Lexipedia

Decisione

12.2015.142

Contratto di mediazione e non contratto di divulgazione. Mercede. Tempestività della domanda di rigetto dell'opposzione

7 febbraio 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. In data 25 ottobre 2010 AP 1 (in seguito: AP 1) per il tramite del suo

amministratore unico S__________ ha inviato a AO 1 (ora: AO 1, cfr. iscrizione al

registro di commercio e doc. Q), società amministrata da D__________ e attiva

in ambito immobiliare, uno scritto dal seguente tenore:

“Oggetto:

__________ (…) con la presente vi autorizziamo a divulgare informazioni

inerenti il fondo in oggetto il cui prezzo è di Fr. 4'000'000.- trattabili

(minimo Fr. 3'800'000.-). In caso di vendita concesso il 3% iva esclusa.” Nello stesso scritto essa ha inoltre

precisato che “va comunicato all’amministratore sig. A__________ l’apertura

di una trattativa con clienti” (doc. B).

Il fondo in questione, su cui sorgeva un capannone

industriale, apparteneva alla B__________ SA, società riconducibile al gruppo AP

1, anch’essa amministrata da S__________.

B. Con

rogito di data 1° dicembre 2010 del notaio avv. F__________, B__________

SA ha venduto alla C__________ SA (ora: I__________ SA, cfr. doc. E), società

amministrata da P__________, il mappale n. __________ al prezzo di fr.

3'250'000.- (doc. 2).

C. Con

scritto del 12 aprile 2011 AO 1, ha richiesto ad AP 1 il pagamento dell’importo

di fr. 129'600.- a titolo di mercede di mediazione sostenendo di avere intermediato

la compravendita di predetto bene, conformemente all’incarico ricevuto dalla

stessa. In data 10 giugno 2011 AO 1 ha quindi fatto spiccare un precetto

esecutivo di pari importo nei confronti della controparte (PE n. __________

dell’UE di Lugano, doc. L). Con lettera del 24 giugno 2011 AP 1 ha

integralmente contestato la pretesa negando, da un canto, di aver conferito un

mandato di mediazione a AO 1 e, dall’altro, che l’agire della stessa sia stato

causale per la conclusione della compravendita (doc. H). Nel contempo in data

20 giugno 2011 essa ha fatto a sua volta spiccare nei confronti di AO 1 il PE

n. dall’UE di Lugano per “lesione d’immagine e turbativa affari e generale”

(doc. M)

D. Previo

tentativo di conciliazione (CM.2012.150), in data 3 luglio 2012 AO 1 ha

inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano chiedendo la condanna di AP 1 al

pagamento di fr. 129'600.- a titolo di mercede di mediazione, nonché il rigetto

in via definitiva dell’opposizione interposta dalla stessa al PE n. __________

dell’UE di Lugano e l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 250'000.-

rivendicato dalla controparte di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano. In

sintesi, AO 1 ha sostenuto di aver ricevuto dalla controparte il mandato di

promuovere la vendita del fondo di proprietà di B__________ SA. Essa ha altresì

affermato di avere adempiuto al proprio incarico in quanto la vendita del

terreno alla C__________ SA sarebbe avvenuta proprio grazie alla sua

intermediazione, ragion per cui essa richiede il pagamento della mercede di

mediazione pattuita.

La

convenuta si è opposta alla petizione contestando le pretese creditorie

dell’attrice. In sostanza, AP 1 ha negato di aver conferito un mandato di

mediazione alla controparte e ha sostenuto di aver affidato alla stessa

unicamente un incarico di divulgazione. Essa ha inoltre argomentato di non

essere stata legittimata a conferire un mandato di mediazione in quanto il

terreno era di proprietà di un terzo, la B__________ SA per l’appunto. Ad ogni

buon conto AP 1 ha fermamente contestato che AO 1 avesse svolto un’attività di mediazione

in relazione alla compravendita in oggetto. Essa si è di contro detta d’accordo

alla cancellazione del PE n. __________ dell’UE di Lugano.

