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Decisione

12.2015.195

Vendita-permuta. Esistenza del contratto

24 febbraio 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Decaduto infruttuoso il

tentativo di conciliazione, con petizione 27 aprile 2012 AP 1 ha convenuto AO 1

dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la sua

condanna al pagamento di fr. 35'000.- oltre interessi al 5% dal 21 settembre

2006. Egli ha affermato di aver acquistato l’orologio __________ citato sopra

dal convenuto in data 21 settembre 2006 per un prezzo pari all’importo

rivendicato, pensando che fosse interamente autentico. Con risposta 31 maggio

2012 il convenuto si è opposto alla domanda avversaria, chiedendo in via

riconvenzionale la restituzione delle “parti autentiche dell’orologio che

saranno restituite” all’attore “dall’autorità giudiziaria cantonale”. Egli ha

osservato che il __________ era stato consegnato all’attore affinché fosse

venduto a terzi, senza che per il medesimo gli fosse corrisposto alcunché. A

suo dire, tra le parti non sarebbe venuto in essere alcun contratto di vendita,

bensì di deposito. Ha altresì rilevato di aver inoltrato dinanzi al giudice

italiano un’azione giudiziaria nei confronti di __________ __________, che gli

avrebbe venduto l’orologio. Egli ha di conseguenza dichiarato di denunciare la

lite nei confronti di quest’ultimo. Con replica 14 agosto 2012 l’attore si è

confermato nella propria domanda, non opponendosi peraltro alla domanda

riconvenzionale del convenuto purché “contestualmente gli venga rimborsato il

prezzo di fr. 35'000.- pagato per l’oggetto”. Egli ha altresì precisato che il

21 settembre 2006 ci sarebbero state due “vendite incrociate”, pagando in

liquido solo la differenza tra i due prezzi. In particolare, il convenuto

avrebbe acquistato dall’attore un __________ al prezzo di fr. 44'260.- e

l’attore avrebbe acquistato dal convenuto il __________ di cui alla petizione,

al prezzo di fr. 35'000.-. Con duplica 6 settembre 2012 il convenuto ha altresì

chiesto “che a seguito della denuncia della presente lite contro __________,

socio accomandatario della __________, quest’ultimo sia condannato alla

rifusione delle spese di assistenza giudiziaria, in alternativa o unitamente”

all’attore. Con decisione 29 aprile 2013 il Pretore ha respinto la richiesta di

autorizzazione alla promozione di un’azione di chiamata in causa contro __________.

Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,

producendo conclusioni scritte con cui si sono confermate nelle loro

antitetiche posizioni. Con decisione 17 settembre 2015 il Pretore ha respinto

integralmente la petizione e ha obbligato la parte attrice a restituire al

convenuto le parti autentiche dell’orologio __________ che dovessero essere a

loro volta restituite a AP 1 dall’autorità giudiziaria cantonale.

C. Con appello 21 ottobre 2015

l’attore è insorto contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel

senso: A) in via principale, di accogliere la petizione, con protesta di spese

processuali e ripetibili di prima istanza; B) in via subordinata, di riformare

il dispositivo sulle spese giudiziarie, ossia di ridurre le ripetibili in

favore della controparte a fr. 2'600.-, il tutto con protesta di tasse, spere e

ripetibili di appello. Con risposta 9 dicembre 2015 la controparte ha postulato

la reiezione del gravame, pure con protesta delle spese giudiziarie.

Considerato

in diritto: 1. Il Pretore ha rilevato che

l’attore non ha dimostrato l’esistenza di un contratto di permuta tra le parti

e, in particolare, il pagamento dell’asserito prezzo di fr. 35'000.-. Il primo

giudice ha, invece, accolto la richiesta del convenuto di ottenere in restituzione

le componenti dell’orologio messe in deposito e ritornate da __________, ossia

quelle non falsificate.

2. L’appellante produce due documenti,

entrambi rubricati con la lettera N. Il primo concerne una lettera 17 agosto

2007 dell’avv. __________ __________, a quel tempo legale di AP 1, con la quale

chiede a AO 1 di “retrocedere il prezzo (…) ovvero fr. 35'000.- ” affermando

che l’orologio __________ era risultato contraffatto e, quindi, “all’oggetto

compravenduto” faceva “difetto la caratteristica essenziale” dell’autenticità.

