12.2015.142
Contratto di mediazione e non contratto di divulgazione. Mercede. Tempestività della domanda di rigetto dell'opposzione
7 febbraio 2017Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.142
Lugano
7 febbraio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.143
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione del 3
luglio 2012 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 129'600.- (poi
ridotti in sede di replica a fr. 105'300.-) oltre interessi, a titolo di mercede
di mediazione, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________
dell’UE di Lugano e l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 250'000.-
rivendicato dalla convenuta di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano,
richieste parzialmente avversate
dalla convenuta, la quale ha aderito alla domanda di cancellazione
dell’esecuzione di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano, mentre che per il
resto ha postulato la reiezione della petizione,
sulle quali il Pretore si è
pronunciato con sentenza del 6 agosto 2015 con cui ha parzialmente accolto la
petizione condannando la convenuta al pagamento di fr. 105'300.- oltre
interessi ed ha ritenuto perenta la procedura esecutiva di cui al PE __________
dell’UE di Lugano,
appellante la convenuta
che con atto di appello del 4 settembre 2015 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di
tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attrice con
risposta del 14 ottobre 2015 postula la reiezione del gravame e con contestuale
appello incidentale chiede l’accoglimento della domanda di rigetto
definitivo, pure protestando tasse, spese e ripetibili,
con risposta del 18
novembre 2015 all’appello incidentale la convenuta postula la reiezione di
detto gravame,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto,
Fatti
A. In data 25 ottobre 2010 AP 1 (in seguito: AP 1) per il tramite del suo
amministratore unico S__________ ha inviato a AO 1 (ora: AO 1, cfr. iscrizione al
registro di commercio e doc. Q), società amministrata da D__________ e attiva
in ambito immobiliare, uno scritto dal seguente tenore:
“Oggetto:
__________ (…) con la presente vi autorizziamo a divulgare informazioni
inerenti il fondo in oggetto il cui prezzo è di Fr. 4'000'000.- trattabili
(minimo Fr. 3'800'000.-). In caso di vendita concesso il 3% iva esclusa.” Nello stesso scritto essa ha inoltre
precisato che “va comunicato all’amministratore sig. A__________ l’apertura
di una trattativa con clienti” (doc. B).
Il fondo in questione, su cui sorgeva un capannone
industriale, apparteneva alla B__________ SA, società riconducibile al gruppo AP
1, anch’essa amministrata da S__________.
B. Con
rogito di data 1° dicembre 2010 del notaio avv. F__________, B__________
SA ha venduto alla C__________ SA (ora: I__________ SA, cfr. doc. E), società
amministrata da P__________, il mappale n. __________ al prezzo di fr.
3'250'000.- (doc. 2).
C. Con
scritto del 12 aprile 2011 AO 1, ha richiesto ad AP 1 il pagamento dell’importo
di fr. 129'600.- a titolo di mercede di mediazione sostenendo di avere intermediato
la compravendita di predetto bene, conformemente all’incarico ricevuto dalla
stessa. In data 10 giugno 2011 AO 1 ha quindi fatto spiccare un precetto
esecutivo di pari importo nei confronti della controparte (PE n. __________
dell’UE di Lugano, doc. L). Con lettera del 24 giugno 2011 AP 1 ha
integralmente contestato la pretesa negando, da un canto, di aver conferito un
mandato di mediazione a AO 1 e, dall’altro, che l’agire della stessa sia stato
causale per la conclusione della compravendita (doc. H). Nel contempo in data
20 giugno 2011 essa ha fatto a sua volta spiccare nei confronti di AO 1 il PE
n. dall’UE di Lugano per “lesione d’immagine e turbativa affari e generale”
(doc. M)
D. Previo
tentativo di conciliazione (CM.2012.150), in data 3 luglio 2012 AO 1 ha
inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano chiedendo la condanna di AP 1 al
pagamento di fr. 129'600.- a titolo di mercede di mediazione, nonché il rigetto
in via definitiva dell’opposizione interposta dalla stessa al PE n. __________
dell’UE di Lugano e l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 250'000.-
rivendicato dalla controparte di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano. In
sintesi, AO 1 ha sostenuto di aver ricevuto dalla controparte il mandato di
promuovere la vendita del fondo di proprietà di B__________ SA. Essa ha altresì
affermato di avere adempiuto al proprio incarico in quanto la vendita del
terreno alla C__________ SA sarebbe avvenuta proprio grazie alla sua
intermediazione, ragion per cui essa richiede il pagamento della mercede di
mediazione pattuita.
