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Decisione

12.2015.155

Contratto, interpretazione

4 maggio 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 24 marzo 2003 AP 1, in

qualità di “fiduciaria e/o mandataria”, ha sottoscritto con E__________ __________,

indicato come beneficiario economico per l’80%, G__________ __________ per il

10% e AO 1 per il 10%, un contratto fiduciario (doc. B), che prevedeva in

particolare l’acquisto fiduciario da parte di AP 1 di una quota di EUR 9'960,

pari al 95% del capitale societario della società M__________ S.r.l., con sede

a V__________ (doc. B fol 1, 1) e il finanziamento della stessa società per

ulteriori acquisizioni. La commissione annua da versare anticipatamente a

titolo di compenso alla mandataria per l’attività fiduciaria svolta è stata

fissata in EUR 2'500.- annui (doc. B, fol. 3, 4).

B. A seguito del predetto

contratto, il 25 marzo 2010, AP 1 ha convenuto in causa AO 1, chiedendogli il

pagamento di EUR 13'268,39 quale saldo creditorio delle prestazioni svolte per

il periodo 1.4.2003-2.1.2008 (doc. C) e di EUR 5'000.- per commissioni dovute

per gli anni 2009-2010 (importo di petizione in franchi). L’attrice si è

avvalsa del punto 9 del contratto (doc. B) e ha dichiarato di voler procedere

soltanto contro il convenuto, a suo giudizio uno dei mandanti, tenuto in solido

al pagamento delle prestazioni e delle commissioni relative al mandato.

Oltre a ciò ha chiesto che il

convenuto venisse obbligato a intestare a suo nome o a nome di una terza

persona a lui nota, la partecipazione fiduciaria di cui al contratto.

C. Con risposta 1° marzo 2011 AO

1 si è opposto integralmente alla petizione, allegando di non essere in alcun

modo debitore dell’attrice in virtù del contratto. Ha motivato di avere

portato, nel mese di marzo 2003, dall’avv. RA 1, a quel tempo socio dell’attrice,

il suo cliente E__________, intenzionato a concludere in Svizzera un mandato di

gestione d’affari, poi sfociato nel contratto doc. B. Al pari dell’avvocato G__________,

pure menzionato sub “mandante”, avrebbe agito unicamente per conto del cliente E__________,

pure indicato sul contratto. Entrambi si sarebbero prestati a sottoscriverlo

unitamente al cliente, perché l’avv. RA 1 glielo avrebbe richiesto “per meglio

vestire il contratto davanti alle Autorità Svizzere”. Non avrebbero invece

avuto alcun interesse ad acquisire delle partecipazioni in una società

mineraria e ad impegnarsi scientemente in obbligazioni riferite al solo

cliente.

Il convenuto ha pure contestato

la liceità delle fatture e la tempestività dei richiami emessi a suo carico, e

ha sollevato l’avvenuta prescrizione dei compensi per prestazioni

professionali. Ha altresì sostenuto che la richiesta di reintestare la

partecipazione di una quota del 95% sarebbe inattuabile e irricevibile.

D. Assunte le ulteriori

comparse scritte di replica e duplica ed esperita l’istruttoria, le parti hanno

prodotto le rispettive conclusioni mantenendo le loro rispettive tesi.

E. Con giudizio 9 luglio 2015,

il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto la petizione ponendo

a carico di AP 1 fr. 750.- a titolo di spese e tasse processuali con l’obbligo

di indennizzare AO 1 con ripetibili di fr. 3'500.-. In estrema sintesi,

interpretando il contratto, il Giudice ha ritenuto che la reale e concorde

volontà delle parti fosse che E__________ __________ fosse l’unico beneficiario

economico della società M__________ Srl e l’unico mandante del contratto

fiduciario, cosicché nessun obbligo poteva scaturire dallo stesso a carico del

convenuto.

F. Con appello 14 settembre

2015, l’attrice è insorta contro il predetto giudizio e ha chiesto di

accogliere integralmente le richieste avanzate in prima sede. Il convenuto ha

postulato invece di respingere l’impugnativa. Sui motivi si dirà nel seguito.

Considerato

in diritto: 1. La competenza di questo

Tribunale è data in applicazione dell’art. 17 vConvenzione di Lugano

sussistendo una proroga di foro contrattuale (doc. B, fol 3, pag. 3, n.5).

