12.2015.178
Responsabilità del proprietario dell’opera – difetto di manutenzione
10 ottobre 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.178
Lugano
10 ottobre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.10 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 30 maggio 2011 da
AP 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 108'539.- oltre
interessi, pretesa ridotta con le conclusioni a fr. 97'323.- oltre interessi;
domanda integralmente avversata
da controparte con risposta 19 ottobre 2011, con la quale ha pure sollevato
l’eccezione di prescrizione della pretesa fatta valere in causa;
richiesta sulla quale il
Pretore ha statuito con sentenza 7 settembre 2015, respingendo integralmente la
petizione;
appellante l’attrice
con atto di appello 5 ottobre 2015 con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di
fr. 48'615.70, oltre interessi, con protesta di spese processuali e ripetibili
di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 10
novembre 2015 la convenuta postula la reiezione del gravame, pure con protesta
di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 30 maggio
2011 AP 1 ha convenuto in giudizio la AO 1 innanzi alla Pretura di Bellinzona,
invocando la responsabilità di quest’ultima in quanto proprietaria del parcheggio
sito sul mappale n. __________ RFD __________ giusta l’art. 58 CO e chiedendone
la condanna al pagamento di fr. 108'539.- a titolo di risarcimento del danno e
del torto morale, oltre interessi al 5%. A suo dire, la mattina di sabato 4
dicembre 2004, attorno alle 10.30, essa sarebbe scivolata e caduta nei pressi
di un tombino sito nel piazzale-posteggio di fronte al centro commerciale della
AO 1 a __________, dove si era recata assieme al marito per fare delle spese. La
superficie del posteggio sarebbe stata molto scivolosa a seguito della presenza
di ghiaccio e di rugiada e, inoltre, l’asfalto attorno al tombino sarebbe stato
inclinato verso il tombino stesso. A seguito della caduta AP 1 si è procurata una
frattura pluriframmentaria intraarticolare del radio distale (polso) sinistro
oltre a varie escoriazioni, che ha comportato tre interventi chirurgici. Durante
il decorso postoperatorio essa ha sviluppato “una sintomatologia soggettiva con
segni obiettivi di morbo di Sudeck”, in altre parole “un disturbo del metabolismo
osseo con conseguente demineralizzazione” (doc. HH).
B. Con risposta 19
ottobre 2011 la AO 1 si è opposta a tutte le pretese creditorie avanzate dalla
controparte, sollevando preliminarmente l’eccezione di prescrizione. In
sintesi, la convenuta ha contestato che l’attrice fosse caduta sul piazzale-posteggio
antistante al suo negozio e che vi fosse del ghiaccio e/o della rugiada. Ad
ogni modo essa ha escluso la presenza di una qualsiasi fonte di pericolo,
stante la quotidiana verifica da parte del suo servizio di manutenzione dello
stato del piazzale-posteggio circa la necessità di spargere del sale
antighiaccio. In tali condizioni la caduta rientrerebbe semmai nella sfera di
rischio dell’attrice stessa, escludendo ogni e qualsiasi responsabilità ex art.
58 CO.
Esperita l’istruttoria, le
parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi
allegati conclusivi esse hanno confermato le proprie antitetiche posizioni,
l’attrice riducendo la sua pretesa a fr. 97'323.-.
C. Con decisione 7
settembre 2015 il Pretore ha respinto integralmente la petizione, ponendo a
carico dell’attrice le spese giudiziarie.
D. Con appello 5 ottobre
2015 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la
petizione limitatamente a fr. 48'615.70, protestando spese e ripetibili di
entrambi i gradi di giudizio. La convenuta, con risposta 10 novembre 2015,
postula la reiezione del gravame con accollo delle spese giudiziarie di secondo
grado all’appellante.