La
convenuta si è opposta alla petizione contestando le pretese creditorie
dell’attrice. In sostanza, AP 1 ha negato di aver conferito un mandato di
mediazione alla controparte e ha sostenuto di aver affidato alla stessa
unicamente un incarico di divulgazione. Essa ha inoltre argomentato di non
essere stata legittimata a conferire un mandato di mediazione in quanto il
terreno era di proprietà di un terzo, la B__________ SA per l’appunto. Ad ogni
buon conto AP 1 ha fermamente contestato che AO 1 avesse svolto un’attività di mediazione
in relazione alla compravendita in oggetto. Essa si è di contro detta d’accordo
alla cancellazione del PE n. __________ dell’UE di Lugano.
In
replica, l’attrice, preso atto del prezzo di vendita del fondo, ha ridotto la
proprio pretesa per mercede di mediazione a fr. 105'300.- ; per la rimanenza
essa ha ribadito la propria posizione.
In
duplica, la convenuta ha ribadito le proprie argomentazioni approfondendone
alcuni aspetti.
Esperita
l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei
rispettivi allegati conclusivi esse hanno riconfermato le proprie antitetiche
posizioni.
E. Con sentenza del 6 agosto
2015 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione condannando AP 1 a pagare
fr. 105'300 a AO 1. Il magistrato ha per contro ritenuto perenta la procedura
esecutiva di cui al PE n.__________ dell’UE di Lugano.
F. Con
atto di appello del 4 settembre 2015 AP 1 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di
tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 14 ottobre 2015 AO 1 postula la
reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale chiede che venga
concesso il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di
Lugano, pure protestando tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 18
novembre 2015 all’appello incidentale la convenuta postula la reiezione di
detto gravame.
e considerato,
in diritto: 1. Il 1° gennaio
2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile
svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura
innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione
di prima istanza, è tempestivo, così come lo sono la risposta e l’appello
incidentale, inoltrati nel termine di 30
giorni impartito da questa Camera il 23 settembre 2015 e la risposta
all’appello incidentale, anch’essa presentata nel termine fissato da questa
Camera il 22 ottobre 2015. Ciò posto, nulla osta alla trattazione dei gravami.
2. Per quanto ancora dibattuto
in appello, il Pretore nella propria sentenza, dopo aver ripercorso i fatti ha
ritenuto che lo scritto di cui al doc. B andasse inteso quale conferimento di
un mandato all’attrice affinché si occupasse della vendita del terreno in
questione e, in ogni caso, che quest’ultima, destinataria dello scritto, era legittimata,
in buona fede, a interpretarlo in questo senso. Il magistrato ha pertanto ritenuto
che con l’accettazione tacita e per atti concludenti del mandato da parte di AO
1 fosse venuto in essere tra le parti un contratto di mediazione ai sensi
dell’art. 412 CO. In seguito il Pretore ha analizzato la questione a sapere se
l’attività svolta da AO 1 fosse stata causale per la sottoscrizione del
contratto di compravendita. Il giudice, sulla base degli accertamenti
istruttori, ha ritenuto che questo fosse il caso ed ha riconosciuto alla stessa
il diritto a una mercede. In relazione all’importo della provvigione pretesa
dall’attrice, egli ha giudicato che lo stesso rientrasse nei termini di quanto
usuale e l’ha confermato integralmente. Il Pretore non ha per contro accolto la
domanda di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
n. __________ dell’UE di Lugano in quanto egli ha giudicato che la procedura
esecutiva fosse perenta.
I.
Sull’appello principale della convenuta
3. L’appellante contesta la
venuta in essere di un contratto di mediazione immobiliare e nega di aver
conferito alla controparte un simile mandato. AP 1 progegue negando il diritto
di AO 1 a una remunerazione poiché, a suo dire, quest’ultima non avrebbe
svolto un ruolo attivo e di impulso nella compravendita del fondo in questione.
