12.2015.154
Banca - gestione patrimoniale - responsabilità per istruzioni del contitolare di un conto congiunto
29 maggio 2017Italiano36 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.154
Lugano
29 maggio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.439
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 17
giugno 2010 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di EUR 742'701.81, somma poi ridotta in sede
conclusionale a EUR 686'378.28, oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2000;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 20 luglio 2015 ha
parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di EUR 2'306.- e USD
49'686.- oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2000;
appellanti entrambe le parti: l’attore, che con
appello 14 settembre 2015 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere integralmente la petizione e in via subordinata di
accoglierla almeno per EUR 294'529.- oltre interessi al
5% dal 12 settembre 2000, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi; la convenuta, che con risposta e
appello incidentale 4 novembre 2015 ha postulato la reiezione del gravame e la
riforma della decisione pretorile nel senso di respingere la petizione e in via
subordinata di accoglierla limitatamente a EUR 1’634.- e USD 55'587.45 oltre
interessi al 5% dal 12 settembre 2000, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
l'attore con risposta 8 gennaio 2016 ha chiesto di respingere la domanda
principale dell’appello incidentale e in via subordinata di accogliere la
domanda subordinata dell’appello incidentale e con ciò di riformare la sentenza
impugnata nel senso di accogliere la petizione per EUR 1’634.- e USD 55'683.-
oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2000, pure con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
7 ottobre 1999 (doc. B) i tre fratelli A__________, AP 1 ed E__________ __________,
cittadini __________ allora residenti in __________, hanno aperto presso la sede
__________ di B__________ __________ __________, il conto congiunto “e/o”
(con firme disgiunte) n. __________, sul quale l’indomani hanno fatto affluire
la somma di EUR 850'000.- (cfr. doc. G). Su quel conto, l’11 ottobre 1999 (doc.
C), essi hanno quindi conferito all’istituto di credito un mandato di gestione
patrimoniale, optando in particolare per la linea di gestione “H) azionaria
aggressiva” (doc. D).
Gli
investimenti in seguito effettuati dalla banca sulla relazione hanno dato luogo
a un’importante minusvalenza, tant’è che il 12 settembre 2000, quando il
mandato è stato revocato (si veda l’annotazione in tal senso apposta sul doc. C),
il saldo del conto risultava essere di EUR 716'121.72 (cfr. doc. M e 10).
2. Con
petizione 17 giugno 2010 AP 1, ritenendo che la gestione effettuata sul conto
non fosse conforme al mandato conferito, ha convenuto in giudizio innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1, successore in diritto di B__________
__________ (cfr. doc. P e A), per ottenerne la condanna al pagamento di una
somma poi ridotta in sede conclusionale da EUR 742'701.81 a EUR 686'378.28
oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2000. Egli, in
estrema sintesi, ha auspicato che la controparte fosse tenuta a risarcirgli il
danno causato dal cattivo adempimento del contratto, consistente nella
differenza tra il saldo del conto al 12 settembre 2000 e quello, di EUR
1'402'500.-, ipoteticamente conseguibile a quella medesima data adottando quale
termine di confronto l’indice “Credit First Boston Tech (^CTN) A” (doc.
N).
La
convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Con
la sentenza 20 luglio 2015 qui impugnata, il Pretore, in parziale accoglimento
della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di EUR 2'306.- e USD
49'686.- oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2000 (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia di CHF 11’000.-
e le spese di CHF 46’000.- per il 7% a carico della convenuta e per il 93% a
carico dell’attore, tenuto pure a rifondere alla controparte CHF 34'000.- per
ripetibili (dispositivo n. 2). Il giudice di prime cure ha in sostanza obbligato
la convenuta a risarcire il solo danno derivato dall’eccessiva concentrazione del
portafoglio su alcuni titoli.
4. La
decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.
Con
appello 14 settembre 2015, avversato con risposta 4 novembre 2015 dalla
controparte, l’attore, ribadendo che alla convenuta andava pure rimproverata
una strategia di gestione errata rispettivamente un comportamento immobilista,
ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente
la petizione; in via subordinata ha chiesto che la stessa fosse accolta per almeno
EUR 294'529.- oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2000,
somma corrispondente alla differenza tra il saldo del conto al 12
settembre 2000 e quello, di EUR 1'010'650.-, ipoteticamente conseguibile a
quella medesima data adottando quale termine di confronto il mix di indici
S&P 500 e Stoxx 600 (in EUR e USD) proposto dal perito giudiziario; il
tutto protestando le spese e le ripetibili della sede pretorile, queste ultime
da lui quantificate in CHF 34'000.-, nonché quelle di secondo grado.
Con
appello incidentale 4 novembre 2015, avversato con risposta 8 gennaio 2016 dalla
controparte (che ha invero dichiarato, sia pure solo in subordine, di aderire
alla richiesta formulata in via subordinata, ancorché rettificata), la
convenuta, declinando ogni responsabilità e ritenendo errato il dispositivo di
prima istanza sulle ripetibili, ha chiesto la riforma della decisione pretorile
nel senso di respingere la petizione e di fissare le ripetibili a suo favore
tra CHF 40'800.- e CHF 51'000.-; in via subordinata, auspicando la correzione
del calcolo del danno effettuato dal Pretore, ha chiesto che la petizione fosse
accolta limitatamente a EUR 1’634.- e USD 55'587.45 oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2000, con protesta di spese e ripetibili;
il tutto protestando le spese e le ripetibili di seconda istanza.
5. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata
avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. A
questo stadio della lite è pacifico che tra le parti sia venuto in essere un
contratto di gestione patrimoniale, retto dalle norme del mandato di cui
all’art. 394 segg. CO (DTF 124 III 155 consid. 2b, 132 III 460
consid. 4.1; TF 31 agosto 2010 4A_484/2009 consid. 2; II CCA 4 giugno
2008 inc. n. 12.2005.174).
Il
mandatario è così responsabile verso il mandante della buona e fedele
esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO; DTF 131 III 377
consid. 4.1). La sua responsabilità sottostà, in generale, alle medesime regole
di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro. Egli
deve quindi eseguire diligentemente il compito e salvaguardare fedelmente gli
interessi legittimi della controparte (art. 321a cpv. 1 CO). La diligenza
necessaria si valuta più severamente allorquando il mandatario fornisce servizi
professionali contro rimunerazione e accetta di determinare lui stesso gli
investimenti che verranno effettuati con i fondi del mandante (DTF 119 II 333
consid. 5a, 124 III 155 consid. 3a; II CCA 26 giugno 2013 inc. n. 12.2011.167,
4 novembre 2013 inc. n. 12.2012.122, 23 giugno 2015 inc. n. 12.1004.20, 2 marzo
2017 inc. n. 12.2015.129). In caso di gestione non conforme al
contratto, il danno risarcibile consiste nella differenza tra il patrimonio del
cliente a seguito di quella gestione e quello che sarebbe stato ipoteticamente
conseguibile con una gestione corretta (cfr. TF 3 dicembre 2004 4C.18/2004 consid. 2 pubbl. in SZZP 2005 p. 174, 10 novembre 2006 4C.158/2006 consid. 4.3 e 4.4, 30 novembre 2006 4C.295/2006 consid. 5.2.2, 15 gennaio 2008 4A_351/2007 consid.
3.2.2, 14 dicembre 2012 4A_481/2012 consid. 3 pubbl. in SJ 2013 I p. 487; II
CCA 24 agosto 2009 inc. n. 12.2008.122, 26 giugno 2013 inc. n.
12.2011.167, 4 novembre 2013 inc. n. 12.2012.122, 26 marzo 2015 inc. n.
12.2013.23, 23 giugno 2015 inc. n. 12.2014.20).
7. In
questa sede la convenuta ha innanzitutto rimproverato al Pretore di non aver
riconosciuto la carente legittimazione attiva dell’attore, che a suo dire
sarebbe già stato tacitato a seguito della diseredazione del fratello A__________
da parte del padre __________ __________ per il ruolo da lui assunto nella
gestione del conto, ciò che di per sé avrebbe già imposto di respingere la
petizione.
La censura non può assolutamente trovare accoglimento.
Essa
è innanzitutto irricevibile in ordine per carenza di motivazione (art. 311 cpv.
1 CPC), visto e considerato che la convenuta non si è confrontata con le
ragioni di fatto e di diritto che avevano indotto il Pretore, il 13 agosto
2012, a respingere l’istanza di restituzione in intero da lei presentata il 30
gennaio 2012, volta per l’appunto a permetterle di prevalersi di quella
circostanza fattuale, di sollevare l’eccezione di carenza di legittimazione
attiva, di precisare le sue allegazioni su quel tema e di assumere le necessarie
prove al proposito; la convenuta ha del resto persino passato sotto silenzio
che il giudice di prime cure avesse allora reso un giudizio incidentale in tal
senso.
Essa
sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso anche nel merito. In
effetti, come giustamente rilevato dal Pretore nella decisione sull’istanza di
restituzione in intero, quell’iniziativa partiva in particolare dall’assunto secondo
cui l’attore sarebbe stato tacitato intra-familiarmente sennonché un tale
approccio non era condivisibile poiché riguardava semmai il rapporto interno
tra i futuri eredi del padre (allora ancora in vita) dell’attore e dei due
fratelli. Detto altrimenti, ciò non escludeva affatto che l’attore potesse ancora
chiedere alla convenuta, nel rapporto esterno, il risarcimento dell’eventuale
danno subito a seguito della gestione del conto, del resto mai rifuso a nessuno.
8. Prima
di passare in rassegna le altre censure d’appello, e meglio quelle riguardanti
le varie pretese risarcitorie ancora avanzate dall’attore, appare opportuno
evadere le obiezioni mosse da quest’ultimo alla perizia giudiziaria.
8.1. L’art.
253 CPC/TI stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e
si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto
dall’art. 90 CPC/TI.
In
presenza di una perizia giudiziale il giudice deve pertanto esaminare se il
perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le
rispettive tesi e - ritenuto che egli non è esperto della materia specifica -
se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè
di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle
conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata
nella sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle conclusioni peritali,
onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo
concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione
dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione di mere congetture o
considerazioni soggettive di una parte (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o
contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte
in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità
della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica
soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di
scienza e verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti
della parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito
giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con
principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art.
253; II CCA 28 agosto 2012 inc. n. 12.2010.221, 11 marzo 2013 inc. n.
12.2011.101, 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175).
8.2. Nel caso di specie, non vi è assolutamente ragione di far
astrazione dal referto peritale, le cui conclusioni sono logiche e
convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni.
Del
resto le uniche obiezioni mosse in questa sede dall’attore al perito giudiziario,
quella di essersi “sorprendentemente rivelato magnanimo” nei confronti
della convenuta sul tema della strategia di gestione da lei attuata (appello p.
16) e quella di aver esposto delle considerazioni “lacunose” sul tema
della reattività e della dinamicità richiesta alla stessa (appello p. 19), del
tutto generiche e per altro nemmeno sufficientemente sostanziate e/o provate (non
potendo come detto bastare a tale scopo il solo fatto che l’avviso peritale non
fosse condiviso da quella parte), sono ben lungi dall’adempiere le severe condizioni
per imporre al giudice di distanziarsi dalle conclusioni peritali, tanto più
che lo stesso attore, su altri aspetti, ha più volte ritenuto di potersi
senz’altro fondare su quelle medesime risultanze.
