Lexipedia

Decisione

12.2015.149

Procedura di conciliazione - mancata comparsa dell'istante - stralcio della procedura di conciliazione - istanza di restituzione - appello

25 gennaio 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i locali commerciali siti al pianterreno ed al primo piano dello stabile

denominato “__________” a __________ per una pigione annua di

fr. 372'000.- i primi 6 mesi, di fr. 384'000.- i successivi 12 mesi, di fr.

396'000.- l’anno seguente, di fr. 400'000.- l’anno e mezzo successivo e in

seguito di somme indicizzate secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo,

pagabili anticipatamente in rate mensili pari a 1/12 del canone annuale, a cui

andavano poi aggiunte le spese accessorie di fr. 1'000.- mensili;

che il 4 maggio 2015

(doc. B) i locatori hanno disdetto il contratto di locazione per il 30 giugno

2015, rilevando che la conduttrice era risultata in mora con il pagamento del

saldo della pigione e delle spese accessorie del mese di marzo 2015;

che con istanza di

conciliazione 3 giugno 2015 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 innanzi

all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest chiedendo di

annullare la disdetta del contratto di locazione e in via subordinata di

concederle una protrazione dello stesso per 6 anni fino al 30 giugno 2021;

che le parti sono state

citate all’udienza di conciliazione del 30 giugno 2015, con l’obbligo di comparsa

personale;

che, preso atto che l’allora

amministratrice unica dell’istante, F__________ __________, ingiustificatamente

non era comparsa all’udienza del 30 giugno 2015, l’Ufficio di conciliazione,

con decisione di pari data, resa in applicazione dell’art. 206 cpv. 1 CPC, ha ritenuto

che l’istanza andava considerata ritirata e l’ha pertanto stralciata dai ruoli

in quanto priva d’oggetto, senza caricare alle parti spese processuali ed

assegnare ripetibili;

che con istanza di

restituzione 3 luglio 2015, avversata dai convenuti con osservazioni 17 luglio

2015, l’istante ha chiesto la convocazione delle parti a una nuova udienza di

conciliazione, rilevando che la sua amministratrice unica era stata

impossibilitata a presenziare all’udienza per motivi di salute che la rendevano

inabile al lavoro con necessità di riposo, come risultava dal certificato allestito

il 26 giugno 2015 dal dr. med. __________ da lei allora versato agli atti (doc.

B/rest., secondo cui “ho visto oggi la sig.ra __________ F__________ per

problematica medica acuta, esami sono in corso, verrà rivista per il decorso. È

inabile al lavoro dal 26.6.2015 al 5.7.2015 salvo complicazioni. Raccomandiamo

riposo e tranquillità”);

che con decisione 1° settembre

2015 l’Ufficio di conciliazione ha respinto l’istanza di restituzione senza

caricare alle parti spese processuali ed assegnare ripetibili, rimproverando

all’istante di non aver provato l’impedimento alla comparsa personale della

propria amministratrice unica già in occasione dell’udienza ed evidenziando che

il certificato medico poi versato agli atti, pur attestando un’inabilità al

lavoro, non si esprimeva con certezza sul (ben differente) concetto di

inabilità alla comparsa in udienza;

che con l’appello 11

settembre 2015, che qui ci occupa, l’istante ha chiesto di riformare il

querelato giudizio nel senso di annullare lo stralcio reso il 30 giugno 2015 e

di citare le parti a una nuova udienza di conciliazione con protesta di spese e

di ripetibili, contestando che l’impedimento alla comparsa personale dovesse

essere provato già in occasione dell’udienza, ribadendo che il certificato

medico versato agli atti era sufficiente per attestare quell’impedimento (e in

caso di dubbio l’Ufficio di conciliazione avrebbe dovuto chiederle

delucidazioni) e lamentando il fatto che le osservazioni 17 luglio 2015 della

controparte le fossero state notificate solo con la decisione di reiezione

dell’istanza;

che con risposta 29

ottobre 2015 i convenuti hanno chiesto di dichiarare l’appello irricevibile, in

via subordinata di respingerlo, pure con protesta di spese e ripetibili;

che con replica

spontanea 9 dicembre 2015, su cui i convenuti si sono espressi con allegato

spontaneo 11 dicembre 2015, l’istante ha ribadito le sue precedenti richieste

(sull’ammissibilità di un allegato di replica spontanea presentato dopo oltre

20 giorni dalla notificazione della presa di posizione della controparte, cfr.

