12.2015.208
Disconoscimento di debito - riconoscimento di debito - mediazione o mandato
7 febbraio 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2015.208
Lugano
7 febbraio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.87 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 2 maggio
2013 da
AP 1
AP 2
tutti rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con cui le attrici hanno
chiesto di disconoscere il debito di fr. 45'000.- oltre interessi al 5% dal 17
ottobre 2012 di cui ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano, con
conseguente conferma delle opposizioni ai PE nonché annullamento e cancellazione
delle esecuzioni;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 12 ottobre 2015 ha respinto;
appellanti le attrici con
appello 10 novembre 2015, con cui hanno chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 24 dicembre 2015 ha postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 7 marzo 2012 AP 1,
agente a titolo personale e nella sua qualità di amministratrice unica della
costituenda AP 2, ha sottoscritto un documento denominato “riconoscimento di
debito” (doc. 1), mediante il quale essa, in quella sua doppia funzione, “si
dichiara debitrice nei confronti della spettabile AO 1 … dell’importo di fr.
45'000.- (quarantacinquemila) dovuti per la consulenza riferita alle trattative
per la cessione dello stabile in __________, __________, particella n. __________”,
ritenuto che “il presente riconoscimento di debito è valido ad ogni effetto
di legge” e che essa, sempre in quella sua doppia funzione, “dichiara
sin d’ora di voler onorare il proprio debito a semplice prima richiesta della
spettabile AO 1 …”. Lo scritto è stato controfirmato “per accordo” da
A__________ __________, nella sua qualità di amministratore unico di AO 1 (cfr.
doc. F).
2. In virtù di quel documento AO
1, il 10 aprile 2013 (doc. B e A), ha ottenuto dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte
da AP 1 e da AP 2 ai PE n. __________ (doc. D) e __________ (doc. C) dell’UE di
Lugano per fr. 45'000.- oltre interessi al 5% dal 12 ottobre 2012.
3. Con petizione 2 maggio 2013
AP 1 e AP 2 hanno convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 3, allo scopo di ottenere il disconoscimento del debito di
fr. 45'000.- oltre interessi al 5% dal 17 (recte: 12) ottobre 2012 di
cui ai due PE, con conseguente conferma delle opposizioni agli stessi nonché
annullamento e cancellazione delle esecuzioni.
La convenuta si è integralmente
opposta alla petizione.
4. Con la decisione 12 ottobre
2015 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese a carico delle attrici in solido,
tenute altresì a rifondere alla controparte fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure,
dopo aver rilevato che l’esistenza di un riconoscimento di debito ai sensi
dell’art. 17 CO, com’era quello di cui al doc. 1, comportava un capovolgimento
dell’onere della prova a sfavore delle debitrici attrici, ha ritenuto che queste
ultime non avessero adempiuto alle loro incombenze: la loro tesi secondo cui la
somma oggetto del riconoscimento di debito costituisse in realtà il compenso
pattuito per la cessione della riservazione immobiliare compiuta da A__________
__________ (doc. E), dovuto però solo a condizione che la compravendita del
fondo fosse andata a buon fine, ciò che non era avvenuto, era stata addotta
solo da una sola delle attrici (deposizione AP 1), ma non era stata confermata
né dal fratello e direttore dell’altra attrice (deposizione An__________ __________)
né dall’amministratore unico della convenuta (deposizione A__________ __________);
l’altro loro assunto secondo cui la convenuta non avesse svolto alcuna
prestazione di consulenza era stato sconfessato dalle stesse allegazioni delle
attrici (petizione p. 4 e replica p. 3 segg.) nonché dalle testimonianze (testi
__________ e __________) e dall’interrogatorio delle parti (deposizioni AP 1,
An__________ __________ e A__________ __________). Il fatto che le prestazioni
svolte dalla convenuta rientrassero in quelle normalmente offerte dai mediatori
immobiliari nell’ambito di un contratto di mediazione non escludeva però la
conclusione di un mandato di consulenza tra potenziali acquirenti e società
terze, senza mandato di vendita da parte del proprietario, quale era la
convenuta, e la conseguente applicazione, in tema di remunerazione del
mandatario, dell’art. 394 cpv. 3 CO.
