12.2015.135
Appalto - preventivo
28 ottobre 2016Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.135
Lugano
28 ottobre 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.22 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 16 gennaio
2009 da
PI
1,
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 45'360.85 oltre interessi al 5% dal 23 ottobre 2008 e di
fr. 670.- nonché l’iscrizione in via definitiva per quell’importo di un’ipoteca
legale sulla part. n. __________ RFD di __________;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la
reiezione della petizione e la conseguente cancellazione dell’ipoteca legale
annotata in via provvisoria, e che il Pretore con sentenza 18 giugno 2015 ha parzialmente
accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 45'360.85 oltre interessi
al 5% dal 23 ottobre 2008, somma per cui ha pure ordinato l’iscrizione in via
definitiva dell’ipoteca legale;
appellante il convenuto con appello 26 agosto 2015,
con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione con conseguente cancellazione dell’ipoteca legale annotata in via provvisoria,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la controparte con risposta 19 ottobre 2015
postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel giugno 2008 AP 1 ha
incaricato l’impresa di costruzioni PI 1 di eseguire tutta una serie di lavori
di ristrutturazione / ampliamento nel rustico di sua proprietà sito sulla part.
n. __________ RFD di __________.
Richiesto di pagare la fattura
finale di fr. 105'360.85 (IVA al 7.6% inclusa, doc. E/O), egli ha corrisposto
acconti per fr. 60'000.-.
2. Con petizione 16 gennaio
2009 PI 1, nuova ragione sociale di PI 1, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la sua condanna
al pagamento del saldo di fr. 45'360.85 oltre interessi e di non meglio
precisate spese di fr. 670.- nonché l’iscrizione in via definitiva per
quell’importo di un’ipoteca legale sul fondo oggetto dei lavori.
Il convenuto si è opposto alla
petizione chiedendo pure la cancellazione dell’ipoteca legale annotata in via provvisoria.
3. Esperita l’istruttoria di
causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la
sentenza 18 giugno 2015 qui oggetto di impugnativa, dopo aver preliminarmente evidenziato
che l’attrice era nel frattempo fallita e che alla stessa - che aveva così mutato
la sua ragione in PI 1 - era ora subentrata in qualità di cessionaria ex art.
260 LEF AO 1, ha integralmente accolto la petizione tranne per quanto
riguardava la somma di fr. 670.-, caricando la tassa di giustizia di fr.
2'500.-, le spese di fr. 300.- e le spese peritali al convenuto, tenuto altresì
a rifondere alla controparte fr. 5'500.- a titolo di ripetibili.
4. Con appello 26 agosto 2015,
avversato dalla controparte con risposta 19 ottobre 2015, il convenuto ha chiesto
di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di cancellare
conseguentemente l’ipoteca legale annotata in via provvisoria, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura
civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale
in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile
comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.
405 cpv. 1 CPC).
6. Nella prima parte del suo
giudizio il Pretore si è espresso sulla fattura emessa dall’attrice il 10
settembre 2008 (doc. E/O).
Al proposito ha innanzitutto ritenuto
che i documenti allestiti in precedenza da quest’ultima, quello di fr.
68'880.75 (doc. Q, a cui andava aggiunta l’IVA) presentato l’11 aprile 2008 e il
suo aggiornamento di fr. 134'819.16 (doc. S, a cui pure doveva essere aggiunta
l’IVA) trasmesso il 14 giugno 2008 senza che il convenuto avesse sollevato
contestazioni sullo stesso, fossero dei preventivi solo indicativi, per cui
nella fattispecie la mercede a lei spettante doveva essere determinata sulla
base dei lavori effettivamente eseguiti e dei materiali effettivamente
impiegati (art. 374 CO). Ed ha quindi accertato da una parte, avendolo desunto sia
sulla base della perizia giudiziaria (p. 13) che in forza della testimonianza
di A__________ __________, che tutti i lavori oggetto della fattura erano stati
eseguiti, rispettivamente dall’altra, questa volta sulla base delle sole
risultanze peritali, che i prezzi esposti nella fattura erano stati adeguati
alle particolari situazioni del cantiere e corrispondevano a quelli indicati
nei preventivi (p. 14), ciò che a suo giudizio bastava per ritenere corretta e
congrua la fattura in questione, sia per quanto concerneva l’indicazione dei
lavori effettivamente eseguiti sia per quanto riguardava i relativi prezzi.
