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Decisione

12.2015.160

Contratto di architetto (mercede - onorario) - onere della prova - apprezzamento delle prove da parte del giudice (testimone vicino a uan parte, figlio)

21 dicembre 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello

principale dell’attrice

3.Nell’appello AP 1 rimprovera al Pretore di aver

dato più credito alla testimonianza resa da G__________ rispetto a quella di __________

A__________ e questo senza fornire una motivazione, rispettivamente senza

svolgere una valutazione organica e complessiva delle due deposizioni.

Parallelamente

l’appellante censura l’agire pretorile nella misura in cui questi, nell’ipotesi

in cui abbia inteso elidere le due deposizioni in parola, ha omesso di chinarsi

sulle altre prove e su tutti gli altri indizi addotti in prima sede e

illustrati nelle conclusioni.

4.Giusta

l’art. 157 CPC, il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando

liberamente le prove. In base a predetto disposto legale è fondamentale anche

l’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in

occasione della sua audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo

nella valutazione del suo peso probatorio

(per i dettagli cfr.

Cocchi/Trezzini /Bernasconi, Commentario al CPC, pag. 743. Nel contempo

egli deve però tener conto anche dell’eventuale vicinanza del testimone a una

parte o se questi è interessato all’esito della vertenza (cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, op. cit.,

746 segg.). Di regola testimonianze tra loro contraddittorie non si elidono ma

il giudice deve apprezzarle entrambe per valutare se nelle circostanze concrete

una sia preferibile all’altra in quanto probatoriamente più convincente (cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, op. cit.,

750 segg.).

Nell’apprezzamento

delle prove testimoniali assume importanza anche l’atteggiamento della parte al

momento dell’offerta, rispettivamente dell’opposizione al mezzo di prova (cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, op. cit.,

pag.748), tanto che il Tribunale federale è arrivato a rimproverare ad un appellante

di non essersi opposto all’assunzione di un teste proposto dalla controparte le

cui dichiarazioni, nello specifico, avevano giovato alla tesi di quest’ultima (sentenza

TF del 26 agosto 2004 4P.71/2004 consid. 3.3).

5.Nel caso concreto, contrariamente a quanto asserisce l’appellante,

dalla sentenza impugnata emerge che il Pretore ha esaminato in maniera approfondita

entrambe le deposizioni testimoniali, preferendo infine quella di G__________,

secondo cui l’accordo venuto in essere tra le parti aveva per oggetto

unicamente l’allestimento di un preventivo di onorario e non già la stesura di

piani di progetto. Il magistrato non si è limitato ad aderire in maniera

acritica alle dichiarazioni rese dallo stesso ma le ha valutate nel loro

complesso alla luce delle risultanze istruttorie.

A giusta

ragione il Pretore ha considerato che G__________ era stato l’unico testimone

diretto dei fatti oggetto della presente causa essendo egli l’unica persona

presente a tutti gli incontri intervenuti tra le parti e pertanto l’unica che

potesse riferire in prima persona quali fossero gli intendimenti manifestati

dalle stesse. L’arch. __________ A__________, dal canto suo, ha dichiarato di

aver saputo da AP 1 che essa “era stata incaricata di un progetto importante

di ristrutturazione” (audizione testimoniale del 21 maggio 2013, pag. 4) ma

ha pure precisato di non aver mai “parlato direttamente con il committente

riguardo all’incarico conferito” (cfr. audizione cit., pag. 5). Dalla sua

deposizione, a cui si rinvia, emerge in maniera chiara che egli è stato solo un

testimone indiretto degli accordi intercorsi tra le parti.

In relazione alla questione della

vicinanza del teste G__________ al convenuto, di cui è il figlio, si rileva che

l’attrice benché consapevole del legame di parentela non si è opposta

all’assunzione della sua deposizione (cfr. verbale di udienza del 5 marzo 2013

pag. 5), circostanza che essa deve ora lasciarsi imputare. Ciò detto, nel caso

specifico, la deposizione resa dal teste pare credibile; la stessa oltre ad

essere lineare e dettagliata ha trovato, ove possibile, riscontro nelle

risultanze istruttorie. A questo vada aggiunto che il teste è si legato da parentela

al convenuto ma non ha un interesse economico nella lite, diversamente dal

teste __________ A__________ che come indicato nel suo verbale di audizione

testimoniale ha ammesso di essere “interessato in lite” (cfr. verbale

del 21 maggio 2013 cit., pag. 3).

Per quanto attiene agli indizi indicati

dall’appellante a sostegno della sua tesi essi non paiono decisivi per poter

ammettere il perfezionamento di un contratto di progettazione. Priva di buon

fondamento si rivela pure l’argomentazione appellatoria secondo cui sarebbe

poco credibile che l’attrice abbia allestito dei progetti di massima di propria

iniziativa senza un’esplicita richiesta in tal senso dalla controparte. In

realtà, l’esperienza dimostra che non è per nulla insolito che un architetto,

al fine di accaparrarsi un appalto, vada al di là di quanto richiestogli

elaborando degli schizzi e o dei piani per meglio illustrare le proprie idee ai

potenziali committenti.

Ad ogni buon conto, ancora più inverosimile

si rivela essere l’ipotesi che un potenziale committente conferisca un incarico

di progettazione a un architetto senza prima avere un’idea dei costi di

onorario. A questo vada inoltre aggiunto che, di regola, per prassi, il conferimento

di un vero e proprio incarico di progettazione è preceduto dall’elaborazione di

un’offerta basata su studi preliminari e su un preventivo dei costi, ulteriore

elemento che suffraga la tesi del convenuto.

