12.2015.144
Protezione della personalità: provvedimenti cautelari
4 luglio 2016Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.144
Lugano
4 luglio 2016/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Epiney-Colombo (giudice supplente)
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. CA.2014.393
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 13
ottobre 2014 da
AO
1
rappr. dagli RA 2 e
contro
K__________,
ora AP 1
rappr. dall’ RA 1
volta a ordinare in via supercautelare e cautelare il divieto alla
convenuta, ai suoi organi formali e/o ad altre persone terze operanti per suo
conto o nel suo interesse di trasmettere, di comunicare o di portare alla conoscenza
del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America, così come di ogni
altra autorità statunitense, con qualsiasi modalità, anche anonima, e su
qualsiasi supporto cartaceo, digitale, informatico, ogni informazione, dato,
documento indicante il nominativo dell' AO 1 così come della S__________ SA e/o
ogni informazione o documento che permetta la sua identificazione, con la
comminatoria dell'azione penale ai sensi dell'art. 292 CPS e protesta di spese
e ripetibili;
domande alle quali si è opposta la convenuta e che il Pretore ha
accolto con decisione 24 agosto 2015, disponendo inoltre una multa disciplinare
di fr. 5'000.- nel caso di violazione dell'ordine impartito e assegnando
all'istante un termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione per
depositare l'azione di merito a convalida del provvedimento cautelare;
appellante la convenuta che con atto di appello del 7 settembre 2015
chiede di respingere l'istanza con protesta di spese e ripetibili, e in via
subordinata chiede di modificare l'ordine, limitandolo al solo nome di S__________
SA, con conseguente diversa ripartizione delle spese e delle ripetibili;
mentre l'istante con la risposta 12 ottobre 2015 propone di respingere
l'appello, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. La società S__________ SA, attiva nel
settore fiduciario e il cui capitale sociale era di fr. 100'000.-, ha ricevuto
mandato il 15 aprile 2009 da un cliente della banca K__________, nella forma di
una procura di gestione a favore di terzi non professionisti (doc. 31). Il
cliente, che aveva indicato nella dichiarazione di stato giuridico "Non
U.S." di essere cittadino straniero domiciliato negli USA e di essere
contribuente americano (doc. 32), ha sottoscritto nel giugno 2014 una
dichiarazione con la quale partecipava alla Offshore Voluntary Disclosure
Program (doc. 33 a 35). S__________ SA si è fusa il 29 giugno 2011 con B__________,
C__________ SA, ora AO 1, che ne ha ripreso attivi e passivi (doc. B), ed è
stata cancellata dal Registro di commercio il 6 luglio 2011 (doc. 36). AO 1 è
una società con un capitale sociale di fr. 670'000.-, che presta servizi come
gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri e esteri e
come gestore di patrimoni di persone fisiche e giuridiche, oltre che come
consulente nel settore della gestione patrimoniale (doc. B).
B. Con
istanza 13 ottobre 2014 di misure supercautelari e cautelari, AO 1 si è rivolta
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, affinché fosse fatto divieto a
K__________, ai suoi organi formali e/o ad altre persone terze operanti per suo
conto o nel suo interesse di trasmettere, di comunicare o di portare alla
conoscenza del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America, così come
di ogni altra autorità statunitense, con qualsiasi modalità, anche anonima, e
su qualsiasi supporto cartaceo, digitale, informatico, ogni informazione, dato,
documento indicante il nominativo di AO 1 così come di S__________ SA e/o ogni
informazione o documento che permetta la sua identificazione, con la
comminatoria dell'azione penale ai sensi dell'art. 292 CPS e protesta di spese
e ripetibili. L'istante fonda le sue domande sull'art. 15 LPD e spiega di
essere stata contattata il 12 settembre 2014 dalla banca convenuta,
intenzionata a trasferire al Dipartimento di giustizia USA (in seguito DoJ),
nell'ambito dell'US Tax Program, i dati relativi a S__________ SA (doc. F).