La procedura dinnanzi alla sede

precedente, avviata prima dell’entrata in vigore del codice di procedura civile

svizzero (CPC, 1. gennaio 2011), è stata interamente disciplinata dal diritto

processuale cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC, CPC/TI), mentre la

procedura ricorsuale in esame relativa ad una decisione pretorile comunicata

posteriormente, è retta dalle disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

La decisione impugnata è una

decisione finale di prima istanza (art. 308 cpv. 1 let. a CPC), con un valore

litigioso superiore a fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC) impugnabile mediante

appello. Il gravame 14 settembre 2015 è tempestivo, in quanto inoltrato nel

termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, tenuto conto

delle ferie giudiziarie. Tempestiva è pure la risposta 30 ottobre 2015,

ritenuto che la notifica all’attore da parte di questa Tribunale è avvenuta il

29 settembre 2015. Dati questi presupposti d’ordine, nulla osta alla

trattazione dell’appello

Considerandi

2.

Il Pretore ha fondato la

sua decisione sull’interpretazione del contratto, il cui tenore era controverso

tra le parti in causa.

Egli ha rettamente ricordato che

il giudice nell’ambito dell’interpretazione di un contratto è tenuto in primis

a indagare sulla vera e concorde volontà dei contraenti, esaminando se

dall’istruttoria emergono elementi che permettano di accertare l’esistenza di

una loro concorde e comune volontà e nel caso questo non fosse possibile, è

tenuto ad interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo

il principio dell’affidamento, ossia secondo il senso che ogni parte poteva e

doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazione di volontà dell’altra

nella situazione concreta.

Il giudice ha quindi dapprima

svolto un’interpretazione soggettiva tendente alla determinazione della volontà

delle parti. Al riguardo ha vagliato, una dopo l’altra, tutte le testimonianze

agli atti.

3.

L’appellante rimprovera al

giudice di prime cure di avere valutato erroneamente le prove e di conseguenza

di avere accertato i fatti in modo sbagliato

Una motivazione d’appello è

valida soltanto se si confronta criticamente con la decisione impugnata,

spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e

pertanto da riformare (Reetz Theiler,

in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO

Kommentar, 2a. ed., n. 36, ad. Art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art.

311.

ZPO; sentenza TF 7 dicembre

2011,4A_659/2011, cons. 4, sentenza II CCA18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119 e

riferimenti).

3.1

In alcune parti l’appello in

esame non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza.

E’ il caso laddove l’appellante

propone una nuova versione dei fatti (appello, atto XVI, pag. 3, punto 5),

facendo riferimento al contratto doc. B, sul cui tenore letterale soltanto si

era lungamente soffermata in prima sede, e al doc. M, prodotto a seguito di

istanza di edizione formulata dalla controparte e non spontaneamente. Questo

documento seppur deposto agli atti, non è mai stato oggetto di alcuna

spiegazione pregressa da parte dell’attrice.

Per avvalorare la sua tesi basata

sui doc. B e M, AP 1 ha anzi prodotto in appello un ulteriore documento

rubricato quale doc. Y.

3.2

A norma dell’art. 317 cpv. 1

lit. b CPC nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati solo se dinanzi

alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze. L’appellante non ha

dato ragione di tale tardiva produzione documentale. Ad ogni buon conto appare

evidente che egli doveva già conoscere al momento dell’inoltro della petizione

sia il documento (datato 24 marzo 2003 e quindi contestuale al contratto doc.

B), sia la versione dei fatti esposta solo in appello. Pertanto il documento

deve essere estromesso dagli atti e la relativa allegazione dichiarata

irricevibile.

4.

L’appellante, dopo aver

preteso, senza dare però una concreta spiegazione, che il Pretore avrebbe

dovuto fondare il suo giudizio sul doc. B e su quelli da lui prescelti, si

duole del fatto che per la sua decisione il giudice si sia basato

esclusivamente sulle deposizioni testimoniali versate agli atti traendone,

sempre a suo dire, conclusioni errate.

4.1

Ora, se il tenore del

contratto doc. B è controverso e contestato, come è qui il caso, appare

evidente che non sia quello stesso documento in primo luogo che il giudice avrebbe

dovuto vagliare, bensì altre prove, ricercandone la convergenza sul contenuto

da interpretare.