Il secondo è lo scritto 27 agosto 2007 di risposta di AO 1, ove questi

asserisce che l’orologio in questione, “ceduto” alla controparte, “non era

assolutamente contraffatto”. Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e nuovi mezzi

di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a)

e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la

diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b).

L’appellante afferma che tale documento è “solo oggi emerso” (nota i a piè di

pag. 6). Tale motivazione, del tutto vaga, non soddisfa minimamente i requisiti

testé menzionati. Ne consegue che tali documenti non sono assunti agli atti.

3. L’appellante ribadisce,

anzitutto, la fondatezza della richiesta di giudizio che, a suo dire,

corrisponderebbe all’importo dovuto a saldo per l’acquisto di un __________ per

fr. 44'260.- e che equivale, sempre secondo il suo punto di vista, al valore

del __________ contraffatto. Al riguardo, egli rinvia in maniera generica ai

doc. K, L e M, senza confrontarsi compiutamente con la diffusa argomentazione

pretorile inerente a tali documenti e formulata da pag. 3 segg. del giudizio

impugnato. Su questo punto l’appello è quindi irricevibile (art. 310 e 311 cpv.

1 CPC). Inammissibile è anche l’argomentazione dell’appellante secondo cui il

Pretore avrebbe fondato il proprio giudizio su un esame dei documenti presi

singolarmente, invece di collocarli nel contesto delle relazioni tra le parti (appello,

pag. 3). Infatti, l’appellante si limita a un’affermazione apodittica, senza

spiegare in maniera esauriente quanto da egli asserito.

4. Secondo l’appellante, poi,

il primo giudice non avrebbe “dato il giusto peso alle incongruenze di alcuni

passaggi della testimonianza” di __________ __________ (appello, pag. 3).

Tuttavia, l’attore non spiega di che passaggi trattasi, in spregio ai dettami

di motivazione propri all’appello (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Anche su questo

punto il gravame è pertanto irricevibile. Lo stesso dicasi dell’affermazione

secondo la quale la testimonianza del teste in questione non troverebbe alcun

riscontro documentale, al contrario di quella di __________ __________.

Infatti, l’attore non sostanzia in alcun modo il proprio asserto. Secondo

l’appellante, inoltre, il Pretore avrebbe dovuto giudicare con rigore, in

applicazione dell’art. 164 CPC, il fatto che il convenuto non ha prodotto la

documentazione utile per fare chiarezza sulla portata del doc. K, benché

esplicitamente esortato in tal senso. A suo dire, la documentazione in

questione ha un’importanza tale nel commercio degli orologi da collezione, che

il convenuto non poteva non esserne in possesso (memoriale, pag. 3, 6 e 7). L’8

maggio 2013 il primo giudice – “alla luce delle contestazioni tra le parti, da

un lato il doc. K e dall’altro l’argomento difensivo per cui il doc. K non

corrisponderebbe alla verità, mentre l’orologio __________ sarebbe stato

venduto al convenuto o permutato molto prima” – ha sollecitato le parti a

produrre la relativa documentazione nel termine di venti giorni. La convenuta,

effettivamente, non ha prodotto la documentazione inerente all’acquisto del __________

Considerandi

testé citato. Tuttavia, nel caso concreto da tale circostanza non si può

dedurre quanto preteso dall’appellante. Infatti, l’art. 164 CPC non comporta

che il giudice debba ritenere veritiere tutte le allegazioni di parte

avversaria, poiché il rifiuto in questione (posto che, peraltro, trattasi nel

caso concreto di rifiuto) costituisce unicamente un elemento tra altri nel

libero apprezzamento delle prove che gli compete (art. 157 CPC; DTF 140 III

264). Tant’è che nella fattispecie il Pretore ha fondato il proprio

convincimento sulla base di tutte le prove agli atti, apprezzando le medesime

così come diffusamente illustrato nel proprio giudizio.

5.

L’appellante prosegue

affermando che non vi è alcuna esigenza di forma particolare per il contratto

di permuta o di vendita di cose mobili. Sostiene che, quindi, la prova

dev’essere portata attraverso un insieme di indizi, che a suo dire

risiederebbero negli elementi qui di seguito riportati (appello, pag. 4 segg.).