Nonostante la sua opposizione, la banca le ha comunicato il 6 ottobre 2014 che
avrebbe trasmesso i dati al DoJ (doc. I) qualora non avesse interposto azione
giudiziaria nel termine di 10 giorni. AO 1 lamenta di non aver avuto accesso a
tutti i dati oggetto della trasmissione, afferma di non accettare la trasmissione
dei dati a uno Stato che non garantisce la protezione dei dati e della
personalità e nega che vi sia un interesse prevalente della banca. Ravvisa la
lesione con minaccia di pregiudizio irreparabile nel fatto che l'accordo di non
punibilità concluso tra il DoJ e la banca si riferisce alle banche partecipanti
al programma, ma non ai terzi coinvolti. L'urgenza è data dal breve termine
concesso dalla banca all'istante prima di trasmettere i dati al DoJ.
C. Il
Pretore ha accolto le domande in via supercautelare il 13 ottobre 2014 (incarto
CA.2014.394) e ha assegnato il medesimo giorno alla banca convenuta un termine
di 10 giorni per presentare osservazioni scritte nella procedura cautelare
(incarto CA.2014.393). Nella risposta del 27 ottobre 2014 la convenuta
ripercorre la cronistoria che l'ha condotta ad accettare il programma US e
rileva che ciò è necessario per evitare "gli elevati rischi di
incriminazione e di contenziosi dagli esiti disastrosi con le autorità
americane". Ammette che AO 1 ha ripreso attivi e passivi di S__________
SA, che aveva svolto attività di gestore patrimoniale e procuratrice in favore
di un cliente risultato poi essere US Related Account. La convenuta
contesta che il trasferimento di dati sia illecito e rileva che essa vuole solo
fornire il nome di S__________ SA e l'indicazione del ruolo rivestito da questa
in relazione al conto US Related, come è obbligata a fare in adempimento
del Programma. Ritiene quindi che la trasmissione dei dati sia lecita e che non
vi sia una lesione della personalità dell'istante. Sostiene inoltre che la
trasmissione dei dati non comporta alcun pregiudizio, che vi è un interesse
pubblico preponderante ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD poiché come
banca essa è parte della piazza finanziaria svizzera e che a ogni modo la
trasmissione dei dati serve a far valere un diritto in giustizia. Infine
contesta che l'istante abbia reso verosimile un rischio di lesione e di
pregiudizio difficilmente riparabile.
D. Nella
sua replica spontanea del 6 novembre 2014 l'istante ha contestato la risposta e
ribadito quanto affermato nell'istanza, con diverse precisazioni. La convenuta,
dal canto suo, nella duplica spontanea del 20 novembre 2014 solleva eccezione
di legittimazione attiva dell'istante, in quanto la prospettata trasmissione
dei dati riguarda S__________ SA, radiata dal Registro di commercio nel luglio
2011. Nel merito essa ha contestato la replica e confermato la propria
risposta, precisando a sua volta diversi punti.
E. Il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto le domande cautelari con
decisione 24 agosto 2015 e ha vietato a K__________, ai suoi organi formali e/o
ad altre persone terze operanti per suo conto o nel suo interesse di
trasmettere, di comunicare o di portare alla conoscenza del Dipartimento di
giustizia degli Stati Uniti d'America, così come di ogni altra autorità
statunitense, con qualsiasi modalità, anche anonima, e su qualsiasi supporto
cartaceo, digitale, informatico, ogni informazione, dato, documento indicante
il nominativo di AO 1 così come di S__________ SA e/o ogni informazione o
documento che permetta la sua identificazione, con la comminatoria dell'azione
penale ai sensi dell'art. 292 CPS. Inoltre il Pretore ha previsto una multa
disciplinare di fr. 5'000.- nel caso di violazione dell'ordine impartito e ha
assegnato all'istante un termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione per depositare l'azione di merito a convalida del provvedimento
cautelare.
