12.2015.148
Controversie derivanti da assicurazioni complementari alla LAMal: competenza
12 gennaio 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2015.148
Lugano
12 gennaio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2014.81 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 20 febbraio
2014 da
AO
1
rappr. dall’RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’
con cui ha chiesto di
condannare la convenuta al versamento in suo favore di fr. 13'364.30.- oltre
interessi e accessori;
domanda avversata dalla
convenuta che ne ha postulato le reiezione, e che il Pretore con decisione 6
agosto 2015 ha accolto integralmente;
appellante la
convenuta che con appello 11 settembre 2015 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese
processuali e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni
(recte: risposta) 22 settembre 2015 l’attrice postula la reiezione del
gravame, con protesta di ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto: che AO 1 ha lavorato a
partire dal 15 settembre 2009 al 50% quale assistente di cura presso la Società
__________ di __________, percependo un salario mensile lordo di fr. 2'191.80
per tredici mensilità (doc. B, doc. 3);
che la datrice di lavoro aveva
concluso per i propri dipendenti con la AP 1 un contratto di assicurazione
collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LCA (retta
Considerandi
dalle condizioni generali, edizione agosto 2008) che prevedeva la
corresponsione di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario assicurato
per un massimo di 730 giorni (doc. 11);
che AO 1 è risultata inabile al
lavoro al 100% a seguito di malattia a partire dal 21 aprile 2012 e a tempo
indeterminato (doc. 3);
che la AP 1, conformemente al
contratto d’assicurazione stipulato con la datrice di lavoro, ha versato per il
periodo 21 aprile 2012 – 28 febbraio 2013 indennità giornaliere per un importo
complessivo di fr. 19'174.- (doc. 2);
che l’8 gennaio 2013, AO 1 è
stata visitata dal dr. med. __________ R__________, specialista FMH in medicina
interna e incaricato da AP 1, il quale nel rapporto 11 gennaio 2013 ha ritenuto
la paziente abile al lavoro “in forma completa in qualsiasi attività, evitando
il rientro nel precedente posto di lavoro” (doc. 8);
che AP 1, sulla base di tale
referto, con scritto 5 febbraio 2013, ha comunicato a AO 1 che a partire dal 1°
marzo 2013 non le avrebbe più versato alcuna indennità giornaliera, rendendola
altresì attenta al suo obbligo di riduzione del danno ai sensi dell’art. 61 LCA
(doc. C);
che il 18 gennaio 2013 la datrice
di lavoro ha significato a AO 1 la disdetta ordinaria del contratto di lavoro
con effetto al 31 luglio 2013 in applicazione dell’art. 62 del Regolamento
organico cantonale per il personale occupato presso le Case per anziani (in
seguito: ROCA) (doc. B1);
che con petizione
20.
febbraio 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire
(inc. CM.2013.705), ha convenuto in giudizio AP 1 per ottenere la condanna al
pagamento di fr. 13'364.30 oltre interessi dal 1°ottobre 2013, a titolo di
indennità giornaliere dal 1° marzo 2013 al 30 settembre 2013, corrispondente al
periodo di inabilità lavorativa attestato dai suoi medici curanti;
che la convenuta si è opposta
integralmente alla petizione, sostenendo, sulla base dei rapporti dei suoi
medici fiduciari, che l’attrice era da ritenersi abile al lavoro a partire dal
1° marzo 2013 e che, in virtù dell’obbligo dell’assicurata di ridurre il danno,
nessuna indennità giornaliera per malattia sarebbe stata più dovuta;
che con decisione 6 agosto 2015
il Pretore ha accolto integralmente la petizione, condannando AP 1 a pagare a AO
1.
l’importo complessivo di fr. 13'364.30 al netto dei contributi di legge,
oltre interessi, e a rifonderle fr. 600.- quale indennità di rappresentanza,
rinunciando a prelevare le spese giudiziarie;
che con l’appello
11.
settembre 2015 AP 1 chiede di riformare la decisione impugnata, nel senso di
respingere integralmente la petizione e di porre a carico dell’attrice
l’indennità di rappresentanza, protestando spese e ripetibili di appello;
che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione
in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata
dopo tale data (art. 404 e 405 CPC);
che a partire dal 1° gennaio
2017.
tutte le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o
con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale
contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono decise dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni quale istanza unica cantonale ai sensi dell’art.
7.
CPC (art. 75 LCAMal; BU 54/2016 del 13 dicembre 2016, pag. 511);
che ai sensi della norma
transitoria di cui all’art. 83d LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2017, le
procedure pendenti inoltrate dopo il 31 dicembre 2010 devono essere trasmesse
d’ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni;
che vista la particolarità
del caso non si prelevano spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli artt. 75, 83d LCAMal, 7 CPC, per le spese l’art. 107 CPC,
decide: 1. La causa è trasmessa per
competenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Notificazione:
- Lugano;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi
(art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).