Inoltre, l’esistenza di un nesso causale psicologico tra l’attività svolta
dall’attrice e l’effettiva conclusione del contratto non sarebbe provata.
4. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabile
al caso di specie. In questa sede risulta pertanto sufficiente ricordare che giusta
l’art. 412 CO, con il contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di
indicare l’occasione per concludere un contratto o di interporsi per la
conclusione di un contratto contro pagamento di una mercede. Nel primo caso, la
prestazione del mediatore si esaurisce con l’indicazione o con la presentazione
al mandante del probabile contraente; nel secondo, il mediatore si interpone nelle
trattative di compravendita e agisce fra il mandante e il terzo. Gli elementi
essenziali del contratto di mediazione sono il servizio richiesto dal mandante
e il principio della sua onerosità (Rep.
1988, pag. 360; Gautschi, Berner
Kommentar, n. 2a ad art. 412 CO; Ammann,
Basler Kommentar, n. 1 s. ad art. 412 CO). Le disposizioni del mandato
propriamente detto sono in genere applicabili al contratto di mediazione (art.
412 cpv. 2 CO; Amman, op cit. nota
16 ad art. 412 CO). Per stabilire se sia stato stipulato un contratto di
mediazione, occorre riferirsi ai principi generali sulla conclusione del
contratto ed alle norme sul mandato, cui l’art. 412 cpv. 2 CO rinvia (Gautschi, Berner Kommentar, n. 5a e
segg. ad art. 412 CO; Marquis, Le
contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, p. 179), così che il
contratto può risultare concluso sia espressamente che per atti concludenti (Ammann, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 5
ad art. 412 CO; Engel, Les
contrats de droit suisse, 2ª ed., p. 522; Marquis,
op. cit., p. 179 e 182 segg.). Il solo fatto di lasciare agire il mediatore non
implica tuttavia necessariamente che il contratto di mediazione sia venuto in
essere per atti concludenti (ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002
p. 557; ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004 p. 257).
L’accettazione per atti concludenti avviene in effetti solo con la consapevole
tolleranza o la tacita ratifica di un’attività mediatoria (Gautschi, op. cit., n. 5c ad art. 412
CO; Ammann, op. cit., ibidem; Marquis, op. cit., p. 184 seg.). È in
altre parole necessario che l’attività del mediatore sia tanto chiara da far
ritenere che la mancata opposizione del mandante sia da interpretare quale
volontà di concludere un mandato di mediazione (Schweiger,
Der Mäklerlohn, p. 37 seg.; Ammann,
op. cit., ibidem; Marquis, op.
cit., p. 185 segg.; DTF 72 II 87; ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ
2002 p. 557; II CCA 20 novembre 1997 inc. n. 12.97.173, 10 luglio 1998 inc. n.
12.98.43).
5. Come accennato più sopra,
nell’appello, AP 1 relativizza la portata del doc. B e nega di aver inteso conferire
un mandato di mediazione a AO 1. In particolare, l’appellante sostiene che lo
scritto in parola aveva quale unico fine quello “di pubblicizzare la vendita
del fondo con possibilità di commissione, ma non di incaricare espressamente la
controparte per mediare la vendita del fondo (…)” e pone l’accento sul
fatto che nello stesso mancava “l’elemento essenziale del contratto di
mediazione: il servizio richiesto dal mandante” (cfr. appello pag. 10). Essa
rimprovera inoltre al Pretore di essersi discostato, nella determinazione della
reale e comune volontà delle parti, dal tenore letterario del documento.
5.1. Contrariamente a quanto
asserisce l’appellante il contenuto dello scritto di cui al doc. B è piuttosto
chiaro e, pur senza menzionare espressamente la conclusione di un mandato di mediazione,
contiene tutti gli elementi tipici di questi tipo di contratto: il prezzo di
vendita (trattabile), l’importo della commissione, le tempistiche di consegna,
la comunicazione che vi erano già trattative in corso, come pure “l’autorizzazione
a divulgare informazioni inerenti al fondo (…)”, indicazione questa che
letta nel suo contesto va intesa quale conferimento di un incarico ad attivarsi
per promuovere la vendita del bene, così come sostenuto dalla qui attrice. A
questo vada aggiunto che lo scritto è stato indirizzato a una società attiva proprio
in ambito di intermediazione immobiliare e il cui amministratore risulta
iscritto all’albo dei fiduciari immobiliari (doc. Q), aspetto non certo privo d’implicazioni
e che va debitamente considerato nella determinazione della volontà delle parti.
