12.2015.156
Contratto informatico: congruità della mercede
16 maggio 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.156
Lugano
16 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.690
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28
settembre 2010 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 155’649.75 oltre
interessi e accessori;
domanda avversata da
controparte, che con azione riconvenzionale ha postulato la condanna
dell’attrice al versamento di fr. 93'328.20 oltre interessi e accessori, cui
l’attrice si è integralmente opposta;
richieste sulle quali il
Pretore ha statuito con decisione 6 agosto 2015, accogliendo parzialmente la
petizione, limitatamente all’importo di fr. 145'206.20 (IVA inclusa) oltre interessi,
e la domanda riconvenzionale, limitatamente all’importo di fr. 12'736.85 oltre
interessi;
appellante la
convenuta con atto di appello 14 settembre 2015 con cui chiede la riforma
del giudizio impugnato, nel senso del parziale accoglimento della petizione
limitatamente all’importo di fr. 72'603.10 (IVA inclusa) e della
riconvenzionale per un importo di fr. 39'475.45, il tutto con protesta di
tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 5
novembre 2015 l’attrice postula la reiezione integrale del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Dal 2007 AO 1, società attiva
nel commercio di sistemi e accessori per l’elaborazione dei dati nonché nell’offerta
di servizi informatici (doc. D), ha collaborato professionalmente con AP 1,
società attiva nel commercio e nella distribuzione di prodotti alimentari e
affini (doc. C), offrendole determinati servizi informatici. Nel 2009 AP 1 ha
chiesto a AO 1 un’offerta per il potenziamento del sistema informatico che prevedesse
la creazione di un programma informatico di gestione aziendale elaborato ad
hoc. AO 1 ha elaborato la relativa offerta finale il 7 maggio 2009 (doc. H), fissando
il costo per la fornitura delle procedure e dei programmi in fr. 159'500.-,
oltre fr. 9'900.- per la fornitura dell’hardware e dei relativi programmi.
Questi importi non comprendevano i costi concernenti gli adattamenti ai
programmi esistenti e la migrazione dei dati dal vecchio al nuovo sistema, i
quali sarebbero stati oggetto di un separato preventivo (doc. H, pag. 14).
Il 28 maggio 2010 AP 1 ha
chiesto a AO 1 dei chiarimenti sui costi fatturati per i servizi informatici,
informandola nello stesso tempo di sospendere i pagamenti delle relative fatture
(doc. L). Con scritto 6 luglio 2010 AP 1 ha comunicato a AO 1 di appellarsi
all’errore essenziale formulando una proposta di conclusione della
collaborazione (doc. M). L’8 luglio 2010 AO 1 ha comunicato a AP 1 l’immediato
blocco dell’utilizzo dei programmi informatici a seguito del mancato pagamento
di diverse fatture.
B. Il 14 luglio 2010 il Pretore
ha accolto l’istanza di misure supercautelari promossa da AP 1, ordinando a AO
1, tra altre cose, l’immediato ripristino dell’accesso al sistema informatico
(inc. DI.2010.1047). Con decreto 28 settembre 2010 il primo giudice ha
disgiunto la domanda riconvenzionale formulata da AO 1 in sede di risposta
cautelare, chiedente la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 155'649.75, che è pertanto
diventata azione principale della presente procedura (inc. OA.2010.690).
C. Con la petizione in rassegna
AO 1 chiede la condanna di AP 1 al pagamento dell’importo complessivo di fr.
155'649.95 oltre interessi, pari al saldo delle fatture emesse e non ancora
pagate relative alla fornitura dei programmi informatici di cui all’offerta del
7 maggio 2009 e ad altre prestazioni aggiuntive per consulenza e altri servizi
avvenute nel corso del 2010. Con risposta 3 febbraio 2011 AP 1 si è opposta integralmente
all’azione principale, invocando in via principale l’errore essenziale e il
conseguente annullamento del contratto, e, in via subordinata, la rescissione
dello stesso per superamento del preventivo. Con contestuale domanda
riconvenzionale, essa ha chiesto la restituzione dell’importo di fr. 99'328.20,
pari a quanto già pagato per le prestazioni non usufruite di cui all’offerta 7
maggio 2009. Con risposta riconvenzionale l’attrice si è opposta integralmente
alla pretesa, sostenendo che l’importo richiesto dalla convenuta a titolo di
restituzione riguardava l’installazione di nuovi programmi, rispettivamente
l’adattamento di quelli esistenti e la migrazione dei dati, prestazioni non
comprese nell’importo preventivato di fr. 159'500.- di cui all’offerta 7 maggio
2009.
