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Decisione

12.2015.158

Lavoro - remunerazione ore straordinarie - risarcimento danni

23 novembre 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i mezzi di difesa da lei invocati a suo tempo, ovvero la perizia sul danno

arrecato dall’attore, l’ispezione peritale nella sua sede per determinare quali

documenti e informazioni sarebbero stati necessari al perito per stabilire

l’esistenza e la quantificazione del danno, e il richiamo dell’incarto penale

della Procura di __________ con cui intendeva provare gli illeciti commessi

dall’attore. Per queste ragioni ha chiesto di annullare il querelato giudizio e

di rinviare gli atti alla Pretura per la continuazione dell’istruttoria e

l’emanazione di una nuova decisione.

6.2.2. Il diritto di essere sentito,

sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce tra l’altro alle parti la facoltà

di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne

l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle

relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione

(DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; TF 19 maggio 2010

4A_35/2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, p. 105). Il diritto

alla prova è codificato all’art. 152 cpv. 1 CPC, disposizione secondo cui ogni

parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova

offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova non è tuttavia

assoluto. Esso è al contrario controbilanciato da uno strumento al servizio

dell’economicità e celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato

delle prove da parte del giudice (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

op. cit., p. 664; Haberbeck,

Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des

Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2).

L’apprezzamento anticipato delle prove è ammesso anche dalla nuova procedura

civile federale (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; Haberbeck,

op. cit., n. 1-5, pag. 2 e 3; Hasenböhler,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 35 ad art.

152; DTF 138 III 374 consid. 4.3.2, TF 6 gennaio 2014 4A_307/2013 consid.

2.1.1, 10 febbraio 2014 5A_877/2013 consid. 4.3.1) e permette al giudice di

rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se, senza cadere

nell’arbitrio, quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di

fondare il proprio convincimento o non ritiene pertinenti i mezzi di prova

offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

op. cit., p. 664; Haberbeck, op.

cit., n. 3, pag. 2; TF 6 gennaio 2014 4A_307/2013 consid. 2.1.1, 10 febbraio

2014 5A_877/2013 consid. 4.3.1).

Nel caso di specie non vi

è motivo di annullare la decisione pretorile. Nonostante il giudice di prime

cure abbia effettivamente omesso di assumere le prove richieste dalla

convenuta, quest’ultima - come si vedrà di seguito - non ha in effetti allegato

e dimostrato che quel suo giudizio, reso previo un apprezzamento anticipato

delle prove, fosse arbitrario.

6.2.3. Nella misura in cui si

riferiva al mancato richiamo dell’incarto penale della Procura di __________, la

censura deve senz’altro essere disattesa, il giudice di prime cure avendo

spiegato nell’ordinanza 2 giugno 2014 le ragioni alla base di quel giudizio,

riassumibili con la non pertinenza della prova in questione riguardante atti

per i quali nessuna richiesta di risarcimento era stata formulata, il tutto senza

che in questa sede la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione

(art. 311 cpv. 1 CPC; II CCA 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119, 3 ottobre 2014

inc. n. 12.2013.29, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2013.96, 3 giugno 2015 inc. n.

12.2013.133, 12 ottobre 2015 inc. n. 12.2013.118, 5 novembre 2015 inc. n.

12.2014.35, 14 dicembre 2015 inc. n. 12.2015.51), si sia confrontata con le

stesse, spiegando puntualmente perché sarebbero errate.

6.2.4. Ma anche nella misura in cui si

riferiva alla mancata assunzione della perizia sul danno e alla conseguente mancata

ispezione peritale presso la sua sede, la censura dev’essere disattesa.

Essa invero non può essere

ammessa già per il solo fatto che il Pretore aggiunto, nella decisione qui oggetto

di impugnativa, aveva spiegato che quella prova doveva essere respinta per i

difetti di allegazione di cui si era detto, ritenuto che in questa sede - come

si è visto - la convenuta non si è confrontata criticamente con quell’argomentazione

(art. 311 cpv. 1 CPC).

