12.2015.184
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - contratto di commissione - azione di rendiconto
1 dicembre 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.184
Lugano
1° dicembre 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti) - inc. n. SO.2015.2910
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 3
luglio 2015 da
AO
1
rappr. da RA 2 e RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
volta ad ottenere (i) un resoconto dettagliato ed
attuale, con i relativi giustificativi (in particolare copia degli atti
giudiziari e di tutta la documentazione rilevante in merito), della vertenza
giudiziaria in essere tra la convenuta e B__________ __________ e/o terzi che
darebbe luogo, stando alla convenuta, a un rischio di rimborso delle
“redemptions” dei fondi K__________ __________ e K__________ __________ e (ii)
un resoconto dettagliato, con i relativi giustificativi, in merito ai fatti e
alle circostanze in virtù delle quali la convenuta ritiene di avere un
possibile credito nei confronti dell’istante, atto a giustificare l’esercizio
di un diritto di ritenzione e/o di pegno e/o di compensazione sugli averi
depositati sulla relazione “__________”, domanda avversata dalla convenuta, che
ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 1°
ottobre 2015 ha parzialmente accolto;
appellante la convenuta con appello 12 ottobre 2015,
con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con risposta 5 novembre 2015 ha postulato
la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 17 novembre 2015
della convenuta e dell’ulteriore scritto 19 novembre 2015 dell’istante;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il
12 settembre 2003 (cfr. doc. D e E) AO 1, cittadino __________ residente in __________,
ha aperto presso la succursale __________ della banca svizzera AP 1 il conto “____________________”,
sul quale ha successivamente conferito un mandato di gestione a favore della
società __________;
che il
25 settembre 2006 (cfr. doc. F allegato 3a) e il 15 maggio 2007 (cfr. doc. F
allegato 3b) egli, tramite il suo gestore esterno, ha ordinato alla banca AP 1,
che aveva ripreso per fusione gli attivi e i passivi di AP 1 (cfr. doc. B), di
acquistare, in nome proprio ma per suo conto e rischio (cfr. doc. F allegato 4),
918 parti del fondo K__________ __________ (per US$ 350'000.-) e complessive
9.594 parti del fondo K__________ __________ (per € 600'000.- e per €
900'000.-);
che il
9 luglio 2008 (cfr. doc. F allegato 3d), sempre tramite il suo gestore esterno,
ha chiesto alla banca la liquidazione delle parti dei fondi K__________ __________
e K__________ __________, a fronte della quale gli sono stati accreditati, a
titolo di “redemptions”, US$ 407'408.40 e € 1'668'588.- (cfr. doc. F);
che il
5 dicembre 2010 (cfr. doc. F allegato 2) AP 1 è stata convenuta nella causa No.
__________ innanzi alla __________ insieme ad altre banche da __________,
trustee per la liquidazione della società B__________ __________, in relazione agli
investimenti effettuati con i fondi di investimento K__________ __________ e K__________
__________;
che
l’8 febbraio 2011 (cfr. doc. F allegato 1) essa ha pertanto informato AO 1
dell’esistenza di quel procedimento giudiziario e del conseguente rischio per
quest’ultimo di dover a sua volta poi essere tenuto a rimborsarle, in virtù
dell’art. 402 cpv. 1 CO, le “redemptions” a suo tempo percepite; nel contempo gli
ha comunicato di aver bloccato sul suo conto, in applicazione del “Pledge
Agreement” (doc. C) e delle clausole contenute nelle condizioni generali della relazione
bancaria (doc. D), a garanzia di questo eventuale impegno, il controvalore
delle “redemptions”, indicato poi essere di US$ 2'617’287.40;
che
con lettera 11 novembre 2013 (doc. F allegato 2) la banca ha poi trasmesso al
cliente ulteriori informazioni in merito alla vertenza __________;
che,
nonostante le svariate domande d’informazione formulate al suo indirizzo (cfr.