In

replica, l’attrice, preso atto del prezzo di vendita del fondo, ha ridotto la

proprio pretesa per mercede di mediazione a fr. 105'300.- ; per la rimanenza

essa ha ribadito la propria posizione.

In

duplica, la convenuta ha ribadito le proprie argomentazioni approfondendone

alcuni aspetti.

Esperita

l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei

rispettivi allegati conclusivi esse hanno riconfermato le proprie antitetiche

posizioni.

E. Con sentenza del 6 agosto

2015 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione condannando AP 1 a pagare

fr. 105'300 a AO 1. Il magistrato ha per contro ritenuto perenta la procedura

esecutiva di cui al PE n.__________ dell’UE di Lugano.

F. Con

atto di appello del 4 settembre 2015 AP 1 chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di

tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 14 ottobre 2015 AO 1 postula la

reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale chiede che venga

concesso il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di

Lugano, pure protestando tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 18

novembre 2015 all’appello incidentale la convenuta postula la reiezione di

detto gravame.

e considerato,

in diritto: 1. Il 1° gennaio

2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile

svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura

innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione

di prima istanza, è tempestivo, così come lo sono la risposta e l’appello

incidentale, inoltrati nel termine di 30

giorni impartito da questa Camera il 23 settembre 2015 e la risposta

all’appello incidentale, anch’essa presentata nel termine fissato da questa

Camera il 22 ottobre 2015. Ciò posto, nulla osta alla trattazione dei gravami.

2. Per quanto ancora dibattuto

in appello, il Pretore nella propria sentenza, dopo aver ripercorso i fatti ha

ritenuto che lo scritto di cui al doc. B andasse inteso quale conferimento di

un mandato all’attrice affinché si occupasse della vendita del terreno in

questione e, in ogni caso, che quest’ultima, destinataria dello scritto, era legittimata,

in buona fede, a interpretarlo in questo senso. Il magistrato ha pertanto ritenuto

che con l’accettazione tacita e per atti concludenti del mandato da parte di AO

1 fosse venuto in essere tra le parti un contratto di mediazione ai sensi

dell’art. 412 CO. In seguito il Pretore ha analizzato la questione a sapere se

l’attività svolta da AO 1 fosse stata causale per la sottoscrizione del

contratto di compravendita. Il giudice, sulla base degli accertamenti

istruttori, ha ritenuto che questo fosse il caso ed ha riconosciuto alla stessa

il diritto a una mercede. In relazione all’importo della provvigione pretesa

dall’attrice, egli ha giudicato che lo stesso rientrasse nei termini di quanto

usuale e l’ha confermato integralmente. Il Pretore non ha per contro accolto la

domanda di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE

n. __________ dell’UE di Lugano in quanto egli ha giudicato che la procedura

esecutiva fosse perenta.

I.

Sull’appello principale della convenuta

3. L’appellante contesta la

venuta in essere di un contratto di mediazione immobiliare e nega di aver

conferito alla controparte un simile mandato. AP 1 progegue negando il diritto

di AO 1 a una remunerazione poiché, a suo dire, quest’ultima non avrebbe

svolto un ruolo attivo e di impulso nella compravendita del fondo in questione.

Inoltre, l’esistenza di un nesso causale psicologico tra l’attività svolta

dall’attrice e l’effettiva conclusione del contratto non sarebbe provata.

4. Nella sentenza impugnata il

Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabile

al caso di specie. In questa sede risulta pertanto sufficiente ricordare che giusta

l’art. 412 CO, con il contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di

indicare l’occasione per concludere un contratto o di interporsi per la

conclusione di un contratto contro pagamento di una mercede. Nel primo caso, la

prestazione del mediatore si esaurisce con l’indicazione o con la presentazione

al mandante del probabile contraente; nel secondo, il mediatore si interpone nelle

trattative di compravendita e agisce fra il mandante e il terzo. Gli elementi

essenziali del contratto di mediazione sono il servizio richiesto dal mandante

e il principio della sua onerosità (Rep.