5. Con l’appello 10 novembre
2015 che ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 24 dicembre 2015, le
attrici hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Esse hanno evidenziato che
l’inoltro di un’azione di disconoscimento del debito non comportava
l’inversione dell’onere della prova. Hanno ribadito che l’istruttoria aveva
dimostrato che la convenuta non aveva effettuato, specie dopo il 6 marzo 2012,
le attività di consulenza che A__________ __________ pretendeva invece di aver
svolto (doc. H, testi __________, __________, __________, __________ e __________,
deposizione An__________ __________). Hanno rilevato che il mandato di
consulenza, se adempiuto, lo era stato in modo assai carente, con prestazioni
inservibili (quali la riservazione dell’immobile e la sua cessione alle
attrici, tutte inefficaci e nulle), con un’attività di fiduciario di A__________
__________ non autorizzata (doc. G) e con un suo agire in manifesto conflitto
d’interesse. Ed hanno riproposto la tesi secondo cui la somma oggetto del
riconoscimento di debito costituisse il compenso pattuito per la cessione della
riservazione immobiliare compiuta da A__________ __________ condizionato alla
conclusione della compravendita del fondo, rilevando che quell’assunto era in
realtà stato provato (deposizione A__________ __________) o comunque avrebbe
potuto esserlo tramite l’assunzione testimoniale o la nuova deposizione, da
assumersi dalla questa Camera, di An__________ __________.
6. Nell’azione di
disconoscimento del debito il creditore che vi è convenuto è di principio obbligato
a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei
ruoli processuali non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento
dell’onere della prova a danno del debitore attore (Stoffel, Voies d'exécution, n. 144 p. 117; Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad
art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89). È quindi ancora al creditore convenuto che
incombe di allegare e di dimostrare l’esistenza della pretesa litigiosa (DTF
131 III 268 consid. 3.1).
Qualora però il creditore convenuto
derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore attore
(art. 17 CO), spetta a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa
dell’obbligazione, se essa non viene citata nell’atto, e, in ogni caso, di
provare che il rapporto giuridico alla base del riconoscimento è inesistente,
nullo (art. 19 e 20 CO), invalidato o simulato (art. 18 cpv. 1 CO), rispettivamente
di far valere tutte le obiezioni o eccezioni (esecuzione, remissione del
debito, eccezione di inesecuzione, prescrizione, ecc.) dirette contro la
pretesa riconosciuta (DTF 131 III 268 consid. 3.2). Il creditore convenuto al
beneficio di un tale scritto può dunque farvi affidamento e, in assenza di
prove atte a smentire il contenuto del riconoscimento di debito, la sola
produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò
indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (TF 30 giugno
1998 4C.34/1999 consid. 3b).
7. Le attrici hanno di per sé
ragione a ritenere che l’inoltro di un’azione di disconoscimento del debito non
sia di principio tale da comportare l’inversione dell’onere della prova a loro
sfavore. Esse hanno tuttavia misconosciuto che nel caso di specie la convenuta aveva
fondato la sua pretesa sullo scritto 7 marzo 2002 (doc. 1), che costituiva
pacificamente un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 17 CO, ed il cui
effetto era quello di comportare un capovolgimento dell’onere della prova
(consid. 6).
Come giustamente rilevato
dal Pretore, nel caso di specie spettava dunque alle attrici allegare e
dimostrare le obiezioni ed eccezioni dirette contro la pretesa oggetto del riconoscimento.
8. Nella sua decisione il
Pretore ha accertato, senza che quel suo assunto sia stato qui censurato dalle
parti, che le attrici avevano contattato la convenuta, e per essa A__________ __________,
siccome interessate all’acquisto di uno stabile di reddito, e che a seguito di
questa richiesta A__________ __________ aveva presentato loro quattro immobili,
le aveva accompagnate a visitarne due consegnando la relativa documentazione, aveva
organizzato e partecipato con loro a vari colloqui presso la Banca __________ e
la Banca __________ ed aveva presenziato all’incontro in cui avrebbe dovuto
essere firmato il rogito di compravendita. Pur avendo osservato che le
prestazioni svolte nell’occasione dalla convenuta, indicate nel riconoscimento
di debito di cui al doc. 1 con i termini “consulenza riferita alle
trattative per la cessione dello stabile in __________, __________, particella
n. __________”, rientravano in quelle normalmente offerte dai mediatori
immobiliari nell’ambito di un contratto di mediazione, ha ritenuto che ciò non
escludeva però la conclusione di un mandato di consulenza e la conseguente
applicazione, in tema di remunerazione del mandatario, dell’art. 394 cpv. 3 CO.