9. Nella
sua decisione, per quanto qui interessa, il Pretore ha innanzitutto esaminato se
alla convenuta potesse essere rimproverata una strategia di gestione errata
rispettivamente un comportamento immobilista, concludendo in senso negativo.
Egli
ha al proposito ritenuto che A__________ __________, che, come risultava
dall’interrogatorio formale dell’attore (ad 3), da tutti i testi assunti e dai
doc. 8 e H, era particolarmente attento all’andamento del mandato, interloquiva
regolarmente con i gestori della convenuta, aveva firmato tutti i rapporti di
visita in banca e non risultava aver mai sollevato critiche al suo operato,
avesse agito in rappresentanza degli altri contitolari del conto (poco
importando se avesse un contratto di retrocessioni con la banca, cfr. doc. E) e
che di conseguenza tramite lui anche costoro, tra cui l’attore, avessero saputo
degli investimenti da lui disposti su quel conto e avessero pure tacitamente
ratificato l’operato della convenuta. Egli ha ad ogni buon conto aggiunto che,
sulla prima questione, l’attore non era stato in grado di provare che la
convenuta avesse violato il contratto di gestione in punto alla scelta dei
titoli su cui investire, non avendo provato che essa si fosse scostata dalla
linea di gestione “H” o che la sua scelta dei titoli fosse stata irragionevole;
sul secondo aspetto ha invece osservato, fondandosi sulla perizia giudiziaria,
che da una parte la strategia della convenuta di non disinvestire al momento
dello scoppio della “bolla internet”, verificatosi nel marzo 2000, era
compatibile con una percezione di possibile imminente ripresa dei mercati che
concretamente non poteva essere esclusa a priori (p. 21, 37 seg.), e che dall’altra,
a fronte della situazione particolarmente straordinaria verificatasi, l’obbligo
di informazione al cliente che si sarebbe imposto nelle particolari circostanze
quando la performance negativa aveva raggiunto un livello ragionevolmente non
accettabile (p. 28), era stato ossequiato con le informative fornite a A__________
__________.
9.1. In
questa sede l’attore ha obiettato che A__________ __________ non poteva
vincolare gli altri contitolari del conto, non avendo agito in rappresentanza di
costoro (ed anzi la convenuta avrebbe dovuto riconoscere che egli, al beneficio
di un contratto di retrocessioni con lei, agiva in una situazione di conflitto
d’interesse), e in ogni caso neppure aveva mai ratificato l’operato della
convenuta (doc. H e 8, testi M__________ __________ p. 8 seg. e E__________ __________
p. 3; complemento peritale p. 3). Ed ha quindi ribadito che la convenuta, in
una prima fase, dal 7 ottobre 1999 al febbraio (recte: al 10 marzo) 2000,
non aveva dato seguito, se non tardivamente, alle richieste di investimento nel
settore tecnologico formulate sin dall’inizio al suo indirizzo (cfr. doc. H),
rispettivamente che in una seconda fase, dopo lo scoppio della “bolla internet”,
avvenuto il 10 marzo 2000, aveva dato prova di grave e colpevole immobilismo,
senza una strategia di gestione, senza che vi fossero indizi di un’imminente
ripresa del mercato (perizia p. 20 seg.) e senza che fosse stata provata l’informativa
sul da farsi con uno dei contitolari del conto. Di qui, a suo dire, il buon
fondamento della richiesta volta all’accoglimento integrale della petizione,
per EUR 686'378.28 oltre interessi, somma corrispondente alla differenza tra il
saldo del conto al 12 settembre 2000 e quello, di EUR 1'402'500.-,
ipoteticamente conseguibile a quella medesima data adottando quale termine di
confronto l’indice “Credit First Boston Tech (^CTN) A”, o quanto meno
per EUR 294'529.- oltre interessi, somma corrispondente alla differenza tra il
saldo del conto al 12 settembre 2000 e quello, di EUR 1'010'650.-,
ipoteticamente conseguibile a quella stessa data adottando quale termine di
confronto il mix di indici S&P 500 e Stoxx 600 (in EUR e USD) proposto
peritalmente.
9.2. Le
censure dell’attore sulla questione dell’avvenuta ratifica da parte di A__________
__________ della gestione effettuata dalla convenuta e sul tema della mancata
dimostrazione di violazioni contrattuali da parte di quest’ultima (nonché della
mancata determinazione del relativo danno) devono senz’altro essere disattese.
9.2.1. Sulla
prima questione, si osserva che è ampiamente a torto che l’attore ha preteso
che l’operato di A__________ __________ non fosse per lui vincolante. Egli pare
in effetti scordare che A__________ __________, oltre ad essere stato
internamente delegato alla gestione della relazione bancaria (interrogatorio
formale dell’attore ad 3), era pacificamente uno dei tre contitolari del conto
congiunto “e/o” (con firme disgiunte) (che costituisce un caso di
applicazione della solidarietà attiva ai sensi dell’art. 150 CO, cfr. DTF 94 II
167 consid. 3, 94 II 313 consid. 4-6, 110 III 24 consid. 3, 112 III 90 consid.
5; Emch/Renz/Arpagaus, Das
Schweizerische Bankgeschäft, 7ª ed., p. 227 n. 666; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4ª
ed., p. 449 seg.) e che in quel ruolo questi, per la banca convenuta, risultava
dunque agire come se fosse l’unico titolare del conto, autorizzato con ciò ad
effettuare, da solo, tutte le operazioni permesse dal contratto ed a ricevere,
sempre da solo, le eventuali informazioni necessarie (Emch/Renz/Arpagaus, op. cit., ibidem; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ª
ed., p. 339 n. 61 e 63; Guggenheim,
Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4ª ed., p. 453 seg. e p. 463 seg.).
