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Decisione

12.2015.144

Protezione della personalità: provvedimenti cautelari

4 luglio 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. La società S__________ SA, attiva nel

settore fiduciario e il cui capitale sociale era di fr. 100'000.-, ha ricevuto

mandato il 15 aprile 2009 da un cliente della banca K__________, nella forma di

una procura di gestione a favore di terzi non professionisti (doc. 31). Il

cliente, che aveva indicato nella dichiarazione di stato giuridico "Non

U.S." di essere cittadino straniero domiciliato negli USA e di essere

contribuente americano (doc. 32), ha sottoscritto nel giugno 2014 una

dichiarazione con la quale partecipava alla Offshore Voluntary Disclosure

Program (doc. 33 a 35). S__________ SA si è fusa il 29 giugno 2011 con B__________,

C__________ SA, ora AO 1, che ne ha ripreso attivi e passivi (doc. B), ed è

stata cancellata dal Registro di commercio il 6 luglio 2011 (doc. 36). AO 1 è

una società con un capitale sociale di fr. 670'000.-, che presta servizi come

gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri e esteri e

come gestore di patrimoni di persone fisiche e giuridiche, oltre che come

consulente nel settore della gestione patrimoniale (doc. B).

B. Con

istanza 13 ottobre 2014 di misure supercautelari e cautelari, AO 1 si è rivolta

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, affinché fosse fatto divieto a

K__________, ai suoi organi formali e/o ad altre persone terze operanti per suo

conto o nel suo interesse di trasmettere, di comunicare o di portare alla

conoscenza del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America, così come

di ogni altra autorità statunitense, con qualsiasi modalità, anche anonima, e

su qualsiasi supporto cartaceo, digitale, informatico, ogni informazione, dato,

documento indicante il nominativo di AO 1 così come di S__________ SA e/o ogni

informazione o documento che permetta la sua identificazione, con la

comminatoria dell'azione penale ai sensi dell'art. 292 CPS e protesta di spese

e ripetibili. L'istante fonda le sue domande sull'art. 15 LPD e spiega di

essere stata contattata il 12 settembre 2014 dalla banca convenuta,

intenzionata a trasferire al Dipartimento di giustizia USA (in seguito DoJ),

nell'ambito dell'US Tax Program, i dati relativi a S__________ SA (doc. F).

Nonostante la sua opposizione, la banca le ha comunicato il 6 ottobre 2014 che

avrebbe trasmesso i dati al DoJ (doc. I) qualora non avesse interposto azione

giudiziaria nel termine di 10 giorni. AO 1 lamenta di non aver avuto accesso a

tutti i dati oggetto della trasmissione, afferma di non accettare la trasmissione

dei dati a uno Stato che non garantisce la protezione dei dati e della

personalità e nega che vi sia un interesse prevalente della banca. Ravvisa la

lesione con minaccia di pregiudizio irreparabile nel fatto che l'accordo di non

punibilità concluso tra il DoJ e la banca si riferisce alle banche partecipanti

al programma, ma non ai terzi coinvolti. L'urgenza è data dal breve termine

concesso dalla banca all'istante prima di trasmettere i dati al DoJ.

C. Il

Pretore ha accolto le domande in via supercautelare il 13 ottobre 2014 (incarto

CA.2014.394) e ha assegnato il medesimo giorno alla banca convenuta un termine

di 10 giorni per presentare osservazioni scritte nella procedura cautelare

(incarto CA.2014.393). Nella risposta del 27 ottobre 2014 la convenuta

ripercorre la cronistoria che l'ha condotta ad accettare il programma US e

rileva che ciò è necessario per evitare "gli elevati rischi di

incriminazione e di contenziosi dagli esiti disastrosi con le autorità

americane". Ammette che AO 1 ha ripreso attivi e passivi di S__________

SA, che aveva svolto attività di gestore patrimoniale e procuratrice in favore

di un cliente risultato poi essere US Related Account. La convenuta

contesta che il trasferimento di dati sia illecito e rileva che essa vuole solo

fornire il nome di S__________ SA e l'indicazione del ruolo rivestito da questa

in relazione al conto US Related, come è obbligata a fare in adempimento

del Programma. Ritiene quindi che la trasmissione dei dati sia lecita e che non

vi sia una lesione della personalità dell'istante. Sostiene inoltre che la

trasmissione dei dati non comporta alcun pregiudizio, che vi è un interesse

pubblico preponderante ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD poiché come

banca essa è parte della piazza finanziaria svizzera e che a ogni modo la

trasmissione dei dati serve a far valere un diritto in giustizia. Infine

contesta che l'istante abbia reso verosimile un rischio di lesione e di

pregiudizio difficilmente riparabile.

