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Decisione

12.2015.140

Banca - consulenza agli investimenti - responsbailità

27 giugno 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i due prodotti “__________ Triamant Ausgewogen (CHF)” e “16.00% CHF

Equity Yield Note” ancora in portafoglio) rispettivamente al 30 aprile

2012, data del loro verosimile rimborso (per il terzo prodotto “Re-opening

of the Quasi-perpetual Certificates in CHF on the Future Generation Portfolio”,

cfr. doc. 6 di parte attrice). Anche in questo caso l’attore non ha tuttavia fornito,

nemmeno in seguito, le necessarie prove sul valore dei tre prodotti a quelle

date.

Con le conclusioni 9

luglio 2014 l’attore ha ribadito che il danno corrispondeva alla differenza tra

quanto investito nei tre prodotti ed il loro valore, senza tuttavia precisare

quale fosse la data di riferimento di quest’ultimo (salvo aver tenuto conto di

alcuni rimborsi intervenuti): in ogni caso non ha fornito, nemmeno in seguito,

la prova del loro valore alla data delle conclusioni.

Stando così le cose,

l’assunto del Pretore secondo cui il danno dell’attore corrispondeva alla

differenza tra quanto investito a suo tempo nei tre prodotti ed il loro valore

al 31 dicembre 2011 (per i due prodotti ancora in portafoglio) rispettivamente

alla data del loro verosimile rimborso (per il terzo prodotto), non può essere

condiviso: la data del 31 dicembre 2011 da lui considerata per i due prodotti

ancora in portafoglio non è in effetti mai stata proposta dall’attore e in ogni

caso non è riferita ad alcun evento particolare, tanto meno, contrariamente a

quanto addotto dal primo giudice, alla data del PE inviato alla convenuta (doc.

4 di parte attrice), che risaliva invece al 12 ottobre 2010; il valore di

rimborso del terzo prodotto non è a sua volta stato provato, tanto più che non

è stato allegato o provato perché non fosse rilevante il suo valore a una data

precedente. La soluzione corretta sarebbe in definitiva stata quella di

concludere che l’attore non aveva provato, nonostante la prova fosse agevole

(il che esclude che il giudice possa applicare a suo favore la facilitazione

della prova di cui all’art. 42 cpv. 2 CO), il valore di riferimento dei tre

prodotti al momento determinante, che è poi quello, in realtà non meglio

identificato dall’attore, in cui quest’ultimo aveva dichiarato di disconoscere

le operazioni consigliategli dalla controparte (Corboz,

La responsabilité de la banque selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, in:

AAVV, La responsabilità in ambito bancario e nella gestione patrimoniale, p.

28), fermo restando che l’evoluzione successiva dei titoli è invece irrilevante

per la tematica del risarcimento del danno (Corboz,

op. cit., ibidem; TF 15 settembre 2004 4C.126/2004 consid. 3, 24 giugno 2005

4C.471/2004 consid. 3.2.3; II CCA 26 luglio 2011 inc. n. 12.2009.100).

11.2. La convenuta avrebbe

comunque avuto ragione, almeno in parte, e meglio limitatamente alla somma di

fr. 12'963.- riconosciuta dal Pretore, laddove gli ha pure rimproverato di non

aver considerato che la richiesta di risarcimento sarebbe stata prematura e

dunque inammissibile. Ad imporre tale conclusione non è invero tanto il fatto

che i due prodotti “__________ Triamant Ausgewogen (CHF)” e “16.00%

CHF Equity Yield Note” fossero tuttora nel portafoglio dell’attore, quanto

Considerandi

il fatto che, con riferimento a quest’ultimo prodotto, le cui quotazioni sono

pacificamente sospese e per il quale non si dispone di un valore di mercato,

non è possibile stabilire se l’attore abbia effettivamente subito un danno. La

giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che un pregiudizio

futuro ipotetico non può essere oggetto di risarcimento nell’ordinamento

giuridico svizzero (TF 23 febbraio 2005 4C.412/2004 consid. 3.2.2, 30 agosto

2006.

4C.114/2006 consid. 5.2 e 5.3.2).

