12.2015.149
Procedura di conciliazione - mancata comparsa dell'istante - stralcio della procedura di conciliazione - istanza di restituzione - appello
25 gennaio 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.149
Lugano
25 gennaio 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. 085/2015-Ov dell’Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest - promossa con istanza
di conciliazione 3 giugno 2015 da
AP
1
rappr. dall’avv. RA 1
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr. dall’avv. RA 2
chiedente l’annullamento della disdetta del contratto
di locazione significata il 4 maggio 2015 e in via subordinata la concessione di
una protrazione del contratto per 6 anni fino al 30 giugno 2021, che l’Ufficio
di conciliazione con decisione 30 giugno 2015 ha stralciato dai ruoli in quanto
priva d’oggetto;
ed ora, avendo l’Ufficio di conciliazione successivamente
respinto con decisione 1° settembre 2015 l’istanza di restituzione 3 luglio
2015 dell’istante volta ad ottenere la convocazione delle parti a una nuova
udienza di conciliazione, sull’appello 11 settembre 2015 con cui l’istante chiede
la riforma del querelato giudizio nel senso di annullare lo stralcio reso il 30
giugno 2015 e di citare le parti a una nuova udienza di conciliazione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con risposta 29 ottobre 2015 postulano
la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che le parti hanno inoltrato un allegato di
replica spontanea (l’istante in data 9 dicembre 2015) e un allegato di duplica
spontanea (i convenuti l’11 dicembre 2015);
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con contratto 23
giugno 2014 (doc. C) AO 1 e AO 2 hanno concesso in locazione per 9 anni a AP 1
Fatti
i locali commerciali siti al pianterreno ed al primo piano dello stabile
denominato “__________” a __________ per una pigione annua di
fr. 372'000.- i primi 6 mesi, di fr. 384'000.- i successivi 12 mesi, di fr.
396'000.- l’anno seguente, di fr. 400'000.- l’anno e mezzo successivo e in
seguito di somme indicizzate secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo,
pagabili anticipatamente in rate mensili pari a 1/12 del canone annuale, a cui
andavano poi aggiunte le spese accessorie di fr. 1'000.- mensili;
che il 4 maggio 2015
(doc. B) i locatori hanno disdetto il contratto di locazione per il 30 giugno
2015, rilevando che la conduttrice era risultata in mora con il pagamento del
saldo della pigione e delle spese accessorie del mese di marzo 2015;
che con istanza di
conciliazione 3 giugno 2015 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 innanzi
all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest chiedendo di
annullare la disdetta del contratto di locazione e in via subordinata di
concederle una protrazione dello stesso per 6 anni fino al 30 giugno 2021;
che le parti sono state
citate all’udienza di conciliazione del 30 giugno 2015, con l’obbligo di comparsa
personale;
che, preso atto che l’allora
amministratrice unica dell’istante, F__________ __________, ingiustificatamente
non era comparsa all’udienza del 30 giugno 2015, l’Ufficio di conciliazione,
con decisione di pari data, resa in applicazione dell’art. 206 cpv. 1 CPC, ha ritenuto
che l’istanza andava considerata ritirata e l’ha pertanto stralciata dai ruoli
in quanto priva d’oggetto, senza caricare alle parti spese processuali ed
assegnare ripetibili;
che con istanza di
restituzione 3 luglio 2015, avversata dai convenuti con osservazioni 17 luglio
2015, l’istante ha chiesto la convocazione delle parti a una nuova udienza di
conciliazione, rilevando che la sua amministratrice unica era stata
impossibilitata a presenziare all’udienza per motivi di salute che la rendevano
inabile al lavoro con necessità di riposo, come risultava dal certificato allestito
il 26 giugno 2015 dal dr. med. __________ da lei allora versato agli atti (doc.
B/rest., secondo cui “ho visto oggi la sig.ra __________ F__________ per
problematica medica acuta, esami sono in corso, verrà rivista per il decorso. È
inabile al lavoro dal 26.6.2015 al 5.7.2015 salvo complicazioni. Raccomandiamo
riposo e tranquillità”);
che con decisione 1° settembre
2015 l’Ufficio di conciliazione ha respinto l’istanza di restituzione senza
caricare alle parti spese processuali ed assegnare ripetibili, rimproverando
all’istante di non aver provato l’impedimento alla comparsa personale della
propria amministratrice unica già in occasione dell’udienza ed evidenziando che
il certificato medico poi versato agli atti, pur attestando un’inabilità al
lavoro, non si esprimeva con certezza sul (ben differente) concetto di
inabilità alla comparsa in udienza;
che con l’appello 11
settembre 2015, che qui ci occupa, l’istante ha chiesto di riformare il
querelato giudizio nel senso di annullare lo stralcio reso il 30 giugno 2015 e
di citare le parti a una nuova udienza di conciliazione con protesta di spese e
di ripetibili, contestando che l’impedimento alla comparsa personale dovesse
essere provato già in occasione dell’udienza, ribadendo che il certificato
medico versato agli atti era sufficiente per attestare quell’impedimento (e in
caso di dubbio l’Ufficio di conciliazione avrebbe dovuto chiederle
delucidazioni) e lamentando il fatto che le osservazioni 17 luglio 2015 della
controparte le fossero state notificate solo con la decisione di reiezione
dell’istanza;
che con risposta 29
ottobre 2015 i convenuti hanno chiesto di dichiarare l’appello irricevibile, in
via subordinata di respingerlo, pure con protesta di spese e ripetibili;
che con replica
spontanea 9 dicembre 2015, su cui i convenuti si sono espressi con allegato
spontaneo 11 dicembre 2015, l’istante ha ribadito le sue precedenti richieste
(sull’ammissibilità di un allegato di replica spontanea presentato dopo oltre
20 giorni dalla notificazione della presa di posizione della controparte, cfr.