In tali circostanze, visto e considerato che per la convenuta costui poteva
agire come se fosse l’unico titolare, il fatto che lo stesso fosse nel contempo
al beneficio di un contratto di retrocessioni con lei (cfr. doc. E) non era
dunque problematico nell’ottica in una situazione di conflitto d’interesse.
E
neppure è stato validamente censurato l’accertamento pretorile secondo cui A__________
__________ avesse ratificato l’operato della convenuta. L’attore si è in
effetti limitato a sostenere che l’annotazione riportata sulla situazione
patrimoniale del 9 dicembre 1999 (doc. H: “performance non brillante in
considerazione del recente rialzo azionario; troppo peso su “automotive” e
nessun peso su “tecnology””) non poteva essere intesa come una valida
ratifica, mentre quella sulla situazione patrimoniale del 15 giugno 2000 (doc.
8: “tutto ok”) era stata apposta solo dai funzionari della convenuta e
non rifletteva il consenso dei titolari del conto: sennonché si osserva che il
Pretore non ha certo ecceduto nel suo ampio potere di apprezzamento laddove ha
rilevato, anche alla luce della deposizione resa dal teste M__________ __________
(p. 8 seg.), della quale non vi è motivo di dubitare stante la sua attuale
indipendenza dalle parti, che quanto riportato nel doc. H non costituiva una
contestazione alla gestione sia pure “non brillante” sino ad allora
operata dalla convenuta ma tutt’al più un’indicazione sull’indirizzo da dare in
futuro alla stessa, rispettivamente che non è stato provato, anche in questo
caso alla luce della testimonianza di M__________ __________ (p. 8 seg.), che
l’annotazione riportata sul doc. 8, apposta proprio dai funzionari della
convenuta (testi M__________ __________ p. 8 e E__________ __________ p. 3), non
riflettesse il consenso di A__________ __________. Per il resto, l’attore non
ha censurato (se non per la prima volta, e con ciò irritualmente, nell’ambito
della sua risposta all’appello incidentale, cfr. art. 317 cpv. 1 CPC) l’assunto
pretorile secondo cui A__________ __________ avesse firmato tutti i rapporti di
visita in banca, ciò che implicava la loro approvazione (TF 16 novembre 2010 4A_380/2010
consid. 2.3.3), poco importando invece, a quest’ultimo proposito, se il perito,
che nell’occasione si era in effetti espresso su una questione giuridica ovviamente
non di sua competenza (cfr. in generale Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 2 ad art. 253; cfr., sulle considerazioni giuridiche contenute in
una perizia, II CCA 19 dicembre 1994 inc. n. 2349, 21 marzo 1997 inc. n. 12.96.157),
sia stato di avviso diverso (cfr. complemento peritale p. 3).
9.2.2. L’attore
non può in ogni caso essere seguito nemmeno sul secondo aspetto evidenziato
abbondanzialmente dal Pretore. Del resto nemmeno il perito ha ritenuto che alla
convenuta, sulla questione, potesse essere ascritta una responsabilità.
9.2.2.1. L’attore,
richiamandosi al tenore della situazione patrimoniale del 9 dicembre 1999 (doc.
H, teste M__________ __________ p. 8) e alla brochure “le 15 linee di
gestione: marzo 2000” (doc. F), ha rilevato che la convenuta, in una prima
fase, dal 7 ottobre 1999 al 9 dicembre 1999, non aveva dato seguito alle
richieste di investimento nel settore tecnologico formulate sin dall’inizio al
suo indirizzo: sennonché, da una parte non risulta affatto che il contratto di
gestione patrimoniale, concluso nell’occasione secondo la linea di gestione “H”
(doc. C e D), obbligasse la convenuta ad investire proprio nel settore tecnologico,
e l’attore non può certo sostenere il contrario invocando il doc. F, che è
stato allestito solo in epoca successiva, nel marzo 2000, e nel quale è
precisato che la composizione, in quel particolare settore, del portafoglio
titoli, in caso di linea di gestione “H”, era solo di carattere
indicativo; e dall’altra neppure risulta che l’attore avesse sin dall’inizio
insistito affinché la convenuta investisse in quel settore: come già si è
detto, e la deposizione del teste M__________ __________ (p. 8) non aggiunge
nulla di diverso sul tema, quanto riportato nel doc. H, risalente al 9 dicembre
1999, non costituiva in effetti una contestazione alla gestione sia pure “non
brillante” sino ad allora operata dalla convenuta ma tutt’al più
un’indicazione sull’indirizzo da dare in futuro alla stessa.
E
comunque l’istruttoria ha permesso di accertare che nel periodo in questione la
convenuta aveva già provveduto ad effettuare molteplici investimenti nel
settore tecnologico (cfr. doc. G, H e O, con riferimento, per esempio, ai
titoli E Trade Group, Intel Corp., CMG Information SVC, Amazon Com. Inc., Lycos
Inc., PSInet Inc., USWeb Corp., Yahoo Inc.).
9.2.2.2. L’attore,
richiamandosi nuovamente al tenore della situazione patrimoniale del 9 dicembre
1999 (doc. H), ha rilevato che la convenuta, in una seconda fase, dal 9
dicembre 1999 al 10 marzo 2000, aveva sì dato seguito, ma solo con colpevole ritardo,
alle richieste di investimento nel settore tecnologico, da lei messe in atto
unicamente da metà 2000.
