12.2015.15
Incidente stradale - svolgimento dei fatti - colpa concomitante - risarcimento del danno - torto morale (all'infortunato e ai congiunti)
3 giugno 2016Italiano38 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.15
Lugano
3 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.55 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 3 febbraio
2009 da
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
tutti rappr. dagli RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
chiedente la condanna del
convenuto al pagamento delle somme poi così aumentate in sede conclusionale: (i)
a AO 1 di EUR 3'007'811.60 e di CHF 23'238.40 oltre interessi al 5% dal 15
agosto 2002 su EUR 45'551.40 e su CHF 2'918.40 e dalla data media tra 15 agosto
2002 e la data della sentenza sull’importo rimanente, di EUR 136'761.- (o in
subordine di CHF 200'000.-) oltre interessi al 5% dal 15 agosto 2002 e di EUR
8'547.59 (o in subordine di CHF 12’500.-) oltre interessi al 5% dal 15 agosto
2002, (ii) a AO 2 di EUR 68'380.70 (o in subordine di CHF 100'000.-) oltre
interessi al 5% dal 15 agosto 2002 e di EUR 8'547.59 (o in subordine di CHF
12’500.-) oltre interessi al 5% dal 15 agosto 2002, (iii) a AO 3 di EUR
34'190.40 (o in subordine di CHF 50'000.-) oltre interessi al 5% dal 15 agosto
2002 e di EUR 8'547.59 (o in subordine di CHF 12’500.-) oltre interessi al 5%
dal 15 agosto 2002, (iv) a AO 4 di EUR 34'190.40 (o in subordine di CHF 50'000.-)
oltre interessi al 5% dal 15 agosto 2002 e di EUR 8'547.59 (o in subordine di
CHF 12’500.-) oltre interessi al 5% dal 15 agosto 2002;
domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione ed ha denunciato la
lite all’LI 1 __________ (rappr. dall’RA 3, __________), rispettivamente agli LI
2, __________ (rappr. dall’RA 4, __________), e che il Pretore con sentenza 5
dicembre 2014, rettificata il 12 gennaio 2015, ha parzialmente accolto,
condannando il convenuto a pagare a AO 1 EUR 1'505'217.60 oltre interessi al 5%
dal 15 agosto 2002 su EUR 132'945.50 e dal 1° gennaio 2009 su EUR 1'372'272.30,
a AO 2 EUR 46’734.- oltre interessi al 5% dal 15 agosto 2002, a AO 3 EUR
25'962.- oltre interessi al 5% dal 15 agosto 2002 e a AO 4 EUR 25'962.- oltre
interessi al 5% dal 15 agosto 2002;
appellanti entrambe le
parti: il convenuto, che con appello 26 gennaio 2015 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ridurre a EUR 1'178'178.52 oltre interessi al
5% dal 15 agosto 2002 su EUR 84'607.44 e dal 1° gennaio 2009 su EUR
1'093’571.08 le somme dovute a AO 1, a EUR 32'541.33 oltre interessi al 5% dal
15 agosto 2002 le somme dovute a AO 2, a EUR 18'078.52 oltre interessi al 5%
dal 15 agosto 2002 le somme dovute a AO 3 e a EUR 18'078.52 oltre interessi al
5% dal 15 agosto 2002 le somme dovute a AO 4, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi; gli attori, che con appello incidentale 3 marzo 2015 chiedono
di riformare la decisione pretorile nel senso di aumentare a EUR 2'492'634.38 e
CHF 20'320.- (o in subordine a EUR 2'347'325.79 e CHF 232'820.-) oltre
interessi al 5% dal 15 agosto 2002 su EUR 161'641.45 (o in subordine EUR
16'332.86 e CHF 212'500.-) e dal 1° gennaio 2009 su EUR 2’330'992.93 e CHF
20'320.- le somme dovute a AO 1, a EUR 76'928.29 (o in subordine CHF 112'500.-)
oltre interessi al 5% dal 15 agosto 2002 le somme dovute a AO 2, a EUR 42'737.99
(o in subordine CHF 62'500.-) oltre interessi al 5% dal 15 agosto 2002 le somme
dovute a AO 3 e a EUR 42'737.99 (o in subordine CHF 62'500.-) oltre interessi
al 5% dal 15 agosto 2002 le somme dovute a AO 4, protestando spese e ripetibili
di primo e secondo grado;
mentre gli attori, con
risposta 3 marzo 2015, postulano la reiezione dell’appello con protesta di
spese e ripetibili (non così l’intervenuta in lite LI 2 che, con risposta 2
marzo 2015, ne postula invece l’accoglimento), rispettivamente l’intervenuta in
lite LI 2, con risposta 27 aprile 2015, e il convenuto, con risposta 6 maggio
2015, postulano la reiezione dell’appello incidentale pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 15 agosto 2002, a
Lugano-Paradiso, si è verificato un incidente della circolazione tra
un’autovettura guidata da H__________ __________, cittadino __________ domiciliato
in __________, e una motocicletta condotta da AO 1, cittadino __________ domiciliato
in __________ allora quarantottenne, a seguito del quale quest’ultimo ha avuto
la peggio. Ricoverato all’Ospedale regionale di __________, gli è in effetti
stata riscontrata la frattura del femore, della tibia e del perone destri e gli
è stato prospettato un intervento operatorio in giornata con una degenza di un
paio di settimane. D’accordo con i medici __________ e con quelli di __________,
che non risulta lo abbiano informato dei possibili rischi, egli ha però optato
per farsi operare in quest’ultimo nosocomio. Trasportato quindi a __________,
durante la fase di preparazione dell’intervento, ha subito un episodio di
perdita di conoscenza con vomito, che ha indotto i medici a sospendere
l’operazione. Al suo risveglio, in serata, egli risultava lucido. La mattina
del 17 agosto il suo stato si aggravava ed egli entrava in coma, per un’embolia
grassosa cerebrale. Le sue condizioni di salute sono poi ulteriormente peggiorate,
tanto che al risveglio dal coma, come meglio si dirà, si sono manifestati stati
invalidanti permanenti che lo hanno reso dipendente da terzi per ogni aspetto
della vita quotidiana.
