12.2015.188
Tasse in materia di registro di commercio
15 gennaio 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.188
Lugano
15 gennaio 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
statuendo sul ricorso 15 ottobre 2015 della
RI 1
rappr.
da RA 1
contro
la decisione 15 settembre 2015 (bolletta n.
7.2015.6.10379.1) con cui l'Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha
determinato la tassa per l'iscrizione nel registro dell'iscrizione n. 12271 del
14 settembre 2015 concernente la ricorrente;
ritenuto
Fatti
A. La RI 1, con sede a __________,
ha un capitale azionario di fr. 45'000'000.- suddiviso in 45'000 azioni di fr.
1'000.- ciascuna. L'assemblea straordinaria dell'11 settembre 2015 di questa
società ha deliberato, tra l'altro e per quanto qui interessa, la trasformazione
delle azioni, fino a quel momento al portatore, in azioni nominative. A questo
scopo essa ha modificato l'art. 3 dello statuto, concernente il capitale
azionario, e gli art. 8 cpv. 2 e 20 cpv. 1 dello stesso, riguardanti le
comunicazioni agli azionisti. Queste modifiche sono state iscritte nel registro
di commercio. In relazione alle stesse, con decisione 15 settembre 2015 il competente
Ufficio ha emesso a carico della società richiedente una tassa di fr. 3'824.-,
calcolata in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 lett. b dell'Ordinanza sulle tasse
in materia di registro di commercio del 3 dicembre 1954, che ammonta al 40% di
quella dell'iscrizione della società a registro di commercio (tassa di base).
B. Con ricorso 15 ottobre 2015
la RI 1 impugna la decisione suddetta dinanzi a questa Camera. Richiamandosi ad
una recente sentenza del Tribunale federale, l'insorgente sostiene che
l'iscrizione in oggetto non comporta un onere di controllo accresciuto da parte
dell'Ufficio competente, bensì ordinario, limitato alla violazione manifesta
delle disposizioni legali imperative a protezione dei terzi e dell'interesse
pubblico. Essa ritiene pertanto che la tassa applicata in concreto sia eccessivamente
onerosa, ovvero sproporzionata, lesiva dei principi di equivalenza e della
copertura dei costi. L'insorgente chiede quindi di assoggettare l'iscrizione in
rassegna alla tassa prevista per i casi di modificazioni degli statuti "di
lieve importanza" ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. c dell'Ordinanza
sulle tasse in materia di registro di commercio, pari al 20% di quella della
tassa di base, che nella fattispecie assommerebbe a fr. 1'912.-.
C. Con risposta 9 novembre 2015
l'Ufficio del registro di commercio contesta le tesi dell'insorgente.
Appoggiandosi alla sua prassi, confortata dalla dottrina, esso sostiene che le
modifiche "di lieve importanza" sono circoscritte a quelle che
non mutano i fatti sottoposti all'obbligo di iscrizione, mentre che la modifica
della specie di azioni e della forma delle comunicazioni agli azionisti
sottostanno a tale obbligo. Oltre a ciò l'iscrizione di queste modifiche
implica un controllo della legalità formale e materiale, per cui non sussistono
i requisiti per rivendicare una tassazione agevolata. L'Ufficio postula
pertanto la conferma della propria decisione.
Considerato
Considerandi
1.
La competenza di questa
Camera e la tempestività del gravame sono date dall'art. 6 cpv. 1 della legge
cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3), mentre che la
legittimazione della ricorrente discende dall'art. 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), che regge
la procedura di ricorso (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge cantonale su registro
di commercio testé menzionata). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
2.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 lett.
j dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio del 3 dicembre
1954.
(in seguito: Ordinanza sulle tasse; RS 221.411.1), per l'iscrizione di una
società di investimento a capitale fisso nel registro cantonale di commercio è
dovuta una tassa di fr. 600.-. Se il capitale sociale è superiore a fr.
200'000.-, a questa tassa dev'essere aggiunto un supplemento pari allo 0,2 per
mille della somma eccedente tale importo, ritenuto che la tassa complessiva non
può eccedere fr. 10'000.- (art. 1 cpv. 2 Ordinanza sulle tasse).
A tenore dell'art. 4 cpv. 1 dell'Ordinanza
sulle tasse, per l'iscrizione di modificazioni di statuti sono riscossi,
arrotondati per eccesso:
a. il 50 % della tassa di base in
caso di aumento o riduzione del capitale;
b. il 40% della tassa di base in
tutti gli altri casi, sempreché non sia applicabile la lettera c;
c. il 20% della tassa di base in
caso di modificazioni di lieve importanza.
3.
3.1
Il controverso tributo è stato
calcolato in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 lett c dell'Ordinanza sulle tasse.
All'importo iniziale, di fr. 600.-, è stato aggiunto lo 0,2 per mille di quanto
il capitale sociale eccede fr. 200'000.-, ovvero di fr. 44'800'000.-, pari a fr.
8'960.-. Il 40% dell'importo complessivo, di fr. 9'560.-, ammonta fr. 3'824.-.