La tesi appellatoria secondo cui le parti avrebbero inteso concludere
unicamente un non meglio precisato contratto per pubblicizzare l’immobile è
manifestamente infondata per non dire pretestuosa.
Alla luce di quanto precede è
pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto che detto scritto andasse
interpretato quale conferma di un mandato all’attrice affinché si occupasse
della vendita del bene immobile in parola.
6. Assodato quanto sopra si
tratta ora di verificare se l’attrice avesse diritto a una mercede di
mediazione, circostanza negata dall’appellante la quale sostiene che AO 1 “non
ha svolto nulla quale attività mediatoria, se non marginali atti esterni ed
ininfluenti per la trattativa” ed che “la medesima ha svolto al massimo
un ruolo passivo” (appello pag. 13)
6.1. Di regola, fatte salve
pattuizioni divergenti in concreto non date, premessa necessaria per poter
pretendere la mercede di mediazione è la stipulazione del contratto mediato a
seguito dell'indicazione o dell’interposizione del mediatore (Ammann, op. cit., n. 1 ad art. 413 CO:
”potestative Suspensivbedingung”). In altre parole, è necessario che tra
l’attività messa in atto dal mediatore e la conclusione del contratto mediato
vi sia un nesso causale psicologico che si ravvisa anche se l’attività del
mediatore non sia la causa esclusiva o diretta che ha portato alla conclusione del
contratto, bastando anche una causa concorrente o indiretta (art. 413 cpv. 1
CO; Schweiger, op. cit., pag. 81
ss.; Marquis, Le contrat de
courtage immobilier et le salaire du courtier, Losanna 1994, pag. 441 ss.; II
CCA 16 dicembre 1994 in re S. SA/ A.M. e II CCA del 2 maggio 2000 in re W.M./A.H.; DTF 72 II 89 e 421; 76 II 382; 84 II 525).
6.2. Nello specifico risulta
dagli atti che P__________, amministratore della società che ha poi acquistato
il mapp. __________, è venuto a sapere della vendita del fondo da A__________,
fiduciario che collaborava con l’attrice (vedi anche doc. Fbis). Proprio con
questo fiduciario P____________________ ha effettuato il (primo) sopralluogo
dello stabile industriale. Al riguardo, in sede di audizione testimoniale, P__________
si è così espresso: “Il signor P__________ mi contattò nuovamente in quanto
lo stesso voleva propormi l’acquisto del mappale __________ RFD di __________.
Quello stesso giorno il signor P__________ mi rese visita in carrozzeria e
andammo poi assieme ad esperire un sopralluogo presso l’immobile in questione.
In quella occasione eravamo presenti unicamente io e il signor P__________. Mi
dichiarai di primo acchito interessato all’acquisto dello stabile. Mi
accomiatai dal signor P__________ esternandogli il mio interesse e precisando
che avrei però dovuto fare le verifiche del caso dal profilo del finanziamento
(…)” (cfr. audizione testimoniale del 23 gennaio 2013 di P__________ B__________,
pag. 2).
Circostanze confermate dallo
stesso A__________ sia nel doc. S (qui dato per trascritto) sia nella
successiva audizione testimoniale in occasione della quale egli ha dichiarato:
“ Mi viene ostenso il doc. S che riconosco. L’ho sottoscritto io e ne confermo
il contenuto. Mi viene ostenso il doc Abis: si tratta della documentazione che
ho consegnato al signor P__________ il 28 ottobre 2010 in occasione di un
sopralluogo per la visita dello stabile industriale mappale __________ che
abbiamo visitato sia internamente ed esternamente. In occasione di questo sopralluogo
il signor B__________ mi esternò il suo interesse per l’immobile precisando che
lo stesso avrebbe dovuto fare le verifiche di rito segnatamente sentire la propria
banca per il finanziamento (…). Dopo questo sopralluogo indirizzai il signor B__________
direttamente al signor A__________, in quanto l’attrice era la mediatrice
principale, ritenuto per altro che i signori A__________ e B__________ già si
conoscevano” . (cfr. audizione testimoniale del 23 gennaio 2013 di A__________
P__________, pag. 1)
Ed infatti, lo stesso teste B__________
ha ammesso di aver sentito in più occasioni D__________. Al riguardo il teste
ha affermato: “Nel frattempo venni contattato anche dal signor A__________
il quale precisò di essere il mediatore immobiliare dell’immobile in questione
indicandomi anche che lo stesso aveva subdelegato parte dei propri compiti al
signor P__________ (…). In quel periodo venni comunque più volte contattato
anche dal signor A__________ il quale mi chiedeva di accorciare i tempi in
quanto vi erano altri interessati all’acquisto. Per facilitarmi nell’ambito
della richiesta di finanziamento il signor A__________ mi consegnò sia i piani
dettagliati dell’immobile sia una perizia del medesimo, che se non erro era
stata eseguita dal Credit Suisse.” (cfr. audizione cit., pag. 2).
