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Decisione

12.2015.177

Contratto di mandato (relazione medico dentista - paziente) - obbligo di diligenza del medico - regole dell'arte - consenso da parte del paziente

25 aprile 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 3 febbraio

2010, AP 1 si è rivolta a AO 1, dentista e specialista FMH in chirurgia

maxillo-facciale con Studio a ___, a causa di un fastidio riscontrato vicino al

dente del giudizio. Durante la visita, il dentista AO 1 ha allestito e mostrato

alla paziente un disegno (“schizzo”) relativo al dente 48 e al dente 47 (v.

cartella medica doc. 5), e ha annotato nei propri appunti i codici 4000, 4054 e

4011. Il medico ha inoltre eseguito una radiografia ortopanoramica (doc. B, ortopantomografia

OPT).

Al termine del

consulto, AP 1 ha deciso di sottoporsi all’intervento prospettato di estrazione

del dente del giudizio n. 48. L’intervento è quindi stato fissato per il 17

febbraio 2010 presso lo Studio del dr. AO 1.

B. Sin dal giorno

successivo all’estrazione AP 1 ha iniziato a lamentare un fastidioso formicolio

e un’insensibilità alla guancia destra a cui si sono aggiunte delle dolorose “scosse”.

In seguito, il dentista

AO 1 ha rivisitato la paziente in ben 9 occasioni ed ha eseguito ulteriori tre

radiografie ortopanoramiche (cfr. doc. E, F, G e doc. 5).

Il 4 marzo e il 1° luglio 2010 il dr. AO 1 ha inviato al dentista

di fiducia di AP 1, dr. S__________ D__________, un rapporto indicante la

diagnosi e la descrizione dell’intervento eseguito il 17 febbraio 2010, nonché

l’evolversi della situazione (cfr. doc. 5).

Il 7 dicembre 2010 AP

1 si è quindi sottoposta, su indicazione del dottor AO 1, a una visita neurologica

specialistica da parte del dr. med. M__________ F__________ (v. rapporto di

stessa data del dr. __________ al dr. AO 1, doc. 5).

In data 17 dicembre

2010 AO 1 ha inoltre contattato per iscritto il prof. dr. H__________ -F__________

Z__________ dell’Ospedale di Basilea, sottoponendogli il caso (doc. 5).

C. Successivamente,

di propria iniziativa, AP 1, si è sottoposta a due visite presso il dott. M__________

S__________ di Milano, medico chirurgo specialista in odontostomatologia, per

ottenere un parere. Questi ha redatto due referti medici (cfr. doc. H e K).

A sua volta AO 1 ha

incaricato il prof. dr. H__________ -F__________ Z__________ e il PD dr. P__________

J__________ dell’Universitätsspital di Basilea dell’allestimento di una perizia

medica, la quale è stata redatta il 25 marzo 2013 (cfr. doc. 3).

D. Previo tentativo di conciliazione (CM. 2012.38), in data 19 novembre

2012 AP 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Locarno-Città, con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr.

78'531.20 oltre interessi, in subordine “di almeno fr. 78'531.20 o altra

cifra che verrà determinata in corso di causa oltre interessi” (cfr.

perizia), a titolo di risarcimento danni per asserita responsabilità del medico

dentista in relazione all’intervento di estrazione del dente del giudizio. In sintesi, essa ha rimproverato alla controparte una violazione

dell’obbligo di diligenza da parte del dentista per non avere in fase

preoperatoria effettuato le necessarie indagini e per aver sottovalutato la

situazione.

Il convenuto si è

opposto alla petizione contestando le pretese creditorie dell’attrice. In

breve, egli ha affermato di aver compiutamente informato la paziente sulla

natura dell’intervento e sui rischi ad esso connessi. AO 1 ha inoltre sostenuto

la necessità dell’intervento. Per quanto attiene agli esami effettuati prima

dell’intervento, il dentista ha argomentato che l’esecuzione di una radiografia

è da ritenersi sufficiente in caso di estrazione di un dente mentre che

l’esecuzione di una TAC non è da considerarsi necessaria per una corretta

valutazione diagnostica in relazione a un intervento di questa natura. Egli ha sostenuto

di aver adempiuto in maniera diligente al proprio mandato, questo sia per quanto

attiene alla fase diagnostica che alla cura intrapresa come pure

nell’assistenza post-operatoria e in relazione al dovere di informazione.

In sede di

replica e duplica le parti hanno ribadito le reciproche posizioni, approfondendone

alcuni aspetti. In particolare, l’attrice ha rimproverato al convenuto una

carente indagine preoperatoria.

