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Decisione

12.2015.197

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Prelievo di averi bancari

8 febbraio 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti in questione, precisando che la circostanza della residenza in

Spagna emergeva comunque già dai doc. H-M. Il Pretore non ha assunto agli atti

i documenti prodotti con lo scritto 30 settembre 2015. Dal giudizio qui

impugnato emerge in maniera evidente che tale rifiuto è motivato già dal fatto

che i mezzi di prova precedentemente assunti gli avevano consentito di fondare

il proprio convincimento (vedi, in particolare, pag. 2 in alto). Mal si

comprende, quindi, come l’appellante possa lagnarsi della violazione del suo

diritto di essere sentito. Va ricordato, peraltro, che tale diritto garantisce

alla parte di potersi, tra le altre cose, pronunciare su elementi che siano

influenti ai fini del giudizio. Nella fattispecie, come testé evidenziato,

difetta tale rilevanza. Su questo punto l’appello è quindi respinto.

4. L’appellante critica,

anzitutto, il Pretore per non aver vagliato compiutamente l’argomentazione

espressa a pag. 4 in alto delle proprie osservazioni di prima sede, secondo la

quale sebbene l’istanza sia stata inoltrata a nome di AO 1, __________, non vi

sarebbe alcun documento agli atti che consenta di determinare i poteri di firma

all’interno della società in questione e, di conseguenza, la legittimazione a

sottoscrivere la procura in favore dell’avv. RA 3. La banca soggiunge che da tale

procura nemmeno sarebbe possibile evincere chi l’ha sottoscritta (gravame, pag.

6 seg.). Al riguardo, il Pretore ha affermato che l’eccezione di carenza di

legittimazione attiva è infondata dato che __________ e l’ing. __________ sono

in possesso dell’integralità dei certificati azionari della società in

questione (decisione impugnata, pag. 1). Secondo l’appellante tale motivazione

sarebbe errata già per il motivo che l’istanza non è stata introdotta da questi

ultimi, bensì da AO 1

4.1 L’art. 68 cpv. 3 CPC prevede che il

rappresentante in giudizio deve legittimarsi mediante procura. L’esistenza di

una valida procura è un presupposto processuale (Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, vol. I, Art. 1-149 ZPO, Berna 2012, n. 13 ad art. 68),

come tale da esaminare d’ufficio dal giudice (art. 59 seg. CPC) in ogni stadio

di causa (Zingg in: Berner

Kommentar, vol. I, Art. 1-149 ZPO, Berna 2012, n. 19 ad art. 60). Gli atti

eseguiti senza che esista una valida procura possono comunque essere ratificati

dalla parte. Qualora non si provveda nemmeno entro il termine assegnato dal

giudice per rimediare a tale carenza, quelli nel frattempo compiuti sono

tuttavia estromessi dal procedimento. Se si tratta della petizione o

dell’istanza, occorre emanare un giudizio di irricevibilità (art. 59 cpv. 1 CPC

e contrario) (Sterchi in: Berner

Kommentar, op. cit., n. 16 seg. ad art. 68) e l’intero procedimento di prima

sede dev’essere dichiarato nullo (Zingg,

op. cit., n. 11 ad art. 59). È evidente che qualora a conferire il potere di

rappresentanza sia una persona giuridica, è necessario che le persone

firmatarie della procura siano legittimate ad agire in tal senso in nome e per

conto della società (Staehelin/Schweizer

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/

Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ͣ ediz., n. 28

ad art. 68; vedi DTF 141 II 80 consid. 1.3).

4.2. Nel certificato de constitution

di AO 1 del 1° luglio 2005 (doc. A, fogli 3-7) è indicato che “Los negocios de la sociedad serán administrados y dirigidos por la Junta Directiva. Con sujeciόn a lo dispuesto en la Ley

y a lo que estipula este Pacto Social, la Junta Directiva tendrá el control absoluto y la

direcciόn plena de los negocios de la sociedad y a tal efecto podrá sin limitaciόn: UNO. Representar a la

compañia en todas sus negociaciones con terceros, por medio de su Presidente o

el que haga las veces, y hacer cuanto fuere necesario para la representaciόn y para la defensa de los

bienes, haberes, derechos e intereses de la Compañia, judicial o

extrajudicialmente (…)” (punto 13). Dal medesimo certificato (punto

decimo) e da quello emesso dal Registro publico de Panama nell’ottobre

2005 (doc. A, primo foglio) emerge che presidente della società in questione è __________.