8.1. La conclusione pretorile
lascia invero perplessi: in effetti, appurato che le prestazioni eseguite dalla
convenuta erano quelle tipicamente offerte nell’ambito di un contratto di mediazione,
non è ovviamente ancora sufficiente, per potersi ammettere invece l’avvenuta
conclusione di un contratto di mandato, che quest’ultima ipotesi non possa
essere esclusa, e tanto meno si può comprendere da quali circostanze di fatto o
di diritto, neppure menzionate nel giudizio, il primo giudice abbia poi anzi concluso
per l’avvenuta conclusione di quest’ultimo.
In realtà, l’approccio corretto
sarebbe stato quello di esaminare, sulla base dei fatti allegati dalle parti ed
accertati, se il contratto venuto in essere tra loro, indubbiamente di
carattere oneroso, fosse di mediazione oppure di mandato, ritenuto che solo
nella seconda ipotesi, stante la pacifica mancata conclusione della vendita del
fondo e in assenza della pattuizione - invero non evincibile dal doc. 1, mai
pretesa dalla convenuta negli allegati preliminari e neppure provata (la
deposizione di A__________ __________ in tal senso, a p. 6, per altro neppure
riferita ad esternazioni delle parti, essendo stata smentita da quella di AP 1
p. 2 segg.) - di una garanzia di provvigione, sarebbe stata dovuta un’eventuale
remunerazione (art. 413 cpv. 1 CO; DTF 131 III 268 consid. 5.1.2 e 5.1.4).
8.2. L’esame degli atti permette senz’altro
di confermare che le parti avevano effettivamente concluso un contratto di
mediazione e non invece un contratto di mandato e che dunque la convenuta
nell’occasione non poteva pretendere alcuna remunerazione. Come già ritenuto
dal Pretore, l’intenzione delle attrici, più volte esternata (doc. H, deposizioni
AP 1 p. 2 seg. e An__________ __________ p. 4) e recepita dalla stessa convenuta
(deposizione A__________ __________ p. 5; duplica p. 5), era in effetti quella
di acquistare un immobile di reddito ed è proprio per questo motivo che esse,
rispondendo ad un’inserzione in internet (deposizione An__________ __________
p. 4), hanno contattato la convenuta, che per l’appunto si occupa pure di
attività di intermediazione di beni e servizi (doc. F), la quale ha in seguito
provveduto ad indicar loro dei possibili oggetti e, una volta preso atto del
loro interesse verso uno di questi, si è adoperata per la conclusione del relativo
contratto di compravendita.
La venuta in essere tra le parti
di un contratto di mandato, che per altro nemmeno è evincibile dalla formulazione
del doc. 1, non è invece stata minimamente provata. Nulla permette di ritenere
che la convenuta fosse stata incaricata di svolgere solo ben determinate
mansioni non necessariamente finalizzate alla conclusione del contratto di
compravendita (DTF 131 III 268 consid. 5.1.2 e 5.1.3). Neppure risulta che essa
avesse ricevuto particolari istruzioni dalle attrici, essendo al contrario
risultato che costei era libera di organizzare la sua attività come voleva e di
utilizzare i mezzi che riteneva appropriati per perseguire il suo scopo, ciò
che pure parla a favore della conclusione di un contratto di mediazione (DTF
131 III 268 consid. 5.1.2 e 5.1.3). Il fatto che le attrici, per l’attività
della convenuta, si fossero impegnate a versarle un’indennità unica, quando oltretutto
le prestazioni da svolgere (fatturate poi il 14 marzo 2012 cfr. doc. 2) nemmeno
erano ancora terminate, è pure un chiaro elemento a sfavore dell’esistenza di
un mandato ed a favore di una mediazione (DTF 131 III 268 consid. 5.1.2 e
5.1.3). Del resto, anche il fatto che A__________ __________, al momento in cui
gli era stato comunicato che il contratto di compravendita non sarebbe stato
sottoscritto per la rinuncia da parte della proprietaria, si fosse assai arrabbiato
(deposizioni AP 1 p. 4 e An__________ __________ p. 5), è a sua volta un
ulteriore indizio della sua consapevolezza che nulla gli sarebbe spettato per
la sua attività.