Esperita l’istruttoria, i

contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale, versando agli atti i

propri memoriali conclusivi, con i quali, sulla base dei riscontri probatori,

si sono sostanzialmente confermati nelle rispettive antitetiche domande e

allegazioni. Con questo allegato conclusivo l’attrice ha inoltre esteso le

proprie doglianze rimproverando al convenuto di non averla adeguatamente

informata sui rischi dell’operazione.

E. Con decisione dell’8

settembre 2015 il Pretore ha integralmente respinto la petizione.

F. Con atto di appello del 5

ottobre 2015 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere integralmente la petizione e di condannare AO 1 al pagamento di fr.

78'531.20 oltre interessi, protestando tasse, spese e ripetibili. Con risposta

del 23 novembre 2015 il convenuto ha postulato la reiezione del gravame, pure

con protesta di tasse, spese e ripetibili.

E considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;

RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura

dinanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2.

Il Pretore, nella propria

sentenza, dopo aver ricordato la dottrina e la giurisprudenza relativa al

contratto di mandato che disciplina il rapporto tra medico dentista e paziente

e gli obblighi di diligenza che incombono al professionista, ha giudicato che,

nel caso in esame, sulla base delle risultanze istruttorie e in particolare

della perizia giudiziaria non si potesse imputare al mandatario né una carente

indagine preoperatoria né un errore nel trattamento scelto.

Il primo giudice ha quindi analizzato

la problematica del dovere d’informazione che incombe al medico. Il Pretore,

dopo averne ricordato i principi, ha illustrato gli elementi che emergevano

dall’incarto. Il Pretore, da un canto, ha osservato che lo schizzo illustrativo

allestito dal medico e l’annotazione del codice 4011 nella cartella clinica lasciavano

ragionevolmente supporre che delle spiegazioni orali alla paziente fossero state

date, d’altro canto però il magistrato ha rilevato che non era possibile sapere

l’estensione di queste spiegazioni e se le stesse avessero riguardato anche i

rischi dell’intervento e le possibili terapie alternative. In relazione proprio

a questo specifico aspetto dei rischi, il magistrato ha giudicato che il convenuto

non fosse riuscito a dimostrare di aver assolto al proprio obbligo di informare

compiutamente la paziente, ragion per cui non si poteva ammettere la presenza

di un consenso informato da parte della stessa.

Il magistrato ha quindi affrontato

nel dettaglio la questione del consenso ipotetico, che ha ritenuto dato. In

particolare, egli ha giudicato che, in considerazione del basso rischio statistico

di lesione del nervo, della consapevolezza che aveva la paziente della sua

particolare situazione dentaria e del disturbo di cui essa soffriva e che

l’aveva indotta a recarsi da uno specialista in chirurgia maxillo-facciale anziché

dal suo dentista abituale, la paziente si sarebbe comunque sottoposta

all’intervento, anche se l’informazione da parte del medico dentista fosse

stata completa. Il Pretore ha pertanto respinto la pretesa dell’attrice.

3.

Con l’appello AP 1 censura

gli accertamenti pretorili e ribadisce la tesi secondo cui il convenuto avrebbe

sottovalutato la situazione e omesso le indagini preliminari necessarie. A

questo proposito l’appellante mette in discussione il contenuto della perizia giudiziaria.

Essa contesta inoltre che si possa ammettere un consenso ipotetico e sostiene

che se avesse saputo del rischio di danneggiare il nervo facciale non si

sarebbe sottoposta all’intervento.

4.

Per sua

natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante

deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando

per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da

riformare (v. Reetz/Theiler in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36

ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,

n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,

consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e

riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica

puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in

prima sede limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria

lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella

misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone critiche

circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono

irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio

impugnato.

5.

Nella propria decisione il

Pretore ha già ampliamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili

alla fattispecie. In questa sede è pertanto sufficiente ricordare che si

riscontra, in particolare, una violazione dell’obbligo di diligente esecuzione

del mandato quando il medico-dentista è incorso in un errore nella diagnosi e

nella cura del paziente perché non ha seguito le regole dell’arte medica

generalmente riconosciute (sentenza II CCA del 3 agosto 2006 inc. 12.2005.133,

consid. 5). Le regole dell’arte medica costituiscono i principi stabiliti dalla

scienza medica, generalmente riconosciuti e ammessi, comunemente seguiti e

applicati dagli specialisti del ramo (DTF 133 III 121, consid. 3.1, pag. 124,

DTF 108 II 59, consid. 1, pag. 61). In applicazione dell’art. 99 cpv. 1 CO il

medico risponde in principio di ogni errore, e non solo dell’errore grave (DTF

110.

