12.2015.177
Contratto di mandato (relazione medico dentista - paziente) - obbligo di diligenza del medico - regole dell'arte - consenso da parte del paziente
25 aprile 2017Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.177
Lugano
25 aprile 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Bozzini,
vicepresidente,
Balerna
e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.27 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 19
dicembre 2012 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 78'531.20 oltre
interessi, in subordine “di almeno fr. 78'531.20 o altra cifra che verrà
determinata in corso di causa oltre interessi”, a titolo di risarcimento
danni per asserita responsabilità del medico dentista,
pretese contestate dal
convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con
sentenza del 8 settembre 2015 ha integralmente respinto,
appellante l’attrice
con atto di appello del 5 ottobre 2015 con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestate tasse,
spese e ripetibili di entrambe le sedi,
mentre il convenuto con
risposta del 23 novembre 2015 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A. Il 3 febbraio
2010, AP 1 si è rivolta a AO 1, dentista e specialista FMH in chirurgia
maxillo-facciale con Studio a ___, a causa di un fastidio riscontrato vicino al
dente del giudizio. Durante la visita, il dentista AO 1 ha allestito e mostrato
alla paziente un disegno (“schizzo”) relativo al dente 48 e al dente 47 (v.
cartella medica doc. 5), e ha annotato nei propri appunti i codici 4000, 4054 e
4011. Il medico ha inoltre eseguito una radiografia ortopanoramica (doc. B, ortopantomografia
OPT).
Al termine del
consulto, AP 1 ha deciso di sottoporsi all’intervento prospettato di estrazione
del dente del giudizio n. 48. L’intervento è quindi stato fissato per il 17
febbraio 2010 presso lo Studio del dr. AO 1.
B. Sin dal giorno
successivo all’estrazione AP 1 ha iniziato a lamentare un fastidioso formicolio
e un’insensibilità alla guancia destra a cui si sono aggiunte delle dolorose “scosse”.
In seguito, il dentista
AO 1 ha rivisitato la paziente in ben 9 occasioni ed ha eseguito ulteriori tre
radiografie ortopanoramiche (cfr. doc. E, F, G e doc. 5).
Il 4 marzo e il 1° luglio 2010 il dr. AO 1 ha inviato al dentista
di fiducia di AP 1, dr. S__________ D__________, un rapporto indicante la
diagnosi e la descrizione dell’intervento eseguito il 17 febbraio 2010, nonché
l’evolversi della situazione (cfr. doc. 5).
Il 7 dicembre 2010 AP
1 si è quindi sottoposta, su indicazione del dottor AO 1, a una visita neurologica
specialistica da parte del dr. med. M__________ F__________ (v. rapporto di
stessa data del dr. __________ al dr. AO 1, doc. 5).
In data 17 dicembre
2010 AO 1 ha inoltre contattato per iscritto il prof. dr. H__________ -F__________
Z__________ dell’Ospedale di Basilea, sottoponendogli il caso (doc. 5).
C. Successivamente,
di propria iniziativa, AP 1, si è sottoposta a due visite presso il dott. M__________
S__________ di Milano, medico chirurgo specialista in odontostomatologia, per
ottenere un parere. Questi ha redatto due referti medici (cfr. doc. H e K).
A sua volta AO 1 ha
incaricato il prof. dr. H__________ -F__________ Z__________ e il PD dr. P__________
J__________ dell’Universitätsspital di Basilea dell’allestimento di una perizia
medica, la quale è stata redatta il 25 marzo 2013 (cfr. doc. 3).
D. Previo tentativo di conciliazione (CM. 2012.38), in data 19 novembre
2012 AP 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Locarno-Città, con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr.
78'531.20 oltre interessi, in subordine “di almeno fr. 78'531.20 o altra
cifra che verrà determinata in corso di causa oltre interessi” (cfr.
perizia), a titolo di risarcimento danni per asserita responsabilità del medico
dentista in relazione all’intervento di estrazione del dente del giudizio. In sintesi, essa ha rimproverato alla controparte una violazione
dell’obbligo di diligenza da parte del dentista per non avere in fase
preoperatoria effettuato le necessarie indagini e per aver sottovalutato la
situazione.