9. Resta ancora da esaminare
se la convenuta, accanto alle prestazioni tipicamente rette dal contratto di
mediazione, ne abbia eventualmente effettuate altre tali da giustificare una
sua retribuzione. Al quesito va data una risposta negativa.
Nella misura in cui si volesse anche
ammettere che quanto da lei effettuato non fosse già compreso nel contratto di
mediazione, è in effetti incontestabile, nel caso di specie, che la
retribuzione di quelle eventuali prestazioni, analogamente a quelle relative
all’attività di mediazione, sarebbe a sua volta stata pure condizionata, almeno
implicitamente, alla conclusione del contratto di compravendita, ritenuto che
in caso contrario le stesse si sarebbero rivelate del tutto inutili e
inutilizzabili.
Le attrici hanno in ogni caso provato
che la convenuta non era stata incaricata di svolgere prestazioni esulanti
l’attività di mediazione, rispettivamente, se anche così non fosse, che non ne
aveva comunque effettuate. A__________ __________, nella sua deposizione, ha
innanzitutto rilevato di essersi occupato di esaminare la situazione
pianificatoria della palazzina e con ciò la possibilità di una sua sopraelevazione
(p. 6) ed ha aggiunto di essersi interessato a visionare i contratti di
locazione e di essersi interessato in merito ad eventuali riattazioni o migliorie
da svolgere (p. 6): a parte il fatto che egli nell’occasione nemmeno ha preteso
di essere stato incaricato dalle attrici di svolgere tali prestazioni, si
osserva in ogni caso che le stesse erano state da lui già effettuate prima di essere
contattato dalle controparti (tant’è che era stato in grado di fornire loro
quelle informazioni già in occasione del primo contatto del 23 febbraio 2012 di
cui al doc. H p. 2), siccome egli stesso era da tempo interessato all’immobile
(testi __________ p. 5, __________ p. 3, __________ p. 2, __________ p. 3, deposizione
A__________ __________ p. 5), che intendeva far acquistare dalla moglie (deposizioni
AP 1 p. 3 e A__________ __________ p. 5). Sempre nella sua deposizione, A__________
Cipullo ha pure evidenziato di essere stato incaricato di ottenere un
finanziamento per l’acquisto della particella (p. 5) e di essersi a tale scopo
recato presso la Banca __________ e la Banca __________ (p. 6): sennonché, a
parte il fatto che nemmeno è stato confermato se la sua attività fosse spontanea
o conseguente a una richiesta delle attrici (cfr. anzi doc. H p. 1),
l’istruttoria ha comunque provato che egli a tale proposito non ha svolto nulla
di particolare, essendosi limitato a organizzare e a partecipare ad un paio di
colloqui interlocutori presso la Banca __________ e la Banca __________,
nell’ambito dei quali le attrici sono state presentate ai funzionari della
banca e si è proceduto ad un semplice abboccamento preliminare sul tema del
finanziamento (testi __________ p. 5, __________ p. 6, __________ p. 4,
deposizioni AP 1 p. 3 e An__________ __________ p. 5), che oltretutto è poi
rimasto privo di riscontro, atteso che il finanziamento è in definitiva
avvenuto solo tramite l’istituto bancario delle attrici, ossia la Banca __________
(deposizione An__________ __________ p. 5), che per altro la convenuta già
sapeva sarebbe stata coinvolta dalle attrici (cfr. doc. H p. 1).
10. Per completezza di
motivazione, ci si potrebbe effettivamente chiedere, come fatto dalle attrici
(deposizione AP 1 p. 2 seg.), se la pretesa da loro riconosciuta nel doc. 1 potesse
(anche) costituire la retribuzione per il fatto che A__________ __________, il
quale in data 1° marzo 2012 aveva sottoscritto personalmente un atto di
riservazione relativo all’immobile (doc. E p. 2), quel medesimo 7 marzo 2012,
data di sottoscrizione del riconoscimento di debito (doc. 1), aveva poi
provveduto a cederlo alle attrici (doc. E p. 1), facendo di fatto sì che quell’affare,
assai interessante (testi __________ p. 3 e __________ p. 3, deposizione AP 1
p. 3) ed oramai divenuto “suo”, venisse invece trasferito a loro: è in effetti
chiaro che questa sua attività non sia stata gratuita. La questione potrebbe
anche rimanere irrisolta, ritenuto che anche in tale eventualità la convenuta
nulla potrebbe pretendere dalle attrici: in effetti l’atto di riservazione
relativo all’immobile, allestito nella forma scritta semplice anziché nella
forma pubblica notarile, era chiaramente nullo e di null’effetto (art. 216 cpv.
