12.2015.165
Restituzione di prestazioni - indebito arricchimento
16 gennaio 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.165
Lugano
16 gennaio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2012.65 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 12 marzo
2012 da
AO
1
rappr. dall' RA 2
Contro
AP
1
rappr. dall' RA 1
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore di
€ 75'000.- oltre interessi al 5% da differenti scadenze e fr. 112'000.- oltre
interessi al 5% da differenti scadenze;
domanda avversata dalla
convenuta, che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore, con sentenza 16
luglio 2015, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di €
75'000.- oltre interessi al 5% dal 12 agosto 2011 e fr. 112'000.- oltre
interessi al 5% dal 12 agosto 2011;
appellante la convenuta
con atto d'appello 14 settembre 2015, con cui chiede di riformare il giudizio
impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione e di modificare la
ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza; protesta inoltre spese e
ripetibili di questa sede;
mentre l'attrice, con
risposta 9 ottobre 2015, postula la reiezione del gravame, con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A.
a. L'attrice, secondo quanto dalla stessa
indicato (cfr. petizione 12 marzo 2012, cifra 2, pag. 3), è attiva nel mercato
della telefonia internazionale.
Lo scopo della convenuta è invece
l'intermediazione, la consulenza, la prestazione di servizi relativi a beni
mobili ed immobili (doc. B).
b. Nel periodo che va dalla fine del 2010
e sino al 2011 __________ S__________, presidente dell'attrice (cfr. certificate
of incumbency prodotto in edizione da quest'ultima), ha intavolato delle
trattative per la vendita di svariati fondi ubicati in Romania, di proprietà
(diretta o tramite società) dello stesso e dei suoi soci L__________ e A__________,
rispettivamente ancora da acquistare dai predetti, ad un cliente della
convenuta. Dagli atti risulta che il 17 febbraio 2011 __________ S__________, rappresentato
da A__________, e la AP 1, che agiva per sé o per persona da designare e che
era rappresentata da D__________, socia e presidente della gerenza con firma
individuale, hanno concluso, nella forma scritta semplice, un precontratto di
compravendita relativa ad un lotto di 200'000 mq, al prezzo di fr. 4'200'000.-
(doc. 4). Entro il 15 maggio 2011 il venditore si impegnava ad ottenere l'edificabilità
dei terreni, a quel momento agricoli, ed a urbanizzarli. L'omessa esecuzione di
tale obbligo avrebbe comportato la decadenza automatica del contratto e
l'obbligo, in capo al venditore, di assumersene le conseguenze (perdita della
caparra rispettivamente obbligo di versare il doppio della stessa). Questo
contratto, dapprima prorogato (doc. 5), è indi stato sostituito da un contratto
di analogo tenore, del 16 giugno 2011 (doc. 6 = doc. AL), pure ulteriormente
prorogato (doc. 7, 8, 9). Da una proroga (doc. 8) si desume che, oltre ai fondi
oggetto del precontratto, erano in discussione altri due lotti di terreno,
l'uno di 222'600 mq e l'altro di 140'000 mq (cfr. anche la deposizione 12
febbraio 2014 di C__________, pag. 5).
Con la prospettiva della cessione
dei terreni __________ S__________ ha versato a varie scadenze alla AP 1, per
il tramite della AO 1 delle caparre: in totale € 75'000.- e fr. 112'000.- (doc.