F. La
convenuta è insorta contro la decisione pretorile con un appello del 7
settembre 2015, con il quale ne chiede la riforma nel senso di respingere
l'istanza, con protesta di spese e ripetibili, subordinatamente di modificare
il divieto di trasmettere dati limitandolo a quelli di S__________ SA. Nella sua
risposta del 12 ottobre 2015 l'appellata propone di respingere l'appello, con
protesta di spese e ripetibili.
G. L'appellante
ha comunicato il 16 dicembre 2015 di essere stata radiata dal Registro di
commercio di Ginevra, in seguito alla sua ripresa per fusione da AP 1 di e ha
chiesto di ammettere agli atti giusta l'art. 317 CPC la decisione 11 dicembre
2015 del Dipartimento federale delle finanze che proroga al 31 dicembre 2019
l'autorizzazione rilasciata il 24 gennaio 2014. L'appellata non ha obiettato
alla sostituzione di parte e si è interrogata sulla necessità di ammettere agli
atti il nuovo documento.
H. L'istante
ha introdotto l'azione di merito presso la Pretura di Lugano, sezione 1, il 28
settembre 2015 (incarto n. OR.2015.213).
e considerato
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale
svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, la procedura davanti
al Pretore essendo stata avviata il 13 ottobre 2014 (art. 404 e 405 CPC). Le
decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari sono
appellabili (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) a condizione che nelle vertenze a
carattere patrimoniale il valore sia almeno di fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2
CPC). I termini per l’appello e per la risposta sono di 10 giorni (art. 314
cpv. 1 CPC). In concreto, né le parti né il Pretore si sono preoccupati di
indicare quale sia il valore di causa. La protezione dei diritti della
personalità di una persona fisica non ha natura patrimoniale. La trasmissione
dei dati personali di una persona giuridica, per contro, può avere natura
patrimoniale (sentenza del Tribunale federale 4A_328/2015 del 10 febbraio 2016,
considerando 6), in quanto una persona giuridica è orientata alla protezione
della sua sostanza e della sua reputazione (sentenza del Tribunale federale
4A_239/2014 del 2 luglio 2014 consid. 2.3). L'appello è a ogni modo ricevibile
anche se la vertenza fosse da considerare di natura patrimoniale. L'istante,
infatti, ha un capitale sociale di fr. 670'000.-, ampiamente superiore alla
soglia minima appellabile.
2.
Il
16.
dicembre 2015 l'appellante ha comunicato di essersi fusa con AP 1, , che ne
ha ripreso attivi e passivi, e ha pertanto chiesto di prendere atto del
cambiamento del suo nome. L'appellata non vi si è opposta. La fusione di
persone giuridiche con ripresa di attivi e passivi è un caso di successione
universale per legge (cfr. Messaggio del Consiglio federale sulla Legge sulla
fusione, FF 2000 pag. 3781 in fondo e 3844) e nulla osta dunque alla modifica
del nome dell'appellante (art. 84 cpv. 4 CPC, 22 cpv. 1 LFus).
3.
Nel
corso della procedura di appello l'appellante ha prodotto diversi documenti che
non erano stati acquisiti in prima sede. L'art. 317 cpv. 1 CPC prevede che nuovi
fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente
addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile
addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle
circostanze (lett. b). Il giudizio d’appello può tenere conto dell’evoluzione
della situazione di fatto prodottasi dopo il dibattimento (veri nova),
mentre potrà considerare fatti preesistenti soltanto a condizione che non
potessero essere addotti in primo grado neppure facendo uso della diligenza
ragionevolmente esigibile alla luce delle circostanze (pseudo nova) (Trezzini in Cocchi/Trezzini/
Bernasconi,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Lugano
2011, pag. 1393, ad art. 317 CPC). Di principio nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova devono essere fatti valere con l'appello, rispettivamente con la risposta
all'appello (sentenza del Tribunale federale 4A_619/2015 del 25 maggio 2016,
destinata alla pubblicazione, consid. 2.2.4). In casi eccezionali è possibile
ammettere nova, per economia processuale, anche dopo il primo scambio di
allegati in appello (sentenza del Tribunale federale citata, consid. 2.2.6).
