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Decisione

12.2015.209

Locazione - disdetta per mora - espulsione - tutela giurisdizionale nei casi manifesti

8 agosto 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

12.2012.168);

che il Pretore chiamato a

decidere su una domanda di espulsione da un immobile in seguito a disdetta

straordinaria per mora deve accertare i fatti decisivi per tale domanda, vale a

dire il mancato pagamento delle pigioni, l’invio della diffida di pagamento con

comminatoria di disdetta straordinaria, la notifica della disdetta

straordinaria mediante il formulario ufficiale e la mancata riconsegna dei locali

alla scadenza del contratto;

che nel presente caso il Pretore

ha in sintesi ritenuto che dagli atti risulti manifesta la mora della

conduttrice, ciò che comporta la validità della disdetta contestata;

che l’appellante rimprovera

anzitutto al Pretore di aver emesso un giudizio nell’ambito della procedura di

tutela giurisdizionale nei casi manifesti; la censura è infondata, come meglio

si vedrà in seguito, e peraltro proposta in modo carente dal punto di vista

delle esigenze di motivazione (art. 311 CPC), siccome l’appellante si limita a

esporre proclami generici e proprie opinioni, senza confrontarsi adeguatamente

con le considerazioni pretorili al riguardo, ritenendo in modo apodittico che

la sussistenza di tre procedure pendenti dinanzi alla Pretura già basti da sola

a qualificare i fatti alla base del giudizio come contestati e non

immediatamente comprovabili, rispettivamente la situazione giuridica come

complessa;

che, del tutto inconcludenti,

oltre che irricevibili per carente motivazione e poiché proposti per la prima

volta in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), risultano le considerazioni in

merito al pregiudizio rilevante che una risoluzione anticipata del contratto

comporterebbe per la conduttrice, alla luce degli ingenti investimenti

eseguiti, quantificati in fr. 120'000.-; l’appellante neppure indica per quali

motivi e sulla base di quale norma di legge l’espulsione di un conduttore

moroso sarebbe inibita sulla base di simili considerazioni e dovrebbe

soggiacere a tale ponderazione dei contrapposti interessi;

che infondato risulta pure il rimprovero mosso al Pretore di essere

entrato in materia a seguito dell’istanza di espulsione a fronte della

dichiarazione della conduttrice di voler ridurre unilateralmente la pigione e

all’avvio da parte di quest’ultima di un’azione giudiziaria chiedente appunto al

giudice di accordare una simile riduzione; l’appellante si limita a citare un

contributo di dottrina, peraltro in modo parziale, avendo lo stesso autore rilevato

come una simile riduzione unilaterale esponga il conduttore ai rischi di una

disdetta anticipata per mora (David

Lachat, Le bail à loyer, 2008, ch. 11.3.10 pag. 262), senza confrontarsi

con il giudizio pretorile che ha indicato i motivi per i quali l’esito delle

procedure pendenti non fosse un impedimento all’emissione di un giudizio nella

procedura in questione (giudizio impugnato, pag. 5 e 6);

che, a ben vedere, in questa sede come con gli allegati precedenti, la

conduttrice non affronta la questione centrale della vertenza e del giudizio

Considerandi

impugnato, ovvero la modalità conferita dalle norme specifiche del diritto di

locazione al conduttore per far valere i diritti derivanti dal contratto,

segnatamente a seguito di difetti del bene locato e di mora del locatore;

l’appellante insiste nella descrizione dei pretesi problemi, dell’inadempienza

contrattuale della locatrice, dei danni subiti, senza avvedersi che ciò risulta

ininfluente ai fini del giudizio a fronte di una mora nel pagamento delle

pigioni e di una conseguente valida disdetta ai sensi dell’art. 257d cpv. 2 CO;

che, detto altrimenti, è nell’ambito della vertenza relativa all’eliminazione

dei difetti e alla riduzione della pigione ai sensi dell’art. 259a CO, se del

caso dopo aver fatto uso correttamente dell’istituto del deposito della pigione

(artt. 259a cpv. 2 e 259g CO), che tali argomenti avrebbero potuto giovare ai

fini della tutela dei diritti della conduttrice, rimasta invece nel caso

specifico preclusa a seguito della scelta illegittima di interrompere

unilateralmente il versamento delle pigioni, rispettivamente di rispondere alla

diffida della locatrice invocando formalmente una compensazione con crediti

tutt’altro che dimostrati;

che alla luce di quanto precede, il giudizio pretorile che si è limitato a

constatare la situazione di mora e la validità della conseguente disdetta

merita pertanto conferma;

che il solo fatto che una

disdetta straordinaria sia stata contestata davanti alle competenti autorità,

come in concreto, non esclude che il giudice possa accordare la tutela

giurisdizionale dei casi manifesti a una domanda di espulsione (sentenza del

Tribunale federale 4A_265/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 5; IICCA 27 aprile

2016, inc. 12.2016.12/15, pag. 4, 2° periodo);

che nei casi di disdetta

straordinaria per mora in base all’art. 257d CO, nondimeno, per evitare che la

protezione accordata dalla massima inquisitoria sociale vigente nel diritto

sulla locazione sia elusa dalla procedura sommaria prevista dall’art. 257 CPC,

la tutela giurisdizionale nei casi manifesti può essere accordata solo se non

sussistono dubbi sulla completezza dell’esposizione dei fatti e la disdetta

risulti chiaramente giustificata (sentenze del Tribunale federale 4A_265/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 5 e 4A_7/2012 del 3 aprile 2012 consid. 2.5);

che nella fattispecie i fatti di

cui si prevale l’istante per ottenere l’espulsione della conduttrice appaiono

chiari, infatti non è contestato né il mancato versamento delle pigioni a

partire dal mese di ottobre 2014, né la formale messa in mora da parte della

locatrice (doc. J), e le contestazioni della conduttrice sul tema della

compensazione risultano infondate;

che neppure può essere accolta la censura dell’appellante relativa al termine

di 10 giorni assegnato dal Pretore per la riconsegna dei locali, non potendo

soddisfare le esigenze di motivazioni dell’appello (art. 311 CPC) la generica

quanto vaga invocazione di circostanze, in buona parte nuove e non oggetto di

accertamenti istruttori, relative allo stato dei locali, alla pretesa

difficoltà di reperire spazi sostitutivi, ai problemi concreti da affrontare

per lo smantellamento e lo spostamento di macchinari e impianti;

che in conclusione l’appello,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto e il giudizio impugnato

confermato;

che le spese processuali, fissate

in conformità degli art. 2, 7, 9 e 10 LTG (nella versione in vigore dal 10

febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38

e 39), nonché l’indennità per ripetibili, stabilite seguendo i criteri indicati

all’art. 11 Rtar, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che il valore litigioso,

determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, è stato

fissato dal Pretore in fr. 411'364,60 ed è rimasto incontestato in questa sede;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello 9 novembre 2015 di AP

1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. Di conseguenza è

confermata la decisione 28 ottobre 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione

4.

2. Le spese processuali di

appello di fr. 2'500.-, già parzialmente anticipate dall'appellante, sono poste

a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).