12.2015.134
Disconoscimento del debito - appello
21 luglio 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.134
Lugano
21 luglio 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.3 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 7 gennaio 2014 da
AP
1
contro
AO
1
rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto di disconoscere il debito
di fr. 173'687.60 oltre interessi vantato dalla convenuta con il PE n. __________37
dell’UE di Lugano nonché di annullare le esecuzioni n. __________52 e n. __________37;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisioni 15 gennaio 2014 e 22
giugno 2015 ha respinto;
appellante l'attore con atto di appello 24 agosto 2015
con cui chiede di riformare il giudizio 22 giugno 2015 nel senso di confermare
l’atto di disconoscimento di debito, di annullare le esecuzioni n. __________52
e n. __________37 e di annullare la vendita dei crediti alla convenuta
riportati nel verbale d’incanto n. __________ con conseguente assegnazione dei
medesimi a sé stesso, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 7 gennaio
2014 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, AO 1, allo scopo di disconoscere ex art. 83 cpv. 2 LEF il
debito di fr. 173'687.60 oltre interessi vantato da quest’ultima con il PE n. __________37
dell’UE di Lugano nonché di annullare le esecuzioni n. __________52 e n. __________37.
Egli ha osservato che il 17 settembre 2012, presso l’Ufficio fallimenti di
Lugano, la convenuta, in seguito alla sua rinuncia, si era aggiudicata quale
miglior offerente i crediti della fallita O__________ __________ (fallimento n.
__________), tra cui quello di fr. 173'687.60 nei suoi confronti, per il quale essa
aveva successivamente provveduto a far spiccare due PE (entrambi per la somma
di fr. 173'687.60 oltre interessi) presso l’UE di Lugano, quello recante il n. __________52
in data 19 febbraio 2013 e quello con il n. __________37 in data 27 maggio
2013, ai quali egli aveva interposto opposizione, poi rigettata in via provvisoria,
solo relativamente al secondo PE, con decisione 6 dicembre 2013 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5. Ed ha quindi aggiunto che quel credito era stato
in seguito estinto, essendo stato compensato dal credito di fr. 482'283.80 da
lui a suo tempo vantato nei confronti della fallita O__________ __________.
La convenuta si è opposta alla
petizione, contestando che l’attore fosse stato creditore di fr. 482'283.80 nei
confronti della fallita O__________ __________, credito per altro prescritto.
2. Con decisione 15 gennaio
2014, resa ancor prima dell’inoltro della risposta di causa, il Pretore ha
respinto siccome irricevibile la richiesta dell’attore volta a far annullare
l’esecuzione n. __________52 ed ha posto le spese processuali di fr. 300.- a
carico dell’attore, rilevando come non sussistesse alcuna decisione di rigetto
in via provvisoria dell’opposizione relativa a tale PE e difettasse il pregresso
tentativo di conciliazione sulla questione.
Con decisione 22 giugno 2015 egli
ha respinto anche le altre domande petizionali, volte ad ottenere il
disconoscimento del debito di fr. 173'687.60 oltre interessi e l’annullamento
dell’esecuzione n. __________37, ed ha posto le spese processuali di fr.
5’000.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr.
11'000.- per ripetibili. Nell’ambito di questa seconda pronuncia il giudice di
prime cure ha rilevato che l’attore non aveva contestato il buon fondamento e
l’esistenza del credito di fr. 173'687.60 vantato dalla convenuta, per altro
già iscritto in un attestato di carenza beni, essendosi limitato ad opporvi in
compensazione un preteso credito di fr. 482'238.80. Al riguardo, a suo giudizio,
l’attore aveva sostenuto di aver versato nelle mani di I__________ __________,
allora responsabile della O__________ __________, fr. 250'000.- provenienti da
fondi propri, che sarebbero stati destinati alla costituzione di un non meglio
precisato diritto di compera, mai esercitato, in favore di quella società: sennonché
tali allegazioni, oltre ad essere state addotte solo genericamente, non avevano
trovato nessuna corrispondenza a livello probatorio, non figurando agli atti
alcuna prova dell’esistenza e dei contenuti del preteso diritto di compera,
rispettivamente una chiara prova dell’assunzione da parte della O__________ __________
del mutuo che l’attore riconosceva di aver conferito in realtà ad I__________ __________,
