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Decisione

12.2015.174

Reclamo contro la fissazione delle spese processuali e delle ripetibili

17 marzo 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

12.2015.174

Lugano

17 marzo 2016/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Balerna

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa inc. n. CA.2015.18 della

Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza di

provvedimenti superprovvisionali prima della pendenza della causa 5 agosto 2015

da

RE

1

rappr. dall’avv. dr. RA 1

contro

1. CO 1

Considerandi

2.

CO 2

3.

CO 3

4.

CO 4

tutti rappr. dall’avv. RA 2

chiedente di ordinare a CO

2, CO 3, CO 4 di depositare presso la Pretura, e per essa la Polizia Cantonale

(o Comunale, oppure a un Notaio designato nella persona del …) gli incassi cash

raccolti dalle mescite di __________ e dell’__________ gestite dal Consorzio __________,

man mano che gli stessi vengono raccolti; di procedere alla raccolta del denaro

cash soltanto con l’ausilio di una guardia giurata che procederà al conteggio e

ne farà rapporto scritto; di astenersi dal prelevare, rispettivamente girare

somme di denaro dai conti aperti presso __________ e riconducibili all’CO 1,

rispettivamente al Consorzio __________; con la comminatoria dell’art. 292 CPS

nonché la condanna di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e una multa di fr.

1'000.- a testa per ogni giorno d’inadempimento;

che è stata ritirata nel

corso dell’udienza 25 agosto 2015 e che il Pretore ha stralciato dai ruoli con

decisione 9 settembre 2015 ponendo le spese processuali di fr. 1'000.- e

l’importo complessivo di fr. 1'700.- a titolo di ripetibili a carico

dell’istante;

e ora sul reclamo 21

settembre 2015 con cui RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione pretorile

e la conseguente riforma nel senso di fissare in fr. 100.- le spese processuali

e in fr. 100.- le spese ripetibili per le due parti convenute (N.d.R.: CO 2 e CO

3);

che i convenuti hanno

chiesto di respingere con risposta 22 ottobre 2015;

letti ed esaminati gli

atti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con istanza 5

agosto 2015 RE 1, dopo aver premesso di essere socio dell’CO 1 (in seguito

l’associazione o __________) unitamente a CO 2, CO 3 e CO 4, ha rimproverato a

questi ultimi di averlo estromesso da qualsiasi possibilità di controllo dagli

affari della __________, in sostanza le attività dell’“__________” di __________,

ha sostenuto di essere creditore personalmente verso l’associazione di fr.

80'000.- quale mutuante mentre la sua ditta __________ vanta un credito di fr.

84'308,30, ha criticato le modalità con cui erano gestiti gli incassi generati

dalla __________ ed ha così chiesto di impartire ai predetti gli ordini

indicati in ingresso;

che all’udienza del 25

agosto 2015 indetta dal Pretore per la discussione il rappresentante

dell’istante ha dichiarato di ritirare seduta stante l’istanza;

che il Pretore ha

stralciato la causa dai ruoli con decisione 8 settembre 2015 ponendo le spese

processuali di fr. 1'000.- e le ripetibili di complessivi fr. 1'700.- a carico

dell’istante;

che il primo giudice

ha premesso che l’avv. RA 2 rappresentava CO 2 e CO 3 in virtù delle procure 25

agosto 2015 e pure l’associazione e CO 4 in virtù delle procure 31 agosto 2015,

di modo che l’agire del legale, in particolare all’udienza predetta, risultava

ratificato a posteriori per quanto concerne questi due ultimi convenuti;

che il Pretore ha

quindi indicato i motivi alla base della fissazione delle spese processuali e

delle ripetibili;

che con reclamo 21

settembre 2015 RE 1 postula la diminuzione a fr. 100.- sia delle spese

processuali e sia delle ripetibili a suo carico, con argomenti di cui si dirà

per quanto necessario in seguito;

che con risposta 22

ottobre 2015 l’CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno chiesto la reiezione del reclamo,

anche in questo caso con motivi di cui si dirà se necessario in seguito;

che, preliminarmente,

a ragione i convenuti si oppongono alla produzione in sede di reclamo del doc.

22, ossia del Verbale di assemblea generale ordinaria dei soci dell’CO 1 del 3

settembre 2015, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC, senza omettere di rilevare la sospensione

di tutte le decisioni adottate in quella sede, oggetto di decisione cautelare

22.

ottobre 2015 del Pretore di Locarno-Città, contro la quale è pendente un

appello (inc. 11.2015.95 del Tribunale d’appello);

che per giurisprudenza

invalsa l’autorità superiore può censurare il giudizio in materia di spese e

ripetibili unicamente nel caso in cui il primo giudice eccede o abusa del suo

potere di apprezzamento sulla questione, ciò che di regola non è il caso se gli

importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili

(per molte: II CCA 27 febbraio 2014, inc. 12.2012.19; 9 ottobre 2012, inc.

