infatti, ancora una volta l’appellante parte
apoditticamente dal presupposto che la sua tesi sul ruolo rivestito dal
convenuto sia corretta (custode e garante), dimenticando di confrontarsi con la
motivazione pretorile secondo la quale egli aveva, invece, unicamente una
funzione di custode. Su questo punto l’appello è, di conseguenza, una volta di
nuovo inammissibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
9.
L’appellante prosegue
affermando che il contratto esistente tra __________ e il convenuto era un
contratto a favore di terzi (art. 112 cpv. 2 CO) (memoriale, pag. 15 segg.;
vedi anche pag. 32 in mezzo). Al riguardo, egli fa riferimento ai documenti di
cui si è già detto sopra (consid. 5 e 7). Si rinvia, pertanto, ai motivi già
ivi illustrati. Per il resto, l’attore sostiene che __________ T__________ e __________
H__________ volevano rendere più appetibili gli investimenti agli investitori e
l’avv. AO 1 sperava di “entrare in un giro che avrebbe potuto essere lucroso”
(gravame, pag. 16 in mezzo). Per quanto concerne la volontà interna del
convenuto così come testé indicata, si tratta di mere allegazioni di parte del
tutto irrilevanti ai fini del giudizio. L’appellante sostiene, altresì, che il
ruolo di garante rivestito, a suo dire, dal convenuto, sarebbe stato accertato
nelle sentenze tedesche. Al riguardo, egli rinvia alle pag. 33 e 34 del doc. 31
TA (doc. 3). In realtà, il riferimento corretto è alla pag. 35. Tale risultanza
non è comunque di ausilio alla tesi dell’appellante. Infatti, è indicato che
nel prospetto (doc. 31 TA: doc. 20) vi era un riferimento generico a un “Bankenanwalt
und Notar”, senza alcuna menzione esplicita all’avv. AO 1. Il Landgericht
di Norimberga, poi, ha indicato che questi non aveva alcun ruolo di controllo
(v. sopra consid. 4 i.f.). Non si comprende, pertanto, nemmeno la tesi
dell’attore, secondo la quale il Tribunale testè citato, non soffermandosi, a
suo dire, sulle singole parti civili, avrebbe reputato che anche il convenuto
aveva avuto un ruolo, poiché gli investitori si erano fidati della correttezza
delle informazioni ricevute dagli imputati (appello, pag. 17 in alto, 32 in
fondo e 33 in alto). Per lo stesso motivo sono quindi inconferenti i passaggi delle
testimonianze a cui l’appellante fa riferimento a pag. 25 segg. del proprio
gravame. Egli sostiene, altresì, che il primo giudice avrebbe “insistito nel
dimostrare” che l’avv. AO 1 non aveva partecipato ai meeting informativi.
L’appellante reputa che tale “affermazione” sia priva di qualsiasi fondamento e
che non sia stata dimostrata (gravame, pag. 28 in fondo). In realtà, non
compete al giudice “provare” alcunché. Tant’è che il Pretore aggiunto ha correttamente
eseguito ciò che gli compete, ossia accertare i fatti (decisione impugnata,
pag. 13 seg.).
10.
L’appellante afferma,
altresì, che il convenuto medesimo si sarebbe lamentato sul tipo di garanzie
tenute in deposito, consigliando di sostituirle con titoli americani o europei
poiché facilmente controllabili (gravame, pag. 23 in basso; vedi anche pag. 34
in alto). Egli rinvia ai doc. 31 TA (doc. 39, 51 e 53) di cui si è già detto
sopra, alle cui motivazioni si rinvia (consid. 5). L’attore soggiunge che non
si comprende il motivo per cui il convenuto si dovesse preoccupare così tanto della
sufficienza dei titoli da lui custoditi, se la sua funzione fosse stata quella
di mero custode. Tuttavia, nella corrispondenza testé citata e a cui
l’appellante fa riferimento, il convenuto non ha esternato preoccupazioni sulla
sufficienza dei titoli, bensì ha semplicemente affermato di poter unicamente
rispondere agli investitori di detenere quattro buste chiuse, rispettivamente
che si trattava, in parte, di titoli peruviani e ciò sulla scorta dello scritto
allegato a una busta (vedi doc. 31 TA: doc. 51, 53 e 57). Al riguardo l’appello
è quindi respinto.
11.
L’attore sostiene che è data
una responsabilità extracontrattuale del convenuto poiché dalle prove agli atti
risulterebbe in maniera evidente che egli doveva tutelare gli interessi degli investitori,
soprattutto vegliando alla legalità della struttura e verificando l’esistenza
delle garanzie in deposito. Secondo l’appellante, inoltre, il convenuto
certamente sapeva di aver ricevuto un mandato da parte di __________ T__________
e __________ H__________, quali rappresentanti di __________, di tutelare gli
investitori (gravame, pag. 29). Egli rinvia nuovamente ai doc. 31 TA (doc. 39,
51-53 e 36, paga. 3). Per i motivi già esposti, ossia l’inesistenza degli
impegni che AO 1 avrebbe assunto secondo l’appellante (consid. 5), anche su
questo punto il gravame è respinto.
12.