Chi vuol far valere nuovi fatti e nuovi mezzi di prova avvalendosi
dell'eccezione prevista dall'art. 317 cpv. 1 CPC deve indicare chiaramente per
quali motivi ciò non è avvenuto in prima sede. L'autorità di seconda istanza,
infatti, verifica la decisione pretorile solo sulla base delle contestazioni
contenute nell'appello (sentenza del Tribunale federale citata, consid. 2.2.4).
L'appellante
ha prodotto in questa sede quale doc. 39 la sentenza 12 settembre 2014 del Kantonsgericht
Zug, evocandola a sostegno delle proprie argomentazioni sull'assenza di un
pregiudizio difficilmente riparabile (appello, pag. 9-10). Non ha tuttavia
menzionato l'art. 317 CPC e non ha spiegato per quale motivo tale documento,
che non era stato prodotto davanti al Pretore, doveva essere acquisito agli
atti in appello. Manca quindi una valida motivazione d'appello (art. 311 CPC) e
il nuovo mezzo di prova si rivela pertanto irricevibile. Il 16 dicembre 2015
l'appellante ha comunicato di essersi fusa con AP 1 di e ha chiesto di
acquisire agli atti giusta l'art. 317 CPC la decisione 11 dicembre 2015 del
Dipartimento federale delle finanze che prorogava al 31 dicembre 2019
l'autorizzazione rilasciata il 24 gennaio 2014 (già agli atti come doc. 4).
L'appellata non vi si è opposta, chiedendosi tuttavia se i nuovi documenti
fossero utili ai fini del giudizio. Il documento 11 dicembre 2015 è invero un nova,
ma l'appellante non spiega per quale motivo sarebbe rilevante ai fini del
giudizio, venendo ancora una volta meno al suo onere di motivazione
dell'appello. Ne deriva che i nuovi mezzi di prova dell'appellante non possono
essere considerati ai fini del giudizio.
4.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha dapprima esaminato la legittimazione attiva
di AO 1, e ha respinto l'eccezione sollevata in replica dalla convenuta con tre
diverse motivazioni. In primo luogo egli ha rilevato che non vi era alcun
interesse degno di protezione nel sollevare l'eccezione, dal momento che la
banca convenuta non sarebbe intenzionata a trasmettere i dati relativi
all'istante. In secondo luogo ha costatato che S__________ SA è stata assorbita
per fusione dall'istante, la quale è dunque l'unica titolare dei diritti alla
tutela dei dati personali della società assorbita, che si identifica con essa.
Infine ha ritenuto che l'interpretazione unilaterale data dalla banca convenuta
al Programma US, per definizione contenente spazi di manovra, non era
compatibile con la logica propria alle decisioni giudiziarie. Per quel che
concerne il merito delle domande cautelari, il primo giudice ha accertato che
la relazione bancaria alla base della vertenza era verosimilmente un "US
related account" e che S__________ SA era stata gestore patrimoniale
su quel conto, di modo che rientrava nei parametri del programma US. Il Pretore
ha costatato che la banca convenuta aveva aderito nella Categoria 2 al
programma unilaterale statunitense che prevede la trasmissione al Dipartimento
di giustizia statunitense di nome, cognome, funzione e altri dati di propri
dipendenti (attuali o ex) che tra il 1° agosto 2008 e il 31 dicembre 2014 hanno
seguito clienti statunitensi, così come i dati di eventuali consulenti
finanziari, gestori patrimoniali, trustee, fiduciari, legali, contabili
ecc. correlati a relazioni con clienti USA chiuse in quel periodo. Ha ritenuto
evidente che la trasmissione di dati prevista dal noto Programma costituiva una
comunicazione di dati personali ai sensi della LPD, ciò che presuppone il
rispetto delle condizioni poste dagli art. 4 a 7 LPD e del diritto di
opposizione/accesso delle persone interessate giusta l'art. 15 LPD. Secondo il
Pretore la banca convenuta non poteva prevalersi dei motivi giustificativi
elencati agli art. 13 cpv. 1 e 6 cpv. 2 litt. d LPD. La Dichiarazione congiunta
del 29 agosto 2013 tra il Dipartimento federale delle finanze e l'U. S.
