12.2015.162
Mandato - organo di una società - legittimazione passiva - onorario
26 settembre 2016Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.162
Lugano
26 settembre 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2013.171 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 23 aprile
2013 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'999.30 oltre
interessi al 5% dal 15 gennaio 2012 nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 29 luglio 2015 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al
pagamento di fr. 16'200.- oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2012, somma per
cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE;
appellante la convenuta con
atto di appello 14 settembre 2015, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con
risposta 3 novembre 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nella primavera del 2011 AP
1, agente tramite M__________ V__________ (che era presidente del consiglio
d’amministrazione e delegato con diritto di firma individuale, cfr. doc. D) e
Mi__________ F__________ (che il mese successivo sarebbe divenuta membro del
consiglio d’amministrazione con diritto di firma collettiva a due, cfr. doc.
D), ha contattato la fiduciaria AO 1, nella persona di G__________ P__________
(che era delegato del consiglio d’amministrazione con diritto di firma
individuale, cfr. doc. C), allo scopo di conferirle un mandato di revisore dei
conti della società.
Il 16 settembre 2011 M__________
V__________, accompagnato da Mi__________ F__________, si è recato negli uffici
di AO 1 e ha discusso con B__________ B__________ in merito a una serie di
questioni fiscali relative ad un trust che nel frattempo era già stato costituito
a suo nome.
Il 7 ottobre 2011 M__________ V__________,
recatosi nuovamente negli uffici di AO 1, questa volta accompagnato da M__________
L__________ (banchiere che lo aveva in precedenza coadiuvato nella creazione
del trust), è stato ragguagliato da C__________ S__________ in merito alla
tematica oggetto del precedente incontro.
Per le prestazioni di consulenza,
fornite in particolare da B__________ B__________ e da C__________ S__________
e risultanti dal rapporto scritto di cui al doc. E, AO 1 ha in seguito
fatturato a AP 1 un importo di complessivi fr. 24'999.30 (doc. F e G), che non le
è stato tuttavia pagato.
2. Con petizione 23 aprile
2013 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 24'999.30 oltre
interessi ed accessori, somma corrispondente all’onorario per la consulenza
effettuata a favore di quest’ultima.
La convenuta si è integralmente
opposta alla petizione.
3. Esperita l’istruttoria di
causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la
decisione 29 luglio 2015 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione, condannando
la convenuta al pagamento di fr. 16'200.- oltre interessi e ponendo la tassa di
giustizia di fr. 500.- e le spese di complessivi fr. 4'800.- (comprensive delle
tasse di giustizia di conciliazione) per il 36% a carico dell’attrice e per il
64% a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr.
2'500.- per ripetibili.
4. Con l’appello 14 settembre
2015 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 3 novembre 2015, la
convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5. Il Pretore, nella sua
decisione, ha innanzitutto ritenuto che l’oggetto del mandato di consulenza
fiscale internazionale e di pianificazione successoria svolto dall’attrice
fosse chiaro, visto e considerato che dalla lettura dei doc. E e S nonché dalle
testimonianze rese da B__________ B__________ e C__________ S__________
emergeva che il tema fiscale e successorio per il quale l’attrice era stata
interpellata riguardava una questione coinvolgente da un lato la convenuta e
dall’altro il suo azionista totalitario M__________ V__________: da quelle
prove risultava in effetti che la prima era titolare di pretese milionarie nei
confronti di due società cubane, che il secondo intendeva scorporare e
immettere nel suo trust, e che la consulenza dell’attrice poi esposta nel doc.
E (che era funzionale ad una disamina relativamente corposa e racchiusa nel
classificatore di cui al doc. S, dove i riferimenti alla convenuta erano
molteplici) era stata per l’appunto chiesta siccome questo scenario avrebbe
potuto generare delle implicazioni importanti e evidenti; oltretutto i
documenti per svolgere l’analisi e la consulenza erano stati trasmessi
all’attrice dall’amministratrice unica della convenuta Mi__________ F__________.