2. Con petizione 3 febbraio
2009 AO 1, la moglie AO 2 e i figli AO 3 e AO 4 hanno convenuto in giudizio
innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, istituto che
copriva la responsabilità civile per i danni causati in Svizzera da veicoli a
motore immatricolati all’estero, al fine di ottenerne la condanna al pagamento
di un importo poi aumentato in sede conclusionale a EUR 3'315'524.46 e a CHF
23'238.40 (o in subordine a EUR 3'007'811.60 e a CHF 473'238.40) oltre
interessi. Ritenendo che la responsabilità dell’incidente e dei conseguenti
danni alla salute di AO 1 fosse ascrivibile all’automobilista H__________ __________,
essi hanno in sostanza preteso, a favore di AO 1, il pagamento di EUR
3'007'811.60 e di CHF 23'238.40 (spese vive sopportate fino al 31 gennaio 2009 EUR
45’551.40 e CHF 2'918.40, costi per cure e assistenza fino alla data della
sentenza EUR 153'244.-, costi futuri per cure e assistenza EUR 1'065'916.80,
perdita di guadagno fino al 31 dicembre 2008 EUR 471'062.-, perdita di guadagno
fino al 31 dicembre 2014 EUR 579'272.44, perdita di guadagno fino alla pensione
EUR 523'273.-, perdita della pensione EUR 112'822.-, spese legali
preprocessuali EUR 56'670.- e CHF 20’320.-) nonché di EUR 145'308.59 o in
subordine di CHF 212'500.- (torto morale per sé [EUR 136'761.- o in subordine CHF
200'000.-] e per il figlio M__________ [EUR 8'547.59 o in subordine CHF
12'500.-], successivamente deceduto), a favore di AO 2 il pagamento di EUR
76'928.29 o in subordine di CHF 112'500.- (torto morale per sé [EUR 68'380.70 o
in subordine CHF 100'000.-] e per il figlio M__________ [EUR 8'547.59 o in
subordine CHF 12'500.-]), a favore di AO 3 il pagamento di EUR 42'737.99 o in
subordine di CHF 62'500.- (torto morale per sé [EUR 34'190.40 o in subordine
CHF 50'000.-] e per il fratello M__________ [EUR 8'547.59 o in subordine CHF
12'500.-]) e un’identica somma a favore di AO 4.
Il convenuto, che ha provveduto a
denunciare la lite all’LI 1 rispettivamente agli LI 2, che sono intervenuti in
causa accanto a lui, si è integralmente opposto alla petizione.
3. Con sentenza 5 dicembre
2014, rettificata il 12 gennaio 2015, il Pretore, ritenuto che la
responsabilità dell’incidente e dei conseguenti danni alla salute di AO 1 fosse
imputabile all’automobilista H__________ __________ solo in ragione del 70%, ha
parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto a pagare a AO 1 EUR
1'505'217.60 (spese vive sopportate fino al 31 gennaio 2009 EUR 11'433.-, costi
per cure e assistenza fino al 31 dicembre 2014 EUR 110’582.-, costi futuri per
cure e assistenza EUR 392'235.-, perdita di guadagno fino al 31 dicembre 2008
EUR 302'413.78, perdita di guadagno dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 EUR
569'453.82, spese legali preprocessuali EUR 37’440.-, torto morale per sé EUR 116'320.-
e torto morale per il figlio M__________ poi deceduto EUR 5'192.-, dedotti gli
EUR 39'852.- già percepiti a seguito di una decisione cautelare) oltre
interessi, a AO 2 EUR 46’734.- (torto morale per sé EUR 41'542.- e per il
figlio M__________ EUR 5'192.-) oltre interessi e a AO 3 e a AO 4 EUR 25'962.- (torto
morale per sé EUR 20’770.- e per il fratello M__________ EUR 5’192.-) oltre
interessi a ciascuno (dispositivo n. 1), ritenuto che la tassa di giustizia di CHF
20'000.-, le spese di CHF 500.- e le spese peritali di CHF 62'520.- sono state
poste per metà a carico degli attori in solido e per essi, al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, dello Stato e per metà a carico del convenuto,
compensate le ripetibili (dispositivo n. 2).
4. La decisione pretorile è
stata impugnata da entrambe le parti.
4.1. Con appello 26 gennaio 2015
il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di ridurre
a EUR 1'178'178.52 (spese vive sopportate fino al 31 gennaio 2009 EUR 3'742.90,
costi per cure e assistenza fino al 31 dicembre 2014 EUR 77’407.40, costi
futuri per cure e assistenza EUR 142’965.28, perdita di guadagno fino al 31
dicembre 2008 EUR 302'413.77, perdita di guadagno dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2019 EUR 569'453.82, spese legali preprocessuali EUR 37’440.-, torto
morale per sé EUR 80'991.73 e torto morale per il figlio M__________ poi
deceduto EUR 3'615.71, dedotti gli EUR 39'852.- già percepiti a seguito di una
decisione cautelare) oltre interessi le somme dovute a AO 1, a EUR 32'541.33 (torto
morale per sé EUR 28'925.62 e per il figlio M__________ EUR 3'615.71) oltre
interessi le somme dovute a AO 2 e a EUR 18'078.52 (torto morale per sé EUR 14'462.81
e per il fratello M__________ EUR 3'615.71) oltre interessi le somme dovute sia
a AO 3 sia a AO 4. Oltre ad aver rimproverato al giudice di prime cure di non
aver statuito sul grado di corresponsabilità imputabile agli LI 2 (a suo dire
del 50%), egli ha in sostanza preteso di dedurre EUR 7'690.10 dal credito per
le spese vive sopportate fino al 31 gennaio 2009 e di ridurre al 70% - pari
alla percentuale della sua responsabilità - la pretesa relativa ai costi per
cure e assistenza fino al 31 dicembre 2014, quella (per lui di soli EUR
204'236.12) relativa ai costi futuri per cure e assistenza nonché le indennità
per torto morale attribuite, fermo restando che l’importo di partenza per
stabilire l’indennità per torto morale a favore di AO 1 per sé andava ridotto a
CHF 140’000.-.
Con risposta 3 marzo 2015
gli attori hanno postulato la reiezione dell’appello. Con risposta 2 marzo 2015
l’intervenuta in lite LI 2 ne ha invece auspicato l’accoglimento, tranne laddove
al primo giudice era stato rimproverato di non essersi pronunciato sulla misura
della sua corresponsabilità.