Il convenuto si è
opposto alla petizione contestando le pretese creditorie dell’attrice. In
breve, egli ha affermato di aver compiutamente informato la paziente sulla
natura dell’intervento e sui rischi ad esso connessi. AO 1 ha inoltre sostenuto
la necessità dell’intervento. Per quanto attiene agli esami effettuati prima
dell’intervento, il dentista ha argomentato che l’esecuzione di una radiografia
è da ritenersi sufficiente in caso di estrazione di un dente mentre che
l’esecuzione di una TAC non è da considerarsi necessaria per una corretta
valutazione diagnostica in relazione a un intervento di questa natura. Egli ha sostenuto
di aver adempiuto in maniera diligente al proprio mandato, questo sia per quanto
attiene alla fase diagnostica che alla cura intrapresa come pure
nell’assistenza post-operatoria e in relazione al dovere di informazione.
In sede di
replica e duplica le parti hanno ribadito le reciproche posizioni, approfondendone
alcuni aspetti. In particolare, l’attrice ha rimproverato al convenuto una
carente indagine preoperatoria.
Esperita l’istruttoria, i
contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale, versando agli atti i
propri memoriali conclusivi, con i quali, sulla base dei riscontri probatori,
si sono sostanzialmente confermati nelle rispettive antitetiche domande e
allegazioni. Con questo allegato conclusivo l’attrice ha inoltre esteso le
proprie doglianze rimproverando al convenuto di non averla adeguatamente
informata sui rischi dell’operazione.
E. Con decisione dell’8
settembre 2015 il Pretore ha integralmente respinto la petizione.
F. Con atto di appello del 5
ottobre 2015 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere integralmente la petizione e di condannare AO 1 al pagamento di fr.
78'531.20 oltre interessi, protestando tasse, spese e ripetibili. Con risposta
del 23 novembre 2015 il convenuto ha postulato la reiezione del gravame, pure
con protesta di tasse, spese e ripetibili.
E considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura
dinanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2.
Il Pretore, nella propria
sentenza, dopo aver ricordato la dottrina e la giurisprudenza relativa al
contratto di mandato che disciplina il rapporto tra medico dentista e paziente
e gli obblighi di diligenza che incombono al professionista, ha giudicato che,
nel caso in esame, sulla base delle risultanze istruttorie e in particolare
della perizia giudiziaria non si potesse imputare al mandatario né una carente
indagine preoperatoria né un errore nel trattamento scelto.
Il primo giudice ha quindi analizzato
la problematica del dovere d’informazione che incombe al medico. Il Pretore,
dopo averne ricordato i principi, ha illustrato gli elementi che emergevano
dall’incarto. Il Pretore, da un canto, ha osservato che lo schizzo illustrativo
allestito dal medico e l’annotazione del codice 4011 nella cartella clinica lasciavano
ragionevolmente supporre che delle spiegazioni orali alla paziente fossero state
date, d’altro canto però il magistrato ha rilevato che non era possibile sapere
l’estensione di queste spiegazioni e se le stesse avessero riguardato anche i
rischi dell’intervento e le possibili terapie alternative. In relazione proprio
a questo specifico aspetto dei rischi, il magistrato ha giudicato che il convenuto
non fosse riuscito a dimostrare di aver assolto al proprio obbligo di informare
compiutamente la paziente, ragion per cui non si poteva ammettere la presenza
di un consenso informato da parte della stessa.
Il magistrato ha quindi affrontato
nel dettaglio la questione del consenso ipotetico, che ha ritenuto dato. In
particolare, egli ha giudicato che, in considerazione del basso rischio statistico
di lesione del nervo, della consapevolezza che aveva la paziente della sua
particolare situazione dentaria e del disturbo di cui essa soffriva e che
l’aveva indotta a recarsi da uno specialista in chirurgia maxillo-facciale anziché
dal suo dentista abituale, la paziente si sarebbe comunque sottoposta
all’intervento, anche se l’informazione da parte del medico dentista fosse
stata completa. Il Pretore ha pertanto respinto la pretesa dell’attrice.
