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Decisione

12.2015.202

Appalto - mercede (fattura non pagata a un terzo)

31 gennaio 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I convenuti si sono integralmente

opposti alla petizione.

3. Il Pretore, con decisione 6

ottobre 2015, ha parzialmente accolto la petizione ed ha così condannato i

convenuti in solido al pagamento di fr. 27'449.60 oltre interessi, ponendo la

tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese, incluse quelle peritali, per 2/5 a

carico dei convenuti in solido e per 3/5 a carico dell’attrice, tenuta altresì

a rifondere alla controparte, sempre in solido,

fr. 3'500.- per ripetibili. Per quanto qui interessa, egli ha riconosciuto a

favore dell’attrice unicamente fr. 3'337.10 per le opere da elettricista comprese

nei “lavori eseguiti come da contratto fino al 18.12.2012” e fr. 24'112.50 a

titolo di “perdita di guadagno sul contratto generale d’appalto”.

4. Il giudizio pretorile è

stato impugnato da entrambe le parti.

Con appello 4 novembre 2015,

avversato dall'attrice con risposta 16 dicembre 2015, i convenuti, ritenendo

infondate le pretese attoree ammesse dal Pretore, hanno chiesto di respingere

la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Con appello incidentale 16

dicembre 2015, avversato dai convenuti con risposta 18 gennaio 2016, l’attrice,

ribadendo il buon fondamento della pretesa di fr. 16'233.40 per lo “studio di

varianti e piani esecutivi” (fr. 4’244.40 per studio di varianti con vista 3D,

fr. 9'644.40 per piani esecutivi e fr. 2'344.60 per diversi lavori e controllo

piani), ha invece chiesto l’accoglimento della petizione per fr. 43'683.- oltre

interessi, pure con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.

5. Nella sua decisione il giudice

di prime cure ha rilevato, per quanto riguardava le opere da elettricista

comprese nei “lavori eseguiti come da contratto fino al 18.12.2012” e meglio

per i lavori subappaltati a __________ (doc. O3 e O4), che l’istruttoria (teste

Considerandi

__________) aveva confermato l’effettiva esecuzione di quanto descritto nella sua

liquidazione parziale e nella relativa fattura, che a tutt’oggi non era stata

ancora saldata. Appurata peritalmente la congruità della pretesa, egli ha

pertanto riconosciuto all’attrice i fr. 3'337.10 esposti da quella ditta.

5.1

In questa sede i convenuti

hanno contestato il loro obbligo risarcitorio nei confronti dell’attrice,

evidenziando come costei non avesse saldato quella fattura a __________ e con

ciò non avesse ancora subito alcun pregiudizio.

5.2

L’osservazione dei

convenuti, pur pertinente, nella fattispecie non è tale da impedire

l’accoglimento della pretesa attorea.

Il Tribunale federale ha recentemente

(TF 20 luglio 2009 4A_520/2008 consid. 5.1) già avuto modo di stabilire che, affinché

si possa parlare di una diminuzione involontaria del patrimonio del creditore

che è contemporaneamente debitore di un terzo, è in effetti necessario poter

ritenere con certezza che quel terzo farà valere la propria pretesa, fermo

restando, però, che, nell’ambito di negozi giuridici in cui sono in gioco gli

interessi economici delle parti, si può di regola ammettere che le relative

pretese verranno fatte valere. In definitiva, secondo l’Alta Corte, qualora si

possa ritenere che in caso di litigio essi verrebbero con ogni probabilità riconosciuti

giudizialmente, tali crediti vanno inseriti nella contabilità del creditore come

passivi.

Nel caso concreto non vi è motivo

di ritenere, né i convenuti lo hanno preteso, che __________ abbia l’intenzione

di rinunciare all’incasso delle sue spettanze nei confronti dell’attrice, che -

come detto - non è per altro presunta. Tutt’altro. Il teste __________ (p. 2),

elettricista di quella ditta, ha in effetti confermato che la fattura di fr. 3'337.10

(doc. O3 e O4) non era stata pagata alla sua società perché l’attrice gli aveva

detto di essere in causa con i convenuti e che il pagamento sarebbe così avvenuto

appena le “cose” sarebbero state sistemate. E, come si è visto e del resto non è

più contestato in questa sede dai convenuti, la pretesa di __________ era

fondata.

6.

Nel giudizio qui impugnato

(p. 8) il Pretore ha confermato il buon fondamento della pretesa di fr.

6'177.60 vantata dall’attrice a titolo di “retribuzione del mandato in % di fr.