4.2. Con appello incidentale 3
marzo 2015 gli attori hanno a loro volta chiesto la riforma della decisione
pretorile nel senso di aumentare a EUR 2'492'634.38 e a CHF 20'320.- o in
subordine a EUR 2'347'325.79 e a CHF 232'820.- (spese vive sopportate fino al
31 gennaio 2009 EUR 16'332.86, costi per cure e assistenza fino al 31 dicembre
2014 EUR 157’875.-, costi futuri per cure e assistenza EUR 910'774.80, perdita
di guadagno fino al 31 dicembre 2008 EUR 432'019.68, perdita di guadagno dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 EUR 813'505.45, spese legali preprocessuali
EUR 56’670.- e CHF 20'320.-, torto morale per sé EUR 136'761.- e torto morale per
il figlio M__________ poi deceduto EUR 8'547.59, dedotti gli EUR 39'852.- già
percepiti a seguito di una decisione cautelare) oltre interessi le somme dovute
a AO 1, a EUR 76'928.29 o in subordine a CHF 112'500.- (torto morale per sé EUR
68'380.70 e per il figlio M__________ EUR 8'547.59) oltre interessi le somme
dovute a AO 2, a EUR 42'737.99 o in subordine a CHF 62'500.- (torto morale per
sé EUR 34'190.40 e per il fratello M__________ EUR 8'547.59) oltre interessi le
somme dovute sia a AO 3 sia a AO 4. Essi hanno in sostanza ritenuto che a AO 1 non
potesse essere ascritta una colpa del 30% nell’incidente ciò che di per sé comportava
l’annullamento della corrispondente detrazione applicata sulle pretese a loro
favore, hanno rilevato che la pretesa per i costi futuri per cure e assistenza e
quella per le spese legali preprocessuali, andavano aumentate a EUR 910'774.80,
rispettivamente a EUR 56'670.- e a CHF 20'320.- ed hanno ribadito la
correttezza delle somme da loro inizialmente azionate a titolo di torto morale.
Con risposte 27 aprile
rispettivamente 6 maggio 2015 l’intervenuta in lite LI 2 e il convenuto hanno
postulato la reiezione dell’appello incidentale.
5. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella
data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto
cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura
civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna,
che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo
quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. Le prime censure delle
parti riguardano le responsabilità nell’incidente che ha dato origine alla causa
che ci occupa, che come detto è avvenuto il 15 agosto 2002 verso le 16.10.
In base agli accertamenti
del Pretore, il sinistro è avvenuto nelle seguenti modalità. H__________ __________,
alla guida della sua autovettura, stava scendendo sul raccordo autostradale di
Lugano Sud in direzione di Lugano-Paradiso con l’intenzione di raggiungere __________.
Giunto ai semafori situati al termine dell’uscita autostradale (e dunque in
prossimità dell’intersezione tra Viale Cattori e Via Calloni), che a quel momento
erano commutati sul rosso, egli si fermava dietro un altro veicolo, sulla
corsia centrale (delle tre che sono esistenti), che portava verso il lungo-lago.
Quando il semaforo commutava sul verde, accortosi di aver sbagliato corsia
(infatti, per recarsi a Montagnola, avrebbe dovuto posizionarsi sulla corsia di
sinistra), egli proseguiva per alcuni metri a passo d’uomo sulla corsia
centrale e in seguito, avendo iniziato a svoltare a sinistra per imboccare Via
Calloni, veniva urtato, leggermente spostato sulla sinistra della corsia
centrale, dalla motocicletta condotta da AO 1, che lo stava sorpassando con
l’intenzione di dirigersi verso il centro di Lugano passando dal lungo-lago. L’impatto
è avvenuto tra la fiancata sinistra dell’autoveicolo di H__________ __________ e
il fronte del motoveicolo di AO 1.
6.1. Nella sua decisione il
Pretore ha ritenuto da una parte che la manovra effettuata nelle particolari
circostanze da H__________ __________ (che nell’occasione era per altro stato
sanzionato penalmente) fosse gravemente illecita, essendo avvenuta in una
preselezione che obbligatoriamente conduceva verso il lungo-lago (ossia andava
dritta) e non essendo in ogni caso nemmeno stato provato che costui avesse
attivato l’indicatore di direzione sinistro o avesse attentamente guardato se
qualcuno stesse arrivando da retro. Egli ha rilevato dall’altra che però anche
la condotta del motociclista AO 1 (che non era invece stato sanzionato
penalmente) era stata imprudente, visto e considerato che a fronte
dell’incertezza palesata da H__________ __________, e meglio dinanzi a un’autovettura
con targhe __________, ferma dinanzi a un semaforo verde, su di una corsia
centrale accanto alla quale vi era una corsia di sinistra e una di destra, la
prudenza voleva che egli si fermasse dietro quell’autovettura, azionasse il
segnalatore acustico o quello visivo per far sì che il conducente chiarisse le
sue intenzioni o comunque fosse indotto a proseguire sulla corsia, anziché
optare in modo impetuoso per un sorpasso a sinistra, sia pure senza che vi
fosse la prova che allora egli avesse viaggiato a velocità superiore a quella
consentita o che non avesse rallentato quando aveva visto l’indecisione del
conducente dell’auto (tanto più che la dinamica dell’incidente dimostrava che
lo stesso era avvenuto a velocità ridotta del motociclista) o ancora che avesse
superato la linea di sicurezza della corsia centrale (che del resto cessava al
semaforo, ossia prima del luogo dell’impatto). Tenuto conto della grave
violazione delle regole della circolazione stradale commessa da H__________ __________
(e meglio degli art. 19 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 44 cpv. 1
LCStr, 13 ONC) e della ben meno grave violazione dell’obbligo di prudenza
imputabile a AO 1 (art. 31 cpv. 1 LCStr), il giudice di prime cure, giusta
l’art. 61 cpv. 1 LCStr, ha ritenuto adeguato fissare il grado di colpa del primo
in ragione del 70% e quello del secondo in ragione del 30%.