Egli ha in seguito escluso che la
convenuta potesse contestare la propria legittimazione passiva, quando
l’oggetto del mandato la riguardava in modo diretto (poiché il rischio di un
importante carico fiscale in esito a quell’operazione la toccava direttamente,
teste B__________ B__________), quando tutti i documenti componenti il doc. S
erano stati trasmessi dalla sua amministratrice unica Mi__________ F__________,
quando non risultava che essa avesse mai eccepito alcunché a ricezione della
richiesta di acconto di fr. 15'000.- e dei solleciti di pagamento (doc. F-H)
prima dell’avvento del suo legale, quando M__________ V__________ era il suo
azionista unico (doc. E p. 3) e aveva dimostrato di poter disporre a piacimento
della società tanto che tornava qui applicabile il principio della trasparenza
poiché appariva abusivo prevalersi dell’esistenza di due entità giuridiche
separate, e infine quando in precedenza esisteva già una relazione contrattuale
tra le parti segnatamente quella riferita all’ufficio di revisione cosicché
l’attrice poteva in buona fede ritenere che anche il mandato successivo si
fosse perfezionato tra quelle medesime parti.
Ha quindi evidenziato che la
convenuta non poteva prevalersi di un cattivo adempimento del mandato così
conferito: le sue critiche in merito a presunti vizi qualitativi erano in
effetti generiche e non comprovate; le obiezioni in merito al modus operandi
dell’attrice, che aveva coinvolto B__________ B__________ e C__________ S__________
nell’espletamento dell’incarico, erano a loro volta infondate, visto che
costoro, impiegati di altre società, erano esperti in questioni di fiscalità
internazionale associate alla presenza di un trust e avevano agito nell’interesse
della convenuta sotto l’egida dell’attrice, senza alcun ricarico di ore.
Quanto infine all’importo da
riconoscere all’attrice a titolo di onorario per le prestazioni fornite, il
giudice di prime cure ha senz’altro fatto proprie le conclusioni del perito
giudiziario, che aveva quantificato in fr. 15'000.- + IVA all’8% il valore
dello studio tradottosi nel doc. E.
6. In questa sede la convenuta
ritiene innanzitutto che l’attrice non abbia provato l’esistenza di un mandato
che si sarebbe esteso oltre alla revisione dei suoi conti (e ciò a prescindere
dalla questione a sapere chi ne fosse la controparte, questione che verrà
esaminata più avanti, cfr. consid. 8). Il rilievo è infondato. La stessa
convenuta, pur avendo contestato negli allegati preliminari la venuta in essere
di un mandato in tal senso, non ha in effetti spiegato, salvo quanto si dirà
qui di seguito, per quale motivo il fatto da lei asserito che l’attrice sarebbe
allora stata incaricata di “analizzare problemi inerenti” M__________ V__________
“e non societari” (risposta p. 2) non sarebbe costitutivo di un contratto di mandato.
Essa ha sì preteso che quel contratto non sarebbe venuto in essere in quanto la
controparte non aveva provveduto a fornire il preventivo richiesto, sennonché la
circostanza non è stata sufficientemente provata (ritenuto che la versione in
tal senso resa dal teste M__________ V__________ [p. 3 seg.] è stata chiaramente
smentita dai testi Mi__________ F__________ [p. 4] e B__________ B__________
[ad 24]). Il conferimento di un tale incarico all’attrice è del resto stato
confermato dall’istruttoria (cfr. testi Mi__________ F__________ p. 3 e B__________
B__________ ad 9, 15, 17, 23, 24).
7. Nel prosieguo del suo
esposto la convenuta, fondandosi sulle testimonianze di M__________ L__________,
Mi__________ F__________ e __________ B__________ nonché sul doc. L, ribadisce
che il mandato conferito all’attrice non riguardava lei stessa ma solo il suo
amministratore __________ V__________ personalmente. La censura dev’essere
disattesa.
7.1 Essa è innanzitutto
irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e
considerato che la convenuta non si è assolutamente confrontata con
l’argomentazione pretorile secondo cui dalle testimonianze di B__________ B__________
e C__________ S__________ e dai doc. E e S emergeva chiaramente che il mandato
di consulenza fiscale internazionale e di pianificazione successoria svolto
dall’attrice riguardava una questione coinvolgente da un lato la convenuta (che
in particolare correva il rischio di dover far fronte a un importante carico
fiscale) e dall’altro il suo amministratore M__________ V__________, spiegando
per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse errata (TF 7 dicembre
2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10
marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n.
12.2015.150).
7.2 E comunque le prove addotte dalla
convenuta in questa sede sono lungi dal dimostrare che il mandato in questione riguardava
solo il suo amministratore M__________ V__________ personalmente.