D. Nella

sua replica spontanea del 6 novembre 2014 l'istante ha contestato la risposta e

ribadito quanto affermato nell'istanza, con diverse precisazioni. La convenuta,

dal canto suo, nella duplica spontanea del 20 novembre 2014 solleva eccezione

di legittimazione attiva dell'istante, in quanto la prospettata trasmissione

dei dati riguarda S__________ SA, radiata dal Registro di commercio nel luglio

2011. Nel merito essa ha contestato la replica e confermato la propria

risposta, precisando a sua volta diversi punti.

E. Il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto le domande cautelari con

decisione 24 agosto 2015 e ha vietato a K__________, ai suoi organi formali e/o

ad altre persone terze operanti per suo conto o nel suo interesse di

trasmettere, di comunicare o di portare alla conoscenza del Dipartimento di

giustizia degli Stati Uniti d'America, così come di ogni altra autorità

statunitense, con qualsiasi modalità, anche anonima, e su qualsiasi supporto

cartaceo, digitale, informatico, ogni informazione, dato, documento indicante

il nominativo di AO 1 così come di S__________ SA e/o ogni informazione o

documento che permetta la sua identificazione, con la comminatoria dell'azione

penale ai sensi dell'art. 292 CPS. Inoltre il Pretore ha previsto una multa

disciplinare di fr. 5'000.- nel caso di violazione dell'ordine impartito e ha

assegnato all'istante un termine di 30 giorni dalla notificazione della

decisione per depositare l'azione di merito a convalida del provvedimento

cautelare.

F. La

convenuta è insorta contro la decisione pretorile con un appello del 7

settembre 2015, con il quale ne chiede la riforma nel senso di respingere

l'istanza, con protesta di spese e ripetibili, subordinatamente di modificare

il divieto di trasmettere dati limitandolo a quelli di S__________ SA. Nella sua

risposta del 12 ottobre 2015 l'appellata propone di respingere l'appello, con

protesta di spese e ripetibili.

G. L'appellante

ha comunicato il 16 dicembre 2015 di essere stata radiata dal Registro di

commercio di Ginevra, in seguito alla sua ripresa per fusione da AP 1 di e ha

chiesto di ammettere agli atti giusta l'art. 317 CPC la decisione 11 dicembre

2015 del Dipartimento federale delle finanze che proroga al 31 dicembre 2019

l'autorizzazione rilasciata il 24 gennaio 2014. L'appellata non ha obiettato

alla sostituzione di parte e si è interrogata sulla necessità di ammettere agli

atti il nuovo documento.

H. L'istante

ha introdotto l'azione di merito presso la Pretura di Lugano, sezione 1, il 28

settembre 2015 (incarto n. OR.2015.213).

e considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale

svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, la procedura davanti

al Pretore essendo stata avviata il 13 ottobre 2014 (art. 404 e 405 CPC). Le

decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari sono

appellabili (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) a condizione che nelle vertenze a

carattere patrimoniale il valore sia almeno di fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2

CPC). I termini per l’appello e per la risposta sono di 10 giorni (art. 314

cpv. 1 CPC). In concreto, né le parti né il Pretore si sono preoccupati di

indicare quale sia il valore di causa. La protezione dei diritti della

personalità di una persona fisica non ha natura patrimoniale. La trasmissione

dei dati personali di una persona giuridica, per contro, può avere natura

patrimoniale (sentenza del Tribunale federale 4A_328/2015 del 10 febbraio 2016,

considerando 6), in quanto una persona giuridica è orientata alla protezione

della sua sostanza e della sua reputazione (sentenza del Tribunale federale

4A_239/2014 del 2 luglio 2014 consid. 2.3). L'appello è a ogni modo ricevibile

anche se la vertenza fosse da considerare di natura patrimoniale. L'istante,

infatti, ha un capitale sociale di fr. 670'000.-, ampiamente superiore alla

soglia minima appellabile.