doc. G-L), essa con email datato 29 settembre 2014 (cfr. doc. M) e con scritti
datati 6 (cfr. doc. N) rispettivamente 17 febbraio 2015 (cfr. doc. F) si è più
che altro limitata a confermare il blocco del conto ma non è stata in grado di
fornire particolari aggiornamenti sulla vertenza __________, rinviando per il
resto alle informazioni pubblicate su vari siti internet (tra cui quello
denominato www.__________.com);
che
con istanza 3 luglio 2015, promossa nella procedura sommaria di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), avversata da AP 1, AO 1 ha
chiesto che a quest’ultima fosse fatto ordine di fornire (i) un
resoconto dettagliato ed attuale, con i relativi giustificativi (in particolare
copia degli atti giudiziari e di tutta la documentazione rilevante in merito),
della vertenza giudiziaria in essere tra la convenuta e B__________ __________
e/o terzi che darebbe luogo, stando alla convenuta, a un rischio di rimborso
delle “redemptions” dei fondi K__________ __________ e K__________ __________ e
(ii) un resoconto dettagliato, con i relativi giustificativi, in merito ai
fatti e alle circostanze in virtù delle quali la convenuta ritiene di avere un
possibile credito nei confronti dell’istante, atto a giustificare l’esercizio
di un diritto di ritenzione e/o di pegno e/o di compensazione sugli averi
depositati sulla relazione “__________”;
che
con decisione 1° ottobre 2015 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel
senso che ha fatto ordine alla convenuta di fornire (i) un resoconto
dettagliato ed attuale, con i relativi giustificativi (in particolare copia
degli atti giudiziari e di tutta la documentazione rilevante in merito), della
vertenza giudiziaria in essere tra la convenuta e B__________ __________ e/o
terzi che darebbe luogo, stando alla convenuta, a un rischio di rimborso delle
“redemptions” dei fondi K__________ __________ e K__________ __________, ad
esclusione dell’indicazione di eventuali altri conti, altre persone o entità,
rispetto all’istante e (ii) un resoconto dettagliato, con i relativi giustificativi,
in merito ai fatti e alle circostanze in virtù delle quali la convenuta ritiene
di avere un possibile credito nei confronti dell’istante, atto a giustificare
l’esercizio di un diritto di ritenzione e/o di pegno e/o di compensazione sugli
averi depositati sulla relazione “__________”, ad esclusione dell’indicazione
di eventuali altri conti, altre persone o entità, rispetto all’istante; egli ha
quindi posto la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.-, a
carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 3'000.-
per ripetibili;
che con
l’appello 12 ottobre 2015 qui in esame la convenuta ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
che con
risposta 5 novembre 2015 l’istante ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
che le
parti hanno poi presentato due ulteriori allegati spontanei (la convenuta una
replica datata 17 novembre 2015 e l’istante un ulteriore scritto datato 19
novembre 2015);
che
giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2),
accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono
incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara
(cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel
merito (cpv. 3);
che in
base alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1,
141 III 23 consid. 3.2), un fatto è incontestato se non è contestato dal
convenuto, mentre un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma, se
può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare; la prova del
fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare);
la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del
rigore probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la
sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti
fattuali; se la controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela
giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata; ciò sarà in
particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente
obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente
confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato
in precedenza; decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento
delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice
circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non
possano a priori essere considerate prive di rilevanza (in tal senso pure II
CCA 23 gennaio 2013 inc. n. 12.2012.175);
che
sempre in base alla giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid.
2.1.2, 141 III 23 consid. 3.2), la situazione giuridica è chiara ai sensi della
norma, laddove la conseguenza giuridica è senz’altro evincibile
dall’applicazione della legge tenendo conto della dottrina e della
giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un risultato univoco; per
contro la situazione giuridica non è di regola chiara se l’applicazione di una
disposizione impone al tribunale una decisione di apprezzamento o in equità
previa valutazione di tutte le circostanze del caso (in tal senso pure II CCA
13 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.190);
che
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la convenuta ha senz’altro un
interesse degno di protezione ad opporsi all’istanza promossa dall’istante nella
procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti sostenendo che
le condizioni poste per il suo accoglimento non sarebbero date;
che,
ciò premesso, nel caso di specie, come si dirà qui di seguito, le condizioni
per concedere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria non sono
adempiute, non potendosi in particolare ritenere che la situazione giuridica
sia chiara;
che
nonostante sia incontestabile che in occasione dell’acquisto e della vendita
delle parti dei fondi K__________ __________ e K__________ __________ la
convenuta abbia agito in qualità di commissionaria dell’istante e che
quest’ultimo sia di principio legittimato a chiederle le necessarie
informazioni (art. 426 cpv. 1 CO) rispettivamente il rendiconto del suo operato
(cfr. art. 400 cpv. 1 CO, applicabile anche in virtù del rimando di cui
all’art. 425 cpv. 2 CO; Lenz /von Planta,
Basler Kommentar, 6ª ed., n. 6 ad art. 425 CO; Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4ª ed., n. 5836; II CCA 15 novembre 2012 inc. n.