6.2. In questa sede gli attori
hanno innanzitutto contestato che a AO 1 potesse essere ascritta una colpa
nell’incidente, rilevando che agli atti non vi erano elementi che provassero
che egli avesse voluto superare a sinistra il veicolo di H__________ __________
o che avesse proceduto in modo impetuoso, o ancora che dimostrassero che
l’illecita svolta a sinistra dell’automobilista potesse essere prevedibile e
che le circostanze fossero tali da imporre una frenata e l’azionamento del
segnalatore acustico o di quello visivo. Il rilievo è infondato. Contrariamente
a quanto preteso dagli attori, dal solo fatto che non sia stata esperita una
perizia sull’incidente o non vi fossero testimoni diretti (tranne H__________ __________)
non si può in effetti ancora concludere per l’assenza di circostanze tali da fondare
una responsabilità di AO 1 nell’incidente, specialmente quando nel rapporto di
constatazione del sinistro (doc. 6 p. 4) l’app. Mo__________ __________, pur
avendo ammesso di non aver potuto verbalizzare la versione dei fatti di AO 1,
aveva indicato di avergli posto alcune domande, presso il reparto di radiologia
dell’Ospedale regionale di __________, poco dopo il fatto e che costui gli
aveva dichiarato di aver visto davanti a sé “un veicolo che circolava
lentamente, un po’ titubante, e visto la situazione” aveva deciso “di superarlo
a sinistra”. Il fatto che l’app. Mo__________ __________, sentito in qualità di
testimone a quasi 7 anni di distanza dai fatti, abbia poi dichiarato di non
ricordare di aver parlato all’ospedale con AO 1 e di non ricordare in che stato
questi si trovasse, non migliora la posizione di quest’ultimo, anche perché il
teste ha comunque aggiunto che “sicuramente queste cose [N.d.R. quanto indicato
nel rapporto] mi sono state dette, perché se no non le avrei scritte” (verbale
4 agosto 2009 inc. n. DI.2009.507 rich. p. 2). Ora, ritenuto che in virtù
dell'art. 86 vLCStr il giudice nell'ambito di un processo avente per oggetto
delle pretese relative ad un incidente della circolazione è tenuto ad
apprezzare liberamente i fatti senza essere vincolato dalle regole di procedura
cantonale circa il valore di una determinata prova (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, 3ª ed., n. 2.1 ad art. 86 LCStr; II CCA 16 agosto 1994 inc.
n. 5/94, 7 aprile 1997 inc. n. 12.97.4, 5 ottobre 2001 inc. n. 12.2001.37), non
vi è motivo per far astrazione da quanto indicato nel verbale di constatazione
dell’incidente, che appare per altro perfettamente credibile e coerente con
quanto verbalizzato da H__________ __________ (doc. 6) e con gli altri accertamenti
oggettivi risultanti dal rapporto di cui al doc. 6. Il Tribunale federale ha
del resto già avuto modo di stabilire che nell’ambito della responsabilità
civile per veicoli a motore non è necessario che vi sia una certezza assoluta
circa lo svolgimento dei fatti rilevanti e che per ritenere provata una
determinata versione dei fatti basta, al contrario, che il giudice, nel caso in
cui le circostanze non consentano una prova diretta (siccome la stessa non
esiste, rispettivamente non può essere ragionevolmente portata), raggiunga
l’intimo convincimento che quella versione risulti essere la più attendibile,
quella cioè che abbia la maggior probabilità di essersi effettivamente prodotta
(Schulz, Rechtsprechung und Praxis
zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1978-1982, p. 250; Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des
Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. II, n. 980 p. 69; DTF 107 II 273
con rif.; II CCA 16 agosto 1994 inc. n. 5/94, 12 settembre 1996 inc. n.
10.95.70, 5 ottobre 2001 inc. n. 12.2001.37).
D’altro
canto, però, non può essere seguito nemmeno il convenuto laddove ha affermato
per la prima volta in questa sede e quindi in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC),
senza per altro averlo provato, che il sorpasso sulla corsia centrale sarebbe
comunque stato estremamente problematico per la posizione del “guardrail” oltre
l’incrocio, rispettivamente laddove ha preteso, anche qui senza averlo
dimostrato, che AO 1 non circolasse a velocità adeguata, tanto più che, in
violazione dell’obbligo di motivazione che gli incombeva (art. 311 cpv. 1 CPC),
nemmeno ha censurato l’assunto pretorile secondo cui non era stato provato che costui
avesse viaggiato a velocità superiore a quella consentita o che non avesse
rallentato quando aveva visto l’indecisione del conducente dell’auto e che anzi
la dinamica dell’incidente dimostrava che lo stesso era avvenuto a velocità
ridotta del motociclista.
6.3. Ammessa con ciò l’esistenza
di una violazione dell’art. 31 cpv.1 LCStr (cui va pure aggiunta una violazione
dell’art. 26 cpv. 2 LCStr) da parte di AO 1 in occasione del sinistro, si
tratta ora di esaminare se, come preteso dagli attori, la stessa giustifichi
una riduzione del grado di responsabilità del 30% attribuito dal Pretore ad un
massimo del 10%. Non è così.
Come rilevato dal giudice
di prime cure, l’incidente è imputabile principalmente a H__________ __________,
il quale, accortosi dell’errore di corsia commesso, da una parte non ha proseguito
sulla corsia imboccata e dall’altra ha optato per una svolta a sinistra senza
aver segnalato la manovra ed aver badato a chi lo seguiva.
È però pure a ragione che il primo
giudice ha ritenuto di attribuire una colpa anche a AO 1. Come detto, questi
aveva in effetti notato che l’autoveicolo in questione, nonostante il semaforo
fosse commutato sul verde, “avanzava lentamente” in un modo “un po’ titubante” sulla
corsia centrale, senza aver ancora oltrepassato l’incrocio. La manovra (prima
dell’avvenuta svolta a sinistra), che oltretutto egli poteva perfettamente seguire
nella sua evoluzione per la sua posizione e la visuale libera, non era poi
avvenuta in modo repentino. Tutto ciò avrebbe dovuto indurlo ad una prudenza
accresciuta, segnatamente ad azionare il segnalatore acustico o quello visivo e
comunque a rallentare e a poi eventualmente fermarsi dietro di lui, ritenuto
che una manovra di sorpasso (a destra o a sinistra) avrebbe invece dovuto
avvenire solo con grande cautela, una volta accertato che il conducente
dell’autoveicolo avesse manifestato l’intenzione di non voler svoltare oppure,
se così non fosse stato, dopo aver appurato che costui lo avesse scorto
(essendo per altro conosciuta e riconoscibile la difficoltà di vedere un
motociclista che sopraggiunge in sorpasso da retro) e gli avesse lasciato
intendere di voler procedere solo dopo il soprasso.