II 375, consid. 3.1, pag. 124; Tercier/Favre,

op.cit., no. 5202, pag. 780). Spetta al paziente stabilire la violazione delle

regole dell’arte medica, e quando queste sono provate appartiene al medico la

prova che egli non ha commesso errore (DTF 133 III 121, consid. 3.1, pag. 124).

Appare pertanto decisivo per il paziente dimostrare che il medico ha commesso

un errore nella diagnosi o nel trattamento scelto, causando in tal modo un

danno alla salute del mandante.

Una violazione contrattuale si

ravvisa inoltre in caso di violazione da parte del mandatario degli obblighi di

informazione (DTF 133 III 121, consid. 4.1.2, pag. 129). Il medico deve dare al

paziente, in termini chiari, intelligibili e il più completi possibile,

un’informazione sulla diagnosi, la terapia, il pronostico, le alternative al

trattamento proposto, i rischi dell’operazione, le possibilità di guarigione,

eventualmente sull’evoluzione spontanea della malattia e sulle questioni

finanziarie, in particolare relative all’assicurazione (DTF 133 III 121,

consid. 4.1.2, pag. 129). Il medico deve provare di aver sufficientemente

informato il paziente e ottenuto il consenso chiaro di quest’ultimo prima

dell’intervento (DTF 133 III 121, consid. 4.1.3, pag. 129 con riferimenti

citati). Il grado di diligenza richiesto al medico si quantifica in base alla

natura e alla difficoltà della prestazione contrattuale concreta, nonché alle

sue conoscenze in materia. Nell’adempimento dei compiti affidatigli, egli deve

usare la diligenza di cui farebbe prova un mandatario coscienzioso nella stessa

situazione e con le sue stesse conoscenze (sentenza IICCA del 3 agosto 2006

inc. 12.2005.133, consid. 5 con referenza citata).

6.

Come accennato sopra, il

Pretore ha ritenuto, sulla base degli esiti della perizia giudiziaria allestita

dal dr. M__________ B__________ e delle risultanze agli atti, che nessuna delle

pretese inadempienze del dentista addotte dall’attrice siano state comprovate. Il

magistrato facendo proprie le conclusioni dell’esperto ha ritenuto che le

indagini preoperatorie effettuate dal convenuto fossero sufficienti e

appropriate e, di contro, ha negato la necessità, sostenuta invece da AP 1 e

dal perito di parte attrice, dott. M__________ S__________, di effettuare

ulteriori esami preoperatori. Il magistrato ha inoltre ritenuto che la diagnosi

sia stata allestita correttamente.

L’appellante contesta invece

questi accertamenti e rimprovera al Pretore di non aver debitamente considerato

le conclusioni della perizia di parte attrice secondo cui sarebbe stato necessario

effettuare ulteriori approfondimenti tramite immagini bi- e/o tridimensionali prima

di intervenire. Essa sostiene che secondo il dott. M__________ S__________ vi

sarebbe stato da parte del convenuto un errore diagnostico con conseguente

errore terapeutico (cfr. anche perizia di parte doc. K pag. 4). AP 1 cerca di sminuire

la portata della perizia giudiziaria a cui rimprovera di non essere

sufficientemente specifica e chiara.

6.1

Per costante giurisprudenza

del Tribunale federale, il giudice non è legato alle conclusioni della perizia

giudiziaria, ma se intende scostarsene deve motivare la sua decisione e, senza

motivi determinanti, non deve sostituire il suo apprezzamento a quello

dell’esperto, per non cadere nell’arbitrario (sentenza del Tribunale federale

4P.169/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 2.1.3 con riferimenti citati). Il

giudice non può essere censurato d’arbitrario, se non segue le conclusioni

dell’esperto, quando delle circostanze ben stabilite ne intaccano seriamente la

credibilità. Invece, se le conclusioni di una perizia giudiziaria appaiono

dubbie in merito a dei punti essenziali, il giudice deve raccogliere delle

prove complementari per tentare di dissipare le sue esitazioni (sentenza del

Tribunale federale 4P.169/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 2.1.3), in

particolare se l’esperto non ha risposto alle domande poste, se le conclusioni

sono contraddittorie o se, in qualche altro modo, la perizia presenta dei

difetti a tal punto evidenti e riconoscibili, anche senza conoscenze

specifiche, che il giudice non poteva semplicemente ignorarle (sentenza del

Tribunale federale 4P.169/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 2.1.3).