La procura in favore dell’avv. RA 3 (doc. E) è sottoscritta da __________ e __________,

così come risulta dal confronto delle firme con quelle indicate nella Director’s

resolution of Dorosa Corp. Panama del 1° luglio 2005 (doc. A, foglio 2). In

questa sede l’appellante ha prodotto un estratto internet inerente AO 1

relativo ai suoi membri, la procura 6 novembre 2015 sottoscritta da __________

e __________ con apostilla, un email 4 novembre 2015, nonché la copia e

l’originale dell’estratto di commercio del Registro pubblico di Panama, datato

13 novembre 2015. Da questo risulta che __________ è presidente di AO 1. Ne

consegue che questi ha validamente sottoscritto le procure summenzionate e che,

quindi, l’avv. RA 3 ha la qualità di rappresentante professionale in giudizio

nella presente causa.

4.3 La controparte sostiene, con

scritto 30 novembre 2015, che i documenti prodotti nella procedura di appello

sono irricevibili poiché versati in violazione dell’art. 317 CPC. A torto.

Infatti, come suddetto l’esistenza di una valida procura è un presupposto

processuale che, come tale, il giudice deve esaminare d’ufficio in ogni stadio

di causa. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

5. L’appellante critica il

Pretore per aver reputato applicabile al caso concreto l’art. 257 CPC

(memoriale, pag. 7 segg). Essa sostiene, in primo luogo, che il primo giudice

si sarebbe limitato a rimandare alle condizioni previste dalla disposizione in

questione nonché alla giurisprudenza in materia, senza esaminare l’adempimento

delle medesime. A torto. Infatti, da pag. 2 segg. della decisione impugnata il

Pretore ha proprio esaminato se la fattispecie riunisse i presupposti del

disposto testé menzionato. In particolare, egli ha diffusamente spiegato il

motivo per cui le obiezioni sollevate dalla convenuta non erano tali da

comportare l’inapplicabilità dell’art. 257 CPC. La banca sbaglia, quindi, anche

laddove afferma che il primo giudice avrebbe fondato il proprio ragionamento su

un nuovo criterio, ossia la dimostrazione di un interesse degno di protezione

da parte della convenuta. Basti rilevare, al riguardo, che la valutazione dei

contrapposti interessi non è contraria alla procedura dei casi manifesti ma,

anzi, ha semplicemente e proprio lo scopo di esaminare se, a fronte della tesi

dell’istante, le obiezioni della convenuta hanno sufficiente peso da

necessitarsi una procedura ordinaria (cfr. II CCA 12.2014.206 del 12 febbraio

2015 consid. 4). Secondo l’appellante, poi, la situazione giuridica non sarebbe

chiara e le stesse argomentazioni pretorili farebbero emergere delle

incertezze, laddove nella decisione querelata è indicato che “la convenuta

individua nei reati di riciclaggio e auto-riciclaggio la normativa topica

estera applicabile alla presente fattispecie. In realtà, la questione non è

evidente”. La banca dimentica, tuttavia, che il primo giudice ha poi

spiegato dettagliatamente il motivo per cui l’invocazione di tale norma non era

tale da inficiare l’applicazione dell’art. 257 CPC (decisione impugnata, pag. 5).

L’appellante non si confronta compiutamente con tale motivazione, così come non

adempie ai requisiti posti dagli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC laddove afferma

l’applicazione dell’art. 19 LDIP e dell’art. 20 CO, “l’incertezza giuridica

(…) determinata dalla continua evoluzione della posizione delle autorità

svizzere, in particolare della FINMA”, senza minimamente sostanziare la sua

argomentazione in relazione al caso concreto. Anche su questo punto l’appello è

di conseguenza irricevibile.

6. La convenuta valuta come

errate le considerazioni del Pretore riguardanti l’inapplicabilità della

Considerandi

modifica delle CG alla base dei rapporti con l’istante (appello, pag. 9 segg.).

Il primo giudice ha spiegato che la finzione di accettazione invocata dalla

banca non si attaglia alla fattispecie, dato che essa è applicabile, a

determinate condizioni, unicamente agli atti di adempimento del contratto

originario e non alle modifiche del medesimo. Il Pretore ha quindi sottolineato

che il silenzio della cliente deve essere valutato alla luce dell’art. 6 CO,

che però a sua volta non si attaglia al caso concreto, poiché la modifica delle

CG è peggiorativa per il cliente e migliorativa per la banca che ha operato la

medesima (decisione impugnata, pag. 2 seg.). L’appellante non contesta l’accertamento

pretorile sulla modalità di trasmissione della modifica delle CG. Essa si

limita ad affermare che tale modalità è stata richiesta dalla cliente medesima

al momento dell’apertura del conto e che le CG precedenti (CG 2008) prevedevano

la possibilità della loro modifica in ogni tempo con comunicazione mediante “qualsiasi

