12.2015.136
Domanda di esecuzione - richiesta di un equivalente in denaro
16 marzo 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.136
Lugano
16 marzo 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2015.667
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 26 giugno 2015
da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
con cui l’istante ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14'625.- oltre
interessi al 5% dal 1° giugno 2015 quale equivalente in denaro per la
prestazione dovutagli, domanda su cui la convenuta non si è espressa e che il
Pretore con decisione 12 agosto 2015 ha respinto;
ed ora sull’appello 27
agosto 2015 con cui l'istante chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili;
mentre la convenuta non ha
presentato osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con decisione 17 aprile 2015
(doc. A, pacificamente cresciuta in giudicato), resa nell’ambito di una vertenza
in materia di locazione di locali commerciali avviata nella procedura sommaria
a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, il Pretore aggiunto del Distretto
di Bellinzona ha fatto ordine a AO 1 di dar seguito all’accordo formalizzato il
19 febbraio 2013 davanti all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione
di __________ di acquistare da AP 1 5 autoveicoli marca __________ di media
cilindrata del valore dai fr. 20'000.- ai fr. 25'000.- cadauno a scelta
dell’acquirente (ritenuto, per quanto qui interessa, che davanti all’Ufficio di
conciliazione quest’ultima si era unicamente impegnata a provvedere entro fine
dicembre 2013 a quell’acquisto, cfr. inc. SO.2015.183 rich.);
che con lettera 22 maggio 2015
(doc. B) AP 1 ha tra le altre cose invitato AO 1 a volergli comunicare entro 10
giorni quando avrebbe inteso dar seguito all’ordine impartito dal giudice di
acquistare i 5 autoveicoli;
che con istanza 26 giugno 2015 AP
1, preso atto che la sua lettera, come già altre precedenti iniziative
giudiziarie, era rimasta priva di riscontri, ha chiesto in applicazione
dell’art. 345 cpv. 1 lett. b CPC di condannare AO 1 al pagamento di fr.
14'625.- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2015 quale equivalente in denaro (calcolato
in base a quanto stabilito nel doc. C) per la prestazione dovutagli;
che la convenuta non ha
presentato osservazioni all’istanza;
che con la decisione 12 agosto
2015 qui impugnata il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l’istanza
(dispositivo n. 1), ponendo a carico dell’istante la tassa di giustizia di fr.
100.- e le spese di fr. 50.- e senza assegnare ripetibili (dispositivo n. 2);
che con l’appello (recte:
reclamo, cfr. art. 319 lett. a CPC in relazione con l’art. 309 lett. a CPC) 27
agosto 2015 che qui ci occupa l’istante ha chiesto di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza e di porre a carico della
controparte la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.-,
protestando le spese e le ripetibili (di secondo grado);
che la convenuta non si è
espressa sul rimedio giuridico;
che in applicazione dell’art. 338
CPC se la decisione non può essere direttamente eseguita, una domanda di
esecuzione dev’essere presentata al giudice dell’esecuzione, ritenuto che la
parte richiedente deve dimostrare che le condizioni d’esecutività sono adempite
e allegare i documenti necessari; giusta l’art. 345 cpv. 1 lett. b CPC la parte
vincente può altresì chiedere, in luogo della prestazione dovuta, un
equivalente in denaro;
che nel caso di specie è
incontestabile che l’istante abbia dimostrato l’esecutività della decisione 17
aprile 2015 ed abbia presentato i documenti necessari alla domanda di
esecuzione;
che, come rilevato nel gravame, le
ragioni che avevano indotto il Pretore a respingere la sua domanda nella misura
in cui non era priva di oggetto non possono essere condivise: da una parte non
è in effetti vero che la prestazione della convenuta risultava essere già
avvenuta “contenendo il dispositivo suddetto la dichiarazione di volontà
della stessa a concludere il contratto, ovvero l’esecuzione medesima dell’obbligo
di fare”, ciò essendo smentito dal fatto che la convenuta, pur a fronte
dell’ordine intimatole a suo tempo, non aveva ancora provveduto all’acquisto
dei 5 autoveicoli; dall’altra non si comprende come il primo giudice possa pure
aver fondato il suo giudizio (negativo per l’istante) su una circostanza
ipotetica da lui nemmeno accertata, e in realtà inesistente, secondo cui “se
il contratto non fosse perfezionabile poiché la sua conclusione dipende ancora
da questioni non ancora decise, questa circostanza osterebbe comunque sia all’esecuzione
medesima a causa di una non sufficiente precisione del dispositivo”;
che, in tali circostanze, nulla
ostava in generale all’accoglimento di una domanda di esecuzione ex art. 338
CPC;
che la richiesta di esecuzione particolare
in base all’art. 345 cpv. 1 lett. b CPC, con il riconoscimento a favore
dell’istante, in luogo della prestazione dovutagli, di un equivalente in
denaro, concretamente pari a fr. 14'625.- oltre interessi al 5% dal 1° giugno
2015, deve parimenti essere accolta: l’istante ha in effetti spiegato e
dimostrato (versando agli atti il doc. C, il cui tenore non è stato oggetto di
contestazione) che la vendita di un autoveicolo __________ di fr. 22'500.- gli
avrebbe procurato un “benefit” del 13%, ossia di fr. 2'925.-, importo che, moltiplicato
per le 5 automobili che la convenuta era tenuta ad acquistare, corrispondeva
per l’appunto a fr. 14'625.-, somma a cui vanno aggiunti gli interessi di mora
del 5% così come richiesti;
che il reclamo deve pertanto
essere accolto, con conseguente riforma del querelato giudizio nel senso
dell’accoglimento dell’istanza (ritenuto beninteso che la convenuta, fino
all’effettivo pagamento dell’importo di fr. 14'625.- oltre interessi, sarà
libera di effettuare con effetto liberatorio, in luogo del medesimo, la
prestazione prevista nella decisione 17 aprile 2015) ed accollo alla convenuta
soccombente della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese di fr. 50.-;
che le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 14'625.-, devono invece essere poste a carico dello Stato
(art. 107 cpv. 2 CPC), visto e considerato che la convenuta non può essere
ritenuta soccombente in questa sede, non avendo presentato osservazioni al gravame
e non avendo contribuito con il suo comportamento all’emanazione del giudizio pretorile.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 107 cpv. 2 CPC
e la TG
decide:
Fatti
I. Il reclamo 27 agosto 2015 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la decisione 12 agosto 2015 della Pretura del Distretto di
Bellinzona è così riformata:
1. L’istanza è accolta.
§ Di
conseguenza AO 1 è condannata a pagare ad AP 1 la somma di fr. 14'625.- oltre
interessi al 5% dal 1° giugno 2015.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono poste a carico della
convenuta. Non si assegnano ripetibili.
Considerandi
II. Le spese processuali di fr. 500.- sono a
carico dello Stato, che rifonderà al reclamante fr. 500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).