Gli argomenti delle parti
saranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato
in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova
applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel
termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è
tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni
impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
2. Nella propria
sentenza il Pretore, dopo avere esposto la fattispecie, ha respinto l’eccezione
di prescrizione sollevata dalla convenuta. Per quanto in questa sede d’interesse,
egli, sulla base della perizia tecnica, ha escluso un difetto di costruzione
del piazzale-posteggio per il fatto che l’asfalto attorno ai tombini presentava
una leggera inclinazione verso il tombino stesso. In merito ad un difetto di
manutenzione, il primo giudice ha concluso che il 4 dicembre 2004 il suolo era
verosimilmente scivoloso a causa della brina e che pertanto fosse necessario procedere
allo spargimento del sale antigelo. Egli, sulla base delle deposizioni dei
testi, ha accertato che la convenuta provvedeva regolarmente, durante il
periodo invernale, allo spargimento del sale antighiaccio sul
piazzale-posteggio e ha concluso che non vi erano ragioni per dubitare che il
giorno dell’infortunio tale manutenzione non fosse stata effettuata o fosse
stata eseguita in modo carente, considerato pure che, malgrado la forte
affluenza di quel giorno, nessun’altra caduta era avvenuta. Il Pretore,
ritenendo infine che spettava all’attrice “assumere un comportamento ragionevole
e fare prova di un minimo di prudenza nel percorrere il suolo in questione in
una giornata che, a detta dell’attrice stessa, era fredda” (sentenza impugnata,
pag. 11), ha pertanto escluso una responsabilità della AO 1 ex art. 58 CO.
3. Preliminarmente si
osserva che la prima parte dell’atto di appello (pag. 1-6) è costituita da una
soggettiva esposizione dei fatti, corrispondente a quella contenuta negli allegati
introduttivi. L’appellante si limita in sostanza a trascrivere quanto contenuto
nel proprio memoriale conclusivo, seppur con qualche spostamento di paragrafi
(appello, ad. 1-5, pag. 1-5 corrispondenti alle conclusioni, ad 2-6, pag. 1-5 e
ad 11-12, pag. 9-10). Le ampie citazioni tratte dall’allegato conclusionale,
non essendo al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile,
rendono queste parti dell’appello irricevibili, poiché non conformi ai
requisiti posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1).
Come rettamente osservato dall’appellata,
si rileva che il Pretore ha dato per scontata e ha ripreso l’esposizione
fattuale dell’attrice contenuta nei suoi allegati introduttivi, malgrado la
precisa contestazione della convenuta. L’attrice, gravata dall’onere della
prova, non è invero stata in grado di dimostrare che l’infortunio alla base
delle sue pretese risarcitorie sia avvenuto sul piazzale-posteggio della
convenuta secondo le modalità descritte negli allegati introduttivi. Nulla agli
atti permette in effetti di concludere in tal senso, la versione dei fatti
fornita dall’attrice non avendo trovato alcun riscontro oggettivo in sede
istruttoria e non essendo la sola deposizione del marito sufficiente a suffragare
quanto da lei preteso. A prescindere da quanto precede e ammettendo per ipotesi
che l’infortunio sia avvenuto così come sostenuto dall’attrice, la sua pretesa
risarcitoria non può comunque trovare accoglimento per i motivi che saranno
esposti nei prossimi considerandi.
4. Ai sensi dell’art.
58 CO il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a
risarcire i danni cagionati da un vizio di costruzione o da un difetto di
manutenzione. Un’opera si reputa difettosa quando non garantisce una sicurezza
sufficiente, conforme al suo scopo e alla sua funzione (DTF 130 III 736 consid.
1.3, pag. 741 seg.). L’ammissione di un difetto dipende dalle circostanze del
caso concreto e va determinata oggettivamente, secondo l’esperienza della vita
nel luogo in cui l’opera si trova e secondo lo scopo cui la stessa è deputata
servire (DTF 123 III 306 consid. 3b/aa, pag. 311). Non ogni fonte di pericolo
vale automaticamente quale vizio di costruzione o difetto di manutenzione. Un
primo limite all’obbligo di sicurezza imposto al proprietario dell’opera è
costituito dalla responsabilità propria del danneggiato
(„Selbstverantwortung“), dal quale si può pretendere un minimo di attenzione.