1988, pag. 360; Gautschi, Berner

Kommentar, n. 2a ad art. 412 CO; Ammann,

Basler Kommentar, n. 1 s. ad art. 412 CO). Le disposizioni del mandato

propriamente detto sono in genere applicabili al contratto di mediazione (art.

412 cpv. 2 CO; Amman, op cit. nota

16 ad art. 412 CO). Per stabilire se sia stato stipulato un contratto di

mediazione, occorre riferirsi ai principi generali sulla conclusione del

contratto ed alle norme sul mandato, cui l’art. 412 cpv. 2 CO rinvia (Gautschi, Berner Kommentar, n. 5a e

segg. ad art. 412 CO; Marquis, Le

contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, p. 179), così che il

contratto può risultare concluso sia espressamente che per atti concludenti (Ammann, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 5

ad art. 412 CO; Engel, Les

contrats de droit suisse, 2ª ed., p. 522; Marquis,

op. cit., p. 179 e 182 segg.). Il solo fatto di lasciare agire il mediatore non

implica tuttavia necessariamente che il contratto di mediazione sia venuto in

essere per atti concludenti (ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002

p. 557; ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004 p. 257).

L’accettazione per atti concludenti avviene in effetti solo con la consapevole

tolleranza o la tacita ratifica di un’attività mediatoria (Gautschi, op. cit., n. 5c ad art. 412

CO; Ammann, op. cit., ibidem; Marquis, op. cit., p. 184 seg.). È in

altre parole necessario che l’attività del mediatore sia tanto chiara da far

ritenere che la mancata opposizione del mandante sia da interpretare quale

volontà di concludere un mandato di mediazione (Schweiger,

Der Mäklerlohn, p. 37 seg.; Ammann,

op. cit., ibidem; Marquis, op.

cit., p. 185 segg.; DTF 72 II 87; ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ

2002 p. 557; II CCA 20 novembre 1997 inc. n. 12.97.173, 10 luglio 1998 inc. n.

12.98.43).

5. Come accennato più sopra,

nell’appello, AP 1 relativizza la portata del doc. B e nega di aver inteso conferire

un mandato di mediazione a AO 1. In particolare, l’appellante sostiene che lo

scritto in parola aveva quale unico fine quello “di pubblicizzare la vendita

del fondo con possibilità di commissione, ma non di incaricare espressamente la

controparte per mediare la vendita del fondo (…)” e pone l’accento sul

fatto che nello stesso mancava “l’elemento essenziale del contratto di

mediazione: il servizio richiesto dal mandante” (cfr. appello pag. 10). Essa

rimprovera inoltre al Pretore di essersi discostato, nella determinazione della

reale e comune volontà delle parti, dal tenore letterario del documento.

5.1. Contrariamente a quanto

asserisce l’appellante il contenuto dello scritto di cui al doc. B è piuttosto

chiaro e, pur senza menzionare espressamente la conclusione di un mandato di mediazione,

contiene tutti gli elementi tipici di questi tipo di contratto: il prezzo di

vendita (trattabile), l’importo della commissione, le tempistiche di consegna,

la comunicazione che vi erano già trattative in corso, come pure “l’autorizzazione

a divulgare informazioni inerenti al fondo (…)”, indicazione questa che

letta nel suo contesto va intesa quale conferimento di un incarico ad attivarsi

per promuovere la vendita del bene, così come sostenuto dalla qui attrice. A

questo vada aggiunto che lo scritto è stato indirizzato a una società attiva proprio

in ambito di intermediazione immobiliare e il cui amministratore risulta

iscritto all’albo dei fiduciari immobiliari (doc. Q), aspetto non certo privo d’implicazioni

e che va debitamente considerato nella determinazione della volontà delle parti.

La tesi appellatoria secondo cui le parti avrebbero inteso concludere

unicamente un non meglio precisato contratto per pubblicizzare l’immobile è

manifestamente infondata per non dire pretestuosa.

Alla luce di quanto precede è

pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto che detto scritto andasse

interpretato quale conferma di un mandato all’attrice affinché si occupasse

della vendita del bene immobile in parola.

