12.2015.197
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Prelievo di averi bancari
8 febbraio 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.197
Lugano
8 febbraio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. SO.2015.3556
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con istanza 13
agosto 2015 da
AO
1
rappr. dall’ RA 3
contro
AP
1
rappr. dall’avv. RA 1 e dall’avv. RA 2,
Lugano
con cui l’istante ha
chiesto di condannare la convenuta a dare seguito al suo ordine 13 agosto 2015
e dei suoi beneficiari economici 6 maggio 2015, chiudendo con valuta a tale
data il conto n. __________ e bonificare il saldo sulla relazione n. __________
intestata all’ing. __________ __________ presso la __________ a __________;
domanda a cui si è
opposta la controparte e che il Pretore ha accolto integralmente con decisione
8 ottobre 2015;
appellante la
convenuta che con appello 22 ottobre 2015 chiede di riformare il giudizio
testé menzionato nel senso, in ordine, di dichiarare irricevibile l’istanza, e,
nel merito, di respingerla, con protesta di spese giudiziarie di entrambe le
sedi;
mentre con risposta 16
novembre 2015 l’istante postula di respingere il gravame, pure con protesta di
tasse, spese e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto: A. AO 1, __________, è titolare
della relazione n. __________ presso la banca AP 1 [fino al gennaio 2016 avente
la ragione sociale __________] (doc. B), che in data 8 giugno 2015 presentava
un saldo di € 574'764.52 (doc. C). Azionisiti di __________, in ragione di metà
ciascuno, sono __________ e l’ing. __________ (doc. B). Dalla documentazione di
apertura, firmata il 5 dicembre 2005 da questi ultimi, risulta che essi,
cittadini italiani a quel tempo residenti in Italia, sono gli aventi diritto
economici degli averi depositati, nonché aventi diritto di firma individuale
sul conto (doc.11). Dal 19 febbraio 2015 __________ e l’ing. __________ si sono
trasferiti in Spagna.
B. Con scritto 31 luglio 2013 –
trasmesso con la modalità “Fermo Banca”, ossia la modalità scelta dalla
cliente – la banca ha chiesto di firmare entro il 31 dicembre 2013 l’allegata “Dichiarazione
di conformità fiscale” (doc. 4). In data 12 maggio 2014, sempre con la
modalità “Fermo Banca”, essa ha sollecitato l’invio, entro il 31
dicembre 2014, di “elementi che dimostrano l’avvio (…) del processo di
regolarizzazione o in alternativa, abbiate chiuso il vostro conto presso di noi”.
La banca ha sottolineato che “nel frattempo, come per tutti i nostri clienti
che si trovano nella medesima situazione, i nostri rapporti saranno regolati
come segue, tenuto conto che alcuni punti potrebbero non applicarsi al vostro
caso: rifiuteremo qualsiasi operazione di cassa; non accetteremo richieste di
emissione relative a carte di credito, di debito o di altra carta elettronica
prepagata né il caricamento di quest’ultima; rifiuteremo qualsiasi proroga di
credito a durata determinata del quale siate mutuatari o garanti, oltre il 16
giugno 2014; non potremo mantenere i crediti a durata indeterminata dei quali
siate mutuatari o garanti e saremo indotti a rescindere detti crediti entro il
16 giugno 2014. Siete pregati di adottare le misure adeguate o di farle
adottare al mutuatario se siete i garanti; potremo essere indotti a limitare
l’accesso a determinati elementi della nostra offerta che implicano
un’esposizione a lungo termine” (doc. 5). Con missiva 15 agosto 2014 la banca
ha altresì comunicato alla cliente, sempre con la modalità “posta a
trattenere”, che erano state aggiunte tre nuove disposizioni alle CG, e
meglio n. 3.4 (“Protezione dei depositi bancari in Svizzera”), n. 7.27
(“Responsabilità del cliente in materia fiscale”) e n. 7.33 (“Averi
senza notizie”), con la precisazione che in caso di mancata contestazione
entro trenta giorni esse sarebbero state considerate accettate senza riserva
(doc. 16). Il 26 agosto 2014 __________ e l’ing. __________ hanno comunicato alla
banca di aver preso nota dei suoi scritti 31 luglio 2013 e 12 maggio 2014 e che
a seguito delle verifiche necessarie in corso avrebbero, se del caso, proceduto
alla regolarizzazione degli attivi in questione. Essi hanno soggiunto che
proprio in tale contesto intendevano trasmettere le istruzioni per la
liquidazione della società AO 1 e per il trasferimento degli attivi su una
nuova relazione da aprire presso lo stesso istituto bancario (doc. 10). In
occasione della visita 12 dicembre 2014 __________ ha ribadito di aver ricevuto
copia della corrispondenza “Fermo Banca” (doc. 6).