6.1. In questa sede il convenuto ha
rimproverato in primo luogo al Pretore di aver ritenuto che il documento
presentatogli l’11 aprile 2008 (doc. Q), a cui aveva poi fatto seguito l’altro
documento datato 14 giugno 2008 (doc. S), fosse un preventivo solo indicativo anziché
un preventivo vincolante ovverossia un’offerta a corpo, da lui poi accettata, cosicché
la successiva fatturazione non avrebbe dovuto avvenire in base all’art. 374 CO
(tenendo cioè conto dei lavori effettivamente eseguiti e dei materiali
effettivamente impiegati) ma piuttosto in forza dell’art. 373 CO (tenendo così conto
dell’importo offerto e da lui accettato).
La censura è manifestamente infondata.
Nel caso di specie non si può in effetti ritenere, già solo per il fatto che il
doc. Q (come pure il doc. S) è stato intitolato con il termine “preventivo”, che
in occasione dell’allestimento dello stesso l’attrice abbia inteso impegnarsi
in modo vincolante a fornire le sue prestazioni per un prezzo forfetario, la
finalità di uno scritto del genere essendo chiaramente un’altra, quella cioè di
indicare alla committenza il computo approssimativo della mercede (art. 375 CO;
Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4ª
ed., n. 4 seg. ad art. 375 CO). Il convenuto, gravato dell’onere della prova, non
ha del resto allegato e provato se e sulla base di quali circostanze (non
essendo sufficiente il fatto che nel documento fossero indicate alcune
posizioni a corpo e altre posizioni a misura) si dovesse ragionevolmente
ritenere che quel documento costituisse invece un’offerta vincolante e dunque forfetaria,
ciò che per altro non è affatto presunto (Zindel/Pulver,
op. cit., n. 37 seg. ad art. 373 CO;
Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 932 e 1014; TF 26 ottobre 2004 4C.346/2003 consid. 3.1, 14 dicembre 2004 4C.23/2004 consid. 3.1; II CCA 12 marzo 2013 inc. n.
12.2011.92, 17 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.148). Oltretutto il doc. Q era poi
stato superato dal fatto che l’attrice aveva in seguito trasmesso al convenuto
un suo aggiornamento (doc. S), che per il Pretore - assunto questo non
censurato in questa sede - non aveva poi dato luogo a contestazioni da parte
sua.
6.2. Nel gravame il convenuto ha
in seguito contestato al Pretore di aver ritenuto, fondandosi a suo dire erroneamente
sulla perizia giudiziaria, che tutti i lavori oggetto della fattura erano stati
eseguiti. La censura dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) in quanto il convenuto non si è confrontato
con l’altra argomentazione addotta dal Pretore, alternativa e indipendente, secondo
cui il fatto che tutte le opere poi fatturate erano state eseguite era dimostrato
anche dalla testimonianza di A__________ __________. Dottrina e giurisprudenza
sono in effetti concordi nel ritenere che qualora la sentenza impugnata o -
come in concreto - il giudizio su una determinata questione si fondi su più
motivazioni alternative e indipendenti, l’appellante deve, sotto pena di
inammissibilità, confrontarsi criticamente con tutte le motivazioni addotte e
soprattutto che l’appello su quella questione può essere accolto soltanto se le
critiche volte contro tutte quelle motivazioni risultano essere fondate: difatti,
se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a
semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell’autorità
inferiore (Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a
ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler,
DIKE-ZPO, n. 38 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3; II
CCA 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78, 7 novembre 2013 inc. n. 12.2012.79, 25
novembre 2013 inc. n. 12.2013.27, 6 dicembre 2013 inc. n. 12.2012.89, 15 luglio
2014 inc. n. 12.2012.173, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62, 18 maggio 2015
inc. n. 12.2013.146, 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175).