Secondo l’art. 157 CPC, il

giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. In

questa facoltà rientra pure la scelta di quelle prove ritenute concludenti,

poco importa se documentali o testimoniali, o altro ancora, purché queste siano

ammesse dal codice (art. 168 CPC).

Apprezzando liberamente le testimonianze a norma dell’art.

157.

CPC è anche importante

l’impressione che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della

sua audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione

del suo peso probatorio (per i

dettagli cfr. Cocchi/Trezzini

/Bernasconi, Commentario al CPC, pag. 743). Nel contempo il giudice deve

tener conto anche dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte o se

questi è interessato all’esito della vertenza (cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, op. cit., 746 segg.). Di regola,

se sussistono testimonianze tra loro contraddittorie, queste non si elidono, ma

il giudice deve apprezzarle nel loro complesso per valutare se nelle

circostanze concrete una sia preferibile all’altra in quanto probatoriamente

più convincente (cfr. Cocchi/Trezzini

/Bernasconi, op. cit., 750 segg.). Oltre a ciò anche l’atteggiamento

della parte al momento dell’offerta, rispettivamente dell’opposizione al mezzo

di prova (op. cit. pag. 748) può essere tenuto in considerazione, tanto che il

Tribunale federale è arrivato a rimproverare ad un appellante di non essersi

opposto all’assunzione di un teste proposto dalla controparte le cui

dichiarazioni, nello specifico, avevano giovato alla tesi di quest’ultima

(sentenza TF del 26 agosto 2004 4P.71/

consid. 3.3).

4.2

L’attrice, che in questa sede afferma

che i due testi (G__________ ____________________ e P__________ ____________________)

avrebbero avuto degli interessi diretti sull’esito della lite e ad avvalorare

le tesi del convenuto, mentre altri due (V__________ __________ e D__________ __________)

sarebbero stati estranei alla vicenda, all’udienza preliminare non ha sollevato

la benché minima riserva in questo senso, ma, pur opponendosi, ha semplicemente

osservato che i testi offerti dalla controparte ““non aggiungerebbero niente di nuovo alla presente

fattispecie” (verbale udienza

preliminare, atto V, pag. 2). D’altra parte l’appellante non censura nemmeno il

fatto che il Pretore, nella sua ordinanza sulle domande da ammettere per

l’interrogatorio in via rogatoriale di tre testi (atto IX), contro le quali per

altro aveva sollevato sistematica opposizione, non abbia preso in

considerazione le sue controdomande, formulate il 12 gennaio 2012.

Circostanza

determinante nel caso di specie è soprattutto che tutte le audizioni assunte

portano alla medesima conclusione, avvalorando le tesi del convenuto, come

rettamente rilevato dal Pretore che ne ha ripreso a diversi tratti i contenuti.

4.3

Nello specifico per il teste

G__________ __________ l’appellante afferma apoditticamente che sarebbe persona

interessata alla lite, qualificando come poco plausibile la rievocazione

dei fatti. L’attrice però nulla porta di concreto a sostegno delle sue

supposizioni e nemmeno indica quale ne sarebbe la prova. D’altra parte già in

sede di audizione il Pretore aveva negato la richiesta dell’attrice di sentire

il teste senza delazione di giuramento non avendo individuato indizi di

interesse diretto del teste nella lite (audizione testimoniale, atto VII).

Per la teste P__________ __________

(atto X), impiegata dello studio legale del convenuto, l’attrice ravvede “un

rischio concreto” che la sua testimonianza sia stata condizionata dal

rapporto di lavoro, senza specificarne, ancora una volta, i motivi.

Contrariamente a quanto afferma AP 1 gli elementi estrapolati dal giudice dalla

dichiarazione della teste, in ragione del suo libero potere di apprezzamento, e

riportati per esteso nella sentenza, sono tutti convergenti sulla tesi

difensiva del convenuto.

I testi D__________ __________ e

V__________ __________ sarebbero, per l’appellante ancora, persone “estranee

alla vicenda”. Per quanto essi non siano stati presenti alla sottoscrizione

del doc. B, la loro assunzione ha invece portato a chiarire che non sussisteva

alcun rapporto tra il convenuto e la società M__________ Srl, ciò che è

importante per valutare il contestato contratto fiduciario (doc. B). In effetti

il mandato del contratto fiduciario consisteva appunto nell’acquisto di una

quota fiduciaria di questa società e nel suo finanziamento. Come indicato

rettamente dal Pretore i due testi confermano la tesi del convenuto secondo cui

unico beneficiario economico della stessa fosse E__________ __________, che

solo ha avuto interesse a concludere il mandato fiduciario (doc. B) e ad

assumersene gli oneri.