C. Il 30 gennaio 2015 la banca
ha nuovamente sollecitato la cliente e ha chiesto di consegnarle entro il 30
marzo 2015 una “dichiarazione di conformità fiscale”, rendendola inoltre
edotta del nuovo reato penale italiano denominato “auto-riciclaggio”.
Essa ha affermato che l’adesione alla procedura summenzionata era “essenziale
alla prosecuzione delle nostre relazioni d’affari”. La banca ha concluso
rilevando che nel frattempo doveva adottare le misure che le permettevano “di
evitare ogni rischio di complicità nei reati come definiti dalla nuova legge
italiana”, sicché “come consentito dalle (…) CG” avrebbe rifiutato
qualsiasi operazione di cassa, sospeso l’utilizzo delle carte di credito e di
altri mezzi di pagamento, nonché avrebbe autorizzato, fatte salve altre
restrizioni, unicamente trasferimenti verso conti di cui la cliente o i suoi
beneficiari economici erano titolari in Italia (doc. 7). Il 31 marzo 2015 la
banca ha informato la cliente sugli ultimi sviluppi in materia di scambio
automatico d’informazioni, di assistenza amministrativa in materia fiscale e di
riciclaggio di denaro (doc. 8).
D. Con lettere 6 maggio 2015 __________
e l’ing. __________ hanno chiesto alla banca di chiudere la relazione in
questione e trasferire i titoli e la liquidità su un conto intestato al secondo
presso la __________ a __________ (doc. N e O). Il 26 maggio 2015 essi, per il
tramite del loro legale, hanno ribadito la richiesta testé indicata (doc. P).
Il 10 giugno 2015 la banca ha risposto di non poter dare seguito a tale ordine
finché, in sintesi, non fosse stato dimostrato che ogni obbligo fiscale era
stato adempiuto. Essa ha precisato che restava comunque aperta la possibilità
di trasferire il saldo su un conto direttamente intestato a AO 1 o agli aventi
diritto economici presso un istituto bancario in Italia (doc. Q). Il 27 luglio
2015 il legale di __________ e dell’ing. __________ ha trasmesso alla banca la
documentazione per dimostrare che dal 19 febbraio 2015 i suoi clienti sono
residenti in Spagna, di modo che non sono più soggetti fiscali italiani (doc.
R).
E. Con istanza di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti 13 agosto 2015 AO 1 ha adito la Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di condannare la AP 1, __________, a
dare seguito al suo ordine 13 agosto 2015 e dei suoi beneficiari economici 6
maggio 2015, chiudendo con valuta a tale data il conto n. __________ e
bonificare il saldo sulla relazione n. __________ intestata all’ing. __________
presso la __________ a __________. Con osservazioni 16 settembre 2015 la banca
si è opposta a tale richiesta, chiedendo, in ordine, di dichiarare irricevibile
l’istanza e, nel merito, di respingerla. Con decisione 8 ottobre 2015 il
Pretore ha accolto integralmente l’istanza.
F. Con appello 22 ottobre 2015
la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la
riforma nel senso, in ordine, di dichiarare irricevibile l’istanza, nel merito
di respingerla. Con risposta 16 novembre 2015 gli istanti postulano invece la
reiezione del gravame. Nel gennaio 2016 è stata modificata a Registro di
commercio la ragione sociale della convenuta in: AP 1.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova
applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 seg. CPC). Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, sia l’appello sia la risposta sono tempestive.