Tocca pertanto all’utente conformarsi alla situazione concreta. Un secondo
limite è poi posto dall'esigibilità („Zumutbarkeit“), temporale, tecnica e
finanziaria, dei provvedimenti necessari a rimuovere un determinato pericolo
(DTF 130 III 736 consid. 1.3, pag. 742 con riferimenti). Per il proprietario di
opere pubbliche o aperte al pubblico le esigenze di sicurezza sono più elevate
(DTF 118 II 36 consid. 4a, pag. 38), ritenuto tuttavia che
le misure esigibili devono stare in un rapporto di ragionevolezza con le
peculiarità del caso concreto. La rete stradale, ad esempio, già solo per la
sua estensione non può essere mantenuta allo stesso modo di un edificio (DTF
130 III 736 consid. 1.4, pag. 742).
La prova di un
vizio di costruzione o di un difetto di manutenzione ai sensi dell'art. 58 CO
incombe a chi si prevale di questa causa di responsabilità, in concreto
all'appellante (DTF 123 III 306 consid. 3b/aa pag. 311).
5. L’appellante
rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti e un’errata valutazione
delle prove per avere concluso che in concreto non vi fosse un difetto di
manutenzione, in particolare che il giorno dell’infortunio la convenuta avesse
provveduto a spargere il sale antigelo sul piazzale-posteggio. Tale conclusione
sarebbe in contraddizione con la circostanza, accertata dallo stesso Pretore
sulla base della perizia giudiziaria, che il 4 dicembre 2004 alle 10.30 il
posteggio era verosimilmente scivoloso a causa della brina e che lo spargimento
del sale antigelo era necessario. A suo dire, se la convenuta avesse provveduto
allo spargimento del sale antigelo, il suolo non sarebbe stato scivoloso e
l’infortunio non sarebbe avvenuto. Dall’accertamento secondo cui il piazzale
era scivoloso a causa della brina, l’appellante vorrebbe pertanto dedurre la
prova che in concreto lo spargimento di sale non sarebbe avvenuto,
rispettivamente non sarebbe stato eseguito in maniera adeguata.
La censura è irricevibile,
costituendo la stessa una soggettiva deduzione dell’appellante, non suffragata
da alcun riscontro oggettivo agli atti e non adempiendo in tal modo ai
presupposti di motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC.
Occorre
poi aggiungere che, contrariamente a quanto ritiene l’appellante, la prova
della difettosità dell’opera non può essere dedotta semplicemente dalla (probabile)
presenza di brina sul piazzale-posteggio, non costituendo ogni
fonte di pericolo automaticamente un vizio di costruzione o un difetto di
manutenzione (vedi sopra consid. 4).
.
6. L’appellante
rimprovera poi al Pretore un errato apprezzamento delle prove per avere
concluso, sulla base delle testimonianze, che la convenuta quel giorno aveva
provveduto a spargere il sale antigelo. A suo dire, nessun teste avrebbe affermato
che quel giorno effettivamente tale misura era stata eseguita e in che modo. Le
loro dichiarazioni risulterebbero oltretutto poco credibili, essendo gli stessi
dipendenti della convenuta e avendo pertanto un interesse nella lite.
6.1 Giusta l’art. 157 CPC, il
giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. In
base a questo disposto legale è fondamentale anche l’impressione personale che
il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione,
aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione del suo peso
probatorio (per i dettagli cfr. Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario
al CPC, pag. 743). Nello stesso tempo egli deve però tener conto anche
dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte o se questi è interessato
all’esito della vertenza. A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate
alla luce anche delle altre risultanze istruttorie. Nell’apprezzamento delle
prove testimoniali assume importanza anche l’atteggiamento della parte al
momento dell’offerta, rispettivamente dell’opposizione al mezzo di prova (cfr. Cocchi/ Trezzini/Bernasconi, op. cit.,
pag.748), tanto che il Tribunale federale è arrivato a rimproverare a un
appellante di non essersi opposto all’assunzione di un teste proposto dalla
controparte le cui dichiarazioni, nello specifico, avevano giovato alla tesi di
quest’ultima (sentenza TF del 26 agosto 2004 4P.71/2004 consid. 3.3).
