12.2015.20
Procedura sommaria di tutela dei casi manifesti, espulsione di ex conduttore in mora dopo disdetta straordinaria, appello manifestamente irricevibile per carenza di motivazione valida
24 febbraio 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.20
Lugano
24 febbraio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale
giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
per
statuire nella causa inc. n. SO.2014.5286 (procedura sommaria, tutela dei casi
manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
promossa con istanza 11 dicembre 2014 da
AO 1
AO 2
contro
AP
1 e
,
chiedente l’espulsione
del conduttore e della moglie dall’appartamento di 4 ½ locali al quarto piano,
dalla cantina, dal parcheggio e dal garage n. 4 nella Residenza __________, domanda
che il Pretore ha accolto con decisione 16 gennaio 2015, ordinando ai coniugi
convenuti di mettere a disposizione degli istanti entro il 9 febbraio 2015 l’appartamento
e disponendone l’esecuzione effettiva;
appellante il convenuto AP
1, che con atto del 28 gennaio 2015 dichiara di ricorrere contro la decisione
del Pretore e chiede “se fosse possibile di allungare di qualche mese lo
sfratto”, per poter “risistemare la nostra situazione finanziaria”;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con contratto del 6 novembre
2013 AO 2 e AO 1 hanno concesso in locazione a AP 1 un appartamento di 4 ½
locali al quarto piano dello stabile denominato Residenza __________, per
abitazione familiare destinata a 4 persone, con una pigione mensile di fr. 2'490.-
oltre a un acconto di fr. 150.- (doc. A) per le spese accessorie;
che dopo svariati solleciti
telefonici, con lettera 8 settembre 2014 i locatori hanno chiesto al
conduttore, con copia alla moglie di questi, il pagamento dei canoni di
locazione di luglio, agosto e settembre, per un totale di fr. 7'470.-, entro 30
giorni, con la comminatoria della procedura di sfratto in caso di mancato pagamento
nel termine (doc. D);
che il 14 ottobre 2014 i locatori
hanno notificato separatamente al conduttore e alla moglie, con l’apposito
formulario ufficiale, la disdetta del contratto di locazione per la scadenza
del 30 novembre 2014 (doc. E);
che il conduttore e la moglie si
sono rivolti il 24 ottobre 2014 all’Ufficio di conciliazione in materia di
locazione di Massagno, chiedendo di prolungare il termine della disdetta fino
al termine necessario per poter trovare un nuovo appartamento;
che l’Ufficio di conciliazione ha
rilasciato il 21 novembre 2014 al conduttore e alla moglie l’autorizzazione ad
agire (doc. F);
che con istanza 11 dicembre 2014
Fatti
i locatori hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
l’espulsione in procedura sommaria dell’ex conduttore e della moglie
dall’appartamento oggetto del contratto disdetto;
che all’udienza del 14 gennaio
2015, alla quale sono comparsi unicamente gli istanti, questi ultimi hanno confermato
la domanda di espulsione, chiedendo anche l’esecuzione effettiva della
decisione;
che la convenuta ha comunicato il
medesimo giorno di non aver potuto comparire in udienza all’orario indicato per
problemi legati al traffico, riservandosi di inviare giustificativi sanitari
atti a scusare l’assenza del marito;
che con decisione 16 gennaio 2015
il Pretore ha accertato che la disdetta straordinaria per mora era valida, che
i convenuti non avevano avviato la procedura giudiziaria di contestazione della
disdetta, che sarebbe stata a ogni modo priva di fondamento, e ha fatto
pertanto ordine ai convenuti di riconsegnare entro il 9 febbraio 2015
l’appartamento agli istanti, disponendo l’esecuzione effettiva dell’espulsione;
che con atto del 28 gennaio 2015 AP
1 dichiara di ricorrere contro la decisione del Pretore, spiegando i motivi per
i quali non aveva potuto presentarsi all’udienza e per i quali non aveva potuto
trovare un accordo con gli istanti, che esigevano il pagamento integrale delle
pigioni arretrate;
che l’appello non è
stato notificato alla controparte;
che contro una decisione emanata
in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno
fr. 10'000.-, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni
(art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);
che il Pretore ha indicato come
rimedio contro la sua decisione l’appello e ha determinato in fr. 89'640.- in
valore litigioso;
che ci si potrebbe interrogare su
tale scelta, poiché in assenza di una contestazione della disdetta il valore
della procedura di espulsione del conduttore può essere tutt'al più assimilato
al valore ipotetico dell'utilizzo dell'ente locato fino a che lo sfratto non
può essere eseguito (sentenze del Tribunale federale 22 agosto 2007 4A_72/2007
consid. 2.2, 26 settembre 2007 4A_266/2007 consid. 2.2.2, 30 luglio 2010
5A_295/2010 consid. 1.2);
che il quesito può comunque
rimanere irrisolto, visto l’esito dell’appello, come si vedrà in seguito;
che il Pretore ha accertato la
validità della disdetta straordinaria per mora del contratto di locazione,
l’assenza di una procedura giudiziaria di contestazione della disdetta e la
mancata riconsegna dei locali alla scadenza del 30 novembre 2014, ordinando
quindi l’espulsione dei convenuti dall’appartamento occupato entro il 9
febbraio 2015, per tener conto delle esigenze della famiglia di quattro
persone, di cui due giovani in età scolastica;
che il conduttore non ha avviato
la procedura giudiziaria per la contestazione della disdetta nel termine
impartito dall’Ufficio di conciliazione, né lo ha fatto la moglie;
che l’appello deve essere
motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,
per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317; Bohnet, Le droit du bail en procédure
civile suisse, 16e Séminaire sûr le droit du bail, 2010, Neuchâtel,
n. 207 pag. 56);
che l’appellante non contesta di
Considerandi
essere in mora, dichiarandosi disposto a pagare gli arretrati a rate e spiega i
motivi per i quali lui e la moglie non sono comparsi all’udienza di
discussione, producendo 5 documenti, e indicando altresì il cambiamento di
richieste del locatore rispetto a quanto a suo tempo concordato;
che le nuove argomentazioni
sviluppate in questa sede dal convenuto e i nuovi documenti prodotti in questa
sede non possono essere ammessi, i giudici d’appello dovendo decidere solo
sulla base delle argomentazioni e delle prove assunte dal giudice di prima sede
(sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012, pubb. in SJ
2013.