2.

Il

16.

dicembre 2015 l'appellante ha comunicato di essersi fusa con AP 1, , che ne

ha ripreso attivi e passivi, e ha pertanto chiesto di prendere atto del

cambiamento del suo nome. L'appellata non vi si è opposta. La fusione di

persone giuridiche con ripresa di attivi e passivi è un caso di successione

universale per legge (cfr. Messaggio del Consiglio federale sulla Legge sulla

fusione, FF 2000 pag. 3781 in fondo e 3844) e nulla osta dunque alla modifica

del nome dell'appellante (art. 84 cpv. 4 CPC, 22 cpv. 1 LFus).

3.

Nel

corso della procedura di appello l'appellante ha prodotto diversi documenti che

non erano stati acquisiti in prima sede. L'art. 317 cpv. 1 CPC prevede che nuovi

fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente

addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile

addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle

circostanze (lett. b). Il giudizio d’appello può tenere conto dell’evoluzione

della situazione di fatto prodottasi dopo il dibattimento (veri nova),

mentre potrà considerare fatti preesistenti soltanto a condizione che non

potessero essere addotti in primo grado neppure facendo uso della diligenza

ragionevolmente esigibile alla luce delle circostanze (pseudo nova) (Trezzini in Cocchi/Trezzini/

Bernasconi,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Lugano

2011, pag. 1393, ad art. 317 CPC). Di principio nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova devono essere fatti valere con l'appello, rispettivamente con la risposta

all'appello (sentenza del Tribunale federale 4A_619/2015 del 25 maggio 2016,

destinata alla pubblicazione, consid. 2.2.4). In casi eccezionali è possibile

ammettere nova, per economia processuale, anche dopo il primo scambio di

allegati in appello (sentenza del Tribunale federale citata, consid. 2.2.6).

Chi vuol far valere nuovi fatti e nuovi mezzi di prova avvalendosi

dell'eccezione prevista dall'art. 317 cpv. 1 CPC deve indicare chiaramente per

quali motivi ciò non è avvenuto in prima sede. L'autorità di seconda istanza,

infatti, verifica la decisione pretorile solo sulla base delle contestazioni

contenute nell'appello (sentenza del Tribunale federale citata, consid. 2.2.4).

L'appellante

ha prodotto in questa sede quale doc. 39 la sentenza 12 settembre 2014 del Kantonsgericht

Zug, evocandola a sostegno delle proprie argomentazioni sull'assenza di un

pregiudizio difficilmente riparabile (appello, pag. 9-10). Non ha tuttavia

menzionato l'art. 317 CPC e non ha spiegato per quale motivo tale documento,

che non era stato prodotto davanti al Pretore, doveva essere acquisito agli

atti in appello. Manca quindi una valida motivazione d'appello (art. 311 CPC) e

il nuovo mezzo di prova si rivela pertanto irricevibile. Il 16 dicembre 2015

l'appellante ha comunicato di essersi fusa con AP 1 di e ha chiesto di

acquisire agli atti giusta l'art. 317 CPC la decisione 11 dicembre 2015 del

Dipartimento federale delle finanze che prorogava al 31 dicembre 2019

l'autorizzazione rilasciata il 24 gennaio 2014 (già agli atti come doc. 4).

L'appellata non vi si è opposta, chiedendosi tuttavia se i nuovi documenti

fossero utili ai fini del giudizio. Il documento 11 dicembre 2015 è invero un nova,

ma l'appellante non spiega per quale motivo sarebbe rilevante ai fini del

giudizio, venendo ancora una volta meno al suo onere di motivazione

dell'appello. Ne deriva che i nuovi mezzi di prova dell'appellante non possono

essere considerati ai fini del giudizio.

