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Decisione

12.2015.166

Eccezione di prescrizione - Fornitura di pittura e consulenza in relazione al suo utilizzo. Natura del contratto? In concreto, venuta in essere di un contratto di compravendita corredato da prestazion

20 marzo 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nella prima metà del 2010

l’impresa di pittura e risanamenti AP 1 (in seguito: Canepa SA), ha ricevuto dai proprietari del “__________” sito a Lugano

l’incarico di procedere al risanamento delle facciate e dei balconi dello

stabile. In particolare, per quanto attiene ai balconi essa avrebbe dovuto effettuare

il risanamento degli elementi in calcestruzzo armato bocciardato, per il quale

occorreva un prodotto colorato che simulasse la superficie originale.

A questo fine AP 1 si è rivolta a AO 1,

società attiva nel commercio di materiale edile e a cui aveva già fatto capo in

passato per altre forniture, per ottenere il prodotto da utilizzare per questo intervento.

AO 1 le ha sottoposto alcuni campioni di miscela. La scelta è infine ricaduta

su un prodotto denominato “Röfix BGM”, un materiale simile alla malta

abitualmente utilizzato per risanare il beton, a cui sono stati aggiunti dei

pigmenti coloranti e degli inerti di modo da ottenere un colore simile a quello

esistente (doc. C). AO 1 ha quindi fornito il materiale necessario al risanamento

all’impresa di pittura e ha pure dato alla stessa delle spiegazioni in merito

all’impiego del prodotto, trasmettendo tra l’altro per fax a AP 1 la relativa

scheda tecnica (doc. 1).

B.

AP 1, ha iniziato a

posare il prodotto sull’immobile. Prima che essa potesse completare il lavoro sono

però apparsi sullo stabile degli inestetici aloni e delle macchie biancastre,

visibili sulle superfici dei parapetti dei balconi, sulle fasce del marcapiano

e su quella dei cornicioni, che ne hanno alterato l’uniformità cromatica.

Queste macchie sono emerse subito dopo che le pareti rivestite di fresco sono

state bagnate dalla pioggia in occasione di violenti acquazzoni e prima che AP

1 potesse posare il velo idrorepellente.

AP 1 ha segnalato la problematica a AO 1 la quale

ha preso posizione con scritto del 4 ottobre 2010 (doc. E). Ne sono seguiti dei

contatti tra le parti e anche un sopralluogo che non hanno però permesso di

trovare una soluzione condivisa sul da farsi (doc. F e I).

Nel frattempo la committente, nonché proprietaria

dello stabile - estranea alla presente procedura - in data 11 gennaio 2011 ha

incaricato la SUPSI di allestire uno studio in merito a cause e conseguenze

dell’accaduto; la SUPSI ha consegnato il suo referto il 15 aprile seguente

(doc. J).

Successivamente AP 1 è intervenuta per

risolvere il problema, ritinteggiando i balconi, previo rimontaggio dei

ponteggi, per un costo complessivo di fr. 102'331.10 (doc. K).

C. Previo

tentativo di conciliazione (CM.2012.554), in data 5 giugno 2013 AP 1 ha inoltrato

alla Pretura di Lugano una petizione con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al

pagamento di fr. 102'331.10 oltre interessi. In sintesi, essa ha sostenuto l’applicabilità

al contratto venuto in essere tra le parti delle norme sull’appalto. L’attrice ha

rimproverato alla controparte di averle fornito un materiale non idoneo

all’intervento previsto come pure di non averle dato tutte le informazioni

necessarie. Più nel dettaglio, AP 1 ha rimproverato alla convenuta di non

averla resa attenta ai rischi connessi all’utilizzo del prodotto in caso di

umidità. A detta della stessa, inoltre, l’aggiunta di pigmenti al prodotto

avrebbe peggiorato la reazione dello stesso all’acqua piovana, causando gli

inestetismi in parola.

AO 1 si è opposta alla petizione

contestando integralmente le pretese creditorie dell’attrice, sia per intervenuta

prescrizione dell’azione sia nel merito. In breve, essa ha sostenuto che il

contratto venuto in essere tra le parti era retto dalle norme della

compravendita, ragion per cui l’azione in oggetto sarebbe manifestamente

prescritta tornando applicabile la prescrizione annuale prevista dall’art. 210

cpv. 1 vCO (nella sua versione precedente la modifica del 16 marzo 2012). Gli

asseriti difetti sono infatti stati notificati nell’autunno 2010 mentre che l’istanza

di conciliazione è stata inoltrata solo il 7 settembre 2012.