3.
Con l’appello AP 1 censura
gli accertamenti pretorili e ribadisce la tesi secondo cui il convenuto avrebbe
sottovalutato la situazione e omesso le indagini preliminari necessarie. A
questo proposito l’appellante mette in discussione il contenuto della perizia giudiziaria.
Essa contesta inoltre che si possa ammettere un consenso ipotetico e sostiene
che se avesse saputo del rischio di danneggiare il nervo facciale non si
sarebbe sottoposta all’intervento.
4.
Per sua
natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante
deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando
per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da
riformare (v. Reetz/Theiler in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,
consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e
riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica
puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in
prima sede limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria
lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella
misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone critiche
circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono
irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio
impugnato.
5.
Nella propria decisione il
Pretore ha già ampliamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili
alla fattispecie. In questa sede è pertanto sufficiente ricordare che si
riscontra, in particolare, una violazione dell’obbligo di diligente esecuzione
del mandato quando il medico-dentista è incorso in un errore nella diagnosi e
nella cura del paziente perché non ha seguito le regole dell’arte medica
generalmente riconosciute (sentenza II CCA del 3 agosto 2006 inc. 12.2005.133,
consid. 5). Le regole dell’arte medica costituiscono i principi stabiliti dalla
scienza medica, generalmente riconosciuti e ammessi, comunemente seguiti e
applicati dagli specialisti del ramo (DTF 133 III 121, consid. 3.1, pag. 124,
DTF 108 II 59, consid. 1, pag. 61). In applicazione dell’art. 99 cpv. 1 CO il
medico risponde in principio di ogni errore, e non solo dell’errore grave (DTF
110.
II 375, consid. 3.1, pag. 124; Tercier/Favre,
op.cit., no. 5202, pag. 780). Spetta al paziente stabilire la violazione delle
regole dell’arte medica, e quando queste sono provate appartiene al medico la
prova che egli non ha commesso errore (DTF 133 III 121, consid. 3.1, pag. 124).
Appare pertanto decisivo per il paziente dimostrare che il medico ha commesso
un errore nella diagnosi o nel trattamento scelto, causando in tal modo un
danno alla salute del mandante.
Una violazione contrattuale si
ravvisa inoltre in caso di violazione da parte del mandatario degli obblighi di
informazione (DTF 133 III 121, consid. 4.1.2, pag. 129). Il medico deve dare al
paziente, in termini chiari, intelligibili e il più completi possibile,
un’informazione sulla diagnosi, la terapia, il pronostico, le alternative al
trattamento proposto, i rischi dell’operazione, le possibilità di guarigione,
eventualmente sull’evoluzione spontanea della malattia e sulle questioni
finanziarie, in particolare relative all’assicurazione (DTF 133 III 121,
consid. 4.1.2, pag. 129). Il medico deve provare di aver sufficientemente
informato il paziente e ottenuto il consenso chiaro di quest’ultimo prima
dell’intervento (DTF 133 III 121, consid. 4.1.3, pag. 129 con riferimenti
citati). Il grado di diligenza richiesto al medico si quantifica in base alla
natura e alla difficoltà della prestazione contrattuale concreta, nonché alle
sue conoscenze in materia. Nell’adempimento dei compiti affidatigli, egli deve
usare la diligenza di cui farebbe prova un mandatario coscienzioso nella stessa
situazione e con le sue stesse conoscenze (sentenza IICCA del 3 agosto 2006
inc. 12.2005.133, consid. 5 con referenza citata).
6.