Department of Justice non corrisponde a un Trattato internazionale giusta
l'art. 14 cpv. 1 della Convenzione di Vienna sui trattati, sicché la convenuta
non può prevalersi della legge per trasmettere i dati. Né è dato, a mente del
primo giudice, un interesse pubblico o privato preponderante, nemmeno reso
verosimile dalla convenuta. Per il Pretore il bisogno commerciale della banca
convenuta non può andare a scapito della LPD. A suo giudizio l'istante ha reso
verosimile l'esistenza della condizione dell'urgenza e della lesione dei suoi
diritti, come pure quello del rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile, insito nella minaccia di procedure amministrative, fiscali e penali
invasive. In sintesi il primo giudice ha ritenuto che l'istante poteva far
valere la tutela dei suoi dati personali e che la convenuta non aveva reso
verosimile di potersi prevalere di interessi pubblici o privati preponderanti.
5.
In
materia di protezione dei dati l'art. 15 LPD rinvia agli art. 28, 28a e 28l CC.
Per le misure provvisionali sono quindi applicabili gli art. 261 e seguenti CPC.
Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere
l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (art. 28 cpv. 1
CC). Il giudice interviene per proibire una lesione imminente, far cessare una
lesione attuale oppure accertare l'illiceità di una lesione che continua a
produrre effetti molesti (art. 28a cpv. 1 n. 1-3 CC). Anche le persone
giuridiche beneficiano della protezione garantita dal diritto civile (art. 53
CC; DTF 138 III 337 consid. 6.1; sentenza 5A_354/2012 del 26 giugno 2014
consid. 3). La persona giuridica è protetta nel suo onore, nella sua sfera
privata, nel suo nome, nel suo credito e nella sua personalità economica (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la
protection de l'adulte, Berne 2014, n. 494a, pag. 172).
Giusta
l’art. 261 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando
l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o è minacciato di esserlo
e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile. I
provvedimenti cautelari possono essere ordinati anche se la causa di merito non
è ancora pendente (art. 263 CPC). La procedura è quella sommaria (art. 248
CPC). Chi postula l’adozione di misure cautelari deve dunque rendere verosimile
l’esistenza di una lesione illecita - attuale o imminente - e di un danno
difficilmente riparabile. Oltre a queste premesse, la misura richiesta deve
essere proporzionale e urgente.
6.
La convenuta rimprovera in sostanza al primo giudice di aver respinto
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'istante, di aver ammesso a
torto l'esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile e l'urgenza, e di
aver emanato un dispositivo ineseguibile, vietandole di comunicare dati e informazioni
relativi a AO 1, che essa non ha intenzione di trasmettere.
Sull'eccezione
di carenza di legittimazione attiva
7.
