12.2015.157
Azione di disconoscimento del debito - tempestività
23 novembre 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.157
Lugano
23 novembre 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2013.21 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 15 gennaio 2013 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
volta a disconoscere il debito di fr. 11'650.- oltre
interessi di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e ad annullare
quell’esecuzione;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 12 agosto
2015 ha dichiarato irricevibile;
appellante l'attrice con appello 14 settembre 2015,
con cui ha chiesto in via principale di annullare il querelato giudizio e di
rinviare gli atti alla giurisdizione inferiore per la continuazione dell’istruttoria
e l’emanazione di una nuova decisione, e in via subordinata di riformarlo nel
senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre il convenuto con risposta 24 settembre 2015 ha postulato
la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
petizione 15 gennaio 2013 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il disconoscimento del
debito
fr. 11'650.- oltre interessi di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e il
conseguente annullamento dell’esecuzione, rilevando che la decisione con cui il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva rigettato in via provvisoria
l’opposizione al PE le era stata notificata il 12 dicembre 2012 (doc. B), dal
che la tempestività dell’azione, promossa entro il termine di 20 giorni,
sospeso dalle ferie giudiziarie natalizie (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC).
Il
convenuto si è integralmente opposto alla petizione.
2. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore aggiunto, con la decisione 12 agosto 2015 qui impugnata, ha dichiarato
irricevibile la petizione, senza prelevare spese processuali e ponendo a carico
dell’attrice le ripetibili di
fr. 3'200.-. Il giudice di prime cure ha ritenuto che il termine di 20 giorni per
l’inoltro dell’azione di cui all’art. 83 cpv. 2 LEF avesse iniziato a decorrere
con la notificazione della decisione di rigetto dell’opposizione, avvenuta il
12 dicembre 2012, e che, in applicazione degli art. 56 n. 2 e 63 LEF, fosse poi
giunto a scadenza il 4 gennaio 2013, dal che la tardività della petizione, che
in ogni caso sarebbe stata infondata anche nel merito.
3. Con
l’appello 14 settembre 2015 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta
24 settembre 2015, l’attrice ha chiesto in via principale di annullare il querelato
giudizio e di rinviare gli atti alla giurisdizione inferiore per la
continuazione dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione, e in via
subordinata di riformarlo nel senso di accogliere la petizione, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Delle
rispettive argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei
prossimi considerandi.
4. L’art.
83 cpv. 2 LEF stabilisce che l’escusso, entro 20 giorni dal rigetto
dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria (oppure con la
procedura semplificata, se il valore litigioso non è superiore a fr. 30'000.-, cfr.
Vock, SchKG Kurzkommentar, 2ª ed.,
n. 12a ad art. 83 LEF) il disconoscimento del debito al giudice del luogo
dell’esecuzione.
4.1. A
far tempo dal 1° gennaio 2011, data in cui è entrato in vigore il nuovo codice
di diritto processuale civile svizzero (CPC), il termine di 20 giorni per
proporre l’azione di disconoscimento del debito comincia a decorrere, qualora -
come nella fattispecie - la decisione di rigetto dell’opposizione non sia stata
impugnata con un reclamo, già dal giorno successivo a quello in cui la
decisione è stata notificata al debitore (Vock,
op. cit., n. 11 ad art. 83 LEF).
Nel
caso concreto è dunque incontestabile che il termine di 20 giorni abbia
iniziato a decorrere il 13 dicembre 2012.
4.2. Resta da stabilire quando lo
stesso sia giunto rispettivamente sarebbe giunto a scadenza in base alle norme
di legge in vigore dopo il 1° gennaio 2011, ritenuto che per il Pretore
aggiunto, il quale postulava l’applicazione alla problematica degli art. 56 n.
2 e 63 LEF (norme secondo cui - per quanto qui interessa - il termine a
disposizione del debitore che viene a scadere durante le ferie natalizie, cioè
sette giorni prima e sette giorni dopo il Natale, è prorogato fino al terzo giorno
dopo la fine delle medesime), la sua scadenza era intervenuta già il 4 gennaio
2013 dal che la tardività dell’azione, mentre che per l’attrice, la quale ha
qui postulato l’applicazione alla questione dell’art. 145 cpv. 1 lett. c CPC
(disposizione secondo cui i termini stabiliti dalla legge sono sospesi dal 18
dicembre al 2 gennaio incluso), la sua scadenza sarebbe invece intervenuta unicamente
il 16 gennaio 2013 dal che la sua perfetta tempestività.