Il fatto che il teste M__________
L__________ abbia dichiarato che in precedenza “il sig. V__________ mi aveva
indicato di voler chiarire degli aspetti fiscali, in particolare le relazioni
ad un trust” e che “si trattava di chiarire soltanto delle questioni relative
al sig. V__________, ma non le società che facevano capo a lui” (p. 2) non
prova alcunché sulla questione, sia perché il teste non aveva partecipato
all’incontro in cui il mandato era stato conferito e riferiva solo quanto
indicatogli da M__________ V__________, sia perché ha dichiarato di non sapere “esattamente
che rapporto vi sia tra il trust e la AP 1” (p. 3), tanto da ammettere di nemmeno
sapere, con riferimento allo schema a p. 6 del doc. E, “a quale società si
riferisca la __________ AG indicata” (p. 3), corrispondente in realtà proprio
alla convenuta (testi M__________ V__________ p. 4 e C__________ S__________ ad
15).
Il fatto che la teste M__________
F__________ - che contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata
non era allora l’amministratrice unica della convenuta ma era solo un suo membro
del consiglio d’amministrazione con diritto di firma collettiva a due (cfr.
doc. D) - abbia dichiarato che M__________ V__________ voleva “anche mettere a
posto una situazione personale molto più ampia e complessa, relativa come detto
alla sua situazione personale … infatti egli era titolare di diverse società in
vari luoghi fuori Svizzera e aveva anche una situazione famigliare complessa
perché si era risposato e dalla prima moglie aveva avuto due figli” e in
occasione dell’incontro cui essa aveva partecipato nel settembre 2011 “espose i
paletti della sua situazione personale, per dare l’incarico alla AO 1 di
studiare la soluzione di trust più conforme alla sua situazione personale” (p.
3) non è a sua volta decisivo sul tema, visto e considerato che la stessa teste
da una parte, richiesta di esprimersi sul fatto se in quell’incontro si fosse
discusso anche riguardo alle azioni della convenuta che si dovevano conferire
nel trust, ha risposto “di non sapere se si discusse specificatamente anche di
questo fatto, però mi ricordo che il sig. V__________ parlò di tutte le sue
società sparse per il mondo” salvo poi aver aggiunto che “visto che anche la AP
1 è di sua proprietà, per quello che mi consta, era logico che anch’essa fosse
conglobata in questi cespiti di proprietà che egli voleva conglobare in un trust”
(p. 3), ed essa dall’altra, richiesta di esprimersi sul fatto se nell’incontro
si fosse discusso anche di eventuali vantaggi fiscali per la convenuta, ha
risposto “che per quanto mi risultava la AP 1 aveva un accordo fiscale con il
fisco ticinese” e che “anche questa tematica fu portata in discussione dal parte
del sig. V__________” (p. 4). In precedenza la teste aveva del resto pacificamente
dichiarato che l’incontro in questione era stato preso “per poter discutere i
temi riguardo appunto le necessità della AP 1” (p. 2).
Neppure il fatto che il teste B__________
B__________, richiesto di indicare chi avesse dato il mandato in questione,
abbia risposto che era stato il signor V__________ personalmente (“das war Herr
V__________ persönlich”, ad 23), e il fatto che nel doc. L, indirizzato al
legale della convenuta, l’attrice abbia tra le altre cose indicato che “il
signor M__________ V__________ non vuole versare quanto dovuto”, sono tali da
dimostrare che il contenuto del mandato riguardasse esclusivamente quest’ultimo
e non invece anche la convenuta.
La censura della convenuta è in
ogni caso sconfessata dalle conclusioni del perito giudiziario, secondo il
quale “il doc. E sembrerebbe puramente improntato sulla situazione relativa
alla posizione di bilancio nella AP 1 relativa ai “debitori prestazione Cuba” e
alla sua situazione fiscale personale (tassazione sul dispendio) nel Cantone
Ticino” (p. 16).
8. Nel gravame la convenuta
rimprovera poi al Pretore di aver respinto l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva, nonostante dalla deposizione del teste B__________ B__________
risultasse che il mandato con il contenuto di cui si è detto era stato
conferito a titolo personale da M__________ V__________, che oltretutto non era
l’azionista totalitario della convenuta e dunque non si immedesimava nella
stessa. La censura dev’essere disattesa.
