12.2015.137
Contratto di lavoro di carattere internazionale - diritto applicabile - salario in euro
5 settembre 2016Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.137
Lugano
5 settembre 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.67 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 27 marzo
2013 da
AO 1
AO 2
entrambe rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
volta ad ottenere la condanna del convenuto al
pagamento ad AO 1 di € 54'464.65 oltre interessi al 5% su € 939.05 dal 31
maggio 2008 e su € 939.05 per la fine di ogni mese successivo sino alla
sentenza e a AO 2 di € 47'972.25 oltre interessi al 5% su € 827.10 dal 31
maggio 2008 e su € 827.10 per la fine di ogni mese successivo sino alla
sentenza, nonché al riconoscimento, dal giorno della sentenza in avanti, di un
aumento salariale ad AO 1 di € 11'268.55 annuali e a AO 2 di € 9'925.30 annuali;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 24 giugno 2015 ha parzialmente
accolto, condannando il convenuto al pagamento ad AO 1 di € 54'464.65 e a AO 2 di
€ 47'972.25, nonché riconoscendo, dal giorno della sentenza in avanti, un
aumento salariale ad AO 1 di € 9'714.- annuali e a AO 2 di € 3'740.- annuali;
appellante il convenuto con atto di appello 28 agosto 2015, con cui chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre le attrici con risposta 24 settembre 2015
postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1, cittadina italiana, è
titolare a far tempo dal 1° gennaio 2001 di un contratto a tempo indeterminato
“regolato dalla legge locale” (doc. A) per lo svolgimento presso il Consolato
Generale d’Italia di Lugano delle funzioni di collaboratore consolare / copia
(ex mansioni esecutive). La sua retribuzione annua base è stata inizialmente fissata
in fr. 48'888.- (cfr. doc. A). Dal 1° luglio 2001, a seguito di un aumento
retributivo, la sua retribuzione annua base è stata fissata in fr. 51'332.-
(cfr. plico doc. E), poi passata, dal 1° luglio 2002, a seguito di un nuovo aumento
retributivo, a fr. 61'598.- (cfr. plico doc. E). Dal 1° gennaio 2008, a seguito
dell’opzione volta al pagamento in euro del suo salario da lei esercitata il 23
maggio 2007 (doc. 2), la sua retribuzione annua base è stata fissata in €
40'234.- (cfr. plico doc. E). Dal 1° maggio 2008 è poi stato disposto un ulteriore
aumento retributivo, che ha fissato la sua retribuzione annua base in €
46'269.- (cfr. plico doc. E).
2. Da parte sua AO 2, pure
cittadina italiana, è stata assunta il 21 luglio 2005 presso il Consolato
Generale d’Italia di Lugano con un contratto a tempo indeterminato “regolato
dalla legge locale” (doc. A1) per disimpegnare mansioni di autista / commesso /
centralinista. La sua retribuzione annua base è stata fissata in € 34'102.-
(cfr. doc. A1). Dal 1° maggio 2008, a seguito di un aumento retributivo, la sua
retribuzione annua base è poi stata fissata in € 39’217.- (cfr. doc. E1).
3. Con petizione 27 marzo 2013
AO 1 e AO 2 hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, il AP 1, loro datore di lavoro, per ottenerne la condanna al
pagamento alla prima di € 54'464.65 oltre interessi e alla seconda di €
47'972.25 oltre interessi, nonché al riconoscimento, dal giorno della sentenza
in avanti, di un aumento salariale alla prima di € 11'268.55 annuali e alla
seconda di € 9'925.30 annuali. Esse, in estrema sintesi, hanno preteso la
compensazione della perdita salariale da loro subita dal 1° maggio 2008 al 31
marzo 2013 a seguito dell’intervenuto deprezzamento dell’euro - valuta in cui
era stato allora versato il loro salario - rispetto al franco svizzero (€
42'596.90 per la prima e € 36'104.50 per la seconda), la perdita da loro subita
in quel medesimo periodo a seguito di un’asserita disparità di trattamento rispetto
ad altri dipendenti del Consolato Generale d’Italia di Lugano remunerati in
franchi svizzeri aventi le loro medesime mansioni (€ 11'867.75 per ciascuna di
loro) e il riconoscimento per il futuro, e meglio dal mese successivo alla sentenza,
di una retribuzione base annua aumentata in considerazione di quei parametri
(con un aumento dunque del 24.35% per la prima e del 25.30% per la seconda,
rispetto alla retribuzione da loro percepita dal 1° maggio 2008).
