12.2015.166
Eccezione di prescrizione - Fornitura di pittura e consulenza in relazione al suo utilizzo. Natura del contratto? In concreto, venuta in essere di un contratto di compravendita corredato da prestazion
20 marzo 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.166
Lugano
20 marzo 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.112 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 -
promossa con petizione 5 giugno 2013 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 102'331.10 oltre
interessi,
richiesta avversata dalla
controparte che ha postulato la reiezione della petizione,
e ora sull’eccezione di prescrizione
sollevata dalla convenuta in sede di risposta e che il Pretore con decisione
del 5 agosto 2015 ha ammesso,
appellante l’attrice
che con atto di appello del 15 settembre 2015 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione, con protesta di
tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta con
risposta del 27 ottobre 2015 postula la reiezione del gravame pure protestando
tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A.
Nella prima metà del 2010
l’impresa di pittura e risanamenti AP 1 (in seguito: Canepa SA), ha ricevuto dai proprietari del “__________” sito a Lugano
l’incarico di procedere al risanamento delle facciate e dei balconi dello
stabile. In particolare, per quanto attiene ai balconi essa avrebbe dovuto effettuare
il risanamento degli elementi in calcestruzzo armato bocciardato, per il quale
occorreva un prodotto colorato che simulasse la superficie originale.
A questo fine AP 1 si è rivolta a AO 1,
società attiva nel commercio di materiale edile e a cui aveva già fatto capo in
passato per altre forniture, per ottenere il prodotto da utilizzare per questo intervento.
AO 1 le ha sottoposto alcuni campioni di miscela. La scelta è infine ricaduta
su un prodotto denominato “Röfix BGM”, un materiale simile alla malta
abitualmente utilizzato per risanare il beton, a cui sono stati aggiunti dei
pigmenti coloranti e degli inerti di modo da ottenere un colore simile a quello
esistente (doc. C). AO 1 ha quindi fornito il materiale necessario al risanamento
all’impresa di pittura e ha pure dato alla stessa delle spiegazioni in merito
all’impiego del prodotto, trasmettendo tra l’altro per fax a AP 1 la relativa
scheda tecnica (doc. 1).
B.
AP 1, ha iniziato a
posare il prodotto sull’immobile. Prima che essa potesse completare il lavoro sono
però apparsi sullo stabile degli inestetici aloni e delle macchie biancastre,
visibili sulle superfici dei parapetti dei balconi, sulle fasce del marcapiano
e su quella dei cornicioni, che ne hanno alterato l’uniformità cromatica.
Queste macchie sono emerse subito dopo che le pareti rivestite di fresco sono
state bagnate dalla pioggia in occasione di violenti acquazzoni e prima che AP
1 potesse posare il velo idrorepellente.
AP 1 ha segnalato la problematica a AO 1 la quale
ha preso posizione con scritto del 4 ottobre 2010 (doc. E). Ne sono seguiti dei
contatti tra le parti e anche un sopralluogo che non hanno però permesso di
trovare una soluzione condivisa sul da farsi (doc. F e I).
Nel frattempo la committente, nonché proprietaria
dello stabile - estranea alla presente procedura - in data 11 gennaio 2011 ha
incaricato la SUPSI di allestire uno studio in merito a cause e conseguenze
dell’accaduto; la SUPSI ha consegnato il suo referto il 15 aprile seguente
(doc. J).
Successivamente AP 1 è intervenuta per
risolvere il problema, ritinteggiando i balconi, previo rimontaggio dei
ponteggi, per un costo complessivo di fr. 102'331.10 (doc. K).
C. Previo
tentativo di conciliazione (CM.2012.554), in data 5 giugno 2013 AP 1 ha inoltrato
alla Pretura di Lugano una petizione con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al
pagamento di fr. 102'331.10 oltre interessi. In sintesi, essa ha sostenuto l’applicabilità
al contratto venuto in essere tra le parti delle norme sull’appalto. L’attrice ha
rimproverato alla controparte di averle fornito un materiale non idoneo
all’intervento previsto come pure di non averle dato tutte le informazioni
necessarie. Più nel dettaglio, AP 1 ha rimproverato alla convenuta di non
averla resa attenta ai rischi connessi all’utilizzo del prodotto in caso di
umidità. A detta della stessa, inoltre, l’aggiunta di pigmenti al prodotto
avrebbe peggiorato la reazione dello stesso all’acqua piovana, causando gli
inestetismi in parola.