Attribuendo nelle particolari
circostanze un grado di colpa del 70% a carico di H__________ __________ e del
30% a carico di AO 1 il Pretore ha in definitiva correttamente tenuto conto
della maggiore responsabilità imputabile al primo, senza però aver
sottovalutato la rilevanza del comportamento tenuto dal secondo. Alla luce di
quanto precede, questa Camera ritiene pertanto di poter senz’altro confermare
la percentuale indicata dal Pretore, tanto più che, quando il
giudice applica le regole del diritto e dell’equità nei casi in cui la legge
gli riserva il libero apprezzamento o quando lo incarica di decidere secondo le
circostanze, come nel caso concreto, l’autorità d’appello può riesaminare una
tale valutazione con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni
del primo giudice siano manifestamente ingiuste o di un’iniquità scioccante
(DTF 109 II 391 consid. 3, 123 III 10 consid. 4c/aa; II CCA 8 novembre 2010
inc. n. 12.2009.123, 24 novembre 2010 inc. n. 12.2009.215, 4 febbraio 2011 inc.
n. 12.2009.207, 30 maggio 2011 inc. n. 12.2009.48, 28 agosto 2012 inc. n.
12.2011.14), ciò che non è manifestamente il caso nella presente
fattispecie.
7. Il convenuto, con
riferimento alle varie posizioni di danno oggetto della petizione, ha innanzitutto
chiesto di ridurre di EUR 7'690.10 (da EUR 11'433.- a EUR 3'742.90) la pretesa
a favore di AO 1 per le spese vive sopportate fino al 31 gennaio 2009.
La richiesta, come si
vedrà, è irricevibile. Nella sentenza il Pretore aveva in effetti ammesso la
risarcibilità delle spese di cui ai doc. L1 (CHF 2'918.40 + EUR 167.93), doc.
L4 (EUR 11'735.-) e doc. L9 (EUR 2'001.36), per complessivi CHF 2'918.40 e EUR
13'904.29, ritenuto che il risarcimento a favore di AO 1 era poi stato da lui
concesso in funzione del grado di concolpa del 70% imputabile al convenuto (CHF
2'042.90, pari a EUR 1'700.-, e EUR 9'733.-). In questa sede il convenuto ha allestito
un conteggio (appello p. 15) nel quale, a titolo di spese vive sopportate fino
al 31 gennaio 2009, risultavano a suo dire dovute solo le somme di EUR 1'700.-
e EUR 2'042.90. Atteso che nel gravame non è però stato assolutamente spiegato
come mai le posizioni attribuite dal Pretore non fossero corrette e dovessero
invece esserlo quelle indicate nel conteggio (che neppure menzionavano la
posizione di EUR 9'733.- e riportava in ragione di EUR 1'700.- e di EUR
2'042.90 l’altra posizione di CHF 2'042.90, pari a EUR 1'700.-), la sua richiesta
dev’essere disattesa per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Del
resto, nei considerandi dell’appello (p. 7), il convenuto aveva chiaramente
affermato di poter senz’altro “convivere” con il giudizio pretorile sulla
“definizione del danno materiale”, dichiarando di non volerlo contestare.
8. Il convenuto ha in seguito
chiesto di ridurre da EUR 110’582.- a EUR 77’407.40 la pretesa a favore di AO 1
per i costi per cure e assistenza fino al 31 dicembre 2014, rilevando come il
Pretore avesse nell’occasione omesso di tenere conto del suo grado di colpa,
limitato al 70%. La censura è in larghissima misura infondata. Nel querelato
giudizio il Pretore aveva in effetti spiegato che l’attore aveva dovuto
spendere a questo titolo EUR 75.- al giorno durante 2’105 giorni (ciò che
avrebbe dato un importo di EUR 157'875.-). Attribuendo all’attore una somma di
EUR 110'582.-, egli ha dunque già tenuto conto del grado di concolpa del 70%
imputabile al convenuto, sennonché il suo calcolo, parzialmente erroneo,
dev’essere corretto nel senso che la somma da risarcire è di EUR 110'512.50.
Gli stessi attori, nella loro risposta all’appello (p. 12), hanno del resto
ammesso che, riportando un importo superiore di EUR 69.50 a quanto in realtà
dovuto, il Pretore sia incorso in una svista.
9. Entrambe le parti hanno
contestato la decisione con cui il Pretore aveva riconosciuto a favore di AO 1
una pretesa di EUR 392'235.- per i costi futuri per cure e assistenza, dopo
aver spiegato che la sua assistenza sarebbe costata in futuro EUR 36'840.-
all’anno (pari a EUR 3'070.- al mese), con un importo poi capitalizzato in EUR
560'336.40 (in base al fattore 15.21 indicato dal convenuto e riferito a Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln, 5ª
ed., tavola 1 - 60 anni - uomo) e infine da ridursi in base al grado di colpa del
70% imputabile al convenuto.
Mentre il convenuto ha ora
chiesto di ridurre la pretesa a EUR 142’965.28 rilevando che il trasferimento
di AO 1 da una struttura medicalizzata a casa previsto dal Pretore, con tra
l’altro i maggiori costi che esso comportava, non era né auspicabile ed anzi
sarebbe stato persino controproducente, gli attori hanno chiesto di aumentarla
a EUR 637'542.36 (già tenuto qui conto del grado di concolpa del 70%: EUR
910'774.80 x 70%) rimproverando al primo giudice di essersi fondato su un’esigenza
di assistenza giornaliera a casa di 8 anziché di 12 ore, mai contestata a suo
tempo dalla controparte.