La
banca appellante sostiene che l'istante non è legittimata a far valere i
diritti della personalità di S__________ SA, decaduti con la radiazione di
quest'ultima dal Registro di commercio il 6 luglio 2011. I dati che la banca si
è impegnata a trasmettere al DoJ nell'ambito del noto programma, prosegue
l'appellante, sono solo quelli relativi a S__________ SA, a esclusione di
quelli relativi all'istante, che non ha quindi né legittimazione ad agire né
interesse degno di protezione. L'argomentazione è infondata. Come prevede
l'art. 21 cpv. 3 LFus, S__________ SA è stata radiata dal Registro di commercio
il 6 luglio 2011 a conclusione di una procedura di fusione con ripresa di
attivi e passivi (doc. B, 36) con la quale è stata assorbita dalla società B__________,
C__________ SA, ora AO 1 (doc. B). L'istante ha ripreso l'insieme del
patrimonio attivo e passivo della società assorbita (art. 22 cpv. 1 LFus),
compresi i diritti della personalità (Messaggio del Consiglio federale sulla
Legge sulla fusione, FF 2000 pag. 3844). Contrariamente a quanto sembra
ritenere l'appellante (appello, pag. 7), S__________ SA non è scomparsa, e si
identifica ora con l'istante, come correttamente accertato dal Pretore. Le
diffuse argomentazioni dell'appellante sulla decadenza dei diritti della
personalità in caso di morte non le giovano, in quanto la fusione di due
persone giuridiche è ben diversa dalla morte di una persona fisica, alla quale
si riferiscono le citazioni a sostegno dell'appello. Dagli atti risulta inoltre
che l'appellante medesima ha coinvolto l'istante per avvertirla che avrebbe
trasmesso al DoJ i dati di S__________ SA (doc. F a I). Non si vede quindi come
possa ora sostenere, non senza contraddirsi, che i diritti della personalità di
quest'ultima sono decaduti con la radiazione dal Registro di Commercio. Né si
può seriamente negare l'interesse degno di protezione dell'istante, che con la
fusione ha acquisito i diritti della personalità di S__________ SA. Trasmettere
i dati di quest'ultima equivale a trasmettere i dati dell'istante, che ha di
conseguenza un interesse degno di protezione a impedire la trasmissione
prospettata dalla banca convenuta. A giusta ragione il Pretore ha pertanto
ammesso la legittimazione attiva dell'istante (Meier, Protection des données, Berne 2011, n. 1804 pag. 585,
n. 1808 pag. 586) e ha ammesso l'esistenza di un interesse degno di protezione
ai sensi dell'art. 59 CPC. L'appello è dunque infondato su questo punto.
Sulle
misure provvisionali
8.
Il
Pretore ha ritenuto verosimile nel clima di pressioni correlato al noto
Programma US il requisito del pregiudizio difficilmente riparabile addotto
dall'istante, consistente in particolare nelle minacce alla sua attività
professionale e alla libertà di spostamento delle persone fisiche ad essa
collegate (organi e dipendenti), con il rischio di scadimento della sua
attrattività economica, della scelta della clientela oppure dei prodotti sui
quali investire, oltre a quello di essere oggetto di inchieste fiscali, penali
e amministrative. A detta dell'appellante non sono invece dati nella
fattispecie né il requisito del pregiudizio difficilmente riparabile né quello
dell'urgenza. Dopo aver esposto diffuse citazioni dottrinali e
giurisprudenziali (appello, pag. 9-10) e ricordato che spettava all'istante
rendere verosimile l'esistenza dei presupposti per l'ottenimento di misure
provvisionali, la banca convenuta rimprovera al Pretore di aver ammesso a torto
l'esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile. Essa contesta che
l'istante, come società, "possa recarsi negli Stati Uniti", non
avendo indicato di operare in quello Stato o di avere intenzione di aprirvi una
sede, e ribadisce di non avere intenzione di fornire al DoJ i nomi degli organi
dell'istante, che sostiene di nemmeno conoscere. Rileva poi che l'istante non
ha reso verosimile il rischio di essere oggetto di procedure negli Stati Uniti
e afferma che sinora non sono noti casi in cui le persone segnalate dalle
banche "categoria 2" siano state coinvolte in procedure negli Stati
Uniti. Sostiene inoltre che il titolare della relazione bancaria sulla quale S__________
SA aveva mandato di gestione ha aderito alla voluntary disclosure statunitense,
di modo che il DoJ non avrà particolare interesse per tale relazione bancaria e
di riflesso sarà inesistente il rischio dell'istante di essere oggetto di
inchiesta. Rimprovera in sostanza al Pretore di non essersi confrontato con il
caso concreto e i principi giuridici e giurisprudenziali vigenti in materia di
provvedimenti cautelari.