6.2. In concreto il teste __________
Z__________, responsabile della manutenzione del centro commerciale della AO 1
di __________, ha dichiarato che durante la stagione invernale vi era un’organizzazione
ben precisa per quanto attiene alla manutenzione esterna del piazzale antistante
ai negozi. Egli ha precisato che “vi era un primo turno che operava verso le
ore 04.00/04.30 del mattino e si occupava della manutenzione di un tragitto ben
preciso che era quello che utilizzavano gli autisti e i cuochi della filiale.
Il secondo turno alle ore 06.00 faceva il giro complessivo, comprendente anche
Fatti
i posteggi clienti e i posteggi __________. Entrambi gli operai si occupavano
in particolare dello spargimento di sale. Nel caso in cui durante la giornata a
seguito dei controlli che venivano effettuati emergeva la presenza di ghiaccio
o neve, veniva disposto un ulteriore turno per procedere allo spargimento di
sale, rispettivamente per procedere alla liberazione della neve” (verbale
audizione 12 marzo 2013, pag. 28 in mezzo). La circostanza che la convenuta
aveva un servizio di manutenzione ordinaria del piazzale antistante al centro
commerciale durante il periodo invernale è confortata pure dalla deposizione di
__________ S__________, responsabile tecnico della manutenzione di tutti gli
stabili della AO 1 e superiore di __________ Z__________. Egli ha confermato
sia l’esistenza di un servizio quotidiano di manutenzione, sia le modalità di
esecuzione, aggiungendo che tale servizio iniziava il 1° novembre e terminava
il 30 aprile successivo (verbale di audizione 12 marzo 2013, pag. 30 - 31). Anche
i testi __________ C__________ e __________ M__________, entrambi dipendenti
della convenuta, hanno confermato che la convenuta disponeva di un servizio di manutenzione
quotidiano apposito per la verifica dello stato del piazzale e lo spargimento
del sale antigelo, rispettivamente lo sgombero della neve durante il periodo
invernale (verbale audizione 29 gennaio 2013, pag. 22 e 25). La conclusione cui
è giunto il Pretore, dopo avere esaminato le varie deposizioni testimoniali,
tutte convergenti sia in merito all’esistenza di un servizio di manutenzione
sia alle modalità di esecuzione dello stesso, regge pertanto alle critiche
dell’appellante e deve essere confermata. In queste circostanze e in assenza di
altri elementi agli atti, il fatto che nessuno dei testi abbia provveduto
personalmente alla verifica dello stato del piazzale il giorno in cui sarebbe
avvenuto l’infortunio, non è sufficiente a scalfire la conclusione del primo
giudice, secondo cui in concreto non vi sono ragioni per dubitare che la
convenuta quel giorno abbia eseguito il protocollo di manutenzione usuale per
il periodo invernale.
6.3 Si rileva infine che l’appellante
non può sostenere per la prima volta in questa sede, dopo la sentenza del
giudice di primo grado, che i testi assunti erano poco attendibili perché
strettamente legati alla convenuta, quando non ne ha mai contestato in precedenza
la loro assunzione e la loro indipendenza (verbale di udienza 9 luglio 2012,
pag. 3). Le critiche espresse dall’appellante in proposito non sono quindi tali
da inficiare l’apprezzamento effettuato dal primo giudice.