L’appellante contrappone infine

alle conclusioni dedotte dal Pretore dalle due testimonianze una sua versione

dei fatti sulla base di due documenti (doc. 7 e doc. T), ciò che non

rappresenta, come si è detto, una motivazione ricevibile.

4.4

AP 1 contesta poi

l’affermazione del Pretore secondo cui nella documentazione assunta in edizione

non affiorerebbe mai il nome del convenuto e richiama i doc. K, M e O, i quali

secondo lui si riferirebbero a AO 1. L’affermazione, al limite del temerario,

non regge in quanto il doc. K è esattamente la copia del doc. B, il doc. M è un

formulario redatto dall’avv. RA 1 nemmeno sottoscritto dal convenuto e il doc.

O è composto da fotocopie di documenti di identità, tra cui quello del

convenuto. Non si tratta evidentemente di prove concludenti.

4.5

L’appellante si duole della

conclusione del Pretore secondo cui non si è potuto accertare l’invio regolare

delle fatture al convenuto da parte dell’attrice. Dimentica qui che ad essa

incombeva l’onere della prova al riguardo. Mentre il richiamo al vincolo di

solidarietà del convenuto, che sussisterebbe indipendentemente dalla data di

inoltro delle fatture, ancora una volta non costituisce una valida motivazione

e non intacca quindi le deduzioni del primo giudice.

5.

Il Pretore, svolgendo

un’interpretazione soggettiva del contratto è giunto alla conclusione che la

reale e concorde volontà delle parti contraenti fosse che l’unico beneficiario

economico della società M__________ Srl e l’unico mandante del contratto

fiduciario fosse E__________ __________ e non il convenuto e che dunque, in

questi termini, deve essere interpretato il doc. B.

Questa deduzione non è stata

scalfita dall’appello in esame.

5.1

Il primo giudice ha ancora

aggiunto che nemmeno applicando il principio dell’affidamento (interpretazione

oggettiva) si sarebbe approdati a conclusione diversa da quella raggiunta con

l’interpretazione soggettiva. Per il Pretore l’attrice non poteva, in buona

fede e oggettivamente, non comprendere che il convenuto fosse comparso all’atto

di sottoscrizione del contratto quale avvocato del suo cliente E__________ __________

e che ha apposto la sua firma sul contratto doc. B quale rappresentante

indiretto di questi e non a titolo personale.

L’appellante ha contestato anche

questa ulteriore deduzione, arrivando a motivare, al limite del temerario viste

le risultanze istruttorie, che il giudice avrebbe negato la buona fede

dell’avv. RA 1 e conseguentemente applicato in modo errato il principio

dell’affidamento.

5.2

Vero invece che ricercando il

senso che, secondo le regole della buona fede, l’attrice doveva ragionevolmente

dare al fatto che il convenuto fosse comparso a fianco del suo cliente, tenuto pure

conto dell’insieme delle circostanze, il Pretore non ha applicato erroneamente

il principio dell’affidamento (DTF 135 III 410, consid. 3.2; 131 III 606,

consid. 4; 129 III 118, consid. 2.5). Le risultanze istruttorie hanno infatti

permesso di confermare che tra le due parti il convenuto era in buona fede,

mentre l’attore, che peraltro mai prima si è prevalso della sua buona fede,

argomentazione quindi irricevibile in questa sede, non poteva in quelle

circostanze concrete avere motivo di ritenere che non vi fossero rapporti di rappresentanza

tra il convenuto e E__________ C__________, addirittura se si pon mente al

fatto che fu l’avv. RA 1 a richiedere la firma dei due avvocati a fianco di

quella di E__________ __________ (teste G__________ __________, atto VII, pag.

2)

6.

Ne

consegue che l’appello di AP 1 deve essere respinto nella misura in cui è

ricevibile. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo

grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di EUR 18'268.39 oltre

interessi, seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. L’appello di AP 1 del 14

settembre 2015, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

II. Le spese processuali di fr.

2’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.

2'000.- per ripetibili d’appello.

III. Notificazione:

-,

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).