2. Giusta l'art. 257 cpv. 1
CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti
sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione
giuridica è chiara (lett. b). Quest'ultima condizione è soddisfatta se, sulla
base di una dottrina e di una giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica
è senz'altro evincibile dall'applicazione della legge e porta a un risultato
univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se la parte
convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può
statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione
di una decisione di apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le
circostanze del caso (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2, con rif.). Per impedire
l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC non basta tuttavia che
la parte convenuta semplicemente sostenga che ci si trova in presenza di una
simile situazione o che la stessa potrebbe remotamente entrare in linea di
conto (cfr. con riferimento ad un preteso abuso di diritto TF 4A_329/2013 del
10 dicembre 2013 consid. 6.1; DTF 138 III 620). Non è nemmeno possibile
vanificare la procedura in discussione invocando degli argomenti speciosi,
eccependo segnatamente in modo artificioso del diritto straniero (TF
4A_415/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 7; cfr. anche TF 4A_170/2015 del 28
ottobre 2015 consid. 4).
3. L’appellante si lamenta,
anzitutto, del fatto che il Pretore ha emesso la decisione l’8 ottobre 2015, a
soli due giorni dall’intimazione dello scritto 30 settembre 2015 di parte
avversaria, con il quale quest’ultima ha richiesto l’assunzione agli atti di
due documenti volti ad avvalorare la prova del suo trasferimento di residenza
in Spagna. La banca sostiene che si è in presenza di una chiara violazione del
diritto di essere sentito che impone l’annullamento della decisione impugnata
(gravame, pag. 4 segg.). Con la lettera testé menzionata l’istante ha prodotto
Fatti
i documenti in questione, precisando che la circostanza della residenza in
Spagna emergeva comunque già dai doc. H-M. Il Pretore non ha assunto agli atti
i documenti prodotti con lo scritto 30 settembre 2015. Dal giudizio qui
impugnato emerge in maniera evidente che tale rifiuto è motivato già dal fatto
che i mezzi di prova precedentemente assunti gli avevano consentito di fondare
il proprio convincimento (vedi, in particolare, pag. 2 in alto). Mal si
comprende, quindi, come l’appellante possa lagnarsi della violazione del suo
diritto di essere sentito. Va ricordato, peraltro, che tale diritto garantisce
alla parte di potersi, tra le altre cose, pronunciare su elementi che siano
influenti ai fini del giudizio. Nella fattispecie, come testé evidenziato,
difetta tale rilevanza. Su questo punto l’appello è quindi respinto.
4. L’appellante critica,
anzitutto, il Pretore per non aver vagliato compiutamente l’argomentazione
espressa a pag. 4 in alto delle proprie osservazioni di prima sede, secondo la
quale sebbene l’istanza sia stata inoltrata a nome di AO 1, __________, non vi
sarebbe alcun documento agli atti che consenta di determinare i poteri di firma
all’interno della società in questione e, di conseguenza, la legittimazione a
sottoscrivere la procura in favore dell’avv. RA 3. La banca soggiunge che da tale
procura nemmeno sarebbe possibile evincere chi l’ha sottoscritta (gravame, pag.