TF 17 aprile 2013 5A_155/2013 consid. 1.4);
che, in base alla legge,
ad istanza della parte che non ha osservato un termine - ossia non ha compiuto
tempestivamente un atto processuale oppure, benché citata, non è comparsa (art.
147 cpv. 1 CPC) - il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne
uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa nell’inosservanza o di
averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC); la domanda deve essere
presentata entro 10 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (art.
148 cpv. 2 CPC), fermo restando che se vi è già stata pronuncia del giudice la
restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi 6 mesi dal
passaggio in giudicato (art. 148 cpv. 3 CPC); il giudice dà alla controparte
l’opportunità di presentare le proprie osservazioni e decide definitivamente
(art. 149 CPC);
che la giurisprudenza (TF
7 novembre 2013 4A_137/2013 consid. 3, 6 e 7, 14 gennaio 2014 4A_343/2013
consid. 5) ha già avuto modo di stabilire che l’Ufficio di conciliazione che ha
emanato un decreto di stralcio in applicazione dell’art. 206 cpv. 1 CPC nell’ambito
di una causa di contestazione della disdetta può essere richiesto di esprimersi
su un’istanza di restituzione ex art. 148 CPC e che la sua decisione sul tema,
nonostante il chiaro tenore dell’art. 149 CPC, può fare oggetto, a dipendenza
del valore della lite, di un reclamo o di un appello;
che, ciò premesso, i
convenuti non possono essere seguiti laddove pretendono che l’appello
dell’istante debba essere dichiarato irricevibile: il fatto che le domande
d’appello possano eventualmente essere state imprecise (nella misura in cui l’istante
non ha qui formalmente chiesto l’annullamento - in realtà implicito - della
decisione 1° settembre 2015 e invece ha pure chiesto l’annullamento - non
domandato a suo tempo ma pure implicito -della decisione 30 giugno 2015) non
comporta in effetti la sanzione dell’irricevibilità del gravame per l’erroneità
della domanda di giudizio se, come nel caso di specie, dal suo contenuto
risulta comunque chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado
nella misura in cui sia sfavorevole all’appellante e dalla sua irregolarità
formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (in tal senso II CCA 28
febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168, 31 marzo 2014 inc. n. 12.2013.6, 15 aprile
2014 inc. n. 12.2013.5); nemmeno si può poi sanzionare l’appello dell’istante
per il fatto che quest’ultima si è limitata ad inoltrare una domanda di
restituzione ed abbia invece omesso di impugnare con reclamo o appello anche il
giudizio di stralcio come auspicato da una parte della dottrina (Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 14 ad art. 149 CPC), la parte maggioritaria della dottrina non
ritenendo necessario l’inoltro di una separata impugnativa contro il giudizio
di stralcio (Frei, Berner
Kommentar, n. 10 ad art. 149 CPC; Gozzi,
Basler Kommentar, 2ª ed., n. 8 ad art. 149 CPC, secondo i quali l’accoglimento
dell’istanza di restituzione implica l’annullamento delle decisioni rese nel
frattempo, ivi compreso di un eventuale giudizio di stralcio); e neppure si può
ritenere irricevibile l’appello dell’istante per il fatto che quest’ultima non
abbia indicato il valore litigioso, che concretamente è di almeno fr.