mezzo idoneo”, nonché la loro accettazione in mancanza di contestazione

entro trenta giorni dall’invio dell’avviso corrispondente. Questa Camera ha già

avuto modo di spiegare che per un adattamento importante delle condizioni

contrattuali – come è il caso nella fattispecie, ove la convenuta peraltro

nemmeno contesta la rilevanza dell’adattamento in questione – la banca non può

validamente sostenere l’esistenza di un consenso tacito del cliente, o

avvalersi della finzione di accettazione in caso di cosiddetta “posta

trattenere” (da ultimo: II CCA 12.2015.12 del 7 ottobre 2015 pag. 8 seg.).

A nulla muta il riferimento dell’appellante alla sentenza del Tribunale

federale inc.4C.378/2004. Al contrario della presente fattispecie in tal caso,

infatti, si trattava di addebiti controversi. Su questo punto l’appello è

quindi respinto.

7.

L’appellante insiste sul

fatto che a seguito della modifica delle CG la mancata esecuzione dell’ordine

di chiusura della relazione e di trasferimento degli averi era conforme agli

obblighi di diritto privato che disciplinano i rapporti tra banca e cliente

(memoriale, pag. 12). La censura non può essere condivisa. Infatti, come

evidenziato (sopra, consid. 6) l’argomentazione pretorile sull’inapplicabilità

della modifica delle CG resiste alla critica. La convenuta prosegue affermando

che il suo comportamento risulta legittimo anche tenuto conto delle conseguenze

che l’esecuzione dell’ordine potrebbero comportarle e che a suo dire devono

essere tenute in considerazione anche nell’ambito di un rapporto di diritto

privato. Essa non indica, tuttavia, di che conseguenze trattasi, sicché su

questo punto il gravame è irricevibile per carenza di motivazione (art. 310 e 311

cpv. 1 CPC).

8.

La convenuta ribadisce che

le direttive FINMA impongono di tenere in considerazione il diritto estero e

che in caso contrario la banca comprometterebbe la garanzia di un’attività e

una reputazione irreprensibile, rispettivamente rinvia a due decisioni della

FINMA, sostenendo che si tratta di due fattispecie concernenti “determinate

operazioni transfrontaliere” (appello, pag. 13 segg.). Sennonché, essa si

limita a un rinvio generico alle decisioni menzionate e alle direttive FINMA,

senza spiegare compiutamente né che analisi concreta è stata effettuata per

definire l’esistenza del rischio summenzionato, né in che misura tali decisioni

e direttive avrebbero ripercussioni nel caso concreto. L’appello è, inoltre,

irricevibile anche laddove la convenuta si lamenta del fatto che il primo

giudice non avrebbe tenuto in considerazione le direttive interne alla banca

(doc. 8), a suo dire adottate per rispondere alle aspettative dell’organo di

controllo in relazione ai rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni

transfrontaliere. Essa critica il Pretore poiché avrebbe in tal modo rinunciato

a esaminare gli elementi per stabilire se e in che misura la richiesta

dell’istante si ponesse in contrasto con la politica di gestione dei rischi

della banca (appello, pag. 11), rispettivamente non le avrebbe permesso di

avvalersi in particolare dell’interrogatorio e delle deposizioni delle parti,

che a suo dire avrebbero potuto fornire ulteriori elementi a comprova della sua

posizione, senza tuttavia specificare i medesimi, in chiaro spregio degli art.

310.

e 311 cpv. 1 CPC. Sia come sia, va detto che su questo punto l’appello

dovrebbe comunque essere respinto, poiché le direttive interne non sono cogenti

per i rapporti tra banca e cliente (cfr. Giovanni

Molo, Legittimità delle restrizioni bancarie nell’esecuzione delle

istruzioni dei clienti, novità fiscali, luglio-agosto 2015, pag. 34 in fondo e

35.

in alto).

9.

L’appellante sostiene, poi,

che nella fattispecie sarebbe raggiunta quella gravità tale da comportare il

rischio di imputabilità per i reati di riciclaggio e auto-riciclaggio italiani

(appello, pag. 15). Il Pretore ha spiegato che nel presente caso la

tracciabilità dei fondi è garantita, non solo perché si tratta di un bonifico e

non di un prelevamento in contanti, ma anche perché quei fondi sono destinati a

rimanere presso una banca in Svizzera (decisione impugnata, pag. 5 in mezzo).