6.3. Nel suo appello il convenuto,
rimproverando al Pretore di non essersi espresso sul tema, ha quindi ribadito che
la fatturazione sarebbe errata per tutta una serie di ragioni, e meglio per il
fatto che essa contemplava pure alcune voci che non avrebbero dovuto figurarvi
(la posizione “sottomurazione” in realtà effettuata dall’impresa __________, la
posizione “lavori di sgombero” in precedenza già fatturati - e pagati (cfr.
doc. 4) - dall’impresa __________, la posizione “montaggio dei betoncini” in
realtà applicati da lui stesso) o che comunque non avrebbero dovuto figurarvi
integralmente (l’intera posizione “montaggio solette” in realtà solo parziale),
per il fatto che la maggior parte dei lavori fatturati dall’attrice come
aggiuntivi era una riparazione ai danni da lei stessa cagionati, nonché in ogni
caso per il fatto che i prezzi unitari ivi indicati non corrispondevano ai
lavori effettivamente eseguiti e secondo il perito erano superiori ai prezzi
medi di mercato così che la fatturazione doveva essere corretta come indicato
dall’arch. P__________ __________ in fr. 82'224.20 (doc. 9). La censura, il cui
esame per comodità verrà qui di seguito scisso in due capitoli, deve essere
disattesa.
6.3.1. In quanto riferita al tema
della “sottomurazione”, dei “lavori di sgombero”, del “montaggio dei
betoncini”, del “montaggio solette” e dei lavori fatturati dall’attrice come
aggiuntivi pur ritenuti dal convenuto una riparazione dei danni da lei
cagionati, la censura è complessivamente inammissibile per carenza di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC): essa è innanzitutto irricevibile nella
misura in cui (con riferimento a tutte quelle posizioni) non indica le
conseguenze patrimoniali che dovrebbero derivare dal suo eventuale accoglimento;
essa lo è pure nella misura in cui (con riferimento a tutte quelle posizioni, tranne
forse i “lavori di sgombero” [posizione a sostegno della quale il convenuto ha
offerto il doc. 4, che tuttavia non è concludente sul tema, essendo riferito ad
altre prestazioni]), non menziona le prove che dovrebbero portare al suo eventuale
accoglimento (non incombendo in effetti all’autorità di appello di ricercare
nell’incarto le circostanze atte a provare le censure di una parte, cfr. DTF
138 III 374 consid. 4.3.1, 139 II 7 consid. 7.1; TF 27 settembre 2012
4A_252/2012 consid. 9.2.1; II CCA 3 novembre 2015 inc. n. 12.2014.164, 25
novembre 2015 inc. n. 12.2014.102); essa lo è anche nella misura in cui (con
riferimento al “montaggio solette”, ritenuto dal convenuto fatturabile solo in
modo parziale anziché totale, ed ai lavori fatturati dall’attrice come
aggiuntivi pretesi solo per la maggior parte essere una riparazione dei danni
da lei cagionati, lavori però non meglio specificati nel gravame) è formulata
solo in modo generico senza cioè che dalla stessa si possa desumere l’entità percentuale
della contestata fatturazione, rispettivamente le singole voci che sono state così
contestate; ed essa lo è nuovamente nella misura in cui - come si è detto al
considerando precedente - il convenuto (con riferimento alla “sottomurazione”,
ai “lavori di sgombero” ed al “montaggio dei betoncini”, tutti da lui ritenuti
non eseguiti dall’attrice) non è stato in grado di smentire il diverso assunto
pretorile secondo cui tutte le opere fatturate dall’attrice erano invece state
eseguite.
6.3.2. La censura non ha invero miglior
sorte nemmeno laddove il convenuto ha chiesto che la fatturazione fosse
corretta come indicato dall’arch. P__________ __________ in fr. 82'224.20 (doc.