Parallelamente essa ha sostenuto

che il prodotto venduto era esente da difetti e che l’assistenza fornita era

stata corretta e completa.

In replica, l’attrice pur

ribadendo la propria richiesta ha sensibilmente mutato la propria tesi. Essa ha

infatti affermato che la controparte le ha fornito ampia e importante

consulenza sul tipo di materiale da utilizzare e sul modo di posare lo stesso. In

maniera un po’ confusa essa ha poi nuovamente sostenuto che il contratto tra le

parti era retto dalle regole sull’appalto ma ha poi aggiunto che si trattava di

un contratto misto appalto e mandato.

In duplica la convenuta ha

ribadito la tesi secondo cui la prestazione fornita sarebbe stata limitata alla

fornitura del materiale e all’usuale consulenza sulle condizioni di

lavorazione, indicate tra l’altro anche nella scheda trasmessa a AP 1. Le

disposizioni applicabili sarebbero pertanto quelle della compravendita.

Con ordinanza del 10 giugno 2014

il Pretore ha stabilito di decidere in via preliminare l’eccezione di

prescrizione.

Esperita l’istruttoria in

relazione all’eccezione di prescrizione le parti hanno rinunciato all’udienza

per le arringhe finali. Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno

confermato le proprie antitetiche posizioni.

D. Con sentenza

del 5 agosto 2015 il Pretore ha ammesso l’eccezione di prescrizione e respinto

la petizione.

E. Con appello

del 15 settembre 2015 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso

di respingere l’eccezione di prescrizione e di rinviare gli atti al Pretore per

la prosecuzione sul merito, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con

risposta del 27 ottobre 2015 AO 1 postula la reiezione del gravame pure

protestando tasse, spese e ripetibili.

E considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi,

siccome la procedura dinanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art.

404.

e 405 CPC).

2.

Per

quanto oggetto di appello, il Pretore, nella propria sentenza, ha ritenuto che il

contratto venuto in essere tra le parti andasse qualificato di compravendita e

non di appalto, come invece asserito dall’attrice, in quanto l’aspetto della

fornitura del materiale ha rivestito un carattere predominate rispetto a quello

del lavoro necessario per fabbricare la miscela utilizzata da AP 1. Il primo

giudice ha inoltre stabilito che la consulenza fornita da AO 1 aveva rivestito

unicamente carattere accessorio e aveva avuto quale fine quello di completare

l’obbligazione principale permettendo all’acquirente di godere al meglio del

bene acquistato.

Il Pretore ha quindi ritenuto

applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione annuale previsto

dall’art. 210 cpv. 1 vCO. Poiché dagli atti è emerso che la merce è stata

venduta a AP 1 nel corso dell’estate del 2010 e che i difetti si sono

presentati già all’inizio dell’autunno 2010, il magistrato ha giudicato che il

7.

settembre 2012, data dell’inoltro dell’istanza di conciliazione, l’azione in garanzia

dell’acquirente era ormai prescritta.

Il Pretore ha quindi precisato

che si sarebbe arrivati allo stesso risultato anche se si fosse ammesso,

ipotesi ritenuta difficilmente dimostrabile, che il problema era riconducibile

a un’errata consulenza da parte della convenuta sull’utilizzo del materiale, in

quanto, in presenza di una violazione di un obbligo accessorio sarebbero comunque

tornate applicabili le norme sui diritti di garanzia in ambito di

compravendita.

Da ultimo, il primo giudice ha

indicato che, anche nella mera ipotesi in cui si fosse qualificato il contratto

quale appalto e non quale compravendita, i termini applicabili sarebbero stati identici,

in ragione del rinvio dell’art. 371 cpv. 1 vCO all’art. 210 cpv. 1 vCO.

3.

Con

l’appello AP 1 censura la decisione pretorile nella misura in cui qualifica

come compravendita il contratto venuto in essere tra le parti.

Modificando sensibilmente quanto

sostenuto in prima sede, AP 1 incentra ora la propria argomentazione d’appello

sull’aspetto della consulenza ricevuta che, a detta della stessa, sarebbe stata

preponderante nella relazione tra le parti per rapporto alle altre prestazioni.