Il convenuto si è integralmente
opposto alla petizione.
4. Con la decisione 24 giugno
2015 qui impugnata il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando
il convenuto al pagamento ad AO 1 di € 54'464.65 e a AO 2 di € 47'972.25,
nonché riconoscendo, dal giorno della sentenza in avanti, un aumento salariale
ad AO 1 di € 9'714.- annuali e a AO 2 di € 3'740.- annuali; la tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 3'200.-, sono state poste a carico delle
attrici per il 7% e per il 93% del convenuto, tenuto altresì a rifondere alle
controparti fr. 7'500.- per ripetibili.
Il giudice di prime cure
ha in sostanza ammesso, in ragione di € 54'464.65 per la prima e di € 47'972.25
per la seconda, la pretesa volta alla compensazione della perdita salariale
subita dalle attrici dal 1° maggio 2008 alla data della sentenza a seguito
dell’intervenuto deprezzamento dell’euro rispetto al franco svizzero, ha disatteso
la pretesa volta alla rifusione della perdita da loro subita in quel medesimo periodo
a seguito di un’asserita disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi remunerati
in franchi svizzeri aventi le loro medesime mansioni e ha riconosciuto loro per
il futuro, e meglio dal mese successivo alla sentenza, un aumento annuale di €
9'714.- per la prima e di € 3'740.- per la seconda, rispetto alla loro
retribuzione ulteriormente aumentata dal 1° dicembre 2013 di € 55'000.- per la
prima e di € 50'000.- per la seconda.
5. Con l’appello 28 agosto
2015 che qui ci occupa il convenuto ha chiesto di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi.
Con risposta 24 settembre
2015 le attrici hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili.
Con scritto 23 giugno 2016 queste
ultime hanno quindi comunicato che il convenuto, con atti aggiuntivi ai
contratti datati 14 giugno 2016 allora allegati, aveva adeguato a far tempo dal
1° aprile 2016 le loro retribuzioni annue base a € 65’340.- (ad AO 1) e a €
59'400.- (a AO 2).
6. Occorre preliminarmente evidenziare
che dal solo fatto, addotto e provato dalle attrici con lo scritto 23 giugno
2016 a cui si è appena accennato, che con atti aggiuntivi ai contratti datati
14 giugno 2016 (prodotti a quel momento) le parti avessero adeguato a far tempo
dal 1° aprile 2016 le retribuzioni annue base di AO 1 a € 65’340.- e di AO 2 a
€ 59'400.-, non si può ancora concludere per l’esistenza di una parziale
acquiescenza del convenuto in questa causa, visto e considerato che in quei
medesimi atti aggiuntivi era stato indicato che “la validità del presente atto
aggiuntivo è subordinata alla sua approvazione con Decreto Ministeriale
soggetto a visto da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio”, che a tutt’oggi
non è dato a sapere se sia stata nel frattempo fornita.
7. Nella sua decisione, il
Pretore, per quanto è qui di rilievo, ha innanzitutto ritenuto che i contratti
di lavoro conclusi tra le parti in causa fossero retti dal diritto italiano. Ciò
poteva e doveva essere dedotto, in base al principio dell’affidamento, non solo
dal contenuto dei contratti stessi, che con particolare riferimento alla
questione retributiva contenevano espliciti rimandi ad articoli di decreti
italiani e che solo a titolo di complemento facevano capo alla legge locale, ma
anche in virtù del fatto che lo stipendio delle attrici era ed è stato elargito
in euro, contrariamente a quanto previsto dall’art. 323b CO, tanto più che dal
2003 la possibilità di scegliere la valuta dello stipendio era stata
eliminata.
Egli ha in seguito rilevato che
il riferimento normativo in materia di determinazione e di adeguamento delle
retribuzioni per il personale non diplomatico del convenuto per i servizi che venivano
prestati all’estero presso gli uffici consolari era il D.P.R. 5 gennaio 1967,
n. 18, con le sue successive modificazioni ed integrazioni, rispettivamente le
altre pertinenti normative di settore emanate dal convenuto (e meglio quelle secondo
cui “la retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo
conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e,
principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da
rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri
Paesi …” [art. 157 I comma D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, nella
formulazione risultante dall’art. 1 D.L. 7 aprile 2000, n. 103], “la
retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni
dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all’andamento del costo
della vita” [art. 157 II comma D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, nella
formulazione risultante dall’art. 1 D.L. 7 aprile 2000, n. 103], “la retribuzione
annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee …”
[art. 157 III comma D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, nella formulazione risultante
dall’art. 1 D.L. 7 aprile 2000, n. 103] e “la retribuzione è di norma
fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad
altra valuta in presenza di particolari motivi …” [art. 157 IV comma D.P.R.