E comunque essa non può trovare

accoglimento nemmeno laddove la convenuta si è espressa sui motivi, esposti dal

Pretore aggiunto in occasione dell’ordinanza 10 ottobre 2014, che lo avevano

indotto a non ammettere le domande da porre al perito giudiziario. In effetti,

a fronte dell’argomentazione resa allora dal primo giudice (che in sostanza aveva

indicato che le domande 1, 2.1 - 2.3 apparivano inammissibili per la carenza di

allegazione e di prova tanto più che la convenuta aveva omesso di produrre gran

parte dei documenti rilevanti, che le domande 2.4 e 2.5 [recte: 2.6]

riguardavano questioni esulanti dal campo di competenza del perito, che la

risposta alla domanda 2.5 non era necessaria per la già comprovata assenza di

colpa in punto all’attore e comunque per l’impossibilità pratica di stabilire

il nesso causale tra lo stato delle attrezzature e le sue asserite inadempienze,

e che le domande da 3 a 3.4 e 4 erano inammissibili rispettivamente inutili per

le ragioni esposte con riferimento alle domande 1, 2.1 - 2.3 e da 3 a 3.4 e 4),

la convenuta si è qui limitata a riproporre il tenore di alcune domande

peritali e ad evocare solo un paio di circostanze non determinanti (segnatamente

il fatto che dopo la partenza dell’attore la fabbrica si trovasse in uno stato

di incuria e di carente manutenzione e il fatto che quest’ultimo doveva

coordinare e gestire la fabbrica e con ciò controllare i macchinari e i

materiali), per altro suffragate da prove indicate solo in modo generico, sennonché

in tal modo neppure ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto

l’opposta conclusione resa dal Pretore aggiunto su quel tema sarebbe errata, dal

che l’irricevibilità della sua censura per carenza di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012

4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II

CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150).

6.3. Il giudice di prime cure ha infine

concluso il suo giudizio sulla contropretesa della convenuta, evidenziando che,

in mancanza della prova del danno, appariva inutile esaminare le responsabilità

dell’attore e l’esistenza del nesso causale. Egli ha comunque tenuto ad evidenziare

che, per quanto riguardava il preteso danno derivante dalla ricostruzione dei

dati degli stampi, dalla ricostruzione dei disegni, dalla verifica

dell’inventario, dal ripristino del magazzino e dell’inventario dell’officina,

la responsabilità in capo all’attore era d’acchito da escludere: era in effetti

risultato che la manutenzione preventiva e ordinaria, l’allestimento dei

disegni degli stampi, il controllo qualità, il settore acquisti e la tenuta del

magazzino fossero di competenza di altre persone e non del qui attore (si vedano

per la catalogazione degli stampi il teste Q__________ M__________, per la verifica

dell’inventario attrezzature i testi A__________ G__________ e G__________ S__________,

per l’allestimento dei disegni degli stampi il teste A__________ C__________,

per la tenuta del magazzino il teste G__________ T__________ e per la tenuta

dell’inventario come pure in generale per la situazione organizzativa delle

attrezzature i testi A__________ G__________ e G__________ S__________); e in

ogni caso su tutti i collaboratori, fossero essi responsabili o semplici

esecutori, campeggiava il direttore generale M__________ L__________ che si

occupava in prima persona dell’andamento dell’azienda (cfr. doc. 12; testi A__________

C__________, E__________ E__________, C__________ F__________ e G__________ S__________)

e quindi, pur tenendo in conto il rapporto di fiducia che nutriva nei confronti

dell’attore, non era sostenibile che, fino al termine del rapporto di lavoro

con costui, fosse all’oscuro della lamentata degenerazione della situazione della

produzione.

6.3.1. In questa sede la convenuta

ha dichiarato di non condividere la conclusione pretorile secondo cui, per

quanto riguardava il danno derivante dalla ricostruzione dei dati degli stampi,

dalla ricostruzione dei disegni, dalla verifica dell’inventario, dal ripristino

del magazzino e dell’inventario dell’officina, la responsabilità in capo

all’attore era d’acchito da escludere.

6.3.2. La censura deve nuovamente essere

disattesa per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenuta non si

è in effetti confrontata criticamente con l’argomentazione addotta sul tema dal

Pretore aggiunto, appena riassunta, ed in particolare non ha spiegato per quali

ragioni di fatto o di diritto la stessa sarebbe errata (TF 7 dicembre 2011

4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo

2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n.

12.2015.150), non essendo ovviamente sufficiente a smentirla il fatto da lei qui

addotto che l’attore ricoprisse un ruolo di alta responsabilità ben definito

contrattualmente con le mansioni indicate nel doc. B, e meglio la direzione del

personale dei reparti di produzione, la responsabilità per il funzionamento

degli impianti e delle attrezzature, la responsabilità per l’officina di

manutenzione, la sua competenza a lanciare, stampare e chiudere gli “odl”

inclusa la rilevazione degli scarti, nonché la collaborazione alla chiusura

delle non conformità cliente.

7. Ne discende che l’appello

della convenuta deve essere dichiarato irricevibile nel suo complesso.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

ancora litigioso di fr. 98'352.60, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 14 settembre

2015 di AP 1 è irricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di

fr. 5'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all.ppellato fr.

4’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).