Anzitutto, egli sostiene che sebbene in un primo tempo il convenuto gli avrebbe

“consegnato in deposito” l’orologio __________ con un valore attribuito di fr.

35'000.- per essere venduto, successivamente tale contratto sarebbe stato

“superato dalla necessariamente successiva decisione” dell’attore “di

acquistare direttamente quel __________”. L’appellante si limita, tuttavia, ancora

una volta a una affermazione apodittica, senza indicare il fondamento

probatorio della medesima. Egli prosegue sottolineando che il convenuto ha da

lui acquistato un __________ del valore di fr. 44'260.-. Al contrario di quanto

asserito dalla controparte, che fissa tale compravendita a una data anteriore,

a suo dire essa sarebbe avvenuta il 21 settembre 2006, così come emergerebbe

dal doc. K. Tale circostanza sarebbe stata confermata dalla teste __________ __________.

Secondo l’appellante l’attendibilità di tale testimonianza non sarebbe scalfita

da quella di __________ __________. Al riguardo, il Pretore ha rilevato che il

doc. K, allestito da __________ __________, non era stato sottoposto alla firma

del convenuto. Quanto alle dichiarazioni di __________ __________, egli ha osservato

che il teste __________ __________ aveva deposto l’esatto contrario (decisione

impugnata, pag. 4 in alto). L’appellante si limita ad asserire che quest’ultima

deposizione sarebbe lacunosa ed evasiva, priva di veri riscontri se non per

quanto concerne il fatto che tale orologio era stato acquistato. Egli non

sostanzia, tuttavia, il proprio asserto in relazione ai passaggi della

testimonianza che suffragherebbero la sua tesi, in spregio, ancora, dei dettami

di motivazione del gravame (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante

misconosce, inoltre, che il primo giudice ha rilevato che alla testimonianza di

__________ __________ si aggiungono altre significative incongruenze nel

castello allegatorio e probatorio dell’attore. Quanto, poi, al termine

assegnato dal Pretore l’8 maggio 2013 per produrre eventuale documentazione,

già si è detto sopra (consid. 4). L’attore ribadisce, altresì, di aver

acquistato l’orologio __________ al prezzo di fr. 35'000.-. Ciò sarebbe

attestato dalla “concomitanza temporale della sottoscrizione del doc. M” con

cui la controparte “conferma l’avvenuta cessione dell’orologio a AP 1 contro

pagamento di un importo che non viene indicato” ma che a suo dire figurerebbe

su altri documenti collegati, nonché “del rilascio della ricevuta doc. K che

attesta l’avvenuto pagamento a saldo di fr. 9'260.- con carta di credito e per

la differenza per compensazione con il prezzo (…) per l’acquisto del __________”

in questione. Del doc. K già si è detto sopra. Per quanto concerne, invece, il

doc. M, il primo giudice ha spiegato che non migliora la posizione processuale

dell’attore, dato che l’importo in franchi è stato lasciato in bianco

(decisione impugnata, pag. 4). L’appellante non si confronta compiutamente con

la motivazione pretorile, sicché anche al riguardo l’appello è inammissibile

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). A pag. 6 del proprio gravame l’appellante critica,

poi, il Pretore per aver dubitato della sua tesi per il fatto che il doc. K non

fosse stato sottoposto alla firma del convenuto. A dire dell’attore, tale

motivazione sarebbe insostenibile e contraria alle risultanze processuali “che

attraverso tutta una serie di indizi concordanti e univoci non legittimano una

ricostruzione diversa da quella fornita dalla teste”. Tale censura non può

essere seguita per i motivi illustrati sopra. L’appellante riferisce, inoltre,

che è del tutto ovvio che sul doc. K non vi sia la firma del convenuto, che

invece è apposta sul doc. M, dato che si tratterebbe di una ricevuta di

pagamento a saldo, mentre le intese tra le parti si sarebbero perfezionate

verbalmente. Egli misconosce, tuttavia, che gli incombe l’onere probatorio di

dimostrare quanto asserito e che, quindi, la sua argomentazione è ininfluente

ai fini del giudizio.

6.

