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Decisione

12.2015.19

Restituzione di prestazioni a seguito di indebito arricchimento

31 agosto 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I convenuti nella loro duplica

del 30 giugno 2014 hanno contestato le tesi dell’attrice, rilevando tra l’altro

che il primo contratto era stato annullato consensualmente.

Esperita l’istruttoria, nei

memoriali conclusivi le parti hanno riconfermato le rispettive domande. In

particolare l’attrice ha sostenuto (conclusioni 5 dicembre 2014, pag. 4) che un

indebito arricchimento entrava in considerazione solo in presenza di un

contratto stipulato con condizioni sospensive; i convenuti, invece (conclusioni

15 dicembre 2014, pag. 3), hanno ribadito che la causale del versamento non

poteva essere quella indicata dalla conduttrice mesi prima della stipula del

contratto, ma doveva essere quella consensualmente stabilita in detto

contratto, non perfezionatosi e quindi soggetto, per quanto atteneva alla

restituzione di prestazioni già eseguite, ai termini di prescrizione dell’art.

67 CO (conclusioni cit., pag. 7).

D. Con sentenza 30 dicembre

2014 la Pretora aggiunta ha respinto la petizione. In sostanza ha ritenuto che il

primo contratto fosse sottoposto a condizioni sospensive, non realizzate. Di

conseguenza il contratto era inefficace e le prestazioni ricevute dovevano

essere restituite secondo le norme sull’indebito arricchimento. Il termine di

prescrizione era quindi di un anno, ed era iniziato a decorrere, al più tardi,

dal 1° giugno 2007. Al momento dell’inoltro dell’istanza di conciliazione (26

novembre 2013) la pretesa era pertanto prescritta.

La tassa di giustizia, di fr.

3'500.-, e le spese, di fr. 250.-, sono state poste a carico dell'attrice, la

quale è stata inoltre tenuta a versare fr. 5'000.- per ripetibili ai convenuti.

E. Con memoria 30 gennaio 2015

l’attrice impugna la decisione pretorile, chiedendone la riforma nel senso di

accogliere integralmente la petizione. Sostiene che mentre la validità del

primo contratto era fatta dipendere da condizioni sospensive cumulative, nel

secondo era solo l’obbligo del conduttore di pagare la pigione ad essere

condizionato. Si è quindi in presenza di un contratto sorto validamente, dalla

stessa successivamente disdetto. Inoltre, l’importo di fr. 50'000.- era stato

versato quale deposito per le future pigioni. Si tratta quindi di prestazione

contrattuale, per la quale si applica la prescrizione ex art. 127 CO.

Con risposta 2 marzo 2015 i

convenuti si oppongono all'accoglimento del gravame, con protesta di tasse,

spese e ripetibili. Essi condividono l'assunto pretorile e ribadiscono anche in

questa sede la sussistenza di un indebito arricchimento a seguito di nullità

(inefficacia) del contratto, che assoggetta le pretese attoree a prescrizione

annuale, in concreto intervenuta.

Considerato

in diritto: 1. Il

Considerandi

17.

gennaio 2007 le parti hanno stipulato un primo contratto di locazione. La

validità del medesimo è stata fatta dipendere da una serie di condizioni sospensive

cumulative, non realizzatesi. Ora, quando le condizioni non si verificano, le prestazioni

già effettuate, oltre all'eventuale utile (art. 153 cpv. 2 CO), devono essere restituite

conformemente alle regole sull'indebito arricchimento, ovvero in virtù dell'art.

62.

cpv. 2 CO (DTF 129 II 264 consid. 3.2.2 con rinvii). L’azione di indebito

arricchimento si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il

danneggiato ebbe conoscenza del proprio diritto di ripetizione e, in ogni caso,

nel termine di dieci anni dal giorno nel quale nacque tale diritto (art. 67

cpv. 1 CO). Il termine annuale decorre, nei casi di condizione sospensiva,

dalla data in cui il danneggiato ha conoscenza che la stessa non potrà

avverarsi (DTF 129 III 264 consid. 4.2). In concreto, come rettamente rilevato

dalla Pretora aggiunta, questa data corrisponde - al più tardi - con il 1°

giugno 2007, quando il patrocinatore dei locatori aveva comunicato all’allora

legale della conduttrice che, a seguito del mancato adempimento, entro i

termini concordati, delle condizioni previste alla clausola n. 5.3 del (primo) contratto,

lo stesso doveva essere ritenuto siccome non perfezionato e, pertanto, di

nessun valore e privo di conseguenze obbligatorie (doc. E). Al momento in cui è

stata introdotta la domanda di conciliazione, 26 novembre 2013, la pretesa di

restituzione dell'importo di fr. 50'000.- risultava di conseguenza ampiamente prescritta,

come ha ritenuto la Pretora aggiunta nel querelato giudizio. Il risultato non

muterebbe inoltre, in concreto, neppure se si volesse fare decorrere l'inizio

del termine di prescrizione dal giorno della stipula del secondo contratto, 22

febbraio 2008 (doc. G), nel quale le parti avevano confermato in forma scritta

di aver "annullato" il primo contratto, in realtà mai sorto.

2.

L'appellante sostiene che i

due contratti erano legati l'uno all'altro e che era evidente che il deposito

di fr. 50'000.- era destinato a garantire anche la pigione del secondo

contratto, sorto validamente e poi disdetto. Trattandosi di prestazione

contrattuale, alla stessa ritorna applicabile la prescrizione decennale di cui

all'art. 127 CO. Ora, tuttavia, come rilevano pertinentemente gli appellati

nella loro risposta, è solo con l'appello che l'attrice collega il deposito di

fr. 50'000.-, pacificamente versato in relazione al primo contratto, con il

secondo contratto, validamente pattuito e poi disdetto dall'appellante. Presentata

per la prima volta in appello, e dunque nuova, quest'allegazione risulta irrimediabilmente

tardiva (art. 317 cpv. 1 CPC) e non può essere esaminata. Essa dovrebbe essere ad

ogni buon conto respinta d'acchito nel merito, già per il fatto che

l'appellante non ha minimamente dimostrato che, effettivamente, il versamento

di cui postula la restituzione sia stato eseguito in

adempimento del citato (secondo) contratto, nel quale - a differenza della

prima stipula - non era stato previsto: requisito preliminare primordiale per poter

(eventualmente) conferire natura contrattuale alla domanda di ripetizione (cfr.

DTF 133 III 356 consid. 3.2.1 pag. 359; 127 III 421 consid. 3 pag. 424 seg.;

inoltre DTF 4A_284/2013 del 13 febbraio 2014 consid. 4 pag. 10).

3.

La

decisione della Pretora aggiunta resiste dunque alle critiche, per cui l’appello

dev'essere respinto.

4.

Le

spese processuali, insieme alle ripetibili, seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 95 segg., 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso determinante giusta l’art.

74.

cpv. 1 lett. a LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il

presente giudizio è stabilito in fr. 50'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamate

le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide: 1. In

quanto ricevibile, l’appello 30 gennaio giugno 2015 della AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali, di

fr. 3'000.-, anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico. L'appellante

è inoltre tenuta a rifondere, complessivamente, agli appellati fr. 3'500.- a titolo

di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).