e non potendosi l’attore su tale punto appellare alla sentenza 12 novembre 1997
di questa Camera (doc. G), che al contrario aveva stabilito che la parte tenuta
a rifondere all’attore l’importo di fr. 250'000.- era per l’appunto I__________
__________ e non O__________ __________.
3. Con l’appello 24 agosto
2015, che qui ci occupa, l'attore chiede di riformare la decisione 22 giugno
2015 nel senso di confermare l’atto di disconoscimento di debito, di annullare le
esecuzioni n. __________52 e n. __________37 e di annullare la vendita dei
crediti alla convenuta riportati nel verbale d’incanto n. __________ con
conseguente assegnazione dei medesimi a sé stesso, il tutto protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Delle argomentazioni a sostegno delle domande
di appello si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
4. L’appello dell’attore è senz’altro
irricevibile laddove egli pretende di riformare la decisione pretorile 22
giugno 2015 nel senso di annullare l’esecuzione n. __________52 e di annullare
la vendita dei crediti alla convenuta riportati nel verbale d’incanto n. __________
con conseguente assegnazione dei medesimi a sé stesso.
La censura contro il giudizio che
respingeva la domanda volta all’annullamento dell’esecuzione n. __________52
non è in effetti stata sollevata nel termine di 30 giorni dalla relativa
pronuncia pretorile (art. 311 cpv. 1 CPC), resa il 15 gennaio 2014, ed è con
ciò stata formulata tardivamente. Oltretutto l’attore, venendo meno all’obbligo
di motivazione che gli incombeva (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è minimamente
confrontato con l’argomentazione che aveva indotto il giudice a disattendere la
sua richiesta.
La domanda di annullare la
vendita dei crediti alla convenuta riportati nel verbale d’incanto n. __________
con conseguente assegnazione dei medesimi a sé stesso, per altro fondata su
fatti (e meglio l’assenza di una procura a favore della persona, tale signora D__________,
che pur non essendo organo della convenuta si era aggiudicata il credito a nome
e per conto della stessa, rispettivamente la posizione di secondo miglior
offerente - dopo quest’ultima - dell’attore) che avrebbero ragionevolmente
potuto essere addotti già nella sede pretorile e con ciò irriti (art. 317 cpv.
1 CPC), è invece stata formulata inammissibilmente per la prima volta solo in
questa sede (art. 317 cpv. 2 CPC). Fosse per ipotesi anche stata ricevibile, la
stessa sarebbe stata certamente destinata all’insuccesso nel merito, visto che
la relativa vendita agli incanti, avvenuta il 17 settembre 2012 (cfr. doc. C),
non era stata a suo tempo impugnata innanzi all’autorità di vigilanza e che
l’attore aveva comunque pacificamente ammesso sia nella fase preprocessuale
(cfr. doc. D e E) sia innanzi al Pretore (petizione p. 2 e conclusioni p. 2) che
la convenuta, in seguito alla sua rinuncia, si era aggiudicata quale miglior
offerente i crediti della fallita O__________ __________, tra cui quello di fr.
173'687.60 nei suoi confronti, ciò che a ben vedere esimeva il giudice dal
dover esaminare se in occasione di quell’incanto vi fossero state eventuali irregolarità.
5. L’appello dell’attore è in
definitiva ricevibile, fatto salvo quanto si dirà più avanti, solo nella misura
in cui costui chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di
disconoscere il debito di fr. 173'687.60 oltre interessi e di annullare
l’esecuzione n. __________37.
A sostegno di questa
domanda l’attore, per quanto è dato di comprendere, si prevale in questa sede di
quattro distinte argomentazioni, la prima relativa al credito vantato dalla
convenuta, la seconda inerente al PE da lei fatto spiccare, la terza relativa
al credito da lui opposto in compensazione e la quarta relativa alla
legittimazione del legale rappresentante la convenuta. Come si vedrà, le stesse
devono essere disattese.
5.1 La censura d’appello
dell’attore secondo cui la convenuta non sarebbe stata l’aggiudicataria del
credito di fr. 173'687.60 vantato a suo tempo nei suoi confronti dalla fallita
O__________ __________ è già stata disattesa al considerando precedente e non
necessita di essere approfondita, tanto più che in prima istanza, come per altro
rilevato dal Pretore senza che la relativa circostanza sia stata qui censurata,
l’attore mai aveva contestato il buon fondamento e l’esistenza di un tale
credito a favore della convenuta. Stando così le cose, contrariamente a quanto
preteso nell’appello, poco importa se la semplice esistenza di un attestato di
carenza beni a favore della convenuta non sarebbe stata di per sé sufficiente
per ammettere l’esistenza del credito ivi incorporato (TF 8 febbraio 2012
4A_565/2011 consid. 3.3).