6 seg.). Al riguardo, il Pretore ha affermato che l’eccezione di carenza di
legittimazione attiva è infondata dato che __________ e l’ing. __________ sono
in possesso dell’integralità dei certificati azionari della società in
questione (decisione impugnata, pag. 1). Secondo l’appellante tale motivazione
sarebbe errata già per il motivo che l’istanza non è stata introdotta da questi
ultimi, bensì da AO 1
4.1 L’art. 68 cpv. 3 CPC prevede che il
rappresentante in giudizio deve legittimarsi mediante procura. L’esistenza di
una valida procura è un presupposto processuale (Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, vol. I, Art. 1-149 ZPO, Berna 2012, n. 13 ad art. 68),
come tale da esaminare d’ufficio dal giudice (art. 59 seg. CPC) in ogni stadio
di causa (Zingg in: Berner
Kommentar, vol. I, Art. 1-149 ZPO, Berna 2012, n. 19 ad art. 60). Gli atti
eseguiti senza che esista una valida procura possono comunque essere ratificati
dalla parte. Qualora non si provveda nemmeno entro il termine assegnato dal
giudice per rimediare a tale carenza, quelli nel frattempo compiuti sono
tuttavia estromessi dal procedimento. Se si tratta della petizione o
dell’istanza, occorre emanare un giudizio di irricevibilità (art. 59 cpv. 1 CPC
e contrario) (Sterchi in: Berner
Kommentar, op. cit., n. 16 seg. ad art. 68) e l’intero procedimento di prima
sede dev’essere dichiarato nullo (Zingg,
op. cit., n. 11 ad art. 59). È evidente che qualora a conferire il potere di
rappresentanza sia una persona giuridica, è necessario che le persone
firmatarie della procura siano legittimate ad agire in tal senso in nome e per
conto della società (Staehelin/Schweizer
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ͣ ediz., n. 28
ad art. 68; vedi DTF 141 II 80 consid. 1.3).
4.2. Nel certificato de constitution
di AO 1 del 1° luglio 2005 (doc. A, fogli 3-7) è indicato che “Los negocios de la sociedad serán administrados y dirigidos por la Junta Directiva. Con sujeciόn a lo dispuesto en la Ley
y a lo que estipula este Pacto Social, la Junta Directiva tendrá el control absoluto y la
direcciόn plena de los negocios de la sociedad y a tal efecto podrá sin limitaciόn: UNO. Representar a la
compañia en todas sus negociaciones con terceros, por medio de su Presidente o
el que haga las veces, y hacer cuanto fuere necesario para la representaciόn y para la defensa de los
bienes, haberes, derechos e intereses de la Compañia, judicial o
extrajudicialmente (…)” (punto 13). Dal medesimo certificato (punto
decimo) e da quello emesso dal Registro publico de Panama nell’ottobre
2005 (doc. A, primo foglio) emerge che presidente della società in questione è __________.
La procura in favore dell’avv. RA 3 (doc. E) è sottoscritta da __________ e __________,
così come risulta dal confronto delle firme con quelle indicate nella Director’s
resolution of Dorosa Corp. Panama del 1° luglio 2005 (doc. A, foglio 2). In
questa sede l’appellante ha prodotto un estratto internet inerente AO 1
relativo ai suoi membri, la procura 6 novembre 2015 sottoscritta da __________
e __________ con apostilla, un email 4 novembre 2015, nonché la copia e
l’originale dell’estratto di commercio del Registro pubblico di Panama, datato
13 novembre 2015. Da questo risulta che __________ è presidente di AO 1. Ne
consegue che questi ha validamente sottoscritto le procure summenzionate e che,
quindi, l’avv. RA 3 ha la qualità di rappresentante professionale in giudizio
nella presente causa.
4.3 La controparte sostiene, con
scritto 30 novembre 2015, che i documenti prodotti nella procedura di appello
sono irricevibili poiché versati in violazione dell’art. 317 CPC. A torto.