L’appellante ribadisce che sebbene

“i singoli documenti presi a sé stanti non provano nulla oltre a quanto gli

stessi enunciano (…) nel loro insieme, presi complessivamente e valutati

prestando attenzione alla coerenza che li collega l’uno all’altro, forniscono

un castello indiziario che unito alla testimonianza di __________ __________ e

alle incongruenze del teste __________ e al comportamento del convenuto

(rimasto assolutamente inadempiente di fronte alle richieste del giudice) non

consente diversa conclusione che quella dell’esistenza della relazione

contrattuale in base alla quale [egli] rivendica il pagamento del saldo del

prezzo” (appello, pag. 6). Per i motivi illustrati sopra consid. 5), tale

argomentazione non può essere seguita. Secondo l’appellante, inoltre,

l’affermazione del convenuto secondo la quale il versamento di fr. 9'260.-

sarebbe da ricondurre all’acquisto di due differenti orologi marca __________

non troverebbe alcun riscontro agli atti. Egli precisa che anche il teste __________

__________ avrebbe contraddetto tale tesi, dato che avrebbe affermato che il

costo dei due orologi testé citati sarebbe di € 5'000.-, mentre dal doc. L

emergerebbe che in data 21 settembre 2006 il convenuto ha acquistato due

orologi per complessivi € 6'016.30 (appello, pag. 7). L’appellante misconosce,

tuttavia, che il Pretore ha spiegato che il doc. L è sì dimostrativo dei

pagamenti via __________ e __________ che esso riporta, ma nulla di più. In

particolare, esso non comprova che quel pagamento sia servito per versare la

differenza tra i fr. 35'000.- rivendicati e i fr. 44'260.- del __________. Egli

ha altresì specificato che le due tesi antitetiche dell’attore e della teste __________

__________ da un lato, e del convenuto e del teste __________ __________

dall’altro, devono essere sussunte a sfavore della parte gravata dall’onere

probatorio, ossia dell’attore (decisione impugnata, pag. 4 in fondo).

L’appellante non si confronta con tale motivazione. Anche su questo punto

l’appello è quindi irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

7.

In via subordinata

l’appellante chiede la riforma del dispositivo sulle spese giudiziarie di prima

sede, nel senso di ridurre a fr. 2'600.- le ripetibili in favore del convenuto.

Egli si confronta con le poste indicate nella nota di onorario presentata con

le conclusioni dal legale della controparte, che indica un importo totale di

fr. 6'352.30, e critica il Pretore per aver fissato le ripetibili a fr. 5'000.-.

A suo dire, il primo giudice avrebbe dovuto dipartirsi dal minimo tariffale del

10%, per poi scostarsi verso il basso in ragione del fatto che il patrocinatore

è intervenuto dopo lo scambio degli allegati scritti, con due sole udienze

(appello, pag. 7 segg.). Nella fissazione delle spese giudiziarie e delle

ripetibili il Pretore gode di un ampio margine di apprezzamento, censurabile

dall’autorità di ricorso solo in caso di abuso, ciò che non si verifica

allorquando il primo giudice rispetta i parametri legali applicabili. A fronte

di un valore litigioso di fr. 35'000.- le ripetibili vanno fissate tra il 10 e

il 20% di detto valore (art. 11 cpv. 1 Rtar). Nella fattispecie la forchetta

risulta essere tra fr. 3'500.- e fr. 7'000.-. L’importo stabilito dal Pretore,

come detto di fr. 5'000.-, rientra pertanto nei parametri summenzionati. Non va

inoltre dimenticato che a fronte di una richiesta pari a fr. 6'352.30 il

Pretore ha riconosciuto un importo inferiore, chiaramente anche in

considerazione del fatto che il legale ha svolto il suo mandato unicamente dopo

lo scambio degli allegati preliminari. Anche su questo punto l’appello è

pertanto respinto.

8.

In definitiva, nella misura

in cui è ricevibile l’appello è integralmente respinto. Le spese processuali

seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in

applicazione degli art. 2 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 13 LTG. Le ripetibili sono

calcolate secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 Rtar. Il valore litigioso,

valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale,

ammonta a fr. 35'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L’appello 21 ottobre 2015 di AP

1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali di

appello, di fr. 2'500.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico,

con obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'100.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).