6. Assodato quanto sopra si

tratta ora di verificare se l’attrice avesse diritto a una mercede di

mediazione, circostanza negata dall’appellante la quale sostiene che AO 1 “non

ha svolto nulla quale attività mediatoria, se non marginali atti esterni ed

ininfluenti per la trattativa” ed che “la medesima ha svolto al massimo

un ruolo passivo” (appello pag. 13)

6.1. Di regola, fatte salve

pattuizioni divergenti in concreto non date, premessa necessaria per poter

pretendere la mercede di mediazione è la stipulazione del contratto mediato a

seguito dell'indicazione o dell’interposizione del mediatore (Ammann, op. cit., n. 1 ad art. 413 CO:

”potestative Suspensivbedingung”). In altre parole, è necessario che tra

l’attività messa in atto dal mediatore e la conclusione del contratto mediato

vi sia un nesso causale psicologico che si ravvisa anche se l’attività del

mediatore non sia la causa esclusiva o diretta che ha portato alla conclusione del

contratto, bastando anche una causa concorrente o indiretta (art. 413 cpv. 1

CO; Schweiger, op. cit., pag. 81

ss.; Marquis, Le contrat de

courtage immobilier et le salaire du courtier, Losanna 1994, pag. 441 ss.; II

CCA 16 dicembre 1994 in re S. SA/ A.M. e II CCA del 2 maggio 2000 in re W.M./A.H.; DTF 72 II 89 e 421; 76 II 382; 84 II 525).

6.2. Nello specifico risulta

dagli atti che P__________, amministratore della società che ha poi acquistato

il mapp. __________, è venuto a sapere della vendita del fondo da A__________,

fiduciario che collaborava con l’attrice (vedi anche doc. Fbis). Proprio con

questo fiduciario P____________________ ha effettuato il (primo) sopralluogo

dello stabile industriale. Al riguardo, in sede di audizione testimoniale, P__________

si è così espresso: “Il signor P__________ mi contattò nuovamente in quanto

lo stesso voleva propormi l’acquisto del mappale __________ RFD di __________.

Quello stesso giorno il signor P__________ mi rese visita in carrozzeria e

andammo poi assieme ad esperire un sopralluogo presso l’immobile in questione.

In quella occasione eravamo presenti unicamente io e il signor P__________. Mi

dichiarai di primo acchito interessato all’acquisto dello stabile. Mi

accomiatai dal signor P__________ esternandogli il mio interesse e precisando

che avrei però dovuto fare le verifiche del caso dal profilo del finanziamento

(…)” (cfr. audizione testimoniale del 23 gennaio 2013 di P__________ B__________,

pag. 2).

Circostanze confermate dallo

stesso A__________ sia nel doc. S (qui dato per trascritto) sia nella

successiva audizione testimoniale in occasione della quale egli ha dichiarato:

“ Mi viene ostenso il doc. S che riconosco. L’ho sottoscritto io e ne confermo

il contenuto. Mi viene ostenso il doc Abis: si tratta della documentazione che

ho consegnato al signor P__________ il 28 ottobre 2010 in occasione di un

sopralluogo per la visita dello stabile industriale mappale __________ che

abbiamo visitato sia internamente ed esternamente. In occasione di questo sopralluogo

il signor B__________ mi esternò il suo interesse per l’immobile precisando che

lo stesso avrebbe dovuto fare le verifiche di rito segnatamente sentire la propria

banca per il finanziamento (…). Dopo questo sopralluogo indirizzai il signor B__________

direttamente al signor A__________, in quanto l’attrice era la mediatrice

principale, ritenuto per altro che i signori A__________ e B__________ già si

conoscevano” . (cfr. audizione testimoniale del 23 gennaio 2013 di A__________

P__________, pag. 1)

Ed infatti, lo stesso teste B__________

ha ammesso di aver sentito in più occasioni D__________. Al riguardo il teste

ha affermato: “Nel frattempo venni contattato anche dal signor A__________

il quale precisò di essere il mediatore immobiliare dell’immobile in questione

indicandomi anche che lo stesso aveva subdelegato parte dei propri compiti al

signor P__________ (…). In quel periodo venni comunque più volte contattato

anche dal signor A__________ il quale mi chiedeva di accorciare i tempi in

quanto vi erano altri interessati all’acquisto. Per facilitarmi nell’ambito

della richiesta di finanziamento il signor A__________ mi consegnò sia i piani

dettagliati dell’immobile sia una perizia del medesimo, che se non erro era

stata eseguita dal Credit Suisse.” (cfr. audizione cit., pag. 2).