620'000.- secondo norme SIA 102 (2003)”, salvo poi aver omesso di considerarla

nei crediti complessivamente a lei dovuti e dunque di riconoscergliela nel

Dispositivo

dispositivo. In questa sede, invero assai sorprendentemente, nessuna delle

parti si è espressa sulla “dimenticanza” del giudice di prime cure, né soprattutto

ha censurato il suo giudizio che riteneva fondata quella pretesa. Dovendosi in

definitiva ritenere che nell’occasione il Pretore è incorso in un manifesto

errore di calcolo o comunque di scritturazione, che può sempre essere

rettificato (art. 334 cpv. 1 e 2 CPC), questa Camera, d’ufficio, provvede

pertanto a correggere quell’errore (II CCA 7 maggio 2012 inc. n. 12.2010.75, 27

febbraio 2014 inc. n. 12.2012.19) e dunque a riconoscere all’attrice la somma

di fr. 6'177.60.

7. Nel prosieguo del suo

esposto il Pretore si è chinato sulla pretesa attorea riferita allo “studio di

varianti e piani esecutivi”. Nonostante l’istruttoria avesse dato atto che

l’arch. G__________ __________, agente per l’attrice, aveva elaborato dei piani

esecutivi in scala 1:50 ricalcanti quelli già elaborati in scala 1:100

dall’arch. M__________ __________ e dal tecnico D__________ __________ (testi

arch. M__________ __________ e D__________ __________), che vi erano state delle

modifiche in corso d’opera al progetto iniziale inerenti lo scavo, l’accesso

all’abitazione e uno spostamento delle canalizzazioni (teste M__________ B__________)

e che l’arch. G__________ __________ avrebbe discusso e allestito tutta una

serie di proposte di varianti e di affinamento del progetto iniziale, anche

attraverso riproduzioni in 3D (teste arch. G__________ __________), egli ha

ritenuto che l’attrice, non avendo prodotto agli atti i piani, modelli, studi o

progetti di varianti allestiti dall’arch. G__________ __________, avesse di

fatto impedito la verifica della sussistenza e di conseguenza della correttezza

della sua pretesa, segnatamente per quanto riguardava eventuali eccedenze

rispetto all’importo di fr. 8'000.- a lei già corrisposto. Ed ha pertanto

concluso che essa non era stata in grado di provare, con riferimento a questa

pretesa, il suo diritto ad una remunerazione eccedente i fr. 8'000.- già percepiti.

7.1. In questa sede l’attrice ha ribadito

il buon fondamento della pretesa di fr. 16'233.40 per lo “studio di varianti e

piani esecutivi” (fr. 4’244.40 per studio di varianti con vista 3D, fr.

9'644.40 per piani esecutivi e fr. 2'344.60 per diversi lavori e controllo

piani), rilevando che, pur in assenza dei piani, modelli, studi o progetti di

varianti allestiti dall’arch. G__________ __________, il perito giudiziario (p.

7 seg.), preso atto in particolare dell’effettiva elaborazione dei piani esecutivi

in scala 1:50 ricalcanti quelli già elaborati in scala 1:100 dall’arch. M__________

__________ e dal tecnico D__________ __________ (testi arch. G__________ __________

e L__________ __________) e dell’avvenuta progettazione di modifiche in corso

d’opera relative allo scavo, all’accesso e alle canalizzazioni (teste __________),

era stato in grado di confermare l’esecuzione delle prestazioni fatturate e la

correttezza degli importi da lei concretamente rivendicati.

7.2. La censura dell’attrice

merita di essere accolta, fatta salva la rettifica di un importo richiesto (e fermo

restando che dalle somme a suo favore andrà pure operata una deduzione).

7.2.1. Come si dirà qui di seguito,

i convenuti non hanno innanzitutto spiegato, e dove l’hanno fatto non l’hanno

comunque dimostrato, per quali ragioni di fatto e di diritto l’assunto

pretorile in merito all’avvenuta elaborazione, da parte dell’arch. G__________ __________,

dei piani esecutivi in scala 1:50 ricalcanti quelli già elaborati in scala

1:100 dall’arch. M__________ __________ e dal tecnico D__________ __________,

all’esistenza di modifiche in corso d’opera al progetto iniziale inerenti lo

scavo, l’accesso all’abitazione e uno spostamento delle canalizzazioni nonché

alla discussione e all’allestimento, da parte dell’arch. G__________ __________,

di tutta una serie di proposte di varianti e di affinamento del progetto

iniziale, anche attraverso riproduzioni in 3D, sarebbe stato errato e con ciò

da riformare.