Vi evince inoltre dall’incarto
che D__________ ha puntualmente informato S__________ sia della consegna della
documentazione di vendita al suo partner A__________ sia del fatto che questi
aveva effettuato un sopralluogo dell’immobile con P__________, in esito del
quale il potenziale acquirente si era detto interessato allo stabile (doc.
Fbis). A questo proposito è utile rilevare che l’amministratore di AP 1 non ha
avuto nulla da obbiettare in relazione a questo modo di procedere e tantomeno all’invio
degli email di “protezione clienti”.
Sulla base di questi accertamenti
risulta pertanto che l’attrice ha svolto, per lo meno nella prima fase delle
trattative, un ruolo attivo e decisivo per la successiva sottoscrizione del
contratto di compravendita tra B__________ SA e C__________ SA. È infatti stata
AO 1 che, per il tramite del suo collaboratore A__________, ha portato P__________
a conoscenza della possibilità di acquisto del terreno, che lo ha accompagnato
in occasione del primo sopralluogo e che gli ha consegnato la documentazione
relativa al bene immobile. Il nesso causale tra l’attività svolta dall’attrice
e la conclusione del precitato contratto è pertanto dato e questo benché in
seguito siano intervenute nelle trattative anche terze persone.
Il fatto che nel corso delle
trattative le parti abbiano convenuto una riduzione del prezzo iniziale nulla
muta a questo stato di cose.
A giusta ragione il Pretore ha
pertanto riconosciuto il diritto di AO 1 al pagamento di una mercede di
mediazione.
6.3. Per quanto attiene
all’ammontare di detta provvigione, l’importo richiesto dall’attrice, pari al
3% del prezzo di vendita, rientra nei limiti di quanto questa Camera ha già
avuto modo di definire come conforme all’uso locale e viene qui integralmente confermato
(cfr. anche sentenza IICCA del 5 marzo 2012 inc. 12.2010.141, consid. 9.1. con
rinvii).
7. Alla luce di quanto precede
ne discende che l’appello di AP 1 deve essere respinto siccome manifestamente
infondato e il diritto di AO 1 a una provvigione di mediazione di fr. 105’300.-
confermato.
Considerandi
II. Sull’appello
incidentale dell’attrice
8.
Con l’appello incidentale AO
1.
contesta la decisione del Pretore nella misura in cui non ha accolto la
domanda di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
n. __________ UE di Lugano ritenendo che la procedura esecutiva fosse perenta. Essa
sostiene, in particolare, che il termine di un anno di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF
è stato rispettato poiché l’istanza di conciliazione è stata inoltrata entro
predetto termine, ritenuto che il deposito della stessa ha creato
litispendenza.
La convenuta contesta di contro
questa tesi, sostenendo tra l’altro che la domanda di rigetto dell’opposizione di
cui all’80 LEF non necessita di preventiva conciliazione per cui, nel caso
concreto, il deposito della relativa istanza non crea litispendenza.
8.1
Per quanto attiene
alla problematica qui in esame, è necessario ricordare che giusta l’art.
88.
cpv. 2 LEF il diritto di chiedere la continuazione dell’esecuzione si
estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto esecutivo, il termine
rimanendo sospeso in particolare tra il giorno in cui è stata promossa l’azione
di rigetto dell’opposizione e quello della sua definizione. Nel contempo
l’art. 62 CPC prevede che il deposito dell’istanza di conciliazione crea litispendenza;
questo vale per i casi in cui il tentativo conciliativo è obbligatorio (cfr.
anche Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, CPC, pag.