Vi evince inoltre dall’incarto

che D__________ ha puntualmente informato S__________ sia della consegna della

documentazione di vendita al suo partner A__________ sia del fatto che questi

aveva effettuato un sopralluogo dell’immobile con P__________, in esito del

quale il potenziale acquirente si era detto interessato allo stabile (doc.

Fbis). A questo proposito è utile rilevare che l’amministratore di AP 1 non ha

avuto nulla da obbiettare in relazione a questo modo di procedere e tantomeno all’invio

degli email di “protezione clienti”.

Sulla base di questi accertamenti

risulta pertanto che l’attrice ha svolto, per lo meno nella prima fase delle

trattative, un ruolo attivo e decisivo per la successiva sottoscrizione del

contratto di compravendita tra B__________ SA e C__________ SA. È infatti stata

AO 1 che, per il tramite del suo collaboratore A__________, ha portato P__________

a conoscenza della possibilità di acquisto del terreno, che lo ha accompagnato

in occasione del primo sopralluogo e che gli ha consegnato la documentazione

relativa al bene immobile. Il nesso causale tra l’attività svolta dall’attrice

e la conclusione del precitato contratto è pertanto dato e questo benché in

seguito siano intervenute nelle trattative anche terze persone.

Il fatto che nel corso delle

trattative le parti abbiano convenuto una riduzione del prezzo iniziale nulla

muta a questo stato di cose.

A giusta ragione il Pretore ha

pertanto riconosciuto il diritto di AO 1 al pagamento di una mercede di

mediazione.

6.3. Per quanto attiene

all’ammontare di detta provvigione, l’importo richiesto dall’attrice, pari al

3% del prezzo di vendita, rientra nei limiti di quanto questa Camera ha già

avuto modo di definire come conforme all’uso locale e viene qui integralmente confermato

(cfr. anche sentenza IICCA del 5 marzo 2012 inc. 12.2010.141, consid. 9.1. con

rinvii).

7. Alla luce di quanto precede

ne discende che l’appello di AP 1 deve essere respinto siccome manifestamente

infondato e il diritto di AO 1 a una provvigione di mediazione di fr. 105’300.-

confermato.

Considerandi

II. Sull’appello

incidentale dell’attrice

8.

Con l’appello incidentale AO

1.

contesta la decisione del Pretore nella misura in cui non ha accolto la

domanda di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE

n. __________ UE di Lugano ritenendo che la procedura esecutiva fosse perenta. Essa

sostiene, in particolare, che il termine di un anno di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF

è stato rispettato poiché l’istanza di conciliazione è stata inoltrata entro

predetto termine, ritenuto che il deposito della stessa ha creato

litispendenza.

La convenuta contesta di contro

questa tesi, sostenendo tra l’altro che la domanda di rigetto dell’opposizione di

cui all’80 LEF non necessita di preventiva conciliazione per cui, nel caso

concreto, il deposito della relativa istanza non crea litispendenza.

8.1

Per quanto attiene

alla problematica qui in esame, è necessario ricordare che giusta l’art.

88.

cpv. 2 LEF il diritto di chiedere la continuazione dell’esecuzione si

estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto esecutivo, il termine

rimanendo sospeso in particolare tra il giorno in cui è stata promossa l’azione

di rigetto dell’op­­posizione e quello della sua definizione. Nel contempo

l’art. 62 CPC prevede che il deposito dell’istanza di conciliazione crea litispendenza;

questo vale per i casi in cui il tentativo conciliativo è obbligatorio (cfr.

anche Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, CPC, pag.

212.

seg. e pag. 910 seg.; Infanger

in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 9 ad art.

