12.2015.155
Contratto, interpretazione
4 maggio 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.155
Lugano
4 maggio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Bozzini,
vicepresidente,
Balerna
e Canepa Meuli (giudice supplente)
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa inc. n. OA.2010.225
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 25/29
marzo 2010 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha
postulato la condanna del convenuto al pagamento di fr. 19'902.60 oltre
interessi al 5% dal 31.3.2008 e di fr. 7'500.- oltre interessi al 5% dal 14
gennaio 2010 (in seguito modificati in EUR 13'268.39 rispettivamente EUR 5'000.-),
nonché l’ingiunzione al convenuto dell’ordine di procedere a reintestare la
partecipazione fiduciaria, pari al 95% del capitale sociale della società M__________,
a suo nome o a nome di terzi da lui designati, entro 15 giorni dalla crescita
in giudicato dal giudizio, con assunzione di tutte le relative spese, i costi e
gli onorari relativi a tale operazione, con protesta di spese processuali e
ripetibili;
richieste avversate dal
convenuto che ha postulato la reiezione integrale della petizione con protesta
di spese e ripetibili;
sulle quali il Pretore
del Distretto di Lugano Sezione 1 ha deciso il 9 luglio 2015, respingendole
integralmente e ponendo a carico dell’attrice tasse e spese processuali per fr.
750.- con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 3'500.- a titolo di
ripetibili;
appellante AP 1 che
con atto di appello 14 settembre 2015 chiede la riforma del giudizio di primo
grado, nel senso di condannare il convenuto al pagamento di EUR 13'268.40 oltre
interessi al 5% dal 21 settembre 2009 e di EUR 5'000.- oltre interessi al 5%
dal 14 gennaio 2010, e di fargli obbligo di reintestare la partecipazione
fiduciaria come chiesto in petizione;
mentre il convenuto con
risposta 30 ottobre 2015 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese
e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
Fatti
A. Il 24 marzo 2003 AP 1, in
qualità di “fiduciaria e/o mandataria”, ha sottoscritto con E__________ __________,
indicato come beneficiario economico per l’80%, G__________ __________ per il
10% e AO 1 per il 10%, un contratto fiduciario (doc. B), che prevedeva in
particolare l’acquisto fiduciario da parte di AP 1 di una quota di EUR 9'960,
pari al 95% del capitale societario della società M__________ S.r.l., con sede
a V__________ (doc. B fol 1, 1) e il finanziamento della stessa società per
ulteriori acquisizioni. La commissione annua da versare anticipatamente a
titolo di compenso alla mandataria per l’attività fiduciaria svolta è stata
fissata in EUR 2'500.- annui (doc. B, fol. 3, 4).
B. A seguito del predetto
contratto, il 25 marzo 2010, AP 1 ha convenuto in causa AO 1, chiedendogli il
pagamento di EUR 13'268,39 quale saldo creditorio delle prestazioni svolte per
il periodo 1.4.2003-2.1.2008 (doc. C) e di EUR 5'000.- per commissioni dovute
per gli anni 2009-2010 (importo di petizione in franchi). L’attrice si è
avvalsa del punto 9 del contratto (doc. B) e ha dichiarato di voler procedere
soltanto contro il convenuto, a suo giudizio uno dei mandanti, tenuto in solido
al pagamento delle prestazioni e delle commissioni relative al mandato.
Oltre a ciò ha chiesto che il
convenuto venisse obbligato a intestare a suo nome o a nome di una terza
persona a lui nota, la partecipazione fiduciaria di cui al contratto.
C. Con risposta 1° marzo 2011 AO
1 si è opposto integralmente alla petizione, allegando di non essere in alcun
modo debitore dell’attrice in virtù del contratto. Ha motivato di avere
portato, nel mese di marzo 2003, dall’avv. RA 1, a quel tempo socio dell’attrice,
il suo cliente E__________, intenzionato a concludere in Svizzera un mandato di
gestione d’affari, poi sfociato nel contratto doc. B. Al pari dell’avvocato G__________,
pure menzionato sub “mandante”, avrebbe agito unicamente per conto del cliente E__________,
pure indicato sul contratto. Entrambi si sarebbero prestati a sottoscriverlo
unitamente al cliente, perché l’avv. RA 1 glielo avrebbe richiesto “per meglio
vestire il contratto davanti alle Autorità Svizzere”. Non avrebbero invece
avuto alcun interesse ad acquisire delle partecipazioni in una società
mineraria e ad impegnarsi scientemente in obbligazioni riferite al solo
cliente.
Il convenuto ha pure contestato
la liceità delle fatture e la tempestività dei richiami emessi a suo carico, e
ha sollevato l’avvenuta prescrizione dei compensi per prestazioni
professionali. Ha altresì sostenuto che la richiesta di reintestare la
partecipazione di una quota del 95% sarebbe inattuabile e irricevibile.
