Lexipedia

Decisione

12.2015.20

Procedura sommaria di tutela dei casi manifesti, espulsione di ex conduttore in mora dopo disdetta straordinaria, appello manifestamente irricevibile per carenza di motivazione valida

24 febbraio 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i locatori hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

l’espulsione in procedura sommaria dell’ex conduttore e della moglie

dall’appartamento oggetto del contratto disdetto;

che all’udienza del 14 gennaio

2015, alla quale sono comparsi unicamente gli istanti, questi ultimi hanno confermato

la domanda di espulsione, chiedendo anche l’esecuzione effettiva della

decisione;

che la convenuta ha comunicato il

medesimo giorno di non aver potuto comparire in udienza all’orario indicato per

problemi legati al traffico, riservandosi di inviare giustificativi sanitari

atti a scusare l’assenza del marito;

che con decisione 16 gennaio 2015

il Pretore ha accertato che la disdetta straordinaria per mora era valida, che

i convenuti non avevano avviato la procedura giudiziaria di contestazione della

disdetta, che sarebbe stata a ogni modo priva di fondamento, e ha fatto

pertanto ordine ai convenuti di riconsegnare entro il 9 febbraio 2015

l’appartamento agli istanti, disponendo l’esecuzione effettiva dell’espulsione;

che con atto del 28 gennaio 2015 AP

1 dichiara di ricorrere contro la decisione del Pretore, spiegando i motivi per

i quali non aveva potuto presentarsi all’udienza e per i quali non aveva potuto

trovare un accordo con gli istanti, che esigevano il pagamento integrale delle

pigioni arretrate;

che l’appello non è

stato notificato alla controparte;

che contro una decisione emanata

in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno

fr. 10'000.-, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni

(art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);

che il Pretore ha indicato come

rimedio contro la sua decisione l’appello e ha determinato in fr. 89'640.- in

valore litigioso;

che ci si potrebbe interrogare su

tale scelta, poiché in assenza di una contestazione della disdetta il valore

della procedura di espulsione del conduttore può essere tutt'al più assimilato

al valore ipotetico dell'utilizzo dell'ente locato fino a che lo sfratto non

può essere eseguito (sentenze del Tribunale federale 22 agosto 2007 4A_72/2007

consid. 2.2, 26 settembre 2007 4A_266/2007 consid. 2.2.2, 30 luglio 2010

5A_295/2010 consid. 1.2);

che il quesito può comunque

rimanere irrisolto, visto l’esito dell’appello, come si vedrà in seguito;

che il Pretore ha accertato la

validità della disdetta straordinaria per mora del contratto di locazione,

l’assenza di una procedura giudiziaria di contestazione della disdetta e la

mancata riconsegna dei locali alla scadenza del 30 novembre 2014, ordinando

quindi l’espulsione dei convenuti dall’appartamento occupato entro il 9

febbraio 2015, per tener conto delle esigenze della famiglia di quattro

persone, di cui due giovani in età scolastica;

che il conduttore non ha avviato

la procedura giudiziaria per la contestazione della disdetta nel termine

impartito dall’Ufficio di conciliazione, né lo ha fatto la moglie;

che l’appello deve essere

motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,

per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317; Bohnet, Le droit du bail en procédure

civile suisse, 16e Séminaire sûr le droit du bail, 2010, Neuchâtel,

n. 207 pag. 56);

che l’appellante non contesta di

Considerandi

essere in mora, dichiarandosi disposto a pagare gli arretrati a rate e spiega i

motivi per i quali lui e la moglie non sono comparsi all’udienza di

discussione, producendo 5 documenti, e indicando altresì il cambiamento di

richieste del locatore rispetto a quanto a suo tempo concordato;

che le nuove argomentazioni

sviluppate in questa sede dal convenuto e i nuovi documenti prodotti in questa

sede non possono essere ammessi, i giudici d’appello dovendo decidere solo

sulla base delle argomentazioni e delle prove assunte dal giudice di prima sede

(sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012, pubb. in SJ

2013.

I 129, II CCA 12 marzo 2013, inc. 12.2013.30);

che dagli atti della causa

SO.2014.5286 i fatti sono chiari (mora del conduttore, disdetta straordinaria

per mora ai sensi dell’art. 257d CO e mancata riconsegna dell’ente locato alla

scadenza del 30 novembre 2014) e la situazione giuridica è chiara, poiché

dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi

dell’art. 257d CO, il conduttore ammettendo pacificamente di essere in mora;

che la comminatoria di pagamento

e la disdetta del contratto di locazione sono state inviate separatamente anche

alla moglie del conduttore, come prevede esplicitamente l’art. 266n CO;

che a ragione pertanto il Pretore

ha deciso l’espulsione del convenuto e della moglie dall’ente locato con la

procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC);

che l’appello del convenuto,

fondato su nuove argomentazioni e nuovi mezzi di prova, è irricevibile e non

può essere esaminato nel merito;

che l’appellante chiede di

“allungare di qualche mese lo sfratto al fine di risistemare la nostra

situazione finanziaria”, facendo valere la necessità per le figlie agli studi

di poter terminare la scuola in Svizzera;

che nell’esecuzione di una

decisione giudiziaria l’autorità deve rispettare il principio costituzionale

della proporzionalità e nel caso dell’espulsione da un immobile deve evitare

che le persone interessate siano improvvisamente private dell'alloggio

(sentenza del Tribunale federale del 19 maggio 2014 4A_207/2014);

che l’espulsione deve essere

eseguita con rispetto, in particolare se motivi umanitari esigono una

moratoria, che deve comunque essere breve e non deve equivalere a una proroga

del contratto (DTF 117 Ia 336 consid. 2b pag. 339), per altro esclusa se la

disdetta è stata data per mora del conduttore (art. 272a cpv. 1 CO);

che il Pretore ha deciso

l’espulsione dall’alloggio nel termine di tre settimane proprio per tener conto

delle difficoltà oggettive della famiglia e in seconda istanza l’appellante ha

ottenuto una moratoria di fatto di almeno un mese;

che l’espulsione dall’alloggio

non pregiudica la permanenza in Svizzera della famiglia, che può trovare un’altra

abitazione adeguata alle proprie mutate condizioni economiche;

che l’appellante non può in

definitiva prevalersi di circostanze tali da impedire l’esecuzione dell’ordine

di espulsione (art. 341 cpv. 3 CPC);

che l’espulsione dall’abitazione

è pertanto da effettuarsi come ordinato dal Pretore nella decisione 16 gennaio

2015, senza ulteriori dilazioni, se non quelle eventualmente concesse dagli

istanti;

che in definitiva l’appello,

manifestamente irricevibile, può essere deciso dalla Camera nella composizione

a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare

l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1CPC);

che le spese processuali

dell’appello vanno a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono

ripetibili agli istanti, ai quali non è stato chiesto di esprimersi

sull’appello;

che nella commisurazione delle

spese processuali si è tenuto conto del valore di fr. 89'640.- e dei parametri previsti

dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura sommaria di tale valore

(art. 7, 9, 13 LTG, versione in vigore dal 10 febbraio 2015);

che un ricorso al Tribunale

federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata

una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3

LTF);

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 28 gennaio 2015

di AP 1 è irricevibile e la decisione 16 gennaio 2015 del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 4, inc. SO.2014.5286, è confermata.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 200.-, già anticipate da AP 1, rimangono a suo carico. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente

giudice Epiney-Colombo

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).