Come accennato sopra, il
Pretore ha ritenuto, sulla base degli esiti della perizia giudiziaria allestita
dal dr. M__________ B__________ e delle risultanze agli atti, che nessuna delle
pretese inadempienze del dentista addotte dall’attrice siano state comprovate. Il
magistrato facendo proprie le conclusioni dell’esperto ha ritenuto che le
indagini preoperatorie effettuate dal convenuto fossero sufficienti e
appropriate e, di contro, ha negato la necessità, sostenuta invece da AP 1 e
dal perito di parte attrice, dott. M__________ S__________, di effettuare
ulteriori esami preoperatori. Il magistrato ha inoltre ritenuto che la diagnosi
sia stata allestita correttamente.
L’appellante contesta invece
questi accertamenti e rimprovera al Pretore di non aver debitamente considerato
le conclusioni della perizia di parte attrice secondo cui sarebbe stato necessario
effettuare ulteriori approfondimenti tramite immagini bi- e/o tridimensionali prima
di intervenire. Essa sostiene che secondo il dott. M__________ S__________ vi
sarebbe stato da parte del convenuto un errore diagnostico con conseguente
errore terapeutico (cfr. anche perizia di parte doc. K pag. 4). AP 1 cerca di sminuire
la portata della perizia giudiziaria a cui rimprovera di non essere
sufficientemente specifica e chiara.
6.1
Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale, il giudice non è legato alle conclusioni della perizia
giudiziaria, ma se intende scostarsene deve motivare la sua decisione e, senza
motivi determinanti, non deve sostituire il suo apprezzamento a quello
dell’esperto, per non cadere nell’arbitrario (sentenza del Tribunale federale
4P.169/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 2.1.3 con riferimenti citati). Il
giudice non può essere censurato d’arbitrario, se non segue le conclusioni
dell’esperto, quando delle circostanze ben stabilite ne intaccano seriamente la
credibilità. Invece, se le conclusioni di una perizia giudiziaria appaiono
dubbie in merito a dei punti essenziali, il giudice deve raccogliere delle
prove complementari per tentare di dissipare le sue esitazioni (sentenza del
Tribunale federale 4P.169/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 2.1.3), in
particolare se l’esperto non ha risposto alle domande poste, se le conclusioni
sono contraddittorie o se, in qualche altro modo, la perizia presenta dei
difetti a tal punto evidenti e riconoscibili, anche senza conoscenze
specifiche, che il giudice non poteva semplicemente ignorarle (sentenza del
Tribunale federale 4P.169/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 2.1.3).
6.2
Nella fattispecie a ragione
il Pretore si è fondato sulla perizia giudiziaria allestita dal dr. M__________
B__________, médecin chef del Dipartimento di chirurgia, divisione di
chirurgia maxillo-facciale del CHUV di Losanna, per non ammettere l’esistenza di
manchevolezze o errori nell’agire del convenuto con particolare riferimento alla
fase preoperatoria del dente 48. Al riguardo la perizia presenta, infatti,
risposte complete, oggettive, lineari e coerenti che non possono dare adito ad
alcuna censura. A differenza di quanto sostenuto dall’appellante, il perito giudiziario
ha fornito un quadro chiaro e completo sugli esami ritenuti necessari in
siffatta fattispecie ed ha giudicato corretto il modo di procedere seguito dal
qui convenuto. Egli ha in particolare riferito che: “L’examen orthopantomographique, est généralement considéré comme
l’examen de choix pour extraction de dents de sagesse, sachant qu’il n’existe
pas de directives de l’Association suisse de chirurgie maxillo-faciale, ou
d’autres associations par ailleurs” (cfr. perizia, pag. 2 ad 3).
“Dans cette situation précise, on
constate effectivement une proximité claire avec le nerf alvéolaire inférieur,
sans toutefois montrant un risque élevé de lésion du nerf lors d’une extraction.
En effet l’image observée correspondant à une densification du canal serait
associée à 0.7% de risque de lésion du nerf selon certains auteurs” (cfr. perizia, pag. 2 ad 3).