M-AI).
c. Le trattative di vendita non sono
tuttavia andate a buon fine, vuoi perché le procedure di inserimento in zona
edificabile dei terreni agricoli si protraevano nel tempo vuoi perché, secondo
il teste A__________, è possibile che i venditori __________ S__________ e L__________
temessero una truffa in loro danno, per cui hanno rinunciato all'affare (cfr.
deposizione A__________ del 12 febbraio 2014, pag. 8 seg.).
d. Il 12 agosto 2011 AO 1 ha quindi
chiesto alla AP 1 la restituzione dell'importo di € 75'000.- e fr. 112'000.-
che aveva bonificato a quest'ultima, a titolo di caparra, in vista della
sottoscrizione dei contratti di compravendita, oltre interessi al 5% dalla data
dei rispettivi versamenti (doc. AM). Con lettera del 25 agosto 2011 la convenuta
ha respinto la richiesta, sollecitando il rispetto e l'esecuzione dei contratti
di compravendita (doc. AO). In assenza di versamento, il 2 settembre 2011 AO 1
ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzioni di Lugano nei confronti di AP 1 il
precetto esecutivo n. __________ per fr. 128'674.-, oltre interessi al 5% da
varie scadenze (doc. AQ), e il precetto esecutivo n. __________ per fr.
112'000.-, oltre interessi al 5% da varie scadenze (doc. AP), cui l'escussa ha
interposto opposizione.
B.
a. Con petizione 12 marzo 2012 AO 1 ha
quindi convenuto in giudizio AP 1 dinanzi alla Pretura di Lugano, alla quale ha
chiesto di condannare quest'ultima al versamento in suo favore di € 75'000.- e di
fr. 112'000.-, oltre interessi al 5% dalla data dei rispettivi versamenti, a
titolo di restituzione, per causa di indebito arricchimento (art. 62 segg. CO),
della caparra versata nell'ambito delle trattative di cessione dei vari terreni
in Romania, che non si era perfezionata e in relazione alla quale, per una
parte dei terreni, era altresì stato sottoscritto un precontratto di vendita
nullo, in quanto irrispettoso della forma dell'atto pubblico prescritta dalla
legge (art. 216 cpv. 2 CO).
b. Con risposta 25 giugno 2012 AP 1
ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'attrice AO
1, in quanto non era parte ai contratti. L'attrice non era pertanto legittimata
né ad annullare gli stessi né ad invocarne la nullità. Secondo la convenuta, inoltre,
di principio la forma dei contratti dei cessione dei fondi in oggetto era
regolata dal diritto rumeno [art. 119 cpv. 1 (recte 3) LDIP].
c. In replica e duplica le parti
hanno ribadito le rispettive posizioni.
d. Esperita l’istruttoria, con
sentenza 16 luglio 2015 il Pretore ha deciso la causa.
Il giudice di prima istanza ha
anzitutto stabilito che la fattispecie era retta dal diritto svizzero, cui le
parti avevano sempre fatto riferimento, esplicitamente o implicitamente; il pubblico
ufficiale interpellato dalla convenuta, __________ Z__________, aveva inoltre
dichiarato che era possibile registrare in Romania un atto pubblico rogato da
un notaio svizzero (cfr. deposizione di quest'ultimo, del 12 febbraio 2014, pag.
3); in subordine il Pretore si è richiamato all'art. 16 cpv. 2 LDIP, invocato
dall'attrice. Egli ha indi accertato che AO 1 aveva versato gli importi
rivendicati in causa, i quali rappresentavano, giuridicamente, una pena
convenzionale anticipata, volta a rinforzare l'obbligo di esecuzione in capo al
venditore. Secondo il Pretore l'attrice poteva inoltre invocare la nullità, per
vizio di forma, del contratto preliminare, sostanzialmente non eseguito, senza
commettere un abuso di diritto; nullità che traeva seco quella della pena
convenzionale medesima. Del pari si poteva ritenere che l'attrice avesse
versato per errore l'importo litigioso; donde l'inapplicabilità dell'art. 63
cpv. 1 CO.
Il Pretore ha quindi riconosciuto
all'attrice l'intero importo del capitale rivendicato, di € 75'000.- e di fr.
112'000.-, oltre agli interessi di mora al 5% l'anno dalla data di notifica dell'interpellazione,
12 agosto 2011. Il rigetto dell'opposizione ai precetti esecutivi n. __________
e __________ è stato concesso limitatamente a questi importi.
La tassa di giustizia e le spese,
di complessivi fr. 5'400.-, sono state poste a carico della convenuta.