La
censura è irricevibile in ordine essendo stata sollevata per la prima volta
solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI e contrario; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 28 segg.
ad art. 78).
Essa
sarebbe stata comunque destinata all’insuccesso anche nel merito, visto e
considerato che dall’annotazione apposta nel doc. H, ed in particolare dalla
frase “troppo peso su “automotive” e nessun peso su “tecnology””, la
convenuta non doveva ancora concludere che tutti gli investimenti in corso dovessero
essere subito liquidati e dirottati sul settore tecnologico ma unicamente che la
quota degli investimenti in quel settore doveva progressivamente essere
aumentata (teste M__________ __________ p. 8 seg.), e che nel caso di specie
quella richiesta è poi stata ossequiata dalla convenuta (teste M__________ __________
p. 8 seg.), in tempi più che ragionevoli, tant’è che dall’istruttoria (cfr.
doc. G e O) si è potuto evincere che altri investimenti in quel settore sono
stati effettuati già il 16 dicembre 1999 (titoli Kon. Philips Electronics), il
3 gennaio (titoli Kon. Philips Electronics), il 5 gennaio (titoli Baan
Company), il 18 gennaio (titoli E Trade Financial Corp.), il 24 gennaio (Micron
Technology), il 25 gennaio (CMG Information SVC), il 9 febbraio (America Online
Inc.), il 14 febbraio (titoli KPN NV), il 18 febbraio (titoli Biotech Holders
Trust e Litronic Inc.), il 3 marzo (titoli STMicroelectronics), il 7 marzo
(titoli Verisign Inc.) e il 10 marzo 2000 (titoli Litronic. Inc.), senza che quella
tempistica sia stata ritenuta sanzionabile dal perito.
9.2.2.3. L’attore
ha rimproverato alla convenuta, in una terza fase, dopo lo scoppio della “bolla
internet”, avvenuto il 10 marzo 2000, di aver dato prova di grave e
colpevole immobilismo, senza una strategia di gestione, senza che vi fossero
indizi di un’imminente ripresa del mercato (perizia p. 20 seg.) e senza che
fosse stata provata l’informativa sul da farsi con uno dei contitolari del
conto.
La
censura è infondata nella misura in cui è ricevibile. Il perito giudiziario ha
in effetti rilevato che dopo lo scoppio della “bolla internet” la
percezione degli operatori del mercato circa un imminente rialzo dei mercati
non fosse affatto univoca, per cui la scelta adottata nell’occasione dalla
convenuta di non liquidare gli attivi in conto, per altro condivisa anche da
altri investitori, non poteva essere criticata, se non con il senno di poi
(perizia p. 19 seg. e p. 38). Non è invece stato provato che il mancato disinvestimento
fosse dovuto all’assenza di una strategia di gestione da parte della stessa. Quanto
all’obbligo di informazione al cliente, che per il perito (perizia p. 20) e il
Pretore si sarebbe imposto nelle particolari circostanze quando la performance
negativa aveva raggiunto un livello ragionevolmente non accettabile, lo stesso
non appare qui rilevante già per il fatto che l’attore mai aveva contestato
negli allegati preliminari una tale carenza informativa, questione sulla quale
le parti non hanno dunque assunto alcuna prova: ritenuto in ogni caso che A__________
__________ era regolarmente in contatto con la convenuta (il teste M__________ __________,
a p. 8, e poi a p. 2 del doc. S, ha in effetti precisato che i contatti con lui
avvenivano indicativamente una volta al mese) e che gli investimenti non sono
stati liquidati dopo lo scoppio della “bolla internet”, l’assunto del
Pretore secondo cui tale modo di procedere fosse stato concordato con lui, sia
pure non suffragato da un’esplicita risultanza probatoria, appare tutt’altro
che arbitrario.
Si
aggiunga, per completezza, che il fatto che la convenuta avesse allora scelto
di non liquidare gli investimenti in conto non significava affatto che essa avesse
poi omesso qualsiasi operatività, nel senso di un suo “immobilismo”:
l’istruttoria ha in effetti confermato che l’operatività è in seguito continuata,
con nuovi acquisti e nuove vendite (cfr. doc. 6 e 7).
9.2.3. La
censura dell’attore non risulta in ogni caso convincente nemmeno per quanto
riguarda il danno da risarcire. A fronte delle violazioni contrattuali
rimproverate sopra alla convenuta, egli si è in effetti limitato a far valere
un unico danno complessivo, da lui poi individuato, in base alle prove documentali
offerte (doc. N) rispettivamente alla perizia giudiziaria, nella differenza tra
il saldo del conto al 12 settembre 2000 e quello ipoteticamente conseguibile a
quella medesima data adottando quale termine di confronto l’indice da lui
indicato oppure quello proposto dal perito giudiziario. Coerentemente, atteso
che le violazioni contrattuali rimproverate alla controparte erano come detto
assai diverse nelle tre fasi temporali da lui evocate (dal 7 ottobre al 9 dicembre
1999, dal 9 dicembre 1999 al 10 marzo 2000 e dal 10 marzo al 12 settembre 2000),
egli avrebbe in realtà dovuto rivendicare, offrendo le relative prove, il danno
relativo ad ogni singolo periodo temporale, sennonché non ha assolutamente ritenuto
di procedere in tal senso, con la conseguenza che il danno risultante da quelle
presunte violazioni contrattuali, che invero sarebbe stato agevolmente
determinabile in ambito peritale (ciò che tra l’altro esclude di applicare a
sua favore la facilitazione della prova prevista dall’art. 42 cpv. 2 CO), non è
stato per nulla provato.