8.1
I
mandati d'arresto statunitensi possono essere eseguiti in qualsiasi Stato con
il quale gli USA hanno sottoscritto un accordo di estradizione (AJP 2015 pag.
1609), tra i quali figura anche la Confederazione Svizzera (cfr. Trattato di
estradizione tra la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America, RS
0.353.933
). La verosimiglianza di un viaggio negli USA non è quindi un
criterio rilevante. Un mandato di arresto USA può condurre all'arresto in
Italia di un cittadino svizzero (caso del dirigente svizzero di UBS arrestato a
Bologna) e all'arresto nella Confederazione svizzera di un cittadino straniero
(caso dei funzionari FIFA arrestati a Zurigo su mandato USA, sentenza del
Tribunale federale 1C_143/2016 del 2 maggio 2016, destinato alla
pubblicazione), in entrambi i casi con il rischio di estradizione negli USA. La
conclusione del Pretore, che ha ritenuto verosimile il rischio per la libertà
di movimento delle persone fisiche riconducibili all'istante, resiste alle
critiche a un esame fondato sulla verosimiglianza.
8.2
L'appellante
ribadisce di non voler fornire al DoJ i dati dell'istante, ma solo quelli di
Safid SA, di modo che non vi sarebbe alcun rischio per l'appellata. Se non che,
come già esposto in precedenza (consid. 7), quest'ultima si identifica ora con
la società da lei assorbita e il rischio dell'una è il rischio dell'altra. La
censura si rivela quindi infondata.
8.3
Infine,
l'appellante sostiene che il rischio di procedure e di inchieste negli USA
sarebbe inesistente, in quanto il titolare del conto ha aderito alla voluntary
disclosure. L'argomentazione si contrappone alla contraria conclusione del
Pretore senza essere sorretta da una valida motivazione d'appello ai sensi
dell'art. 310 CPC. Il primo giudice, infatti, aveva respinto tale obiezione
della convenuta per il motivo che essa non l'aveva resa verosimile (decisione
impugnata, pag. 6). Al riguardo l'appellante non si confronta con la decisione
pretorile, limitandosi a ripetere, sia pur in diversa veste grafica, quanto già
addotto nella duplica spontanea (pag. 8). Su questo punto la censura è dunque
irricevibile.
8.4
L'appellante
contesta l'esistenza del requisito dell'urgenza, poiché l'istante non ha
promosso nei 10 giorni dalla sua lettera 6 ottobre 2014 l'azione giudiziaria di
merito che avrebbe bloccato la trasmissione dei dati. L'appellante equivoca sui
termini. Il 6 ottobre 2014 (doc. I) essa ha comunicato a AO 1 che avrebbe trasmesso
al DoJ i dati di S__________ SA se non fosse stata avviata una causa
giudiziaria nei 10 giorni. Entro tale termine (ossia il 13 ottobre 2014) AO 1
ha avviato presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, l'istanza di
misure cautelari qui in esame e il 28 settembre 2015, nel termine impartito dal
Pretore con la decisione qui impugnata, ha promosso la causa di merito (incarto
n. OR.2015.213), validando così la procedura provvisionale ai sensi dell'art.
263.
CPC. Gli art. 15 LPD, 28 e 28a CC permettono esplicitamente la possibilità
di un'azione giudiziaria cautelare. Visto il breve termine (10 giorni)
assegnato per promuovere causa, è palese l'adempimento del requisito
dell'urgenza, provocata per altro dall'appellante medesima con la perentorietà
della sua lettera 6 ottobre 2014 (doc. I). La censura di appello è dunque
infondata ed è anzi al limite della temerarietà.