Contrariamente a quanto preteso

dai convenuti, non è innanzitutto vero che i piani esecutivi in scala 1:50 e le

varianti al progetto sarebbero stati opera di terzi e meglio dell’arch. M__________

__________, del disegnatore P__________ __________ e del tecnico D__________ __________.

Sentiti in qualità di testimoni, i tre professionisti, di cui i convenuti,

venendo per altro meno al loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

hanno omesso di indicare gli eventuali passaggi testimoniali atti a comprovare

la loro tesi (non incombendo in effetti all’autorità di appello di ricercare

nell’incarto le circostanze atte a provare le censure di una parte, cfr. DTF

138 III 374 consid. 4.3.1, 139 II 7 consid. 7.1; TF 27 settembre 2012

4A_252/2012 consid. 9.2.1; II CCA 3 novembre 2015 inc. n. 12.2014.164, 25

novembre 2015 inc. n. 12.2014.102, 28 ottobre 2016 inc. n. 12.2015.135), hanno

in effetti riferito di essersi occupati di quel progetto il primo solo sino al

20 aprile 2011 (doc. 6), ossia sino al rilascio della domanda di costruzione

(teste arch. M__________ __________ p. 1 seg.), il secondo fino all’agosto /

settembre 2011 (teste P__________ __________ p. 5), rispettivamente il terzo fino

all’allestimento di alcune varianti (cfr. doc. 7) consegnate dal settembre 2011

al maggio 2012 (teste D__________ __________ p. 3). Il teste D__________ __________

ha oltretutto riferito (p. 4) che il convenuto gli aveva mostrato dei piani

esecutivi in scala 1:50, tre piante (PC, PT e 1P) e una sezione, tutti allestiti

dall’arch. G__________ __________, ciò che ne prova l’avvenuto allestimento. Ed

anche il teste __________ (p. 5) ha a sua volta confermato che i piani per

l’allestimento dell’opera, e dunque quelli esecutivi, erano stati messi a

disposizione dall’attrice.

Come rilevato dal Pretore, il

teste __________ (p. 5) ha poi confermato che nel corso dei lavori vi erano

state delle modifiche al progetto iniziale inerenti lo scavo, l’accesso

all’abitazione e uno spostamento delle canalizzazioni, e che i relativi

progetti erano stati messi a disposizione dall’arch. Gi__________ __________.

Del resto, il contratto di cui al doc. C prevedeva espressamente l’esecuzione

da parte dell’attrice di modifiche al progetto.

Quanto infine al fatto che ai

convenuti fosse stata sottoposta una serie di proposte di varianti e di

affinamento del progetto iniziale, anche attraverso riproduzioni in 3D, lo

stesso è invero stato confermato dal solo arch. G__________ __________, sentito

in qualità di testimone (p. 7). Il fatto che questi sia membro del consiglio

d’amministrazione dell’attrice non basta però per metterne in dubbio la

fedefacenza, anche perché le dichiarazioni da lui rese su altre questioni (a p.

7 seg. sull’allestimento dei piani esecutivi, a p. 8 sull’esecuzione delle

modifiche in corso d’opera) hanno - come detto - trovato puntuale conferma

nell’istruttoria.

7.2.2. A fronte di questi

accertamenti, nulla osta al riconoscimento a favore dell’attrice dei fr.

4’244.40 che il perito giudiziario ha ritenuto congrui per lo studio di

varianti con vista 3D (p. 7), dei

fr. 9'644.40 che l’esperto ha ritenuto congrui per l’allestimento dei piani

esecutivi (p. 7) e dei fr. 2'343.60 (e non dei fr. 2'344.60 rivendicati,

risultanti da un errore di riporto a p. 8 della perizia) che a suo parere si

giustificavano per il solo controllo dei piani dell’ing. __________,

dell’elettricista __________ e della ditta di sanitari __________ (attività questa

che è pure provata dal fatto che quegli specialisti avevano poi potuto eseguire

e fatturare le loro prestazioni, cfr. doc. O2, O3-O4 e O5). Contrariamente a

quanto preteso dai convenuti, non è per altro vero che, in assenza dei piani,

modelli, studi o progetti di varianti allestiti dall’arch. G__________ __________,

le risultanze della prova peritale non sarebbero sufficienti a comprovare la

corretta retribuzione per quelle prestazioni, non potendosi condividere la loro

tesi secondo cui in sostanza la perizia non poteva avere la valenza di una

“prova piena”.

Ovviamente, anche se in questa

sede le parti sembrano averlo scordato, dalla retribuzione di complessivi fr.