D. Assunte le ulteriori
comparse scritte di replica e duplica ed esperita l’istruttoria, le parti hanno
prodotto le rispettive conclusioni mantenendo le loro rispettive tesi.
E. Con giudizio 9 luglio 2015,
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto la petizione ponendo
a carico di AP 1 fr. 750.- a titolo di spese e tasse processuali con l’obbligo
di indennizzare AO 1 con ripetibili di fr. 3'500.-. In estrema sintesi,
interpretando il contratto, il Giudice ha ritenuto che la reale e concorde
volontà delle parti fosse che E__________ __________ fosse l’unico beneficiario
economico della società M__________ Srl e l’unico mandante del contratto
fiduciario, cosicché nessun obbligo poteva scaturire dallo stesso a carico del
convenuto.
F. Con appello 14 settembre
2015, l’attrice è insorta contro il predetto giudizio e ha chiesto di
accogliere integralmente le richieste avanzate in prima sede. Il convenuto ha
postulato invece di respingere l’impugnativa. Sui motivi si dirà nel seguito.
Considerato
in diritto: 1. La competenza di questo
Tribunale è data in applicazione dell’art. 17 vConvenzione di Lugano
sussistendo una proroga di foro contrattuale (doc. B, fol 3, pag. 3, n.5).
La procedura dinnanzi alla sede
precedente, avviata prima dell’entrata in vigore del codice di procedura civile
svizzero (CPC, 1. gennaio 2011), è stata interamente disciplinata dal diritto
processuale cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC, CPC/TI), mentre la
procedura ricorsuale in esame relativa ad una decisione pretorile comunicata
posteriormente, è retta dalle disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
La decisione impugnata è una
decisione finale di prima istanza (art. 308 cpv. 1 let. a CPC), con un valore
litigioso superiore a fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC) impugnabile mediante
appello. Il gravame 14 settembre 2015 è tempestivo, in quanto inoltrato nel
termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, tenuto conto
delle ferie giudiziarie. Tempestiva è pure la risposta 30 ottobre 2015,
ritenuto che la notifica all’attore da parte di questa Tribunale è avvenuta il
29 settembre 2015. Dati questi presupposti d’ordine, nulla osta alla
trattazione dell’appello
Considerandi
2.
Il Pretore ha fondato la
sua decisione sull’interpretazione del contratto, il cui tenore era controverso
tra le parti in causa.
Egli ha rettamente ricordato che
il giudice nell’ambito dell’interpretazione di un contratto è tenuto in primis
a indagare sulla vera e concorde volontà dei contraenti, esaminando se
dall’istruttoria emergono elementi che permettano di accertare l’esistenza di
una loro concorde e comune volontà e nel caso questo non fosse possibile, è
tenuto ad interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo
il principio dell’affidamento, ossia secondo il senso che ogni parte poteva e
doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazione di volontà dell’altra
nella situazione concreta.
Il giudice ha quindi dapprima
svolto un’interpretazione soggettiva tendente alla determinazione della volontà
delle parti. Al riguardo ha vagliato, una dopo l’altra, tutte le testimonianze
agli atti.
3.
L’appellante rimprovera al
giudice di prime cure di avere valutato erroneamente le prove e di conseguenza
di avere accertato i fatti in modo sbagliato
Una motivazione d’appello è
valida soltanto se si confronta criticamente con la decisione impugnata,
spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e
pertanto da riformare (Reetz Theiler,
in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO
Kommentar, 2a. ed., n. 36, ad. Art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art.
311.
ZPO; sentenza TF 7 dicembre
2011,4A_659/2011, cons. 4, sentenza II CCA18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119 e
riferimenti).
3.1
In alcune parti l’appello in
esame non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza.
E’ il caso laddove l’appellante
propone una nuova versione dei fatti (appello, atto XVI, pag. 3, punto 5),
facendo riferimento al contratto doc. B, sul cui tenore letterale soltanto si
era lungamente soffermata in prima sede, e al doc. M, prodotto a seguito di
istanza di edizione formulata dalla controparte e non spontaneamente. Questo
documento seppur deposto agli atti, non è mai stato oggetto di alcuna
spiegazione pregressa da parte dell’attrice.
Per avvalorare la sua tesi basata
sui doc. B e M, AP 1 ha anzi prodotto in appello un ulteriore documento
rubricato quale doc. Y.
3.2
A norma dell’art. 317 cpv. 1
lit. b CPC nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati solo se dinanzi
alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze. L’appellante non ha
dato ragione di tale tardiva produzione documentale. Ad ogni buon conto appare
evidente che egli doveva già conoscere al momento dell’inoltro della petizione
sia il documento (datato 24 marzo 2003 e quindi contestuale al contratto doc.