9.
In
via sussidiaria, l'appellante ripete che non è dato il presupposto processuale
dell'interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 59 CPC, dal momento che
essa non intende comunicare al DoJ il nome dell'istante ma solo quello di S__________
SA. La censura riprende, in altra forma, quella già esaminata in precedenza
(consid. 7). Nella misura in cui l'istante si identifica con la società
assorbita dopo la loro fusione, tutte le argomentazioni dell'appellante sono
anche in questo caso, oltre che infondate, ai limiti della temerarietà. Non va
dimenticato, infatti, che è stata l'appellante medesima a prendere contatto con
l'istante (doc. F-I) e a collegare il suo nome con quello di S__________ SA. Il
divieto di comunicare al DoJ e alle altre autorità statunitensi anche il nome
dell'istante non viola pertanto il diritto.
10.
Sempre
in via sussidiaria, l'appellante si duole della formulazione del dispositivo n.
1.1
relativo al divieto di comunicazione. Essa critica il Pretore per averle
fatto divieto di " trasmettere, di comunicare o di portare alla conoscenza
del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America, così come di ogni
altra autorità statunitense, con qualsiasi modalità, anche anonima, e su
qualsiasi supporto cartaceo, digitale, informatico, ogni informazione, dato,
documento indicante il nominativo dell'AO 1 così come della S__________ SA e/o
ogni informazione o documento che permetta la sua identificazione, con la
comminatoria dell'azione penale ai sensi dell'art. 292 CPS." L'appellante
ritiene che la menzione della "forma anonima" sia incomprensibile e
non eseguibile, oltre che priva di senso, dal momento che essa si è impegnata a
fornire i dati previsti dal Programma in quell'ambito e non in altri. La
censura non può essere condivisa. Il dispositivo n. 1.1 del giudizio pretorile
è chiaro ed è eseguibile: all'appellante è fatto divieto di trasmettere, in
qualsiasi modo e in qualsiasi forma, i dati indicati. Non si vede del resto
quale interesse abbia l'appellante a contestare la menzione "in forma
anonima". L'ampia formulazione adottata dal Pretore, nell'ambito dell'art.
267.
CPC, tende a far rispettare l'ordine impartito a tutela del diritto alla
protezione dei dati, la cui importanza non sembra ancora essere compresa
dall'appellante. Per altro le modalità di esecuzione scelte dal Pretore
corrispondono a quanto richiesto con l'istanza 13 ottobre 2014. La convenuta non
le ha contestate con la risposta né con la duplica spontanea, e non può dunque
più opporvisi in questa sede. Non vi è quindi motivo di limitare il divieto di
trasmissione ai soli dati di S__________ SA e l'appello è da respingere anche
su questo punto.
Sulle
spese processuali
11.
In
conclusione, l'appello va respinto in ogni suo punto e la decisione impugnata
va confermata. Per quel che concerne le spese processuali, le vertenze fondate
sulla LPD non beneficiano della gratuità (Meier, op. cit., n. 1842 pag. 595). Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in applicazione degli art.
2.
cpv. 1, 10, 13 e 16 LTG, per una procedura sommaria di misure provvisionali.
Le ripetibili sono calcolate secondo i criteri stabiliti dagli art. 11 e 12
Rtar. Il valore litigioso (art. 112 LTF), qualora la vertenza fosse da
considerare di natura patrimoniale, ammonta a fr. 670'000.-, pari al capitale
sociale della ditta istante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la
LTG
decide:
1. L'appello
7 settembre 2015 di AP 1, , è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali della procedura di appello di fr. 5'000.- sono a carico di AP
1 che rifonderà a AO 1 fr. 3'000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il
ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento
(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne
soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni
pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).