Il quesito va senz’altro
risolto a favore della tesi pretorile.
4.2.1. Già dall’esame dei materiali
si evince chiaramente che al termine di 20 giorni per proporre l’azione di
disconoscimento del debito dovevano essere applicati gli art. 56 segg. e 63 LEF,
anziché l’art. 145 cpv. 1 CPC. Il Messaggio concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero, smentendo quanto contenuto nel rapporto del giugno
2003 sull’avamprogetto del CPC elaborato dal gruppo di esperti (cfr. rapporto,
p. 73), indicava in effetti che “la normativa della LEF concernente le ferie esecutive
(art. 56 e 63 LEF) prevale - in quanto lex specialis - sulla disciplina
delle ferie giudiziarie prevista nel CPC”, concludendo poi che “le disposizioni
sulle ferie esecutive continueranno pertanto ad applicarsi a talune azioni
proposte nell’ambito della LEF (p. es. alle azioni di disconoscimento del
debito, …), a prescindere dal fatto che le relative controversie debbano essere
giudicate in procedura ordinaria o semplificata” (FF 2006 p. 6682).
4.2.2. Questa interpretazione è per
altro condivisa dalla dottrina maggioritaria (Vock,
op. cit., n. 11c ad art. 83 LEF; D. Staehelin,
Basler Kommentar, 2ª ed., n. 26 seg. ad art. 83 LEF; A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 3ª
ed., n. 9 ad art. 145 CPC; Hoffmann-Nowotny,
Kurzkommentar ZPO, 2ª ed., n. 11 ad art. 145 CPC; Marbacher in: Baker & McKenzie,
Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 9 ad art. 145 CPC; Jenny in: Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, n.
6 ad art. 145 CPC; Tappy in: CPC
commenté, n. 18 ad art. 145 CPC; Muller,
La procédure sommaire et la procédure semplifiée dans les litiges de droit de
poursuites et de faillites: expériences pratiques, in: JdT 2014 II p. 73; contra:
Frei, Berner Kommentar, n. 20 ad
art. 145 CPC; Merz in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, n. 22 ad art. 145 CPC; Trezzini in:
Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, p. 614).
4.2.3. Del resto, già sotto l’egida
dei vecchi codici di procedura civile cantonali, il Tribunale federale,
ritenendo in sostanza che la decisione di rigetto dell’opposizione rientrasse
tra gli atti esecutivi ai sensi dell’art. 56 segg. LEF (cfr. DTF 96 III 49
consid. 3, 115 III 91 consid. 3; TF 28 gennaio 2008 5A_516/2007 consid. 2, 31
agosto 2010 5A_371/2010 consid. 3.2), aveva confermato l’applicabilità dell’art.
63 LEF al termine d’inoltro dell’azione di disconoscimento del debito (DTF 115
III 91 consid. 3; cfr. Schmidt,
Commentaire Romand, n. 15 ad art. 83 LEF), per cui, essendo incontestabile che
quella motivazione ha mantenuto la sua validità anche dopo il 1° gennaio 2011
(DTF 138 III 483 consid. 3.1.1; TF 21 giugno 2012 5A_520/2012 consid. 3.2), non
vi è in definitiva motivo per scostarsi da questa chiara e costante giurisprudenza
(in tal senso II CCA 1° febbraio 2016 inc. n. 12.2015.180, decisione contro la quale
è invero pendente un ricorso al Tribunale federale).
5. Ne discende che l’appello 14
settembre 2015 deve essere respinto già per questa ragione, senza che sia
necessario esprimersi sulla motivazione resa in via abbondanziale dal Pretore
aggiunto, anch’essa censurata dall’attrice.
Trattandosi di una controversia
derivante da un rapporto di lavoro con un valore inferiore a fr. 30'000.-, non
si prelevano spese processuali per il giudizio di secondo grado (art. 114 lett.
c CPC). Le ripetibili di questa sede, calcolate sulla base di un valore di fr.
11'650.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 14 settembre
2015 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Non si prelevano spese processuali.
L’appellante rifonderà
all’appellato fr. 1’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).