9), somma da cui ha per altro erroneamente omesso di aggiungere l’IVA al 7.6%
(che “peserebbe” per altri fr. 6’249.03, come del resto indicato in quello stesso
documento). A sostegno della sua richiesta il convenuto ha in effetti addotto
che i prezzi unitari indicati nella fattura non corrispondevano ai lavori
effettivamente eseguiti e secondo il perito erano superiori ai prezzi medi di
mercato, sennonché l’argomentazione è irricevibile per carenza di motivazione (art.
311 cpv. 1 CPC), ritenuto che nel gravame egli - come si è visto - non è stato
in grado di smentire il diverso assunto pretorile secondo cui tutte le opere
fatturate dall’attrice erano state eseguite, rispettivamente nemmeno ha
spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto sarebbe errata la diversa
conclusione del Pretore (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre
2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per
tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150) secondo cui dalla perizia
giudiziaria si poteva evincere - e per altro era effettivamente così (cfr.
perizia p. 13 seg.) - che i prezzi esposti nella fattura erano stati adeguati
alle particolari situazioni del cantiere e corrispondevano a quelli indicati
nei preventivi, segnatamente all’aggiornamento di cui al doc. S. Si aggiunga,
per completezza di motivazione, che le correzioni alla fattura riportate nel
doc. 9 nemmeno hanno trovato conferma in sede peritale.
7. Nella seconda ed ultima
parte della sua pronuncia il Pretore si è espresso sulla contropretesa del
convenuto, di complessivi fr. 36'458.80, corrispondente a quanto fatturatogli
dall’impresa __________ per ovviare ad asseriti difetti nelle opere eseguite
dall’attrice e per riparare danni causati dalla stessa (doc. 10).
Sul tema dei difetti, il
giudice di prime cure ha rilevato che dai documenti prodotti dal convenuto
risultavano due notifiche dei difetti, una datata 25 agosto 2008 relativa al
“muro in beton chiusura laterale sotto la terrazza” (doc. 5) e una datata 23
settembre 2008 relativa ancora al muro in questione, a problemi nel sistema di
drenaggio, nella “parete a monte”, nelle “spallette delle aperture a valle” e
alle “putrelle esterne per gli impalcati” (doc. 7), sennonché, preso atto che
in sede di annotazione dell’ipoteca legale in via provvisoria era stato
accertato che gli operai dell’attrice avevano terminato i lavori sul cantiere
il 29 e 30 luglio 2008 (ed anzi, secondo il convenuto, i lavori erano già stati
ultimati il 14 luglio 2008, mentre successivamente erano stati eseguiti solo
interventi di riparazione di asseriti difetti), egli ha concluso che quelle
notifiche erano tardive e che pertanto il convenuto, non avendo provato né di
aver tempestivamente verificato le opere eseguite né di aver tempestivamente
segnalato gli asseriti difetti, non poteva invocare la garanzia per difetti e
nulla poteva pretendere per il minor valore dell’opera.
Per quanto riguardava invece i
danni che sarebbero stati causati dagli operai dell’attrice, che il convenuto
aveva indicato in risposta essere il “sottotetto rotto da una manovra azzardata
di una macchina da lavoro (paker)” e il “danneggiamento dei tubi di condotta
dell’acqua con conseguente inondazione dei locali interessati, con ingenti
costi sia di drenaggio, sia per la riparazione”, il primo giudice, pur avendo
rilevato che in replica l’attrice non aveva preso posizione su quelle
allegazioni per cui la loro mancata contestazione equivaleva ad ammissione, ha tuttavia
ritenuto che anche in questo caso nulla poteva essere riconosciuto al
convenuto, non avendo quest’ultimo provato quali costi avesse sopportato per i
relativi interventi di riparazione: in effetti, anche se era vero che l’attrice
non aveva contestato in quanto tali gli importi indicati dal convenuto con
riferimento al doc. 10, si trattava di importi complessivi riferiti a tutta una
serie di lavori e dallo stesso doc. 10 non era possibile dedurre con certezza
quali fossero i costi degli specifici interventi per la riparazione dei due
danni sopra menzionati.