2 CO; TF 12 febbraio 2004 4C.271/2003 consid. 2.2, 10 maggio 2006 4C.399/2005
consid. 4.5; II CCA 7 settembre 2007 inc. n. 12.2006.94, 7 febbraio 2008 inc.
n. 12.2008.20, 6 ottobre 2010 inc. n. 12.2009.121) e lo stesso valeva (art.
216b cpv. 2 CO; II CCA 23 aprile 2010 inc. n. 12.2009.145) per l’atto con cui
il medesimo era poi stato ceduto, sempre secondo quelle formalità, alle attrici;
e del resto, atteso che parte di quei due contratti era il solo A__________ __________
a titolo personale e non invece la convenuta, quest’ultima, a questo titolo,
non avrebbe in ogni caso potuto vantare alcun credito nei confronti delle attrici.
11. In considerazione di quanto
precede, il debito di fr. 45'000.- oltre interessi di cui ai PE deve senz’altro
essere disconosciuto.
Stando così le cose, la richiesta
volta alla conferma delle opposizioni ai PE è priva di interesse giuridico,
dato che in mancanza di una decisione di rigetto, l’opposizione rimane comunque
in essere, per cui alla stessa non può essere dato seguito (II CCA 21 novembre
2006 inc. n. 12.2005.205).
Neppure è necessario, in caso di accoglimento
dell’azione di disconoscimento del debito, ordinare l’annullamento delle
esecuzioni, delle quali così viene unicamente accertato il carattere ingiustificato
(TF 27 novembre
2014 4A_440/2014 consid. 2, pubbl. in: SZZP/RSPC 2015 p.
179 segg.).
E nemmeno è possibile, in tali circostanze,
ordinare la cancellazione delle esecuzioni, la gestione del
registro delle esecuzioni, ed in particolare la comunicazione d’informazioni a
terzi secondo l’art. 8a LEF, rientrando
nell’esclusiva competenza dell’ufficio d’esecuzione che tiene il registro e non
in quella del giudice civile (TF 27 novembre 2014 4A_440/2014 consid. 4.2, pubbl. in: SZZP/RSPC 2015 p. 179 segg.): la richiesta di
cancellazione di un’esecuzione - o meglio di divieto di comunicazione a terzi
(in virtù dell’art. 8a cpv. 3 LEF) - deve pertanto essere rivolta all’ufficio
d’esecuzione competente, il quale valuterà se sono date le condizioni legali
per accedere alla domanda, segnatamente se l’esecuzione è stata dichiarata
nulla o annullata da una decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF)
oppure se risulta in modo indiscutibile dall’esito di una decisione giudiziale
(ad esempio di disconoscimento di debito) che l’esecuzione era ingiustificata
sin dall’inizio (TF 27
novembre 2014 4A_440/2014 consid. 4.2 e 2, pubbl. in: SZZP/RSPC
2015 p. 179 segg.), ritenuto che la decisione dell’ufficio potrà essere
impugnata con ricorso dinanzi all’autorità di vigilanza e non al giudice civile
(CEF 15 dicembre 2016 inc. n. 14.2016.137).
12. Ne discende, in parziale accoglimento
dell’appello delle attrici, che la petizione dev’essere parzialmente accolta così
come ai considerandi che precedono.
Le spese processuali e le
ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di
fr. 45'000.-, seguono la pressoché integrale soccombenza della convenuta appellata
(art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello
10 novembre 2015 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la decisione 12 ottobre 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza il debito di fr. 45'000.- oltre interessi al 5% dal 12
ottobre 2012 di cui ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano è dichiarato sin dall’inizio inesistente.
2. La
tassa di giustizia di fr. 3’000.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste
a carico della convenuta, che rifonderà alle attrici fr. 6'000.- a titolo di
ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese processuali di fr. 3’500.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà
alle appellanti fr. 2’500.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).