12.2015.147
Legittimazione attiva - onere della prova - rappresentanza
5 settembre 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.147
Lugano
5 settembre 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Balerna
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2013.11 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 13 gennaio 2013 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 14'370.- oltre interessi al 5%
dal 9 ottobre 2012;
domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
aggiunto con decisione 2 luglio 2015 ha accolto, facendo tuttavia decorrere gli
interessi sul capitale solo a far tempo dal 25 ottobre 2012;
appellante il convenuto
con atto di appello 10 settembre 2015, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta
15 ottobre 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 19 settembre 2011 AP 1
ha trattato con D__________ e M__________ __________, mai conosciuti in
precedenza e presentatigli allora da __________, le condizioni per il noleggio
di una gru Comedil CBR 26 depositata presso quest’ultimo (comprensiva di benna
e forca), che gli è poi stata messa a disposizione ed è stata da lui trattenuta
fino al 13 settembre 2012.
Egli si è in seguito rifiutato di
pagare il prezzo, di fr. 14'370.-, fatturatogli l’8 ottobre 2012 da AO 1 (doc.
6 di parte attrice), contestando la fattura (doc. 7 di parte attrice).
2. Con petizione 13 gennaio
2013 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. 1 di
parte attrice), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Bellinzona per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 14'370.-
oltre interessi, ribadendo in sintesi il buon fondamento della fattura da lei
emessa a suo tempo.
Il convenuto si è integralmente
opposto alla petizione.
3. Con decisione 2 luglio 2015
il Pretore aggiunto ha accolto la petizione, modificando unicamente la data di
decorrenza degli interessi proposta dall’attrice. Il giudice di prime cure ha in
sostanza respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, ha
confermato la correttezza dell’importo fatturato ed ha escluso che il convenuto
potesse opporre in compensazione allo stesso il valore delle opere da
elettricista che avrebbero dovuto essergli appaltate in cambio del noleggio
della gru nonché le spese di riparazione di quest’ultima da lui asseritamente assunte.
4. Con l’appello 10 settembre
2015 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 15 ottobre 2015, il
convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione. Delle rispettive argomentazioni delle parti si dirà, se e per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. Con la prima censura il
convenuto ha rimproverato al Pretore aggiunto di aver respinto l’eccezione di
carenza di legittimazione attiva, nonostante l’attrice avesse disatteso l’onere
di allegazione e della prova che le incombeva sul tema. A ragione.
5.1 La legittimazione delle
parti - attiva dell’attore, passiva del convenuto - è una premessa sostanziale
dell’esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una questione di
diritto materiale che deve essere esaminata d’ufficio dal giudice in qualsiasi
stadio del procedimento. Laddove la procedura sia retta dalla massima
dispositiva, il giudice deve tuttavia basare il proprio esame sui fatti
allegati dalle parti ed accertati, senza andare d’ufficio alla ricerca di fatti
atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte, che controparte ha
omesso di allegare (TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 7.3.1).
Incombe alle parti indicare al
giudice i fatti sui quali esse fondano le loro pretese, rispettivamente le loro
eccezioni. Dottrina e giurisprudenza ammettono nondimeno l’esistenza di fatti
impliciti, che si possono dare per scontati fino al momento in cui non venga
affermato il contrario. Fra questi vi è, proprio, la legittimazione attiva.
L’onere della parte attrice di allegazione e di prova della propria
legittimazione attiva sorge pertanto solo con la sua contestazione da parte del
convenuto (TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 7.3.2).
5.2 Nella presente procedura, pacificamente
retta dalla massima dispositiva, il convenuto ha contestato sin dall’inizio,
nell’ambito delle sue osservazioni di risposta del 13 marzo 2013, la
legittimazione attiva dell’attrice, che in base alla giurisprudenza menzionata
avrebbe di conseguenza dovuto allegare prima e provare poi (beninteso se non lo
avesse già fatto in precedenza) le circostanze di fatto e di diritto a sostegno
della circostanza, ciò che - come si dirà qui di seguito - ha però omesso di
fare.
5.2.1 L’attrice non ha innanzitutto
ossequiato l’onere di allegazione.
Negli allegati preliminari
(e meglio solo in sede di petizione, anche perché non ha ritenuto di presentare
una replica) essa si è limitata a sostenere che il prezzo del noleggio da lei
concesso era stato convenuto in presenza di M__________ __________, che la gru
era poi stata fornita, che M__________ __________ aveva in seguito discusso con
il convenuto sugli sviluppi della pratica, e che essa, dopo aver sollecitato per
scritto la restituzione dell’impianto, poi effettuata, aveva per finire emesso
la fattura qui litigiosa. In tal modo essa non ha però assolutamente addotto se
e in quali circostanze M__________ __________, che aveva svolto le trattative
con il convenuto, avesse allora agito quale suo rappresentante autorizzato ai
sensi dell’art. 32 cpv. 1 e 2 CO (ovvero disponesse di un potere di
rappresentanza e, cumulativamente, avesse riconoscibilmente agito in nome
altrui oppure per la controparte fosse indifferente la persona con cui
stipulava, cfr. Watter, Basler
Kommentar, 6ª ed., n. 12 segg. ad art. 32 CO), se e in quale maniera il suo
operato in qualità di eventuale rappresentante non autorizzato fosse poi stato
da lei ratificato giusta l’art. 38 CO (circostanza quest’ultima nemmeno pretesa
in sede conclusionale o ancora in seconda istanza), oppure se e in quali
circostanze gli impegni da lui conclusi fossero stati da lei assunti in forza
dell’art. 32 cpv. 3 CO (circostanza questa a sua volta mai pretesa con le
conclusioni o ancora in questa sede).