Per
completezza di motivazione, si aggiunga che il termine di confronto, a cui si
sarebbe dovuto far capo qualora, per mera ipotesi, fosse stato possibile far valere
un unico danno complessivo, sarebbe certamente stato il mix di indici S&P
500 e Stoxx 600 (in EUR e USD) proposto dal perito giudiziario, che per le
ragioni, perfettamente condivisibili, esposte da quest’ultimo ed a cui si
rinvia esplicitamente (perizia p. 34, delucidazione peritale p. 5 seg.), era
preferibile all’indice “Credit First Boston Tech (^CTN) A” proposto
dall’attore.
10. Nella
sua decisione il Pretore ha in seguito affrontato il tema del cosiddetto “Klumpenrisiko”,
giungendo alla conclusione, sulla base della perizia giudiziaria (p. 14 seg.,
26 seg. e 30 seg.), che per l’intera durata del mandato di gestione si fossero
prodotte delle concentrazioni eccessive, non riconoscibili da A__________ __________,
di alcuni titoli presenti nel portafoglio. Preso atto che, a detta del perito,
qualora fossero state rispettate le concentrazioni ammissibili, la perdita riscontrata
sarebbe stata inferiore di EUR 1'939.50 e USD 41'787.81 (perizia p. 32), e
ritenuto che quelle somme avrebbero potuto essere investite utilizzando come
termine di confronto il mix di indici S&P 500 e Stoxx 600 (in EUR e USD)
proposto dal perito, che nel periodo dal 10 ottobre 1999 al 12 settembre 2000
aveva avuto una performance positiva del 18.9%, egli, aggiungendo quella
percentuale a quegli importi, ha per finire quantificato il danno da risarcire all’attore
in EUR 2'306.- e USD 49'686.-.
10.1. La
conclusione pretorile è stata censurata da entrambe le parti.
L’attore,
nell’appello, ha rimproverato al Pretore di non aver da una parte considerato
che il perito, in sede di delucidazione peritale (p. 4), aveva corretto a USD
66’092.50 l’entità della perdita causata dall’eccessiva concentrazione di
alcuni titoli in valuta americana presenti nel portafoglio, e di non aver
dall’altra ritenuto che la percentuale del 18.9% doveva essere applicata “al
capitale investito e non alla perdita generata”.
La
convenuta, nel suo allegato di risposta e appello incidentale, ha declinato
ogni sua responsabilità sul tema: ha rilevato che concentrazioni superiori al
10% in alcuni titoli non potevano essere considerate eccessive né in base al
contratto (cfr. doc. F) né in base alla giurisprudenza, che sino ad oggi non si
era espressa sulla percentuale di concentrazione ammissibile; ha contestato che
l’eccessiva concentrazione, risultante dagli estratti (per esempio doc. H p. 3
e I p. 3 seg.), non fosse riconoscibile da A__________ __________, che l’aveva
così ratificata; ha lamentato la mancata considerazione da parte del primo
giudice dell’avvenuta limitazione della sua responsabilità alla negligenza
grave e al dolo (doc. 4b) non provati, dell’assenza di contestazione entro 30
giorni (doc. 4a), dell’assenza di censure fino a settembre 2006 (doc. FF) e
della rinuncia sottoscritta all’informazione sui rischi (doc. D). Qualora fosse
ammessa una sua responsabilità, preso atto del parziale buon fondamento della
censura di controparte sull’entità del danno corretto in sede di delucidazione
peritale, che non era invero di USD 66’092.50 ma di USD 65'979.15 (cfr. perizia
p. 32), ha rilevato che l’attore non aveva però provato l’esito, negativo, che
sarebbe stato conseguito investendo le maggiori perdite, di EUR 1’939.50 e USD
65'979.15, così com’era stato investito il portafoglio, e con ciò il danno
totale, per cui la pretesa doveva essere respinta; e in ogni caso, rilevando
che gli investimenti, dal 7 ottobre 1999 al 10 settembre 2000, avevano prodotto
una perdita del 15.75%, ha applicato tale percentuale alle maggiori perdite
così risultate, concludendo che il danno totale sarebbe stato tutt’al più di EUR
1'634.- e USD 55'587.45.
Nella
risposta all’appello incidentale, l’attore ha contestato le argomentazioni della
controparte, rilevando che l’ultimo calcolo proposto da quest’ultima avrebbe in
ogni caso dovuto essere corretto in EUR 1’634.- e USD 55'683.-, visto che
l’entità della perdita causata dall’eccessiva concentrazione di alcuni titoli
in valuta americana presenti nel portafoglio corretta in sede di delucidazione
peritale era di USD 66’092.50 e non di USD 65'979.15.
10.2. Le
censure addotte dalla convenuta per escludere ogni sua responsabilità sul tema del
“Klumpenrisiko” devono essere disattese.
10.2.1. Nonostante
sia vero che il contratto di gestione patrimoniale (doc. C e D) nulla prevedeva
in merito al carattere eccessivo di concentrazioni superiori al 10% (ritenuto
che la convenuta non può certo sostenere il contrario invocando il doc. F, nel
quale, a titolo di esempio, era stato esposto un portafoglio con un’accresciuta
concentrazione in alcuni titoli, dato che, come già detto, quel documento, per
altro solo di carattere interno ed indicativo, è stato allestito solo in epoca
successiva, nel marzo 2000) e che la giurisprudenza non si era sino ad oggi
ancora espressa sulla percentuale di concentrazione sanzionabile (cfr. perizia
p. 13), è però altrettanto vero che l’opinione peritale, fondata sull’art. 9
delle Direttive concernenti il mandato di gestione patrimoniale emanate dall’ASB
allora in vigore (doc. 18), secondo cui nel caso di specie il limite di
concentrazione ammissibile in un titolo potesse essere fissato, a dipendenza
della sua capitalizzazione, tra il 5% e 10% (perizia p. 13 segg., in particolare
p. 14 e 18, p. 27 e 32), appare condivisibile.