Alla luce di quanto precede ben

si vede come il primo giudice abbia valutato gli elementi nel loro complesso e

non si sia limitato a riprendere in maniera acritica le affermazioni di G__________,

teste della cui attendibilità non vi è come detto motivo di dubitare, per ritenere

più plausibile la tesi del convenuto secondo cui all’attrice sarebbe stato

richiesto unicamente di elaborare un preventivo dei costi di progettista.

6.Come

rettamente evidenziato dal Pretore dall’incarto non emerge neppure che in

seguito vi sia stata una ratifica dell’operato dell’attrice da parte del

convenuto.

L’istruttoria ha

permesso di accertare che a seguito del primo sopralluogo AP 1 e l’architetto __________

A__________ hanno provveduto ad elaborare, sulla base dei piani messi loro a

disposizione da AO 1, una proposta di progetto denominata variante 1, poi illustrata

a quest’ultimo e al di lui figlio in occasione dell’incontro del 21 settembre

2011; su questo punto le deposizioni rese dai testi G__________ e __________ A__________

sono sostanzialmente convergenti.

Le dichiarazioni rese

dai testi divergono per contro per quanto attiene all’elaborazione delle altre tre

varianti. Il teste __________ A__________ ha sostenuto infatti che vi sarebbero

stati altri incontri tra le parti, presente “sempre” pure il figlio del

convenuto, a seguito dei quali si sarebbe provveduto ad allestire le successive

tre varianti agli atti (cfr. audizione cit., pag. 3), circostanza negata dal

teste G__________ il quale, dal canto suo, ha riferito di un unico successivo

incontro di data 27 ottobre 2011 nel corso del quale sarebbe infine stato consegnato

il preventivo dei costi di onorario. Questi ha inoltre dichiarato di non aver mai

saputo di successive varianti di progetto (cfr. per i dettagli audizione cit.,

pag. 6 seg.). Le altre prove agli atti non hanno permesso di appurare se e

quando il convenuto abbia avuto conoscenza di queste varianti e se egli fosse

consapevole della mole di lavoro che si apprestava ad effettuare l’attrice.

In assenza di altri elementi

decisivi, il Pretore, alla luce anche delle considerazioni espresse più sopra

(consid. 5), ha ritenuto, dopo approfondita analisi (cfr. sentenza impugnata

pag. 10 seg., a cui si rinvia) di aderire alla versione fornita dal teste G__________,

valutazione che, nello specifico, non appare censurabile.

Anche su questo punto la

decisione pretorile si rivela pertanto corretta e va confermata.

7.Assodato

quanto sopra, l’importo riconosciuto dal Pretore quale onorario spettante

all’attrice per l’elaborazione del preventivo, stabilito sulla base della stima

effettuata dal perito (cfr. perizia pag. 10), pare corretto e viene qui

confermato.

Considerandi

II. Sull’appello

incidentale del convenuto

8.

AO 1

contesta l’importo riconosciutogli dal Pretore a titolo di ripetibili

ritenendolo troppo basso e chiede che in applicazione di un tasso medio del 15%

del valore di causa lo stesso venga aumentato a fr. 4'500.-.

8.1

Nel caso specifico il

Pretore ha riconosciuto al convenuto, ritenendolo soccombente in ragione di 1/6,

l’importo di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili ridotte. Con ogni evidenza, il

magistrato per stabilire questa cifra è partito proprio da un importo base pari

a fr. 4'500.- , poi ridotto in ragione del parziale accoglimento della petizione

e pertanto della conseguente parziale compensazione delle ripetibili (4’500.- :

6.

x 4). La richiesta dell’appellante incidentale non può quindi essere accolta.

III.

Sulle spese giudiziarie

9.

Alla luce

di quanto su esposto ne discende che sia l’appello che l’appello incidentale

devono essere respinti.

Le spese processuali e le

ripetibili di entrambe le sedi, fissate in base ai criteri previsti agli art.

11.

cpv. 1, cpv. 2 lett. a, cpv. 5 e 14 Rtar, seguono la rispettiva soccombenza

(art. 106 CPC).

Il valore litigioso giusta l'art.

51.

cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le conclusioni ricevibili rimaste

controverse davanti all'autorità cantonale (sentenza del Tribunale federale

inc.5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid. 1.2.1 e rif.). Di conseguenza,

qualora siano fatte valere domande in via principale e adesiva, i rispettivi

valori vanno sommati, senza riguardo a quanto l'autorità cantonale ha aggiudicato,

né al valore della pretesa della parte che agisce davanti al Tribunale federale

(sentenza inc.5A_500/2009 del 19 novembre 2009, consid. 1). È fatto salvo il

caso in cui con l'appello incidentale sia riproposta una domanda

riconvenzionale; in questa ipotesi - non realizzata in concreto - trova

applicazione l'art. 53 cpv. 1 LTF (sentenza del Tribunale federale inc.

4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 1.2.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 106 cpv. 1 CPC, la LTG e il Rtar

decide:

I. L’appello principale del

14 settembre 2015 di AP 1 è respinto.

II. Le spese processuali della

procedura di appello principale di fr. 1’500.-, già anticipate dall’appellante

principale, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr.

2'000.- a titolo di ripetibili.

III. L’appello incidentale del

22 ottobre 2015 di AO 1 è respinto.

IV. Le spese processuali della

procedura di appello incidentale di fr. 200.-, già anticipate dall’appellante

incidentale, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 300.-

per ripetibili di appello incidentale.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive

un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).