Infatti, come suddetto l’esistenza di una valida procura è un presupposto
processuale che, come tale, il giudice deve esaminare d’ufficio in ogni stadio
di causa. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
5. L’appellante critica il
Pretore per aver reputato applicabile al caso concreto l’art. 257 CPC
(memoriale, pag. 7 segg). Essa sostiene, in primo luogo, che il primo giudice
si sarebbe limitato a rimandare alle condizioni previste dalla disposizione in
questione nonché alla giurisprudenza in materia, senza esaminare l’adempimento
delle medesime. A torto. Infatti, da pag. 2 segg. della decisione impugnata il
Pretore ha proprio esaminato se la fattispecie riunisse i presupposti del
disposto testé menzionato. In particolare, egli ha diffusamente spiegato il
motivo per cui le obiezioni sollevate dalla convenuta non erano tali da
comportare l’inapplicabilità dell’art. 257 CPC. La banca sbaglia, quindi, anche
laddove afferma che il primo giudice avrebbe fondato il proprio ragionamento su
un nuovo criterio, ossia la dimostrazione di un interesse degno di protezione
da parte della convenuta. Basti rilevare, al riguardo, che la valutazione dei
contrapposti interessi non è contraria alla procedura dei casi manifesti ma,
anzi, ha semplicemente e proprio lo scopo di esaminare se, a fronte della tesi
dell’istante, le obiezioni della convenuta hanno sufficiente peso da
necessitarsi una procedura ordinaria (cfr. II CCA 12.2014.206 del 12 febbraio
2015 consid. 4). Secondo l’appellante, poi, la situazione giuridica non sarebbe
chiara e le stesse argomentazioni pretorili farebbero emergere delle
incertezze, laddove nella decisione querelata è indicato che “la convenuta
individua nei reati di riciclaggio e auto-riciclaggio la normativa topica
estera applicabile alla presente fattispecie. In realtà, la questione non è
evidente”. La banca dimentica, tuttavia, che il primo giudice ha poi
spiegato dettagliatamente il motivo per cui l’invocazione di tale norma non era
tale da inficiare l’applicazione dell’art. 257 CPC (decisione impugnata, pag. 5).
L’appellante non si confronta compiutamente con tale motivazione, così come non
adempie ai requisiti posti dagli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC laddove afferma
l’applicazione dell’art. 19 LDIP e dell’art. 20 CO, “l’incertezza giuridica
(…) determinata dalla continua evoluzione della posizione delle autorità
svizzere, in particolare della FINMA”, senza minimamente sostanziare la sua
argomentazione in relazione al caso concreto. Anche su questo punto l’appello è
di conseguenza irricevibile.
6. La convenuta valuta come
errate le considerazioni del Pretore riguardanti l’inapplicabilità della
Considerandi
modifica delle CG alla base dei rapporti con l’istante (appello, pag. 9 segg.).
Il primo giudice ha spiegato che la finzione di accettazione invocata dalla
banca non si attaglia alla fattispecie, dato che essa è applicabile, a
determinate condizioni, unicamente agli atti di adempimento del contratto
originario e non alle modifiche del medesimo. Il Pretore ha quindi sottolineato
che il silenzio della cliente deve essere valutato alla luce dell’art. 6 CO,
che però a sua volta non si attaglia al caso concreto, poiché la modifica delle
CG è peggiorativa per il cliente e migliorativa per la banca che ha operato la
medesima (decisione impugnata, pag. 2 seg.). L’appellante non contesta l’accertamento
pretorile sulla modalità di trasmissione della modifica delle CG. Essa si
limita ad affermare che tale modalità è stata richiesta dalla cliente medesima
al momento dell’apertura del conto e che le CG precedenti (CG 2008) prevedevano
la possibilità della loro modifica in ogni tempo con comunicazione mediante “qualsiasi
mezzo idoneo”, nonché la loro accettazione in mancanza di contestazione
entro trenta giorni dall’invio dell’avviso corrispondente. Questa Camera ha già
avuto modo di spiegare che per un adattamento importante delle condizioni
contrattuali – come è il caso nella fattispecie, ove la convenuta peraltro
nemmeno contesta la rilevanza dell’adattamento in questione – la banca non può
validamente sostenere l’esistenza di un consenso tacito del cliente, o
avvalersi della finzione di accettazione in caso di cosiddetta “posta
trattenere” (da ultimo: II CCA 12.2015.12 del 7 ottobre 2015 pag. 8 seg.).
A nulla muta il riferimento dell’appellante alla sentenza del Tribunale
federale inc.4C.378/2004. Al contrario della presente fattispecie in tal caso,
infatti, si trattava di addebiti controversi. Su questo punto l’appello è
quindi respinto.
7.