AO 1 si è opposta alla petizione
contestando integralmente le pretese creditorie dell’attrice, sia per intervenuta
prescrizione dell’azione sia nel merito. In breve, essa ha sostenuto che il
contratto venuto in essere tra le parti era retto dalle norme della
compravendita, ragion per cui l’azione in oggetto sarebbe manifestamente
prescritta tornando applicabile la prescrizione annuale prevista dall’art. 210
cpv. 1 vCO (nella sua versione precedente la modifica del 16 marzo 2012). Gli
asseriti difetti sono infatti stati notificati nell’autunno 2010 mentre che l’istanza
di conciliazione è stata inoltrata solo il 7 settembre 2012.
Parallelamente essa ha sostenuto
che il prodotto venduto era esente da difetti e che l’assistenza fornita era
stata corretta e completa.
In replica, l’attrice pur
ribadendo la propria richiesta ha sensibilmente mutato la propria tesi. Essa ha
infatti affermato che la controparte le ha fornito ampia e importante
consulenza sul tipo di materiale da utilizzare e sul modo di posare lo stesso. In
maniera un po’ confusa essa ha poi nuovamente sostenuto che il contratto tra le
parti era retto dalle regole sull’appalto ma ha poi aggiunto che si trattava di
un contratto misto appalto e mandato.
In duplica la convenuta ha
ribadito la tesi secondo cui la prestazione fornita sarebbe stata limitata alla
fornitura del materiale e all’usuale consulenza sulle condizioni di
lavorazione, indicate tra l’altro anche nella scheda trasmessa a AP 1. Le
disposizioni applicabili sarebbero pertanto quelle della compravendita.
Con ordinanza del 10 giugno 2014
il Pretore ha stabilito di decidere in via preliminare l’eccezione di
prescrizione.
Esperita l’istruttoria in
relazione all’eccezione di prescrizione le parti hanno rinunciato all’udienza
per le arringhe finali. Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno
confermato le proprie antitetiche posizioni.
D. Con sentenza
del 5 agosto 2015 il Pretore ha ammesso l’eccezione di prescrizione e respinto
la petizione.
E. Con appello
del 15 settembre 2015 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso
di respingere l’eccezione di prescrizione e di rinviare gli atti al Pretore per
la prosecuzione sul merito, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con
risposta del 27 ottobre 2015 AO 1 postula la reiezione del gravame pure
protestando tasse, spese e ripetibili.
E considerato
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi,
siccome la procedura dinanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art.
404.
e 405 CPC).
2.
Per
quanto oggetto di appello, il Pretore, nella propria sentenza, ha ritenuto che il
contratto venuto in essere tra le parti andasse qualificato di compravendita e
non di appalto, come invece asserito dall’attrice, in quanto l’aspetto della
fornitura del materiale ha rivestito un carattere predominate rispetto a quello
del lavoro necessario per fabbricare la miscela utilizzata da AP 1. Il primo
giudice ha inoltre stabilito che la consulenza fornita da AO 1 aveva rivestito
unicamente carattere accessorio e aveva avuto quale fine quello di completare
l’obbligazione principale permettendo all’acquirente di godere al meglio del
bene acquistato.
Il Pretore ha quindi ritenuto
applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione annuale previsto
dall’art. 210 cpv. 1 vCO. Poiché dagli atti è emerso che la merce è stata
venduta a AP 1 nel corso dell’estate del 2010 e che i difetti si sono
presentati già all’inizio dell’autunno 2010, il magistrato ha giudicato che il
7.
settembre 2012, data dell’inoltro dell’istanza di conciliazione, l’azione in garanzia
dell’acquirente era ormai prescritta.
Il Pretore ha quindi precisato
che si sarebbe arrivati allo stesso risultato anche se si fosse ammesso,
ipotesi ritenuta difficilmente dimostrabile, che il problema era riconducibile
a un’errata consulenza da parte della convenuta sull’utilizzo del materiale, in
quanto, in presenza di una violazione di un obbligo accessorio sarebbero comunque
tornate applicabili le norme sui diritti di garanzia in ambito di
compravendita.
Da ultimo, il primo giudice ha
indicato che, anche nella mera ipotesi in cui si fosse qualificato il contratto
quale appalto e non quale compravendita, i termini applicabili sarebbero stati identici,
in ragione del rinvio dell’art. 371 cpv. 1 vCO all’art. 210 cpv. 1 vCO.
3.
Con
l’appello AP 1 censura la decisione pretorile nella misura in cui qualifica
come compravendita il contratto venuto in essere tra le parti.
Modificando sensibilmente quanto
sostenuto in prima sede, AP 1 incentra ora la propria argomentazione d’appello
sull’aspetto della consulenza ricevuta che, a detta della stessa, sarebbe stata
preponderante nella relazione tra le parti per rapporto alle altre prestazioni.