L’appellante critica il
Pretore aggiunto per aver reputato che il convenuto non era una persona attiva
ai sensi della legge sui fondi di investimento (gravame, pag. 30 segg.). Egli
sostiene che ciò è invece il contrario, come emergerebbe dagli scritti di __________
di cui ai doc. 31 TA (doc. 76-78). Secondo l’attore, infatti, tale istituto
bancario avrebbe considerato che __________ lavorava “con dei contratti di
investimento”. L’argomentazione non può essere seguita. Da un lato,
l’applicazione della legge summenzionata dipende dalla questione di sapere se
sono riunite le relative condizioni, non semplicemente da qualifiche eseguite
da terzi; dall’altro, l’assunto dell’appellante, secondo il quale siccome
l’avv. AO 1 avrebbe “partecipato all’apertura”, allora quest’ultimo “doveva
sapere”, non è corroborato dalle emergenze processuali, come evidenziato nella
sentenza pretorile e che resiste alla critica dell’appellante per i motivi
illustrati nei considerandi precedenti. L’appellante menziona nuovamente quanto
indicato a pag. 12 del doc. 31 TA (doc. 6). Su questo punto si rinvia a quanto
già indicato sopra (consid. 4). Secondo l’appellante, poi, il primo giudice
avrebbe escluso l’applicazione della legge summenzionata semplicemente citando
una parte della motivazione della sentenza 29 marzo 2007 del Tribunale
commerciale di Zurigo (sentenza querelata, pag. 15, consid. 4.3). Sostiene quindi
che tale Tribunale avrebbe trattato la questione in maniera sommaria e, quindi,
non vincolante. Egli afferma, inoltre, che in quella fase procedurale non si
era ancora potuto apprezzare in maniera sostanziale il coinvolgimento del convenuto.
In realtà, nel giudizio in questione il Tribunale commerciale ha tenuto conto
del ruolo rivestito dal convenuto così come allegato anche in questa sede e
dinanzi al primo giudice dal qui appellante, escludendo che vi fosse anche in
una simile ipotesi una responsabilità ai sensi della normativa allora in vigore
(doc. 3 TA, pag. 8 segg., consid. 2.1.2.2). Tale motivazione è senz’altro
corretta. D’altra parte, l’appellante medesimo si limita a criticarne la
portata affermando che l’avv. AO 1 aveva un ruolo di ausiliario finalizzato
alla custodia e al controllo che le garanzie fossero sufficienti. Egli dimentica,
tuttavia, che la veste da lui stesso allegata, anche dinanzi al Tribunale
commerciale di Zurigo, è tuttavia quella di terza persona neutrale, non di un
organo, di un rappresentante di __________ o di un ausiliario. Anche su questo
punto l’appello è pertanto respinto.
13.
L’appellante sostiene che il
convenuto faceva parte di una società semplice con __________ T__________, __________
H__________, __________ R__________, __________ He__________ e __________ G__________,
avente lo scopo di facilitare la raccolta dei fondi con la garanzia di un
avvocato e notaio esperto in diritto bancario (appello, pag. 34 in mezzo).
Anche volendo prescindere dalla questione di sapere se trattasi di
un’argomentazione nuova e, come tale, irricevibile (art. 317 CPC), essa si
esaurisce in una mera allegazione sprovvista – per i medesimi motivi illustrati
ai considerandi precedenti, ai quali si rinvia – di motivazione oltre che di
riscontri probatori. Considerato che, in definitiva, le censure dell’appellante
sulla responsabilità del convenuto sono respinte, non vi è motivo di chinarsi
sulle argomentazioni relative alla prescrizione (appello, pag. 34 seg.).
14.
In via subordinata,
nell’ipotesi che il suo appello sia respinto o dichiarato irricevibile, l’appellante
contesta la commisurazione delle ripetibili in favore della controparte. A suo
dire, l’importo di fr. 8'000.- attribuito dal primo giudice sarebbe eccessivo e
non conforme alle “direttive cantonali in materia”, secondo le quali il valore
massimo ammonterebbe a fr. 5'000.-. L’attore precisa, altresì, che una
riduzione delle ripetibili si giustifica, poiché vi è stata un’istruttoria
congiunta con altre cause. Egli chiede, quindi, che esse siano fissate al
massimo in fr. 500.-. La critica non può essere condivisa. Per costante
giurisprudenza nella fissazione delle ripetibili il giudice gode di un ampio
potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò
che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi
della tariffa applicabile (II CCA, sentenza inc. 12.2011.47 del 10 febbraio
2012). Nella fattispecie, l’importo stabilito dal Pretore rientra nei limiti
stabiliti dalla normativa applicabile, che per un valore maggiore a fr.
20'000.- e inferiore a 50'000.- prevede un’aliquota dal 10% al 20% (vedi
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, art. 11 cpv. 1). Anche su
questo punto l’appello si rivela dunque sprovvisto di buon esito.
15.
In definitiva, l’appello è
respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di questa sede
seguono l’integrale soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Il
valore litigioso valido per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale
federale supera la soglia di fr. 30'000.- previsti all’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Rtar,
decide: 1. L’appello 21 agosto 2015 di AP 1
è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese giudiziarie, di
fr. 4'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con
l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 4'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).