6.2

Nella fattispecie a ragione

il Pretore si è fondato sulla perizia giudiziaria allestita dal dr. M__________

B__________, médecin chef del Dipartimento di chirurgia, divisione di

chirurgia maxillo-facciale del CHUV di Losanna, per non ammettere l’esistenza di

manchevolezze o errori nell’agire del convenuto con particolare riferimento alla

fase preoperatoria del dente 48. Al riguardo la perizia presenta, infatti,

risposte complete, oggettive, lineari e coerenti che non possono dare adito ad

alcuna censura. A differenza di quanto sostenuto dall’appellante, il perito giudiziario

ha fornito un quadro chiaro e completo sugli esami ritenuti necessari in

siffatta fattispecie ed ha giudicato corretto il modo di procedere seguito dal

qui convenuto. Egli ha in particolare riferito che: “L’examen orthopantomographique, est généralement considéré comme

l’examen de choix pour extraction de dents de sagesse, sachant qu’il n’existe

pas de directives de l’Association suisse de chirurgie maxillo-faciale, ou

d’autres associations par ailleurs” (cfr. perizia, pag. 2 ad 3).

“Dans cette situation précise, on

constate effectivement une proximité claire avec le nerf alvéolaire inférieur,

sans toutefois montrant un risque élevé de lésion du nerf lors d’une extraction.

En effet l’image observée correspondant à une densification du canal serait

associée à 0.7% de risque de lésion du nerf selon certains auteurs” (cfr. perizia, pag. 2 ad 3).

Al riguardo si

ricorda, per completezza, che la tesi della sufficiente

e corretta indagine preoperatoria è condivisa anche dal perito di parte

convenuta prof. dr. H__________ -F__________ Z__________ (cfr. doc. 3, pag. 3

ad 1).

Il perito giudiziario ha inoltre osservato

che anche se fosse stata eseguita prima dell’operazione una TAC, come preteso

dal perito di parte attrice, ciò non avrebbe “probablement

changé la manière de procéder à l’extraction” (cfr. perizia, pag. 2

ad 5).

In relazione all’intervento il

dr. M__________ B__________ ha giudicato l’operazione come “très souhaitable”

e ha ribadito la correttezza del modo di procedere seguito dal convenuto, dr. AO

1, indicando che “(…) Du point de vu diagnostique, c’est-à-dire procéder à

la radiographie panoramique, et ensuite proposer l’avulsion de cette dent est

correcte” (perizia pag. 3 ad 6).

Il perito giudiziario ha inoltre

confermato il rispetto delle regole dell’arte da parte del convenuto; in

relazione all’operazione effettuata dal dr. AO 1 il perito dr. M__________ B__________

ha infatti dichiarato che “(…) elle semble avoir été realisée selon les

respects de l’art médical, c’est-à-dire l’importance d’avoir procédé à la

separation radiculaire avant l’extraction” (cfr. perizia pag. 4 ad 9).

Come rettamente rilevato dal

Pretore (cfr. sentenza cit. pag. 9), il perito di parte attrice, dott. M____________________

S__________, pur sostenendo la necessità di effettuare ulteriori esami

preoperatori non spiega quali elementi in più avrebbero apportato gli stessi e

neppure sostiene che l’intervento non avrebbe dovuto essere svolto. A questo

vada aggiunto che, contrariamente a quanto asserito dal perito di parte attrice,

la mancata indagine bi- e/o tridimensionale non può, nello specifico, essere

qualificata quale errore diagnostico, e tantomeno essere ritenuta causa di un

presunto errore terapeutico (cfr. doc. K pag. 4 ad 2)

Alla luce di quanto precede non

vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni del perito giudiziario dr. M__________

B__________, che nel suo referto non ha dato adito a dubbi sulla sua

imparzialità e competenza professionale. Su questo punto la decisione del Pretore

va pertanto confermata.

7.

L’appellante contesta gli

accertamenti del Pretore nella misura in cui questi pur ammettendo che non si

fosse in presenza di un consenso informato da parte della paziente ha nondimeno

ritenuto dato un consenso ipotetico da parte della stessa. In particolare, AP 1

sostiene che se fosse stata correttamente informata sui rischi dell’operazione

essa non vi si sarebbe sottoposta, considerato oltretutto che, a suo dire, al

momento in cui si è recata dal dr. AO 1 essa provava solo un “fastidio”.

Ci si potrebbe chiedere se il

Pretore sia andato oltre le sue competenze analizzando la problematica del

consenso ipotetico senza che questa argomentazione sia stata formalmente sollevata

dalle parti; in concreto però nessuno dei contendenti ha avuto da obiettare al modo

di procedere del Pretore né ha sollevato contestazioni su questo specifico aspetto,

ragion per cui, in considerazione anche delle argomentazioni addotte dal primo

giudice nella propria sentenza, pare corretto affrontare la questione nel

merito (cfr. a questo proposito anche sentenza impugnata, pag. 7 e 14).