9.1. La richiesta formulata dal
convenuto non può essere accolta. Nella sentenza il Pretore aveva in effetti
spiegato in generale che l’obbligo di ridurre il danno in capo alla vittima non
significava che la stessa, per ridurre la quota di risarcimento in capo al
responsabile o al suo assicuratore, dovesse accettare una soluzione contraria
ai suoi diritti assoluti. Con riferimento al caso concreto aveva quindi
rilevato che ciò era sicuramente il caso per il diritto alla vita famigliare,
di cui AO 1 era titolare, avendo una casa, moglie e figli disponibili ad
accudirlo, seppure con gli aiuti del caso, ritenuto che d’altro canto AO 1,
seppur toccato gravemente dall’embolo grassoso, era in grado di dare un
significato a quel diritto e di godere la vita famigliare e la vicinanza con i
suoi congiunti, verso la quale aveva una assai lecita aspettativa, conclusione
questa a cui del resto era pure giunto (sia pure implicitamente) anche il
perito giudiziario.
Nella sua impugnativa il
convenuto si è limitato a sostenere che il trasferimento a casa di AO 1, dopo ben
10 anni di vita in una struttura medicalizzata, non era né auspicabile ed anzi
sarebbe stato persino controproducente (non essendogli garantita un’assistenza
24 ore al giorno, stravolgendogli abitudini ultradecennali e creando problemi
organizzativi alla sua famiglia), tanto più che esso nemmeno era stato
effettuato nel periodo di 18 mesi (tra l’aprile 2009 e l’agosto 2010) in cui il
convenuto era stato condannato a titolo cautelare a pagare le relative spese e
dunque non sarebbe verosimilmente avvenuto nemmeno in futuro. In tal modo egli
non si è però minimamente confrontato con l’assunto pretorile secondo cui il
trasferimento a casa di AO 1 sarebbe stato giustificato da interessi personali
di quest’ultimo e dei suoi famigliari, come del resto confermato anche dalla
perizia giudiziaria, di modo che l’appello è irricevibile per carenza di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Ad ogni buon conto l’argomentazione secondo
cui il trasferimento oltre che non indicato sarebbe stato controproducente è
rimasta allo stadio di puro parlato. Quanto all’altra argomentazione secondo
cui AO 1 non sarebbe stato trasferito a casa nemmeno nel periodo di 18 mesi in
cui il convenuto era stato condannato in via cautelare a pagare le relative
spese, si osserva che la stessa misconosce la realtà, visto e considerato che le
somme allora versate dal convenuto (pari a EUR 6'642.- ogni 3 mesi) non costituivano
le spese per il trasferimento a casa bensì il costo di assistenza e cura nella
casa medicalizzata allora temporaneamente individuata nella Residenza per
Anziani “__________” a __________ (cfr. pure la decisione resa da questa Camera
il 13 agosto 2010, inc. n. 12.2010.47, nell’ambito dell’inc. n. DI.2009.507
rich.) .
9.2. La richiesta formulata dagli
attori merita invece di essere accolta. Nell’allegato petizionale (p. 10 n. 42)
essi avevano sostenuto che una delle possibilità per far fronte alle necessità
di AO 1, quella poi fatta propria dal Pretore, sarebbe stata proprio quella di
assumere personale specializzato con una formazione adeguata, con un costo di
EUR 16.- all’ora (doc. O); avevano pure rilevato che benché AO 1 necessitasse
di cure ed assistenza 24 ore al giorno, si teneva conto del fatto che la sua
famiglia avrebbe potuto occuparsi direttamente di lui per parte del tempo; ed
avevano aggiunto che le prestazioni curative e di assistenza si sarebbero così
potute ridurre a 12 ore al giorno, per un esborso annuo di EUR 70'080.-,
capitalizzato in EUR 1'192'760.- (petizione p. 10 seg. n. 43 segg., essendosi
allora applicato un fattore di capitalizzazione di 17.02).
In risposta il convenuto
si era limitato ad osservare che “al di là dell’esiguo documento prodotto, è
giocoforza chiedere la dimostrazione dei costi, peraltro apparentemente
contenuti” (p. 19 n. 42), aggiungendo successivamente che “la modalità di
computo proposta appare sostenibile” (p. 20 n. 43/45).
In replica (p. 14 seg. n. 42-46)
e in duplica (p. 20 n. 42/46) le parti non avevano aggiunto nulla di rilevante
sul tema.
In assenza di una contestazione
in risposta delle ore necessarie alla cura e all’assistenza a domicilio di AO 1
in presenza dei famigliari, l’indicazione di 12 ore fornita in petizione dagli
attori deve senz’altro essere ammessa (art. 170 cpv. 2 CPC/TI), tanto più che
il convenuto aveva ritenuto “sostenibile” la modalità di computo proposta, che
capitalizzava l’esborso annuo risultante da un costo orario di EUR 16.- per 12
ore al giorno. Del resto nemmeno in sede conclusionale (p. 13 seg. n. 9b) il
convenuto aveva preteso che l’importo capitalizzato di EUR 1'192'760.-, da lui
espressamente menzionato e contestato per altri motivi, dovesse eventualmente
essere ridotto per il fatto che le ore di assistenza dovute fossero 8 anziché
12.
Agli attori vanno pertanto
riconosciuti, per i costi futuri per cure e assistenza, EUR 637'542.36 (EUR
16.- x 12 ore al giorno x 30 giorni = EUR 5’760.- mensili ./. partecipazione
del SSN o del SSR EUR 770.- mensili = EUR 4'990.- mensili pari a EUR 59'880.-
annui x fattore di capitalizzazione 15.21 x 70%).
10. Gli attori hanno in seguito
rimproverato al Pretore di aver riconosciuto loro, per le spese legali
preprocessuali, solo la somma di EUR 37’440.- (già ridotta del 30%), quando in
realtà il convenuto non aveva mai contestato in causa la pretesa da loro
azionata a questo titolo in EUR 56’670.- e in CHF 20'320.- (poi da ridursi,
come si è visto sopra, in ragione del 30%). A ragione.