5 gennaio 1967, n. 18, nella formulazione risultante dall’art. 1 D.L. 7 aprile
2000, n. 103], ritenuto che con decreto interministeriale n. 033/5949 del 31
dicembre 2002 il convenuto aveva deciso che a far tempo dal 1° gennaio 2003 “la
retribuzione del personale assunto a contratto dalle rappresentanze
diplomatico-consolari e dagli Istituti di Cultura viene determinata in euro”),
concludendo che in tali circostanze doveva essere ammessa la legalità della
retribuzione in euro anziché in franchi svizzeri del personale del convenuto
all’estero e neppure era contraria alla buona fede, siccome risultante dall’esercizio
di un suo preciso diritto, la richiesta formulata a suo tempo da AO 1 di
commutare la valuta del suo stipendio da franchi svizzeri ad euro.
Ha quindi evidenziato che in
riferimento all’ampia differenza di retribuzione tra i dipendenti salariati in
franchi svizzeri e quelli salariati in euro in seno al Consolato Generale
d’Italia di Lugano dovuta alla svalutazione dell’euro accorreva in soccorso
l’art. 157 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (sempre nella formulazione risultante
dall’art. 1 D.L. 7 aprile 2000, n. 103), norma che, così come già deciso dal
giudice italiano (doc. C p. 6), doveva essere interpretata nel senso che “il
personale che rientra nel campo di applicazione della disposizione citata, pur
in assenza di automatismi, ha diritto alla revisione della retribuzione base
annua in relazione alle variazioni dell’andamento del costo della vita nel Paese
di servizio”, ciò che giustificava la liquidazione della perdita economica
subita da AO 1 e da AO 2 a seguito del deprezzamento dell’euro, da considerarsi
quale variazione dell’andamento del costo della vita, liquidazione che egli ha
per finire provveduto a quantificare, per il periodo dal 1° maggio 2008 alla
data della sentenza, in ragione di € 54'464.65 per la prima e di € 47'972.25
per la seconda.
Per quanto riguardava
l’adeguamento salariale pro futuro, ha rilevato che la questione era
regolata dall’art. 157 II comma D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (sempre nella
formulazione risultante dall’art. 1 D.L. 7 aprile 2000, n. 103). Atteso che una
revisione della retribuzione annua entrava in considerazione soprattutto in
caso di variazione del costo della vita, ivi compreso il “potere di acquisto”
della valuta con la quale i dipendenti venivano pagati, che nel caso concreto
si era notevolmente deprezzata nel corso degli anni, e del fatto che secondo la
legislazione italiana le retribuzioni del personale a contratto non erano
oggetto di incrementi periodici bensì subivano variazioni nella misura in cui
vi fosse stata una variazione dei parametri di riferimento, ben si giustificava
adeguare lo stipendio di AO 1 e AO 2 tenendo in considerazione da un lato lo
stipendio elargito ai colleghi con mansioni omogenee (e meglio quello di __________
e quello di __________) e dall’altro l’attuale tasso di cambio euro / franco
svizzero. Di qui il riconoscimento di un aumento annuale di € 9'714.- per la
prima e di € 3'740.- per la seconda, rispetto alla loro retribuzione
ulteriormente aumentata dal 1° dicembre 2013 (cfr. doc. DD).
8. Nel gravame il convenuto ha
in primo luogo rimproverato al Pretore di aver ritenuto che i contratti di
lavoro tra le parti fossero retti dal diritto italiano anziché da quello svizzero,
ciò che a suo dire avrebbe già imposto di respingere la petizione, visto e
considerato che in tal caso, in assenza di una diversa pattuizione, la
retribuzione delle attrici avrebbe dovuto avvenire in franchi svizzeri (art.
323b cpv. 1 CO). Non è così.
La censura del convenuto è
senz’altro fondata nella misura in cui ha per oggetto il diritto applicabile. Giusta
l’art. 121 cpv. 1 LDIP il contratto di lavoro è in effetti regolato dal diritto
dello Stato in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro, che in
concreto, stante la sede luganese del Consolato Generale d’Italia in cui le attrici
erano impiegate, è chiaramente quello svizzero. L’art. 121 cpv. 3 LDIP dispone
invero che le parti possano sottoporre il contratto di lavoro al diritto dello
Stato di dimora abituale del lavoratore ovvero della stabile organizzazione, di
domicilio o di dimora abituale del datore di lavoro: sennonché non risulta che una
tale pattuizione sia stata conclusa ed anzi il fatto che ciascun contratto sia
stato espressamente intitolato “contratto regolato dalla legge locale” (cfr. doc.
