12.2015.181
Società anonima - lacune nell'organizzazione - scioglimento
8 gennaio 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.181
Lugano
8 gennaio 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2015.622
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con istanza 6
agosto 2015 da
AO
1
contro
AP
1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta priva di rappresentanza in
Svizzera a seguito della partenza per l’estero del suo amministratore unico
(art. 718 cpv. 4 CO), domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione dell’istanza;
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 28 settembre 2015, ha pronunciato lo scioglimento della
società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con
ricorso (recte: appello) 12 ottobre 2015, con cui chiede di annullare la
decisione di scioglimento e di messa in liquidazione della società;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 6 agosto 2015 AO
1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud la società AP 1, chiedendo che nei confronti della medesima, priva
di rappresentanza in Svizzera a seguito della partenza per l’estero del suo
amministratore unico L__________ (art. 718 cpv. 4 CO) e invano diffidata sia
per raccomandata (cfr. doc. B e B1) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr.
doc. C) a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero
adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv.
1 CO);
che con
osservazioni 25 agosto 2015 la convenuta si è opposta all’istanza, rilevando
come il suo amministratore unico L__________ risiedesse tuttora nel Canton Ticino e non avesse mai lasciato il
territorio svizzero, se non per brevi periodi dovuti ad “alcuni spostamenti per
questioni di lavoro”;
che
con replica 28 agosto 2015 l’istante ha evidenziato che le affermazioni della
controparte in relazione alla residenza in Ticino dell’amministratore unico L__________
differivano con le verifiche ancora recentemente effettuate (doc. E) a seguito
della segnalazione ricevuta da parte di terzi (doc. D); richiamato l’art. 15
ORC, ha pertanto comunicato che avrebbe ritirato l’istanza solo dopo aver
ricevuto la notifica corredata da una prova attestante il domicilio in Svizzera
dell’amministratore unico;
che la
convenuta non ha ritirato la raccomandata contenente la replica 28 agosto 2015
e l’ordinanza di fissazione del termine per la duplica (anche il successivo
tentativo di notifica tramite la Polizia è risultato infruttuoso) e non ha inoltrato
quell’allegato;
che,
preso atto che la convenuta non aveva ritenuto di produrre alcun documento in
grado di dimostrare quanto indicato nelle sue osservazioni 25 agosto 2015, il
Pretore, con decisione 28 settembre 2015, in base all’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO
ha dichiarato il suo scioglimento (dispositivo n. 1) e ne ha ordinato la
liquidazione in via di fallimento (dispositivo n. 2), senza prelevare né tasse
né spese (dispositivo n. 3);
che
con l’appello 12 ottobre 2015, che qui ci occupa, la convenuta chiede di
annullare la decisione di scioglimento e di messa in liquidazione della società,
rilevando che dai documenti ora allegati, segnatamente dalla dichiarazione 9
ottobre 2015 del controllo abitanti di Lugano (doc. 1), si poteva evincere che
il suo amministratore unico L__________ era residente a Lugano, per cui la
società non era priva di rappresentanza in Svizzera;
che la società anonima deve poter
essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera, ritenuto che
questa persona deve essere un membro del consiglio d’amministrazione o un
direttore (art. 718 cpv. 4 CO);
che se
una società presenta lacune nell’organizzazione imperativamente prescritta
dalla legge l’Ufficiale del registro chiede al giudice di prendere le misure
necessarie (art. 941a cpv. 1 CO e 154 cpv. 3 ORC);
che
l’art. 731b CO contiene un catalogo (non esaustivo) delle possibili misure da
adottare dal giudice (DTF 138 III 407 consid. 2.4, 138 III 294 consid. 3.1.4):
in tal caso egli può segnatamente assegnare alla società, sotto comminatoria di
scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale (cpv. 1 n. 1),
nominare l’organo mancante o un commissario (cpv. 1 n. 2) o ancora pronunciare
lo scioglimento della società e ordinarne la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento (cpv. 1 n. 3);
che la
libertà del giudice nella scelta del provvedimento da adottare non è tuttavia
illimitata, egli dovendo in ogni caso rispettare il principio della proporzionalità
(DTF 138 III 407 consid. 2.4, 138 III 294 consid. 3.1.4): lo scioglimento
previsto dalla cifra 3 dell’art. 731b cpv. 1 CO costituisce l’ultima ratio
(DTF 138 III 407 consid. 2.4, 138 III 294 consid. 3.1.4, 136 III 369 consid.