B), sia la versione dei fatti esposta solo in appello. Pertanto il documento
deve essere estromesso dagli atti e la relativa allegazione dichiarata
irricevibile.
4.
L’appellante, dopo aver
preteso, senza dare però una concreta spiegazione, che il Pretore avrebbe
dovuto fondare il suo giudizio sul doc. B e su quelli da lui prescelti, si
duole del fatto che per la sua decisione il giudice si sia basato
esclusivamente sulle deposizioni testimoniali versate agli atti traendone,
sempre a suo dire, conclusioni errate.
4.1
Ora, se il tenore del
contratto doc. B è controverso e contestato, come è qui il caso, appare
evidente che non sia quello stesso documento in primo luogo che il giudice avrebbe
dovuto vagliare, bensì altre prove, ricercandone la convergenza sul contenuto
da interpretare.
Secondo l’art. 157 CPC, il
giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. In
questa facoltà rientra pure la scelta di quelle prove ritenute concludenti,
poco importa se documentali o testimoniali, o altro ancora, purché queste siano
ammesse dal codice (art. 168 CPC).
Apprezzando liberamente le testimonianze a norma dell’art.
157.
CPC è anche importante
l’impressione che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della
sua audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione
del suo peso probatorio (per i
dettagli cfr. Cocchi/Trezzini
/Bernasconi, Commentario al CPC, pag. 743). Nel contempo il giudice deve
tener conto anche dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte o se
questi è interessato all’esito della vertenza (cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, op. cit., 746 segg.). Di regola,
se sussistono testimonianze tra loro contraddittorie, queste non si elidono, ma
il giudice deve apprezzarle nel loro complesso per valutare se nelle
circostanze concrete una sia preferibile all’altra in quanto probatoriamente
più convincente (cfr. Cocchi/Trezzini
/Bernasconi, op. cit., 750 segg.). Oltre a ciò anche l’atteggiamento
della parte al momento dell’offerta, rispettivamente dell’opposizione al mezzo
di prova (op. cit. pag. 748) può essere tenuto in considerazione, tanto che il
Tribunale federale è arrivato a rimproverare ad un appellante di non essersi
opposto all’assunzione di un teste proposto dalla controparte le cui
dichiarazioni, nello specifico, avevano giovato alla tesi di quest’ultima
(sentenza TF del 26 agosto 2004 4P.71/
consid. 3.3).
4.2
L’attrice, che in questa sede afferma
che i due testi (G__________ ____________________ e P__________ ____________________)
avrebbero avuto degli interessi diretti sull’esito della lite e ad avvalorare
le tesi del convenuto, mentre altri due (V__________ __________ e D__________ __________)
sarebbero stati estranei alla vicenda, all’udienza preliminare non ha sollevato
la benché minima riserva in questo senso, ma, pur opponendosi, ha semplicemente
osservato che i testi offerti dalla controparte ““non aggiungerebbero niente di nuovo alla presente
fattispecie” (verbale udienza
preliminare, atto V, pag. 2). D’altra parte l’appellante non censura nemmeno il
fatto che il Pretore, nella sua ordinanza sulle domande da ammettere per
l’interrogatorio in via rogatoriale di tre testi (atto IX), contro le quali per
altro aveva sollevato sistematica opposizione, non abbia preso in
considerazione le sue controdomande, formulate il 12 gennaio 2012.
Circostanza
determinante nel caso di specie è soprattutto che tutte le audizioni assunte
portano alla medesima conclusione, avvalorando le tesi del convenuto, come
rettamente rilevato dal Pretore che ne ha ripreso a diversi tratti i contenuti.
4.3
Nello specifico per il teste
G__________ __________ l’appellante afferma apoditticamente che sarebbe persona
interessata alla lite, qualificando come poco plausibile la rievocazione
dei fatti. L’attrice però nulla porta di concreto a sostegno delle sue
supposizioni e nemmeno indica quale ne sarebbe la prova. D’altra parte già in
sede di audizione il Pretore aveva negato la richiesta dell’attrice di sentire
il teste senza delazione di giuramento non avendo individuato indizi di
interesse diretto del teste nella lite (audizione testimoniale, atto VII).
Per la teste P__________ __________
(atto X), impiegata dello studio legale del convenuto, l’attrice ravvede “un
rischio concreto” che la sua testimonianza sia stata condizionata dal
rapporto di lavoro, senza specificarne, ancora una volta, i motivi.
Contrariamente a quanto afferma AP 1 gli elementi estrapolati dal giudice dalla
dichiarazione della teste, in ragione del suo libero potere di apprezzamento, e
riportati per esteso nella sentenza, sono tutti convergenti sulla tesi
difensiva del convenuto.