3.2
L'insorgente censura la tassa in
rassegna richiamandosi alla sentenza 4A_21/2013 del 25 giugno 2013 con cui il
Tribunale federale, interpretando la normativa in parola alla luce del
principio (di rango costituzionale) dell'equivalenza, ha stabilito che la
modifica della ditta (ragione sociale) non costituisce una modifica "di
lieve importanza" ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. c dell'Ordinanza
sulle tasse. Da un canto perché la ditta costituisce un criterio di
identificazione essenziale della società ed appartiene a quei fatti che devono
essere obbligatoriamente iscritti nel registro di commercio. Vista la sua
importanza, tramite la sua modifica la società consegue pertanto un utile, che
non può essere ritenuto secondario. D'altro canto perché la verifica di una
modifica della ditta implica un onere di verifica accresciuto per il registro
di commercio, il quale deve controllarne la legalità (art. 944 segg., 955 CO).
A giudizio della ricorrente, queste premesse - ma soprattutto quella dell'onere
di verifica accresciuto - fanno difetto in concreto, per cui essa deve poter
beneficiare della tassazione privilegiata istituita dalla citata disposizione.
A torto, tuttavia.
3.3
Intanto va premesso che, a tenore
dell'art. 4 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse, nel caso di iscrizione di
modificazioni di statuti, riservato il caso specifico in cui vi è aumento o
riduzione del capitale (cfr. lett. a della stessa), il prelievo del 40% della
tassa di base previsto dalla lettera b della citata disposizione costituisce la
norma, ossia la regola, come ben esprime la locuzione "in tutti gli
altri casi". Fanno eccezione a questa regola i casi di modificazioni "di
lieve importanza" (lett. c). L'Ufficio del registro di commercio, nel
solco della sua prassi invalsa, ha quindi calcolato secondo la predetta
disposizione - ossia secondo la regola - la tassa amministrativa a carico della
ricorrente per l'iscrizione della trasformazione delle azioni (da azioni al
portatore in azioni nominative) e la conseguente modifica delle comunicazioni
agli azionisti. In effetti, la specie delle azioni e le comunicazioni agli azionisti
devono essere iscritte nel registro di commercio (cfr. art. 45 lett. h
rispettivamente s dell'Ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007;
ORC; RS 221.411); ciò che trae seco l'obbligo di iscrivere anche le loro modifiche
(art. 937 CO, 27 ORC). Del pari, l'iscrizione è soggetta all'usuale verifica di
legalità formale e materiale da parte dell'Ufficio del registro giusta l'art.
940.
CO (cfr. inoltre art. 28 ORC). Nel caso concreto la tassa emessa da quest'ultimo
è in sintonia con la dottrina, che ritiene modifiche "di lieve
entità", assoggettate alla tassazione privilegiata (pari a metà di
quella ordinaria), quelle che non mutano i fatti sottoposti all'obbligo di
iscrizione, per le quali viene unicamente iscritta la data di modifica degli
statuti (cfr. Manfred Küng, Berner
Kommentar, n. 15 ad art. 937 OR; Guillaume
Vianin, Commentaire romand, CO II n. 3 ad art. 937 CO). Inoltre,
contrariamente a quanto deduce l'insorgente, non è perché in concreto l'onere
di verifica dell'Ufficio del registro non sia stato accresciuto, bensì normale,
che bisogna concludere ad un caso "di lieve importanza". In
effetti, ammettendo questo ragionamento si trasformerebbe l'eccezione in regola,
per cui ogni modifica degli statuti dovrebbe essere qualificata, di principio, di
lieve entità, salvo nel caso in cui l'Ufficio dimostrasse il contrario. Le tesi
della ricorrente non possono inoltre trovare soccorso nella causa giudicata dal
Tribunale federale, testé menzionata, che essa pone a fondamento del suo
gravame. In quella fattispecie l'Ufficio del registro, accanto alla verifica
ordinaria di legalità giusta l'art. 940 CO, aveva dovuto effettuare anche un
controllo speciale, quello della ditta, giusta l'art. 955 CO (cfr. Vianin, op. cit., n. 4 ad art. 940 CO). La
Corte federale ha, di conseguenza, potuto respingere agevolmente l'impugnativa,
poiché l'onere di verifica dell'Ufficiale del registro, in quel preciso
frangente, appariva già superiore a quello usuale; questo non significa
tuttavia in alcun modo che, in assenza di un tale onere aggiuntivo (il solo
che, per finire, è stato preso in considerazione dalla Corte nel giudizio in
rassegna; cfr. consid. 3.6.2), il risultato sarebbe senz'altro mutato, come
pretende l'insorgente.
3.4
A sostegno della tassazione
impugnata va poi rilevato che, giusta l'art. 929 cpv. 2 CO, le tasse del
registro di commercio devono essere proporzionate all'importanza economica
dell'impresa, che la tassa prelevata dall'Ufficio cantonale copre anche quella
dell'attività, legata all'iscrizione ed alla sua pubblicazione, dell'Ufficio
federale del registro di commercio (cfr. art. 23 Ordinanza sulle tasse) ed
infine che, in attuazione del principio di proporzionalità, la normativa stessa
pone un limite massimo al prelievo a fr. 10'000.- (cfr. art. 1 cpv. 2 Ordinanza
sulle tasse).
4.
Sulla scorta di quanto
precede, il ricorso dev'essere respinto.
5.
La tassa di giudizio è posta
a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa
di giudizio, di fr. 500.-, già anticipata per fr. 200.- dalla ricorrente, è
posta a suo carico.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione all’Ufficio
federale del registro di commercio, Berna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedio
giuridico:
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).