È in effetti vero che essi
avevano fatto valere queste somme (petizione p. 15 n. 69) e che il convenuto
non le aveva contestate (art. 170 cpv. 2 CPC/TI), evidenziando segnatamente che
sul contenuto delle fatturazioni dei legali elvetici ed italiani e del
contabile “non sembrano esserci particolari osservazioni”, salvo aver poi evocato
alcune perplessità sulla fattura-proforma di EUR 37'440.- compresa nel
conteggio (risposta p. 24 n. 65/69). Ritenuto che in sede conclusionale (p. 16
n. 9f) la parte convenuta, con riferimento alla fattura-proforma di EUR
37'440.-, aveva tuttavia dichiarato “di non aver obiezioni e di riconoscere [N.d.R.
anche] la predetta somma”, a cui per altro “non si era opposta in precedenza
(limitandosi a mettere in evidenza l’assenza di un elemento decisivo)”, le
somme di EUR 56’670.- e di CHF 20'320.- azionate a titolo di spese legali
preprocessuali devono essere risarcite, beninteso nella misura (del 70%) in cui
il convenuto è responsabile. Gli importi da risarcire ammontano così effettivamente
a EUR 39’669.- e a CHF 14’224.-.
11. Nel querelato giudizio il
Pretore, preso atto che le condizioni di salute di AO 1 erano, sin
dall’origine, particolarmente invalidanti (avendo egli subito perso, come
pacificamente ammesso dalla controparte, non solo qualsiasi capacità di lavoro,
ma anche l’attitudine a soddisfare autonomamente i bisogni quotidiani
dell’esistenza, stante i suoi gravissimi handicap psichici e fisici [dovuti
all’encefalopatia da embolia lipidica sopraggiunta, cfr. doc. G]), ha
riconosciuto a favore di quest’ultimo, per sé (l’ammontare della quota a lui
dovuta per il figlio M__________, morto nel frattempo, verrà discusso più
avanti), un’indennità per torto morale di EUR 116'320.-, precisando che “la
pretesa a titolo di torto morale, di complessivi CHF 200'000.- [N.d.R. pretesa
dagli attori] appare esagerata, mentre va accolta la visione proposta dalla
convenuta a questo proposito, ancorata ad un importo di CHF 140'000.- (pari a
EUR 116’320.-)”, che “appare infatti in linea con la giurisprudenza del
Tribunale federale, tanto più alla luce del grado di corresponsabilità del 30%
dell’attore n. 1, mentre l’importo di CHF 200'000.- non lo è”.
In questa sede il
convenuto ha chiesto di ridurre quell’indennità a EUR 80'991.73, rilevando
che l’indennità piena dovuta a favore di AO 1 sarebbe stata di CHF 140'000.- (pari
a EUR 115'702.47 al tasso di cambio di CHF 1.21 per EUR 1.-). Gli attori hanno invece
ribadito la correttezza della somma di CHF 200'000.- (pari a EUR 136'761.- al
tasso di cambio alla data dell’incidente) da loro inizialmente azionata (poi ancora
da ridursi, come si è visto sopra, in ragione del 30%).
La somma riconosciuta dal Pretore
può tutto sommato essere confermata. A fronte delle gravissime conseguenze fisiche
e mentali patite da AO 1 (che per lo stesso convenuto sarebbe interamente
invalido, cfr. appello p. 5) l’attribuzione di un’indennità piena per torto
morale di CHF 200'000.-, che al tasso di cambio applicato dal Pretore alla data
della sentenza (che non era quello di CHF 1.21 per EUR 1.- qui proposto dal
convenuto) corrispondevano a EUR 166'171.42, è in effetti in linea con la giurisprudenza
(cfr. per analogia Hütte/Ducksch,
Die Genugtuung, 3ª ed., p. VIII/39 n. 25 seg. Zeitraum 1995/1997, p. VIII/22 n.
48 Zeitraum 2001/2002 e p. VIII/32 n. 68 Zeitraum 2003/2005; nella fattispecie poi
oggetto della sentenza TF 27 maggio 2010 4A_66/2010, di una gravità simile a
quella in esame, si era persino partiti da un’indennità piena di CHF 250'000.-;
sul tema cfr. pure Guyaz, Le tort
moral en cas d’accident: une mise à jour, in: SJ 2013 II 248), ritenuto che non
è contestato che quella somma debba essere poi ridotta in base al grado di
responsabilità (del 70%) imputabile al convenuto: l’indennità piena di soli CHF
140'000.- auspicata dal convenuto appare invece insufficiente, mentre non vi è
motivo di considerare il diverso tasso di cambio proposto dagli attori (per
altro a loro svantaggioso) che alla data della sentenza non era ormai più giustificato.
Non va del resto scordato che nella determinazione dell’indennità ex art. 47 CO
il Pretore gode pur sempre di un ampio potere di apprezzamento (II CCA 17
febbraio 2006 inc. n. 12.2004.192, 5 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.194), che
può essere censurato in seconda istanza solo in caso di eccesso o abuso, ciò
che non era manifestamente il caso nella fattispecie.
12. Le parti hanno censurato anche
il giudizio con cui il Pretore aveva attribuito, a titolo di indennità per
torto morale, un importo di EUR 41’542.- (pari a CHF 50'000.-) alla moglie AO 2
e un importo di EUR 20’770.- ciascuno (pari a CHF 25'000.-) a favore dei 3
figli AO 3, AO 4 e M__________ __________ (ritenuto che la somma spettante a
quest’ultimo, frattanto morto, andava poi assegnata in ragione di 1/4 a AO 1, AO
2, AO 3 e AO 4).
In questa sede il convenuto ha
chiesto che quelle indennità fossero ridotte del 30% (a EUR 28'925.62 rispettivamente
a EUR 14'462.81) in considerazione del grado di responsabilità a lui
ascrivibile. Da parte loro gli attori hanno invece ribadito la correttezza delle
indennità pretese con la petizione (di CHF 100'000.- rispettivamente di CHF
50'000.-, che al tasso di cambio alla data dell’incidente corrispondevano a EUR
68'380.70 rispettivamente a EUR 34'190.40) poi ancora da ridursi, come si è
visto sopra, in ragione del 30%.
È incontestato che l’estrema
gravità delle condizioni di salute di AO 1 giustifichi il riconoscimento di
un’indennità per torto morale a favore dei suoi congiunti, segnatamente della
moglie e dei figli (cfr. Hütte/Ducksch,
op. cit., p. I/88 segg.).