L’appellante insiste sul
fatto che a seguito della modifica delle CG la mancata esecuzione dell’ordine
di chiusura della relazione e di trasferimento degli averi era conforme agli
obblighi di diritto privato che disciplinano i rapporti tra banca e cliente
(memoriale, pag. 12). La censura non può essere condivisa. Infatti, come
evidenziato (sopra, consid. 6) l’argomentazione pretorile sull’inapplicabilità
della modifica delle CG resiste alla critica. La convenuta prosegue affermando
che il suo comportamento risulta legittimo anche tenuto conto delle conseguenze
che l’esecuzione dell’ordine potrebbero comportarle e che a suo dire devono
essere tenute in considerazione anche nell’ambito di un rapporto di diritto
privato. Essa non indica, tuttavia, di che conseguenze trattasi, sicché su
questo punto il gravame è irricevibile per carenza di motivazione (art. 310 e 311
cpv. 1 CPC).
8.
La convenuta ribadisce che
le direttive FINMA impongono di tenere in considerazione il diritto estero e
che in caso contrario la banca comprometterebbe la garanzia di un’attività e
una reputazione irreprensibile, rispettivamente rinvia a due decisioni della
FINMA, sostenendo che si tratta di due fattispecie concernenti “determinate
operazioni transfrontaliere” (appello, pag. 13 segg.). Sennonché, essa si
limita a un rinvio generico alle decisioni menzionate e alle direttive FINMA,
senza spiegare compiutamente né che analisi concreta è stata effettuata per
definire l’esistenza del rischio summenzionato, né in che misura tali decisioni
e direttive avrebbero ripercussioni nel caso concreto. L’appello è, inoltre,
irricevibile anche laddove la convenuta si lamenta del fatto che il primo
giudice non avrebbe tenuto in considerazione le direttive interne alla banca
(doc. 8), a suo dire adottate per rispondere alle aspettative dell’organo di
controllo in relazione ai rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni
transfrontaliere. Essa critica il Pretore poiché avrebbe in tal modo rinunciato
a esaminare gli elementi per stabilire se e in che misura la richiesta
dell’istante si ponesse in contrasto con la politica di gestione dei rischi
della banca (appello, pag. 11), rispettivamente non le avrebbe permesso di
avvalersi in particolare dell’interrogatorio e delle deposizioni delle parti,
che a suo dire avrebbero potuto fornire ulteriori elementi a comprova della sua
posizione, senza tuttavia specificare i medesimi, in chiaro spregio degli art.
310.
e 311 cpv. 1 CPC. Sia come sia, va detto che su questo punto l’appello
dovrebbe comunque essere respinto, poiché le direttive interne non sono cogenti
per i rapporti tra banca e cliente (cfr. Giovanni
Molo, Legittimità delle restrizioni bancarie nell’esecuzione delle
istruzioni dei clienti, novità fiscali, luglio-agosto 2015, pag. 34 in fondo e
35.
in alto).
9.
L’appellante sostiene, poi,
che nella fattispecie sarebbe raggiunta quella gravità tale da comportare il
rischio di imputabilità per i reati di riciclaggio e auto-riciclaggio italiani
(appello, pag. 15). Il Pretore ha spiegato che nel presente caso la
tracciabilità dei fondi è garantita, non solo perché si tratta di un bonifico e
non di un prelevamento in contanti, ma anche perché quei fondi sono destinati a
rimanere presso una banca in Svizzera (decisione impugnata, pag. 5 in mezzo).