7.1. In questa sede il convenuto ha
riconfermato in via principale la richiesta volta al riconoscimento della sua contropretesa
di fr. 36'458.80, ritenuto che in via subordinata ha chiesto che la stessa fosse
ammessa almeno nella misura di fr. 5'830.-, somma che per quanto ancora verificabile
costituiva l’entità dei lavori di riparazione effettuati (cfr. perizia p. 16).
7.1.1. Egli ha dichiarato di non ritenere
corretta l’affermazione del Pretore secondo cui, visto che i lavori sarebbero
stati terminati secondo la committenza il 29 e 30 luglio 2008, la notifica relativa
al “muro in beton chiusura laterale sotto la terrazza” inoltrata il 25 agosto
2008 (doc. 5) sarebbe tardiva: a tale proposito ha osservato che, considerando
che in seguito erano stati eseguiti interventi di riparazione, che il 1° agosto
iniziavano notoriamente le ferie edilizie e che quindi gli interventi di
riparazione erano stati eseguiti successivamente, la notifica di cui al doc. 5
risultava senz’altro tempestiva. La censura è infondata.
Il termine per la notifica
dei difetti inizia in effetti a decorrere dalla data della fine dei lavori, che
il convenuto non ha contestato essere il 29 e 30 luglio 2008. Il fatto da lui
addotto secondo cui in seguito, al termine delle ferie edilizie, siano stati
eseguiti ancora degli interventi di riparazione dei difetti è invece irrilevante
per la decorrenza di quel termine (Zindel/Pulver,
op. cit., n. 3 ad art. 367 CO; Gauch,
op. cit., n. 2109 con particolare rif. al n. 102). L’altro fatto da lui addotto
- per altro irrito siccome evocato per la prima volta solo in questa sede (art.
317 cpv. 1 CPC) - secondo cui il 1° agosto iniziassero le ferie edilizie non migliora
a sua volta la sua posizione, egli non avendo mai allegato né tanto meno
provato di essere attivo nel settore dell’edilizia e di essere con ciò stato
impossibilitato a verificare ed a segnalare tempestivamente i difetti
dell’opera, che dunque avrebbero già potuto e dovuto essere comunicati
all’attrice.
7.1.2. Il convenuto, per quanto
atteneva ai difetti di cui al doc. 7, ha evidenziato che la notifica era stata
inoltrata non appena i difetti erano stati rilevati, ciò che d’altro canto non sarebbe
stato contestato dall’attrice, dal che la tempestività della loro notifica.
La censura è irricevibile
per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Quand’anche non fosse stata
contestata dall’attrice (ciò che nemmeno risulta, anche perché essa in precedenza
non era mai stata evocata), la circostanza qui addotta dal convenuto, secondo
cui quella notifica era stata inoltrata non appena i difetti erano stati
rilevati, non è in effetti tale da far ritenere errato l’assunto del Pretore, secondo
cui la notifica in questione, avvenuta a quasi due mesi dalla fine dei lavori,
fosse intempestiva, non potendosi ritenere che nell’occasione il convenuto si
sia prevalso di un fatto rilevante, segnatamente del fatto che nell’occasione
si era confrontati con difetti occulti.
7.1.3. Il convenuto, per quanto
concerneva il “quantum” della sua contropretesa, ha addotto che il fatto che
l’attrice non lo avesse contestato comportava un suo riconoscimento, ritenuto
che non poteva invece essere accettata la conclusione del Pretore secondo cui
il doc. 10, non contenendo voci specificate, non fosse sufficiente per
determinare l’esatto ammontare dei danni.
La censura è irricevibile
per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), in quanto il convenuto
nell’occasione si è di fatto limitato a sostenere l’infondatezza della
conclusione resa dal Pretore, omettendo tuttavia di confrontarsi criticamente
con le ragioni - come detto - ben più complesse e circostanziate, che avevano
indotto quest’ultimo a pronunciarsi in quel modo.