10.2.2. Del
tutto infondata è la tesi della convenuta secondo cui A__________ __________
avesse ratificato l’eccessiva concentrazione. Anche se la percentuale di investimento
nei singoli titoli era effettivamente evincibile dagli estratti (per esempio
doc. H p. 3 e I p. 3 seg.), non è in effetti stato provato che quest’ultimo fosse
a conoscenza del carattere eccessivo di quella concentrazione rispettivamente
che la convenuta gliel’avesse segnalato, sicché nemmeno si può ritenere che egli
possa in seguito aver ratificato la gestione in tal senso. La dottrina e la
giurisprudenza hanno al proposito già avuto modo di stabilire nel diritto
societario - ma le conclusioni possono essere estese a tutti i campi del
diritto - che una dichiarazione di scarico è operante solo nella misura in cui
si riferisce a fatti che erano stati resi noti al debitore o che erano comunque
a sua conoscenza al momento in cui la stessa è stata resa (cfr. DTF 78 II 155,
95 II 320 consid. IV.2; TF 29 giugno 2005 4C.107/2005 consid. 3.2; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, p. 435 n. 129; Böckli,
Schweizer Aktienrecht, 3ª ed., p. 2143 n. 451; Watter/Dubs,
Der Déchargebeschluss, in: AJP 2001 p. 911 seg.; Bachmann, Aktienrechtliche Verantwortlichkeit im Konkurs,
in: AJP 2003 p. 502), ritenuto che gli stessi principi valgono del resto anche
per una dichiarazione di ratifica (cfr. TF 3 dicembre 2004 4C.18/2004 consid.
1.8, 31 agosto 2010 4A_482/2009 consid. 3.3.1; II CCA 16 giugno 2006 inc. n.
10.2004.8, 20 marzo 2009 inc. n. 10.2002.17, 24 agosto 2009 inc. n.
12.2008.122, 3 giugno 2015 inc. n. 12.2013, 2 marzo 2016 inc. n. 12.2015.24).
10.2.3. Parimenti
infondata è l’argomentazione difensiva della convenuta secondo cui la sua responsabilità
sul tema possa essere stata esclusa dalla sottoscrizione di alcune clausole
contrattuali o da altri comportamenti tenuti dal cliente.
La
clausola avente per oggetto la limitazione della responsabilità della banca alla
sola negligenza grave e al dolo, a suo dire non provati, si riferiva in effetti
unicamente al contratto di deposito (doc. 4b); tanto più che nell’occasione
alla convenuta poteva per l’appunto essere rimproverata una negligenza grave.
La
clausola che imponeva una contestazione degli estratti entro 30 giorni, pena la
loro approvazione (doc. 4a), si riferiva invece al solo contenuto di quegli
estratti, ma non implicava ancora, come si è visto al considerando che precede,
la ratifica di eventuali circostanze di cui il cliente non era a conoscenza.
Quanto
all’assenza di obiezioni dei clienti fino a settembre 2006, dalla stessa non si
può desumere alcunché; mentre non è dato di comprendere quale rilevanza possa
avere nell’occasione l’avvenuta rinuncia all’informazione sui rischi (doc. D).
10.3. Il
calcolo del danno risarcibile a questo titolo effettuato dal Pretore non può invece
essere confermato.
10.3.1. È
senz’altro a ragione che le parti hanno evidenziato che il perito, in sede di
delucidazione del suo referto, aveva provveduto a correggere da USD 41'901.26
(perizia p. 32 e allegato AP 19) a USD 66’092.50 (complemento peritale p. 4 che
rinvia all’allegato AP 19 modificato) l’entità della perdita causata
dall’eccessiva concentrazione dei titoli indicati dall’attore in valuta
americana presenti nel portafoglio. Ritenuto che l’entità della perdita causata
dall’eccessiva concentrazione di tutti i titoli in valuta americana presenti in
portafoglio andava poi ridotta di USD 113.35, importo corrispondente all’utile
conseguito a seguito dell’eccessiva concentrazione in altre operazioni in
quella valuta (perizia p. 32), la stessa, diversamente da quanto preteso
dall’attore e come invece indicato dalla convenuta, va in definitiva
determinata proprio in USD 65'979.15.
La
perdita in conto causata dall’eccessiva concentrazione dei titoli in valuta
europea presenti nel portafoglio è invece, pacificamente, quella di EUR
1'939.50.
10.3.2. Resta
da esaminare se ed eventualmente in quale misura quelle due somme si sarebbero
evolute nel caso in cui fossero state investite correttamente, e meglio in base
al contratto.
Le
soluzioni proposte sulla particolare questione dal giudice di prime cure e
dalle parti non convincono: quella del Pretore (che ipotizzava il loro investimento
utilizzando come termine di confronto il mix di indici proposto dal perito, con
una performance positiva del 18.9% nel periodo rilevante) non teneva in effetti
conto della correttezza degli investimenti, senza beninteso considerare i
titoli con le concentrazioni eccessive, messi in atto dalla convenuta; quella
di quest’ultima (che ipotizzava il loro investimento così com’era stato
investito l’intero portafoglio, con una performance negativa del 15.75% nel
periodo rilevante) non considerava che quella performance era stata ottenuta
anche con quelle stesse operazioni, che dunque venivano computate due volte;
quella dell’attore (che proponeva di applicare la percentuale del 18.9% “al
capitale investito”), oltre a replicare l’errore d’impostazione rimproverato
sopra al Pretore, applicava poi erroneamente quella performance anche alle
somme che erano state investite correttamente.