TF 17 aprile 2013 5A_155/2013 consid. 1.4);

che, in base alla legge,

ad istanza della parte che non ha osservato un termine - ossia non ha compiuto

tempestivamente un atto processuale oppure, benché citata, non è comparsa (art.

147 cpv. 1 CPC) - il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne

uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa nell’inosservanza o di

averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC); la domanda deve essere

presentata entro 10 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (art.

148 cpv. 2 CPC), fermo restando che se vi è già stata pronuncia del giudice la

restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi 6 mesi dal

passaggio in giudicato (art. 148 cpv. 3 CPC); il giudice dà alla controparte

l’opportunità di presentare le proprie osservazioni e decide definitivamente

(art. 149 CPC);

che la giurisprudenza (TF

7 novembre 2013 4A_137/2013 consid. 3, 6 e 7, 14 gennaio 2014 4A_343/2013

consid. 5) ha già avuto modo di stabilire che l’Ufficio di conciliazione che ha

emanato un decreto di stralcio in applicazione dell’art. 206 cpv. 1 CPC nell’ambito

di una causa di contestazione della disdetta può essere richiesto di esprimersi

su un’istanza di restituzione ex art. 148 CPC e che la sua decisione sul tema,

nonostante il chiaro tenore dell’art. 149 CPC, può fare oggetto, a dipendenza

del valore della lite, di un reclamo o di un appello;

che, ciò premesso, i

convenuti non possono essere seguiti laddove pretendono che l’appello

dell’istante debba essere dichiarato irricevibile: il fatto che le domande

d’appello possano eventualmente essere state imprecise (nella misura in cui l’istante

non ha qui formalmente chiesto l’annullamento - in realtà implicito - della

decisione 1° settembre 2015 e invece ha pure chiesto l’annullamento - non

domandato a suo tempo ma pure implicito -della decisione 30 giugno 2015) non

comporta in effetti la sanzione dell’irricevibilità del gravame per l’erroneità

della domanda di giudizio se, come nel caso di specie, dal suo contenuto

risulta comunque chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado

nella misura in cui sia sfavorevole all’appellante e dalla sua irregolarità

formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (in tal senso II CCA 28

febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168, 31 marzo 2014 inc. n. 12.2013.6, 15 aprile

2014 inc. n. 12.2013.5); nemmeno si può poi sanzionare l’appello dell’istante

per il fatto che quest’ultima si è limitata ad inoltrare una domanda di

restituzione ed abbia invece omesso di impugnare con reclamo o appello anche il

giudizio di stralcio come auspicato da una parte della dottrina (Tappy, Code de procédure civile

commenté, n. 14 ad art. 149 CPC), la parte maggioritaria della dottrina non

ritenendo necessario l’inoltro di una separata impugnativa contro il giudizio

di stralcio (Frei, Berner

Kommentar, n. 10 ad art. 149 CPC; Gozzi,

Basler Kommentar, 2ª ed., n. 8 ad art. 149 CPC, secondo i quali l’accoglimento

dell’istanza di restituzione implica l’annullamento delle decisioni rese nel

frattempo, ivi compreso di un eventuale giudizio di stralcio); e neppure si può

ritenere irricevibile l’appello dell’istante per il fatto che quest’ultima non

abbia indicato il valore litigioso, che concretamente è di almeno fr.

3'284'000.- (essendo pari alle pigioni e alle spese accessorie dovute nel caso

in cui la disdetta fosse annullata, ovvero in concreto fino alla scadenza del

contratto a tempo determinato, cfr. DTF 111 II 284 consid. 1) ed è con ciò chiaramente

superiore al limite di fr. 10'000.- per poter far capo a quel mezzo di

impugnazione (art. 308 cpv. 2 CPC);

che passando ora ad

esaminare le censure d’appello, si osserva che l’istante rimprovera preliminarmente

all’Ufficio di conciliazione di averle notificato le osservazioni 17 luglio

2015 della controparte, in violazione del suo diritto di essere sentito, solo

con la decisione di reiezione dell’istanza di restituzione;

che il diritto di

essere sentito, sgorgante dall’art. 29 cpv. 2 Cost., è un diritto di natura

essenzialmente formale, la cui violazione determina di principio l’annullamento

della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel

merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2); esso non è però fine a sé stesso, per cui

la regola vale soltanto a condizione che l’esercizio del diritto di essere

sentito sia effettivamente di natura tale da influire sulla decisione da

emanare (TF 21 marzo 2013 4A_554/2012 consid. 4.1.2, 27 agosto 2012 6B_168/2012

consid. 3, 5 luglio 2012 6B_206/2012 consid. 1.2.2, 31 maggio 2011 6B_76/2011

consid. 2.1, 1° maggio 2009 4A_153/2009 consid. 4.1, in: RSPC 4/2009 p. 354 con

nota, 13 aprile 2005 2P.20/2005 consid. 3.2; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario CPC, p. 109 seg.), ritenuto che in caso contrario non vi è motivo

di procedere al suo annullamento (CEF 9 gennaio 2004 inc. n. 14.2003.52; II CCA

10 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.182; II CCA 3 maggio 2013 inc. n. 12.2011.144,

