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Decisione

12.2015.188

Tasse in materia di registro di commercio

15 gennaio 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 1, con sede a __________,

ha un capitale azionario di fr. 45'000'000.- suddiviso in 45'000 azioni di fr.

1'000.- ciascuna. L'assemblea straordinaria dell'11 settembre 2015 di questa

società ha deliberato, tra l'altro e per quanto qui interessa, la trasformazione

delle azioni, fino a quel momento al portatore, in azioni nominative. A questo

scopo essa ha modificato l'art. 3 dello statuto, concernente il capitale

azionario, e gli art. 8 cpv. 2 e 20 cpv. 1 dello stesso, riguardanti le

comunicazioni agli azionisti. Queste modifiche sono state iscritte nel registro

di commercio. In relazione alle stesse, con decisione 15 settembre 2015 il competente

Ufficio ha emesso a carico della società richiedente una tassa di fr. 3'824.-,

calcolata in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 lett. b dell'Ordinanza sulle tasse

in materia di registro di commercio del 3 dicembre 1954, che ammonta al 40% di

quella dell'iscrizione della società a registro di commercio (tassa di base).

B. Con ricorso 15 ottobre 2015

la RI 1 impugna la decisione suddetta dinanzi a questa Camera. Richiamandosi ad

una recente sentenza del Tribunale federale, l'insorgente sostiene che

l'iscrizione in oggetto non comporta un onere di controllo accresciuto da parte

dell'Ufficio competente, bensì ordinario, limitato alla violazione manifesta

delle disposizioni legali imperative a protezione dei terzi e dell'interesse

pubblico. Essa ritiene pertanto che la tassa applicata in concreto sia eccessivamente

onerosa, ovvero sproporzionata, lesiva dei principi di equivalenza e della

copertura dei costi. L'insorgente chiede quindi di assoggettare l'iscrizione in

rassegna alla tassa prevista per i casi di modificazioni degli statuti "di

lieve importanza" ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. c dell'Ordinanza

sulle tasse in materia di registro di commercio, pari al 20% di quella della

tassa di base, che nella fattispecie assommerebbe a fr. 1'912.-.

C. Con risposta 9 novembre 2015

l'Ufficio del registro di commercio contesta le tesi dell'insorgente.

Appoggiandosi alla sua prassi, confortata dalla dottrina, esso sostiene che le

modifiche "di lieve importanza" sono circoscritte a quelle che

non mutano i fatti sottoposti all'obbligo di iscrizione, mentre che la modifica

della specie di azioni e della forma delle comunicazioni agli azionisti

sottostanno a tale obbligo. Oltre a ciò l'iscrizione di queste modifiche

implica un controllo della legalità formale e materiale, per cui non sussistono

i requisiti per rivendicare una tassazione agevolata. L'Ufficio postula

pertanto la conferma della propria decisione.

Considerato

Considerandi

1.

La competenza di questa

Camera e la tempestività del gravame sono date dall'art. 6 cpv. 1 della legge

cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3), mentre che la

legittimazione della ricorrente discende dall'art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), che regge

la procedura di ricorso (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge cantonale su registro

di commercio testé menzionata). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

2.

Giusta l'art. 1 cpv. 1 lett.

j dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio del 3 dicembre

1954.

(in seguito: Ordinanza sulle tasse; RS 221.411.1), per l'iscrizione di una

società di investimento a capitale fisso nel registro cantonale di commercio è

dovuta una tassa di fr. 600.-. Se il capitale sociale è superiore a fr.

200'000.-, a questa tassa dev'essere aggiunto un supplemento pari allo 0,2 per

mille della somma eccedente tale importo, ritenuto che la tassa complessiva non

può eccedere fr. 10'000.- (art. 1 cpv. 2 Ordinanza sulle tasse).

A tenore dell'art. 4 cpv. 1 dell'Ordinanza

sulle tasse, per l'iscrizione di modificazioni di statuti sono riscossi,

arrotondati per eccesso:

a. il 50 % della tassa di base in

caso di aumento o riduzione del capitale;

b. il 40% della tassa di base in

tutti gli altri casi, sempreché non sia applicabile la lettera c;

c. il 20% della tassa di base in

caso di modificazioni di lieve importanza.

3.

3.1

Il controverso tributo è stato

calcolato in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 lett c dell'Ordinanza sulle tasse.

All'importo iniziale, di fr. 600.-, è stato aggiunto lo 0,2 per mille di quanto

il capitale sociale eccede fr. 200'000.-, ovvero di fr. 44'800'000.-, pari a fr.

8'960.-. Il 40% dell'importo complessivo, di fr. 9'560.-, ammonta fr. 3'824.-.

3.2

L'insorgente censura la tassa in

rassegna richiamandosi alla sentenza 4A_21/2013 del 25 giugno 2013 con cui il

Tribunale federale, interpretando la normativa in parola alla luce del

principio (di rango costituzionale) dell'equivalenza, ha stabilito che la

modifica della ditta (ragione sociale) non costituisce una modifica "di

lieve importanza" ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. c dell'Ordinanza

sulle tasse. Da un canto perché la ditta costituisce un criterio di

identificazione essenziale della società ed appartiene a quei fatti che devono

essere obbligatoriamente iscritti nel registro di commercio. Vista la sua

importanza, tramite la sua modifica la società consegue pertanto un utile, che

non può essere ritenuto secondario. D'altro canto perché la verifica di una

modifica della ditta implica un onere di verifica accresciuto per il registro

di commercio, il quale deve controllarne la legalità (art. 944 segg., 955 CO).