L’appellante afferma di essersi rivolta a AO 1 “per ottenere una consulenza
dapprima e poi (se del caso) la fornitura del prodotto consigliato” (cfr.
appello pag. 5). La consulenza e l’informazione avrebbero pertanto costituito
la componente principale della relazione. Con l’appello essa sostiene, in
maniera invero piuttosto confusa, la venuta in essere di un “contratto di
mandato” e più precisamente “un contratto di informazione e di
consulenza in materia di prodotti edili” (cfr. appello pag. 6). A mente
delle stessa, alla fattispecie tornerebbe pertanto applicabile “di principio
la prescrizione decennale di cui all’art. 127 CO e ad ogni modo la prescrizione
quinquennale giusta l’art. 128 cpv. 3 CO” (cfr. appello pag. 6), ragion per
cui la petizione sarebbe tempestiva.
4.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e
di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata
spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con
ciò da riformare (v. Reetz/Theiler
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n.
36.
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011, consid.
4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti).
L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al
giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria
lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella
misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone critiche
circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono
irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio
impugnato.
5.
Come accennato sopra, la controversia verte essenzialmente sulla qualifica
del contratto e, quale corollario, sulla tempestività o meno dell’azione qui in
esame.
Poiché
il contratto è un concetto giuridico (sentenza 4A_456/2015
del 6 giugno 2016 consid. 4.1), la sua qualifica pertiene
al diritto che il tribunale applica d’ufficio, nei limiti delle argomentazioni
proposte nell’atto di appello.
6.
È
necessario osservare che la tesi di AP 1 è mutata nel corso del procedimento
sia per quel che concerne la qualifica del rapporto giuridico venuto in essere
tra le parti (inizialmente - in sede conciliativa - definito dalla stessa quale
contratto di compravendita, poi - nella petizione - di appalto e da ultimo di
mandato) sia, di riflesso, in relazione ai fatti soggiacenti detto rapporto. In
particolare, l’attrice rivedendo in parte la propria esposizione dei fatti, ha
cercato di attribuire sempre maggior peso alla consulenza fornita da AO 1
arrivando a sostenere in appello che essa sarebbe stata la ragione della presa
di contatto con AO 1; essa si sarebbe rivolta alla controparte proprio al fine
di ottenere una consulenza e per ricevere informazioni. La fornitura di
materiale che ne sarebbe seguita sarebbe stata secondaria. Su questa base
fattuale essa invoca in appello l’applicazione al caso di specie delle “norme sul mandato ex art. 394 segg. CO” (cfr.
appello pag. 3)”.
6.1
Pur
senza menzionarlo espressamente, l’appellante parrebbe far riferimento all’art.
394.
cpv. 2 CO. Al riguardo è utile ricordare che detta norma ha carattere
sussidiario in quanto regolamenta quelle prestazioni di lavoro per cui la legge
non ha previsto una tipologia contrattuale specifica.
A
prescindere dall’effettiva ricevibilità delle argomentazioni addotte, su cui permangono
dubbi, la tesi dell’appellante non può essere accolta non trovando, come si
spiegherà qui di seguito, conferma nelle risultanze istruttorie.
Dagli
atti risulta infatti che AP 1 si è rivolta a AO 1, ditta da cui aveva già
acquistato del materiale edile in passato, per la fornitura di un prodotto
adatto al risanamento qui in discussione. Sentite le specifiche esigenze di AP
1, AO 1 ha proposto alla stessa il prodotto “Röfix BGM”, a cui si
è deciso di aggiungere degli inerti, dei pigmenti colorati e delle scaglie di
mica per ottenere un colore simile a quello esistente e l’effetto bocciardato;
a tal fine essa ha suggerito una lavorazione grattata. AO 1 ha quindi fornito
il materiale alla controparte e ha trasmesso alla stessa la relativa scheda
tecnica, come risulta dalla fattura del 1° giugno 2010 (doc. 1). La miscelatura dei singoli elementi è poi stata
fatta ad opera dei tecnici dell’appellante in base alle indicazioni ricevute da
AO 1.