18 novembre 2013 inc. n. 12.2013.71);

che nel caso di specie

l’istante ha di per sé ragione a censurare il fatto che le osservazioni 17

luglio 2015 dei convenuti non le siano state notificate prima dell’emanazione

della decisione sulla restituzione, evidenziando che ciò le avrebbe pure impedito

di replicare; sennonché, siccome non si vede, né l’istante in definitiva lo

spiega, quale influenza avrebbe potuto avere una sua eventuale replica ed in particolare

quali sarebbero state le rilevanti nuove allegazioni e prove che essa avrebbe

potuto presentare all’Ufficio di conciliazione nell’ambito di un tale allegato,

si deve concludere che la sua richiesta di annullare per questo motivo la

decisione impugnata, vista anche la necessità di condurre la procedura di prima

sede nel rispetto del principio di celerità, si esaurisce in un esercizio di

stile fine a sé stesso, ai limiti del pretesto e dev’essere disattesa;

che la questione a

sapere se l’impedimento alla comparsa personale non dovesse essere provato già

in occasione dell’udienza e se il certificato medico versato agli atti fosse

sufficiente per attestare quell’impedimento può invece rimanere irrisolta: in

effetti, se così anche fosse, ciò non basterebbe ancora per riformare il

querelato giudizio a favore dell’istante;

che per costante

dottrina e giurisprudenza una parte è reputata non aver colpa dell’inosservanza

del termine o della mancata comparsa oppure è reputata averne solo in lieve

misura ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC in presenza di una sua malattia di una

certa gravità che le impedisca di presentarsi o di adottare per tempo le

necessarie misure (Gozzi, op.

cit., n. 20 ad art. 148 CPC; TF 12 marzo 2015 4A_468/2014 consid. 3.2 pubbl. in

SJ 2015 I 418, 12 ottobre 2015 4A_163/2015 consid. 4.1);

che nel caso di specie

l’istante non ha preteso, ancor prima che dimostrato, che l’impedimento occorso

alla sua amministratrice unica F__________ __________, ossia la non meglio

precisata “problematica medica acuta” (doc. B/rest.) diagnosticatale

venerdì 26 giugno 2015, costituisse un problema di salute talmente grave ed improvviso

da impedirle non solo di presenziare (come da lei sempre affermato) all’udienza

prevista per il successivo martedì 30 giugno 2015 ma anche, e soprattutto, da non

permetterle entro quella data di prendere essa stessa le necessarie

disposizioni o di darle al patrocinatore da lei già incaricato e che ha poi partecipato

all’udienza, nel senso di chiedere di essere esentata dalla comparsa personale

(art. 204 cpv. 3 lett. b CPC) o di sollecitare un rinvio dell’udienza (art. 135

lett. b CPC); l’assenza di uno stato valetudinario dell’amministratrice unica dell’istante

tale da impedirle una tempestiva presa di contatto con il proprio legale è per

altro dimostrata dal fatto che la stessa, nonostante il certificato riportasse

una sua inabilità al lavoro “dal 26.6.2015 al 5.7.2015 salvo complicazioni”,

sia invece stata in grado di avvisarlo già prima del 3 luglio 2015 (data

d’inoltro dell’istanza di restituzione all’Ufficio di conciliazione da parte

del suo legale);

che dovendosi pertanto

ritenere che all’istante andava imputata un colpa non lieve per l’ingiustificata

mancata comparsa personale all’udienza del 30 giugno 2015, è a ragione che

l’Ufficio di conciliazione ha respinto la sua istanza di restituzione;

che l’appello deve così

essere respinto, ritenuto che le spese processuali e le ripetibili della

procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 e 108 CPC).

Per i quali motivi,

decide:

1. L’appello 11 settembre 2015

di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali di fr.

5’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.

5’000.- per ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione all’Ufficio di

conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale

unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che

pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una

decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere

giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento

soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro

decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse

possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).