Quest'ultima è inoltre stata tenuta a versare all'attrice fr. 12'120.- per
ripetibili.
C.
a. Con atto di appello 14 settembre
2015 AP 1 chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente
la petizione e di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie di prima
istanza; protesta inoltre spese e ripetibili di questa sede.
L'appellante, che ribadisce in
limine l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, sostiene
che l'invocazione della nullità del contratto preliminare da parte di
quest'ultima sia abusiva e richiama infine, quale ulteriore ostacolo alla
restituzione della somma, l'applicabilità dell'art. 63 cpv. 1 CO.
b. Con risposta 9 ottobre 2015, l'attrice
chiede che l’impugnativa sia respinta, condividendo gli argomenti addotti dal
Pretore. Protesta a sua volta spese e ripetibili.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha
preliminarmente stabilito che la contestazione fosse retta dal diritto svizzero.
Questo accertamento preliminare non è stato contestato dalle parti. Invero
l'appellante, che sottopone alla Corte una memoria inutilmente lunga,
ripetitiva, talora poco pertinente (e comprensibile), accenna fugacemente, e
pertanto in violazione dell'obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), all'applicabilità
del diritto rumeno (cfr. appello, n. 8, pag. 18), che non è tuttavia stato
provato, salvo poi fondare tutte le sue ragioni sul diritto svizzero.
L'applicabilità di quest'ultimo ordinamento non è pertanto in discussione.
2.
2.1. La legittimazione delle parti,
attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto
che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del Tribunale
federale inc.4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, in RSPC 2/2009,
pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3,
121 III 118 consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216
consid. 1, 100 II 167 consid. 3; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118,
consid. 4). Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il
giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e
accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la
legittimazione di una parte che la controparte ha omesso di allegare. Ciò
significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione
senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare
il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale inc.
4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4, in RSPC 2/2009,
pag. 147 seg.; W. OTT, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17
seg., in particolare pag. 18, 22 e 23; II CCA 5 ottobre 2015 inc. 12.2014.118,
ibidem). In conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione
delle parti, trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli
atti presenti nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere
sentite. Incombe invero alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse
fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in
particolare alla legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1; II CCA 5
ottobre 2015 inc. 12.2014.118, ibidem).
2.2. L'appellante ripropone anche in
questa sede l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice. L'eccezione
va disattesa d'acchito. In effetti, una volta assodato - come ha fatto il
Pretore (cfr. giudizio, pag. 2, secondo paragrafo in initio; inoltre
doc. M-AI) - che era stata l'attrice ad aver versato, a più riprese, gli
importi di cui domanda la restituzione, spettava a lei sola - e non a Alessandro
Scalia - di chiedere la restituzione delle cifre in discussione. Contrariamente
a quanto crede l'appellante, la circostanza secondo cui l'attrice non fosse
parte alle trattative rispettivamente al precontratto di cessione dei terreni,
in relazione ai quali furono versati tali importi, non è, per contro, di
rilievo ai fini di questo accertamento.