4.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha dapprima esaminato la legittimazione attiva

di AO 1, e ha respinto l'eccezione sollevata in replica dalla convenuta con tre

diverse motivazioni. In primo luogo egli ha rilevato che non vi era alcun

interesse degno di protezione nel sollevare l'eccezione, dal momento che la

banca convenuta non sarebbe intenzionata a trasmettere i dati relativi

all'istante. In secondo luogo ha costatato che S__________ SA è stata assorbita

per fusione dall'istante, la quale è dunque l'unica titolare dei diritti alla

tutela dei dati personali della società assorbita, che si identifica con essa.

Infine ha ritenuto che l'interpretazione unilaterale data dalla banca convenuta

al Programma US, per definizione contenente spazi di manovra, non era

compatibile con la logica propria alle decisioni giudiziarie. Per quel che

concerne il merito delle domande cautelari, il primo giudice ha accertato che

la relazione bancaria alla base della vertenza era verosimilmente un "US

related account" e che S__________ SA era stata gestore patrimoniale

su quel conto, di modo che rientrava nei parametri del programma US. Il Pretore

ha costatato che la banca convenuta aveva aderito nella Categoria 2 al

programma unilaterale statunitense che prevede la trasmissione al Dipartimento

di giustizia statunitense di nome, cognome, funzione e altri dati di propri

dipendenti (attuali o ex) che tra il 1° agosto 2008 e il 31 dicembre 2014 hanno

seguito clienti statunitensi, così come i dati di eventuali consulenti

finanziari, gestori patrimoniali, trustee, fiduciari, legali, contabili

ecc. correlati a relazioni con clienti USA chiuse in quel periodo. Ha ritenuto

evidente che la trasmissione di dati prevista dal noto Programma costituiva una

comunicazione di dati personali ai sensi della LPD, ciò che presuppone il

rispetto delle condizioni poste dagli art. 4 a 7 LPD e del diritto di

opposizione/accesso delle persone interessate giusta l'art. 15 LPD. Secondo il

Pretore la banca convenuta non poteva prevalersi dei motivi giustificativi

elencati agli art. 13 cpv. 1 e 6 cpv. 2 litt. d LPD. La Dichiarazione congiunta

del 29 agosto 2013 tra il Dipartimento federale delle finanze e l'U. S.

Department of Justice non corrisponde a un Trattato internazionale giusta

l'art. 14 cpv. 1 della Convenzione di Vienna sui trattati, sicché la convenuta

non può prevalersi della legge per trasmettere i dati. Né è dato, a mente del

primo giudice, un interesse pubblico o privato preponderante, nemmeno reso

verosimile dalla convenuta. Per il Pretore il bisogno commerciale della banca

convenuta non può andare a scapito della LPD. A suo giudizio l'istante ha reso

verosimile l'esistenza della condizione dell'urgenza e della lesione dei suoi

diritti, come pure quello del rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile, insito nella minaccia di procedure amministrative, fiscali e penali

invasive. In sintesi il primo giudice ha ritenuto che l'istante poteva far

valere la tutela dei suoi dati personali e che la convenuta non aveva reso

verosimile di potersi prevalere di interessi pubblici o privati preponderanti.

5.

In

materia di protezione dei dati l'art. 15 LPD rinvia agli art. 28, 28a e 28l CC.

Per le misure provvisionali sono quindi applicabili gli art. 261 e seguenti CPC.

Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere

l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (art. 28 cpv. 1

CC). Il giudice interviene per proibire una lesione imminente, far cessare una

lesione attuale oppure accertare l'illiceità di una lesione che continua a

produrre effetti molesti (art. 28a cpv. 1 n. 1-3 CC). Anche le persone

giuridiche beneficiano della protezione garantita dal diritto civile (art. 53

CC; DTF 138 III 337 consid. 6.1; sentenza 5A_354/2012 del 26 giugno 2014

consid. 3). La persona giuridica è protetta nel suo onore, nella sua sfera

privata, nel suo nome, nel suo credito e nella sua personalità economica (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la

protection de l'adulte, Berne 2014, n. 494a, pag. 172).

Giusta

l’art. 261 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando

l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o è minacciato di esserlo

e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile. I

provvedimenti cautelari possono essere ordinati anche se la causa di merito non

è ancora pendente (art. 263 CPC). La procedura è quella sommaria (art. 248

CPC). Chi postula l’adozione di misure cautelari deve dunque rendere verosimile

l’esistenza di una lesione illecita - attuale o imminente - e di un danno

difficilmente riparabile. Oltre a queste premesse, la misura richiesta deve

essere proporzionale e urgente.