8.1 Essa è innanzitutto
irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e
considerato che la convenuta non si è confrontata, se non in minima parte (e
meglio laddove aveva evidenziato che M__________ V__________ non era il suo
azionista totalitario e dunque non si immedesimava nella stessa, aspetto - di
per sé neppure decisivo - su cui si tornerà più avanti), con le considerazioni
che avevano indotto il Pretore a respingere l’eccezione di carenza di legittimazione
passiva, spiegando per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse
errata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012
consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto
2016 inc. n. 12.2015.150).
8.2 La censura sarebbe stata in
ogni caso destinata all’insuccesso anche laddove, per ipotesi, fosse stata
ricevibile in ordine.
8.2.1 Accertato che il mandato di
consulenza fiscale internazionale e di pianificazione successoria svolto
dall’attrice riguardava una questione coinvolgente anche la convenuta, è in
effetti incontestabile che il suo conferimento da parte del suo amministratore unico
con diritto di firma individuale __________ V__________ fosse di principio tale
da vincolare quella società (cfr. Huguenin/Reitze,
Basler Kommentar, 5ª ed., n. 18 e 22 ad art. 54/55 CC, secondo cui l’operato
dell’organo formale di una persona giuridica nell’esercizio delle sue
prerogative sociali vincola quest’ultima se lo stesso rientra nello scopo
sociale, ciò che è segnatamente il caso se, come in concreto [cfr. teste __________
B__________ ad 21, perizia p. 14 e 16], esso è utile per la stessa).
8.2.2 Resta ancora da analizzare se
l’amministratore unico della convenuta M__________ V__________ abbia dichiarato
di agire a titolo personale oppure ancora se l’attrice avrebbe potuto e dovuto chiaramente
desumerlo dalle circostanze in base al principio della buona fede (cfr. Huguenin/Reitze, op. cit., n. 18 ad art.
54/55 CC; cfr. pure DTF 101 Ib 422 consid. 5b e TF 13 settembre 2000
4C.106/2000 consid. 3a secondo cui l’operato personale dell’organo deve
risultare manifesto). Non è così.
La circostanza che il
teste __________ B__________, che non è un giurista, abbia - come detto -
risposto, richiesto di indicare chi avesse dato il mandato in questione, che
era stato M__________ V__________ personalmente (ad 23), non può in effetti
essere presa alla lettera ma va relativizzata alla luce delle sue altre
risposte, segnatamente quella secondo cui il mandato era venuto in essere per volontà
di quest’ultimo (ad 15), quella secondo cui costui aveva conferito l’incarico
di elaborare lo studio in collaborazione con M__________ F__________ (ad 15) e
quella secondo cui quest’ultima agiva inequivocabilmente quale rappresentante
della convenuta (ad 25). La teste M__________ F__________, richiesta di
esprimersi sul fatto a sapere se in occasione dell’incontro cui aveva
partecipato si fosse discusso su chi dovesse essere il mandante, ha del resto
dichiarato di non aver sentito nulla al riguardo (p. 4) e anche il teste B__________
B__________ ha confermato che non era stato concordato a chi dovesse essere
inviata la fattura per la consulenza (ad 33). In definitiva, il fatto che il
mandato in questione sia stato conferito contestualmente al conferimento del
mandato di revisore dei conti (cfr. teste Mi__________ F__________ p. 3), alla
presenza dell’amministratore unico con diritto di firma individuale e di un
membro del consiglio d’amministrazione con diritto di firma collettiva a due,
senza che allora sia stato chiaramente specificato o evincibile che
l’amministratore agiva a titolo personale, era senz’altro tale da indurre in
buona fede l’attrice a ritenere che in entrambi i contratti l’organo (gli
organi) aveva (avevano) agito a nome e per conto della società.
Stando così le cose, non sarebbe
neppure necessario stabilire se, come ritenuto dal Pretore e qui contestato
dalla convenuta, M__________ V__________ fosse effettivamente l’azionista totalitario
della stessa (come si può senz’altro assumere, siccome risultante dal doc. E [nel
quale Switzerland AG è indicata essere detenuta al 100% da M__________ V__________]
e sostenuto dai testi __________ F__________ p. 3 seg., __________ B__________
ad 14 e __________ S__________ ad 15, mentre il solo teste M__________ V__________
p. 1, che per altro non può essere considerato disinteressato all’esito della
lite, sostiene di esserne un azionista maggioritario) e se nelle particolari
circostanze il suo eventuale operato a titolo personale potesse nondimeno essere
imputato a quest’ultima in base al principio della trasparenza, come nuovamente
ritenuto dal Pretore e censurato in questa sede dalla convenuta. Oltretutto questa
censura sarebbe stata irricevibile, visto e considerato che la convenuta,
venendo meno all’obbligo di motivazione che le incombeva (art. 311 cpv. 1 CPC),
non si è confrontata con l’argomentazione esposta dal Pretore a sostegno
dell’applicazione del principio della trasparenza e meglio quella secondo cui M__________
V__________ aveva dimostrato di poter disporre a piacimento della convenuta
stante appunto il suo intendimento di privarla di sostanza per milioni (una
volta incassati dalla società cubana), spiegando per quali ragioni di fatto o
di diritto la stessa fosse errata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27
settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid.