Nel successivo scambio di
allegati scritti le parti hanno ribadito le proprie tesi di fatto e di diritto.
Esperita l’istruttoria, esse
hanno rinunciato al dibattimento finale, versando agli atti i rispettivi
memoriali conclusivi, con i quali, sulla base dei riscontri probatori, si sono
sostanzialmente confermate nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni.
D. Con decisione 6 agosto 2015
il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 a versare
all’attrice l’importo di fr. 145'206.20 (IVA inclusa) oltre interessi, nonché
l’azione riconvenzionale limitatamente a fr. 12'736.85 oltre interessi, condannando
AO 1 al pagamento di tale importo oltre interessi in favore della convenuta. Il
primo giudice ha inoltre confermato il provvedimento supercautelare 14 luglio
2010 fino alla crescita in giudicato della decisione di merito.
E. Con appello 14 settembre
2015 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
parzialmente la petizione, limitatamente a fr. 72'603.10 (IVA inclusa), e la domanda
riconvenzionale limitatamente a fr. 39'475.45, con protesta di spese e
ripetibili di primo e secondo grado. Con risposta 5 novembre 2015 l’attrice
chiede di respingere il gravame, pure con protesta di spese e ripetibili. Delle
argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto
che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la
stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale
previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile
ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che,
avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella
data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
L’appello, presentato nel
termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata, tenuto conto
delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata
nel termine fissato da questa Camera il 1° ottobre 2015. Ciò posto, nulla osta
alla trattazione del gravame.
2. Nella decisione impugnata
il Pretore ha accertato che tra le parti era sorto un contratto relativo
all’allestimento e alla fornitura di un programma informatico comprensivo di
tutti gli applicativi contenuti nell’offerta 7 maggio 2009 (doc. H), al quale si
applicavano le norme sull’appalto (art. 363 e segg. CO). Per tali prestazioni
le parti avevano stabilito un prezzo fisso pari a fr. 159'500.-. Egli ha
ritenuto che anche le prestazioni di assistenza all’avviamento delle procedure
dovevano in buona fede ritenersi incluse nell’importo di fr. 159'500.-. Non
così quelle relative alla migrazione dei dati dal vecchio al nuovo sistema, per
un importo complessivo fatturato di fr. 35'346.60, che avrebbero dovuto essere
oggetto di un preventivo separato, di fatto mai allestito. Il primo giudice ha quindi
concluso che la convenuta non poteva validamente appellarsi all’errore
essenziale e recedere dal contratto, ritenuto come la stessa non aveva
dimostrato che al momento di concludere il contratto “aveva attribuito alla parte
poi fatturata nell’ordine di fr. 35'346.60 un’importanza talmente esigua da non
potersi aspettare quel costo finale” (sentenza impugnata, pag. 7). Il Pretore,
sulla base della perizia, ha infine ritenuto congruo quanto fatturato
dall’attrice e condannato la convenuta al pagamento dell’importo complessivo di
fr. 145'206.20 (IVA inclusa). In via riconvenzionale egli ha accertato che le
prestazioni di cui alla fattura n. 201021 per complessivi fr. 11'837.20 (fr.
12'736.85 IVA inclusa) erano comprese nel prezzo globale di fr. 159'500.- di
modo che tale importo andava retrocesso alla convenuta.
3. Con l’appello AP 1 postula sostanzialmente
la riforma della decisione impugnata nel senso di “una riduzione nella misura
del 50% della mercede ancora pretesa” dall’attrice e riconosciuta dal Pretore a
fronte “delle numerose violazioni contrattuali, dei danni causati, nonché
dell’incongruità delle fatture emesse da AO 1” (appello, consid., pag. 13). La
domanda di riduzione della mercede, avanzata per la prima volta in questa sede,
rappresenta una mutazione dell’azione che non può essere ammessa, difettando le
condizioni poste dall’art. 317 cpv. 2 lett. a e b CPC. Per definizione in
appello vanno proposte le medesime richieste di giudizio formulate in prima
istanza, poiché il giudice di appello deve vagliare criticamente le medesime
domande formulate in prima istanza alla luce della decisione del primo giudice
(Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 1395, ad
art. 317 CPC), pena la violazione del principio del doppio grado di giudizio (Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy,
Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 317 CPC). L’appellante non spiega
inoltre i motivi alla base della sua richiesta, in particolare su quali nuovi
fatti e nuovi mezzi di prova fonda la domanda di mutazione dell’azione, in
dispregio con le esigenze di motivazione poste dall’art. 311 CPC, di modo che l’appello
risulta in gran parte inammissibile.
