12.2015.174
Reclamo contro la fissazione delle spese processuali e delle ripetibili
17 marzo 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2015.174
Lugano
17 marzo 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa inc. n. CA.2015.18 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza di
provvedimenti superprovvisionali prima della pendenza della causa 5 agosto 2015
da
RE
1
rappr. dall’avv. dr. RA 1
contro
1. CO 1
Considerandi
2.
CO 2
3.
CO 3
4.
CO 4
tutti rappr. dall’avv. RA 2
chiedente di ordinare a CO
2, CO 3, CO 4 di depositare presso la Pretura, e per essa la Polizia Cantonale
(o Comunale, oppure a un Notaio designato nella persona del …) gli incassi cash
raccolti dalle mescite di __________ e dell’__________ gestite dal Consorzio __________,
man mano che gli stessi vengono raccolti; di procedere alla raccolta del denaro
cash soltanto con l’ausilio di una guardia giurata che procederà al conteggio e
ne farà rapporto scritto; di astenersi dal prelevare, rispettivamente girare
somme di denaro dai conti aperti presso __________ e riconducibili all’CO 1,
rispettivamente al Consorzio __________; con la comminatoria dell’art. 292 CPS
nonché la condanna di una multa disciplinare di fr. 5'000.- e una multa di fr.
1'000.- a testa per ogni giorno d’inadempimento;
che è stata ritirata nel
corso dell’udienza 25 agosto 2015 e che il Pretore ha stralciato dai ruoli con
decisione 9 settembre 2015 ponendo le spese processuali di fr. 1'000.- e
l’importo complessivo di fr. 1'700.- a titolo di ripetibili a carico
dell’istante;
e ora sul reclamo 21
settembre 2015 con cui RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione pretorile
e la conseguente riforma nel senso di fissare in fr. 100.- le spese processuali
e in fr. 100.- le spese ripetibili per le due parti convenute (N.d.R.: CO 2 e CO
3);
che i convenuti hanno
chiesto di respingere con risposta 22 ottobre 2015;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 5
agosto 2015 RE 1, dopo aver premesso di essere socio dell’CO 1 (in seguito
l’associazione o __________) unitamente a CO 2, CO 3 e CO 4, ha rimproverato a
questi ultimi di averlo estromesso da qualsiasi possibilità di controllo dagli
affari della __________, in sostanza le attività dell’“__________” di __________,
ha sostenuto di essere creditore personalmente verso l’associazione di fr.
80'000.- quale mutuante mentre la sua ditta __________ vanta un credito di fr.
84'308,30, ha criticato le modalità con cui erano gestiti gli incassi generati
dalla __________ ed ha così chiesto di impartire ai predetti gli ordini
indicati in ingresso;
che all’udienza del 25
agosto 2015 indetta dal Pretore per la discussione il rappresentante
dell’istante ha dichiarato di ritirare seduta stante l’istanza;
che il Pretore ha
stralciato la causa dai ruoli con decisione 8 settembre 2015 ponendo le spese
processuali di fr. 1'000.- e le ripetibili di complessivi fr. 1'700.- a carico
dell’istante;
che il primo giudice
ha premesso che l’avv. RA 2 rappresentava CO 2 e CO 3 in virtù delle procure 25
agosto 2015 e pure l’associazione e CO 4 in virtù delle procure 31 agosto 2015,
di modo che l’agire del legale, in particolare all’udienza predetta, risultava
ratificato a posteriori per quanto concerne questi due ultimi convenuti;
che il Pretore ha
quindi indicato i motivi alla base della fissazione delle spese processuali e
delle ripetibili;
che con reclamo 21
settembre 2015 RE 1 postula la diminuzione a fr. 100.- sia delle spese
processuali e sia delle ripetibili a suo carico, con argomenti di cui si dirà
per quanto necessario in seguito;
che con risposta 22
ottobre 2015 l’CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno chiesto la reiezione del reclamo,
anche in questo caso con motivi di cui si dirà se necessario in seguito;
che, preliminarmente,
a ragione i convenuti si oppongono alla produzione in sede di reclamo del doc.
22, ossia del Verbale di assemblea generale ordinaria dei soci dell’CO 1 del 3
settembre 2015, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC, senza omettere di rilevare la sospensione
di tutte le decisioni adottate in quella sede, oggetto di decisione cautelare
22.
ottobre 2015 del Pretore di Locarno-Città, contro la quale è pendente un
appello (inc. 11.2015.95 del Tribunale d’appello);
che per giurisprudenza
invalsa l’autorità superiore può censurare il giudizio in materia di spese e
ripetibili unicamente nel caso in cui il primo giudice eccede o abusa del suo
potere di apprezzamento sulla questione, ciò che di regola non è il caso se gli
importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili
(per molte: II CCA 27 febbraio 2014, inc. 12.2012.19; 9 ottobre 2012, inc.