3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150).
9. La convenuta lamenta qui nuovamente
il fatto che l’attrice avesse delegato a terzi, e meglio a B__________ B__________
e C__________ S__________, l’espletamento del mandato in parola senza esserne
stata in precedenza autorizzata. A torto. La tematica era in effetti stata da
lei evocata per la prima volta, e con ciò irritualmente (cfr. art. 229 CPC, disposizione
applicabile anche alla procedura semplificata, cfr. Mazan, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 23 ad art. 247 CPC, II
CCA 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168), solo in sede conclusionale e già per
questo motivo non può essere presa in considerazione per il giudizio (poco
importando se la questione sia poi stata oggetto di esame da parte del Pretore,
cfr. II CCA 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168; cfr. pure, più in generale, Kunz, ZPO-Rechtsmittel - Berufung und
Beschwerde, n. 94 ad art. 311; Seiler,
Die Berufung nach ZPO, n. 433 e 893; Hugenbühler,
DIKE-ZPO, n. 35 ad art. 311; Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in: JdT 2010 III p.
136).
10. La convenuta ritiene di non
dover nulla all’attrice anche per il fatto che la stessa non aveva risposto
alle domande precise poste da M__________ V__________, tanto più che il perito
giudiziario aveva confermato che essa aveva agito in modo poco preciso e
professionale. La censura è ancora una volta irricevibile per carenza di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenuta non ha in effetti spiegato per
quali ragioni non si potesse condividere l’assunto pretorile secondo cui le sue
critiche in merito a presunti vizi qualitativi erano generiche e non
comprovate. Anche in questa sede la convenuta si è del resto limitata a
formulare critiche generiche, il tutto senza nemmeno aver indicato con
precisione le risultanze probatorie su cui esse si fondavano.
11. La convenuta chiede infine
che dall’onorario attribuito all’attrice di fr. 15'000.- + IVA, riconosciuto
dal Pretore sulla base delle risultanze peritali, vengano dedotti fr. 2'763.-
in considerazione del fatto che l’incontro iniziale non era stato di 4 ore ma
solo di 3.25 ore (cfr. doc. O) e che non vi era stata la “discussione finale”
né la “visione finale del risultato” considerata dal perito giudiziario. La
censura non può essere accolta. Nell’occasione l’esperto, le cui risultanze
sono state fatte proprie dal giudice di prime cure, si è in effetti limitato a
rispondere al quesito “qualora a suo avviso il numero di ore esposte nel doc. O
non fosse corretto, dica … secondo la sua esperienza quante ore sarebbero state
necessarie per esaminare la documentazione, effettuare i colloqui e le riunioni
indicate nel doc. O per poter giungere correttamente all’allestimento dello
studio di cui al doc. E”: egli non doveva così esaminare se le ore indicate nel
doc. O fossero corrette, ma doveva esprimere il suo giudizio proprio nell’ipotesi,
a suo dire realizzata, in cui non lo fossero state. È invece per la prima
volta, e con ciò irritualmente (cfr. art. 229 CPC), solo in sede conclusionale,
che la convenuta ha lamentato il fatto che i colloqui e le riunioni indicati
nel doc. O non fossero stati effettuati e che lo studio di cui al doc. E non le
fosse stato illustrato, in altre parole che non vi fosse stata la “discussione
finale” (che per il perito è poi solo quella tra l’attrice e il terzo
collaboratore intervenuto e per altro risulta essere stata regolarmente
effettuata, cfr. doc. O) né la “visione finale del risultato” con il cliente
(che è pure stata effettuata, trattandosi proprio dell’incontro avvenuto negli
uffici dell’attrice il 7 ottobre 2011) entrambe invece considerate dal perito.
12. Ne discende che l’appello
della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
ancora litigioso di fr. 16’200.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 14 settembre
2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di
fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.
1’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).