11.3

Parimenti fondata

sarebbe stata in ogni caso l’altra censura della convenuta secondo cui il

calcolo del danno proposto dall’attore sarebbe stato erroneo, nella misura in

cui nello stesso non erano stati considerati né i ricavi frattanto ottenuti con

i tre prodotti contestati, né il guadagno conseguito con il quarto prodotto

consigliato il 2 gennaio 2008 (il prodotto “CHF Opportunity Note Plus à 1½

ans”), nei confronti del quale erano state sollevate le stesse

contestazioni. In base alla giurisprudenza, il cliente che non è stato

sufficientemente informato dalla banca sui rischi di una determinata operazione

deve in effetti essere messo nella medesima situazione in cui si sarebbe

trovato se non l’avesse effettuata (DTF 124 III 155 consid. 3d; II CCA 26

luglio 2011 inc. n. 12.2009.100), mentre a quello a cui è stata a torto

consigliata una determinata operazione dev’essere risarcito il danno, da

calcolarsi confrontando il risultato di un portafoglio amministrato in

violazione del contratto di consiglio all’investimento con quello di un portafoglio

ipotetico della medesima ampiezza gestito nel medesimo periodo conformemente

alle istruzioni concordate (TF 30 novembre 2006 4C.295/2006 consid. 5.2.2).

Pertanto, dalle eventuali spettanze dell’attore dovevano in ogni caso essere

dedotti i fr. 1'449.80 (fr. 140.15 incassati il 27 febbraio 2008, fr. 1'158.75

incassati il 30 luglio 2008 e fr. 150.90 incassati il 27 febbraio 2009, cfr.

doc. 21 e 22 di parte convenuta) ottenuti con gli investimenti “__________

Triamant Ausgewogen (CHF)” e “16.00% CHF Equity Yield Note”, nonché

i fr. 610.- (fr. 305.- incassati l’11 febbraio 2009 e fr. 305.- incassati l’11

agosto 2009, cfr. doc. 22 di parte convenuta) ottenuti con l’investimento “CHF

Opportunity Note Plus à 1½ ans”. Dei fr. 2’036.90 ulteriormente incassati dall’attore

tra il maggio 2012 e il novembre 2013 con riferimento al prodotto “16.00%

CHF Equity Yield Note” (doc. 31 di parte convenuta), che la convenuta ha

pure chiesto di voler dedurre dalle eventuali pretese dell’attore, il Pretore

aveva invece già tenuto conto.

12.

È infine a torto che

la convenuta ha ritenuto che la petizione dovesse pure essere respinta in base

al principio della buona fede, segnatamente in considerazione del fatto che

l’attore, pur essendo stato costantemente in contatto con lei (cfr. doc. 2 di

parte convenuta), aveva atteso troppo prima di far valere le proprie lamentele

nei suoi confronti. La sua tesi, secondo cui nell’occasione si dovrebbe

applicare, almeno per analogia, la giurisprudenza secondo cui la contestazione

inerente all’onorario sollevata da un mandante nei confronti del mandatario

solo dopo diverso tempo dal ricevimento delle fatture e dei rendiconti sarebbe

lesiva della buona fede (TF 11 settembre 2012 4A_144/2012 consid. 3.2.2 e

3.2

), non è in effetti pertinente, la fattispecie in esame essendo assai

diversa da quella oggetto della pronuncia del Tribunale federale.

13.

Ne discende, in

accoglimento dell’appello della convenuta, che la petizione dell’attore

dev’essere integralmente respinta.

Le spese processuali e le

ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),

ritenuto che per la procedura di secondo grado si è tenuto conto di un valore

ancora litigioso di fr. 36’556.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 3

settembre 2015 di AP 1 è

accolto.

Di

conseguenza la decisione 6 luglio 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. La petizione 15 marzo 2012 è respinta.

2. La

tassa di giustizia e le spese, di fr. 3'200.- da anticipare così come anticipate,

sono poste a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr. 4’300.- a

titolo di ripetibili.

II. Le spese processuali di fr. 4’000.- sono a

carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 3’000.- per ripetibili

di appello.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).