A giudizio della ricorrente, queste premesse - ma soprattutto quella dell'onere

di verifica accresciuto - fanno difetto in concreto, per cui essa deve poter

beneficiare della tassazione privilegiata istituita dalla citata disposizione.

A torto, tuttavia.

3.3

Intanto va premesso che, a tenore

dell'art. 4 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse, nel caso di iscrizione di

modificazioni di statuti, riservato il caso specifico in cui vi è aumento o

riduzione del capitale (cfr. lett. a della stessa), il prelievo del 40% della

tassa di base previsto dalla lettera b della citata disposizione costituisce la

norma, ossia la regola, come ben esprime la locuzione "in tutti gli

altri casi". Fanno eccezione a questa regola i casi di modificazioni "di

lieve importanza" (lett. c). L'Ufficio del registro di commercio, nel

solco della sua prassi invalsa, ha quindi calcolato secondo la predetta

disposizione - ossia secondo la regola - la tassa amministrativa a carico della

ricorrente per l'iscrizione della trasformazione delle azioni (da azioni al

portatore in azioni nominative) e la conseguente modifica delle comunicazioni

agli azionisti. In effetti, la specie delle azioni e le comunicazioni agli azionisti

devono essere iscritte nel registro di commercio (cfr. art. 45 lett. h

rispettivamente s dell'Ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007;

ORC; RS 221.411); ciò che trae seco l'obbligo di iscrivere anche le loro modifiche

(art. 937 CO, 27 ORC). Del pari, l'iscrizione è soggetta all'usuale verifica di

legalità formale e materiale da parte dell'Ufficio del registro giusta l'art.

940.

CO (cfr. inoltre art. 28 ORC). Nel caso concreto la tassa emessa da quest'ultimo

è in sintonia con la dottrina, che ritiene modifiche "di lieve

entità", assoggettate alla tassazione privilegiata (pari a metà di

quella ordinaria), quelle che non mutano i fatti sottoposti all'obbligo di

iscrizione, per le quali viene unicamente iscritta la data di modifica degli

statuti (cfr. Manfred Küng, Berner

Kommentar, n. 15 ad art. 937 OR; Guillaume

Vianin, Commentaire romand, CO II n. 3 ad art. 937 CO). Inoltre,

contrariamente a quanto deduce l'insorgente, non è perché in concreto l'onere

di verifica dell'Ufficio del registro non sia stato accresciuto, bensì normale,

che bisogna concludere ad un caso "di lieve importanza". In

effetti, ammettendo questo ragionamento si trasformerebbe l'eccezione in regola,

per cui ogni modifica degli statuti dovrebbe essere qualificata, di principio, di

lieve entità, salvo nel caso in cui l'Ufficio dimostrasse il contrario. Le tesi

della ricorrente non possono inoltre trovare soccorso nella causa giudicata dal

Tribunale federale, testé menzionata, che essa pone a fondamento del suo

gravame. In quella fattispecie l'Ufficio del registro, accanto alla verifica

ordinaria di legalità giusta l'art. 940 CO, aveva dovuto effettuare anche un

controllo speciale, quello della ditta, giusta l'art. 955 CO (cfr. Vianin, op. cit., n. 4 ad art. 940 CO). La

Corte federale ha, di conseguenza, potuto respingere agevolmente l'impugnativa,

poiché l'onere di verifica dell'Ufficiale del registro, in quel preciso

frangente, appariva già superiore a quello usuale; questo non significa

tuttavia in alcun modo che, in assenza di un tale onere aggiuntivo (il solo

che, per finire, è stato preso in considerazione dalla Corte nel giudizio in

rassegna; cfr. consid. 3.6.2), il risultato sarebbe senz'altro mutato, come

pretende l'insorgente.

3.4

A sostegno della tassazione

impugnata va poi rilevato che, giusta l'art. 929 cpv. 2 CO, le tasse del

registro di commercio devono essere proporzionate all'importanza economica

dell'impresa, che la tassa prelevata dall'Ufficio cantonale copre anche quella

dell'attività, legata all'iscrizione ed alla sua pubblicazione, dell'Ufficio

federale del registro di commercio (cfr. art. 23 Ordinanza sulle tasse) ed

infine che, in attuazione del principio di proporzionalità, la normativa stessa

pone un limite massimo al prelievo a fr. 10'000.- (cfr. art. 1 cpv. 2 Ordinanza

sulle tasse).

4.

Sulla scorta di quanto

precede, il ricorso dev'essere respinto.

5.

La tassa di giudizio è posta

a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa

di giudizio, di fr. 500.-, già anticipata per fr. 200.- dalla ricorrente, è

posta a suo carico.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione all’Ufficio

federale del registro di commercio, Berna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedio

giuridico:

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).