7.1

Nella propria decisione il

Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza relative alla

problematica del consenso. In questa sede è pertanto sufficiente ricordare che in assenza di consenso informato, la giurisprudenza

riconosce al medico la facoltà di addurre l’argomentazione del consenso

ipotetico del paziente. Il mandatario deve allora stabilire che il paziente

avrebbe accettato l’operazione anche se fosse stato debitamente informato. La

prova di tale consenso spetta al medico, ma il paziente è tenuto a collaborare

rendendo verosimile o almeno allegando i motivi personali che l’avrebbero

portato a rifiutare l’operazione se ne avesse segnatamente conosciuto i rischi

(DTF 133 III 121, consid. 4.1.3; TF 28.4.2003,

4P.265/2002, consid. 5.5; TF 24.03.2005,4C.9/2005, consid. 4.4; TF 19.05.2009,4A_604/2008, consid. 2.2). Qualora,

come nel caso specifico, una tale collaborazione venisse a mancare, la

valutazione andrebbe in ogni caso operata considerando oggettivamente se fosse

comprensibile, per un paziente sensato, che avesse ad opporsi all'operazione

(DTF 133 III 130, consid. 4.1.3 in fine; 117 Ib 207, consid. 5c; Fink, Aufklärungspflicht von

Medizinalpersonen, Berna, 2008, pag. 275).

7.2

In considerazione della

contestazione solleva dall’appellante si tratta ora di valutare in base alle

risultanze agli atti se un paziente sensato, debitamente informato, avrebbe

effettivamente negato il proprio consenso all’intervento in parola.

Il primo elemento da considerare

è il rischio dell’intervento. Nel caso concreto, il perito giudiziario ha

quantificato il rischio di lesione del nervo nello 0.7% (cfr. perizia, pag. 2

ad 3), percentuale che può essere definita bassa. Il Tribunale federale ha già

avuto modo di stabilire che un rischio equivalente all’1% non costituisce una

percentuale tale da indurre, di regola, un paziente a rifiutare un intervento (cfr.

sentenza TF del 19 maggio 2009, inc.4A_604/2008, consid. 2.3 e 2.5).

Risulta inoltre in maniera chiara

dagli atti che già prima di rivolgersi al qui convenuto AP 1 era consapevole

del fatto che il dente 48 era messo in una brutta posizione e che vi era il rischio

di danneggiare il nervo facciale. Nella petizione, infatti, l’attrice medesima ha

ammesso che il dr. G__________ V__________, dentista specialista in chirurgia

maxillo-facciale, a cui si era rivolta anni addietro, l’aveva già informata che

“il suo dente del giudizio n. 48 era messo in una brutta posizione rispetto

ai nervi facciali, e qualora avesse dei disturbi era meglio rivolgersi ad uno

specialista”, essa ha poi proseguito affermando che “nessun medico in

precedenza aveva voluto estrarre il suo dente 48 poiché tutti, avevano

manifestato la forte preoccupazione di danneggiare il nervo mandibolare o altri

nervi”. (cfr. petizione pag. 2).

Il fatto poi che nel febbraio

2010.

essa si sia rivolta a uno specialista maxillo-facciale, come consigliatole

a suo tempo dal dr. V__________, e non al suo dentista di fiducia, dr. D__________

C__________, lascia inoltre ragionevolmente ritenere che il fastidio di cui

essa soffriva fosse piuttosto importante e che non si trattasse di una banale

infiammazione, nel qual caso sarebbe stato più logico far capo al suo dentista

abituale.

A questo vada inoltre aggiunto

che l’intervento in questione è stato ritenuto se non “absolument necessaire”

per lo meno “ très souhaitable, afin d’eviter le risque d’abcès ou de lesion

sur le dent d’à côté” dal perito giudiziario (cfr. perizia pag. 3 ad

6).

Alla luce di quanto esposto in

precedenza, tutto ben considerato, si può ragionevolmente ritenere che AP 1

avrebbe comunque deciso di sottoporsi all’intervento di estrazione del dente

del giudizio anche se fosse stata ulteriormente e compiutamente informata sui

rischi dello stesso da parte del qui convenuto. La valutazione del Pretore che

ha ritenuto dato il consenso ipotetico deve essere considerata corretta e va

quindi confermata.

8.

In definitiva, l’appello

deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia,

le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante. Il

valore litigioso è di fr. 78'531.20.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la LTG,

decide:

1. L’appello 5 ottobre 2015 di

AP 1 è respinto.

2. Le spese d’appello di complessivi

fr. 4'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo

di versare alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Città

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).