6.

La convenuta rimprovera in sostanza al primo giudice di aver respinto

l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'istante, di aver ammesso a

torto l'esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile e l'urgenza, e di

aver emanato un dispositivo ineseguibile, vietandole di comunicare dati e informazioni

relativi a AO 1, che essa non ha intenzione di trasmettere.

Sull'eccezione

di carenza di legittimazione attiva

7.

La

banca appellante sostiene che l'istante non è legittimata a far valere i

diritti della personalità di S__________ SA, decaduti con la radiazione di

quest'ultima dal Registro di commercio il 6 luglio 2011. I dati che la banca si

è impegnata a trasmettere al DoJ nell'ambito del noto programma, prosegue

l'appellante, sono solo quelli relativi a S__________ SA, a esclusione di

quelli relativi all'istante, che non ha quindi né legittimazione ad agire né

interesse degno di protezione. L'argomentazione è infondata. Come prevede

l'art. 21 cpv. 3 LFus, S__________ SA è stata radiata dal Registro di commercio

il 6 luglio 2011 a conclusione di una procedura di fusione con ripresa di

attivi e passivi (doc. B, 36) con la quale è stata assorbita dalla società B__________,

C__________ SA, ora AO 1 (doc. B). L'istante ha ripreso l'insieme del

patrimonio attivo e passivo della società assorbita (art. 22 cpv. 1 LFus),

compresi i diritti della personalità (Messaggio del Consiglio federale sulla

Legge sulla fusione, FF 2000 pag. 3844). Contrariamente a quanto sembra

ritenere l'appellante (appello, pag. 7), S__________ SA non è scomparsa, e si

identifica ora con l'istante, come correttamente accertato dal Pretore. Le

diffuse argomentazioni dell'appellante sulla decadenza dei diritti della

personalità in caso di morte non le giovano, in quanto la fusione di due

persone giuridiche è ben diversa dalla morte di una persona fisica, alla quale

si riferiscono le citazioni a sostegno dell'appello. Dagli atti risulta inoltre

che l'appellante medesima ha coinvolto l'istante per avvertirla che avrebbe

trasmesso al DoJ i dati di S__________ SA (doc. F a I). Non si vede quindi come

possa ora sostenere, non senza contraddirsi, che i diritti della personalità di

quest'ultima sono decaduti con la radiazione dal Registro di Commercio. Né si

può seriamente negare l'interesse degno di protezione dell'istante, che con la

fusione ha acquisito i diritti della personalità di S__________ SA. Trasmettere

i dati di quest'ultima equivale a trasmettere i dati dell'istante, che ha di

conseguenza un interesse degno di protezione a impedire la trasmissione

prospettata dalla banca convenuta. A giusta ragione il Pretore ha pertanto

ammesso la legittimazione attiva dell'istante (Meier, Protection des données, Berne 2011, n. 1804 pag. 585,

n. 1808 pag. 586) e ha ammesso l'esistenza di un interesse degno di protezione

ai sensi dell'art. 59 CPC. L'appello è dunque infondato su questo punto.

Sulle

misure provvisionali

8.