L’appellante afferma di essersi rivolta a AO 1 “per ottenere una consulenza

dapprima e poi (se del caso) la fornitura del prodotto consigliato” (cfr.

appello pag. 5). La consulenza e l’informazione avrebbero pertanto costituito

la componente principale della relazione. Con l’appello essa sostiene, in

maniera invero piuttosto confusa, la venuta in essere di un “contratto di

mandato” e più precisamente “un contratto di informazione e di

consulenza in materia di prodotti edili” (cfr. appello pag. 6). A mente

delle stessa, alla fattispecie tornerebbe pertanto applicabile “di principio

la prescrizione decennale di cui all’art. 127 CO e ad ogni modo la prescrizione

quinquennale giusta l’art. 128 cpv. 3 CO” (cfr. appello pag. 6), ragion per

cui la petizione sarebbe tempestiva.

4.

Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e

di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata

spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con

ciò da riformare (v. Reetz/Theiler

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n.

36.

ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,

n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011, consid.

4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti).

L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al

giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria

lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella

misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone critiche

circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono

irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio

impugnato.

5.

Come accennato sopra, la controversia verte essenzialmente sulla qualifica

del contratto e, quale corollario, sulla tempestività o meno dell’azione qui in

esame.

Poiché

il contratto è un concetto giuridico (sentenza 4A_456/2015

del 6 giugno 2016 consid. 4.1), la sua qualifica pertiene

al diritto che il tribunale applica d’ufficio, nei limiti delle argomentazioni

proposte nell’atto di appello.

6.

È

necessario osservare che la tesi di AP 1 è mutata nel corso del procedimento

sia per quel che concerne la qualifica del rapporto giuridico venuto in essere

tra le parti (inizialmente - in sede conciliativa - definito dalla stessa quale

contratto di compravendita, poi - nella petizione - di appalto e da ultimo di

mandato) sia, di riflesso, in relazione ai fatti soggiacenti detto rapporto. In

particolare, l’attrice rivedendo in parte la propria esposizione dei fatti, ha

cercato di attribuire sempre maggior peso alla consulenza fornita da AO 1

arrivando a sostenere in appello che essa sarebbe stata la ragione della presa

di contatto con AO 1; essa si sarebbe rivolta alla controparte proprio al fine

di ottenere una consulenza e per ricevere informazioni. La fornitura di

materiale che ne sarebbe seguita sarebbe stata secondaria. Su questa base

fattuale essa invoca in appello l’applicazione al caso di specie delle “norme sul mandato ex art. 394 segg. CO” (cfr.

appello pag. 3)”.

6.1

Pur

senza menzionarlo espressamente, l’appellante parrebbe far riferimento all’art.

394.

cpv. 2 CO. Al riguardo è utile ricordare che detta norma ha carattere

sussidiario in quanto regolamenta quelle prestazioni di lavoro per cui la legge

non ha previsto una tipologia contrattuale specifica.

A

prescindere dall’effettiva ricevibilità delle argomentazioni addotte, su cui permangono

dubbi, la tesi dell’appellante non può essere accolta non trovando, come si

spiegherà qui di seguito, conferma nelle risultanze istruttorie.

Dagli

atti risulta infatti che AP 1 si è rivolta a AO 1, ditta da cui aveva già

acquistato del materiale edile in passato, per la fornitura di un prodotto

adatto al risanamento qui in discussione. Sentite le specifiche esigenze di AP

1, AO 1 ha proposto alla stessa il prodotto “Röfix BGM”, a cui si

è deciso di aggiungere degli inerti, dei pigmenti colorati e delle scaglie di

mica per ottenere un colore simile a quello esistente e l’effetto bocciardato;

a tal fine essa ha suggerito una lavorazione grattata. AO 1 ha quindi fornito

il materiale alla controparte e ha trasmesso alla stessa la relativa scheda

tecnica, come risulta dalla fattura del 1° giugno 2010 (doc. 1). La miscelatura dei singoli elementi è poi stata

fatta ad opera dei tecnici dell’appellante in base alle indicazioni ricevute da

AO 1.

Il

Pretore ha ritenuto, a ragione, che il rapporto venuto in essere tra le parti

andasse qualificato quale compravendita corredata, come si dirà meglio in

seguito, da prestazioni accessorie di consulenza. Egli ha altresì spiegato che,

nel caso concreto, l’aspetto del lavoro, necessario per adattare il prodotto

alle specifiche esigenze del cliente, risultava secondario rispetto alla

fornitura del materiale e questo pur dando atto che era stata eseguita una

campionatura col materiale poi fornito all’impresa di pittura. Il magistrato ha

quindi giudicato che una qualifica del contratto come appalto non entrasse in

considerazione. Opinione che merita di essere condivisa. Nello specifico,

infatti, la realizzazione della miscela da utilizzare per il risanamento è

stata ottenuta aggiungendo a un prodotto standard, il “Röfix BGM”,

(semplicemente) della ghiaia, dei pigmenti colorati e delle scaglie di mica, e

pertanto senza che la componente lavorativa assumesse un ruolo predominate

(cfr. anche Koller in: Berner Kommentar, Basilea, 1998, nota 104 segg. ad art. 363 CO).