16'232.40 dovuti all’attrice per lo “studio di varianti e piani esecutivi”

dovranno essere posti in deduzione gli acconti di fr. 8'000.- da lei percepiti

in precedenza (come invero già chiesto dalla medesima in sede conclusionale),

il Pretore stesso avendo rilevato, senza che quel suo assunto, per altro

corretto, sia qui stato oggetto di censura, che l’attrice, con riferimento a

queste pretese, poteva pretendere unicamente quanto eccedeva gli acconti da lei

già incassati.

8. Il Pretore ha infine

riconosciuto a favore dell’attrice fr. 24'112.50 a titolo di “perdita di

guadagno sul contratto generale d’appalto”. Egli ha ritenuto che la disdetta

dei contratti data dai convenuti il 29 novembre 2012 (doc. I e I2) per una presunta

impossibilità di adempimento dell’attrice non poteva da loro essere

semplicemente “annullata”, come fatto con gli scritti 3 dicembre 2012 (doc. L e

L1), il ripristino dei contratti necessitando anche dell’accordo della

controparte. Quest’ultima, il 7 dicembre 2012 (doc. F e G), si era invero dichiarata

disposta a continuare i rapporti contrattuali a condizione che i convenuti avessero

sottoscritto per accettazione quanto contenuto in quegli scritti, ciò che

costoro non avevano però provveduto a fare, avendo anzi provveduto a firmare un

nuovo contratto con l’impresa C__________ __________. Non essendosi così formalizzato

nessun concreto annullamento o ripristino dei rapporti contrattuali fra le

parti, la rottura degli stessi doveva essere ascritta alla disdetta intimata il

29 novembre 2012 dai convenuti, disdetta che, alla luce delle motivazioni ivi addotte,

non poteva essere considerata giustificata, stante che a quel momento non si

configurava alcuna impossibilità oggettiva o soggettiva dell’attrice nel proseguire

nei rapporti contrattuali. Non risultando in concreto dati i motivi per ritenere

giustificata la disdetta intimata dai convenuti, la pretesa di risarcimento

fatta valere dell’attrice risultava fondata sia alla luce dell’art. 377 CO che in

virtù dell’art. 404 cpv. 2 CO, ciò che imponeva di riconoscerle la perdita di

guadagno determinata sulla base delle risultanze peritali.

8.1. In questa sede i convenuti

hanno evidenziato come la disdetta dei contratti da loro inoltrata il 29

novembre 2012 (doc. I e I2) fosse stata revocata con gli scritti 3 dicembre

2012 (doc. L e L1), che la controparte aveva accettato il 7 dicembre 2012 (doc.

F e G); a quel momento l’attrice aveva pure proposto una modifica degli

accordi, sennonché, ancor prima che la stessa potesse essere accettata, il 18

dicembre 2012 (doc. H) essa aveva a sua volta provveduto a disdire i contratti,

rimproverando loro, a torto (cfr. teste L__________ __________), una violazione

degli accordi per aver sottoscritto un nuovo contratto con l’impresa C__________

__________, senza per altro essersi mai lamentata della mancata accettazione

della modifica degli accordi. La disdetta (quella intimata il 18 dicembre 2012)

non poteva pertanto essere retta dall’art. 377 CO o dagli art. 107 segg. CO e

giustificare un risarcimento del danno all’attrice, ma quand’anche, per mera ipotesi,

lo fosse stato (ovvero qualora ad essere rilevante fosse stata quella intimata

il 29 novembre 2012), il fatto che la stessa fosse stata notificata per motivi

gravi, com’era a loro dire avvenuto, era comunque tale da escludere un

risarcimento alla controparte. E in ogni caso nemmeno era stato provato che

l’attrice, sino ad allora del tutto inadempiente, avesse subito un’eventuale

perdita di guadagno.

8.2. La versione dei fatti riproposta

in questa sede dai convenuti ha effettivamente trovato conferma negli atti della

causa.

Negli allegati preliminari

(petizione p. 3 e replica p. 4) la stessa attrice aveva ammesso che la

divergenza d’opinioni, che nel novembre 2012 aveva portato i convenuti a

disdire i contratti, aveva potuto essere composta ad inizio dicembre 2012.

