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Decisione

12.2015.178

Responsabilità del proprietario dell’opera – difetto di manutenzione

10 ottobre 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i posteggi clienti e i posteggi __________. Entrambi gli operai si occupavano

in particolare dello spargimento di sale. Nel caso in cui durante la giornata a

seguito dei controlli che venivano effettuati emergeva la presenza di ghiaccio

o neve, veniva disposto un ulteriore turno per procedere allo spargimento di

sale, rispettivamente per procedere alla liberazione della neve” (verbale

audizione 12 marzo 2013, pag. 28 in mezzo). La circostanza che la convenuta

aveva un servizio di manutenzione ordinaria del piazzale antistante al centro

commerciale durante il periodo invernale è confortata pure dalla deposizione di

__________ S__________, responsabile tecnico della manutenzione di tutti gli

stabili della AO 1 e superiore di __________ Z__________. Egli ha confermato

sia l’esistenza di un servizio quotidiano di manutenzione, sia le modalità di

esecuzione, aggiungendo che tale servizio iniziava il 1° novembre e terminava

il 30 aprile successivo (verbale di audizione 12 marzo 2013, pag. 30 - 31). Anche

i testi __________ C__________ e __________ M__________, entrambi dipendenti

della convenuta, hanno confermato che la convenuta disponeva di un servizio di manutenzione

quotidiano apposito per la verifica dello stato del piazzale e lo spargimento

del sale antigelo, rispettivamente lo sgombero della neve durante il periodo

invernale (verbale audizione 29 gennaio 2013, pag. 22 e 25). La conclusione cui

è giunto il Pretore, dopo avere esaminato le varie deposizioni testimoniali,

tutte convergenti sia in merito all’esistenza di un servizio di manutenzione

sia alle modalità di esecuzione dello stesso, regge pertanto alle critiche

dell’appellante e deve essere confermata. In queste circostanze e in assenza di

altri elementi agli atti, il fatto che nessuno dei testi abbia provveduto

personalmente alla verifica dello stato del piazzale il giorno in cui sarebbe

avvenuto l’infortunio, non è sufficiente a scalfire la conclusione del primo

giudice, secondo cui in concreto non vi sono ragioni per dubitare che la

convenuta quel giorno abbia eseguito il protocollo di manutenzione usuale per

il periodo invernale.

6.3 Si rileva infine che l’appellante

non può sostenere per la prima volta in questa sede, dopo la sentenza del

giudice di primo grado, che i testi assunti erano poco attendibili perché

strettamente legati alla convenuta, quando non ne ha mai contestato in precedenza

la loro assunzione e la loro indipendenza (verbale di udienza 9 luglio 2012,

pag. 3). Le critiche espresse dall’appellante in proposito non sono quindi tali

da inficiare l’apprezzamento effettuato dal primo giudice.

7. In concreto l’asserito infortunio sarebbe avvenuto il 4 dicembre 2004 attorno alle

10.30 sul posteggio della AO 1 sito a __________. Pacifico il carattere di

opera ai sensi dell’art. 58 CO del parcheggio del centro commerciale. Il perito

ha rilevato che nel periodo considerato le condizioni del tempo erano abbastanza

buone e che il sedime (in quel periodo dell’anno) non era interessato dalla

Considerandi

presenza del sole. Tenuto conto della situazione metereologica (temperatura,

umidità, assenza di soleggiamento) ha ritenuto la presenza di brina “molto

probabile”, mentre ha ritenuto non probabile la formazione di ghiaccio

(perizia, quesito 2 e 3). Secondo l’interpretazione dei dati metereologici egli

ha ritenuto che il 4 dicembre 2004 la presenza di brina fosse probabile già a

partire dalle 4.00 del mattino e ha precisato che attorno alle 10.30 la temperatura

era di poco superiore allo zero termico con un’umidità dell’aria elevata. Egli,

ritenuto che “la temperatura del suolo era inferiore a 0° C già a partire dalla

sera prima” e che “l’umidità dell’aria era elevata già dai giorni precedenti”,

ha concluso che lo spargimento del sale antighiaccio era necessario (perizia,

quesito 5 e 6). Come illustrato al considerando precedente, l’istruttoria ha anche

permesso di appurare che la convenuta durante il periodo invernale, dal 1° novembre

al 30 aprile, disponeva di un servizio di manutenzione apposito per la

verifica quotidiana dello stato del piazzale e lo spargimento del sale antigelo.

Come rettamente accertato dal Pretore, appare poco verosimile che quel giorno

la convenuta non abbia eseguito la verifica ordinaria dello stato del

parcheggio e preso le misure necessarie a garantire la sicurezza dei clienti

che la situazione imponeva. Oltre al fondo coperto di brina, dall’istruttoria

non sono emersi altri elementi che avrebbero imposto delle misure ulteriori

oltre lo spargimento del sale antigelo. Un fondo reso scivoloso dalla presenza

di brina in dicembre in un luogo dove non batte il sole per periodi prolungati

non rappresenta una situazione eccezionale e straordinaria. Il servizio di

manutenzione così come organizzato dalla convenuta era una misura adeguata e

sufficiente per prevenire le conseguenze prevedibili e tipiche di una situazione

invernale. A ciò aggiungasi che la presenza di brina sul parcheggio poteva e

doveva essere rilevata facilmente da qualsiasi utente, essendo la stessa per

definizione visibile. Nelle circostanze del caso di specie, secondo il normale

andamento delle cose, qualsiasi cliente della convenuta poteva aspettarsi un

fondo scivoloso e la posa di un segnale di avvertimento, come preteso

dall’appellante, non avrebbe che segnalato l’evidenza. Una tale misura di

sicurezza si sarebbe eventualmente imposta nel caso si fosse verificato uno

stato particolare e imprevedibile di pericolo (come ad esempio la fessurazione

del terreno a seguito del gelo o lo smottamento del terreno attorno al

tombino), ciò che non era tuttavia il caso nella fattispecie. In assenza di altre

circostanze particolari, peraltro né allegate né provate dall’attrice, non si

giustifica ritenere che la AO 1 dovesse prendere delle misure supplementari oltre

a quelle eseguite attraverso il suo servizio di manutenzione esterna durante il

periodo invernale. Ne discende che in concreto non esiste alcun difetto di manutenzione

del parcheggio e la convenuta non può essere ritenuta responsabile ex art. 58

CO.

8.

Così stando le cose

non è necessario esaminare le altre censure esposte dall’appellante.

9.

Ne discende che

l’appello dell’attrice deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile,

con conferma del primo giudizio.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 48'615.70, valore determinante anche ai fini di un eventuale

ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 5 ottobre

2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Di conseguenza la sentenza 7 settembre 2015 della Pretura del Distretto di Bellinzona,

è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 4'000.-, già anticipati, restano a carico dell’appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).