I testi D__________ __________ e
V__________ __________ sarebbero, per l’appellante ancora, persone “estranee
alla vicenda”. Per quanto essi non siano stati presenti alla sottoscrizione
del doc. B, la loro assunzione ha invece portato a chiarire che non sussisteva
alcun rapporto tra il convenuto e la società M__________ Srl, ciò che è
importante per valutare il contestato contratto fiduciario (doc. B). In effetti
il mandato del contratto fiduciario consisteva appunto nell’acquisto di una
quota fiduciaria di questa società e nel suo finanziamento. Come indicato
rettamente dal Pretore i due testi confermano la tesi del convenuto secondo cui
unico beneficiario economico della stessa fosse E__________ __________, che
solo ha avuto interesse a concludere il mandato fiduciario (doc. B) e ad
assumersene gli oneri.
L’appellante contrappone infine
alle conclusioni dedotte dal Pretore dalle due testimonianze una sua versione
dei fatti sulla base di due documenti (doc. 7 e doc. T), ciò che non
rappresenta, come si è detto, una motivazione ricevibile.
4.4
AP 1 contesta poi
l’affermazione del Pretore secondo cui nella documentazione assunta in edizione
non affiorerebbe mai il nome del convenuto e richiama i doc. K, M e O, i quali
secondo lui si riferirebbero a AO 1. L’affermazione, al limite del temerario,
non regge in quanto il doc. K è esattamente la copia del doc. B, il doc. M è un
formulario redatto dall’avv. RA 1 nemmeno sottoscritto dal convenuto e il doc.
O è composto da fotocopie di documenti di identità, tra cui quello del
convenuto. Non si tratta evidentemente di prove concludenti.
4.5
L’appellante si duole della
conclusione del Pretore secondo cui non si è potuto accertare l’invio regolare
delle fatture al convenuto da parte dell’attrice. Dimentica qui che ad essa
incombeva l’onere della prova al riguardo. Mentre il richiamo al vincolo di
solidarietà del convenuto, che sussisterebbe indipendentemente dalla data di
inoltro delle fatture, ancora una volta non costituisce una valida motivazione
e non intacca quindi le deduzioni del primo giudice.
5.
Il Pretore, svolgendo
un’interpretazione soggettiva del contratto è giunto alla conclusione che la
reale e concorde volontà delle parti contraenti fosse che l’unico beneficiario
economico della società M__________ Srl e l’unico mandante del contratto
fiduciario fosse E__________ __________ e non il convenuto e che dunque, in
questi termini, deve essere interpretato il doc. B.
Questa deduzione non è stata
scalfita dall’appello in esame.
5.1
Il primo giudice ha ancora
aggiunto che nemmeno applicando il principio dell’affidamento (interpretazione
oggettiva) si sarebbe approdati a conclusione diversa da quella raggiunta con
l’interpretazione soggettiva. Per il Pretore l’attrice non poteva, in buona
fede e oggettivamente, non comprendere che il convenuto fosse comparso all’atto
di sottoscrizione del contratto quale avvocato del suo cliente E__________ __________
e che ha apposto la sua firma sul contratto doc. B quale rappresentante
indiretto di questi e non a titolo personale.
L’appellante ha contestato anche
questa ulteriore deduzione, arrivando a motivare, al limite del temerario viste
le risultanze istruttorie, che il giudice avrebbe negato la buona fede
dell’avv. RA 1 e conseguentemente applicato in modo errato il principio
dell’affidamento.
5.2
Vero invece che ricercando il
senso che, secondo le regole della buona fede, l’attrice doveva ragionevolmente
dare al fatto che il convenuto fosse comparso a fianco del suo cliente, tenuto pure
conto dell’insieme delle circostanze, il Pretore non ha applicato erroneamente
il principio dell’affidamento (DTF 135 III 410, consid. 3.2; 131 III 606,
consid. 4; 129 III 118, consid. 2.5). Le risultanze istruttorie hanno infatti
permesso di confermare che tra le due parti il convenuto era in buona fede,
mentre l’attore, che peraltro mai prima si è prevalso della sua buona fede,
argomentazione quindi irricevibile in questa sede, non poteva in quelle
circostanze concrete avere motivo di ritenere che non vi fossero rapporti di rappresentanza
tra il convenuto e E__________ C__________, addirittura se si pon mente al
fatto che fu l’avv. RA 1 a richiedere la firma dei due avvocati a fianco di
quella di E__________ __________ (teste G__________ __________, atto VII, pag.
2)
6.
Ne
consegue che l’appello di AP 1 deve essere respinto nella misura in cui è
ricevibile. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo
grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di EUR 18'268.39 oltre
interessi, seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello di AP 1 del 14
settembre 2015, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
II. Le spese processuali di fr.
2’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.
2'000.- per ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
-,
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale
deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119
LTF).