I 129, II CCA 12 marzo 2013, inc. 12.2013.30);
che dagli atti della causa
SO.2014.5286 i fatti sono chiari (mora del conduttore, disdetta straordinaria
per mora ai sensi dell’art. 257d CO e mancata riconsegna dell’ente locato alla
scadenza del 30 novembre 2014) e la situazione giuridica è chiara, poiché
dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi
dell’art. 257d CO, il conduttore ammettendo pacificamente di essere in mora;
che la comminatoria di pagamento
e la disdetta del contratto di locazione sono state inviate separatamente anche
alla moglie del conduttore, come prevede esplicitamente l’art. 266n CO;
che a ragione pertanto il Pretore
ha deciso l’espulsione del convenuto e della moglie dall’ente locato con la
procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC);
che l’appello del convenuto,
fondato su nuove argomentazioni e nuovi mezzi di prova, è irricevibile e non
può essere esaminato nel merito;
che l’appellante chiede di
“allungare di qualche mese lo sfratto al fine di risistemare la nostra
situazione finanziaria”, facendo valere la necessità per le figlie agli studi
di poter terminare la scuola in Svizzera;
che nell’esecuzione di una
decisione giudiziaria l’autorità deve rispettare il principio costituzionale
della proporzionalità e nel caso dell’espulsione da un immobile deve evitare
che le persone interessate siano improvvisamente private dell'alloggio
(sentenza del Tribunale federale del 19 maggio 2014 4A_207/2014);
che l’espulsione deve essere
eseguita con rispetto, in particolare se motivi umanitari esigono una
moratoria, che deve comunque essere breve e non deve equivalere a una proroga
del contratto (DTF 117 Ia 336 consid. 2b pag. 339), per altro esclusa se la
disdetta è stata data per mora del conduttore (art. 272a cpv. 1 CO);
che il Pretore ha deciso
l’espulsione dall’alloggio nel termine di tre settimane proprio per tener conto
delle difficoltà oggettive della famiglia e in seconda istanza l’appellante ha
ottenuto una moratoria di fatto di almeno un mese;
che l’espulsione dall’alloggio
non pregiudica la permanenza in Svizzera della famiglia, che può trovare un’altra
abitazione adeguata alle proprie mutate condizioni economiche;
che l’appellante non può in
definitiva prevalersi di circostanze tali da impedire l’esecuzione dell’ordine
di espulsione (art. 341 cpv. 3 CPC);
che l’espulsione dall’abitazione
è pertanto da effettuarsi come ordinato dal Pretore nella decisione 16 gennaio
2015, senza ulteriori dilazioni, se non quelle eventualmente concesse dagli
istanti;
che in definitiva l’appello,
manifestamente irricevibile, può essere deciso dalla Camera nella composizione
a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare
l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1CPC);
che le spese processuali
dell’appello vanno a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono
ripetibili agli istanti, ai quali non è stato chiesto di esprimersi
sull’appello;
che nella commisurazione delle
spese processuali si è tenuto conto del valore di fr. 89'640.- e dei parametri previsti
dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura sommaria di tale valore
(art. 7, 9, 13 LTG, versione in vigore dal 10 febbraio 2015);
che un ricorso al Tribunale
federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata
una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3
LTF);
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 28 gennaio 2015
di AP 1 è irricevibile e la decisione 16 gennaio 2015 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, inc. SO.2014.5286, è confermata.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 200.-, già anticipate da AP 1, rimangono a suo carico. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente
giudice Epiney-Colombo
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).