Il

Pretore ha ritenuto verosimile nel clima di pressioni correlato al noto

Programma US il requisito del pregiudizio difficilmente riparabile addotto

dall'istante, consistente in particolare nelle minacce alla sua attività

professionale e alla libertà di spostamento delle persone fisiche ad essa

collegate (organi e dipendenti), con il rischio di scadimento della sua

attrattività economica, della scelta della clientela oppure dei prodotti sui

quali investire, oltre a quello di essere oggetto di inchieste fiscali, penali

e amministrative. A detta dell'appellante non sono invece dati nella

fattispecie né il requisito del pregiudizio difficilmente riparabile né quello

dell'urgenza. Dopo aver esposto diffuse citazioni dottrinali e

giurisprudenziali (appello, pag. 9-10) e ricordato che spettava all'istante

rendere verosimile l'esistenza dei presupposti per l'ottenimento di misure

provvisionali, la banca convenuta rimprovera al Pretore di aver ammesso a torto

l'esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile. Essa contesta che

l'istante, come società, "possa recarsi negli Stati Uniti", non

avendo indicato di operare in quello Stato o di avere intenzione di aprirvi una

sede, e ribadisce di non avere intenzione di fornire al DoJ i nomi degli organi

dell'istante, che sostiene di nemmeno conoscere. Rileva poi che l'istante non

ha reso verosimile il rischio di essere oggetto di procedure negli Stati Uniti

e afferma che sinora non sono noti casi in cui le persone segnalate dalle

banche "categoria 2" siano state coinvolte in procedure negli Stati

Uniti. Sostiene inoltre che il titolare della relazione bancaria sulla quale S__________

SA aveva mandato di gestione ha aderito alla voluntary disclosure statunitense,

di modo che il DoJ non avrà particolare interesse per tale relazione bancaria e

di riflesso sarà inesistente il rischio dell'istante di essere oggetto di

inchiesta. Rimprovera in sostanza al Pretore di non essersi confrontato con il

caso concreto e i principi giuridici e giurisprudenziali vigenti in materia di

provvedimenti cautelari.

8.1

I

mandati d'arresto statunitensi possono essere eseguiti in qualsiasi Stato con

il quale gli USA hanno sottoscritto un accordo di estradizione (AJP 2015 pag.

1609), tra i quali figura anche la Confederazione Svizzera (cfr. Trattato di

estradizione tra la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America, RS

0.353.933

). La verosimiglianza di un viaggio negli USA non è quindi un

criterio rilevante. Un mandato di arresto USA può condurre all'arresto in

Italia di un cittadino svizzero (caso del dirigente svizzero di UBS arrestato a

Bologna) e all'arresto nella Confederazione svizzera di un cittadino straniero

(caso dei funzionari FIFA arrestati a Zurigo su mandato USA, sentenza del

Tribunale federale 1C_143/2016 del 2 maggio 2016, destinato alla

pubblicazione), in entrambi i casi con il rischio di estradizione negli USA. La

conclusione del Pretore, che ha ritenuto verosimile il rischio per la libertà

di movimento delle persone fisiche riconducibili all'istante, resiste alle

critiche a un esame fondato sulla verosimiglianza.

8.2

L'appellante

ribadisce di non voler fornire al DoJ i dati dell'istante, ma solo quelli di

Safid SA, di modo che non vi sarebbe alcun rischio per l'appellata. Se non che,

come già esposto in precedenza (consid. 7), quest'ultima si identifica ora con

la società da lei assorbita e il rischio dell'una è il rischio dell'altra. La

censura si rivela quindi infondata.

8.3

Infine,

l'appellante sostiene che il rischio di procedure e di inchieste negli USA

sarebbe inesistente, in quanto il titolare del conto ha aderito alla voluntary

disclosure. L'argomentazione si contrappone alla contraria conclusione del

Pretore senza essere sorretta da una valida motivazione d'appello ai sensi

dell'art. 310 CPC. Il primo giudice, infatti, aveva respinto tale obiezione

della convenuta per il motivo che essa non l'aveva resa verosimile (decisione

impugnata, pag. 6). Al riguardo l'appellante non si confronta con la decisione

pretorile, limitandosi a ripetere, sia pur in diversa veste grafica, quanto già

addotto nella duplica spontanea (pag. 8). Su questo punto la censura è dunque

irricevibile.

8.4

L'appellante

contesta l'esistenza del requisito dell'urgenza, poiché l'istante non ha

promosso nei 10 giorni dalla sua lettera 6 ottobre 2014 l'azione giudiziaria di

merito che avrebbe bloccato la trasmissione dei dati. L'appellante equivoca sui

termini. Il 6 ottobre 2014 (doc. I) essa ha comunicato a AO 1 che avrebbe trasmesso

al DoJ i dati di S__________ SA se non fosse stata avviata una causa

giudiziaria nei 10 giorni. Entro tale termine (ossia il 13 ottobre 2014) AO 1

ha avviato presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, l'istanza di

misure cautelari qui in esame e il 28 settembre 2015, nel termine impartito dal

Pretore con la decisione qui impugnata, ha promosso la causa di merito (incarto

n. OR.2015.213), validando così la procedura provvisionale ai sensi dell'art.