12.2010.234), compreso quello sugli esborsi che essa ha affrontato o - come nel
caso concreto - potrebbe dover affrontare per aver espletato quel contratto di
commissione (e che le dovrebbero così essere rimborsati, cfr. art. 431 cpv. 1
CO), è tutt’altro che scontato che l’istante, oltre a poter pretendere di
essere informato sull’esistenza di eventuali vertenze giudiziarie in cui la convenuta
sia coinvolta in qualità di sua commissionaria - pretesa a cui invero è già stato
dato seguito (con per altro la chiara indicazione sulle conseguenze
patrimoniali che ciò avrebbe potuto avere, cfr. doc. F allegato 1, F e N) - possa
pure esigere, fintanto che le stesse non siano giunte a termine, di conoscerne
Fatti
i dettagli, come invece auspicato con la presente istanza: sino ad allora si
tratta in effetti di una res inter alios acta; la richiesta dell’istante
sarebbe stata in ogni caso assai problematica già nella misura in cui aveva per
oggetto anche documentazione coperta dal segreto professionale dell’avvocato
cui la convenuta aveva affidato la sua difesa negli __________;
che, per
altro, nell’ambito di un’azione di rendiconto ex art. 400 cpv. 1 CO, come
quella in parola, i documenti che il mandatario è tenuto a fornire alla
controparte devono essere chiaramente identificabili e, se ciò non è possibile,
devono almeno essere descritti in modo da poter essere determinati, così da
permettere da un lato al mandatario di conoscere quali documenti sia tenuto a
fornire e dall’altro al giudice dell’esecuzione di stabilire se l’ordine di
consegna impartito sia stato rispettato (TF 3 giugno 2015 4A_686/2014 consid.
4.3.2), ciò che non è sicuramente il caso per gli ordini concretamente
impartiti dal Pretore alla convenuta menzionati in precedenza, che non hanno (o
non hanno solo) per oggetto documenti ben precisi e definiti o documenti
descritti in modo sufficiente da poter essere determinati oggettivamente dal
destinatario del provvedimento e dal giudice dell’esecuzione, rispettivamente si
riferiscono a documenti che dovrebbero essere prodotti solo a discrezione della
convenuta (essendo lei, in base all’istanza, a doverne stabilire il carattere
“rilevante”); del resto la particolare estensione e la complessità del
rendiconto imposto nell’occasione alla convenuta, relativo a una vertenza __________
notoriamente intricata e complessa (la procedura contro il faccendiere B__________
__________) coinvolgente oltretutto una moltitudine di parti, sarebbero pure
state sufficienti per disattendere la richiesta di tutela giurisdizionale nella
procedura ex art. 257 CPC (TF 17 maggio 2013 5A_768/2012 consid. 4.3);
che
Considerandi
oltretutto il richiesto rendiconto è in parte già stato fornito (specialmente,
ma non solo, in merito alla domanda (ii)), per cui l’istante non può esigere
dalla convenuta che abbia a fornirgli nuovamente anche quella parte di quel
rendiconto, ma semmai solo che abbia a completarlo laddove fosse carente;
che, a
prescindere da quanto precede, l’istanza doveva in ogni caso essere disattesa
già per il fatto, sancito dal Pretore con il suo giudizio (che concludeva per
il parziale accoglimento dell’istanza) senza che l’istante avesse ritenuto di
censurarlo, che la domanda di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
promossa dall’istante non aveva potuto trovare integrale accoglimento (DTF 141
III 23 consid. 3.3 e 3.4; TF 17 maggio 2013 5A_768/2012 consid. 4.3; II CCA 16
giugno 2015 inc. n. 12.2015.32, 15 settembre 2016 inc. n. 12.2016.3 e 58);
che in
assenza dei requisiti per concedere tutela giurisdizionale in procedura
sommaria, l’istanza non può tuttavia essere respinta - come invece auspicato
dalla convenuta nel suo gravame - ma, in parziale accoglimento dell’appello,
può essere solo dichiarata irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC);
che,
incontestabile il carattere pecuniario di un’azione di rendiconto (RtiD I-2006
n. 21c p. 649; II CCA 16 agosto 2007 inc. n. 12.2006.199, 26 giugno 2009 inc.
n. 12.2008.130, 2 luglio 2010 inc. n. 12.2009.191, 10 giugno 2010 inc. n.
12.2009
, 26 aprile 2012 inc. n. 12.2010.70, 15 novembre 2012 inc. n. 12.2010.234,
26.
gennaio 2015 inc. n. 12.2014.147; DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio
2008.
4A_246/2007 consid. 2.1 in: SZZP 2008 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008
consid. 1.2 in: RtiD I-2009 12c p. 605), nel caso di specie le spese
processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la pressoché integrale soccombenza
dell’istante qui appellato (art. 106 CPC), fermo restando che per la loro
quantificazione si è considerato un valore litigioso ampiamente superiore ai
fr. 30'000.-, atteso che la somma bloccata dalla convenuta sul conto
dell’istante, corrispondente alle “redemptions” delle parti dei fondi K__________
__________ e K__________ __________ rivendicate nella vertenza __________, la
quale formava di fatto l’oggetto delle informazioni richieste con l’azione di
rendiconto, ammontava a US$ 2'617’287.40.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 12
ottobre 2015 di AP 1 è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la decisione 1° ottobre 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. L’istanza è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.-, sono poste a carico dell’istante,
che rifonderà alla convenuta fr. 3’000.- per ripetibili.
II. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a
carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 5’000.- a titolo di
ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).