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Decisione

12.2015.148

Controversie derivanti da assicurazioni complementari alla LAMal: competenza

12 gennaio 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2015.148

Lugano

12 gennaio 2017/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Balerna

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2014.81 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 20 febbraio

2014 da

AO

1

rappr. dall’RA 2

contro

AP

1

rappr. dall’

con cui ha chiesto di

condannare la convenuta al versamento in suo favore di fr. 13'364.30.- oltre

interessi e accessori;

domanda avversata dalla

convenuta che ne ha postulato le reiezione, e che il Pretore con decisione 6

agosto 2015 ha accolto integralmente;

appellante la

convenuta che con appello 11 settembre 2015 chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese

processuali e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre con osservazioni

(recte: risposta) 22 settembre 2015 l’attrice postula la reiezione del

gravame, con protesta di ripetibili;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto: che AO 1 ha lavorato a

partire dal 15 settembre 2009 al 50% quale assistente di cura presso la Società

__________ di __________, percependo un salario mensile lordo di fr. 2'191.80

per tredici mensilità (doc. B, doc. 3);

che la datrice di lavoro aveva

concluso per i propri dipendenti con la AP 1 un contratto di assicurazione

collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LCA (retta

Considerandi

dalle condizioni generali, edizione agosto 2008) che prevedeva la

corresponsione di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario assicurato

per un massimo di 730 giorni (doc. 11);

che AO 1 è risultata inabile al

lavoro al 100% a seguito di malattia a partire dal 21 aprile 2012 e a tempo

indeterminato (doc. 3);

che la AP 1, conformemente al

contratto d’assicurazione stipulato con la datrice di lavoro, ha versato per il

periodo 21 aprile 2012 – 28 febbraio 2013 indennità giornaliere per un importo

complessivo di fr. 19'174.- (doc. 2);

che l’8 gennaio 2013, AO 1 è

stata visitata dal dr. med. __________ R__________, specialista FMH in medicina

interna e incaricato da AP 1, il quale nel rapporto 11 gennaio 2013 ha ritenuto

la paziente abile al lavoro “in forma completa in qualsiasi attività, evitando

il rientro nel precedente posto di lavoro” (doc. 8);

che AP 1, sulla base di tale

referto, con scritto 5 febbraio 2013, ha comunicato a AO 1 che a partire dal 1°

marzo 2013 non le avrebbe più versato alcuna indennità giornaliera, rendendola

altresì attenta al suo obbligo di riduzione del danno ai sensi dell’art. 61 LCA

(doc. C);

che il 18 gennaio 2013 la datrice

di lavoro ha significato a AO 1 la disdetta ordinaria del contratto di lavoro

con effetto al 31 luglio 2013 in applicazione dell’art. 62 del Regolamento

organico cantonale per il personale occupato presso le Case per anziani (in

seguito: ROCA) (doc. B1);

che con petizione

20.

febbraio 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire

(inc. CM.2013.705), ha convenuto in giudizio AP 1 per ottenere la condanna al

pagamento di fr. 13'364.30 oltre interessi dal 1°ottobre 2013, a titolo di

indennità giornaliere dal 1° marzo 2013 al 30 settembre 2013, corrispondente al

periodo di inabilità lavorativa attestato dai suoi medici curanti;

che la convenuta si è opposta

integralmente alla petizione, sostenendo, sulla base dei rapporti dei suoi

medici fiduciari, che l’attrice era da ritenersi abile al lavoro a partire dal

1° marzo 2013 e che, in virtù dell’obbligo dell’assicurata di ridurre il danno,

nessuna indennità giornaliera per malattia sarebbe stata più dovuta;

che con decisione 6 agosto 2015

il Pretore ha accolto integralmente la petizione, condannando AP 1 a pagare a AO

1.

l’importo complessivo di fr. 13'364.30 al netto dei contributi di legge,

oltre interessi, e a rifonderle fr. 600.- quale indennità di rappresentanza,

rinunciando a prelevare le spese giudiziarie;

che con l’appello

11.

settembre 2015 AP 1 chiede di riformare la decisione impugnata, nel senso di

respingere integralmente la petizione e di porre a carico dell’attrice

l’indennità di rappresentanza, protestando spese e ripetibili di appello;

che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore

il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione

in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata

dopo tale data (art. 404 e 405 CPC);

che a partire dal 1° gennaio

2017.

tutte le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o

con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale

contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono decise dal Tribunale

cantonale delle assicurazioni quale istanza unica cantonale ai sensi dell’art.

7.

CPC (art. 75 LCAMal; BU 54/2016 del 13 dicembre 2016, pag. 511);

che ai sensi della norma

transitoria di cui all’art. 83d LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2017, le

procedure pendenti inoltrate dopo il 31 dicembre 2010 devono essere trasmesse

d’ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

che vista la particolarità

del caso non si prelevano spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli artt. 75, 83d LCAMal, 7 CPC, per le spese l’art. 107 CPC,

decide: 1. La causa è trasmessa per

competenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Notificazione:

- Lugano;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi

(art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).