11.4.1) e può essere pronunciato unicamente se le misure meno severe enunciate
nelle due cifre precedenti - l’assegnazione di un termine o la nomina
dell’organo da parte del giudice - non sono sufficienti o sono rimaste senza
successo (DTF 138 III 407 consid. 2.4, 138 III 294 consid. 3.1.4), ciò che sarà
in particolare il caso se le decisioni non possono essere notificate o la
società non ha reagito in alcun modo (DTF 138 III 407 consid. 2.4, 138 III 294
consid. 3.1.4), ritenuto che in tal caso si può in effetti presumere che la
società non avrebbe ossequiato nemmeno ai provvedimenti meno severi (TF 16
dicembre 2013 4A_354/2013 consid. 2.3);
che
nel caso di specie la decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento
della convenuta e di ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento, di per sé nemmeno oggetto di particolari censure da
parte della convenuta, è ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di
accertare che la società, in modo del tutto inspiegabile e incomprensibile, non
aveva reagito alle richieste dell’AO 1 di ripristinare la situazione legale
formulate in due diversi momenti, con la raccomandata del 23 febbraio 2015
prima (doc. B e B1) e con la pubblicazione sul FUSC del 19 giugno 2015 poi
(doc. C), e, pur essendosi opposta all’istanza 6 agosto 2015 del medesimo
Ufficio con le osservazioni 25 agosto 2015 (prive però di documenti), non ha in
seguito ritenuto di produrre, nonostante l’istante con la replica 28 agosto
2015 avesse evidenziato che le affermazioni formulate da costei in relazione
alla residenza in Ticino dell’amministratore unico L__________ differivano con
le verifiche ancora recentemente effettuate (doc. E), l’eventuale
documentazione atta a dimostrare quanto da lei indicato, precludendosi anzi
questa facoltà non ritirando la raccomandata contenente la replica 28 agosto
2015 e l’ordinanza di fissazione del termine per la duplica (anche il
successivo tentativo di notifica tramite la Polizia è del resto risultato
infruttuoso), per cui da questo comportamento il giudice di prime cure poteva
senz’altro presumere che la società neppure avrebbe ossequiato ad eventuali
provvedimenti meno severi (TF 29 luglio 2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 8
luglio 2013 4A_158/2013 consid. 2.1.6);
. che
resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la
situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, ciò che in base alla dottrina e alla giurisprudenza sarebbe idoneo
ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che, a
questo proposito, essa si prevale del fatto che dai documenti ora allegati,
segnatamente dalla dichiarazione 9 ottobre 2015 del controllo abitanti di
Lugano (doc. 1), risultava che il suo amministratore unico L__________ __________
era residente a Lugano, sennonché la circostanza, che di per sé potrebbe
costituire un novum autentico (cosiddetto “echtes novum”) siccome
l’allestimento di quel documento è successivo alla data della decisione, è
inammissibile in sede di appello in quanto la parte stessa con le sue
osservazioni 25 agosto 2015 aveva già sostenuto che il suo amministratore risiedeva
ancora in Svizzera, ammettendo così implicitamente che quella dichiarazione
avrebbe già potuto essere chiesta ed ottenuta in precedenza e meglio prima
dell’emanazione di quel giudizio (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC; II CCA 8 ottobre
2014 inc. n. 12.2014.133);
che
l’appello deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile,
ritenuto che le spese processuali di questa sede, calcolate sulla base di un
valore litigioso di 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc.
A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid.
6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6 pubbl. in SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p.
86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), seguono la soccombenza (art.
106 CPC).
Per questi motivi
richiamato l’art. 106 CPC nonché la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 12 ottobre 2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Considerandi
II. Le
spese processuali di fr. 500.-, anticipate dall’appellante, rimangono a suo
carico. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).