Nel caso di specie le parti si
sono poi pure pacificamente date atto che l’indennità per torto morale a favore
di ogni figlio di AO 1 dovesse essere pari a metà di quella di spettanza della
loro madre e moglie di quest’ultimo. Ora, ritenuto che in base alla
giurisprudenza alla moglie di una persona divenuta gravemente invalida può di
principio essere riconosciuta la metà dell’importo attribuito a quest’ultima (cfr.
la casistica in Hütte/Ducksch, op.
cit., p. I/89 e p. IX/9 n. 1.3 Zeitraum -2005; in tal senso pure Guyaz, op. cit., p. 251 seg. e Hütte/Ducksch [op. cit., Übersicht - Die Genugtuung im Wandel 1999 p. 0/5
e Übersicht - Die Genugtuung im Wandel 1998-2003 p. 0/6]), nel caso concreto a AO
2 può essere riconosciuto un importo di EUR 58'160.- e ai figli AO 3 e AO 4 un
importo di EUR 29'080.- ciascuno (ritenuto che a AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 va
pure attribuita, in ragione di EUR 7'270.- ciascuno, la somma spettante a M__________
__________), già tenuto conto della deduzione del 30% per la corresponsabilità imputabile
a AO 1.
13. Ricapitolando, il convenuto
dev’essere così condannato a pagare a AO 1 EUR 1'754'762.46 e CHF 14'224.-
(spese vive sopportate fino al 31 gennaio 2009 EUR 11'433.-, costi per cure e
assistenza fino al 31 dicembre 2014 EUR 110'512.50, costi futuri per cure e
assistenza EUR 637'542.36, perdita di guadagno fino al 31 dicembre 2008 EUR
302'413.78, perdita di guadagno dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 EUR
569'453.82, spese legali preprocessuali EUR 39’669.- e CHF 14’224.-, torto
morale per sé EUR 116'320.- e torto morale per il figlio M__________ poi
deceduto EUR 7'270.-, dedotti gli EUR 39'852.- già percepiti a seguito di una
decisione cautelare) oltre interessi, a AO 2 EUR 65'430.- (torto morale per sé
EUR 58'160.- e per il figlio M__________ EUR 7'270.-) oltre interessi e a AO 3
e a AO 4 EUR 36'350.- (torto morale per sé EUR 29'080.- e per il fratello M__________
EUR 7'270.-) oltre interessi ciascuno.
14. È infine manifestamente a
torto che il convenuto ha rimproverato al Pretore di non aver statuito sul
grado di corresponsabilità imputabile agli LI 2, che a suo dire dovrebbe essere
determinato in ragione del 50%. A parte il fatto che egli non aveva mai chiesto
al Pretore di esprimersi su questa particolare tematica di modo che la domanda
formulata per la prima volta in questa sede è chiaramente irricevibile (art.
317 cpv. 1 CPC), si osserva in effetti che la stessa nemmeno avrebbe potuto
essere esaminata, la procedura cantonale non permettendo al denunciante di
proporre domande proprie contro la parte denunciata intervenuta in lite (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 e n. 201 ad
art. 56, secondo cui la denuncia di lite, anche in caso di intervento del
denunciato, non crea un processo fra questo ed il denunciante, per cui il
giudice non può statuire sull’esistenza o meno dell’eventuale diritto di
regresso preteso dal denunciante, ritenuto che il giudizio su tale domanda non
può aversi che in un processo successivo).
15. Alla luce di quanto precede,
l’appello del convenuto deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile e
l’appello incidentale degli attori dev’essere parzialmente accolto nel senso
che la petizione va ammessa per le somme esposte al consid. 13.
La tassa di giustizia, le spese e
le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti
(art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che per la procedura di secondo grado le
stesse sono state calcolate sulla base di un valore litigioso di EUR 1'408'161.76
e di CHF 20'320.- (e meglio di EUR 356'998.71 per l’appello e di EUR 1'051'163.05
e di CHF 20'320.- per l’appello incidentale). All’intervenuta in lite LI 2, che
pure ha presentato risposte ai due gravami, non possono invece essere assegnate
ripetibili (TF 5 novembre 2015 4A_480/2014 consid. 4.3; II CCA 28 aprile 2016
inc. n. 12.2014.101).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 26 gennaio 2015
dell’AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali della
procedura di appello di CHF 12’000.- sono a carico dell’appellante, che
rifonderà agli appellati CHF 16'000.- per ripetibili.
III. L’appello
incidentale 3 marzo 2015 di AO 1, AO 2, AO
3.
e AO 4 è parzialmente
accolto. Di conseguenza la sentenza 5 dicembre 2014 / 12 gennaio 2015 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, è così
riformata:
1.
La petizione è parzialmente accolta, e di conseguenza,
l’AP 1, __________, è condannato a versare:
- a AO
1, __________, l’importo di EUR 1'754'762.46 e di CHF 14'224.- oltre interessi al 5% dal 15 agosto 2002 su EUR 123'590.- e dal 1°
gennaio 2009 su EUR 1'631'172.46 e su CHF 14'224.-.
- a AO
2, __________, l’importo di EUR 65'430.- oltre
interessi al 5% dal 15 agosto 2002.
- a AO
3, __________, l’importo di EUR 36'350.- oltre
interessi al 5% dal 15 agosto 2002.
- a AO
4, __________, l’importo di EUR 36'350.- oltre
interessi al 5% dal 15 agosto 2002.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 20’000.- e le spese di CHF 500.- nonché quelle
peritali di CHF 62'520.-, in parte già anticipate dalla parte convenuta nella
misura di CHF 26'220.65 e dalla denunciata in lite LI 2 nella misura di CHF
200.
-, sono provvisoriamente poste a carico solidale degli attori per 3/7 e per
essi a carico dello Stato, perché al beneficio dell’assistenza giudiziaria, e del
convenuto per 4/7. Il convenuto rifonderà agli attori CHF 15'000.- per parti di
ripetibili.
IV. Le
spese processuali della procedura di
appello incidentale di CHF 25’000.-
sono a carico degli appellanti incidentali in solido per 3/4 e per 1/4 sono
poste a carico dell’appellato incidentale, a cui gli appellanti incidentali
rifonderanno, sempre in solido, CHF 15'000.- per parti di ripetibili di
appello.
V. Notificazione:
-
-
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).