212.
seg. e pag. 910 seg.; Infanger
in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 9 ad art.
62, n. 7 ad art. 197/198 ).
8.2
Nel caso specifico l’azione
avviata dall’attrice è un’azione di merito fondata sull’art. 79 LEF e retta dalle
disposizioni della procedura ordinaria. Come tale essa soggiace all’obbligo del
tentativo di conciliazione, ragion per cui la litispendenza della stessa è data
dal deposito dell’azione di conciliazione in conformità con quanto previsto
dall’art. 62 CPC. La richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione qui in
esame costituisce, in concreto, una domanda accessoria a predetta azione (cfr.
anche art. 79 LEF seconda frase) e come tale soggiace alle stesse disposizioni.
Ne consegue pertanto che la litispendenza deve essere ritenuta data per
entrambe le domande con il deposito dell’istanza di conciliazione.
Discorso diverso andrebbe invece
fatto se la domanda di rigetto fosse stata proposta in maniera indipendente ai
sensi dell’art. 80 LEF, per cui effettivamente non è previsto alcun tentativo
preventivo di conciliazione (cfr. anche art. 198 lett. a e 251 lett. a CPC.; Mazan in: Basler
Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 6 ad art. 251).
Ne
consegue pertanto che su questo punto la sentenza pretorile deve essere
riformata e la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione accolta
limitatamente all’importo di fr. 105’300.- più interessi.
A
titolo abbondanziale è inoltre utile ricordare che, di principio, spetta
all’autorità di vigilanza stabilire se l’esecuzione sia o meno perenta. Tale
eccezione è tuttavia ricevibile nella procedura di rigetto dell’opposizione
quando la perenzione è evidente, ossia quando l’estinzione dell’esecuzione è
manifesta (DTF 125 III 45 consid. 3/a; sentenza del Tribunale federale
5A_600/2008 del 15 dicembre 2008, consid. 2, Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 13 ad art. 84 LEF, con rif.; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 80 ad art. 82
LEF e n. 48 i.f. ad art. 88 LEF).
9.
Alla luce di quanto precede
ne discende che l’appello incidentale di AO 1 deve essere accolto.
III. Sulle spese giudiziarie
10.
Alla luce di quanto
suesposto l’appello principale di AP 1 deve essere respinto mentre che l’appello
incidentale di AO 1 va accolto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili
seguono la rispettiva soccombenza delle parti.
Il valore litigioso
giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le conclusioni
ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale (sentenza del
Tribunale federale inc.5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid. 1.2.1 e rif.).
Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via principale e adesiva,
i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a quanto l'autorità cantonale
ha aggiudicato, né al valore della pretesa della parte che agisce davanti al
Tribunale federale (sentenza inc.5A_500/2009 del 19 novembre 2009, consid. 1).
È fatto salvo il caso in cui con l'appello incidentale sia riproposta una
domanda riconvenzionale; in questa ipotesi - non realizzata in concreto - trova
applicazione l'art. 53 cpv. 1 LTF (sentenza del Tribunale federale inc.
4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 1.2.1). L’importo ai fini
di un eventuale ricorso al Tribunale Federale supera i fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
Rtar
decide:
I. L’appello
principale 4 settembre 2015 di AP 1 è respinto.
II. Le spese processuali dell’appello principale di fr. 8'500.-, già
anticipate dall’appellante, sono poste a carico della stessa, con obbligo di
rifondere alla controparte fr. 4'000.- a titolo di ripetibili di appello principale.
III. L’appello
incidentale 14 ottobre 2015 di AO 1 è accolto. Di conseguenza la
sentenza del 6 agosto 2015 inc. OR. 2012.143 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, è così riformata:
1. invariato
1.1 Limitatamente
a questo importo è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da AP 1
al PE n. 1491191 dell’UE di Lugano.
2. invariato
3. invariato
.
IV. Le
spese processuali dell’appello incidentale di fr. 500.-, già anticipate dall’appellante
incidentale, sono poste a carico dell’appellata incidentale, con obbligo di
rifondere alla controparte fr. 500.- per ripetibili di appello incidentale.
V. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).