Ad ogni buon conto, essa sarebbe
stata destinata all’insuccesso anche nel merito. È vero che in replica
l’attrice non aveva preso posizione sui danni asseritamente causati dai suoi
operai ed esposti in risposta dal convenuto (il “sottotetto rotto da una manovra
azzardata di una macchina da lavoro (paker)” e il “danneggiamento dei tubi di
condotta dell’acqua con conseguente inondazione dei locali interessati, con
ingenti costi sia di drenaggio, sia per la riparazione”), ciò che da un punto
di vista processuale costituisce una loro ammissione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 175; Rep. 1995 p. 233,
1999 p. 260 seg.; II CCA 20 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222, 15 dicembre 2008
inc. n. 12.2007.197, 20 settembre 2013 inc. n. 12.2012.116, 4 novembre 2013 inc.
n. 12.2012.122, 8 settembre 2015 inc. n. 12.2013.160). È però altrettanto vero
che a quel momento il convenuto non aveva preteso che la riparazione di quei
danni avesse comportato un esborso di fr. 36'458.80 e che dunque egli disponesse
di una contropretesa risarcitoria di tale importo, quella somma, di per sé non
contestata nella sua entità dall’attrice, corrispondendo a suo dire piuttosto
ai lavori di riparazione dei difetti e dei danni rispettivamente ai lavori
supplementari fatturatigli (risposta p. 4, 6, 7 e 8). In tali circostanze,
incontestabile che il convenuto non possa pretendere il risarcimento per i
lavori supplementari ed appurato - come detto sopra - che egli neppure poteva
pretendere il risarcimento per i lavori di riparazione dei difetti, ci si trova
confrontati con una situazione assai particolare, in cui allo stesso dovrebbero
sì essere risarciti i costi per la riparazione dei danni di cui si è detto, sennonché,
nonostante gli stessi siano compresi in un importo complessivo di per sé non contestato,
dal tenore del doc. 10 non è però chiaro a quanto essi ammontino singolarmente,
avulsi cioè dalle altre posizioni di cui si è detto. Stante quanto precede e in
assenza di qualsiasi elemento sicuro di giudizio, che del resto nemmeno il convenuto
ha qui ritenuto di offrire nonostante il giudizio pretorile reso in quei
termini, in un caso del genere anche una pronuncia in equità giusta l’art. 42
cpv. 2 CO risulta di fatto impossibile, di modo che l’unica soluzione
praticabile, pur nella consapevolezza che un non quantificabile credito del
convenuto potrebbe forse anche sussistere, è quella di respingere in toto
la sua contropretesa siccome non sufficientemente provata nella sua entità (II CCA
9 dicembre 1994 inc. n. 150/94, 18 aprile 1997 inc. n. 12.97.6, 1° settembre
1997 inc. n. 12.97.116, 12 marzo 1999 inc. n. 12.98.220, 4 febbraio 2002 inc.
n. 12.2001.45, 30 gennaio 2007 inc. n. 12.2005.217, 23 agosto 2012 inc. n.
12.2011.29).
La richiesta formulata in via
subordinata dal convenuto, di ammettere la sua contropretesa almeno nella
misura di fr. 5'830.-, somma che per quanto ancora verificabile costituiva
l’entità dei lavori di riparazione effettuati (perizia p. 15 seg.), non può a
sua volta essere riconosciuta, visto e considerato che le posizioni allora esposte
dal perito (“rimozione trave in legno dimenticata”, “taglio capriata causa
lavoro precedente”, “ricarica intonaco per muro fuori piombo” e “sostituzione
drenaggio non funzionante”) non riguardavano le spese per ovviare ai danni
causati dall’attrice di cui si è detto, ma piuttosto i costi per eliminare i
difetti dell’opera.
8. Ne discende che l’appello
del convenuto dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
ancora litigioso di fr. 45'360.85, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 26 agosto 2015
di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di
fr. 3’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’500.-
per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2,
e all’Ufficio fallimenti di
Lugano
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).