Di seguito saranno pertanto
esaminate unicamente quelle censure che presentano una valenza autonoma e
costituiscono una critica motivata alle conclusioni del Pretore.
4. L’appellante lamenta un
errato apprezzamento delle prove da parte del giudice di prime cure per avere
ritenuto, sulla base della perizia, le tariffe e i prezzi applicati da AO 1 congrui
e applicati correttamente secondo il preventivo. A suo dire, essa non avrebbe
potuto usufruire di tutte le prestazioni comprese nell’offerta del 7 maggio
2009 a seguito del blocco del sistema informatico prodotto dall’attrice l’8
luglio 2010. Le tariffe applicate dall’attrice non rispecchierebbero inoltre le
prestazioni effettivamente eseguite, poiché la stessa avrebbe utilizzato come
base applicativi verosimilmente già in suo possesso nella misura del 50 – 60%. Da
ultimo ritiene che anche le tariffe applicate per le prestazioni di
installazione o reinstallazione dei programmi informatici non sarebbero corrette.
4.1 In concreto l’appellante si limita
a criticare la conclusione del Pretore, proponendo una sua personale
interpretazione della perizia giudiziaria e invocando delle circostanze senza
indicare da quali elementi agli atti dedurne l’esistenza. Ciò rende la censura
irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Le circostanze
evocate dall’appellante a sostegno della sua censura sono peraltro smentite
dagli atti.
4.2 Per quanto concerne la fruibilità
del nuovo sistema informatico il perito ha analizzato l’offerta 7 maggio 2009 (doc.
H) e verificato i programmi informatici forniti dall’attrice, giungendo alla
conclusione che l’applicativo installato corrispondeva all’oggetto dell’offerta
7 maggio 2009 in tutte le sue componenti e che lo stesso era attivo e
funzionante (perizia tecnica, quesito n. 1 e 2). Ciò è pure stato confermato dalla
teste __________ T__________ __________, direttrice amministrativa della AP 1,
la quale ha affermato che il lavoro descritto nell’offerta del 7 maggio 2009
era stato eseguito dall’attrice e consegnato il 1° marzo 2010 (verbale
audizione testimoniale 24 novembre 2011 di __________ T__________ __________,
pag. 7) e da __________ G__________, pure dipendente della convenuta (verbale
audizione 30 novembre 2011 di __________ G__________, pag. 4). Si rileva
peraltro che l’appellante non contesta l’accertamento pretorile, secondo cui a
“inizio marzo 2010 il programma era installato ed era funzionante” (decisione impugnata,
pag. 5), di modo che mal si comprende in che maniera il blocco del sistema
avvenuto l’8 luglio 2010 (oltre 4 mesi dopo la consegna) possa avere influito
sull’adempimento delle prestazioni contenute nell’offerta 7 maggio 2009.
4.3 In merito alla tipologia di
sviluppo del programma, l’appellante contesta l’accertamento pretorile secondo
cui lo stesso è stato allestito su misura per le esigenze della AP 1. A mente
dell’appellante le tariffe applicate non rispecchierebbero le prestazioni
svolte poiché l’attrice avrebbe utilizzato come base per lo sviluppo del
sistema informatico applicativi già in suo possesso nella misura del 50 – 60%. In
merito il primo giudice, pur dando atto che non ogni componente era stata
creata ad hoc, ha concluso, sulla base della perizia e delle concordi
deposizioni dei numerosi testi, che il programma informatico era stato
allestito su misura per le esigenze della convenuta (decisione impugnata, pag.