12.2010

);

che il reclamante

sostiene avantutto che a CO 4 non possono essere riconosciute ripetibili, la

procura di quest’ultimo all’avv. RA 2 essendo datata solo 31 agosto 2015 (doc.

5a). Anche volendo prescindere dall’assenza di specifica contestazione sul tema

in sede di udienza, giustamente rilevata dalla controparte, il reclamante

omette di confrontarsi con la motivazione del primo giudice relativa alla ratifica

a posteriori, pacificamente avvenuta, di modo che su questo punto il reclamo è

irricevibile;

che il reclamante è

malvenuto nel rimproverare al Pretore di aver commesso un abuso ammettendo la

procura dell’CO 1 (doc. 4a). Dal momento che i soci dell’__________ sono

quattro (CO 2, CO 3, CO 4 e RE 1: v. istanza 5 agosto 2015, pt. 2) e che uno di

loro agisce contro gli altri e l’associazione medesima (v. istanza citata, intestazione

a pag. 1), non si vede chi, se non appunto i soci convenuti, dovrebbe firmare

la procura a nome dell’associazione. A giusta ragione il primo giudice ha

quindi considerato valida la procura di cui al doc. 4a;

che il reclamante ritiene

errato il valore di causa stabilito dal Pretore. Questa censura andrebbe

considerata irricevibile non indicando l’insorgente quale dovrebbe essere a suo

avviso detto valore. Egli fa riferimento all’avallo di una cambiale di fr.

200'000.- (doc. 3 e 4), a un suo asserito prestito all’associazione di fr.

80'000.- nonché a incassi di oltre fr. 1'000'000.- da parte del Consorzio __________

(doc. 5) nel corso dell’edizione 2015 del __________. Occorre ricordare che il

controllo di questi incassi era lo scopo dell’istanza 5 agosto 2015, come precisato

anche nella decisione impugnata. Il reclamante non si avvede quindi che

fissando in

fr. 80'000.- il valore di causa il Pretore ha adottato la soluzione a lui di

gran lunga più favorevole, con le conseguenze che ne derivano;

che a torto il

reclamante rimprovera al primo giudice di non aver applicato l’art. 2 LTG: l’importo

di fr. 1'000.- risulta di fr. 500.- inferiore al minimo previsto dai combinati

art. 7 cpv.1 e 9 cpv. 1 LTG. Nulla avrebbe peraltro impedito al Pretore di

partire da un importo base superiore a fr. 3'000.- (questo essendo di per sé

più indicato per un valore di causa di fr. 50'000.- che non di fr. 80'000.-

come in concreto);

che a titolo

abbondanziale si osserva che la tassa di fr. 1'000.- sarebbe stata considerata

corretta anche qualora il Pretore avesse voluto riferirsi all’art. 10 LTG;

che, per quanto

attiene alle ripetibili, il reclamante rimprovera al Pretore di essersi basato

unicamente sui cpv. 1 e 2 lett. b dell’art. 11 Rtar e di aver omesso di

considerare che il tempo impiegato dal legale di controparte era limitato a

un’udienza di 25 minuti;

che il reclamante

omette avantutto di considerare che l’impegno dell’avvocato di controparte non

può essere ridotto alla partecipazione a un’udienza ma occorre valutare il

tempo necessario alla preparazione della medesima, come ricordato nella

risposta (v. in particolare pag. 5);

che il reclamante,

oltre a una sua errata interpretazione dell’art. 11 cpv. 5 Rtar, non spiega

quale errore avrebbe commesso il primo giudice nell’applicazione dei parametri

fissati all’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b Rtar, di modo che anche questa censura dovrebbe

essere dichiarata irricevibile. Nondimeno è utile aggiungere che anche in

questo contesto il reclamante omette di valutare che, sempre partendo da un

valore di causa a lui particolarmente favorevole, il Pretore ha applicato delle

percentuali vicine a quella minime indicate dalla norma citata. Ciò significa che

così operando il primo giudice, contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo,

e come invece emerge dalla sua decisione, ha effettivamente ponderato sia le particolarità

del caso sia il fatto che la causa è terminata a seguito di un atto di desistenza,

ossia ha tenuto in debito conto proprio quanto prevedono gli art. 11 cpv. 5 e

13.

cpv. 2 Rtar;

che, per i suesposti

motivi, nella fissazione della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle

ripetibili di fr. 1'700.- il Pretore ha fatto un corretto uso del suo potere di

apprezzamento;

che di conseguenza il

reclamo, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto siccome

manifestamente infondato;

che le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L’importo determinante ai fini di

un eventuale ricorso al Tribunale federale ammonta a fr. 2'500.- (2'700.- /

200.

-).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide: 1. Il reclamo 21 settembre

2015 di RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

800.– sono poste a carico del reclamante che rifonderà alle controparti identico

importo a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF);

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).