Il
Pretore ha ritenuto, a ragione, che il rapporto venuto in essere tra le parti
andasse qualificato quale compravendita corredata, come si dirà meglio in
seguito, da prestazioni accessorie di consulenza. Egli ha altresì spiegato che,
nel caso concreto, l’aspetto del lavoro, necessario per adattare il prodotto
alle specifiche esigenze del cliente, risultava secondario rispetto alla
fornitura del materiale e questo pur dando atto che era stata eseguita una
campionatura col materiale poi fornito all’impresa di pittura. Il magistrato ha
quindi giudicato che una qualifica del contratto come appalto non entrasse in
considerazione. Opinione che merita di essere condivisa. Nello specifico,
infatti, la realizzazione della miscela da utilizzare per il risanamento è
stata ottenuta aggiungendo a un prodotto standard, il “Röfix BGM”,
(semplicemente) della ghiaia, dei pigmenti colorati e delle scaglie di mica, e
pertanto senza che la componente lavorativa assumesse un ruolo predominate
(cfr. anche Koller in: Berner Kommentar, Basilea, 1998, nota 104 segg. ad art. 363 CO).
6.2
Per quanto
attiene all’aspetto della consulenza, in virtù del quale l’appellante invoca
l’applicabilità delle norme sul mandato, vero è che AO 1 ha fornito anche delle
prestazioni di consulenza alla controparte, sulla base degli accertamenti istruttori
non risulta però che l’assistenza fornita sia andata oltre quanto auspicabile e
usuale nell’ambito della vendita di prodotti di analoga natura e prezzo. Essa
va pertanto considerata quale obbligazione accessoria del venditore avente per
fine quello di permettere all’acquirente di godere appieno del bene acquistato.
Con ogni evidenza, rientrano tra questi obblighi anche quello di fornire consiglio
sull’utilizzo e sulla lavorazione del materiale, sugli aspetti tecnici come
pure sulle esperienze fatte con quel prodotto (cfr. anche Koller in: Basler
Kommentar, OR I, Basilea, 2015, nota 70 ad art. 184 con rinvii); prestazioni accessorie
che sono state fornite nel presente caso.
A ben guardare, mutatis
mutandis, l’assistenza fornita è in linea con quella che un qualsiasi
acquirente può legittimamente attendersi rivolgendosi a un rivenditore (professionale)
di prodotti di pittura e/o edili, dal quale è lecito aspettarsi consigli per la
scelta del prodotto più idoneo come pure spiegazioni sulle modalità di utilizzo
e sui rischi.
Nello specifico, va
inoltre considerato che AP 1 si era già rifornita in passato da AO 1, ciò che verosimilmente
ha indotto la venditrice a prestare un’assistenza accurata alla propria cliente,
ma questo sempre nei limiti di una prestazione accessoria alla vendita.
A riprova del
carattere solo accessorio della consulenza fornita, va inoltre sottolineato il
fatto che sia il preventivo dei costi (doc. 1 e C) che la successiva fattura
(doc. D) riportano unicamente il prezzo del materiale mentre non figura alcuna pretesa
per l’asserita consulenza specialistica né per altre prestazioni o servizi.
In merito alla sentenza del
Tribunale federale citata dall’appellante (sentenza 4C.186/1999 del 18 luglio
2000) a sostegno della propria tesi sull’applicabilità delle norme del mandato,
si osserva che la stessa tratta una problematica e una fattispecie diversa da
quella in esame in quanto nel citato caso la ditta appaltatrice si era rivolta
a una ditta specializzata solo e unicamente per ottenere una consulenza
specialistica approfondita, con l’esecuzione anche di test in laboratorio, sull’adeguatezza
o meno di un determinato prodotto. Diversamente che nel caso oggetto della
presente procedura, nel caso trattato dal Tribunale federale non vi fu alcuna vendita
e fornitura di materiale, inoltre la consulenza specialistica venne remunerata.
Alla luce di quanto precede,
tutto ben considerato, la tesi dell’appellante che sostiene l’applicabilità alla
fattispecie in esame delle norme del mandato non può essere accolta.
La sentenza pretorile che qualifica
il contratto venuto in essere tra le parti quale compravendita e sancisce l’applicabilità
al caso di specie del termine di prescrizione previsto dall’art. 210 vCO pare
corretta e va confermata.
7.
Accertata,
come illustrato sopra, l’applicabilità della prescrizione annuale di cui all’art.
210.
vCO, ne consegue che il 7 settembre 2012, data dell’inoltro dell’istanza di
conciliazione, l’azione in garanzia era da tempo inesorabilmente prescritta.
8.
In
definitiva, l’appello, nella misura in cui ricevibile, deve essere respinto e
la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia, le spese e le
ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante e sono commisurate
al valore litigioso e alla circostanza che il giudizio è limitato alla
questione della prescrizione. Il valore litigioso è di fr. 102'331.10.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la
LTG,
decide:
1. L’appello 15 settembre 2015 di AP 1, nella misura in cui
ricevibile, è respinto.
2. Le
spese d’appello di complessivi fr. 3’500.-, già anticipate dall’appellante,
restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 3’000.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).