Essa, in tutte le sue comparse

scritte di prima istanza (petizione p. 3 seg. e conclusioni p. 4), aveva poi dichiarato

che la discussione avvenuta a quel momento tra le parti era sfociata in una proposta

di modifica degli accordi (senza aver mai preteso, diversamente da quanto

ritenuto dal Pretore, che la continuazione dei contratti fosse subordinata

all’accettazione di alcune condizioni da lei allora poste), che per altro a suo

dire (p. 4) non aveva interrotto l’avanzamento delle opere in corso, già con la

nuova impresa C__________ __________ (in sostituzione dell’impresa O__________ __________)

da lei presentata. Sennonché, il 18 dicembre 2012 (doc. H), ancor prima che quella

proposta, che doveva essere sottoscritta per accettazione (cfr. doc. F e G), fosse

stata controfirmata dai convenuti, l’attrice ha provveduto a disdire i

contratti in essere (ossia quelli, non modificati, di cui ai doc. B e C; l’inoltro

di una tale “disdetta” ha tra l’altro confermato che quei contratti erano

ancora in vigore), rimproverando ai convenuti di aver violato gli accordi per

aver sottoscritto un nuovo contratto con l’impresa C__________ __________. La

motivazione allora addotta dall’attrice si è tuttavia rivelata pretestuosa, se

non addirittura abusiva: il teste L__________ __________, amministratore unico

di C__________ __________, ha in effetti riferito (p. 8) che in occasione di un

incontro avvenuto in presenza delle parti, gli era “stato dato l’ok” per

l’inizio dei lavori e che soprattutto egli “era stato invitato a firmare il

contratto con AP 1 dallo stesso signor __________ della AO 1” e ancora che

era “lo stesso __________ che a un bel momento mi disse di firmare il

contratto con AP 1 per l’edificazione”, aggiungendo che, proprio dopo aver

sottoposto il nuovo contratto per la firma ai convenuti, “abbiamo iniziato i

lavori e la AO 1 ci ha messo a disposizione i piani”; del resto, come correttamente

rilevato anche dal Pretore, il fatto che i convenuti, pur essendo legati

all’attrice con un contratto generale d’appalto (doc. B) e da un contratto avente

per oggetto gli “onorari specialisti” (doc. C), potessero firmare assieme

all’attrice il contratto con l’impresario costruttore non era affatto sorprendente,

questa particolare modalità essendo stata adottata già in occasione della

sottoscrizione del contratto con l’impresa O__________ __________ (doc. 3;

replica p. 3; cfr. pure teste M__________ B__________ p. 5).

8.3. Dovendosi con ciò ritenere

che i contratti tra le parti sono stati rescissi solo a seguito delle disdette

18 dicembre 2012 dell’attrice e che quelle sue iniziative non erano imputabili

ad un comportamento anticontrattuale dei convenuti, è escluso, in diritto, che

alla stessa possa essere riconosciuta un’eventuale somma a titolo di perdita di

guadagno futuro.

9. Alla luce di quanto

precede, le spettanze dell’attrice possono in definitiva essere quantificate in

fr. 17'747.10 (fr. 3'337.10 per le opere da elettricista comprese nei “lavori

eseguiti come da contratto fino al 18.12.2012”, fr. 6'177.60 a titolo di

“retribuzione del mandato in % di fr. 620'000.- secondo norme SIA 102 (2003)” e

fr. 16'232.40 per lo “studio di varianti e piani esecutivi”, dedotti gli

acconti ricevuti di fr. 8'000.-) oltre interessi.

10. Ne discende che l’appello

incidentale dell’attrice deve essere respinto e che l’appello dei convenuti

deve invece essere parzialmente accolto nel senso che la petizione è ammessa

per la somma di complessivi fr. 17'747.10 oltre interessi.

Le spese giudiziarie di entrambe

le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC), ritenuto

che ai convenuti, a titolo di ripetibili per la procedura di prima istanza,

possono così essere attribuiti i fr. 6'000.- da loro qui postulati.

Gli oneri giudiziari della

procedura di secondo grado sono stati calcolati sulla base del valore ancora litigioso

di fr. 43'683.-

(fr. 27'449.60 per l’appello e fr. 16'233.40 per l’appello incidentale).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

4 novembre 2015 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 6 ottobre 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza AP 1 e AP 2, __________, sono condannati

in solido a pagare a AO 1, __________, l’importo di fr. 17'747.10 oltre

interessi al 5% dal 30 gennaio 2013.

2. La

tassa di giustizia di fr. 4’000.- e le spese, incluse quelle peritali, da

anticipare come di rito, vanno poste a carico dall’attrice per 3/4 e per 1/4 vanno

poste a carico dei convenuti in solido, ai quali l’attrice rifonderà in solido fr.

6'000.- per parti di ripetibili.

II. Le

spese processuali della procedura di appello di fr. 3’000.- sono a carico degli

appellanti in solido per 2/3 e per 1/3 sono poste a carico dell’appellata, a

cui gli appellanti rifonderanno, sempre in solido, fr. 800.- per parti di

ripetibili.

III. L’appello incidentale 16

dicembre 2015 di AO 1 è respinto.

IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di

fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante incidentalmente, che rifonderà agli

appellati incidentalmente fr. 1’500.- per ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).