6.2

Per quanto

attiene all’aspetto della consulenza, in virtù del quale l’appellante invoca

l’applicabilità delle norme sul mandato, vero è che AO 1 ha fornito anche delle

prestazioni di consulenza alla controparte, sulla base degli accertamenti istruttori

non risulta però che l’assistenza fornita sia andata oltre quanto auspicabile e

usuale nell’ambito della vendita di prodotti di analoga natura e prezzo. Essa

va pertanto considerata quale obbligazione accessoria del venditore avente per

fine quello di permettere all’acquirente di godere appieno del bene acquistato.

Con ogni evidenza, rientrano tra questi obblighi anche quello di fornire consiglio

sull’utilizzo e sulla lavorazione del materiale, sugli aspetti tecnici come

pure sulle esperienze fatte con quel prodotto (cfr. anche Koller in: Basler

Kommentar, OR I, Basilea, 2015, nota 70 ad art. 184 con rinvii); prestazioni accessorie

che sono state fornite nel presente caso.

A ben guardare, mutatis

mutandis, l’assistenza fornita è in linea con quella che un qualsiasi

acquirente può legittimamente attendersi rivolgendosi a un rivenditore (professionale)

di prodotti di pittura e/o edili, dal quale è lecito aspettarsi consigli per la

scelta del prodotto più idoneo come pure spiegazioni sulle modalità di utilizzo

e sui rischi.

Nello specifico, va

inoltre considerato che AP 1 si era già rifornita in passato da AO 1, ciò che verosimilmente

ha indotto la venditrice a prestare un’assistenza accurata alla propria cliente,

ma questo sempre nei limiti di una prestazione accessoria alla vendita.

A riprova del

carattere solo accessorio della consulenza fornita, va inoltre sottolineato il

fatto che sia il preventivo dei costi (doc. 1 e C) che la successiva fattura

(doc. D) riportano unicamente il prezzo del materiale mentre non figura alcuna pretesa

per l’asserita consulenza specialistica né per altre prestazioni o servizi.

In merito alla sentenza del

Tribunale federale citata dall’appellante (sentenza 4C.186/1999 del 18 luglio

2000) a sostegno della propria tesi sull’applicabilità delle norme del mandato,

si osserva che la stessa tratta una problematica e una fattispecie diversa da

quella in esame in quanto nel citato caso la ditta appaltatrice si era rivolta

a una ditta specializzata solo e unicamente per ottenere una consulenza

specialistica approfondita, con l’esecuzione anche di test in laboratorio, sull’adeguatezza

o meno di un determinato prodotto. Diversamente che nel caso oggetto della

presente procedura, nel caso trattato dal Tribunale federale non vi fu alcuna vendita

e fornitura di materiale, inoltre la consulenza specialistica venne remunerata.

Alla luce di quanto precede,

tutto ben considerato, la tesi dell’appellante che sostiene l’applicabilità alla

fattispecie in esame delle norme del mandato non può essere accolta.

La sentenza pretorile che qualifica

il contratto venuto in essere tra le parti quale compravendita e sancisce l’applicabilità

al caso di specie del termine di prescrizione previsto dall’art. 210 vCO pare

corretta e va confermata.

7.

Accertata,

come illustrato sopra, l’applicabilità della prescrizione annuale di cui all’art.

210.

vCO, ne consegue che il 7 settembre 2012, data dell’inoltro dell’istanza di

conciliazione, l’azione in garanzia era da tempo inesorabilmente prescritta.

8.

In

definitiva, l’appello, nella misura in cui ricevibile, deve essere respinto e

la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia, le spese e le

ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante e sono commisurate

al valore litigioso e alla circostanza che il giudizio è limitato alla

questione della prescrizione. Il valore litigioso è di fr. 102'331.10.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la

LTG,

decide:

1. L’appello 15 settembre 2015 di AP 1, nella misura in cui

ricevibile, è respinto.

2. Le

spese d’appello di complessivi fr. 3’500.-, già anticipate dall’appellante,

restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 3’000.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).