Al riguardo si
ricorda, per completezza, che la tesi della sufficiente
e corretta indagine preoperatoria è condivisa anche dal perito di parte
convenuta prof. dr. H__________ -F__________ Z__________ (cfr. doc. 3, pag. 3
ad 1).
Il perito giudiziario ha inoltre osservato
che anche se fosse stata eseguita prima dell’operazione una TAC, come preteso
dal perito di parte attrice, ciò non avrebbe “probablement
changé la manière de procéder à l’extraction” (cfr. perizia, pag. 2
ad 5).
In relazione all’intervento il
dr. M__________ B__________ ha giudicato l’operazione come “très souhaitable”
e ha ribadito la correttezza del modo di procedere seguito dal convenuto, dr. AO
1, indicando che “(…) Du point de vu diagnostique, c’est-à-dire procéder à
la radiographie panoramique, et ensuite proposer l’avulsion de cette dent est
correcte” (perizia pag. 3 ad 6).
Il perito giudiziario ha inoltre
confermato il rispetto delle regole dell’arte da parte del convenuto; in
relazione all’operazione effettuata dal dr. AO 1 il perito dr. M__________ B__________
ha infatti dichiarato che “(…) elle semble avoir été realisée selon les
respects de l’art médical, c’est-à-dire l’importance d’avoir procédé à la
separation radiculaire avant l’extraction” (cfr. perizia pag. 4 ad 9).
Come rettamente rilevato dal
Pretore (cfr. sentenza cit. pag. 9), il perito di parte attrice, dott. M____________________
S__________, pur sostenendo la necessità di effettuare ulteriori esami
preoperatori non spiega quali elementi in più avrebbero apportato gli stessi e
neppure sostiene che l’intervento non avrebbe dovuto essere svolto. A questo
vada aggiunto che, contrariamente a quanto asserito dal perito di parte attrice,
la mancata indagine bi- e/o tridimensionale non può, nello specifico, essere
qualificata quale errore diagnostico, e tantomeno essere ritenuta causa di un
presunto errore terapeutico (cfr. doc. K pag. 4 ad 2)
Alla luce di quanto precede non
vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni del perito giudiziario dr. M__________
B__________, che nel suo referto non ha dato adito a dubbi sulla sua
imparzialità e competenza professionale. Su questo punto la decisione del Pretore
va pertanto confermata.
7.
L’appellante contesta gli
accertamenti del Pretore nella misura in cui questi pur ammettendo che non si
fosse in presenza di un consenso informato da parte della paziente ha nondimeno
ritenuto dato un consenso ipotetico da parte della stessa. In particolare, AP 1
sostiene che se fosse stata correttamente informata sui rischi dell’operazione
essa non vi si sarebbe sottoposta, considerato oltretutto che, a suo dire, al
momento in cui si è recata dal dr. AO 1 essa provava solo un “fastidio”.
Ci si potrebbe chiedere se il
Pretore sia andato oltre le sue competenze analizzando la problematica del
consenso ipotetico senza che questa argomentazione sia stata formalmente sollevata
dalle parti; in concreto però nessuno dei contendenti ha avuto da obiettare al modo
di procedere del Pretore né ha sollevato contestazioni su questo specifico aspetto,
ragion per cui, in considerazione anche delle argomentazioni addotte dal primo
giudice nella propria sentenza, pare corretto affrontare la questione nel
merito (cfr. a questo proposito anche sentenza impugnata, pag. 7 e 14).