12.2010
);
che il reclamante
sostiene avantutto che a CO 4 non possono essere riconosciute ripetibili, la
procura di quest’ultimo all’avv. RA 2 essendo datata solo 31 agosto 2015 (doc.
5a). Anche volendo prescindere dall’assenza di specifica contestazione sul tema
in sede di udienza, giustamente rilevata dalla controparte, il reclamante
omette di confrontarsi con la motivazione del primo giudice relativa alla ratifica
a posteriori, pacificamente avvenuta, di modo che su questo punto il reclamo è
irricevibile;
che il reclamante è
malvenuto nel rimproverare al Pretore di aver commesso un abuso ammettendo la
procura dell’CO 1 (doc. 4a). Dal momento che i soci dell’__________ sono
quattro (CO 2, CO 3, CO 4 e RE 1: v. istanza 5 agosto 2015, pt. 2) e che uno di
loro agisce contro gli altri e l’associazione medesima (v. istanza citata, intestazione
a pag. 1), non si vede chi, se non appunto i soci convenuti, dovrebbe firmare
la procura a nome dell’associazione. A giusta ragione il primo giudice ha
quindi considerato valida la procura di cui al doc. 4a;
che il reclamante ritiene
errato il valore di causa stabilito dal Pretore. Questa censura andrebbe
considerata irricevibile non indicando l’insorgente quale dovrebbe essere a suo
avviso detto valore. Egli fa riferimento all’avallo di una cambiale di fr.
200'000.- (doc. 3 e 4), a un suo asserito prestito all’associazione di fr.
80'000.- nonché a incassi di oltre fr. 1'000'000.- da parte del Consorzio __________
(doc. 5) nel corso dell’edizione 2015 del __________. Occorre ricordare che il
controllo di questi incassi era lo scopo dell’istanza 5 agosto 2015, come precisato
anche nella decisione impugnata. Il reclamante non si avvede quindi che
fissando in
fr. 80'000.- il valore di causa il Pretore ha adottato la soluzione a lui di
gran lunga più favorevole, con le conseguenze che ne derivano;
che a torto il
reclamante rimprovera al primo giudice di non aver applicato l’art. 2 LTG: l’importo
di fr. 1'000.- risulta di fr. 500.- inferiore al minimo previsto dai combinati
art. 7 cpv.1 e 9 cpv. 1 LTG. Nulla avrebbe peraltro impedito al Pretore di
partire da un importo base superiore a fr. 3'000.- (questo essendo di per sé
più indicato per un valore di causa di fr. 50'000.- che non di fr. 80'000.-
come in concreto);
che a titolo
abbondanziale si osserva che la tassa di fr. 1'000.- sarebbe stata considerata
corretta anche qualora il Pretore avesse voluto riferirsi all’art. 10 LTG;
che, per quanto
attiene alle ripetibili, il reclamante rimprovera al Pretore di essersi basato
unicamente sui cpv. 1 e 2 lett. b dell’art. 11 Rtar e di aver omesso di
considerare che il tempo impiegato dal legale di controparte era limitato a
un’udienza di 25 minuti;
che il reclamante
omette avantutto di considerare che l’impegno dell’avvocato di controparte non
può essere ridotto alla partecipazione a un’udienza ma occorre valutare il
tempo necessario alla preparazione della medesima, come ricordato nella
risposta (v. in particolare pag. 5);
che il reclamante,
oltre a una sua errata interpretazione dell’art. 11 cpv. 5 Rtar, non spiega
quale errore avrebbe commesso il primo giudice nell’applicazione dei parametri
fissati all’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b Rtar, di modo che anche questa censura dovrebbe
essere dichiarata irricevibile. Nondimeno è utile aggiungere che anche in
questo contesto il reclamante omette di valutare che, sempre partendo da un
valore di causa a lui particolarmente favorevole, il Pretore ha applicato delle
percentuali vicine a quella minime indicate dalla norma citata. Ciò significa che
così operando il primo giudice, contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo,
e come invece emerge dalla sua decisione, ha effettivamente ponderato sia le particolarità
del caso sia il fatto che la causa è terminata a seguito di un atto di desistenza,
ossia ha tenuto in debito conto proprio quanto prevedono gli art. 11 cpv. 5 e
13.
cpv. 2 Rtar;
che, per i suesposti
motivi, nella fissazione della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle
ripetibili di fr. 1'700.- il Pretore ha fatto un corretto uso del suo potere di
apprezzamento;
che di conseguenza il
reclamo, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto siccome
manifestamente infondato;
che le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L’importo determinante ai fini di
un eventuale ricorso al Tribunale federale ammonta a fr. 2'500.- (2'700.- /
200.
-).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide: 1. Il reclamo 21 settembre
2015 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
800.– sono poste a carico del reclamante che rifonderà alle controparti identico
importo a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF);
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).