263.

CPC. Gli art. 15 LPD, 28 e 28a CC permettono esplicitamente la possibilità

di un'azione giudiziaria cautelare. Visto il breve termine (10 giorni)

assegnato per promuovere causa, è palese l'adempimento del requisito

dell'urgenza, provocata per altro dall'appellante medesima con la perentorietà

della sua lettera 6 ottobre 2014 (doc. I). La censura di appello è dunque

infondata ed è anzi al limite della temerarietà.

9.

In

via sussidiaria, l'appellante ripete che non è dato il presupposto processuale

dell'interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 59 CPC, dal momento che

essa non intende comunicare al DoJ il nome dell'istante ma solo quello di S__________

SA. La censura riprende, in altra forma, quella già esaminata in precedenza

(consid. 7). Nella misura in cui l'istante si identifica con la società

assorbita dopo la loro fusione, tutte le argomentazioni dell'appellante sono

anche in questo caso, oltre che infondate, ai limiti della temerarietà. Non va

dimenticato, infatti, che è stata l'appellante medesima a prendere contatto con

l'istante (doc. F-I) e a collegare il suo nome con quello di S__________ SA. Il

divieto di comunicare al DoJ e alle altre autorità statunitensi anche il nome

dell'istante non viola pertanto il diritto.

10.

Sempre

in via sussidiaria, l'appellante si duole della formulazione del dispositivo n.

1.1

relativo al divieto di comunicazione. Essa critica il Pretore per averle

fatto divieto di " trasmettere, di comunicare o di portare alla conoscenza

del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America, così come di ogni

altra autorità statunitense, con qualsiasi modalità, anche anonima, e su

qualsiasi supporto cartaceo, digitale, informatico, ogni informazione, dato,

documento indicante il nominativo dell'AO 1 così come della S__________ SA e/o

ogni informazione o documento che permetta la sua identificazione, con la

comminatoria dell'azione penale ai sensi dell'art. 292 CPS." L'appellante

ritiene che la menzione della "forma anonima" sia incomprensibile e

non eseguibile, oltre che priva di senso, dal momento che essa si è impegnata a

fornire i dati previsti dal Programma in quell'ambito e non in altri. La

censura non può essere condivisa. Il dispositivo n. 1.1 del giudizio pretorile

è chiaro ed è eseguibile: all'appellante è fatto divieto di trasmettere, in

qualsiasi modo e in qualsiasi forma, i dati indicati. Non si vede del resto

quale interesse abbia l'appellante a contestare la menzione "in forma

anonima". L'ampia formulazione adottata dal Pretore, nell'ambito dell'art.

267.

CPC, tende a far rispettare l'ordine impartito a tutela del diritto alla

protezione dei dati, la cui importanza non sembra ancora essere compresa

dall'appellante. Per altro le modalità di esecuzione scelte dal Pretore

corrispondono a quanto richiesto con l'istanza 13 ottobre 2014. La convenuta non

le ha contestate con la risposta né con la duplica spontanea, e non può dunque

più opporvisi in questa sede. Non vi è quindi motivo di limitare il divieto di

trasmissione ai soli dati di S__________ SA e l'appello è da respingere anche

su questo punto.

Sulle

spese processuali

11.

In

conclusione, l'appello va respinto in ogni suo punto e la decisione impugnata

va confermata. Per quel che concerne le spese processuali, le vertenze fondate

sulla LPD non beneficiano della gratuità (Meier, op. cit., n. 1842 pag. 595). Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in applicazione degli art.

2.

cpv. 1, 10, 13 e 16 LTG, per una procedura sommaria di misure provvisionali.

Le ripetibili sono calcolate secondo i criteri stabiliti dagli art. 11 e 12

Rtar. Il valore litigioso (art. 112 LTF), qualora la vertenza fosse da

considerare di natura patrimoniale, ammonta a fr. 670'000.-, pari al capitale

sociale della ditta istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la

LTG

decide:

1. L'appello

7 settembre 2015 di AP 1, , è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali della procedura di appello di fr. 5'000.- sono a carico di AP

1 che rifonderà a AO 1 fr. 3'000.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il

ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento

(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne

soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni

pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).