12.2015.164
Restituzione di prestazioni - indebito arricchimento
16 gennaio 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.164
Lugano
16 gennaio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2012.28 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 2 febbraio
2012 da
AO
1
rappr. dall' RA 2
contro
AP
1
rappr. dall' RA 1
con cui l'attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento in suo favore di
fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal 2 dicembre 2010;
domanda avversata dalla
convenuta, che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore, con sentenza 16
luglio 2015, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di
fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2011;
appellante la convenuta
con atto d'appello 14 settembre 2015, con cui chiede di riformare il giudizio
impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione e di modificare la
ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza; protesta inoltre spese e
ripetibili di questa sede;
mentre l'attore, con
risposta 8 ottobre 2015, postula la reiezione del gravame, con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A.
a. L'attore
è (o comunque è stato) azionista, insieme con A__________ e __________ S__________,
della Immobiliare SA, con sede a Lugano, che ha come scopo l'acquisto, la
vendita, l'amministrazione, la consulenza, la mediazione, la locazione e la
detenzione di beni immobili (doc. B).
Lo
scopo della convenuta è invece l'intermediazione, la consulenza, la prestazione
di servizi relativi a beni mobili ed immobili (doc. D).
b. Il
3 dicembre 2010 la Immobiliare SA, rappresentata da A__________, che a quel
momento era amministratore unico con firma individuale della stessa, e la AP 1,
che agiva per sé o per persona da designare e che era rappresentata da D__________,
socia e presidente della gerenza con firma individuale, hanno concluso, nella
forma scritta semplice, un precontratto di compravendita relativa all'immobile
al mapp. 1__________ di B__________, dove insiste l’albergo __________ al
prezzo di fr. 4'500'000.- (cfr. l'originale del doc. F, prodotto in edizione
dalla convenuta). L'atto notarile - veniva precisato nel contratto - avrebbe
dovuto essere rogato entro il 31 ottobre 2011 dal notaio __________ Z__________,
data entro la quale l'immobile avrebbe dovuto essere rinnovato e consegnato
pronto per l'uso quale albergo. L'omessa esecuzione di tale obbligo avrebbe
comportato la decadenza automatica del contratto e l'obbligo, in capo alla
venditrice, di versare il doppio della caparra convenuta. Nel contratto si dava
infatti atto del versamento di una caparra di fr. 200'000.- in ragione, secondo
quanto era spiegato in un complemento siglato lo stesso giorno, di fr.
100'000.- per parte.
c. Mediante
istromento 9 dicembre 2010 del notaio __________ B__________ (doc. T), iscritto
a registro fondiario il 4 febbraio 2011 (doc. C), la __________ Immobiliare SA ha
venduto il fondo in oggetto alla V__________ SA di Lugano, appartenente agli
stessi azionisti della venditrice.
d. Il
10 agosto 2011 AO 1 ha quindi chiesto alla AP 1 la restituzione dell'importo di
fr. 50'000.- che egli aveva bonificato a quest'ultima, a titolo di (parte
della) caparra, il 1° dicembre 2010 in vista della sottoscrizione del contratto
preliminare di compravendita del mapp. __________, oltre interessi al 5%
dall'indomani della data di versamento, 2 dicembre 2010 (doc. H). Con lettera
del 25 agosto 2011 la convenuta ha respinto la richiesta, sollecitando il
rispetto e l'esecuzione del contratto di compravendita (doc. N). In assenza di versamento,
il 2 settembre 2011 AO 1 ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzioni di Lugano
nei confronti di AP 1 il precetto esecutivo n. __________ per fr. 50'000.-
oltre interessi al 5% dal 2 dicembre 2010 (doc. M), cui l'escussa ha interposto
opposizione.
B.
a. Con
petizione 2 febbraio 2012 AO 1 ha quindi convenuto in giudizio AP 1 dinanzi
alla Pretura di Lugano, alla quale ha chiesto di condannare quest'ultima al
versamento in suo favore di fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal 2 dicembre
2010 a titolo di restituzione, per causa di indebito arricchimento (art. 62
segg. CO), della caparra versata in relazione al precontratto di vendita 3
dicembre 2010, il quale risultava essere nullo, in quanto irrispettoso della
forma dell'atto pubblico prescritta dalla legge (art. 216 cpv. 2 CO).
b. Con
risposta 24 febbraio 2012 AP 1 ha eccepito preliminarmente la carenza di
legittimazione attiva dell'attore AO 1, in quanto la relazione contrattuale era
sorta con la Immobiliare SA. La convenuta ha inoltre sostenuto che l'attore
sapeva della necessità di allestire un atto pubblico per riservare validamente
l'immobile; non vi era dunque spazio per una restituzione dell'importo ricevuto
giusta l'art. 63 cpv. 1 CO. Secondo la convenuta l'attore commetteva infine un
abuso di diritto nell'invocare il vizio di forma del precontratto.
c. In replica e duplica le parti
hanno ribadito le rispettive posizioni.
d. Esperita
l’istruttoria, con sentenza 16 luglio 2015 il Pretore ha deciso la causa.