5.2 L’attore ritiene che la
convenuta, la quale aveva fatto spiccare il PE n. __________37 dopo che la
domanda di rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta al PE n. __________52
era stata respinta, avrebbe commesso un abuso di diritto, rispettivamente che
il PE n. __________37 non sarebbe valido in quanto la firma apposta a nome dell’amministratore
della convenuta sulla relativa domanda di esecuzione era falsa o comunque la firma
era stata resa da una persona priva di procura. Le due argomentazioni, entrambe
sollevate - oltretutto sulla base di fatti (e meglio l’inoltro di una domanda
di rigetto in via provvisoria dell’opposizione relativa al PE n. __________52 e
la sua successiva reiezione, rispettivamente la falsificazione della firma
apposta a nome dell’amministratore della convenuta sulla domanda di esecuzione relativa
al PE n. __________37 o l’assenza di una procura a favore del firmatario) e di prove
(l’indicazione di una sentenza 6 maggio 2013 resa nell’inc. n. SO.2013.1316,
per altro neppure qui prodotta o oggetto di richiamo) che avrebbero
ragionevolmente potuto essere addotti già nella sede pretorile e con ciò irriti
(art. 317 cpv. 1 CPC) - per la prima volta solo in questa sede, sono irricevibili
(art. 317 cpv. 1 CPC). Ad ogni buon conto il solo fatto di aver fatto spiccare
un nuovo PE dopo che la domanda di rigetto dell’opposizione interposta ad un
precedente PE era stata respinta non è di principio costitutivo, in assenza di particolari
circostanze che in concreto nemmeno sono state evocate dall’attore, di un abuso
di diritto, mentre nulla permette di ritenere, già solo per il fatto che la
domanda di esecuzione relativa al PE n. 16__________ non è stata versata agli atti
(nemmeno nell’inc. n. SO.2013.4504 rich.), che la firma apposta sulla stessa dall’amministratore
della convenuta potesse essere falsa (tanto più che le prove comparative
offerte in questa sede dall’attore a sostegno di quella circostanza [cfr. plico
doc. C allegato all’appello] sono irricevibili siccome avrebbero
ragionevolmente potuto essere addotte già nella sede pretorile [art. 317 cpv. 1
CPC]), o ancora che il firmatario della stessa potesse essere un’altra persona
priva di procura.
5.3 L’attore riconferma in
questa sede la tesi secondo cui il credito della convenuta sarebbe stato
validamente compensato dal credito di fr. 482'283.80 da lui a suo tempo vantato
nei confronti della fallita O__________ __________, rilevando che la fondatezza
di quest’ultimo credito risultava dalla sentenza di cui al doc. G. La censura
deve senz’altro essere disattesa. Venendo meno al suo obbligo di motivazione
(art. 311 cpv. 1 CPC), l’attore, che in questa sede si è in definitiva limitato
a ricopiare alcuni passaggi del doc. G, non si è in effetti confrontato con
l’argomentazione pretorile secondo cui egli non aveva fornito alcuna prova a
sostegno dell’esistenza di un proprio credito nei confronti della fallita O__________
__________ e soprattutto secondo cui il doc. G attestava esattamente il
contrario di quanto da lui preteso. E in ogni caso dalla lettura della sentenza
di cui al doc. G si evince inequivocabilmente che debitore della somma di fr.
250'000.- versata a suo tempo dall’attore (ora, tenuto conto degli interessi e
degli accessori, pari a fr. 482'283.80, cfr. doc. D) era proprio I__________ __________
e con ciò non O__________ __________. In tali circostanze, contrariamente a
quanto preteso - anche in questo caso per la prima volta e con ciò
irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC) - dall’attore, poco
importava se alle missive con cui il legale della convenuta aveva a suo tempo
contestato la validità della dichiarazione di compensazione (doc. 5a e 5b) non fosse
stata allegata una procura della cliente.
5.4 Non ha migliore sorte la
censura d’appello dell’attore secondo cui il patrocinatore della convenuta non
sarebbe stato al beneficio di una valida procura nell’ambito della presente
causa. La censura è innanzitutto nuova e con ciò irricevibile, essendo stata sollevata
per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). Essa sarebbe
stata in ogni caso infondata anche nel merito, persino al limite del temerario,
atteso che la convenuta ha versato agli atti sub doc. 1 la relativa procura.
6. Ne discende, ad integrale
conferma della decisione pretorile, che l’appello dell’attore deve essere
respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
173'687.60, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si
attribuiscono ripetibili alla convenuta, che non è stata invitata a presentare
una risposta all’appello.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 24 agosto 2015
di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di
fr. 7’000.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).