4). L’appellante, a sostegno della sua tesi, si limita a estrapolare un
passaggio delle risultanze peritali e ad affermare che le conclusioni del
Pretore “non sono sostenibili”, senza confrontarsi con le esaurienti
argomentazioni contenute nel primo giudizio, ciò che rende la censura
irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
Si rileva a titolo abbondanziale
che il perito, nell’analisi del lavoro svolto da AO 1 in termini di tempo,
prezzi e tariffe, ha considerato anche questa circostanza, spiegando che “in linea
di massima un’azienda informatica che sviluppa progetti su misura ha comunque
un bagaglio di modelli che possono essere utilizzati per attingere a programmi
già fatti e similarmente compatibili con un nuovo progetto” (perizia tecnico-economica,
quesito a e b, pag. 10), e giungendo alla conclusione che “le tariffe applicate
rientrano nel range tariffario applicato dalle aziende che operano nel medesimo
settore e nel medesimo mercato” (perizia tecnico-economica, quesito n. 2)
4.3 Medesima sorte di irricevibilità
merita la censura relativa alla tariffa per installazioni di programmi pc o
reinstallazioni di windows su pc (appello, pag. 7). L’appellante si limita
infatti a estrapolare un passaggio della perizia, senza spiegare in che maniera
l’apprezzamento del primo giudice sarebbe errato, ciò che rende la censura ancora
una volta irricevibile (art. 311 CPC).
5. L’appellante contesta poi
la conclusione del Pretore in merito alla congruità di quanto fatturato da AO 1
per la conversione degli archivi di base, per un importo complessivo di fr.
24'850.- (IVA esclusa), relativi alla fattura n. 20115, e ne chiede la restituzione
in via riconvenzionale. Nella decisione impugnata il Pretore, pur tenendo conto
delle perplessità espresse dal perito in merito alle ore impiegate per la conversione
degli archivi di base, ha ritenuto che lo stesso non aveva proceduto a una
valutazione o a una stima delle ore effettive, limitandosi a produrre un
calcolo puramente matematico relativo alla redditività dell’operazione, in
quanto tale inutilizzabile. Il primo giudice, considerato che, sulla base della
perizia le tariffe e le prestazioni eseguite erano conformi, ha ritenuto
corretto quanto fatturato da AO 1 in assenza di prova del contrario.
L’appellante si limita a sostenere che il tempo fatturato “è sicuramente
superiore a quanto realmente impiegato” (appello, ad 3, pag. 9), senza spiegare
Fatti
i motivi di fatto e di diritto per cui la conclusione del primo giudice sarebbe
errata, di modo che la censura è irricevibile poiché non adeguatamente motivata
(art. 311 cpv. 1 CPC). La circostanza non è peraltro suffragata da alcun
elemento oggettivo agli atti, di modo che la stessa è pure infondata.
6. L’appellante critica poi il
Pretore di non avere considerato il comportamento dell’attrice, che avrebbe
“sistematicamente superato i costi preventivati andando a camuffare le proprie
prestazioni” (appello, ad 4, pag. 9). La contestazione, formulata per la prima
volta irritualmente in questa sede (art. 317 CPC), è irricevibile. La stessa è
comunque infondata, non essendo suffragata da alcun riscontro oggettivo agli
atti, peraltro nemmeno indicato dall’appellante.
7. L’appellante rimprovera
infine il Pretore per non essersi espresso riguardo alla questione dei blocchi
Considerandi
al sistema informatico, che, a suo dire, sarebbero stati operati abusivamente
dall’attrice. Si rileva che l’appellante ha sollevato questi fatti tardivamente
solo in sede di conclusioni (art. 78 CPC-TI), di modo che l’assunto è irricevibile.
La censura, riproposta in appello, è pure irricevibile poiché non adeguatamente
motivata (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenuta si limita infatti a trascrivere
quanto già formulato in sede di conclusioni, senza spiegare per quali motivi di
fatto e di diritto la decisione del Pretore sarebbe errata. Per costante giurisprudenza
è infatti irricevibile la motivazione di appello che si limita alla semplice trascrizione
delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo
alla riproduzione di ampi stralci degli stessi (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1).
8.
Ne discende che l’appello della
convenuta, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve essere respinto, con
conferma del primo giudizio. Le spese giudiziarie della procedura di appello, calcolate
su un valore di fr. 99'342.10 (fr. 72'603.10 per l’azione principale e fr.
26'739 per la domanda riconvenzionale) seguono la soccombenza (art. 106 CPC)
della convenuta.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 14 settembre
2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 6 agosto 2015 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.
2. Gli oneri processuali di fr.
6'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'500.-
per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-,
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).