Il
giudice di prima istanza ha anzitutto accertato che l'attore aveva versato l'importo
di fr. 50'000.- in relazione al contratto preliminare di compravendita del
mapp. 1__________ di B__________. Esso rappresentava, giuridicamente, una pena
convenzionale anticipata, volta a rinforzare l'obbligo di esecuzione in capo
alla venditrice. Malgrado l'inadempienza di quest'ultima la somma in oggetto non
decadeva tuttavia a favore della convenuta, perché l'attore poteva invocare la
nullità, per vizio di forma, del contratto preliminare, sostanzialmente non
eseguito, senza commettere un abuso di diritto; nullità che traeva seco quella della
pena convenzionale medesima. Del pari si poteva ritenere che l'attore avesse
versato per errore l'importo litigioso; donde l'inapplicabilità dell'art. 63
cpv. 1 CO.
Il
Pretore ha quindi riconosciuto all'attore l'intero importo del capitale
rivendicato, di fr. 50'000.-, oltre agli interessi di mora al 5% l'anno dalla data
di notifica del precetto esecutivo, 2 settembre 2011. Il rigetto dell'opposizione
al precetto esecutivo n. __________ è stato concesso limitatamente a questi
importi.
La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'800.-, sono state poste a
carico della convenuta. Quest'ultima è inoltre stata tenuta a versare
all'attore fr. 5'000.- per ripetibili.
C.
a. Con
atto di appello 14 settembre 2015 AP 1 chiede di riformare il giudizio
impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione e di modificare la
ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza; protesta inoltre spese e
ripetibili di questa sede.
L'appellante,
che ribadisce in limine l'eccezione di carenza di legittimazione attiva
dell'attore, sostiene che l'invocazione della nullità del contratto preliminare
da parte di quest'ultimo sia abusiva e richiama infine, quale ulteriore ostacolo
alla restituzione della somma, l'applicabilità dell'art. 63 cpv. 1 CO.
b. Con
risposta 8 ottobre 2015, l'attore chiede che l’impugnativa sia respinta,
condividendo gli argomenti addotti dal Pretore. Protesta a sua volta spese e ripetibili.
Considerato
in diritto: 1.
1.1. La legittimazione delle parti,
attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto
che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del Tribunale
federale inc.4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, in RSPC 2/2009,
pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3,
121 III 118 consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216
consid. 1, 100 II 167 consid. 3; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118,
consid. 4). Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il
giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e
accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione
di una parte che la controparte ha omesso di allegare. Ciò significa che il
giudice non può sollevare la questione della legittimazione senza che le parti
abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare il principio del
contraddittorio (sentenza del Tribunale federale inc.4A_165/2008 dell’11
novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4, in RSPC 2/2009, pag. 147 seg.; W.
OTT, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17 seg., in particolare
pag. 18, 22 e 23; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118, ibidem). In
conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti,
trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti
nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe
invero alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro
pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla
legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1; II CCA 5 ottobre 2015 inc.
12.2014.118, ibidem).
1.2. L'appellante, che sottopone alla
Corte una memoria inutilmente lunga, ripetitiva, talora poco pertinente (e
comprensibile), ripropone anche in questa sede l'eccezione di carenza di
legittimazione attiva dell'attore, che, da un canto, afferma essere la
contestazione principale dell'appello ma che, d'altro canto, non sviluppa
minimamente. Ad ogni buon conto l'eccezione va disattesa d'acchito. In effetti,
una volta assodato - come ha fatto il Pretore (cfr. giudizio, pag. 3, secondo
paragrafo in initio; inoltre doc. G) - che era stato l'attore ad aver
versato, il 1° dicembre 2010, l'importo di fr. 50'000.- quale (parte della) caparra
di fr. 100'000.- in vista della sottoscrizione del contratto preliminare di
compravendita del mapp. __________, siglato tra __________ Immobiliare SA e la
convenuta il 3 dicembre successivo, spettava a lui solo - e non alla
Immobiliare SA - di chiedere la restituzione del menzionato importo a seguito
della nullità del contratto. Contrariamente a quanto crede l'appellante, la
circostanza secondo cui l'attore non fosse parte al contratto non è, per contro,
di rilievo ai fini di questo accertamento.