Secondo la banca, invece, la normativa italiana non sarebbe limitata alle
operazioni non tracciabili, bensì “all’insieme delle movimentazioni,
quand’anche tracciabili, che per le modalità esecutive e/o per il Paese di
destinazione delle somme, possano rendere più difficile (se non impossibile) la
ricostruzione del fil rouge da parte dell’Autorità giudiziaria italiana, in
grado quindi di determinare quell’effetto di «ostacolo potenziale
sufficiente» per integrare l’elemento oggettivo della fattispecie di
riciclaggio”. Sennonché, quanto testé illustrato si esaurisce in una mera
ipotesi ed è privo di qualsiasi confronto con quanto diffusamente illustrato
dal primo giudice a pag. 5 della decisione impugnata. Inoltre, quanto da essa
illustrato a pag. 16 e 18 del proprio gravame – ove in sintesi paventa il
rischio che un trasferimento su un conto in un Paese diverso dall’Italia possa
“essere interpretato dalla giurisprudenza come «ostacolo» allo svolgimento
delle indagini” – si esaurisce in una mera ipotesi ed è privo di qualsiasi
confronto con quanto illustrato dal primo giudice. Lo stesso dicasi della
censura inerente all’ammontare del trasferimento, ossia di una somma
relativamente ingente che sarebbe tale, a suo dire, di adempiere i presupposti
del reato di auto-riciclaggio italiano. Ne consegue, peraltro, che le
argomentazioni formulate dalla convenuta da pag. 17 – volte a spiegare che la
normativa italiana dev’essere tenuta in considerazione in ragione dell’attività
irreprensibile giusta l’art. 3 cpv. 2 LBCR – sono inconferenti ai fini del
giudizio.
10.
A pag. 17 l’appellante afferma
che con la novella legislativa italiana, la parafazione dell’accordo fiscale
con l’Italia 23 febbraio 2015 e la cosiddetta “voluntary disclosure”,
sarebbe stato introdotto un nuovo rischio, ossia, a suo dire, quello di
possibile perseguimento della banca in concorso al reato di auto-riciclaggio.
Con le sue censure l’appellante, tuttavia, non si confronta validamente con le
diffuse argomentazioni pretorili indicate a pag. 5 segg. della decisione
impugnata. Al riguardo il gravame è pertanto irricevibile.
11.
L’appellante sostiene che il
Pretore avrebbe omesso di entrare nel merito della richiesta di applicazione
dell’art. 19 LDIP, limitandosi a rinviare a un contributo dottrinale
(memoriale, pag. 18). Il primo giudice ha spiegato che la pretesa di applicare
al caso concreto tale disposto era perfettamente infondata (decisione
impugnata, pag. 8). La convenuta sostiene che le normative antiriciclaggio “hanno
assunto nel corso degli anni una valenza sempre più centrale al punto di
assurgere a norme di salvaguardia dell’organizzazione sociale ed economica
nello Stato estero che le ha emanate”. Essa soggiunge che “attraverso la
sottoscrizione delle convenzioni internazionali che prevedono lo scambio
automatico di informazioni e tramite l’adattamento delle norme antiriciclaggio
svizzero, quest’evoluzione può ora essere considerata conforme alla concezione
svizzera del diritto”, concludendo nel senso che nulla osta, a suo dire, a
rinviare ai principi giurisprudenziali sviluppati con riferimento all’art. 19
LDIP “che impongono all’ordinamento giuridico svizzero (e quindi anche
nell’ambito di un rapporto contrattuale sottoposto a diritto svizzero) di
tenere conto degli effetti dell’applicazione di norme di diritto estero (…)”
(appello, pag. 19). La censura non può essere seguita. Infatti, l’applicazione
dell’art. 19 LDIP, di natura eccezionale, presuppone (oltre le altre condizioni
cumulative) che secondo la concezione giuridica svizzera sussista un interesse
manifestamente preponderante e degno di protezione affinché la norma estera sia
applicata. Sennonché, non esiste alcun interesse preponderante ad applicare in
maniera immediata le regole estere in materia di antiriciclaggio, posto come il
diritto svizzero conosce, nella materia, un sistema legislativo esaustivo.
Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.
12.
In definitiva, l’appello è
respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma del
giudizio impugnato. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC) e sono fissate in applicazione degli art. 2 cpv. 1, 7 cpv. 1, 9 cpv. 2 e
13.
LTG (v. BU 10 febbraio 2015, pag. 38 seg.). Le ripetibili sono calcolate
secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 Rtar. Il valore litigioso, valido
anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, è di € 574'764.52.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide: 1. L’appello 22 ottobre 2015 di AP
1, __________, è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali della
procedura di appello, di fr. 5'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a
suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte identico importo a
titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- avv. e,;
- avv. e,.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).