3. AP 1 avversa, in seguito,
la sentenza pretorile, sostenendo che l'invocazione, da parte dell'attrice,
della nullità del contratto preliminare, steso nella forma scritta semplice
anziché in quella dell'atto pubblico, come prescrive l'art. 216 cpv. 2 CO, sia
abusiva. A torto, tuttavia. Intanto questa censura non era stata sollevata
negli allegati introduttivi di causa in prima istanza - e pertanto non era
stata discussa in quella sede - per cui essa appare inammissibile (art. 55, 221
segg., 229, 317 CPC). Inoltre, come ha spiegato il Pretore riferendosi alla più
recente giurisprudenza del Tribunale federale, non commette abuso di diritto
chi invoca la nullità per vizio di forma di un precontratto di vendita
immobiliare che, come in concreto, non è poi stato eseguito, se si esclude il
versamento delle rispettive caparre (cfr. diffusamente sull'argomento DTF 140
III 200 consid. 4). Sempre riferendosi alla prassi della Corte suprema il
Pretore ha ulteriormente argomentato che la nullità del precontratto implicava
anche quella della clausola che, in caso di inesecuzione dello stesso da parte
del venditore, poneva a carico di quest'ultimo una pena convenzionale, la quale
era volta a rafforzare l'obbligazione principale assoggettata alla forma
dell'atto pubblico; come ha considerato il primo giudice, la pena convenzionale
in rassegna non aveva per contro lo scopo di risarcire l'interesse negativo
derivante da una eventuale culpa in contrahendo dell'attrice, che la
convenuta non aveva né fatto valere in via riconvenzionale né eccepito in
compensazione, per cui non poteva essere validamente stipulata nella forma
scritta semplice (cfr. DTF 140 III 200 consid. 5). Ora, l'appellante non mette
in forse in alcun modo queste deduzioni, che la Corte condivide integralmente.
La tesi dell'abuso di diritto, che ad ogni buon conto potrebbe interessare solo
una parte dei terreni oggetto di trattative (200'000 mq), per i quali era stato
steso un precontratto, va, dunque, respinta nel caso in esame.
4.
4.1. Aderendo alla tesi attorea, il
Pretore ha infine escluso che la convenuta potesse opporsi alla restituzione
della somma in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 CO. L'appellante afferma invece
che l'attrice fosse al corrente della nullità del precontratto e che, in ogni caso,
l'onere della prova di aver pagato per errore incombeva all'attrice medesima,
che non vi aveva però fatto fronte. Anche questa censura, che non era stata
sollevata negli allegati introduttivi di causa in prima istanza, appare
inammissibile. Ad ogni buon conto va respinta nel merito.
4.2. Giusta l'art. 63 cpv. 1 CO chi ha
pagato involontariamente un indebito può pretenderne la restituzione solo
quando provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva debitore. Il Pretore,
sulla scorta delle deposizioni dei vari testi ha, in un primo tempo, ritenuto
che non era stato provato in causa che l'attrice sapesse della nullità del
precontratto in funzione del quale aveva versato, a più riprese, le caparre in
oggetto. Questa conclusione è condivisa da questa Corte, a dispetto della
contestazione dell'appellante. Il giudice di prime cure si è quindi chiesto se
questo accertamento bastasse per ammettere la pretesa creditoria dell'attrice
sulla scorta dei requisiti legali: giusta l'art. 63 cpv. 1 CO l'attrice stessa
doveva provare, in più, di aver effettuato il pagamento per errore, confidando
- a torto - nella validità della pattuizione. Il primo giudice è quindi partito
dal principio secondo cui vi è da presumere un errore - poco importa se
essenziale o scusabile - ogniqualvolta può essere escluso che chi effettua il
versamento abbia l'intenzione di fare una donazione, ritenuto altresì che nei
rapporti commerciali non bisogna mai partire da quest'intenzione (cfr.
riassuntivamente Hermann Schulin,
BSK, OR-I, 6.a edizione, ad art. 63 n. 4, con rinvii alla giurisprudenza del
Tribunale federale). Nella fattispecie l'intenzione di effettuare una donazione
da parte dell'attrice appare esclusa, sicché bisogna concludere, con il
Pretore, che AO 1 poteva legittimamente chiedere - ed ottenere - la
restituzione di quanto versato alla convenuta in applicazione delle
disposizioni sull'indebito arricchimento.
5.
5.1. L'appello dev'essere, di
conseguenza, respinto.
5.2. Gli oneri processuali
e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati
per le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle
ripetibili,
decide:
1. L’appello 14 settembre 2015 di AP 1 è
respinto.
2. Le
spese processuali dell'appello, di complessivi fr. 10'000.-, sono a carico
dell'appellante, che è inoltre tenuta a rifondere all’appellato fr. 6'500.- per
ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).