2. L'appellante avversa, in
seguito, la sentenza pretorile, sostenendo che l'invocazione, da parte
dell'attore, della nullità del contratto preliminare, steso nella forma scritta
semplice anziché in quella dell'atto pubblico, come prescrive l'art. 216 cpv. 2
CO, sia abusiva. A torto, tuttavia. In effetti, come ha spiegato il Pretore
riferendosi alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, non
commette abuso di diritto chi invoca la nullità per vizio di forma di un
precontratto di vendita immobiliare che, come in concreto, non è poi stato eseguito,
se si esclude il versamento delle rispettive caparre (cfr. diffusamente
sull'argomento DTF 140 III 200 consid. 4). Sempre riferendosi alla prassi della
Corte suprema il Pretore ha ulteriormente argomentato che la nullità del
precontratto implicava anche quella della clausola che, in caso di inesecuzione
dello stesso da parte della venditrice, poneva a carico di quest'ultima una pena
convenzionale (di importo doppio rispetto a quello della caparra versata), la
quale era volta a rafforzare l'obbligazione principale assoggettata alla forma dell'atto
pubblico; come ha considerato il primo giudice, la pena convenzionale in
rassegna non aveva per contro lo scopo di risarcire l'interesse negativo
derivante da una eventuale culpa in contrahendo dell'attore, che la
convenuta non aveva né fatto valere in via riconvenzionale né eccepito in
compensazione, per cui non poteva essere validamente stipulata nella forma scritta
semplice (cfr. DTF 140 III 200 consid. 5). Ora, l'appellante non mette in forse
in alcun modo queste deduzioni, che la Corte condivide integralmente. La tesi
dell'abuso di diritto va, dunque, respinta nel caso in esame.
3.
3.1. Aderendo alla tesi attorea, il
Pretore ha infine escluso che la convenuta potesse opporsi alla restituzione
della somma in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 CO. L'appellante afferma invece
che l'attore fosse al corrente della nullità del precontratto e che, in ogni
caso, l'onere della prova di aver pagato per errore incombeva all'attore
medesimo, che non vi aveva però fatto fronte.
3.2. Giusta l'art. 63 cpv. 1 CO chi ha
pagato involontariamente un indebito può pretenderne la restituzione solo
quando provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva debitore. Il Pretore,
sulla scorta delle deposizioni dei vari testi ha, in un primo tempo, ritenuto
che non era stato provato in causa che AO 1 sapesse della nullità del
precontratto in funzione del quale aveva versato la nota caparra. Questa
conclusione è condivisa da questa Corte, a dispetto della contestazione
dell'appellante. Il giudice di prime cure si è quindi chiesto se questo accertamento
bastasse per ammettere la pretesa creditoria dell'attore sulla scorta dei
requisiti legali: giusta l'art. 63 cpv. 1 CO l'attore stesso doveva provare, in
più, di aver effettuato il pagamento per errore, confidando - a torto - nella
validità della pattuizione. Il primo giudice è quindi partito dal principio secondo
cui vi è da presumere un errore - poco importa se essenziale o scusabile - ogniqualvolta
può essere escluso che chi effettua il versamento abbia l'intenzione di fare
una donazione, ritenuto altresì che nei rapporti commerciali non bisogna mai
partire da quest'intenzione (cfr. riassuntivamente Hermann Schulin, BSK, OR-I, 6.a edizione, ad art. 63 n. 4,
con rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale). Nella fattispecie
l'intenzione di effettuare una donazione da parte dell'attore appare esclusa,
sicché bisogna concludere, con il Pretore, che AO 1 poteva legittimamente
chiedere - ed ottenere - la restituzione di quanto versato alla convenuta in
applicazione delle disposizioni sull'indebito arricchimento.
4.
4.1. L'appello dev'essere, di
conseguenza, respinto.
4.2. Gli oneri processuali
e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati
per le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle
ripetibili,
decide: 1. L’appello
14 settembre 2015 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali dell'appello, di complessivi fr. 5'000.-, sono a
carico dell'appellante, che è inoltre tenuta a rifondere all’appellato fr. 3'500.-
per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).