62, n. 7 ad art. 197/198 ).

8.2

Nel caso specifico l’azione

avviata dall’attrice è un’azione di merito fondata sull’art. 79 LEF e retta dalle

disposizioni della procedura ordinaria. Come tale essa soggiace all’obbligo del

tentativo di conciliazione, ragion per cui la litispendenza della stessa è data

dal deposito dell’azione di conciliazione in conformità con quanto previsto

dall’art. 62 CPC. La richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione qui in

esame costituisce, in concreto, una domanda accessoria a predetta azione (cfr.

anche art. 79 LEF seconda frase) e come tale soggiace alle stesse disposizioni.

Ne consegue pertanto che la litispendenza deve essere ritenuta data per

entrambe le domande con il deposito dell’istanza di conciliazione.

Discorso diverso andrebbe invece

fatto se la domanda di rigetto fosse stata proposta in maniera indipendente ai

sensi dell’art. 80 LEF, per cui effettivamente non è previsto alcun tentativo

preventivo di conciliazione (cfr. anche art. 198 lett. a e 251 lett. a CPC.; Mazan in: Basler

Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 6 ad art. 251).

Ne

consegue pertanto che su questo punto la sentenza pretorile deve essere

riformata e la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione accolta

limitatamente all’importo di fr. 105’300.- più interessi.

A

titolo abbondanziale è inoltre utile ricordare che, di principio, spetta

all’autorità di vigilanza stabilire se l’esecuzione sia o meno perenta. Tale

eccezione è tuttavia ricevibile nella procedura di rigetto dell’opposizione

quando la perenzione è evidente, ossia quando l’estinzione dell’esecuzione è

manifesta (DTF 125 III 45 consid. 3/a; sentenza del Tribunale federale

5A_600/2008 del 15 dicembre 2008, consid. 2, Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 13 ad art. 84 LEF, con rif.; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 80 ad art. 82

LEF e n. 48 i.f. ad art. 88 LEF).

9.

Alla luce di quanto precede

ne discende che l’appello incidentale di AO 1 deve essere accolto.

III. Sulle spese giudiziarie

10.

Alla luce di quanto

suesposto l’appello principale di AP 1 deve essere respinto mentre che l’appello

incidentale di AO 1 va accolto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili

seguono la rispettiva soccombenza delle parti.

Il valore litigioso

giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le conclusioni

ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale (sentenza del

Tribunale federale inc.5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid. 1.2.1 e rif.).

Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via principale e adesiva,

i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a quanto l'autorità cantonale

ha aggiudicato, né al valore della pretesa della parte che agisce davanti al

Tribunale federale (sentenza inc.5A_500/2009 del 19 novembre 2009, consid. 1).

È fatto salvo il caso in cui con l'appello incidentale sia riproposta una

domanda riconvenzionale; in questa ipotesi - non realizzata in concreto - trova

applicazione l'art. 53 cpv. 1 LTF (sentenza del Tribunale federale inc.

4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 1.2.1). L’importo ai fini

di un eventuale ricorso al Tribunale Federale supera i fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

Rtar

decide:

I. L’appello

principale 4 settembre 2015 di AP 1 è respinto.

II. Le spese processuali dell’appello principale di fr. 8'500.-, già

anticipate dall’appellante, sono poste a carico della stessa, con obbligo di

rifondere alla controparte fr. 4'000.- a titolo di ripetibili di appello principale.

III. L’appello

incidentale 14 ottobre 2015 di AO 1 è accolto. Di conseguenza la

sentenza del 6 agosto 2015 inc. OR. 2012.143 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2, è così riformata:

1. invariato

1.1 Limitatamente

a questo importo è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da AP 1

al PE n. 1491191 dell’UE di Lugano.

2. invariato

3. invariato

.

IV. Le

spese processuali dell’appello incidentale di fr. 500.-, già anticipate dall’appellante

incidentale, sono poste a carico dell’appellata incidentale, con obbligo di

rifondere alla controparte fr. 500.- per ripetibili di appello incidentale.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).