La
soluzione corretta è invece quella di ipotizzare l’investimento di quelle due somme,
di EUR 1'939.50 e USD 65'979.15 (pari, in data 20 settembre 2000, a EUR
77'479.97), ossia di EUR 79'419.47, così com’era poi stato investito l’intero
portafoglio, ridotto però di quei medesimi importi. Ritenuto così che, a
seguito della gestione effettuata dalla convenuta, il capitale di EUR 850'000.-
si era ridotto ad EUR 716'121.72, e che lo stesso, se fosse invece stato
gestito correttamente cioè senza le concentrazioni eccessive, si sarebbe
ridotto solo ad EUR 795'541.19 (EUR 716'121.72 + EUR 79'419.47), con quindi una
performance negativa di solo il 6.40%, si ha che gli importi di EUR 1'939.50 e USD
65'979.15, se fossero stati investiti correttamente, ossia con quelle medesime
modalità, si sarebbero in realtà ridotti, in base a quella percentuale, di EUR 124.13
e USD 4'222.67.
10.3.3. Il
danno risarcibile per la violazione contrattuale qui in esame può così essere
quantificato in EUR 1'815.37 e USD 61'756.48.
11. Del
tutto infondata, e ciò già solo in considerazione del ruolo di contitolare del
conto congiunto “e/o” (con firme disgiunte) di A__________ __________
(con gli effetti giuridici che ciò implicava e di cui si è già detto in
precedenza, cfr. supra consid. 9.2.1.), è poi la tesi della convenuta,
oltretutto esposta solo in modo generico, secondo cui il risarcimento da lei eventualmente
dovuto all’attore dovrebbe in ogni caso essere ridotto, in virtù dell’art. 44
CO, per la concolpa imputabile a quest’ultimo.
12. La
convenuta ha infine censurato la somma attribuita in prima sede a titolo di
ripetibili, da lei ritenuta non sufficiente a fronte dell’importanza e
dell’ampiezza della procedura, chiedendone pertanto, nel caso di integrale
reiezione della petizione, l’aumento ad un importo tra CHF 40'800.- e CHF
51'000.-.
La
censura dev’essere invero disattesa già per il fatto che, contrariamente a
quanto auspicato dalla convenuta, la petizione non è stata integralmente
respinta. Essa sarebbe stata comunque infondata. Per giurisprudenza invalsa,
nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode in effetti di un ampio potere
di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso,
ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i
minimi ed i massimi della tariffa applicabile (II CCA 19 agosto 2013 inc. n.
12.2013.115, 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. n.
12.2014.66, 21 agosto 2014 inc. n. 12.2014.112, 25 novembre 2014 inc. n.
12.2014.121, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2014.125 e n. 12.2014.213, 22 luglio 2016
inc. n. 12.2016.16, 21 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.24, 11 novembre 2016 inc.
n. 12.2016.101, 12 maggio 2017 inc. n. 12.2017.7; III CCA 14 febbraio 2011 inc.
13.2011.3). Ritenuto che in presenza di un valore litigioso di EUR 742'701.81,
asseritamente pari a CHF 1'020'130.64, l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili prevede un’aliquota dal 3% al 5%, il giudice di
prime cure, attribuendo alla convenuta un’indennità per ripetibili parziale (in
ragione dell’86% = 93% ./. 7%) di CHF 34’000.-, corrispondente a un’indennità
per ripetibili piena di CHF 39'534.90 (ossia circa il 3.8% del valore
litigioso), è in effetti rimasto ampiamente nei limiti della tariffa
applicabile, per cui il suo giudizio sul tema, per altro del tutto congruo alle
particolarità della lite, sfugge di principio ad ogni critica.
13. Ne
discende che l’appello incidentale della convenuta (per altro irricevibile
nella misura in cui essa, a fronte di un giudizio pretorile che
la condannava al pagamento di EUR 2'306.- e USD 49'686.- oltre
interessi, aveva postulato, sia pure solo in via subordinata, l’accoglimento
della petizione per un importo superiore, e meglio di EUR 1’634.- e USD
55'587.45 oltre interessi) deve essere respinto e
che l’appello dell’attore deve essere parzialmente accolto nel senso che la
petizione è ammessa per EUR 1'815.37 e USD 61'756.48 oltre
interessi.
Le
spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle
parti (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che gli oneri giudiziari della
procedura di secondo grado sono stati calcolati sulla base del valore ancora
litigioso di EUR 686'378.28 (EUR 684'072.28 ./. USD 49'686.- per l’appello e EUR
2'306.- + USD 49'686.- per l’appello incidentale).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 seg. CPC e la
LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 14 settembre 2015 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 20 luglio 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza, AO 1, __________, è
condannata a pagare a AP 1, __________, l’importo di EUR 1'815.37 e USD 61'756.48 oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2000.
2. La tassa di giustizia di CHF 11'000.- e le spese di CHF
46'000.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico dell’attore
per il 92% e per l’8% sono poste a carico della convenuta, a cui l’attore
rifonderà CHF 33'200.- per ripetibili parziali.
Considerandi
II. Le spese processuali della procedura di
appello di CHF 25’000.- sono poste a carico dell’appellante per 19/20 e per
1/20 sono poste a carico della controparte, a cui l’appellante rifonderà CHF 18’000.-
per ripetibili parziali.
III. L’appello
incidentale 4 novembre 2015 di AO 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
IV. Le
spese processuali della procedura di appello incidentale di
CHF 4’000.- sono poste a carico dell’appellante in via
incidentale, che rifonderà alla controparte CHF 2'500.- per ripetibili.
V. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).