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Decisione

12.2015.184

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - contratto di commissione - azione di rendiconto

1 dicembre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i dettagli, come invece auspicato con la presente istanza: sino ad allora si

tratta in effetti di una res inter alios acta; la richiesta dell’istante

sarebbe stata in ogni caso assai problematica già nella misura in cui aveva per

oggetto anche documentazione coperta dal segreto professionale dell’avvocato

cui la convenuta aveva affidato la sua difesa negli __________;

che, per

altro, nell’ambito di un’azione di rendiconto ex art. 400 cpv. 1 CO, come

quella in parola, i documenti che il mandatario è tenuto a fornire alla

controparte devono essere chiaramente identificabili e, se ciò non è possibile,

devono almeno essere descritti in modo da poter essere determinati, così da

permettere da un lato al mandatario di conoscere quali documenti sia tenuto a

fornire e dall’altro al giudice dell’esecuzione di stabilire se l’ordine di

consegna impartito sia stato rispettato (TF 3 giugno 2015 4A_686/2014 consid.

4.3.2), ciò che non è sicuramente il caso per gli ordini concretamente

impartiti dal Pretore alla convenuta menzionati in precedenza, che non hanno (o

non hanno solo) per oggetto documenti ben precisi e definiti o documenti

descritti in modo sufficiente da poter essere determinati oggettivamente dal

destinatario del provvedimento e dal giudice dell’esecuzione, rispettivamente si

riferiscono a documenti che dovrebbero essere prodotti solo a discrezione della

convenuta (essendo lei, in base all’istanza, a doverne stabilire il carattere

“rilevante”); del resto la particolare estensione e la complessità del

rendiconto imposto nell’occasione alla convenuta, relativo a una vertenza __________

notoriamente intricata e complessa (la procedura contro il faccendiere B__________

__________) coinvolgente oltretutto una moltitudine di parti, sarebbero pure

state sufficienti per disattendere la richiesta di tutela giurisdizionale nella

procedura ex art. 257 CPC (TF 17 maggio 2013 5A_768/2012 consid. 4.3);

che

Considerandi

oltretutto il richiesto rendiconto è in parte già stato fornito (specialmente,

ma non solo, in merito alla domanda (ii)), per cui l’istante non può esigere

dalla convenuta che abbia a fornirgli nuovamente anche quella parte di quel

rendiconto, ma semmai solo che abbia a completarlo laddove fosse carente;

che, a

prescindere da quanto precede, l’istanza doveva in ogni caso essere disattesa

già per il fatto, sancito dal Pretore con il suo giudizio (che concludeva per

il parziale accoglimento dell’istanza) senza che l’istante avesse ritenuto di

censurarlo, che la domanda di tutela giurisdizionale nei casi manifesti

promossa dall’istante non aveva potuto trovare integrale accoglimento (DTF 141

III 23 consid. 3.3 e 3.4; TF 17 maggio 2013 5A_768/2012 consid. 4.3; II CCA 16

giugno 2015 inc. n. 12.2015.32, 15 settembre 2016 inc. n. 12.2016.3 e 58);

che in

assenza dei requisiti per concedere tutela giurisdizionale in procedura

sommaria, l’istanza non può tuttavia essere respinta - come invece auspicato

dalla convenuta nel suo gravame - ma, in parziale accoglimento dell’appello,

può essere solo dichiarata irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC);

che,

incontestabile il carattere pecuniario di un’azione di rendiconto (RtiD I-2006

n. 21c p. 649; II CCA 16 agosto 2007 inc. n. 12.2006.199, 26 giugno 2009 inc.

n. 12.2008.130, 2 luglio 2010 inc. n. 12.2009.191, 10 giugno 2010 inc. n.

12.2009

, 26 aprile 2012 inc. n. 12.2010.70, 15 novembre 2012 inc. n. 12.2010.234,

26.

gennaio 2015 inc. n. 12.2014.147; DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio

2008.

4A_246/2007 consid. 2.1 in: SZZP 2008 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008

consid. 1.2 in: RtiD I-2009 12c p. 605), nel caso di specie le spese

processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la pressoché integrale soccombenza

dell’istante qui appellato (art. 106 CPC), fermo restando che per la loro

quantificazione si è considerato un valore litigioso ampiamente superiore ai

fr. 30'000.-, atteso che la somma bloccata dalla convenuta sul conto

dell’istante, corrispondente alle “redemptions” delle parti dei fondi K__________

__________ e K__________ __________ rivendicate nella vertenza __________, la

quale formava di fatto l’oggetto delle informazioni richieste con l’azione di

rendiconto, ammontava a US$ 2'617’287.40.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 12

ottobre 2015 di AP 1 è parzialmente

accolto.

Di

conseguenza la decisione 1° ottobre 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. L’istanza è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.-, sono poste a carico dell’istante,

che rifonderà alla convenuta fr. 3’000.- per ripetibili.

II. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a

carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 5’000.- a titolo di

ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).