7. In concreto l’asserito infortunio sarebbe avvenuto il 4 dicembre 2004 attorno alle
10.30 sul posteggio della AO 1 sito a __________. Pacifico il carattere di
opera ai sensi dell’art. 58 CO del parcheggio del centro commerciale. Il perito
ha rilevato che nel periodo considerato le condizioni del tempo erano abbastanza
buone e che il sedime (in quel periodo dell’anno) non era interessato dalla
Considerandi
presenza del sole. Tenuto conto della situazione metereologica (temperatura,
umidità, assenza di soleggiamento) ha ritenuto la presenza di brina “molto
probabile”, mentre ha ritenuto non probabile la formazione di ghiaccio
(perizia, quesito 2 e 3). Secondo l’interpretazione dei dati metereologici egli
ha ritenuto che il 4 dicembre 2004 la presenza di brina fosse probabile già a
partire dalle 4.00 del mattino e ha precisato che attorno alle 10.30 la temperatura
era di poco superiore allo zero termico con un’umidità dell’aria elevata. Egli,
ritenuto che “la temperatura del suolo era inferiore a 0° C già a partire dalla
sera prima” e che “l’umidità dell’aria era elevata già dai giorni precedenti”,
ha concluso che lo spargimento del sale antighiaccio era necessario (perizia,
quesito 5 e 6). Come illustrato al considerando precedente, l’istruttoria ha anche
permesso di appurare che la convenuta durante il periodo invernale, dal 1° novembre
al 30 aprile, disponeva di un servizio di manutenzione apposito per la
verifica quotidiana dello stato del piazzale e lo spargimento del sale antigelo.
Come rettamente accertato dal Pretore, appare poco verosimile che quel giorno
la convenuta non abbia eseguito la verifica ordinaria dello stato del
parcheggio e preso le misure necessarie a garantire la sicurezza dei clienti
che la situazione imponeva. Oltre al fondo coperto di brina, dall’istruttoria
non sono emersi altri elementi che avrebbero imposto delle misure ulteriori
oltre lo spargimento del sale antigelo. Un fondo reso scivoloso dalla presenza
di brina in dicembre in un luogo dove non batte il sole per periodi prolungati
non rappresenta una situazione eccezionale e straordinaria. Il servizio di
manutenzione così come organizzato dalla convenuta era una misura adeguata e
sufficiente per prevenire le conseguenze prevedibili e tipiche di una situazione
invernale. A ciò aggiungasi che la presenza di brina sul parcheggio poteva e
doveva essere rilevata facilmente da qualsiasi utente, essendo la stessa per
definizione visibile. Nelle circostanze del caso di specie, secondo il normale
andamento delle cose, qualsiasi cliente della convenuta poteva aspettarsi un
fondo scivoloso e la posa di un segnale di avvertimento, come preteso
dall’appellante, non avrebbe che segnalato l’evidenza. Una tale misura di
sicurezza si sarebbe eventualmente imposta nel caso si fosse verificato uno
stato particolare e imprevedibile di pericolo (come ad esempio la fessurazione
del terreno a seguito del gelo o lo smottamento del terreno attorno al
tombino), ciò che non era tuttavia il caso nella fattispecie. In assenza di altre
circostanze particolari, peraltro né allegate né provate dall’attrice, non si
giustifica ritenere che la AO 1 dovesse prendere delle misure supplementari oltre
a quelle eseguite attraverso il suo servizio di manutenzione esterna durante il
periodo invernale. Ne discende che in concreto non esiste alcun difetto di manutenzione
del parcheggio e la convenuta non può essere ritenuta responsabile ex art. 58
CO.
8.
Così stando le cose
non è necessario esaminare le altre censure esposte dall’appellante.
9.
Ne discende che
l’appello dell’attrice deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile,
con conferma del primo giudizio.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 48'615.70, valore determinante anche ai fini di un eventuale
ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 5 ottobre
2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Di conseguenza la sentenza 7 settembre 2015 della Pretura del Distretto di Bellinzona,
è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 4'000.-, già anticipati, restano a carico dell’appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).