Secondo la banca, invece, la normativa italiana non sarebbe limitata alle

operazioni non tracciabili, bensì “all’insieme delle movimentazioni,

quand’anche tracciabili, che per le modalità esecutive e/o per il Paese di

destinazione delle somme, possano rendere più difficile (se non impossibile) la

ricostruzione del fil rouge da parte dell’Autorità giudiziaria italiana, in

grado quindi di determinare quell’effetto di «ostacolo potenziale

sufficiente» per integrare l’elemento oggettivo della fattispecie di

riciclaggio”. Sennonché, quanto testé illustrato si esaurisce in una mera

ipotesi ed è privo di qualsiasi confronto con quanto diffusamente illustrato

dal primo giudice a pag. 5 della decisione impugnata. Inoltre, quanto da essa

illustrato a pag. 16 e 18 del proprio gravame – ove in sintesi paventa il

rischio che un trasferimento su un conto in un Paese diverso dall’Italia possa

“essere interpretato dalla giurisprudenza come «ostacolo» allo svolgimento

delle indagini” – si esaurisce in una mera ipotesi ed è privo di qualsiasi

confronto con quanto illustrato dal primo giudice. Lo stesso dicasi della

censura inerente all’ammontare del trasferimento, ossia di una somma

relativamente ingente che sarebbe tale, a suo dire, di adempiere i presupposti

del reato di auto-riciclaggio italiano. Ne consegue, peraltro, che le

argomentazioni formulate dalla convenuta da pag. 17 – volte a spiegare che la

normativa italiana dev’essere tenuta in considerazione in ragione dell’attività

irreprensibile giusta l’art. 3 cpv. 2 LBCR – sono inconferenti ai fini del

giudizio.

10.

A pag. 17 l’appellante afferma

che con la novella legislativa italiana, la parafazione dell’accordo fiscale

con l’Italia 23 febbraio 2015 e la cosiddetta “voluntary disclosure”,

sarebbe stato introdotto un nuovo rischio, ossia, a suo dire, quello di

possibile perseguimento della banca in concorso al reato di auto-riciclaggio.

Con le sue censure l’appellante, tuttavia, non si confronta validamente con le

diffuse argomentazioni pretorili indicate a pag. 5 segg. della decisione

impugnata. Al riguardo il gravame è pertanto irricevibile.

11.

L’appellante sostiene che il

Pretore avrebbe omesso di entrare nel merito della richiesta di applicazione

dell’art. 19 LDIP, limitandosi a rinviare a un contributo dottrinale

(memoriale, pag. 18). Il primo giudice ha spiegato che la pretesa di applicare

al caso concreto tale disposto era perfettamente infondata (decisione

impugnata, pag. 8). La convenuta sostiene che le normative antiriciclaggio “hanno

assunto nel corso degli anni una valenza sempre più centrale al punto di

assurgere a norme di salvaguardia dell’organizzazione sociale ed economica

nello Stato estero che le ha emanate”. Essa soggiunge che “attraverso la

sottoscrizione delle convenzioni internazionali che prevedono lo scambio

automatico di informazioni e tramite l’adattamento delle norme antiriciclaggio

svizzero, quest’evoluzione può ora essere considerata conforme alla concezione

svizzera del diritto”, concludendo nel senso che nulla osta, a suo dire, a

rinviare ai principi giurisprudenziali sviluppati con riferimento all’art. 19

LDIP “che impongono all’ordinamento giuridico svizzero (e quindi anche

nell’ambito di un rapporto contrattuale sottoposto a diritto svizzero) di

tenere conto degli effetti dell’applicazione di norme di diritto estero (…)”

(appello, pag. 19). La censura non può essere seguita. Infatti, l’applicazione

dell’art. 19 LDIP, di natura eccezionale, presuppone (oltre le altre condizioni

cumulative) che secondo la concezione giuridica svizzera sussista un interesse

manifestamente preponderante e degno di protezione affinché la norma estera sia

applicata. Sennonché, non esiste alcun interesse preponderante ad applicare in

maniera immediata le regole estere in materia di antiriciclaggio, posto come il

diritto svizzero conosce, nella materia, un sistema legislativo esaustivo.

Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.

12.

In definitiva, l’appello è

respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma del

giudizio impugnato. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC) e sono fissate in applicazione degli art. 2 cpv. 1, 7 cpv. 1, 9 cpv. 2 e

13.

LTG (v. BU 10 febbraio 2015, pag. 38 seg.). Le ripetibili sono calcolate

secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 Rtar. Il valore litigioso, valido

anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, è di € 574'764.52.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide: 1. L’appello 22 ottobre 2015 di AP

1, __________, è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali della

procedura di appello, di fr. 5'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a

suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte identico importo a

titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- avv. e,;

- avv. e,.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).