7.1
Nella propria decisione il
Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza relative alla
problematica del consenso. In questa sede è pertanto sufficiente ricordare che in assenza di consenso informato, la giurisprudenza
riconosce al medico la facoltà di addurre l’argomentazione del consenso
ipotetico del paziente. Il mandatario deve allora stabilire che il paziente
avrebbe accettato l’operazione anche se fosse stato debitamente informato. La
prova di tale consenso spetta al medico, ma il paziente è tenuto a collaborare
rendendo verosimile o almeno allegando i motivi personali che l’avrebbero
portato a rifiutare l’operazione se ne avesse segnatamente conosciuto i rischi
(DTF 133 III 121, consid. 4.1.3; TF 28.4.2003,
4P.265/2002, consid. 5.5; TF 24.03.2005,4C.9/2005, consid. 4.4; TF 19.05.2009,4A_604/2008, consid. 2.2). Qualora,
come nel caso specifico, una tale collaborazione venisse a mancare, la
valutazione andrebbe in ogni caso operata considerando oggettivamente se fosse
comprensibile, per un paziente sensato, che avesse ad opporsi all'operazione
(DTF 133 III 130, consid. 4.1.3 in fine; 117 Ib 207, consid. 5c; Fink, Aufklärungspflicht von
Medizinalpersonen, Berna, 2008, pag. 275).
7.2
In considerazione della
contestazione solleva dall’appellante si tratta ora di valutare in base alle
risultanze agli atti se un paziente sensato, debitamente informato, avrebbe
effettivamente negato il proprio consenso all’intervento in parola.
Il primo elemento da considerare
è il rischio dell’intervento. Nel caso concreto, il perito giudiziario ha
quantificato il rischio di lesione del nervo nello 0.7% (cfr. perizia, pag. 2
ad 3), percentuale che può essere definita bassa. Il Tribunale federale ha già
avuto modo di stabilire che un rischio equivalente all’1% non costituisce una
percentuale tale da indurre, di regola, un paziente a rifiutare un intervento (cfr.
sentenza TF del 19 maggio 2009, inc.4A_604/2008, consid. 2.3 e 2.5).
Risulta inoltre in maniera chiara
dagli atti che già prima di rivolgersi al qui convenuto AP 1 era consapevole
del fatto che il dente 48 era messo in una brutta posizione e che vi era il rischio
di danneggiare il nervo facciale. Nella petizione, infatti, l’attrice medesima ha
ammesso che il dr. G__________ V__________, dentista specialista in chirurgia
maxillo-facciale, a cui si era rivolta anni addietro, l’aveva già informata che
“il suo dente del giudizio n. 48 era messo in una brutta posizione rispetto
ai nervi facciali, e qualora avesse dei disturbi era meglio rivolgersi ad uno
specialista”, essa ha poi proseguito affermando che “nessun medico in
precedenza aveva voluto estrarre il suo dente 48 poiché tutti, avevano
manifestato la forte preoccupazione di danneggiare il nervo mandibolare o altri
nervi”. (cfr. petizione pag. 2).
Il fatto poi che nel febbraio
2010.
essa si sia rivolta a uno specialista maxillo-facciale, come consigliatole
a suo tempo dal dr. V__________, e non al suo dentista di fiducia, dr. D__________
C__________, lascia inoltre ragionevolmente ritenere che il fastidio di cui
essa soffriva fosse piuttosto importante e che non si trattasse di una banale
infiammazione, nel qual caso sarebbe stato più logico far capo al suo dentista
abituale.
A questo vada inoltre aggiunto
che l’intervento in questione è stato ritenuto se non “absolument necessaire”
per lo meno “ très souhaitable, afin d’eviter le risque d’abcès ou de lesion
sur le dent d’à côté” dal perito giudiziario (cfr. perizia pag. 3 ad
6).
Alla luce di quanto esposto in
precedenza, tutto ben considerato, si può ragionevolmente ritenere che AP 1
avrebbe comunque deciso di sottoporsi all’intervento di estrazione del dente
del giudizio anche se fosse stata ulteriormente e compiutamente informata sui
rischi dello stesso da parte del qui convenuto. La valutazione del Pretore che
ha ritenuto dato il consenso ipotetico deve essere considerata corretta e va
quindi confermata.
8.
In definitiva, l’appello
deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante. Il
valore litigioso è di fr. 78'531.20.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la LTG,
decide:
1. L’appello 5 ottobre 2015 di
AP 1 è respinto.
2. Le spese d’appello di complessivi
fr. 4'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo
di versare alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).