5.2.2 L’attrice non ha in ogni caso
ossequiato neppure l’onere della prova sul tema, che - come detto - pure le
incombeva.
Contrariamente a quanto
indicato nella decisione impugnata, non è innanzitutto vero che il convenuto avesse
sempre considerato quale sua effettiva controparte l’attrice, laddove aveva
posto in compensazione alla sua pretesa il valore delle opere da elettricista
che avrebbero dovuto essergli appaltate in cambio del noleggio della gru:
quella compensazione era in effetti stata proposta solo in via subordinata, nel
caso in cui la carente legittimazione dell’attrice, per altro già eccepita al
ricevimento della fattura (cfr. doc. 7 di parte attrice) e comunque rieccepita
in causa, non fosse stata riconosciuta dal giudice.
Ciò premesso, l’attrice non ha assolutamente
dimostrato che M__________ e D__________ __________, quest’ultimo pure
intervenuto nelle trattative, avessero allora agito quali suoi rappresentanti
autorizzati ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 e 2 CO: l’istruttoria non ha in
effetti confermato che costoro (che, pur essendo parenti del suo amministratore
unico __________, non erano però suoi organi o procuratori con diritto di firma
iscritto a RC, cfr. doc. 2 di parte attrice) disponessero di un potere di
rappresentanza da parte dell’attrice (nella deposizione testimoniale di M__________
__________, a p. 6 seg., questi si era anzi limitato a sostenere di aver
ricevuto un mandato dall’attrice di custodire la gru tenendola presso i suoi
magazzini, ritenuto che dall’incarto nulla è dato a sapere sul ruolo di D__________
__________), mentre nessuna prova ha permesso di confermare che i due avessero allora
riconoscibilmente agito in nome altrui, e meglio dell’attrice, oppure che per
la controparte fosse indifferente la persona con cui stipulava (ciò che
andrebbe invero negato, oltre che per l’esistenza di un contratto di durata nel
quale i tempi di conclusione dell’accordo e del suo adempimento ad opera di
entrambe le parti non coincidevano, pure per il fatto che le opere da
elettricista che avrebbero dovuto essere appaltate al convenuto in cambio del
noleggio della gru dovevano essere fornite in un immobile non di proprietà dell’attrice,
ma piuttosto appartenente a M__________ __________ [cfr. la sua testimonianza
p. 6] o a D__________ Del Don [cfr. teste __________ p. 4], cfr. sul tema Zäch, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 96 e
112 ad art. 32 CO).
Nemmeno si può ammettere, già
solo per quest’ultima ragione (ossia per l’assenza di prove del fatto che M__________
e D__________ __________ avessero allora riconoscibilmente agito in nome altrui
oppure che per la controparte fosse indifferente la persona con cui stipulava),
che i due potessero aver agito in qualità di rappresentanti, sia pure non
autorizzati, e che quel loro operato potesse pertanto poi essere stato
ratificato dall’attrice in base all’art. 38 CO mediante l’invio del sollecito volto
alla restituzione dell’impianto prima (doc. 5 di parte attrice) e della fattura
qui litigiosa poi (doc. 6 di parte attrice). Poco importa invece se
l’istruttoria aveva permesso di accertare che la gru era effettivamente di
proprietà dell’attrice (cfr. teste M__________ __________ p. 6; in tal senso
pure doc. 4 di parte attrice), circostanza questa che per altro mai era stata
comunicata al convenuto.
E neppure è stato minimamente
provato che gli impegni contrattuali conclusi da Mi__________ e D__________ __________
fossero successivamente stati ceduti all’attrice rispettivamente fossero poi
stati da lei assunti in forza dell’art. 32 cpv. 3 CO.
6. Ne discende, in
accoglimento dell’appello, che la petizione deve essere respinta già per questo
solo motivo, senza che sia necessario esaminare le altre censure ricorsuali del
convenuto (quella secondo cui la fatturazione proposta dall’attrice non era corretta
e nelle particolari circostanze era anzi abusiva nonché quella secondo cui la
somma fatturata doveva in ogni caso essere compensata dal valore delle opere da
elettricista che avrebbero dovuto essergli appaltate in cambio del noleggio).
Le spese processuali e le
ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di
fr. 14'370.-, seguono la soccombenza delle parti (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la
TG
decide:
Fatti
I. L’appello 10
settembre 2015 di AP 1 è
accolto.
Di
conseguenza la decisione 2 luglio 2015
della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1’300.- e le spese di fr. 2'850.- sono poste a carico
dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 2’200.- per ripetibili.
Considerandi
II. Le spese processuali di fr. 1’500.- sono a
carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 1’200.- per ripetibili
di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del Distretto
di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).