A, A1, regolazione per altro prevista anche dall’art. 154 I comma D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18, nella formulazione risultante dall’art. 1 D.L. 7 aprile
2000, n. 103) esclude inequivocabilmente che vi possa essere stata la
pattuizione di un diritto applicabile diverso da quello svizzero. Il diritto
italiano a cui talora veniva rinviato, in modo puntuale, nei contratti ed in
particolare, per quanto qui interessa, l’art. 157 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18,
su cui il Pretore si è di fatto fondato per l’emanazione del suo giudizio, è nondimeno
applicabile quale diritto svizzero suppletorio siccome la sua applicazione è
stata espressamente concordata dalle parti nel contratto (segnatamente all’art.
III, ove era stato pattuito che “la retribuzione annua base è fissata
secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma dell’art. 157 D.P.R. 5.1.1967,
n. 18” e “la retribuzione annua base è suscettibile di revisione a norma
del secondo comma dell’art. 157 D.P.R. 5.1.1967, n. 18”).
Non è invece vero che
l’applicabilità del diritto svizzero, così accertata, avrebbe di per sé già comportato
la reiezione della petizione, e ciò siccome in assenza di una diversa
pattuizione tra le parti la retribuzione delle attrici avrebbe dovuto avvenire
in franchi svizzeri e non in euro, senza dunque necessità di eventuali
adeguamenti. La disposizione del diritto svizzero secondo cui il salario in
denaro va pagato in moneta legale (art. 323b cpv. 1 CO), ossia in franchi
svizzeri, è in effetti di natura dispositiva (TF 1° ottobre 2015 4A_391/2015
consid. 4.2; CCR 22 maggio 2014 inc. n. 16.2013.6), sennonché nel caso concreto
le parti avevano concordato il pagamento del loro salario in euro (AO 1 nell’atto
aggiuntivo al contratto d’impiego datato 10 luglio 2007 inserito nel plico doc.
E, rispettivamente AO 2 già nel contratto di cui al doc. A1).
9. Nell’appello il convenuto
ha in seguito dichiarato di contestare il principio sotteso dalla decisione
impugnata per cui, al ricorrere di una svalutazione dell’euro oltre una certa
soglia, lo stesso doveva intervenire adeguando la retribuzione dei suoi dipendenti.
La censura, non fondata su alcuna argomentazione in fatto e in diritto e
soprattutto priva di una qualsiasi puntuale critica alla diversa conclusione
contenuta nella sentenza pretorile riassunta in precedenza, deve essere
dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
10. In questa sede il convenuto
ha successivamente dichiarato di non comprendere e non condividere il motivo
per cui il Pretore aveva individuato al 1° maggio 2008, anziché al 1° gennaio
2003 (data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 033/5949 con
cui era stato imposto il pagamento in euro delle retribuzioni del personale del
convenuto), la data alla quale fare riferimento per determinare la
quantificazione della perdita salariale subita dalle attrici a causa
dell’andamento del tasso di cambio euro / franco svizzero, evidenziando poi che
il giudice, se avesse preso a riferimento tale più ampio orizzonte temporale,
avrebbe rilevato che nel periodo 2003-2008 l’andamento favorevole del tasso di
cambio aveva portato indubbi benefici - di cui non vi era invece traccia nella
sentenza - al personale pagato in euro e quindi anche alle attrici, ed avrebbe
emanato un ben diverso e più equo giudizio. La censura dev’essere disattesa.
Il fatto che il Pretore
abbia considerato il 1° maggio 2008 quale data di partenza da cui calcolare la
perdita salariale subita dalle attrici a causa dell’andamento del tasso di
cambio si lascia in effetti ricondurre alla chiara ed esplicita scelta formulata
in petizione da costoro, che avevano evidenziato, a ragione (cfr. la
documentazione prodotta in edizione dalla Banca dello Stato ed in particolare
il grafico “EURCHF Curncy - Bloomberg” nel plico doc. rich. I°), come fosse
sostanzialmente da quel periodo che l’euro aveva iniziato ad indebolirsi in
modo importante rispetto al franco svizzero, causando loro un pregiudizio.