3'284'000.- (essendo pari alle pigioni e alle spese accessorie dovute nel caso
in cui la disdetta fosse annullata, ovvero in concreto fino alla scadenza del
contratto a tempo determinato, cfr. DTF 111 II 284 consid. 1) ed è con ciò chiaramente
superiore al limite di fr. 10'000.- per poter far capo a quel mezzo di
impugnazione (art. 308 cpv. 2 CPC);
che passando ora ad
esaminare le censure d’appello, si osserva che l’istante rimprovera preliminarmente
all’Ufficio di conciliazione di averle notificato le osservazioni 17 luglio
2015 della controparte, in violazione del suo diritto di essere sentito, solo
con la decisione di reiezione dell’istanza di restituzione;
che il diritto di
essere sentito, sgorgante dall’art. 29 cpv. 2 Cost., è un diritto di natura
essenzialmente formale, la cui violazione determina di principio l’annullamento
della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel
merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2); esso non è però fine a sé stesso, per cui
la regola vale soltanto a condizione che l’esercizio del diritto di essere
sentito sia effettivamente di natura tale da influire sulla decisione da
emanare (TF 21 marzo 2013 4A_554/2012 consid. 4.1.2, 27 agosto 2012 6B_168/2012
consid. 3, 5 luglio 2012 6B_206/2012 consid. 1.2.2, 31 maggio 2011 6B_76/2011
consid. 2.1, 1° maggio 2009 4A_153/2009 consid. 4.1, in: RSPC 4/2009 p. 354 con
nota, 13 aprile 2005 2P.20/2005 consid. 3.2; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
Commentario CPC, p. 109 seg.), ritenuto che in caso contrario non vi è motivo
di procedere al suo annullamento (CEF 9 gennaio 2004 inc. n. 14.2003.52; II CCA
10 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.182; II CCA 3 maggio 2013 inc. n. 12.2011.144,
18 novembre 2013 inc. n. 12.2013.71);
che nel caso di specie
l’istante ha di per sé ragione a censurare il fatto che le osservazioni 17
luglio 2015 dei convenuti non le siano state notificate prima dell’emanazione
della decisione sulla restituzione, evidenziando che ciò le avrebbe pure impedito
di replicare; sennonché, siccome non si vede, né l’istante in definitiva lo
spiega, quale influenza avrebbe potuto avere una sua eventuale replica ed in particolare
quali sarebbero state le rilevanti nuove allegazioni e prove che essa avrebbe
potuto presentare all’Ufficio di conciliazione nell’ambito di un tale allegato,
si deve concludere che la sua richiesta di annullare per questo motivo la
decisione impugnata, vista anche la necessità di condurre la procedura di prima
sede nel rispetto del principio di celerità, si esaurisce in un esercizio di
stile fine a sé stesso, ai limiti del pretesto e dev’essere disattesa;
che la questione a
sapere se l’impedimento alla comparsa personale non dovesse essere provato già
in occasione dell’udienza e se il certificato medico versato agli atti fosse
sufficiente per attestare quell’impedimento può invece rimanere irrisolta: in
effetti, se così anche fosse, ciò non basterebbe ancora per riformare il
querelato giudizio a favore dell’istante;
che per costante
dottrina e giurisprudenza una parte è reputata non aver colpa dell’inosservanza
del termine o della mancata comparsa oppure è reputata averne solo in lieve
misura ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC in presenza di una sua malattia di una
certa gravità che le impedisca di presentarsi o di adottare per tempo le
necessarie misure (Gozzi, op.
cit., n. 20 ad art. 148 CPC; TF 12 marzo 2015 4A_468/2014 consid. 3.2 pubbl. in
SJ 2015 I 418, 12 ottobre 2015 4A_163/2015 consid. 4.1);
che nel caso di specie
l’istante non ha preteso, ancor prima che dimostrato, che l’impedimento occorso
alla sua amministratrice unica F__________ __________, ossia la non meglio
precisata “problematica medica acuta” (doc. B/rest.) diagnosticatale
venerdì 26 giugno 2015, costituisse un problema di salute talmente grave ed improvviso
da impedirle non solo di presenziare (come da lei sempre affermato) all’udienza
prevista per il successivo martedì 30 giugno 2015 ma anche, e soprattutto, da non
permetterle entro quella data di prendere essa stessa le necessarie
disposizioni o di darle al patrocinatore da lei già incaricato e che ha poi partecipato
all’udienza, nel senso di chiedere di essere esentata dalla comparsa personale
(art. 204 cpv. 3 lett. b CPC) o di sollecitare un rinvio dell’udienza (art. 135
lett. b CPC); l’assenza di uno stato valetudinario dell’amministratrice unica dell’istante
tale da impedirle una tempestiva presa di contatto con il proprio legale è per
altro dimostrata dal fatto che la stessa, nonostante il certificato riportasse
una sua inabilità al lavoro “dal 26.6.2015 al 5.7.2015 salvo complicazioni”,
sia invece stata in grado di avvisarlo già prima del 3 luglio 2015 (data
d’inoltro dell’istanza di restituzione all’Ufficio di conciliazione da parte
del suo legale);
che dovendosi pertanto
ritenere che all’istante andava imputata un colpa non lieve per l’ingiustificata
mancata comparsa personale all’udienza del 30 giugno 2015, è a ragione che
l’Ufficio di conciliazione ha respinto la sua istanza di restituzione;
che l’appello deve così
essere respinto, ritenuto che le spese processuali e le ripetibili della
procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 e 108 CPC).
Per i quali motivi,
decide:
1. L’appello 11 settembre 2015
di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali di fr.
5’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.
5’000.- per ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione all’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che
pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una
decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere
giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).