L’attuale richiesta del convenuto di prendere in considerazione il 1° gennaio
2003 (data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 033/5949) quale
data di partenza per il calcolo del pregiudizio delle attrici, del tutto nuova
e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), è per altro illogica, visto e
considerato che il pagamento in euro della retribuzione di AO 1 era avvenuto
solo a far tempo dal 1° gennaio 2008, mentre quello di AO 2 solo a far tempo
dal 21 luglio 2005. Oltretutto il convenuto, venendo meno all’obbligo di
motivazione che gli incombeva (art. 311 cpv. 1 CPC), nemmeno ha spiegato in
fatto e in diritto se, per quali ragioni e in che maniera quella circostanza
avrebbe dovuto comportare la modifica della sentenza impugnata.
11. Nel prosieguo del suo
esposto il convenuto ha quindi rimproverato al Pretore di aver parzialmente
riconosciuto a favore delle attrici un aumento retributivo annuale dalla data
della sentenza, ritenendo - per quanto è qui dato di comprendere - che un tale
giudizio fosse errato o comunque eccessivamente frettoloso in quanto non teneva
conto della possibilità che in seguito l’euro avrebbe potuto rafforzarsi per
rapporto al franco svizzero. In questa sede il convenuto, persistendo
nell’errore in cui era incorso innanzi al Pretore, continua di fatto a
fraintendere il senso della domanda formulata in causa dalle attrici. Come
richiesto da queste ultime in petizione, il giudizio pretorile sull’aumento
retributivo da riconoscere loro pro futuro doveva in effetti tener conto
(ed ha poi effettivamente tenuto conto) solo della situazione che si sarebbe
venuta a creare (e si è poi effettivamente venuta a creare) alla data della
sentenza (e meglio della retribuzione dei colleghi delle attrici con funzioni
omogenee e del tasso di cambio allora applicabile), sicché non era assolutamente
influenzato dall’evoluzione che il tasso avrebbe potuto avere in epoca
successiva (che il convenuto non esclude possa divenire sfavorevole alle
attrici). È evidente che in presenza di un rafforzamento dell’euro rispetto al
franco svizzero dopo l’emanazione della decisione di primo grado la retribuzione
salariale delle attrici potrà eventualmente essere oggetto di un futuro
adeguamento (questa volta a sfavore delle stesse): sennonché, la questione
esulava da quanto chiesto in causa delle stesse (anche perché il convenuto non
aveva a sua volta mai chiesto di considerare una tale evoluzione, che del resto
sarebbe stata solo ipotetica e comunque non dimostrabile).
12. Il convenuto ha infine
ribadito che AO 1, che si era lamentata per la propria retribuzione salariale
in euro dopo aver essa stessa optato per il pagamento del suo salario in tale
valuta, avrebbe commesso un comportamento contraddittorio costitutivo di un manifesto
abuso di diritto, circostanza su cui il Pretore non avrebbe speso una parola.
Il rilievo è infondato.
Non è innanzitutto vero
che il giudice di prime cure non si sarebbe espresso sulla circostanza, da lui
anzi esaminata e ritenuta infondata (cfr. il riassunto della sentenza di cui al
consid. 7). Ma soprattutto è incontestabile che AO 1 non abbia nell’occasione
tenuto un comportamento contraddittorio e con ciò costituivo dell’abuso di
diritto: essa non ha in effetti chiesto che il salario versatole a suo tempo in
euro le fosse ora riconosciuto in franchi svizzeri, ma si è limitata a chiedere
che il suo stipendio (in euro) fosse adeguato in applicazione delle norme
contrattuali (segnatamente dell’art. III, che rinviava all’art. 157 II comma D.P.R.
5 gennaio 1967, n. 18); nulla permette del resto di ritenere che, optando per
il pagamento dello stipendio in euro, essa avesse rinunciato alla possibilità
contrattuale di un suo adeguamento qualora ne fossero date le condizioni.
13. Da quanto precede discende
che l’appello del convenuto deve essere respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Le spese processuali e le ripetibili
della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore qui ancora litigioso
di € 371'516.90 (€ 102'436.90 per le domande volte alla compensazione della
perdita salariale e € 269'080.- [€ 13'454.- x 20 annualità, cfr. art. 92 cpv. 2
CPC] per le domande finalizzate al riconoscimento di un aumento salariale
annuale per il futuro) seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 28 agosto 2015
del AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di
fr. 10’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alle appellate fr.
8’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).